AFFARI COSTITUZIONALI (1
a
)
GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998
215
a
Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(2524)
Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria.
(Parere su emendamenti alla 6
a
Commissione: in parte non ostativo, in parte contrario)
Il relatore ANDREOLLI riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, e riferiti al nuovo testo elaborato dalla stessa Commissione, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza, salvo che per gli emendamenti 26.09 e 26.0.10: al riguardo propone un parere contrario, poichè essi risultano difformi dal canone di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione.
Il senatore MAGGIORE obietta che le disposizioni contenute nei due emendamenti censurati dal relatore corrispondono ad analoghi precedenti.
La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO condivide la proposta di parere avanzata dal relatore e osserva che gli emendamenti 26.0.9 e 26.0.10, anche se riferibili a precedenti analoghi non sono compatibili con i principi innovativi introdotti dalla più recente legislazione in materia di pubblico impiego.
Il senatore MAGGIORE replica rilevando che si tratta di posizioni maturate da tempo e risalenti a prima degli interventi normativi appena evocati.
Il sottosegretario CASTELLANI ricorda che all'emendamento 26.0.9 corrisponde una disposizione analoga già approvata dal Senato nell'ambito del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1998 e successivamente stralciato dalla Camera dei deputati.
Il senatore PASTORE richiama l'attenzione sulla diversa configurazione dei due emendamenti censurati dal relatore, rilevando che il 26.0.10 appare più restrittivo.
La proposta di parere avanzata dal relatore, posta in votazione, viene quindi approvata.
DOC. XXII, n. 39 -
SALVATO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince»
(R162 000, C08
a
, 0003°)
DOC. XXII, n. 41 -
DE LUCA Athos ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince»
(R162 000, C08
a
, 0004°)
(Parere alla 8
a
Commissione: esame congiunto e rinvio)
Il relatore MAGGIORE illustra le proposte di inchiesta parlamentare, rileva che vi sono ancora processi pendenti sull'evento cui si riferiscono e propone di conseguenza un parere contrario.
Il senatore PELLEGRINO concorda sostanzialmente con la valutazione del relatore e osserva che lo strumento dell'inchiesta, connaturato agli istituti di democrazia parlamentare, si rivela assai critico quando vi sono inchieste giudiziarie in corso. Ricorda che la Commissione d'inchiesta sulle stragi, da lui stesso presieduta, è stata sollecitata ad occuparsi del disastro della
Moby Prince
, ma egli non ha ritenuto opportuna tale estensione di inchiesta. Tuttavia considera necessario esaminare le sentenze di primo grado già emanate, verificando se vi siano spazi di accertamento diversi da quelli propri dell'autorità giudiziaria, ad esempio quanto ad eventuali disfunzioni nella disciplina delle attività portuali sotto il profilo della sicurezza.
Il relatore MAGGIORE ritiene che anche l'inchiesta amministrativa sia idonea ad accertare le disfunzioni evocate dal senatore Pellegrino.
Il presidente VILLONE ritiene che il parere della Commissione abbia un valore di principio: sarebbe infatti erroneo, a suo avviso, disporre una inchiesta parlamentare ogni volta che vi sia un caso giudiziario controverso, soprattutto quando i processi sono ancora in corso. L'eventuale sovrapposizione tra inchiesta parlamentare e processo penale non è affatto auspicabile e vi sono senz'altro strumenti parlamentari diversi dall'inchiesta idonei a ottenere notizie e dati dalle amministrazioni competenti, come ad esempio gli atti di sindacato ispettivo.
Secondo il senatore MARCHETTI è corretto interrogarsi sulla opportunità di ricorrere all'inchiesta parlamentare, ma il caso in questione è grave e rilevante, poichè vi si sono state ben 140 vittime e dopo otto anni non risulta una verità accertata. Da parte dell'opinione pubblica vi è una forte attesa sulla individuazione delle cause del disastro e sull'accertamento delle eventuali responsabilità e anche il Parlamento può legittimamente svolgere un ruolo a tale riguardo. D'altra parte, la Commissione non potrebbe a suo avviso esprimere una censura alle proposte di inchiesta parlamentare in base a considerazioni di compatibilità costituzionale, poichè anche in pendenza di processi penali il Parlamento può considerare opportuno lo svolgimento di una propria inchiesta.
Il presidente VILLONE considera indiscutibili l'importanza e la gravità dell'evento cui si riferiscono le proposte di inchiesta, ma invita a valutare con attenzione l'opportunità istituzionale di tale iniziativa.
Anche la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO sottolinea l'estrema gravità dell'evento da cui traggono origine le proposte di inchiesta: esso ha suscitato grande attenzione nell'opinione pubblica e le attese di verità sono state finora deluse. Tuttavia condivide le considerazioni critiche svolte dal relatore e da altri senatori, non già per ragioni di merito ma poichè la pendenza di un procedimento penale e la presunzione che la sentenza di primo grado non sarà impugnata trasformano l'inchiesta parlamentare in una sorta di surrogato del processo di appello. Osserva, inoltre, che i soggetti e i dati cui far riferimento per un'eventuale inchiesta parlamentare sarebbero gli stessi che hanno formato oggetto dell'inchiesta giudiziaria. Considera preferibile, pertanto, ogni altro atto di iniziativa parlamentare rivolto a promuovere e controllare gli accertamenti di competenza del Governo e delle pubbliche amministrazioni.
Il relatore MAGGIORE precisa che l'impostazione da lui data alla valutazione delle proposte d'inchiesta prescinde dalla qualità e dalla gravità dell'evento, che riconosce nella sua drammatica rilevanza.
Il senatore PASTORE sostiene che la sovrapposizione di una inchiesta parlamentare a un processo penale sarebbe quanto mai inopportuna, anche perchè la Commissione d'inchiesta si giustifica esclusivamente quando vi sono elementi non valutati o non valutabili in sede processuale, che abbiano in particolare una rilevanza politica. Una ulteriore giustificazione all'inchiesta parlamentare sarebbe desumibile da eventuali carenze nelle indagini giudiziarie o dalla rilevazione di ostacoli artificiosamente frapposti all'accertamento della verità, ma ciò non risulta nel caso in esame. Osserva inoltre che le Commissioni parlamentari dispongono anche dello strumento dell'indagine conoscitiva, il cui svolgimento potrebbe dar luogo successivamente a una valutazione più ponderata sull'opportunità di una inchiesta parlamentare.
La senatrice PASQUALI non condivide la valutazione del senatore Marchetti circa la congruità dello strumento dell'inchiesta a ogni caso rilevante e grave, che abbia avuto una risposta giudiziaria giudicata insoddisfacente. Su tale presupposto, infatti, si rischia di affermare un precedente rischioso, foriero di una moltiplicazione incontrollata delle iniziative d'inchiesta parlamentare. A suo avviso, il relatore ha correttamente individuato i motivi di inopportunità dell'inchiesta in questione.
Il senatore ANDREOLLI considera inadeguato lo strumento dell'inchiesta parlamentare allo scopo di accertare la verità, affermato dagli stessi proponenti.
Il senatore MAGNALBÒ trova convincenti gli argomenti contrari alle proposte di inchiesta e annuncia che ritirerà la propria firma dal documento XXII n. 41, senza escludere che in un momento successivo la questione potrà essere riconsiderata.
Il presidente VILLONE afferma che l'inchiesta parlamentare è finalizzata per sua natura a un esito politico e istituzionale e non all'accertamento della verità dei fatti: essa ha piuttosto lo scopo di rilevare responsabilità politiche, disfunzioni amministrative ed eventuali deviazioni istituzionali.
Il senatore PELLEGRINO riconosce che l'ordinamento positivo non impedisce lo svolgimento contemporaneo di inchieste giudiziarie e parlamentari, ma nell'esperienza concreta tale coincidenza ha determinato notevoli inconvenienti. D'altra parte, l'inchiesta parlamentare non dovrebbe avere ad oggetto l'accertamento dei fatti, come invece si desume dalle proposte in esame, ma piuttosto la rilevazione di responsabilità di natura politica e l'individuazione di possibili interventi risolutivi sul piano legislativo. A suo avviso, è preferibile riconsiderare le proposte una volta pronunciata la sentenza definitiva sul caso in questione, valutando se vi sia o meno la necessità di accertare le ragioni della evantuale mancata individuazione delle responsabilità.
Il senatore MARCHETTI replica alle critiche rivolte alle proposte d'inchiesta ricordando i casi ricorrenti in cui una inchiesta parlamentare si svolge contemporaneamente ai processi penali riferiti ai medesimi eventi. La doverosa cautela nel ricorso all'inchiesta parlamentare non potrebbe indurre a sottovalutare la gravità dell'evento cui si riferiscono le proposte in esame, che suscita particolare attenzione nell'opinione pubblica, con una richiesta di verità molto insistente. In ogni caso, l'ambito e l'oggetto dell'inchiesta parlamentare possono essere precisati e ulteriormente definiti, ma ciò rientra nella competenza della Commissione di merito. La Commissione affari costituzionali, da parte sua, non potrebbe pronunciare un parere radicalmente negativo sull'esclusivo fondamento di una valutazione di mera opportunità.
Il presidente VILLONE osserva che le critiche rivolte alle proposte in esame sono state motivate da ragioni di compatibilità costituzionale riferite alla funzione propria delle inchieste parlamentari. Tuttavia propone di rinviare il seguito dell'esame dei documenti, per svolgere ulteriori valutazioni in proposito.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1388-
bis
)
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali,
risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa
(Esame e rinvio)
Il presidente VILLONE ricorda che il disegno di legge deriva dallo stralcio delle disposizioni in materia elettorale disposto dall'Assemblea nel corso della discussione del disegno di legge n. 1388, sull'ordinamento delle autonomie locali. Propone di acquisire la discussione già svolta nella precedente fase procedurale, fissando fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.
La Commissione consente, convenendo di fissare per le ore 14 di Mercoledì 11 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 16,20.