AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 8 FEBBRAIO 2001
636ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Interviene il ministro per le riforme istituzionali Maccanico.

La seduta inizia alle ore 14,45.


IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri - Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, proseguendo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Sul subemendamento 8.500/4, il senatore PASTORE esprime una valutazione critica, sottolineando in particolare che la locuzione di patrimonio trasferito tende a enfatizzare la circostanza che il gestore diventa in sostanza il titolare di pieno diritto del patrimonio.

Secondo il presidente VILLONE, una simile interpretazione non è corretta, perché il patrimonio si intende trasferito ai sensi e nei limiti della disciplina legislativa in esame.

Il subemendamento è poi approvato.

Quanto al subemendamento 8.500/9 il presidente VILLONE lo considera precluso, limitatamente alla prima parte, dalla reiezione del subemendamento 8.500/8.

Secondo il senatore PASTORE anche quella parte del subemendamento è ancora valida, perché prevede un'ipotesi generalizzata e non relativa all'evento della scadenza delle cariche societarie, considerato invece nel subemendamento 8.500/8.

Il presidente VILLONE mette in votazione l'intero subemendamento.

La senatrice PASQUALI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole, ritenendo la motivazione del subemendamento comune a quella del subemendamento 8.500/8, già sostenuto dalla sua parte politica.

Anche il senatore SCHIFANI annuncia il suo voto favorevole e ricorda l'impegno assunto dalla relatrice a presentare una proposta di riformulazione dell'articolo 8, che tenga conto del problema posto dal subemendamento in esame e da quello già respinto.

Il senatore TIRELLI motiva il suo voto favorevole, invitando a distinguere la gestione del patrimonio dalla responsabilità delle strategie aziendali.

Anche il senatore D'ONOFRIO preannuncia un voto favorevole e si riserva una valutazione conclusiva in attesa di una nuova riformulazione dell'emendamento 8.500 della relatrice, sostitutivo dell'articolo 8. Conferma, infatti, che introducendo un istituto giuridico nuovo, non mutuato da altri ordinamenti, occorre la massima cautela nel definirne le norme. In particolare, è necessario delimitare in modo specifico e circostanziato le modalità di scelta e i poteri discrezionali del gestore.

Il subemendamento, posto in votazione, non è accolto.

In merito al subemendamento 8.500/6, il senatore DUVA prende atto della richiesta rivoltagli dalla relatrice, diretta ad ottenere il ritiro della proposta, ma sottolinea l'opportunità di considerare, nell'annunciata riformulazione dell'emendamento 8.500 l'importanza di una responsabilità dell'assemblea degli azionisti, senza limitare impropriamente l'autonomia e la responsabilità del gestore ed esigendo invece motivazioni specifiche per le scelte gestionali da lui compiute.

Secondo il presidente VILLONE, concorde la RELATRICE, l'esigenza prospettata dal senatore Duva è reale, ma la disposizione proposta con il subemendamento appare normativamente superflua, essendo già compresa nell'ordinamento vigente.

Concordano i senatori PASTORE e SCHIFANI.

Il senatore DUVA ritira il subemendamento.

Il senatore PASTORE, nel dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.500/12, invita la relatrice a riconsiderare la perdurante validità, alla luce del testo sinora approvato, della disposizione contenuta nel comma 9 dell'articolo 8 nel testo da lei proposto.

Dopo un breve dibattito, in cui intervengono la RELATRICE, il presidente VILLONE ed il senatore SCHIFANI, la relatrice DENTAMARO annuncia la sua intenzione di omettere la disposizione menzionata dal senatore Pastore nella preannunciata riformulazione del subemendamento 8.500.

Conseguentemente, il senatore PASTORE ritira il subemendamento 8.500/12 e la RELATRICE ritira il subemendamento 8.500/2.

Posto ai voti, il subemendamento 8.500/3 è invece accolto dalla Commissione.

Il presidente VILLONE riassume le indicazioni emerse nel corso del dibattito e invita la relatrice a riformulare l'emendamento 8.500.

La senatrice DENTAMARO, come preannunciato, illustra una riformulazione dell'emendamento 8.500 nella quale viene eliminato in primo luogo il riferimento, contenuto nel primo comma, all'istituto regolato dal decreto legislativo n. 58 del 1998. Viene quindi precisato che il gestore va scelto, sentito il titolare della carica di Governo, con determinazione adottata dal presidente dell'Autorità garante d'intesa con il presidente della Consob e il presidente dell'Autorità di regolazione del settore. Riprendendo un altro spunto emerso nel corso del dibattito viene inoltre precisato che il gestore non deve essere portatore di interessi con quelli del titolare della carica di Governo. Infine, riprendendo parzialmente il contenuto di alcuni emendamenti, viene precisato, nel comma 5 dell'emendamento, che il gestore può provvedere alla sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo solo quando ciò sia nell'interesse del patrimonio o sia necessario per garantire l'effettiva separazione della gestione ovvero quando essi si rendano responsabili di violazioni alla disciplina stabilita dal procedimento in esame.

Su richiesta del senatore SCHIFANI l'emendamento 8.500 (nuova riformulazione) e i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 sono quindi accantonati. Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

L'emendamento 9.100 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore SCHIFANI dichiara quindi il proprio voto favorevole sul subemendamento 9.500/4 che mira a sopprimere il primo comma dell'articolo 9 proposto dalla relatrice che prevede una grave fattispecie sanzionatoria che, a suo avviso, potrebbe rappresentare un serio disincentivo ad assumere la funzione di gestore. Ritiene inoltre non chiaramente definito il soggetto cui spetta accertare la falsità della dichiarazione resa dal gestore.

A questo rilievo replica il presidente VILLONE osservando che tale accertamento rientra, evidentemente, nella competenza del giudice ordinario.

Il senatore SCHIFANI, riprendendo la sua esposizione, insiste per la votazione del suo emendamento ritenendo che occorra tutelare il gestore da inutili eccessi sanzionatori.

Il senatore STIFFONI condivide questi rilievi e segnala la gravità delle pene accessorie previste che configurano, a suo avviso, una possibile condizione di "morte civile" del gestore.

Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sulla gravità della fattispecie sanzionata che giustifica la gravità della pena.

La senatrice PASQUALI dichiara invece il suo voto favorevole sul subemendamento condividendo le argomentazioni svolte dal senatore Stiffoni e dal senatore Schifani.

Prende quindi la parola il senatore D'ONOFRIO il quale rileva la vaghezza della fattispecie sanzionata il cui presupposto di fatto, individuato nel comma 3 dell'articolo 8, appare assolutamente indeterminato. Propone quindi che si elimini la sanzione penale prevedendo la semplice sanzione amministrativa.

Il presidente VILLONE reputa rilevanti le argomentazioni svolte dal senatore D'Onofrio.

La relatrice DENTAMARO, alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, ritiene che possa essere soppresso il primo comma dell'articolo 9 da lei proposto.

I proponenti ritirano pertanto i subemendamenti 9.500/4 e 9.500/2.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 9.500/1 che è approvato dalla Commissione.

La senatrice PASQUALI dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 9.500/3.

Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sul subemendamento 9.500/6 che modifica la disposizione oggetto dei subemendamenti 9.500/3 e 9.500/5.

La senatrice PASQUALI e il senatore PASTORE ritirano quindi, rispettivamente, i subemendamenti 9.500/3 e 9.500/5.

Posto ai voti il subemendamento 9.500/6 è approvato dalla Commissione.

Prende dunque la parola il senatore SCHIFANI, il quale ritiene che occorra riformulare il quinto comma dell'articolo 9 proposto dalla relatrice, precisando che la nomina del nuovo gestore deve avvenire ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 come riformulato dalla relatrice.

Il presidente VILLONE condivide questo rilievo.

Prende quindi la parola il senatore PASTORE il quale ritiene che occorrerebbe richiamare anche le fattispecie previste dall'articolo 9 fra quelle cui si applica il regolamento previsto dall'emendamento 13.500/1.

Il presidente VILLONE ritiene invece che la revoca del gestore sia una fattispecie diversa da quelle cui si applica il citato regolamento; essa è regolata in modo compiuto dal secondo comma dell'articolo 9 proposto dalla relatrice.

La relatrice DENTAMARO osserva invece che, per le fattispecie previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 nel testo da lei proposto, si osserva la procedura prevista dal citato subemendamento 13.500/1.

Il senatore D'ONOFRIO rileva invece che, eliminata la fattispecie prevista nel comma 1 dell'articolo 9 proposto dalla relatrice, occorrerebbe chiarire che l'articolo in esame contiene tutte le sanzioni previste a carico del gestore, evitando una possibile interpretazione che possa far ritenere applicabili al gestore le sanzioni previste a carico dei pubblici ufficiali e dei titolari di pubblico servizio.

Il presidente VILLONE osserva che le fattispecie sanzionatorie devono essere interpretate in modo restrittivo, dunque non ritiene possa darsi l'evenienza paventata dal senatore D'Onofrio.

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI che ritiene necessario riformulare il secondo comma dell'articolo 9 proposto dalla relatrice, al fine di precisare che solo l'Autorità garante può comunicare al gestore la sussistenza di un rischio grave che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dal provvedimento in esame.

Il presidente VILLONE e la relatrice DENTAMARO ritengono superflua questa precisazione considerando la disposizione di piana interpretazione.

Il senatore SCHIFANI ritiene invece necessario precisare che solo l'Autorità è legittimata ad accertare se sussiste il rischio che l'attività economica non si svolga secondo i criteri stabiliti dal provvedimento in esame. A tal fine si potrebbe prevedere che l'Autorità debba procedere periodicamente a tale accertamento.

Il senatore DUVA ritiene invece che si potrebbe piuttosto prevedere un intervento dell'Autorità volto ad accertare la puntuale esistenza di condizioni di effettiva separazione tra l'interessato e il patrimonio amministrato dal gestore.

Il senatore PASTORE, condividendo i rilievi del senatore Schifani, ritiene utile inserire una previsione secondo la quale l'Autorità garante deve chiedere periodicamente al gestore un rendiconto analitico della gestione, così da rafforzare il ruolo dell'Autorità garante di effettivo responsabile dell'andamento della gestione.

La relatrice DENTAMARO, recependo le indicazioni emerse nel corso del dibattito, riformula l'emendamento 9.500 inserendo una previsione generale secondo la quale l'Autorità garante, nella gestione del patrimonio, vigila sull'osservanza dei principi e dei criteri stabiliti dal provvedimento in titolo nonché sull'effettiva separazione della gestione.

Il senatore D'ONOFRIO giudica essenziale l'inserimento di quest'ultima previsione.

Posto ai voti, l'emendamento 9.500 (nuova formulazione) è approvato dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Si torna quindi ad esaminare l'emendamento 8.500 (nuova formulazione) precedentemente accantonato, sul quale il senatore PASTORE dichiara il proprio voto contrario, ritenendo indefinita la formulazione del primo comma che non definisce con chiarezza le caratteristiche del gestore. In proposito ricorda la formulazione del testo approvato dalla Camera che prevede un albo ove sono iscritti i soggetti ammessi allo svolgimento dell'attività di gestione. Avanza quindi perplessità sulla formulazione del quinto comma che, a suo avviso, disciplinando alcune ipotesi di sostituzione degli amministratori, deroga alla generale disciplina delle società per azioni in materia.

Conviene con queste argomentazioni il senatore TIRELLI che dichiara, a nome della propria parte politica, un voto contrario sull'emendamento.

Anche il senatore D'ONOFRIO dichiara il proprio voto contrario, riservandosi di intervenire successivamente a commento della disposizione in esame.

Su invito del PRESIDENTE, anche il senatore MAGNALBO' si riserva di svolgere un commento della disposizione in esame nella prossima seduta.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 8.500 (nuova formulazione) è approvato dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che per esaurire l'esame del provvedimento in titolo, tenendo conto dei tempi dell'esame del medesimo in Assemblea, potranno essere convocate sedute della Commissione ulteriori rispetto all'ordinaria programmazione.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236
Art. 8

8.500/8
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 8.500, dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Il contratto di gestione riguarda le attività di controllo ed è limitato alla corretta gestione di tali attività e alla supervisione delle attività controllate, restando ferma l'organizzazione e l'amministrazione delle stesse. Gli amministratori delle società controllate sono confermati alla scadenza, qualora non ricorra giusta causa di revoca".
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8.500/4
LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 5, al primo periodo, sostituire la parola: "amministrato" con l'altra: "trasferito".
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8.500/9
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 8.500, nel comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Il gestore mantiene in carica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese controllate e alla scadenza ne promuove la conferma. Può provvedere alla sostituzione degli amministratori delle imprese controllate soltanto quando si rendano responsabili di violazioni della presente legge e della legge 6 agosto 1990, n. 223."
__________________________

8.500/6
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 8.500, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Il gestore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2367 del codice civile, provvederà a richiedere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di trasferimento la convocazione dell'assemblea delle società ove si sia verificato il trasferimento di partecipazioni.
L'assemblea delibererà sull'eventuale rinnovo del Consiglio d'Amministrazione".
__________________________

8.500/12
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: "con un dottore", fino alla fine, con le seguenti: "un gestore che agirà come institore a norma del codice civile".
__________________________

8.500/2
LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 9, sostituire le parole: "con un dottore commercialista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti", con le parole: "con un professionista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti o all'albo degli avvocati".
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8.500/3
LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, sostituire la rubrica con la seguente: "(Gestione del patrimonio trasferito)."
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8.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8

(Gestione fiduciaria)


1. Il trasferimento delle partecipazioni di controllo ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato gestore e scelto con determinazione adottata d'intesa dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'autorità di regolazione del settore. Non possono essere scelti i soggetti:
a) che nel quinquennio precedente abbiano fornito servizi bancari, finanziari o d’investimento all’interessato o che gli forniscano tali servizi al tempo della scelta;
b) che nel biennio precedente siano stati legati all’interessato da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l’indipendenza o che gli siano legati da tali relazioni al tempo della scelta;
c) che siano legati all’interessato o a imprese da questi controllate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;
d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dall’interessato in misura superiore all’uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;
e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, l’interessato detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all’uno per cento del capitale.
2. Al patrimonio affidato al gestore si applica l’articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, l’interessato riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.
3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall’Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell’attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l’Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l’Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l’adesione, al gestore. Con l’adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti dell’interessato.
4. Il gestore ha l’obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.
5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell’interesse del patrimonio amministrato, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare all’interessato, anche per interposta persona, la natura e l’entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.
6. I soggetti di cui all’articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l’entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell’Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell’amministrazione, avendo diritto a ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.
7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall’interessato durante lo svolgimento dell’attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.
8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all’interessato il conto della gestione.
9. Quando l’interessato sia il titolare esclusivo di un’attività economica, il trasferimento al gestore ha luogo mediante la conclusione di un contratto con un dottore commercialista iscritto all’albo dei ragionieri e dottori commercialisti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Non si applica l’articolo 2560, primo comma, del codice civile."
__________________________

8.500 (nuova formulazione)
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8
(Gestione del patrimonio trasferito)

1. Il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 4, comma 1 ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato gestore, scelto con determinazione adottata dal Presidente dell'Autorità garante, d'intesa con il Presidente della Consob e il Presidente dell'autorità di regolazione del settore, sentito il titolare della carica di Governo. Non possono essere scelti i soggetti:
a) che nel quinquennio precedente o al tempo della scelta abbiano fornito o forniscano all'interessato o ad impresa da questi controllata servizi bancari, finanziari o d’investimento;
b) che nel biennio precedente o al tempo della scelta siano stati o siano legati all’interessato o ad imprese da questi controllate da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l’indipendenza;
c) che siano legati all’interessato o a imprese da questi controllate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;
d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dall’interessato in misura superiore all’uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;
e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, l’interessato o imprese da questi controllate detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all’uno per cento del capitale;
f) che siano portatori di interessi in contrasto con quelli del titolare della carica di Governo.
2. Al patrimonio affidato al gestore si applica l’articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, l’interessato riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.
3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall’Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell’attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l’Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l’Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l’adesione, al gestore. Con l’adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti dell’interessato.
4. Il gestore ha l’obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.
5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell’interesse esclusivo del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore può provvedere alla sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, solo quando ciò sia nell'interesse del patrimonio o sia necessario per garantire l'effettiva separazione della gestione, ovvero quando essi si rendano responsabili di violazioni della disciplina stabilita dalla presente legge. Il gestore non può comunicare all’interessato, anche per interposta persona, la natura e l’entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.
6. I soggetti di cui all’articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l’entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell’Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell’amministrazione, avendo diritto a ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.
7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall’interessato durante lo svolgimento dell’attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.
8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all’interessato il conto della gestione."
__________________________


8.106
MARTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8

1. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.
2. Il gestore è tenuto a svolgere una gestione indipendente sana e prudente in modo da salvaguardare i diritti e le aspettative dell'interessato. Egli agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza. Al gestore è vietato comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.
3. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio.
4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli di diritto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12.
5. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.
__________________________

8.5
PASQUALI, MAGNALBO'
Sopprimere il comma 2.
__________________________

8.107
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO', D'ONOFRIO

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza, agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e di dirigenza e nell'interesse del patrimonio amministrato".
__________________________


8.103
PAPPALARDO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e può compiere atti di disposizioni di tutti o parte dei beni".
__________________________

8.104
PAPPALARDO

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

"Il gestore non può esercitare i diritti di voto conseguenti alle partecipazioni nelle società incluse nel patrimonio amministrativo".
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8.4
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere le parole da: "non possono" a: "Essi".
__________________________

8.2
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ",per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,".
__________________________

8.1
PASQUALI, MAGNALBO'
8.108
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO', D'ONOFRIO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ", che non può superare il miliardo di lire".
__________________________

8.3
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 5, dopo le parole: "all'interessato il", inserire la seguente: "complessivo".
__________________________

8.109
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Alle controversie concernenti l'attività del gestore individuato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione dell'articolo 17, comma 3 della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804".
__________________________
Art. 9

9.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________


9.500/4
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, sopprimere il comma 1.
__________________________

9.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "e con la multa pari all'uno per cento del patrimonio amministrato" con le seguenti: "e con la multa da lire 20 milioni a lire 600 milioni".
__________________________

9.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire la parola: "pari" con le parole: "in misura pari" e la parola: "amministrato" con l'altra: "trasferito".
__________________________


9.500/3
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, al comma 3, sostituire le parole: "pari all'uno per cento del patrimonio amministrato" con le seguenti: "da lire 10 milioni a lire 300 milioni"
__________________________

9.500/5
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire le parole: "pari all'un per cento del valore del patrimonio amministrativo", con le seguenti: "da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo pari all'un per cento del valore del patrimonio amministrato".
__________________________

9.500/6
LA RELATRICE

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire le parole: "pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato", con le parole: "in misura compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato".
________________________

9.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 9.
(Controlli e sanzioni a carico dei gestori)

1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 é punita con la reclusione fino a due anni e con la multa pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- bis e 32- ter del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell’articolo 8, comma 1.
3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato.
4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L’applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi comporta in ogni caso la revoca del gestore."

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
__________________________

9.500 (nuova formulazione)
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 9.
(Controlli e sanzioni a carico dei gestori)

1. L'Autorità garante vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.
2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell’articolo 8, comma 1.
3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari all'uno per cento del valore del patrimonio trasferito.
4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L’applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi comporta in ogni caso la revoca del gestore e la nomina di un nuovo gestore, ai sensi dell'articolo 8, comma 1."

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
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9.103
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO', D'ONOFRIO

Sopprimere il comma 1.
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9.1
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sostituire le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri" con le altre: "Presidente della Corte di Appello di Roma".
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9.104
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.