AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 22 SETTEMBRE 1999

443ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MARCHETTI


Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,05.



IN SEDE REFERENTE

(4167) SELLA DI MONTELUCE ed altri - Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.

(Esame e rinvio)


Il relatore BESOSTRI ricorda che il provvedimento in esame è stato fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia ed è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per le sedute della prima settimana di ottobre. La questione oggetto dell'iniziativa, inoltre, è stata già affrontata in occasione dell'esame di provvedimenti il cui contenuto normativo è rifluito nell'articolo 19 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.
Dà quindi conto del contenuto del disegno di legge: l'articolo 1 autorizza la spesa di lire 10 miliardi per il 1999 per il finanziamento dell'attività di informazione e comunicazione al pubblico relativamente alle problematiche derivanti dal cambio di data dell'anno 2000. Si sofferma quindi, in particolare, su quanto previsto dall'articolo 3, volto ad assicurare un credito di imposta a favore di coloro che sostengano spese in relazione all'adeguamento dei sistemi informatici. I successivi articoli 4 e 5 prevedono, analogamente alla legislazione di altri paesi, una procedura di conciliazione obbligatoria e di arbitrato per la soluzione di controversie relative ai danni derivanti dal mancato adeguamento di sistemi e prodotti informatici all'anno 2000. Anche i restanti articoli contengono disposizioni relative alle controversie originate da danni riconducibili al mancato adeguamento di sistemi informatici all'anno 2000.
Propone, quindi, di fissare per le ore 18 di lunedì 27 il termine di presentazione degli emendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA

(4194) Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati.

(2905) PERA ed altri - Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziamenti statali.

(Parere alla 7ª Commissione: non ostativo con osservazioni)

Il relatore ANDREOLLI si sofferma sul contenuto del disegno di legge n. 4194 che reca, nei primi tre articoli, un completamento della vigente normativa relativa agli organismi e alle procedure di valutazione del sistema universitario. Dopo aver segnalato varie disposizioni concernenti l'incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari nonché le procedure di trasferimento dei medesimi, si sofferma sull'articolo 10, che contiene disposizioni volte a utilizzare somme già stanziate dall'ultima legge finanziaria, nonché sull'articolo 8, recante varie norme essenzialmente interpretative volte a risolvere questioni da tempo pendenti. Conclusivamente, propone alla Commissione la formulazione di un parere non ostativo.

Interviene quindi il senatore PASTORE che, dopo aver chiesto chiarimenti su quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 8, si sofferma criticamente sul comma 4 dell'articolo 6 che reca una delegificazione, dai contorni non chiaramente definiti, incidente sul sistema delle professioni, materia questa sulla quale si dovrebbe intervenire, a suo avviso, esclusivamente con fonti di rango primario; al riguardo ricorda la discussione attualmente in corso presso l'altro ramo del Parlamento. Ritiene poi inopportuno far discendere dal modo in cui saranno organizzate dalle singole università le cosiddette lauree brevi, l'assetto del sistema delle professioni per il quale la Costituzione prevede precise garanzie relativamente all'accesso, con le disposizioni sul valore legale dei titoli di studio e sull'esame di Stato.

Replicando ai rilievi del senatore Pastore, il RELATORE chiarisce che il comma 7 dell'articolo 8 è una semplice interpretazione autentica di una normativa già in vigore. Quanto al comma 4 dell'articolo 6, ritiene che il necessario superamento dell'esame di Stato nonché il possesso del diploma universitario, ivi previsti, costituiscano garanzie sufficienti del rispetto delle prescrizioni costituzionali in materia. Dichiara peraltro di accogliere i rilievi avanzati dal senatore Pastore come osservazioni.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene quindi posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazioni avanzata dal relatore: la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(4197) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

(4201) SEMENZATO - Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria.

(4207) MANZELLA - Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 21 settembre.

Il senatore PASTORE, dopo aver ricordato il contenuto della questione pregiudiziale da lui avanzata nella seduta pomeridiana di ieri, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alla congruenza della normativa proposta con la direttiva n. 48 del 1998. In proposito aggiunge che l'interrogazione presentata al Parlamento Europeo, già citata, potrebbe determinare un chiarimento a breve termine: ciò renderebbe opportuno, pertanto, rinviare il seguito dell'esame in relazione a tale evento.

Il presidente MARCHETTI ricorda che nella seduta precedente è stata già dichiarata aperta la discussione generale.

Il sottosegretario LAURIA manifesta l'intenzione del Governo di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina proposta i servizi a rete.

Il senatore PASTORE prende atto della resipiscenza, ancorchè parziale, dimostrata dal Governo riguardo all'incidenza della normativa comunitaria.

Ha quindi inizio la discussione generale con l'intervento del senatore DE CORATO, che lamenta anzitutto la intenzione della maggioranza di considerare sostanzialmente non modificabile il disegno di legge del Governo nonostante vi siano altri disegni di legge, presentati da senatori della stessa maggioranza, che pure prospettano soluzioni alternative.
Il ricorso a spot pubblicitari, che l'iniziativa del Governo intende proibire è, a suo avviso, l'unico strumento a disposizione delle opposizioni per riequilibrare la presenza eccessiva di esponenti della maggioranza di Governo nelle trasmissioni di informazione della radio-televisione pubblica. Tale marcata sproporzione è stata evidenziata dall'osservatorio di Pavia, che in proposito ha fornito dati precisi alla Commissione di vigilanza per il servizio pubblico radiotelevisivo.
Si sofferma quindi brevemente sulle linee essenziali che dovrebbero connotare le iniziative legislative in una materia così critica. Gli spot dovrebbero essere offerti, dalle emittenti nazionali, in condizione di parità a tutte le forze politiche e a un prezzo agevolato; mentre dovrebbe essere prevista una completa libertà per le emittenti locali in quanto esse nel complesso garantiscono, nelle realtà territoriali, una informazione libera e pluralista.
Il divieto previsto dal disegno di legge del Governo - del quale ricorda la irregolare formazione, non essendo stato sottoposto preventivamente all'esame della Commissione europea, come prescritto dalla direttiva n. 48 del 1998 - ha invece un carattere marcatamente illiberale, impedendo la possibilità del ricorso a forme di propaganda politica diverse da quelle previste dal comma 2 dell'articolo 2. Tale divieto intende soprattutto, nei fatti, comprimere indebitamente i diritti dell'opposizione in vista di importanti scadenze elettorali sin dalla prossima primavera.

La senatrice DENTAMARO sottolinea che il tema in discussione è stato introdotto, dalla maggioranza parlamentare e dal Governo, con modalità improprie e intempestive: soprattutto, sembra prevedere l'intendimento di imporre soluzioni radicali e irragionevoli in tempo utile per le prossime scadenze elettorali, mentre il Polo per le libertà ha assunto sin dall'inizio, e ha poi mantenuto, un atteggiamento responsabile. Il Centro Cristiano Democratico, in particolare, ha prospettato una soluzione intermedia, tra il divieto assoluto e la libertà senza regole, che tuttavia non ha incontrato la disponibilità delle forze politiche di maggioranza più pervicaci nel sostenere una normativa liberticida. Le questioni pregiudiziali avanzate nella seduta pomeridiana di ieri, ad esempio, avrebbero dovuto suscitare una discussione impegnata a partire dagli argomenti, legittimi e fondati, esposti dai senatori Schifani e Pastore. Invece vi è stato un atteggiamento liquidatorio, che non ha neppure tenuto conto del tentativo, compiuto dall'opposizione di Centro-destra, di spostare l'oggetto dall'attenzione dall'interesse dei partiti a quello dei cittadini elettori. Non si dovrebbe trattare, infatti, di perseguire a ogni costo una parità di condizioni tra competitori senza capacità reale di comunicazione al corpo elettorale, ma piuttosto di assicurare agli elettori le informazioni più complete ed immediate. La tutela di quell'interesse dei cittadini, dunque, non è compatibile con il divieto assoluto di pubblicità elettorale, la forma più semplice, immediata ed efficace di comunicazione politica, che raggiunge la più larga platea di destinatari, senza limitare il confronto e la circolazione delle idee a ristrette cerchie di addetti ai lavori. Solo questi ultimi, infatti, fruiscono di norma di quelle forme di propaganda elettorale ammesse dal disegno di legge del Governo. A tali obiezioni non vi è stata alcuna replica, ma solo il ricorso ai rapporti di forza nella rappresentanza parlamentare, con un atteggiamento arrogante, che indurrà a riproporre le stesse questioni, in via pregiudiziale, prima della discussione in Assemblea. L'atteggiamento assunto dalla maggioranza, inoltre, contraddice le ripetute declamazioni sul valore delle regole, da definire consensualmente in quanto non sono patrimonio di una parte ma di tutto il sistema politico. Nel caso in esame, invece, la natura di disciplina delle regole del gioco, che pertanto dovrebbe essere condivisa, ancorchè convalidata dallo stesso esito della questione di competenza sollevata dalla 8ª Commissione, è stata poi rinnegata dalla conferma di soluzioni interdittive.
La materia, peraltro, non dovrebbe essere sottratta a un confronto parlamentare ampio e approfondito, nel quale si auspica che alcuni segnali di ragionevolezza, come l'autorevole proposta formulata dal senatore Manzella e altre indicazioni provenienti dalla compagine di maggioranza, possano trovare una espressione più compiuta e persuasiva verso quanti sostengono il mero divieto. Ne va, a suo avviso, della tutela di diritti politici fondamentali, a partire da quelli elettorali, poiché il disegno di legge n. 4197 non ha nulla a che vedere con la parità di accesso ai mezzi di informazione ma si esaurisce, in sostanza, nel divieto assoluto recato improvvidamente dall'articolo 3. L'illegittimità costituzionale di una simile restrizione, d'altra parte, appare confermata anche dagli argomenti svolti dal senatore Manzella nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 4207; in particolare, va condiviso il rilievo concernente le difficoltà, se non la impossibilità, di distinguere la pubblicità dalla propaganda e comunque non si vede la ragione legittima di discriminare la forma di comunicazione più efficace, quella televisiva, a vantaggio di tutte le altre modalità di comunicazione. Né vale, in proposito, la censura rivolta in linea di principio ai messaggi brevi e non argomentati, perché le affissioni murali, mezzo tradizionale e condiviso di comunicazione politica, rappresentano quegli stessi caratteri nella forma più pura.
Sarebbe ben diverso, pertanto, discutere di una proposta di regolazione della pubblicità elettorale, che preveda ad esempio un limite di spesa, una tariffa imposta e altre modalità intese a promuovere la più ampia partecipazione a quella forma di comunicazione. Il divieto assoluto, viceversa, è illegittimo e inaccettabile.

Il senatore PASTORE ribadisce le censure di illegittimità costituzionale già rivolte al disegno di legge del Governo, ritenendo che nessun argomento addotto a sostenerne la validità può essere considerato persuasivo: non la ricerca della par condicio, giacchè l'assenza di ogni discriminazione consiste nell'offerta di pari opportunità positive, non certo nel divieto per tutti di manifestare in libertà il proprio orientamento: vi sono forze politiche che in decenni di storia hanno costituito apparati, direttamente o indirettamente, che funzionano anche come veicolo di propaganda e tutto ciò è legittimo e rispettabile. Ma vi sono forze politiche, soprattutto nuove, che prediligono altri strumenti di comunicazione, il cui uso può essere eventualmente regolato anche in ragione dell'esigenza di prevenire presenze soverchianti a causa della maggiore disponibilità di risorse economiche. Tuttavia ciò non giustifica i divieti e non rende convincente la ragione, addotta impropriamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di tutelare i cittadini dalle suggestioni televisive: una ragione, quest'ultima, ispirata a un paternalismo ipocrita, considerato che proprio il Governo in carica ricorre ampiamente alla pubblicità televisiva dissimulata sotto la forma di messaggi informativi alla popolazione. Né la scarsità delle frequenze televisive è un motivo sufficiente per giustificare un divieto di pubblicità politica poiché al più si potrebbe ammettere una regolazione per un uso equilibrato degli spazi di trasmissione, tenendo conto anche dell'integrazione tra i vari sistemi di comunicazione, possibile anche con emittenti non italiane. D'altra parte, l'evoluzione tecnologica nel settore delle comunicazioni rende anacronistico il disegno di legge del Governo anche sotto tale aspetto. In effetti, la sola preoccupazione che anima il Governo e la maggioranza parlamentare è quella di conferire forma e contenuto alla propaganda elettorale, limitando la libertà di espressione. Dall'esperienza di alcuni ordinamenti stranieri risulta invece una caratteristica comune, consistente nella disciplina tendenzialmente completa dell'informazione politica, ivi compresa quella proveniente dal Governo, e nella ricerca delle pari opportunità mediante l'equilibrata ripartizione degli spazi di trasmissione, l'imposizione di obblighi per i poteri pubblici e altre forme limitative che tuttavia non comprimono, fino a negarla, la libertà di manifestare le proprie opinioni nelle forme liberamente prescelte. Di tutto ciò non vi è sufficiente consapevolezza neanche nella relazione introduttiva svolta dal Presidente della Commissione, mentre il disegno di legge del Governo all'articolo 2 reca una formulazione normativa che offende persino il buon senso, nella pretesa di predeterminare le forme legittime della propaganda elettorale. Osserva, in proposito, che la comunicazione politica comprende anche un contenuto informativo in senso proprio, come il semplice annuncio di manifestazioni o comizi, che non potrebbe trovare una forma di espressione adeguata e legittima. L'iniziativa del Governo, comunque, determina una confusione politica e costituzionale in quanto è fondata sulla discriminazione tra due modi diversi di fare politica, che invece sono entrambi legittimi.

Il presidente MARCHETTI avverte che nella seduta convocata per domani, giovedì 23 settembre alle ore 15, interverranno in discussione generale la senatrice Pasquali e i senatori Bosi, Schifani e Magnalbò, secondo la loro stessa richiesta. Avverte, inoltre, che sono pervenute numerose richieste di intervento nella discussione generale, rendendosi pertanto necessario convocare una seduta ulteriore, per le ore 20,30 di domani.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI, GIOVEDI' 23 SETTEMBRE

Il presidente MARCHETTI avverte che la Commissione è convocata per una seduta ulteriore alle ore 20,30 di domani, giovedì 23 settembre.

La seduta termina alle ore 16,35.