AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

294a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e all'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE
(3090) Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(134) MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali
(576) UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali
(866) DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il relatore BESOSTRI ricorda che era emerso un orientamento favorevole a non modificare il comma 2 dell'articolo unico, ma a sopprimere il comma 4. Si sofferma inoltre sul proprio emendamento 1.2 riferito, come tutti gli altri emendamenti, al disegno di legge n. 3090, assunto come testo base.

Il sottosegretario VIGNERI sostiene che, in base ad una ricerca appositamente compiuta anche in campo giurisprudenziale, è emerso che la riabilitazione svolge effetti sulle situazioni di ineleggibilità come su tutte le conseguenze della condanna e che incidono sulla capacità giuridica del condannato. In merito alla sospensione degli amministratori, il Governo suggerisce una soluzione che comporta una durata massima di due anni, fatta salva l'ipotesi di una condanna definitiva che sopraggiunga prima di questo termine. Si potrebbe inoltre affidare allo stesso consiglio il potere di reintegrare l'interessato con una deliberazione assunta a maggioranza qualificata. Rimane da stabilire se questa soluzione possa applicarsi a tutte le ipotesi delittuose ovvero soltanto ad alcune di esse.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritiene preferibile la soluzione prospettata dal Governo rispetto a quella indicata dal relatore, considerata la complessità e quindi la durata dei processi, essendo del tutto insufficiente un termine di sospensione limitato a soli sei mesi.

Il senatore PASTORE afferma che anche l'ipotesi illustrata dal sottosegretario non garantisce a sufficienza il cittadino investito di cariche pubbliche e quindi nemmeno i cittadini elettori: un termine biennale di sospensione appare eccessivamente ampio. È più ragionevole la proposta del relatore con una durata di sospensione da rapportare alla pena prevista. È criticabile poi anche la previsione di una maggioranza qualificata per far cessare l'interdizione a carico degli amministratori sospesi; a questo proposito potrebbero essere sollevate anche censure di legittimità costituzionale. A questo riguardo condivide le perplessità il senatore SCHIFANI, il quale si sofferma sulla decisione emessa dalla Corte costituzionale. Una prolungata sospensione equivale, sotto molteplici aspetti, ad una situazione di ineleggibilità. Occorre quindi circoscrivere questo effetto a seguito di una sentenza di primo grado ai soli reati più gravi. L'emendamento del relatore, con le modificazioni suggerite dal senatore Pastore, merita interesse in quanto non vengono compromesse in modo ingiustificato esigenze pubbliche degne di tutela. È censurabile soprattutto la valutazione sulla riammissione, affidata al consiglio, secondo la proposta del rappresentante del Governo, la quale non dà sufficienti garanzie di obiettività e che va pertanto affidata ad un organo più neutrale.

Il senatore LUBRANO DI RICCO sostiene che non è possibile introdurre una sospensione di durata inferiore ai due anni, dal momento che di tale ampiezza è la pena prevista.

Il sottosegretario VIGNERI prende atto che sulla questione della sospensione degli amministratori permane una disparità di opinioni, non superata nemmeno dalle indicazioni innanzi formulate.

Il relatore BESOSTRI nota che la sospensione deve essere comunque a termine, diversamente essa equivarrebbe a una situazione di ineleggibilità; un termine ragionevole avrebbe anche un effetto sollecitatorio nei confronti dell'autorità giudiziaria. Prospetta poi una nuova formulazione del proprio emendamento 1.2, con un termine esteso ad un anno, fatte salve le ipotesi di cui alla lettera a).

Il senatore PASTORE, richiamatosi al proprio emendamento 1.7, soppressivo della lettera c), ritiene che, a seguito di una sua approvazione, potrebbe essere espunta la seconda parte dell'emendamento del relatore.

Sull'argomento intervengono poi ripetutamente il presidente VILLONE, i senatori LUBRANO DI RICCO e BESOSTRI nonchè il sottosegretario VIGNERI. Il senatore SCHIFANI ribadisce che una sospensione disposta a seguito di condanna intervenuta in primo grado sembra censurabile perchè limitativa dell'elettorato passivo. Il relatore BESOSTRI propone una nuova formulazione del proprio emendamento 1.2 in base alla quale la sospensione opera di diritto per un periodo di dodici mesi, tranne che per i delitti indicati al comma 1, lettera a), dell'articolo unico e per i delitti indicati alla lettera b) del comma 3.

Il senatore MAGNALBÒ propone a sua volta di affidare all'autorità giudiziaria l'applicazione della sospensione come misura accessoria. Dubita di questa soluzione il senatore PASTORE. Il senatore ELIA ritiene che la sentenza della Corte costituzionale abbia inteso reagire contro fenomeni di criminalità reiterata, attribuita agli amministratori locali.

Secondo il sottosegretario VIGNERI le varie ipotesi considerate dalla disposizione possono ritenersi equivalenti sotto il profilo dell'indegnità a fare parte di un organo elettivo.

Il presidente VILLONE prende quindi atto dell'opportunità di rinviare ad altra seduta la votazione degli emendamenti presentati al comma 3 dell'articolo unico. La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.10, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO. Il senatore MAGNALBÒ ritira quindi l'emendamento 1.9. Il RELATORE esprime poi parere contrario sull'emendamento aggiuntivo 1.0.1, considerato eterogeneo rispetto al contenuto del disegno di legge. Il PRESIDENTE ricorda però che l'emendamento era stato presentato in relazione al disegno di legge n. 1388-bis e nel corso dell'esame era stato allora consigliato al senatore Speroni di riferire tale iniziativa al disegno di legge n. 3090. Il sottosegretario VIGNERI ritiene tuttavia preferibile quella collocazione per l'emendamento stesso. Questa valutazione, che si attaglia a tutti gli emendamenti aggiuntivi, è condivisa dal senatore LISI. Tenuto conto che il disegno di legge n. 1388-bis sarà esaminato dall'Assemblea alla ripresa autunnale, il presidente VILLONE non pone quindi in votazione gli emendamenti stessi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione delle direttive
93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128: esame e rinvio)

Il relatore MAGNALBÒ introduce l'esame rammentando la delega legislativa contenuta nella legge n. 128 del 1998 (legge comunitaria 1995-1997), che nell'articolo 1, comma 3, dispone in proposito per una piena attuazione della normativa comunitaria in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture: egli avverte la Commissione che gli organi comunitari hanno già intrapreso una procedura d'infrazione per il mancato recepimento. Si tratta delle direttive 93/46/CEE del Consiglio e 98/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che impongono agli Stati membri l'adeguamento della legislazione interna: il nuovo corpo normativo interviene sull'attuale testo unico e prelude a un nuovo, successivo testo unico, per una integrale applicazione del diritto europeo vigente in materia.
Gli elementi di maggiore novità si rinvengono circa la qualificazione degli enti quali organismi di diritto pubblico, dopo il recente chiarimento, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 1998, che ha così qualificato la Società «Stretto di Messina», al di là della tradizionale classificazione fondata sul codice civile, che postulava la natura privata degli enti con finalità commerciale, ancorchè di proprietà pubblica. L'Allegato 3 ridefinisce l'elenco degli «organismi di diritto pubblico».
Il testo in esame, inoltre, perfeziona la definizione normativa delle tipologie di gara per l'aggiudicazione degli appalti, reca una nuova disciplina del subappalto, prevede la fissazione di un numero minimo e massimo di partecipanti alla gara, interviene sulla disciplina dell'offerta e delle varianti.
Il relatore dà conto partitamente degli articoli che compongono lo schema e si sofferma sugli articoli 7, 8 (particolarmente in tema di procedure negoziate), 9 (che riguarda i soggetti legittimati per le gare), nonchè sugli articoli 14, 16, 17 e 19.
Quanto alla valutazione del testo, egli considera con qualche perplessità l'estensione possibile dei casi in cui un'ipotesi residuale, come quella delle procedure negoziate, è invece ammessa ai sensi dell'articolo 8. In merito ai casi di esclusione dalle gare, sottolinea - all'articolo 9, comma 1, capoverso - la rilevanza delle ipotesi previste dalla lettera b) e l'incerta qualificazione dell'errore grave di cui alla lettera c). Osserva, inoltre, che talune certificazioni dovute dalle varie amministrazioni al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie non sembrano coerenti al più recente, e condivisibile, indirizzo di semplificazione.
Conclusivamente, invita la Commissione a considerare con particolare attenzione la qualificazione come organismi pubblici anche di società di diritto privato e l'estensione delle cosiddette procedure negoziate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
(A007 000, C01a, 0112o)

Il presidente VILLONE informa la Commissione di aver designato nuovamente il senatore Lino DIANA quale presidente della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(A007 000, C01a, 0112o)

Il PRESIDENTE dà conto di una rettifica del Governo al testo dello schema di regolamento in titolo, già esaminato nella settimana precedente.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di domani, convocata alle ore 15, avrà inizio alle ore 14.30.

La seduta termina alle ore 16,40.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3090

Art. 1.

Sopprimere il comma 2.
1.1
Il Relatore


1.13 (Identico all'em. 1.1)
Lisi, Valentino, Bevilacqua

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono sospesi di diritto dai pubblici uffici i soggetti condannati per reati contro la pubblica amministrazione per un periodo pari alla pena irrogata, ancorchè ne sia stata disposta la sospensione condizionale. Unicamente ai fini di cui al precedente periodo le sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».
1.200
Il Relatore

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo,» con le seguenti: «Per gli effetti della presente legge».
1.14
Il Governo

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
1.7
Pastore, Schifani

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646».
1.10
Lubrano di Ricco

All'emendamento 1.2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel periodo di sospensione non sono computati i soggetti sospesi nè al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata».
1.2/1
Il Relatore

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione opera di diritto per un periodo di sei mesi; decorso detto termine senza che sia intervenuta condanna definitiva la sospensione può essere disposta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sei mesi, sentito l'interessato ed acquisito il parere dell'organo cui l'interessato appartiene, dal Prefetto o dal Commissario di Governo, ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni».
1.2
Il Relatore

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione opera di diritto per un periodo di dodici mesi, tranne che per i delitti indicati al comma 1, lettera a), del presente articolo e alla lettera b) del presente comma».
1.2 (Nuovo testo)
Il Relatore

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; essa si applica anche ai giudizi in corso a tale data».
1.9
Magnalbò, Pasquali, Dentamaro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

«1. All'articolo 25, comma 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: “comunale e provinciale” sono inserite le seguenti: “salvo che tale ultima carica non sia ricoperta in comune o provincia differente”.
1.0.1
Speroni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

«1. All'articolo 33, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: “in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere”, è aggiunto il seguente periodo: “Possono comunque essere nominati assessori di una Giunta comunale o provinciale i cittadini eletti alla carica di consigliere che non siano componenti, rispettivamente, del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia”.
2. All'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente:

1. La carica di assessore in una Giunta comunale o provinciale è incompatibile con la carica, rispettivamente, di componente del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia”».
1.0.2
Speroni

All'emendamento 1.0.3 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La carica rispettivamente di componente del Consiglio comunale, di assessore comunale e di sindaco è incompatibile con la carica di consigliere ed assessore provinciale e regionale e con le cariche di presidente della Giunta provinciale e regionale. Tutte le predette cariche sono incompatibili con la carica di deputato alla Camera dei deputati e di senatore della Repubblica e di membro del Parlamento europeo. Quest'ultima carica è incompatibile altresì con quella di deputato alla Camera dei deputati e senatore della Repubblica».
1.0.3/1
Pinggera, Thaler Ausserhofer

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: “in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere”, sono aggiunte le seguenti: “Possono comunque essere nominati assessori di una Giunta comunale o provinciale i cittadini eletti alla carica di consigliere che non siano componenti, rispettivamente, del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia”;
b) al comma 4, le parole: “non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere” sono sostituite con le seguenti: “in possesso dei requisiti di cui al comma precedente”.

2. All'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente:

1. La carica di assessore in una Giunta comunale o provinciale è incompatibile con la carica, rispettivamente, di componente del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia”».
1.0.3
Speroni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 33, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunti i seguenti commi:

4-bis. Un consigliere comunale dimesso dalla carica non può essere nominato assessore per la durata del mandato per cui era stato eletto.
4-ter. Non è ammessa attribuzione di deleghe a consiglieri comunali o provinciali non facenti parte della Giunta.
4-quater. Incarichi di studio o di coordinamento o consulenza a consiglieri su materie di competenza dell'Amministrazione, possono essere conferiti solamente del Consiglio Comunale o Provinciale”».
1.0.4
Fausti, Bosi, Napoli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

1. L'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

2. Non può essere nominato assessore chi nell'ultima elezione è stato candidato nelle liste per il consiglio del comune o della provincia in cui è stato eletto il sindaco o il presidente che procede alla nomina. Non può, altresì, essere nominato assessore chi ha già ricoperto tale carica nei due precedenti mandati nello stesso comune o provincia”».
1.0.5
Villone