530ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

        Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e Chiti e per l’interno Brutti.

        La seduta inizia alle ore 20,35.


IN SEDE DELIBERANTE
(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri
(Seguito della discussione e approvazione)

        Si riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana.
        Prosegue l’esame degli articoli.
        Il presidente VILLONE, dato conto del nuovo parere espresso oggi dalla 5ª Commissione sul testo del provvedimento in titolo, osserva che la formulazione dell’articolo 14 consente di individuare comunque le risorse di copertura e il relativo limite finanziario. Ritira conseguentemente l’emendamento 14.1 che era stato presentato per superare i rilievi mossi precedentemente dalla 5ª Commissione.
        Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 10.
        Il senatore PINGGERA illustra l’emendamento 10.1, volto a meglio precisare la inapplicabilità delle previsioni contenute nel disegno di legge in titolo alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano che hanno competenze primarie nella materia oggetto del provvedimento in titolo.
        Il relatore VILLONE, dopo aver ricordato il dibattito svoltosi nella seduta di ieri sulla interpretazione da dare all’articolo 10, ribadisce l’opinione secondo la quale questa formulazione non incide in alcun modo sulle competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome. Quanto alle regioni a statuto ordinario, condivide le osservazioni secondo le quali alcune previsioni contenute nel Capo I del disegno di legge in titolo non possono essere considerate come recanti principi. Ricordata tuttavia la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, ritiene che, nel nuovo contesto dei rapporti tra lo Stato e le regioni, queste ultime interpreteranno in modo adeguato la disciplina contenuta nel provvedimento in esame, senza sentirsi vincolate da previsioni che incidono su dettagli organizzativi. Valuta poi che si possa in questa sede chiedere un espresso impegno al Governo di assicurare, in occasione dell’attuazione regolamentare della disciplina in esame, il rigoroso rispetto delle competenze normative ed organizzative delle regioni e degli enti locali.

        Il senatore ROTELLI fa proprio l’emendamento 10.2, rilevando l’estraneità delle materie oggetto del disegno di legge in titolo rispetto a quelle ricomprese nell’elenco contenuto nell’articolo 117 della Costituzione, il quale comunque non parla di leggi-quadro, ma di principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
        A questo rilievo replica il presidente VILLONE, il quale osserva che la disciplina in esame incide sulla materia dell’ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalle regioni, materia questa ricompresa fra quelle dell’articolo 117 della Costituzione.
        Il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, osserva che la disciplina in esame regolamenta dettagli organizzativi che sicuramente non possono essere considerati principi fondamentali alla stregua di quanto previsto dall’articolo 117 della Costituzione. L’interpretazione della Corte costituzionale di questa disposizione, richiamata dal relatore, costituisce, a suo avviso, un motivo ulteriore per modificare le disposizioni contenute nel provvedimento in titolo.

        L’articolo 10, infatti, fa riferimento a tutte le disposizioni contenute nel Capo I del disegno di legge che vengono considerate principi vincolanti per il legislatore regionale. Infine, non crede che i regolamenti di attuazione, per la loro stessa natura di fonti adottate dal Governo centrale, possano essere utilizzati a garanzia delle autonomie normative delle regioni e degli enti locali; richiama quindi la Commissione a rispettare, nell’elaborazione della legislazione, i precetti contenuti nell’articolo 5 della Costituzione.
        Il relatore VILLONE, anche alla luce dei rilievi da ultimo esposti, ribadisce che, a suo avviso, le regioni potranno disciplinare la materia sulla base di un’interpretazione ragionevole delle previsioni contenute nel disegno di legge in titolo.
        Prende quindi la parola il sottosegretario CANANZI che dichiara di condividere le argomentazioni svolte dal Presidente. In particolare, crede sufficientemente salvaguardate dalla formulazione dell’articolo 10 le competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Quanto alle regioni a statuto ordinario, osserva che le disposizioni contenute nel Capo I, richiamate dall’articolo 10, fissano esclusivamente principi in materia di organizzazione della comunicazione istituzionale. Osserva inoltre che i regolamenti di attuazione previsti nell’articolo 5 devono essere adottati previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni. Infine, concorda con la valutazione del Presidente secondo la quale ogni regione potrà liberamente estrarre principi dalla disciplina in esame; invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti all’articolo 10.
        Dopo un richiamo del senatore PELLEGRINO circa i rapporti tra la normativa in esame e la potestà regolamentare del Governo, prende la parola il presidente VILLONE, secondo il quale dalla normativa in esame non può ricavarsi una disciplina della struttura organizzativa in materia di comunicazione istituzionale vincolante per le regioni, le quali, sulla base dei soli principi contenuti nel disegno di legge in titolo, potranno liberamente definire la propria organizzazione in materia.
        Il senatore PINGGERA ribadisce invece l’utilità dell’approvazione dell’emendamento 10.1, insistendo per la sua votazione.
        Il presidente VILLONE formula un parere contrario sull’emendamento, con la specifica motivazione che questo non incide in modo significativo sul contenuto normativo dell’articolo 1 il quale peraltro, con riferimento alle attribuzioni delle regioni a statuto ordinario, può essere, a suo avviso, interpretato in modo sufficientemente garantista delle attribuzioni delle regioni.
        Concorda con questo parere il sottosegretario CANANZI, mentre il senatore MARCHETTI invita il senatore Pinggera a ritirare l’emendamento.
        Il senatore ROTELLI fa proprio e ritira l’emendamento 10.3. Insiste, invece, per la votazione dell’emendamento 10.2, reputando insoddisfacenti le argomentazioni svolte in proposito dal Sottosegretario Cananzi.
        L’emendamento 10.2, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.
        Su richiesta del senatore PINGGERA, l’emendamento 10.1 è invece accantonato.
        Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, nel testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento.
        Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 16.
        Il presidente VILLONE, pur concordando sulla inopportunità dell’abrogazione dell’articolo 9 della legge n. 223 del 1990, prevista dall’articolo in discussione, segnala che una modifica del testo in esame ne comporterebbe il ritorno all’altro ramo del Parlamento. Crede peraltro che l’approvazione di un ordine del giorno potrebbe risolvere i problemi interpretativi che la citata abrogazione porrebbe, precisando che debbano comunque essere salvaguardate le quote di pubblicità istituzionale riservate alle emittenti televisive locali nonché alle emittenti radiofoniche nazionali e locali.
        Il sottosegretario CHITI osserva che la citata abrogazione dell’articolo 9 della legge n. 223 del 1990 permette una delegificazione della materia, che potrà essere disciplinata più compiutamente nei regolamenti di attuazione previsti dal disegno di legge in titolo. In proposito, dichiara che il Governo è disponibile ad accettare un ordine del giorno che lo impegni a garantire il rispetto dei vincoli oggi previsti dal citato articolo 9 nella elaborazione delle norme regolamentari. Ricorda inoltre che la legge n. 249 del 1997 consente una delegificazione della materia dell’emittenza locale; in occasione dunque dell’adozione della normativa delegificata, il Governo potrà sostanzialmente riprodurre quanto previsto dall’articolo 9 della legge n. 223.
        Il presidente VILLONE ritira quindi l’emendamento 16.6, manifestando la sua intenzione di trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo a salvaguardare, nell’ambito dei progetti di comunicazione pubblica, il ruolo delle emittenti radiotelevisive locali, anche attraverso i regolamenti di attuazione previsti dal disegno di legge in esame.
        Il senatore SCHIFANI, nel formulare una valutazione favorevole sull’impianto del disegno di legge, manifesta la disponibilità della propria parte politica a garantirne una sollecita approvazione che tenga conto, tuttavia, delle esigenze manifestate dalle emittenti locali. In proposito, nel condividere l’intento dell’ordine del giorno preannunciato dal Presidente, chiede al rappresentante del Governo quali garanzie vi siano per evitare, dopo l’abrogazione dell’articolo 9 della legge n. 223, un pericoloso vuoto normativo in materia, prima dell’adozione della nuova disciplina regolamentare.
        Il senatore BORNACIN osserva l’incongruità del procedimento che si intende seguire, eliminando, da un lato, un preciso vincolo legislativo ed affidandosi, dall’altro, alla attuazione, del tutto incerta, di un ordine del giorno.
        Concorda con questa valutazione il senatore STIFFONI, che paventa la mancata adozione in tempo utile dei regolamenti di attuazione previsti dal provvedimento in esame. Reputa comunque insufficienti gli impegni contenuti nell’ordine del giorno e insiste per la votazione dell’emendamento 16.5.
        Il senatore ROTELLI, pur ribadendo la valutazione complessivamente positiva sul provvedimento espressa dalla sua parte politica, ritiene che il principio contenuto nell’articolo 9 della legge n. 223 non possa essere degradato e collocato in una fonte di rango secondario, come ipotizzato dall’ordine del giorno illustrato dal relatore. Si potrebbe addirittura ipotizzare la adozione di un decreto-legge che riproponga quanto previsto dall’articolo 9 subito dopo l’abrogazione del medesimo ad opera del disegno di legge in esame. Si sofferma su alcune imperfezioni formali della disciplina proposta che riterrebbe opportuno correggere.
        Il relatore VILLONE osserva che l’abrogazione prevista dall’articolo 16, eliminando un vincolo legislativo, permette l’elaborazione di una normativa in materia che possa tenere conto delle esigenze delle autonomie.
        Il senatore MANZELLA ritiene che l’ordine del giorno preannunciato dal relatore possa essere integrato chiarendo che l’abrogazione dell’articolo 9 della legge n. 223 è propedeutica ad un’opera di delegificazione della materia.
        Il sottosegretario CANANZI osserva che l’intento della abrogazione proposta è proprio quello di permettere una delegificazione della materia, che potrà essere disciplinata, secondo quanto previsto dal disegno di legge, con regolamenti da adottare d’intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni.
        Concorda con questa valutazione il sottosegretario CHITI il quale osserva, con riferimento ai rilievi mossi dal senatore Schifani, che quanto previsto dal disegno di legge in esame non potrà essere applicato sino alla adozione dei regolamenti di attuazione. Non vi è dunque a suo avviso la possibilità di un vuoto normativo. I regolamenti potranno opportunamente calibrare la normativa sulla base delle esigenze dei diversi enti locali interessati; sollecita pertanto una rapida approvazione del disegno di legge in titolo.
        Il presidente VILLONE, pur non mostrandosi certo della inapplicazione della legge sino all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, crede che attraverso gli impegni contenuti in un ordine del giorno di indirizzo al Governo possa risolversi in modo soddisfacente il problema sollevato dal senatore Schifani di una continuità della disciplina in materia di pubblicità e comunicazione istituzionale trasmessa dalle reti radiofoniche e televisive locali. Illustra quindi il seguente ordine del giorno, che tiene conto anche dell’integrazione proposta dal senatore Manzella:
        «La 1ª Commissione permanente del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 4217, recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni“, in considerazione del fatto che tale disegno di legge, all’articolo 16, sopprime talune norme relative alla diffusione delle campagne di pubblicità e di comunicazione istituzionale sulle reti radiofoniche e televisive locali,

        impegna il Governo:
            1. a far sì che nell’ambito dei progetti di comunicazione pubblica, sia a livello di amministrazione dello Stato che di enti locali, l’utilizzo di radio nazionali e locali e di televisioni a carattere locale sia previsto, anche attraverso i regolamenti d’attuazione della legge citata, in maniera significativa e qualificante, comunque non inferiore alle percentuali previste dalla normativa dell’articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

            2. ad emanare rapidamente i regolamenti connessi al procedimento di delegificazione avviato con l’abrogazione dell’articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni».
0/4217/1/1
Villone, relatore

        Il senatore BORNACIN, dopo aver rilevato la disparità che si realizzerebbe tra le emittenti radiotelevisive e le altre imprese editoriali a seguito dell’approvazione dell’articolo 16 del disegno di legge in esame, preannuncia il suo voto di astensione sull’ordine del giorno illustrato dal Presidente relatore, mentre dichiara di insistere per la votazione dell’emendamento 16.5.
        Il senatore SCHIFANI ribadisce la preoccupazione della propria parte politica in ordine all’applicazione della disciplina relativa alle emittenti locali, sulla quale la sua parte politica manterrà un’attenzione critica.
        Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 16.2 e 16.5, mentre è approvato l’ordine del giorno 0/4217/1/1.
        Con distinta votazione è approvato l’articolo 16 nel testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento.
        Si torna quindi all’esame dell’emendamento 10.1, che viene ritirato dal senatore PINGGERA il quale manifesta la sua intenzione di trasformarlo in un ordine del giorno.
        Dopo un’osservazione del senatore ROTELLI, secondo il quale questo ordine del giorno dovrebbe chiarire l’interpretazione da fornire dell’articolo 10 del disegno di legge in esame anche con riferimento alle regioni a statuto ordinario, il senatore PINGGERA illustra il seguente ordine del giorno:
        «La 1ª Commissione permanente del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 4217, recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni“,

        impegna il Governo
            a interpretare l’articolo 10 e tutta la disciplina posta dal Capo I nel senso dell’assoluto rispetto delle autonomie regionali, in particolare considerando che per le regioni ad autonomia speciale le Province autonome di Trento e Bolzano la materia è affidata alla competenza primaria».

0/4217/2/1

        L’ordine del giorno, con il parere favorevole del RELATORE e dei rappresentanti del GOVERNO, posto ai voti è approvato dalla Commissione che, con distinta votazione, approva l’articolo 10 nel testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento.

        La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, nell’identico testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE
(4566) Disposizioni per l’organizzazione del Vertice G8 a Genova
(Seguito dell’esame e rinvio)

        Si riprende l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana, con il seguito della discussione generale.
        Il senatore ROTELLI si sofferma analiticamente sull’articolo 1 che, a suo avviso, contiene una pluralità di norme chiaramente lesive dei principi fissati dalla legge n. 142 del 1990, legge generale ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione.
        In particolare, contesta l’attribuzione al prefetto della presidenza della speciale commissione prevista dal comma 2 dell’articolo 1, organo che, a suo avviso, avrebbe potuto più opportunamente essere presieduta dal Presidente della Giunta regionale. A questo proposito osserva che si fa riferimento al Presidente della regione Liguria, mentre la nuova formulazione degli articoli 121 e seguenti della Costituzione continua a utilizzare l’espressione «Presidente della Giunta regionale». Ritiene inoltre che le attribuzioni della citata commissione incidono su competenze proprie del Consiglio regionale e del Consiglio comunale. Si realizza dunque una duplice eversione dell’ordine delle competenze previste dalla Costituzione e dalle leggi generali in materia di attribuzione delle funzioni alle regioni e agli enti locali. Ancor più singolare è l’ipotesi dell’avvalimento da parte del prefetto di una società a prevalente partecipazione del comune di Genova, la cui costituzione, inoltre, parrebbe essere un atto dovuto da parte del comune con un’evidente lesione dell’autonomia di tale ente.
        Il relatore VILLONE reputa eccessiva la lettura critica delle disposizioni in esame operata dal senatore Rotelli. Gli interventi previsti dal provvedimento in esame, infatti, devono comunque conformarsi agli strumenti urbanistici approvati, secondo le ordinarie procedure, dagli organi consiliari. Similmente, ritiene che non vi sia un obbligo a carico del comune di costituire una società mista, mentre crede che la prevista commissione abbia essenzialmente la funzione di garantire il coordinamento tra le amministrazioni dello Stato e gli enti regionali e locali interessati; il che spiega l’attribuzione della presidenza della medesima commissione al prefetto.
        Il senatore ROTELLI ribadisce invece di ritenere che alla speciale commissione sono, dal disegno di legge in esame, attribuite funzioni decisionali e non di mero coordinamento.
        Conclusa la discussione generale, si passa all’esame degli emendamenti.
        Il senatore PELLEGRINO illustra l’emendamento 1.3, che supera le perplessità avanzate dal senatore Di Pietro circa la natura delle attribuzioni e delle funzioni svolte dalla società prevista all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1, chiarendo che l’affidamento di funzioni alla medesima avviene attraverso un atto amministrativo. Quanto ai rilievi mossi dal senatore Rotelli, osserva che gli interventi previsti dal disegno di legge possono essere realizzati solo previa espressa deliberazione del consiglio di Genova in ordine al finanziamento delle opere. Con riferimento invece al ruolo della Commissione, questo è, a suo avviso, del tutto analogo a quello di una conferenza di servizi, strumento ordinariamente utilizzato per realizzare il coordinamento tra amministrazioni diverse.
        Il relatore VILLONE formula un parere favorevole sull’emendamento 1.3 che chiarisce il ruolo della società a prevalente partecipazione del comune di Genova, separando nettamente i compiti di questo ente dalle attribuzioni degli enti locali interessati.
        Anche il senatore PASTORE mostra di apprezzare l’emendamento 1.3 e propone di integrarlo sopprimendo la parola «medesimi» dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1.
        Il senatore PELLEGRINO accoglie questa integrazione e riformula, conseguentemente, l’emendamento 1.3 (1.3 nuovo testo)
        Il senatore ROTELLI dichiara invece di non condividere le considerazioni svolte dal senatore Pellegrino, reputando frutto di una scelta di carattere centralista la decisione di affidare al prefetto la presidenza della commissione speciale.
        Il senatore PELLEGRINO illustra quindi l’emendamento 1.4, volto a eliminare la valutazione dell’anomalia dell’offerta nelle fattispecie previste dalla disposizione in esame. A suo avviso, l’ordinamento comunitario non impone infatti una tale valutazione che spesso, nella pratica, si risolve in accertamenti assai complessi che possono aumentare la discrezionalità dell’amministrazione appaltante, segnatamente nei casi di realizzazione con procedimenti di urgenza di opere pubbliche.
        Il sottosegretario BRUTTI ritiene invece opportuno non far cadere la previsione di una valutazione dell’anomalia dell’offerta, pur mostrandosi disponibile a valutare una riformulazione della disposizione, ovvero un ordine del giorno, in occasione dell’esame del provvedimento in Assemblea.
        Il senatore PASTORE dichiara invece di condividere le perplessità avanzate dal senatore Pellegrino.
        Il relatore VILLONE, pur comprendendo questi rilievi, ritiene opportuno, secondo le indicazioni del rappresentante del Governo, rinviare l’esame della questione alla discussione in Assemblea.
        La senatrice D’ALESSANDRO PRISCO illustra quindi l’emendamento 1.5, volto a rendere applicabili le disposizioni contenute nel comma 3 dell’articolo 1 anche alle opere di adeguamento dell’aeroporto di Albenga.
        I senatori BORNACIN e PASTORE dichiarano di sottoscrivere l’emendamento, sul quale preannunciano il proprio voto favorevole.
        Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l’emendamento 1.3 (nuovo testo), è approvato dalla Commissione. Gli emendamenti 1.1 e 1.2 risultano invece decaduti per assenza del proponente.
        Il senatore PELLEGRINO ritira l’emendamento 1.4, mentre l’emendamento 1.5, con il parere favorevole del sottosegretario BRUTTI e del RELATORE, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.
        La Commissione approva quindi l’articolo 1 come modificato.
        L’emendamento 2.1 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.
        Non essendovi emendamenti riferiti agli articoli 2, 3 e 4, si passa all’esame dell’articolo 5.
        Il relatore VILLONE illustra l’emendamento 5.1, che recepisce i rilievi mossi dalla 5ª Commissione sul testo dell’articolo 5.
        Con il parere favorevole del sottosegretario BRUTTI, l’emendamento 5.1 è approvato dalla Commissione che approva, con distinta votazione, l’articolo 5 come modificato.
        Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

        Il presidente VILLONE propone che la Commissione sia convocata per un’ulteriore seduta domani alle ore 9,20 per esaurire l’esame del disegno di legge n. 4566.
        Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.


        
La seduta termina alle ore 22,45.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4217

Art. 1.

        Al comma 1, aggiungere, in fine, la parola: «statali».

1.100


Gubert

        Sopprimere il comma 6.

1.200


Gubert
Art. 3.

        Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle trasmissioni nazionali; i Presidenti delle Regioni e i Presidenti delle Giunte Regionali, definiscono, sentiti i responsabili regionali della concessionaria pubblica, i messaggi di pubblico interesse o di utilità sociale che la concessionaria pubblica può trasmettere a titolo gratuito nelle sue trasmissioni a diffusione regionale».

3.100


Gubert
Art. 10.

        Al comma 1, sostituire le parole: «Le disposizioni», con le seguenti: «I princìpi fondamentali».

10.2


Gubert

        Al comma 1, sostituire le parole da: «e si applicano» fino alla fine del comma, con le seguenti: «non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano».

10.1


Pinggera, Dondeynaz, Andreolli

10.3 (Identico all’em. 10.1)

Gubert
Art. 14.

        Al comma 1, sostituire le parole da: «per il centro di responsabilità», fino a: «del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «ed iscritte nell’unità previsionale di base 3.1.3.2. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel capitolo relativo agli interventi per l’editoria».

14.1


Il Relatore
Art. 16.

        Al comma 1, sostituire le parole: «Sono abrogati», con le seguenti: «È abrogato», e sopprimere le parole da: «e l’articolo 9», fino a: «n. 223».

16.6


Il Relatore

        Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e l’articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni».

16.2


Di Pietro

16.5 (Identico all’em. 16.2)

Bornacin, Magnalbò, Pasquali, Bosi, Schifani, Stiffoni

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4566

Art. 1.

        Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «, nonché di», con le seguenti: «e affida a», e la parola: «quale», con le seguenti: «compiti di».

1.3


Pellegrino

        Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «, nonché di», con le seguenti: «e affida a», e la parola: «quale», con le seguenti: «compiti di»; sopprimere altresì la parola: «medesimi».

1.3 (Nuovo testo)


Pellegrino

        Al comma 2, in fine, sopprimere le parole: «da realizzare su aree in concessione di dette società».

1.1


Di Pietro

        Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche unitario e coordinato».

1.2


Di Pietro

        Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «e con la valutazione dell’anomalia dell’offerta secondo le prescrizioni del bando di gara».

1.4


Pellegrino

        Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «dell’aeroporto di Genova» con le altre: «degli aeroporti di Genova e Albenga».

1.5


Russo, Daniele Galdi, D’Alessandro Prisco, Bornacin, Pastore
Art. 2.

        Al comma 2, dopo le parole: «di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro,», inserire le seguenti: «dell’interno».

2.1


Di Pietro
Art. 5.

        Al comma 2, sostituire le parole: «pari a» con le seguenti: «nel limite massimo di».

5.1


Il Relatore