FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDI' 18 MARZO 1999

243ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANGIUS


La seduta inizia alle ore 15.05.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.


IN SEDE CONSULTIVA

(2793-ter) Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5a e 6a riunite
(282) CUSIMANO ed altri - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato
(1181) FIRRARELLO e RONCONI - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere alle Commissioni 1a e 4a riunite: favorevole con condizioni.)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio 1998.

Il Presidente-relatore ANGIUS, dopo aver riepilogato i contenuti della delega del disegno di legge n. 2793-ter, illustra una bozza di parere favorevole con condizioni, riferito sia al testo approvato dal Comitato ristretto sia agli emendamenti ad esso presentati.
Preliminarmente, occorre osservare che il disegno di legge n. 2793-ter, di assoluta rilevanza nel suo complesso, contiene, tra l'altro, deleghe per il riordino del personale direttivo e dirigente dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.
Al riguardo, trattandosi del personale appartenente al medesimo "Comparto Sicurezza", occorre assicurare che i relativi criteri di delega, e i conseguenti decreti attuativi, garantiscano la sostanziale omogeneità delle discipline che verranno dettate per ciascuna forza di Polizia. In tal senso, occorre evitare modifiche dei criteri direttivi in distonia con tale principio, recependo i commi 2 e 3 dell'emendamento 4.0.109, tesi ad assicurare il concerto reciproco preliminare tra i Ministri interessati per i provvedimenti delegati concernenti il riordino del personale dell'intero Comparto.
In generale, per quanto riguarda i termini per l'esercizio della delega, appare adeguato e necessario il termine di 12 mesi per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1.
Il Presidente-relatore propone quindi di esprimere un parere favorevole a condizione che siano approvati gli emendamenti 2.105 e 2.106, e il relativo subemendamento 2.106/1. Al riguardo, egli osserva che la delega relativa alla Guardia di finanza risulta completa nei suoi contenuti; tuttavia, poichè le corrispondenti deleghe per l'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato si presentano con principi direttivi maggiormente dettagliati, appare opportuno omogeneizzare, in tal senso, anche quella relativa alla Guardia di finanza.
Attesa la validità del conferimento della delega per procedere alla revisione delle norme relative agli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, si rileva la necessità di ripristinare la disposizione contenuta nel disegno di legge n. 2793-ter che definisce l'ambito della delega nella revisione della norma sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali: è importante, infatti, che l'intervento di delega non si limiti ai soli meccanismi di reclutamento, ma investa anche la disciplina dello stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali.
Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi è opportuno, in primo luogo, armonizzare la nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
E' necessario poi adeguare i ruoli e le relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonchè alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario e ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza alla Unione Europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi, ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli, e le modalità di reclutamento e avanzamento, nonchè le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado; l'istituzione del grado apicale di Generale di Corpo d'Armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età per i Generali di Corpo d'Armata e di Divisione - equiparando correlativamente anche quello del Comandante Generale - nonchè, solo se necessario per la funzionalità del servizio, l'innalzamento dei limiti per i restanti gradi.
E' altresì necessario aggiornare le disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonchè riordinare la normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina per tutto il personale; rivedere le dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative e al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 449 del 1997, anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale; riordinare, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, la disciplina del corso superiore di polizia tributaria; prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.
In relazione all'emendamento 4.0.109, la proposta di parere favorevole è condizionata alla sua approvazione in ragione del fatto che tale emendamento, al comma 1, prevede che in sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del testo approvato dal Comitato ristretto vengano previste anche disposizioni per assicurare al personale sottoposto a trasferimento omogenee facilitazioni di trattamento economico e logistico, qualora lo stesso non sia assegnatario di alloggi individuali o collettivi da parte dell'Amministrazione.
La disposizione riveste carattere di assoluta importanza per la Guardia di finanza, la quale risulta, allo stato, la Forza di polizia che dispone del minor numero di alloggi di servizio, pur essendo il relativo personale, al pari di quello appartenente alle Forze di polizia e Forze armate, fortemente soggetto a mobilità in relazione alle crescenti esigenze di lotta alla evasione fiscale, alla criminalità organizzata e alla immigrazione clandestina.
Il parere favorevole è inoltre condizionato all'approvazione dell'emendamento 6.105, dal quale discende l'affermazione del principio del concerto tra i Ministri interessati e il Ministro dell'interno per quanto riguarda l'istituzione e le dotazioni dei comandi delle Forze di polizia destinati allo svolgimento di attività specialistica presso Amministrazioni dello Stato, diverse da quelle di appartenenza. Tale emendamento, tuttavia, opportunamente esclude da tale concerto la costituzione di comandi e reparti nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza, finalizzati allo svolgimento di attività specialistiche di polizia economica e finanziaria di competenza esclusiva del Corpo, ai sensi della legge n. 189 del 1959.
Si ritiene, poi, necessario modificare all'articolo 1, comma 2, lettera b), il numero 4, nel senso di specificare che le funzioni di polizia militare e di sicurezza svolte dall'Arma dei carabinieri siano riferite esclusivamente all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica militare e che l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare, ai sensi dei codici penali militari, siano svolte, non in via prioritaria, alle dipendenze degli organi di giustizia militare.
A giudizio del Presidente, infine è opportuno chiedere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il parere espresso dalla Commissione venga stampato in allegato alla relazione che le Commissioni riunite presenteranno all'Assemblea.

Interviene il senatore ROSSI, a giudizio del quale la delega per il riordino delle Forze di polizia avrebbe potuto costituire un'occasione importante per avviare il processo di decentramento delle Forze di sicurezza con la costituzione della gendarmeria locale, al fine di contrastare meglio la criminalità metropolitana.

Il Presidente-relatore ANGIUS ricorda al senatore Rossi che, almeno per quanto riguarda la Guardia di finanza, i processi di ristrutturazione del Corpo hanno anche l'obiettivo di decentrarne le strutture al fine di aumentarne l'efficienza operativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 del Regolamento, il Presidente ANGIUS verifica la presenza del numero legale. Poichè la Commissione è in numero legale, posto ai voti, viene approvato lo schema di parere favorevole con condizioni illustrato dal Presidente.

La seduta termina alle ore 15.20.