AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI’ 3 NOVEMBRE 1998

318ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE




La seduta inizia alle ore 15,20.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0123°)

Il presidente VILLONE riferisce che nell'Ufficio di Presidenza testè svoltosi, è emerso l'orientamento unanime ad iniziare la prossima settimana l'esame dei disegni di legge in materia elettorale, al fine di dare un chiaro segnale nel senso che la sede privilegiata per la discussione di tali problematiche rimane quella parlamentare. Nel frattempo, inoltre, le forze politiche potranno presentare altri disegni di legge in materia elettorale. Nella seduta di domani mattina proseguirà l'esame dei disegni di legge in materia di conflitto di interessi; in apertura della seduta pomeridiana di domani verrano presi in esame i decreti-legge in materia di proroga di termini dei bilanci degli enti locali e in materia di sfratti, ai fini dell'esame dei presupposti costituzionali. Nelle prossime sedute potranno essere esaminati, inoltre, i disegni di legge costituzionale sull'elezione di un'Assemblea costituente, nonchè i disegni di legge sui Vigili del fuoco.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice sui disegni di legge in materia, auspica che l'esame dei provvedimenti sui Vigili del fuoco venga avviato entro la settimana in corso.

Al riguardo, il presidente VILLONE fa presente che la senatrice Pasquali, nell'Ufficio di Presidenza testè svoltosi, ha invece chiesto un breve rinvio dell'esame dei provvedimenti in questione. La senatrice PASQUALI precisa che proprio stamattina ha incontrato il sottosegretario Barberi al fine di verificare la possibilità di raccogliere la disponibilità del Governo su un eventuale emendamento del Gruppo Alleanza nazionale; in questo caso si creerebbero forse i presupposti affinchè la sua parte politica possa ritirare anche gli altri emendamenti presentati. A tal fine occorrerebbe però rinviare l'esame dei disegni di legge alla prossima settimana.

Dopo che la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ha espresso l'auspicio che il rinvio dell'esame dei disegni di legge in questione sia il più breve possibile, su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di avviare innanzitutto l'esame - nella seduta di giovedì mattina - degli emendamenti presentati dalle altre forze politiche, rinviando l'esame degli emendamenti presentati dal Gruppo Alleanza nazionale alla prossima settimana.

Su richiesta del senatore PASSIGLI, il presidente VILLONE fa presente che il Governo verrà puntualmente informato che domattina, alle 8,30, la Commissione procederà all'esame dei disegni di legge in materia di conflitto di interessi; oltre al sottosegretario Bressa potrà quindi intervenire, se lo riterrà, anche il ministro Amato.



IN SEDE REFERENTE

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri.

(3339) BERTONI - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 ottobre e rinviato nella seduta del 28 ottobre.

Il relatore VILLONE fa presente che, una volta che la Commissione avrà concluso l'esame dell'articolato occorrerà chiedere al Governo di presentare una nuova relazione tecnica che tenga conto del fatto che gli oneri previsti dal nuovo testo sono presumibilmente largamente inferiori a quelli di cui al testo originario.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.0.1, precedentemente accantonato, riferito al disegno di legge n. 3015.

Il senatore BESOSTRI fa presente che sarebbe opportuno fissare un minimo e un massimo della sanzione pecuniaria amministrativa in oggetto.

Su sollecitazione del senatore PASTORE in ordine all'individuazione dei soggetti responsabili nell'ambito di un organo collegiale, il relatore VILLONE osserva che di norma la posizione dei diversi componenti degli organi collegiali è differenziata in punto di responsabilità, anche qualora l'organo collegiale stesso non si pronunci entro i termini prescritti. Inoltre, è evidente che deve essere sempre individuabile un responsabile al quale fanno capo gli obblighi di fornire la prescritta documentazione.

Il senatore SCHIFANI condivide quanto osservato dal senatore Besostri in ordine all'opportunità di fissare un minimo e un massimo della sanzione pecuniaria amministrativa e fa presente che occorrerà inoltre individuare quale sia l'organo deputato a determinare l'entità della sanzione da irrogare. Sul punto il relatore VILLONE si riserva di consultare la normativa generale in materia di sanzioni amministrative e ritiene, con riferimento alla proposta del senatore Besostri, che la sanzione pecuniaria amministrativa potrebbe essere fissata in un minimo di lire 500.000 ed un massimo di lire 3.000.000.

Il senatore LUBRANO DI RICCO rileva che sarebbe forse opportuno, anche al fine di prevenire comportamenti strumentali, ipotizzare l'intervento di un potere sostitutivo in caso di inadempimento o meglio di mancata pronuncia entro il termine prescritto, non sembrando sufficiente la previsione di una sanzione pecuniaria amministrativa.

Il relatore VILLONE si impegna a riferire domattina alla Commissione sia sulle questioni sollevate dai senatori Schifani, Besostri e Pastore, sia sul tema affrontato dal senatore Lubrano di Ricco anche se, in quest'ultimo caso, dovrebbe ritenersi, qualora gli organi amministrativi non si pronuncino entro i termini prescritti, che al di là della previsione di una sanzione pecuniaria amministrativa, rimanga sempre applicabile la normativa generale, anche penale. Al riguardo il senatore SCHIFANI fa presente che l'emendamento potrebbe essere utilmente modificato inserendo la parola "tempestiva" prima delle parole "trasmissione della documentazione", nonchè facendo salve le ipotesi di reato nel caso in cui l'organo disciplinare non porti a compimento la propria attività. Il relatore VILLONE ribadisce che, sulle questioni sollevate, riferirà domattina alla Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento 15.100, precedentemente accantonato, sempre riferito al disegno di legge n. 3015.

Il relatore VILLONE riferisce brevemente sull'emendamento, ricordando che era stata avvertita l'esigenza di superare in qualche modo la formulazione di "dichiarazione infedele" introdotta dalla Camera dei deputati, apparsa alquanto fumosa. D'altra parte, senza una disposizione in materia di dichiarazioni infedeli, non ci si cautelerebbe a sufficienza nei casi in cui le dichiarazioni venissero presentate, ma fossero ictu oculi non veritiere. Ad avviso del senatore BESOSTRI sarebbe preferibile espungere dal testo dell'emendamento, dopo la parola "reati", la parola "fiscali". Al riguardo, il senatore SCHIFANI osserva che espungendo il riferimento ai reati fiscali la locuzione "dichiarazioni infedeli" diventerebbe eccessivamente generica. Il senatore BESOSTRI osserva sul punto che le dichiarazioni di cui si tratta sono quelle patrimoniali, delle quali quelle sui redditi sono soltanto una parte.

Ad avviso del senatore PASTORE la disposizione in esame abbisogna di ulteriori approfondimenti, dal momento che c'è da chiedersi se sia preferibile prevedere una sanzione pecuniaria amministrativa, anche molto elevata, al posto della decadenza dall'incarico o dall'impiego e dell'ineleggibilità.

Il relatore VILLONE osserva che sarebbe forse preferibile ritirare l'emendamento 15.100, riservandosi di presentare in Assemblea un emendamento che tenga conto degli orientamenti emersi in Commissione; d'altra parte, nel testo che verrebbe sottoposto all'Assemblea non sarebbero presenti gli articoli 15 e 16 del testo approvato dalla Camera dei deputati. Al riguardo, il senatore PASSIGLI fa presente che la mancanza di un testo in materia di dichiarazioni infedeli, sia pur destinato a ulteriori modifiche, potrebbe rendere più difficile il lavoro emendativo in Aula.

Il senatore SCHIFANI ricorda quindi che un paio di mesi fa la Commissione ha già affrontato il tema della limitazione del diritto elettorale passivo; poiché tale tematica ritorna oggi all'attenzione dei senatori, sarebbe forse preferibile maturare la questione e rinviare all'esame dell'Assemblea ogni determinazione sul punto.

Il Presidente VILLONE rinvia il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015

Art. 4


Dopo l'articolo, inserire il seguente:
“Art. 4-bis
(Iniziativa disciplinare e termini del procedimento)

1. Qualora emergano elementi relativi alla mancata osservanza dei doveri di imparzialità da parte dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e) ed f), il difensore civico, i servizi preposti al controllo interno e le associazioni di consumatori e di utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, possono chiedere all’organo competente, di seguito denominato organo disciplinare, di dare inizio all’azione disciplinare.
2. L’organo disciplinare deve pronunciarsi sulla non manifesta infondatezza entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione dell’istanza. La pronuncia di manifesta infondatezza deve essere adeguatamente motivata.
3. Qualora l’organo disciplinare si pronunci nel senso della non manifesta infondatezza, il conseguente giudizio disciplinare deve chiudersi con la pronuncia dell’organo medesimo entro i 120 giorni successivi alla pronuncia di non manifesta infondatezza.
4. Le amministrazioni sono tenute a fornire all’organo disciplinare tutta la documentazione richiesta ai fini della adozione della pronuncia.
5. Entro il decimo giorno successivo alla presentazione o all’adozione le amministrazioni devono trasmettere le istanze e le pronunce di cui al presente articolo alla Commissione di cui all'articolo 1.
6. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a fornire trimestralmente alla Commissione, secondo le modalità determinate dalla medesima, una relazione dalla quale risultino le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale.
7. Per la mancata pronuncia entro il termine previsto dai commi 2 e 3, la mancata trasmissione della documentazione e dei dati ai sensi dei commi 4, 5 e 6, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di lire ... . “

4.0.1 Il Relatore




Art. 15


Sostituire l'articolo 15 con il seguente:
"Art. 15
(Dichiarazioni infedeli)

1. Alla condanna definitiva a pene detentive superiori a ... anni per reati fiscali, in rapporto ai quali risulti accertata la presentazione di dichiarazioni infedeli o tese ad occultare variazioni della situazione patrimoniale, segue l’immediata cessazione dall’incarico o dal rapporto di impiego, la preclusione di ogni ulteriore nomina o conferimento di incarico da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, la preclusione di ogni successiva instaurazione di rapporto di impiego, la ineleggibilità in ogni successiva elezione nazionale, regionale, locale.”

15.100 Il Relatore