AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 15 NOVEMBRE 2000

597ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri. - Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La relatrice DENTAMARO illustra una nuova serie di emendamenti, che completano la sua elaborazione e sono riferiti, come gli altri già illustrati, al testo del disegno di legge n. 3236, assunto a base dell'esame.
L'emendamento 9.500 sostituisce l'articolo 9 del testo: il comma 1 corrisponde a quello del disegno di legge, modificando l'entità della sanzione pecuniaria, che viene riferita in percentuale al valore del patrimonio amministrato, in modo da poterla fondare sulla situazione concreta. Il comma 2 corrisponde a una disposizione contenuta nell'articolo 11 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, prevedendo che se la separazione gestionale rischia di essere compromessa dal gestore, si applica una sanzione pecuniaria commisurata, come nel caso precedente, al valore del patrimonio amministrato. Diversamente dal testo della Camera dei deputati, la sanzione è comminata dall'Autorità garante, e non dal Presidente del Consiglio dei ministri, che potrebbe essere direttamente interessato. Il comma 4 inibisce la possibilità dell'oblazione, il comma 5 comporta per ognuno dei casi indicati la revoca del gestore. Conseguentemente, l'emendamento prevede la soppressione dell'articolo 11, il cui oggetto è compreso nel nuovo articolo 9.
L'emendamento 10.500 riguarda il regime fiscale delle operazioni di trasferimento e si distingue dal testo approvato dalla Camera dei deputati (articolo 10) in quanto non ne riproduce alcune disposizioni che possono ritenersi superflue o ridondanti. Il comma 2 contenuto nell'emendamento, inoltre, assicura l'imputazione al titolare dei proventi derivanti dal patrimonio trasferito e prevede che il gestore sia sostituto d'imposta.
L'emendamento 12.500 propone un articolo sostitutivo dell'articolo 12 del disegno di legge e riguardante lo stesso oggetto (attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa): vi si prevede che l'obbligo di separazione gestionale per le imprese operanti nel settore può essere qualificato dalla violazione dei precetti stabiliti dalle leggi n. 223 del 1990 e n. 28 del 2000 a tutela dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. La soluzione proposta, diversamente dal testo della Camera dei deputati, conferma l'applicazione all'impresa delle misure già previste dalle leggi appena citate e considera quella dianzi esposta come una ipotesi ulteriore di illecito, cui consegue l'applicazione di sanzioni a carico del gestore, come previste e definite dall'articolo 9.

Al riguardo il senatore SCHIFANI chiede di precisare quali delle ipotesi sanzionatorie previste dall'articolo 9 si applicano al caso in esame.

La RELATRICE risponde che si tratta evidentemente di quelle previste dal comma 3 dell'articolo 9, nel testo da lei proposto: comunque si dichiara disposta a precisare il rinvio normativo.

Il senatore SCHIFANI obietta che nella proposta della relatrice, diversamente dal testo approvato dalla Camera dei deputati, non si dispone alcunché in ordine al procedimento, specie quanto alla contestazione degli illeciti e alla possibilità di difendersi in contraddittorio.

La RELATRICE replica che la competenza di accertamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di irrogare le sanzioni previste dalla legge, è regolata in generale dalla legge n. 287 del 1990 e, per effetto di quella legge, da un regolamento appositamente emanato, il cui contenuto consiste proprio nella disciplina dei procedimenti a garanzia, tra l'altro, dei principi di difesa e del contraddittorio. In ogni caso, si dichiara disposta a precisare che ai procedimenti di accertamento e ai provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa in esame si applicano le disposizioni appena richiamate. Soggiunge che il testo della Camera dei deputati prevede le sanzioni solo a carico dell'impresa e non già del gestore, prescrivendo a tale riguardo un procedimento per così dire attenuato rispetto a quelli previsti dalle leggi vigenti in materia di comunicazioni di massa.
Illustra quindi l'emendamento 13.500, che sostituisce l'articolo 13 del disegno di legge con un nuovo articolo, il 12, riguardante la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti adottati dall'Autorità garante. Confermando l'attribuzione della competenza in materia alla Corte di cassazione in una composizione peculiare, già prevista dal testo del disegno di legge, il suo emendamento ripropone anche l'obbligo di motivazione e quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti dell'Autorità garante. Le disposizioni del disegno di legge, peraltro, sono integrate - nella sua proposta - prevedendo che la Corte di cassazione sia competente in sede di giurisdizione esclusiva e in unico grado e l'impugnazione dei provvedimenti dell'Autorità garante sia possibile solo per vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità: tale delimitazione è resa opportuna dalla circostanza che i provvedimenti in questione sono emanati da un'autorità indipendente, che opera mediante procedimenti di natura paragiurisdizionale ed è anche diretta a prevenire un sindacato giurisdizionale riguardante sostanzialmente il merito degli stessi provvedimenti.

Il senatore SCHIFANI osserva che il lavoro compiuto dalla relatrice è molto complesso e articolato, comportando una riformulazione ampia del testo del disegno di legge; si riserva, pertanto, di svolgere una valutazione approfondita, riguardante in particolare i diversi aspetti rilevanti dal punto di vista della legittimità costituzionale delle disposizioni illustrate dalla stessa relatrice.

Nello stesso senso si esprime il senatore MAGNALBO'.

Il presidente VILLONE, quindi, propone di rinviare alla seduta pomeridiana di domani il seguito dell'esame, al fine di consentire una compiuta valutazione delle proposte avanzate dalla relatrice.
Di conseguenza, propone di sconvocare la seduta già prevista per domani mattina, alle ore 8.30.

La Commissione consente e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4859) Deputati CARLI ed altri - Istituzione del "Parco nazionale della pace" a S. Anna di Stazzema (Lucca), approvato dalla Camera dei deputati.

(174) MARCHETTI e PETRUCCI - Istituzione di un Parco nazionale della pace a Sant'Anna di Stazzema
(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 4859)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta dell'8 novembre con la votazione degli articoli del disegno di legge n. 4859, assunto come testo base.

Il senatore ROTELLI nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'articolo 1, manifesta la sua piena e convinta adesione al contenuto del provvedimento ricordando i luoghi e i fatti della vicenda la cui memoria si intende commemorare. Reputa in particolare commendevole l'iniziativa di istituire a S. Anna di Stazzema il "Parco nazionale della Pace". In questa occasione mostra di condividere l'uso dell'aggettivo "nazionale" che è giustificato dai principi fissati dall'articolo 5 della Costituzione. Mostra invece alcune perplessità sulla formulazione del comma 3 dell'articolo 4 che prevede che il comitato per le onoranze previsto dall'articolo 3 debba collaborare con i competenti organi del Ministero della difesa. In proposito dichiara di non comprendere quale sia la funzione del Ministero in materia, rilevando peraltro che gli oneri recati dal provvedimento sono a carico del Ministero del tesoro.

Il sottosegretario CANANZI precisa, a quest'ultimo proposito, che per il finanziamento dell'iniziativa si utilizzano accantonamenti relativi al Ministero della difesa. Osserva poi che la disposizione deve essere interpretata nel senso che è piuttosto il Ministero della difesa a dover collaborare con il comitato previsto dall'articolo 3.

Il senatore ROTELLI, nel prendere atto di queste precisazioni, ribadisce il suo voto favorevole, manifestando peraltro il rammarico per il fatto che il provvedimento in esame sia stato approvato solo adesso, al termine della legislatura.

Anche il senatore MANZELLA, nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'articolo 1, formula una valutazione favorevole sull'iniziativa che si pone in attuazione del principio pacifista contenuto nell'articolo 11 della Costituzione, il che giustifica l'uso dell'aggettivo "nazionale" a proposito del Parco della pace previsto dall'articolo 1.

Il senatore ROTELLI osserva che l'eccidio di S. Anna di Stazzema non può essere ritenuto un episodio bellico trattandosi di un massacro di civili inermi compiuto da parte di squadre dell'esercito tedesco.

Il senatore MANZELLA, riprendendo la sua esposizione, rileva che la competenza che giustifica l'intervento del Ministero della difesa sembra essere quella relativa alla tutela dei cimiteri di guerra e degli ossari. Rileva infine che l'approvazione di questa importante iniziativa alla fine della legislatura non può certo, per la sua portata, essere ritenuto un intervento propagandistico.

Il senatore MAGNALBO' dopo aver ricordato l'atteggiamento generalmente contrario della sua parte politica all'esame di provvedimenti in sede deliberante, esprime apprezzamento per il merito di questo provvedimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, tutti gli articoli del disegno di legge n. 4859, posti separatamente ai voti, sono approvati dalla Commissione nell'identico testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Prende quindi la parola il sottosegretario CANANZI che dichiara l'apprezzamento del Governo per l'iniziativa di istituire un parco nazionale della pace a S. Anna di Stazzema. Quanto alle competenze del Ministero della difesa ricorda che questo dicastero è competente con riferimento alla tutela dei cimiteri di guerra e degli ossari; il bilancio del Ministero contribuisce poi ad assicurare le risorse per le iniziative che si dovranno svolgere nel parco.

Il disegno di legge nel suo complesso, nello stesso testo trasmesso dalla Camera dei deputati, posto in votazione, è infine approvato dalla Commissione. Risulta conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 174.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BESOSTRI chiede che la Commissione riprenda l'esame del disegno di legge n. 3015-B ("Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione").

Il senatore ANDREOLLI, relatore sul disegno di legge n. 4863 ("Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti"), avverte che sono stati presentati due emendamenti e un ordine del giorno a tale iniziativa. I problemi che motivano la presentazione di questi emendamenti possono, a suo avviso, essere risolti attraverso un ordine del giorno che interpreti l'ambito di applicazione del provvedimento, il cui esame potrà dunque riprendere sin dalla seduta di domani.

Ad una richiesta di chiarimento del presidente VILLONE il senatore ANDREOLLI replica che il numero dei soggetti potenzialmente interessati dall'applicazione del disegno di legge n. 4863 non è con certezza definibile ma è stimato attorno alle duemila unità. Eventuali problemi interpretativi circa un'ulteriore estensione dell'ambito applicativo della disciplina potranno essere chiariti nel seguito dell'esame del provvedimento.

Il senatore DIANA sollecita invece la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1222 ("Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale") mentre il senatore MAGNALBO' auspica l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 4689 ("Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica"), fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale.

Il presidente VILLONE fornisce assicurazioni al riguardo.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente VILLONE avverte che, come già convenuto dalla Commissione, la seduta antimeridiana di domani è sconvocata.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236
Art. 1
1.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con i seguenti:
"Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2
(Obbligo di astensione da atti di governo)

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.
3. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2 del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delibera, quanto vi è contestazione, il Consiglio dei ministri; per i Sottosegretari di Stato provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma.

Conseguentemente, sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 13.
__________________________
Art. 2

2.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3
(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

1. E' incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.
2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.
3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.
4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo.
5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.
6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio".

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
__________________________
Art. 4

4.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4
(Dichiarazione delle attività economiche)

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, ovvero il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.
2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:
a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 è almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) si tratta di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente all'interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.
4. L'interessato può chiedere in ogni momento che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno.
5. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l'accertamento di cui ai commi precedenti.
6. Sono nulli i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data di assunzione della carica, che determinano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, le condizioni di cui al comma 1."
_______________________

Art. 5
5.500 (nuovo testo)
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5
(Criteri di esercizio delle attività economiche non aventi carattere di rilevanza)

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali private.
2. Entro 45 giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo devono adottare le misure necessarie ad assicurare che le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 4 comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.
3. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore dell'attività determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore."
__________________________
Art. 6
6.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 6
(Competenze dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge stessa, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.
3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. Quando l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informa immediatamente l'interessato. Nel caso in cui l’accertamento dia luogo alla verifica delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 2, si applicano gli articoli 7 e seguenti. In ogni altro caso, l’accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarate comporta l’applicazione da parte dell’Autorità di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'accertamento riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato dà comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Consob delle situazioni accertate ai sensi del comma 4."
__________________________
Art. 7
7.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7.
(Alienazione o trasferimento delle attività economiche)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3, l'interessato provvede all'alienazione delle attività economiche o delle partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, ovvero al trasferimento di dette attività o partecipazioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 8. E’ ammessa l’alienazione parziale delle partecipazioni, purchè l’interessato mantenga una partecipazione residua inferiore al due per cento del capitale sociale. L’interessato informa l’Autorità garante in ordine alle condizioni di alienazione, al fine di consentire a questa di accertare che l’alienazione non sia simulata. Si presume simulata l’alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il quarto grado ovvero di società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l’interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l’Autorità garante.
3. Se l’interessato non provvede all’alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1 nonché in caso di alienazione simulata, l’Autorità garante dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore delle attività economiche dell’interessato, qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. La deliberazione dell’Autorità garante è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Consob.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente dell'Autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l’atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti dell’atto di trasferimento non adottato dal titolare del patrimonio."
__________________________
Art. 8
8.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8.

(Gestione fiduciaria)


1. Il trasferimento delle partecipazioni di controllo ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato gestore e scelto con determinazione adottata d'intesa dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'autorità di regolazione del settore. Non possono essere scelti i soggetti:
a) che nel quinquennio precedente abbiano fornito servizi bancari, finanziari o d’investimento all’interessato o che gli forniscano tali servizi al tempo della scelta;
b) che nel biennio precedente siano stati legati all’interessato da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l’indipendenza o che gli siano legati da tali relazioni al tempo della scelta;
c) che siano legati all’interessato o a imprese da questi controllate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;
d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dall’interessato in misura superiore all’uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;
e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, l’interessato detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all’uno per cento del capitale.
2. Al patrimonio affidato al gestore si applica l’articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, l’interessato riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.
3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall’Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell’attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l’Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l’Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l’adesione, al gestore. Con l’adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti dell’interessato.
4. Il gestore ha l’obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.
5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell’interesse del patrimonio amministrato, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare all’interessato, anche per interposta persona, la natura e l’entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.
6. I soggetti di cui all’articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l’entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell’Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell’amministrazione, avendo diritto a ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.
7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall’interessato durante lo svolgimento dell’attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.
8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all’interessato il conto della gestione.
9. Quando l’interessato sia il titolare esclusivo di un’attività economica, il trasferimento al gestore ha luogo mediante la conclusione di un contratto con un dottore commercialista iscritto all’albo dei ragionieri e dottori commercialisti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Non si applica l’articolo 2560, primo comma, del codice civile."
__________________________

Art. 9
9.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 9.

(Controlli e sanzioni a carico dei gestori)


1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 é punita con la reclusione fino a due anni e con la multa pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- bis e 32- ter del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell’articolo 8, comma 1.
3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato.
4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L’applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi comporta in ogni caso la revoca del gestore."

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
__________________________

Art. 10
10.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 10.

(Regime fiscale)


1. Il trasferimento delle attività economiche ai sensi dell'articolo 7 e la successiva restituzione all’interessato non costituiscono in ogni caso realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
2. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 8 sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute."
__________________________

Art. 12
12.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 11.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)


1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai princípi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princípi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, l’Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.
2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni per quanto riguarda i controlli e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28."
__________________________

Art. 13
13.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 12.

(Ricorsi avverso gli atti dell’Autorità Garante)


1. Ogni determinazione dell’Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sugli atti di accertamento e di applicazione di sanzioni adottati dall’Autorità garante ai sensi della presente legge, è attribuita alla Corte di cassazione giurisdizione esclusiva in unico grado e solo per vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità del provvedimento impugnato. La Corte si pronuncia nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso, con decisione assunta da un collegio presieduto dal primo presidente e composto da quattro giudici estratti a sorte fra tutti i magistrati della Corte prima dell’inizio di ogni anno giudiziario."