AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDI' 21 GENNAIO 1999
347ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE



Interviene il sottosegretario per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 9,05.


IN SEDE REFERENTE

(3722) Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bertucci ed altri; Veltroni ed altri; Frattini ed altri; Palma ed altri; Paissan; Carrara Nuccio.

(3667) SCHIFANI ed altri - Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali.
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del giorno precedente.

Il presidente VILLONE ricorda che, al termine della precedente seduta, era stata avviata una riflessione sulla possibilità di considerare l'emendamento 1.9 come aggiuntivo alla vigente disposizione dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995. La nuova normativa potrebbe così trovare applicazione dopo il ventiquattresimo mese dall'elezione del Consiglio. Riconosce tuttavia l'esistenza di incertezze interpretative dovute a questioni di coordinamento.

Il senatore ANDREOLLI propone l'approvazione dell'emendamento stesso come sostitutivo dell'articolo 8, secondo quanto in precedenza convenuto, in attesa di perfezionarne il testo in vista dell'esame in Assemblea.

Il presidente VILLONE conviene con questa indicazione. E' opportuno attendere altresì gli sviluppi del dibattito in corso alla Camera dei deputati sulla riforma costituzionale che prevede l'elezione diretta dal Presidente della Regione. Tale riforma è destinata ad assorbire alcune parti del testo in esame, operando in modo più rispettoso dell'autonomia regionale.

Il sottosegretario VIGNERI si rimette alla Commissione in merito alla normativa in esame.

Il senatore LUBRANO DI RICCO segnala l'opportunità di distinguere la previsione di cui alla lettera c) dell'emendamento 1.9. Il PRESIDENTE accoglie questo suggerimento, per cui propone che la lettera c) venga a costituire un comma autonomo (emendamento 1.9 nuovo testo).

Il senatore GASPERINI sollecita un chiarimento sulla contemporaneità delle dimissioni, in base alla lettera a) dell'emendamento. Risponde il presidente VILLONE, facendo presente che a questo proposito si applica l'ultimo capoverso dell'emendamento; chiarisce inoltre che la normativa in esame potrebbe trovare applicazione anche ai "ribaltoni" già intervenuti.

Per dichiarazione di voto interviene quindi la senatrice DENTAMARO criticando il contenuto dell'emendamento, avente carattere occasionale. Non è nemmeno giustificato invocare la tutela dell'autonomia regionale, dal momento che i mutamenti di maggioranza sono stati operati in omaggio a scelte politiche di carattere nazionale. Stigmatizza quindi tali manovre di trasformismo.

Il senatore PINGGERA sostiene che la disciplina in corso di esame appare poco rispettosa dell'autonomia regionale. Preannunciando un voto favorevole, egli propone una clausola di salvaguardia delle previsioni eventualmente inserite negli statuti regionali.

Il senatore ANDREOLLI ritiene che la nuova formulazione del disegno di legge sia più coerente con la disciplina costituzionale e tuteli meglio l'autonomia regionale. Auspica infine una celere definizione della riforma costituzionale recante l'elezione diretta dei presidenti, con possibilità di derogare a tale schema mediante gli statuti di autonomia.

Il senatore PASTORE si dichiara contrario all'emendamento e sostiene che difficilmente, in base a tale disposizione, si potranno evitare in futuro nuove azioni di trasformismo.

Manifesta la propria contrarietà anche il senatore LISI, constatando come il testo in esame sia completamente diverso rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore LUBRANO DI RICCO annuncia il proprio voto favorevole, considerando l'emendamento 1.9 (nuovo testo) maggiormente conforme al dettato costituzionale.

Per il senatore GASPERINI la Commissione va facendo un passo avanti nel rispetto dell'autonomia regionale. Auspica quindi che si rimetta agli statuti regionali la disciplina dello scioglimento del Consiglio attraverso una opportuna riforma costituzionale in linea con i propositi, più volte dichiarati, rivolti a realizzare il federalismo ed un nuovo assetto nei rapporti Stato-Regioni. La regione Veneto, ad esempio, sarebbe perfettamente in grado di approvare una disciplina in tal senso. Esclude comunque che con una norma di legge si possa reagire a comportamenti politici anche di grave scorrettezza.

Il senatore MARCHETTI dichiara il proprio voto favorevole nella possibilità di rivedere la formulazione del testo, peraltro migliorativo rispetto a quello della Camera dei deputati, nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.9 (nuovo testo), nonchè l'articolo unico del disegno di legge n. 3722, conferendo mandato al presidente Villone di riferire in tal senso in Assemblea, di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale e di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 3667.

La seduta termina alle ore 9,30.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3722

Art. 1


Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con i seguenti:

«1-bis. Il Consiglio è sciolto per impossibilità di funzionamento, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 126 della Costituzione, ancorché non sia decorso il termine di cui al precedente comma per l’elezione di una nuova Giunta e del suo Presidente, nel caso di:
a) cessazione dalla carica della metà più uno dei consiglieri assegnati per dimissioni presentate contemporaneamente. Le dimissioni non necessitano di presa d’atto, sono immediatamente efficaci ed irrevocabili. Non si fa luogo alla surroga;
b) delibera adottata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati di non procedere alla elezione del Presidente e della Giunta.
1-ter. Il Consiglio è altresì sciolto nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dallo statuto della Regione per l'esercizio provvisorio.
1-quater. Ai fini di quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma 1-bis si considerano come contemporanee tutte le dimissioni presentate nell’intervallo tra due sedute del Consiglio regionale.».

1.9 (nuovo testo) Elia, Besostri, Mundi, Lubrano Di Ricco, Misserville, Pellegrino