TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997


75a Seduta

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE
(2051) Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta di giovedì 13 febbraio scorso.

Il presidente GIOVANELLI dichiara che gli ordini del giorno nn. 1 e 2 sono riferiti contenutisticamente all'articolo 2 e pertanto saranno discussi in riferimento ad esso. Si passa pertanto alla discussione dei singoli articoli del disegno di legge in titolo: in proposito il Presidente preannuncia l'intenzione di non procedere a votazioni prima dell'espressione dei prescritti pareri, disponendo l'accantonamento degli articoli laddove le Commissioni consultate non si esprimano prima della fine della seduta.

Non facendosi osservazioni, si accantona la discussione dell'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 2 ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 2.4 e 2.9; fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.6.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 2.5.

In considerazione della temporanea assenza dei proponenti, il Presidente accantona gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8 e 2.10; è altresì accantonato l'articolo 2, nonchè l'articolo 3 al quale non erano stati proposti emendamenti.

Il senatore CARCARINO dà per illustrato l'emendamento 3.0.1, successivamente accantonato.

Il presidente GIOVANELLI dichiara l'accantonamento dell'articolo 4, al quale non erano stati presentati emendamenti; si passa pertanto all'articolo 5.

Il ministro RONCHI dà per illustrati gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso proposti; si passa pertanto all'articolo 6.

Il ministro RONCHI illustra l'emendamento 6.1.

Il senatore LASAGNA illustra l'emendamento 6.2. Illustra altresì gli emendamenti 2.3 e 2.8, precedentemente accantonati; fa infine proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.10, precedentemente accantonato.

Il presidente GIOVANELLI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.2, precedentemente accantonato.

Il senatore RESCAGLIO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.1 e 2.7, precedentemente accantonati.

Poichè non sono pervenuti i pareri da parte di altre Commissioni permanenti, nonchè della Giunta per gli affari europei, il presidente GIOVANELLI propone poi il rinvio del seguito della discussione ad altra seduta.

Il senatore CARCARINO invita a valutare la possibilità di svolgere anche la discussione sugli emendamenti illustrati, pur non procedendo alla votazione in ossequio alle Commissioni investite della sede consultiva. Coglie poi l'occasione per richiedere al Ministro se ritenga ancora possibile accordare l'assenso alla sede deliberante, considerata la presentazione di emendamenti - anche da un'importante componente politica della maggioranza -assai poco convincenti e piuttosto incoerenti con gli indirizzi dichiarati dal rappresentante del Governo in sede di replica.

Il ministro RONCHI preannuncia la revoca del proprio assenso alla sede deliberante laddove venissero mantenuti gli emendamenti provenienti da senatori della maggioranza in contrasto con gli indirizzi proclamati dal Governo in sede di replica.

Il senatore SPECCHIA stigmatizza la limitazione al libero confronto politico in Commissione che deriva dalla presa di posizione testè assunta dal Governo: ciò rischia di compromettere quella generale disponibilità dei Gruppi a concorrere unitariamente alla celere approvazione del provvedimento. Il senatore CARCARINO interviene brevemente per citare precedenti nei quali il trasferimento di sede alla referente fu richiesto da esponenti delle attuali forze politiche di opposizione.

Il senatore BORTOLOTTO lamenta la controtendenza in cui vanno gli emendamenti proposti, rispetto al testo del Governo: il Gruppo Verdi-l'Ulivo dichiara anzi che darebbe il suo contributo ad una richiesta di trasferimento alla sede referente, laddove avanzata in sede parlamentare.

Dopo brevi interventi del presidente GIOVANELLI e del senatore CARCARINO sulla compatibilità o meno tra l'ordine del giorno n. 2 e l'emendamento 2.7, il relatore CONTE giudica opportuna la proposta di rinvio del seguito della discussione, essendo utile alla ricerca di soluzioni unitarie anche l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni investite nella sede consultiva.

Il presidente GIOVANELLI, non facendosi ulteriori osservazioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,05.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2051


Art. 2.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere il seguente periodo: «Per le date fino alle quali è consentito l'utilizzo delle sostanze della tabella A allegata alla presente legge per la manutenzione e la ricarica di apparecchi ed impianti, si applica il decreto 26 marzo 1996 del Ministro dell'ambiente, emesso di concerto con il Ministro dell'industria e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 1996».
2.1
Polidoro, Capaldi
Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. La produzione, l'utilizzo, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, cessano comunque il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni, le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste, nonchè le sostanze di cui alla tabella B, lettera b), gruppo I, con potenziale di riduzione dell'ozono uguale o inferiore a 0,065. Per le modalità di cessazione dell'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, per gli usi essenziali e/o critici delle sostanze di cui alla tabella B relativamente ai quali sono concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 1996».
2.2
Polidoro, Capaldi
Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «cessano comunque il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «cessano comunque il 31 dicembre 2014».
2.3
Lasagna
Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «cessano comunque il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «cessano comunque il 31 dicembre 2014».
2.4
Veltri, Capaldi
Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «cessano comunque il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «cessano comunque il 31 dicembre 2014».
2.5
Specchia, Maggi, Cozzolino
Al comma 1, capoverso 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e fatto salvo il bromuro di metile, la cui data di cessazione è fissata al 1o gennaio 2010».
2.6
Scivoletto, Piatti, Barrile, Preda
Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fino all'adozione di atti modificativi del medesimo regolamento da parte della Comunità europea.».
2.7
Capaldi, Polidoro
Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'emanazione del decreto ministeriale dovrà rispettare sia la decisione CEE n. 555 del 20 dicembre 1995 per la definizione di uso essenziale sia l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3093/94 per ciò che concerne il pieno utilizzo degli idroclorofluorocarburi (HCFC)».
2.8
Vegas, Lasagna
Al comma 1, capoverso 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto effetto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)».
2.9
Veltri
Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione, in conformità alle disposizioni e ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, sono stabiliti i casi di impiego critico relativi alla protezione ed inertizzazione totale o parziale di aerei, navi e mezzi speciali ad uso civile e militare, per i quali l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge resta consentito, in assoluto ovvero limitatamente alla manutenzione e alla ricarica di apparecchi e impianti già venduti e installati alla data di entrata in vigore della presente legge.».
2.10
Lauro
Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, aggiungere in fine, le seguenti parole: , rientranti nei programmi tecnici e scientifici».
3.0.1
Carcarino

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «decorrenza dall'anno» sostituire la cifra: «1996» con la seguente: «1997».
5.1
Il Governo
Al comma 2, dopo le parole: «a decorrere dall'anno» sostituire la cifra: «1996» con la seguente: «1997».
5.2
Il Governo
Al comma 3, dopo le parole: «a decorrere dall'anno» sostituire la cifra: «1996» con la seguente: «1997».
5.3
Il Governo
Al comma 3, dopo le parole: «bilancio triennale» sostituire le cifre: «1996-1998» con le seguenti: «1997-1999».
5.4
Il Governo
Al comma 3, dopo le parole: «Ministero del tesoro per l'anno» sostituire la cifra: «1996» con la seguente: «1997».
5.5
Il Governo

Art. 6.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «11 giugno 1996, n. 315, 2 agosto 1996, n. 411, 4 ottobre 1996, n. 520».
6.1
Il Governo
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996 è abrogato».
6.2
Vegas, Lasagna