AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000
485ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PASQUALI
indi del Presidente
VILLONE
        Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Cananzi e Vigneri, per i lavori pubblici Bargone e per l’interno Lavagnini.
        La seduta inizia alle ore 15,20.


IN SEDE REFERENTE
(3774) Deputati ARMANI e VALENSISEModifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell’informazione statistica, approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio)
        Il relatore DIANA Lino si sofferma preliminarmente sul quadro normativo in cui si inserisce l’iniziativa in titolo e ricorda quindi l’iter del provvedimento presso l’altro ramo del Parlamento. Si tratta di un’iniziativa volta a garantire più sicure condizioni di neutralità e trasparenza all’attività di informazione statistica, incidendo su taluni aspetti significativi della disciplina in materia anche al fine di conformarla ai principi che ispirano la normativa comunitaria. In particolare, si prevede la modifica delle modalità di investitura, nonché della struttura, della Commissione per la garanzia sull’informazione statistica prevista dal decreto legislativo n. 322 del 1989, per due terzi dei componenti della quale si propone l’elezione, con voto limitato, da parte delle due Camere. L’obiettivo è quello di fare della Commissione una vera e propria autorità amministrativa indipendente. Tuttavia, nel corso delle audizioni informali svolte dall’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state sollevate perplessità sul meccanismo proposto che, secondo alcuni, inciderebbe negativamente sulla neutralità stessa della Commissione potendo condizionare la scelta dei suoi componenti a criteri di ordine politico.
        Anche il Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica, previsto sempre dal decreto legislativo n. 322 del 1989, è oggetto di una significativa revisione, venendo collocato al di fuori dell’ISTAT ed essendo destinato a coordinare l’intera attività statistica nazionale.
        Dato conto delle audizioni informali svolte da parte dell’Ufficio di Presidenza della Commissione, si sofferma in particolare sui rilievi e le osservazioni avanzati dal Presidente della Commissione per la garanzia sull’informazione statistica che ha segnalato l’opportunità di provvedere ad una regolamentazione della statistica privata (per la quale dovrebbero essere fissati livelli minimi di garanzia e trasparenza nella rilevazione, nella elaborazione e nella diffusione dei dati) nonché l’esigenza di rafforzare la rete degli uffici di statistica costituiti dalle amministrazioni regionali e locali. Sempre il Presidente della Commissione di garanzia, ha richiamato l’attenzione della Commissione sull’esigenza che sia comunque salvaguardata la
privacy dei soggetti interpellati in occasione dei censimenti, nonché, come accennato, sull’inadeguatezza del nuovo meccanismo di nomina dei membri della Commissione.
        Ricorda quindi i rilievi mossi dai rappresentanti dall’Associazione Nazionale degli Statistici, segnatamente con riferimento alla insufficienza delle strutture di rilevamento dei dati statistici di cui dispongono le aziende sanitarie.
        Conclusivamente, nel formulare una valutazione favorevole sull’impianto del provvedimento in esame, ritiene che l’esame del medesimo possa essere l’occasione per rivedere l’intera disciplina dell’informazione statistica, così da adeguarla agli indirizzi e ai princìpi della normativa comunitaria.

        Si apre quindi la discussione generale.
        Il sottosegretario CANANZI, ricordato l’ampio consenso con il quale il provvedimento in esame è stato approvato dall’altro ramo del Parlamento, si sofferma sugli elementi essenziali della disciplina proposta che intende, innanzitutto, dare una veste di vera e propria autorità amministrativa indipendente alla Commissione per la garanzia sull’informazione statistica di cui propone la modifica delle modalità di nomina dei componenti. Ulteriore obiettivo dell’iniziativa in esame, è quello di adeguare la disciplina dell’informazione statistica ai princìpi che regolano la materia a livello comunitario. Auspica quindi una sollecita definizione del provvedimento nel testo approvato dall’altro ramo del Parlamento, anche se richiama l’opportunità di intervenire sull’ultimo comma dell’articolo 3 che prevede, per la data del 31 dicembre 1999, la decadenza dei membri della Commissione per la garanzia dell’informazione statistica.
        Anche il senatore BESOSTRI condivide l’opportunità di definire rapidamente il provvedimento in titolo, concordando, in particolare, con l’ultimo rilievo svolto dal rappresentante del Governo, nonché con l’esigenza, segnalata dal relatore, di garantire un efficace funzionamento degli uffici di statistica istituiti presso le amministrazioni locali.
        Prende quindi la parola il senatore ROTELLI che si sofferma puntualmente su alcuni aspetti della disciplina proposta, della quale osserva la imperfetta tecnica di redazione. Al riguardo, in primo luogo, rileva che il riferimento alla «neutralità» dell’informazione statistica contenuto nel titolo del provvedimento non trova un corrispondente svolgimento nelle disposizioni del medesimo che fanno invece riferimento solo alla «indipendenza» che deve essere ritenuto, a suo avviso, un carattere coessenziale all’attività statistica. Quanto all’articolo 1, in primo luogo rileva che il «contenimento degli oneri» non può essere considerato un principio, in secondo luogo, crede che la formula «sistema statistico nazionale» sia una chiara espressione della cultura dell’accentramento, mentre sarebbe stato preferibile, a suo avviso, più semplicemente fare riferimento all’attività statistica pubblica. Similmente, ritiene più corretto utilizzare l’espressione «funzioni» anziché quella di «attività». Venendo a considerare l’articolo 2, ritiene che la disaggregazione a livello comunale dei dati statistici debba essere non una mera eventualità, ma una caratteristica propria della comunicazione dei dati medesimi.

        Si sofferma quindi criticamente sulla disciplina contenuta nell’articolo 3, ritenendo in primo luogo limitativo il riferimento contenuto nel comma 4; restano infatti esclusi dal novero dei soggetti che possono ricoprire il ruolo di membri della Commissione per la garanzia sull’informazione statistica i professori universitari di sociologia. Ritiene invece da un lato ridondante e dall’altro eccessivamente indefinita la previsione contenuta nella lettera b) del capoverso del medesimo comma 4. Segnalata quindi la macchinosità del procedimento di nomina dei membri della Commissione, in relazione al quale si associa ai rilievi svolti dal relatore, dichiara di non comprendere le ragioni che motivano la limitazione prevista al comma 5 del medesimo articolo 3.
        Passando infine a considerare l’articolo 4, mostra di non condividere, al comma 4, lettera
b), l’ordine in cui sono collocati gli enti ivi previsti.
        Dopo che il senatore ANDREOLLI ha dichiarato di condividere l’esposizione del relatore proponendo che venga valutata la possibilità di trasferire in sede deliberante l’esame del provvedimento, prende la parola il sottosegretario CANANZI che, rispondendo ad alcune delle questione poste dal senatore Rotelli, rileva che la nozione di «neutralità» ricomprende quella di indipendenza mentre chiarisce che la denominazione «nazionale» del sistema statistico deve essere intesa come un’espressione tralaticia usata in quanto presente nella legislazione vigente, e non già frutto di un’espressa volontà «accentratrice» del legislatore. Quanto alla semplice possibilità, prevista dall’articolo 2, della diffusione dei dati statistici con una disaggregazione a livello comunale, ricorda come questa è motivata da esigenze di garanzia della riservatezza dei soggetti coinvolti nel censimento, essendovi in Italia comuni con pochissimi abitanti che potrebbero, quindi, essere singolarmente individuati dalla lettura dei dati statistici disaggretati a livello del singolo comune. Ritiene poi che la categoria dei professori di sociologia non sia esclusa, tra quelle fra le quali possono essere scelti i componenti della Commissione per la garanzia sull’informazione statistica e del Comitato di indirizzo; sia l’articolo 3 infatti che l’articolo 4 fanno riferimento alle materie «affini», a quelle statistiche ed economiche fra le quali può essere considerata ricompresa la sociologia. In conclusione, ribadisce la valutazione favorevole del Governo sul testo del provvedimento, come anche su un eventuale trasferimento del suo esame alla sede deliberante.
        Il presidente VILLONE, ricordato che il provvedimento in esame è stato originariamente assegnato alla Commissione in sede deliberante e solo successivamente trasferito alla sede referente su richiesta del Gruppo di Forza Italia, propone la fissazione, per le ore 14 di mercoledì 26 gennaio, il termine di presentazione degli emendamenti.
        Concorda la Commissione.
        Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri.
(Esame e rinvio)
        Il relatore BESOSTRI espone il contenuto del provvedimento approvato in sede deliberante dalla Commissione affari costituzionali della Camera. Si tratta di una disciplina dell’attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni volta a garantirne una maggiore efficacia e trasparenza. In particolare, l’articolo 1 definisce le finalità e l’ambito di applicazione della disciplina che interessa le amministrazioni pubbliche indicate all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993. L’articolo 2 fissa invece gli strumenti e le modalità dell’attività di comunicazione delle amministrazioni, mentre l’articolo 3 detta una disciplina dei messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Esposto quindi il contenuto degli articoli 4,5, 6, 7 (che istituzionalizza la figura del portavoce dell’organo di vertice dell’amministrazione) e 8, si sofferma sull’articolo 9 che prevede, in particolare, che gli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche debbano essere costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. In proposito, ricorda le iniziative di riforma degli ordini professionali e in particolare quella riguardante l’ordine dei giornalisti, (A.S. 1023) approvata in sede referente dalla Commissione e attualmente in stato di relazione all’Assemblea, con la quale l’iniziativa in titolo dovrebbe essere comunque, a suo avviso, coordinata. Illustrato l’articolo 10, passa a esaminare le disposizioni contenute nel Capo II che si riferiscono alle sole amministrazioni dello Stato. In particolare, gli articoli 11 e seguenti attribuiscono funzioni di programmazione e coordinamento al dipartimento per l’informazione e l’editoria anche in materia di pubblicità istituzionale.
        Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


(2853) D’ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana.
(3986) VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma.
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
        Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 giugno 1999 con l’illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2853, assunto come testo base.
        I senatori ANDREOLLI e DIANA danno per illustrati gli emendamenti a loro firma. Il relatore PELLEGRINO rileva che tali emendamenti, nel loro complesso, mirano a condizionare al consenso dei singoli comuni interessati la comprensione dei medesimi nel territorio della istituenda città metropolitana di Roma. Si tratta di previsioni che rendono possibili cesure della continuità territoriale dell’area metropolitana medesima, incidendo dunque radicalmente sull’impianto del nuovo strumento che potrebbe essere reso sostanzialmente inservibile. L’articolo 14 del disegno di legge n. 2853 prevede invece più opportunamente, a suo avviso, un procedimento per la delimitazione del territorio della città metropolitana non condizionato al puntuale assenso di tutti i singoli comuni interessati.
        Dopo che il presidente VILLONE ha segnalato il rilievo della questione posta dagli emendamenti presentati dai senatori Andreolli e Diana, il senatore ROTELLI segnala la opportunità di verificare la coerenza della disciplina proposta nelle iniziative in titolo con quella prevista dalla legge n. 265 del 1999 in materia di aree metropolitane.
        A quest’ultimo proposito il relatore PELLEGRINO segnala che i disegni di legge in esame propongono una disciplina chiaramente derogatoria rispetto alla normativa generale in materia di aree metropolitane. Ricordato quindi il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 2853, illustra gli emendamenti 9.100, 10.100, 12.100 e 13.100, diretti a superare i rilievi e le condizioni contenuti nel citato parere.
        Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
        Su proposta del senatore PASTORE, la Commissione conviene di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, che sia disposta la speciale forma di pubblicità ivi prevista per le comunicazioni del Ministro dell’interno che saranno svolte nella seduta di domani, giovedì 20 gennaio, alle ore 15.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
        Il presidente VILLONE avverte che l’ordine del giorno della seduta convocata per domani giovedì 20 gennaio alle ore 15, è integrato in sede consultiva per l’esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge n. 4426, recante conversione in legge del decreto-legge n. 481 del 1999, relativo al servizio di traduzione dei detenuti.
        La Commissione prende atto.
        
La seduta termina alle ore 16.30
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2853
Art. 1.
        Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) disciplina il regime giuridico speciale degli enti locali compresi nel territorio del comune di Roma nonché dei comuni che, a seguito della loro adesione, saranno riconosciuti parte integrante il territorio della città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica».
1.1
Lino Diana
        Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «in luogo della provincia e del comune di Roma».
1.2
Lino Diana
        Al comma 3, premettere la lettera: «c» al periodo, e inserire i seguenti commi:
        «a) Decorsi 180 giorni dall’emanazione della presente legge, laddove non vi siano state deliberate ulteriori adesioni di commi riconosciuti parte integrante la città metropolitana la stessa comprenderà il territorio del Comune di Roma nelle sue nuove municipalità».
        
b) A salvaguardia dell’autonomia della Regione Lazio, analogamente a quanto previsto nella legge elettorale provinciale, nessuna circoscrizione elettorale potrà avere assegnato un numero di seggi superiore alla metà di quelli attribuiti all’intera regione.
1.3
Lino Diana
Art. 3.
        Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e che assume altresì i compiti della provincia di Roma e di confini del suo territorio.
3.2
Lino Diana
        Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
        «b) i comuni che fanno parte della provincia di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge e che mantengono il regime proprio dei comuni, salvo le modifiche derivanti dall’applicazione della legge medesima;»
3.1
Andreolli
Art. 9.
        Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Per le opere di competenza delle amministrazioni statali, la realizzazione degli interventi previsti dal Piano è finanziata dallo Stato nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 e comunque nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396 non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396».
9.100
Il Relatore
Art. 10.
        Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «2-bis. Gli eventuali oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse di cui all’articolo 9, comma 4».
10.100
Il Relatore
Art. 12.
        Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 12. – 1. Il contributo al comune di Roma previsto dall’articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, come adeguato dall’articolo 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, è ripartito sulla base delle proposte della Commissione permanente di cui all’articolo 6. La Commissione definisce le proposte previa una adeguata individuazione dei criteri di determinazione degli oneri gravanti sulla Città per l’assolvimento del ruolo di capitale. Sullo schema del relativo disegno di legge, prima della sua approvazione in Consiglio dei Ministri, sentito il sindaco della città.
        2. Il contributo è ripartito dalla Città tra la stessa Città e i comuni del suo territorio, in rapporto ad indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente sopportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale.»
12.100
Il Relatore
Art. 13.
Sopprimere l’articolo.
13.100
Il Relatore
Art. 14.
        Sopprimere l’articolo.
14.1
Andreolli