577ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE


        Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Franceschini e per le finanze Grandi.
        La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(4817) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

        Riferisce alla commissione il senatore BESOSTRI, il quale motiva la sussistenza dei presupposti di necessità e d’urgenza del provvedimento ricordandone il contenuto che modifica gli scaglioni di reddito e gli importi delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente permettendo una riduzione della pressione fiscale per l’anno 2000. In secondo luogo contiene una serie di misure volte a ridurre il carico fiscale sui carburanti. Si tratta, come è evidente, di un complesso di misure necessarie ed urgenti; propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.
        Interviene quindi il senatore MAGNALBÒ, che non ritiene sussistenti i requisiti di necessità e d’urgenza del provvedimento; si tratta infatti di una semplice restituzione di maggior gettito ai cittadini. Coglie invece l’occasione per chiedere al rappresentante del Governo se possa essere modificato l’ordinamento tributario nella parte in cui impone al contribuente di pagare comunque somme non dovute per effetto di errori procedurali.
        Il senatore ELIA al rilievo del senatore Magnalbò replica chiarendo che il provvedimento in esame non è un atto di restituzione ai contribuenti, ma piuttosto il frutto di una consapevole scelta del Governo di ridistribuire parte del gettito tributario.
        Il sottosegretario GRANDI, nel condividere le considerazioni svolte dal senatore Elia, osserva che le ragioni che motivano il provvedimento vanno individuate nell’accresciuta disponibilità di risorse che permettono una riduzione del carico fiscale a partire dall’anno in corso. Il provvedimento contiene inoltre disposizioni volte a contenere il costo dei carburanti in vista della stagione invernale. Quanto al rilievo da ultimo svolto dal senatore Magnalbò, lo ritiene condivisibile e osserva che simili perversi effetti nell’applicazione delle norme tributarie sono esclusi dalla legge recentemente approvata recante lo statuto dei diritti del contribuente.
        Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(288)
LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno
(290)
LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica
(1006)
PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l’elezione della Camera dei deputati
(1323)
MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno
(1935)
COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(2023)
BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno
(3190) FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento
(3325)
PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
(3476)
DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali
(3621)
MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali
(3628)
LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3633)
PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione
(3634)
PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione
(3636)
SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale
(3688)
CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(3689)
CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3772)
PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(3783)
TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
(3811)
Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica»
(3828)
MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(3989)
GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
(4505)
ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni
(4553)
DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(4624)
D’ONOFRIO. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
(4655)
CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri con la votazione del subemendamento 1.1000/63.
        Il senatore MAGNALBÒ dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento che mira ad evitare la possibilità del cosiddetto voto disgiunto che ha l’effetto di rendere incoerenti le consultazioni elettorali, favorendo apparentamenti sotterranei e non visibili che rendono meno lineare e chiara la procedura elettorale.
        Nel complesso, crede che la proposta della maggioranza non sia adeguata alle istanze federalistiche dalla stessa maggioranza propugnate. Al fine di rendere più coerente con un assetto realmente federale il sistema elettorale si potrebbe ipotizzare, a suo avviso, che il legislatore nazionale si limiti a fissare il numero di parlamentari da eleggere in ciascuna circoscrizione regionale, demandando all’autonomia regionale ogni decisione sul sistema elettorale da utilizzare.
        Quanto alla normativa sulla comunicazione politica, ritiene che si tratta di una disciplina inutilmente restrittiva, incapace di fronteggiare la mobilitazione di ingenti risorse finanziarie da parte dei candidati in competizione. Osserva peraltro che, a fronte del pluralismo manifestato dalle emittenti private, si constata una chiara omogeneità delle trasmissioni dell’emittente pubblica agli indirizzi della maggioranza di governo. Infine, rileva che la difficile comprensibilità delle proposte avanzate dalla maggioranza hanno contribuito a rendere arduo il confronto parlamentare.
        Il senatore STIFFONI, dopo aver ricordato l’esito dell’ultima consultazione referendaria, manifesta un chiaro disappunto per il comportamento della maggioranza e ritiene che l’unica soluzione sia quella di pervenire ad uno scioglimento anticipato delle Camere. Osserva quindi che la legge elettorale deve scaturire da un ampio consenso tra le forze parlamentari. Con riferimento quindi al subemendamento in esame, dichiara il proprio voto favorevole trattandosi di una previsione volta ad impedire il così detto voto disgiunto che reputa un assoluta anomalia, meramente funzionale a garantire la possibilità di patti di desistenza.
        La senatrice PASQUALI, in dissenso dal proprio gruppo, dichiara un voto contrario sul subemendamento che contiene una previsione che non garantisce adeguatamente la libertà dell’elettore. Ribadisce peraltro di non ritenere possibile la redazione di una buona legge elettorale in assenza di un aperto confronto con l’opposizione.
        Il senatore PASTORE, nel dichiarare il proprio voto di astensione, esprime la sua contrarietà all’istituto del voto disgiunto che permette incoerenze nel comportamento dell’elettore funzionali esclusivamente a garantire la realizzazione di patti di desistenza. Osserva peraltro che l’effetto distorcente del voto disgiunto è acuito dalla previsione di un premio di maggioranza. Il voto disgiunto ha, a suo avviso, un senso solo in sistemi che prevedono la contemporanea elezione, come negli enti locali e nelle regioni, dell’organo rappresentativo e del vertice dell’esecutivo.
        Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/63 non è approvato dalla commissione.
        Aderendo ad una richiesta del relatore VILLONE, il senatore MANZELLA ritira il subemendamento 1.1000/46.
        Il relatore VILLONE e il sottosegretario FRANCESCHINI esprimono quindi un parere favorevole sul subemendamento 1.1000/64.
        Il senatore PASTORE, nel ribadire il dissenso sull’impianto del provvedimento, osserva che il subemendamento in esame ha un contenuto meramente tecnico.
        Il relatore VILLONE osserva che il subemendamento in questione è volto a chiarire che il voto al candidato nel collegio uninominale dev’essere inteso come un voto alla coalizione.
        Il senatore SCHIFANI osserva che, nell’intenzione dei proponenti, il subemendamento è volto esclusivamente ad evitare ipotesi di annullamento del voto. Precisa quindi che nella proposta avanzata dai gruppi della Casa delle Libertà il voto dato alla coalizione ai fini dell’attribuzione del premio è costituito dal complesso dei voti ottenuti dalle singole liste di partito.
        Il relatore VILLONE rileva che la disposizione in esame non pregiudica in alcun modo le modalità di attribuzione del premio; si tratta esclusivamente di una previsione volta a chiarire che il voto per il candidato di collegio è da intendersi come voto per il simbolo della coalizione.
        Il sottosegretario FRANCESCHINI, ricordate le linee portanti della proposta avanzata nei subemendamenti presentati dai gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà, rileva che l’intento del subemendamento in esame è quello di dare comunque un significato al voto attribuito al candidato nel collegio uninominale nel caso non sia stato espresso dall’elettore alcun voto per le liste di partito.
        Il senatore SCHIFANI, anche alla luce dei rilievi svolti dal rappresentante del Governo, rileva che non può essere dato un significato al subemendamento al di fuori del contesto rappresentato dalla proposta avanzata dalla Casa delle Libertà. Ritiene dunque opportuno che il subemendamento sia per il momento accantonato.
        Il senatore STIFFONI ribadisce le motivazioni che sostengono il subemendamento che non ritiene possa essere votato separatamente dalle altre proposte emendative presentate dai gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà. Fa quindi proprio il subemendamento e lo ritira, decisione con la quale convengono, a nome dei rispettivi gruppi, i senatori SCHIFANI e MAGNALBÒ.
        Il relatore VILLONE fa quindi proprio il subemendamento 1.1000/64 che, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore PASTORE, è approvato dalla Commissione.
        Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
        
La seduta termina alle ore 16.

 


EMENDAMENT0 1.1000 E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812

Art. 1.
1.1000/63

La Loggia, Mantica, Martelli, Castelli, D’onofrio

        All’articolo 12, comma 1, punto 2), sopprimere le parole: «anche non».

 

1.1000/46

Manzella

        All’articolo 13, capoverso «Art. 59», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di voto espresso per una lista diversa da quella cui è collegato il candidato di collegio per cui si è votato, si intende validamente espresso soltanto il voto a favore del candidato di collegio.».

 

1.1000/64

La Loggia, Mantica, Martelli, Castelli, D’onofrio

        All’articolo 13, capoverso «Art. 59», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

        «1-bis. Qualora l’elettore esprima il proprio voto soltanto a favore del candidato del collegio, il voto si intende esteso alla coalizione collegata allo stesso.».

 

1.1000

Angius, Elia, Fiorillo, Napoli Roberto, Marini, Marino, Papini, Pieroni

        Sostituire l’articolo con i seguenti:


«Articolo 1.

        1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 3 la parola «settantacinque» è sostituita da «cinquanta»;

            2) al comma 4, la parola «venticinque» è sostituita da «cinquanta».


Articolo 2.

        1. L’articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:

        «Art. 4 – 1. La votazione è effettuata su un’unica scheda.

        2. L’elettore può esprimere un voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegna, che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ed un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno».


Articolo 3.

        1. Dopo il secondo comma dell’articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

        «I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare anche congiuntamente contrassegni per distinguere le candidature nei collegi uninominali recanti l’indicazione del nome e cognome di una persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il deposito di tale contrassegna deve essere accompagnato da mia dichiarazione di accettazione sottoscritta dall’indicato. Non è ammessa la presentazione di più di un contrassegna recante l’indicazione della medesima persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.».


Articolo 4.

        1. L’articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

    –«Art. 18. – 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati. Questi possono collegarsi con una o più liste presentate nella medesima circoscrizione, cui gli stessi aderiscono con I accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall’accettazione scritta dei rappresentante, di cui all’articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con, una o più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell’ipotesi dì. collegamento con più liste, i candidati nei. collegi uninominali collegati al medesimo gruppo di liste devono essere contraddistinti dal medesimo contrassegno. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

        2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell’interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste con le quali il candidato eventualmente si collega. È ammesso l’uso di un contrassegno recante il nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio solo nel caso in cui siano presentati candidati contraddistinti da tale contrassegno in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali determinati in ambito nazionale. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
        3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
        4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali ditali collegi. La dichiarazione di presentazione di candidati nei collegi uninominali collegati ad una o più liste presentate nella circoscrizione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
        5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o dà uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
        6. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.».


Articolo 5.

        1. All’articolo 18-bis del testo unico, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Le liste sono formate da un numero di candidati eguale a quello da eleggere nella circoscrizione con metodo proporzionale».


Articolo 6.

        1. L’articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:

        «Art. 19 – 1. Nessuno può candidarsi in una lista in più di una circoscrizione pena la nullità dell’elezione».


Articolo 7.

        1. Al secondo comma dell’articolo 20 del testo unico, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata anche la eventuale dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all’articolo 18».

Articolo 8.

        1. L’articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

    –«Art. 24. – L’ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto li termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui Sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’ufficio centrate nazionale, compie le seguenti operazioni:
            1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste,. appositamente convocati, il numero d’ordine da assegnare a ciascun candidato e alle liste in ciascun collegio;

            2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
            3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, cori i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l’adempimento di cui al numero 5);
            4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa dei nominativi dei. candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 4uindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell’ufficio e le altre per l’affissione nella sala della votazione.».


Articolo 9.

        1. L’articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:

    –«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo. 24.

        2. La scheda è suddivisa in vari rettangoli. Ciascun rettangolo reca nella parte sinistra il nome e cognome della persona indicata presentato nel collegio uninominale; alla destra di ciascun candidato è riportato il contrassegno che contraddistingue il medesimo candidato e che può eventualmente contenere il nome e cognome di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di collegamento del candidato nel collegio uninominale con una o più liste circoscrizionali alla destra’ del contrassegno del candidato nel collegio uninominale sono riportati il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate; alla destra di ciascun contrassegno di lista sono riportati i nomi ed i cognomi dei candidati della medesima lista. Nel caso in cui il candidato nel collegio uninominale non sia collegato ad alcuna lista circoscrizionale, il rettangolo contiene unicamente il nome e cognome del candidato con alla sua destra il relativo contrassegno. Nel caso in cui una lista non sia collegata ad un candidato nel collegio uninominale, il rettangolo contiene unicamente il contrassegno della lista con alla sua destra i nomi ed i cognomi dei candidati della lista medesima.
        3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.».


Articolo 10.

        1. Il settimo comma dell’articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: «L’estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati e i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.».

Articolo 11.

        1. All’articolo 45 del testo unico l’ottavo comma è abrogato.

Articolo 12.

        1. All’articolo 58 del testo unico i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

        «1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda e la consegna all elettore opportunamente. piegata insieme alla matita copiativa.

        2. L’elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita un solo segno sul contrassegno del candidato uninominale preferito e un solo segno sul contrassegno di una delle liste, anche non collegata al candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L’elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive, istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l’elettore ha facoltà di esprimere.»

        2. All’articolo 58 del testo unico il 5 comma è abrogato.


Articolo 13.

        L’articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:

        «Art. 59 – 1. Qualora l’elettore esprima il proprio voto soltanto per una delle Liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.».


Articolo 14.

        1. L’articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:

    –«Art. 68. – 1. Compiute le operazioni dì cui all’articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dallurna contenente le schede. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.

        2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate, Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione,
        3. È vietato estrarre dallurna una scheda se quella precedentemente estratta non sia. stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
        4. Le schede possono essere toccato soltanto dai componenti del seggio.
        5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle, schede scrutinate per l’elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
        6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale«


Articolo 15.

        1. All’articolo 72 del testo unico il secondo comma è abrogato.

Articolo 16.

        1. L’articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:

        «Art. 77 – 1. L’ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
            1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

            2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
            3) comunica all Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».


Articolo 17.

        1. Al comma 1 dell’articolo 83 del testo unico, il n. 2) è sostituito dal seguente:

        «2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale alieno il cinque per cento dei voti validi espressi».


Articolo 18.

        1. L’articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:

    –«Art. 84. – 1. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l’ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell’articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell’ordine progressivo di presentazione.

        2. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.».


Articolo 19.

        1. L’articolo 85 del testo unico è abrogato.

        2. Il comma 5 dell’articolo 86 del testo unico è abrogato.


Articolo 20.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1938, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell’ambito di ciascuna circoscrizione. A tal fine il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al primo comma, lettere a) e b) dell’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato nella metà dei seggi assegnati alla medesima circoscrizione, con arrotondamento all’unità superiore, nel caso in cui il numero complessivo dei seggi della circoscrizione sia dispari.

        2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma i sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento da una commissione nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell’istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
        3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall’invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte di una commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, in relazione alla necessità di rispettare i principi e i criteri di delega.
        4. Si prescinde dai poteri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 41.