AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 14 FEBBRAIO 2001
639ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Chiti.

La seduta inizia alle ore 14,45.


IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri - Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La relatrice DENTAMARO ritira il subemendamento 13.500/1 e gli emendamenti 13.500 (nuova formulazione) e 13.0.100; illustra quindi l'emendamento 13.1000 che riformula l'articolo 12 del provvedimento in titolo secondo le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il presidente VILLONE avanza perplessità sulla formulazione del terzo comma del testo proposto dalla relatrice che, a suo avviso, estende in modo eccessivo il novero degli atti dell'Autorità che va pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La relatrice DENTAMARO replica a questa considerazione osservando che la pubblicità è limitata ai soli provvedimenti. La finalità è quella di garantire comunque oggettive esigenze di trasparenza nell'azione dell'Autorità.

Prende quindi la parola il senatore DUVA che, ribaditi i suoi rilievi sulla formulazione proposta dalla relatrice illustrati nella seduta di ieri, mostra di condividere le preoccupazioni avanzate dal Presidente e suggerisce di limitare l'onere della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai soli provvedimenti previsti dal secondo comma dell'articolo proposto dalla relatrice.

Anche la senatrice PASQUALI dichiara di condividere le preoccupazioni avanzate dal Presidente, ritenendo eccessiva la previsione proposta dalla relatrice.

Alla luce di queste considerazioni, la RELATRICE modifica il comma 3 dell'emendamento 13.1000, eliminando l'onere di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti adottati dall'Autorità; rileva peraltro che sono comunque assicurati mezzi sufficienti per garantire una piena conoscenza dei provvedimenti dell'Autorità.

Con una dichiarazione di voto favorevole del senatore PELLICINI, l'emendamento 13.1000 è quindi approvato dalla Commissione.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13, fatti salvi gli emendamenti aggiuntivi.

Il presidente VILLONE ricorda quindi che la Commissione si era riservata di svolgere un'ulteriore riflessione sul tema dell'alienazione simulata del patrimonio da parte dell'interessato a favore dei più stretti congiunti.

La relatrice DENTAMARO, rilevando la delicatezza della questione, si riserva di formulare, in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, un'apposita proposta emendativa volta a prevedere la estensione dell'applicazione della disciplina in esame alle ipotesi di cessione del patrimonio da parte dell'interessato ai suoi più stretti congiunti.

Il presidente VILLONE reputa invece opportuno affrontare in Commissione la questione che appare di sicuro rilievo.

Il senatore SCHIFANI, alla luce della delicatezza della questione, conviene invece con la proposta della relatrice di affrontare il problema in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, anche al fine di assicurare una sollecita conclusione dei lavori della Commissione.

Il presidente VILLONE insiste invece sulla opportunità di affrontare la questione in Commissione, rilevando che, nel precedente dibattito, si era convenuto sulla inadeguatezza della originaria formulazione dell'articolo 7 proposto dalla relatrice.

Il senatore MAGNALBO', alla luce di tale inadeguatezza, ritiene preferibile limitarsi ad applicare la generale normativa codicistica. Anche il senatore PASTORE reputa sufficiente il rinvio alla generale disciplina sulla simulazione.

In proposito il presidente VILLONE richiama l'attenzione sulla difficoltà di accertare la simulazione di un negozio; una difficoltà che potrebbe inopportunamente prolungare i tempi dell'accertamento giudiziale.

Il senatore PASTORE, riprendendo argomentazioni precedentemente svolte, manifesta la sua più ferma contrarietà a presunzioni assolute di simulazione che rischierebbero di risolversi in una impropria diminuzione della capacità giuridica di alcuni soggetti con evidenti problemi di carattere costituzionale.

Il senatore PELLICINI, condividendo quest'argomentazione, ritiene che si potrebbero ipotizzare specifiche forme di controllo da parte dell'Autorità garante su alcuni contratti di alienazione posti in essere dall'interessato.

La relatrice DENTAMARO, ritenendo comunque evidente l'applicabilità alle fattispecie in esame della generale disciplina sulla simulazione negoziale, ritiene tuttavia necessario provvedere ad un'apposita disciplina. In proposito, ribadisce la sua convinzione circa l'opportunità di individuare puntualmente i casi in cui la disciplina in esame si debba estendere anche ad altri soggetti, al fine di evitare evidenti situazioni di conflitto di interessi. Si riserva comunque di presentare in occasione dell'esame in Assemblea una proposta emendativa in tal senso.

Il senatore MANZELLA ritiene opportuno evitare una disciplina speciale delle fattispecie di alienazione simulata. Quanto alla proposta da ultimo avanzata dalla relatrice, si mostra perplesso sulla possibilità di estendere a soggetti terzi lo steso regime previsto, dalla disciplina in esame, per il titolare di cariche di Governo. In proposito ritiene preferibile ipotizzare uno speciale regime di vigilanza nel caso di trasferimento del patrimonio da parte dell'interessato al coniuge o ai più stretti congiunti.

A queste considerazioni il presidente VILLONE replica osservando che si finirebbe così per introdurre un'ulteriore disciplina speciale.

Anche la relatrice DENTAMARO dichiara di non condividere le osservazioni svolte dal senatore Manzella.

Il presidente VILLONE propone quindi alla relatrice di formalizzare o comunque illustrare la proposta emendativa di cui ha parlato nel corso della seduta notturna.

Il senatore SCHIFANI ribadisce invece l'opportunità di rinviare l'esame della questione per un suo ulteriore approfondimento al momento della trattazione del provvedimento in Assemblea.

Il senatore ANDREOLLI conviene al contrario sulla opportunità che la Commissione presenti in Assemblea un testo compiutamente definito.

Il presidente VILLONE ricorda quindi che, nel corso dei lavori della Commissione, si era convenuto di accantonare, per un'ulteriore riflessione, la questione della particolare disciplina da adottare nel caso di titolarità, da parte delle imprese controllate dall'interessato, di concessioni o autorizzazioni. In proposito ricorda che questa materia veniva toccata, seppur sotto la forma di apposite previsioni sanzionatorie, nelle originarie formulazioni proposte dalla relatrice degli articoli 5, 6 e 7. La questione è poi oggetto dell'emendamento 12.500, precedentemente accantonato, nonché dell'emendamento 13.0.4 a sua firma.

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI che ricorda che la motivazione per la quale erano state espunte dagli articoli 5, 6 e 7 le fattispecie sanzionatorie consistenti nella revoca delle concessioni e delle autorizzazioni, risiedeva essenzialmente nella opportunità, sulla quale si era generalmente convenuto, di evitare di sanzionare con un'ulteriore grave sanzione fattispecie già sufficientemente sanzionate.

Il senatore MAGNALBO' osserva che simili sanzioni finirebbero per colpire, del tutto inopportunamente l'impresa anziché l'interessato. A questo rilievo si associa il senatore PELLICINI, il quale rileva inoltre l'evidente disparità di trattamento che si realizzerebbe a danno dell'interessato che controlla imprese che operano in regime di concessione rispetto ai titolari di altre imprese.

Ritiene non pertinente questo argomento la relatrice DENTAMARO la quale rileva l'evidente peculiarità della posizione dell'impresa titolare di concessioni. Non vede dunque impedimenti che ostacolino la introduzione di fattispecie sanzionatorie che incidano sul rapporto di concessione.

Il senatore PASTORE conviene con le argomentazioni svolte dal senatore Schifani rilevando che una simile previsione metterebbe in questione diritti e affidamenti di terzi. In particolare osserva che la revoca delle concessioni ha effetti dannosi non solo sul patrimonio dell'interessato, ma anche sul patrimonio dei soci di minoranza delle relative imprese i quali dunque si troverebbero ad essere danneggiati in virtù della particolare condizione in cui versa il soggetto che detiene il controllo dell'impresa.
Venendo quindi a considerare l'emendamento 13.0.4 ritiene che questa proposta debba essere ritenuta sostanzialmente preclusa dalle precedenti votazioni ponendosi in evidente contrasto con il testo sino ad ora approvato. In particolare ricorda che l'articolo 4, comma 2 lettera b) del testo approvato individua come rilevanti, ai fini della disciplina in esame, le imprese esercenti mezzi di comunicazione e di massa che agiscono, come è noto, in un regime di concessione. Apparirebbe dunque contraddittorio prevedere per queste imprese l'applicazione della disciplina sulla gestione fiduciaria e, al contempo, l'automatica revoca delle concessioni.

Il senatore SCHIFANI conviene con queste argomentazioni, rilevando la chiara incoerenza dell'emendamento 13.0.4 con la norma che dispone il trasferimento al gestore; norma questa contenuta nell'articolo 7 come risultante dalle precedenti votazioni.

A questi rilievi replica il presidente VILLONE il quale osserva che la revoca delle concessioni non è una previsione di carattere sanzionatorio, ma è volta a garantire la realizzazione dell'obiettivo stesso perseguito dalla legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


IN SEDE DELIBERANTE

(4985) Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli, Rossetto; Rossetto; Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri.
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE che, ricordato brevemente l'iter del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento frutto di un ampio e trasversale consenso, si sofferma analiticamente sul contenuto del medesimo illustrando, in primo luogo, le disposizioni generali contenute nel Capo I. Il Capo II reca invece una serie di puntuali misure a sostegno dello sviluppo del settore editoriale.
Richiama quindi l'attenzione della Commissione sull'articolo 11 che reca una complessa disciplina del prezzo dei libri. In proposito dà conto di una articolata segnalazione inviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che invita il Senato a rivalutare l'opportunità di introdurre una disciplina che, secondo l'Autorità, impone un prezzo sostanzialmente fisso dei libri, temendo che questa previsione si risolva in un ostacolo allo sviluppo concorrenziale del settore dell'editoria a danno dei consumatori.
Nella motivazione di questo suo intervento l'Autorità ricorda una precedente iniziativa del giugno 1998 volta a contrastare intese tra gli imprenditori che si risolvevano in un evidente aumento del prezzo di acquisto dei libri. In proposito rileva la sostanziale differenza tra quest'ultima fattispecie, che ha motivato un giusto intervento repressivo dell'Autorità, e la fattispecie regolata dall'articolo in esame. L'articolo 11 del disegno di legge in titolo, infatti, non prevede un prezzo fisso per i libri, ma disciplina una complessa griglia di parametri che, a suo avviso, non si risolvono in una completa compressione dell'autonomia del venditore nella fissazione del prezzo. Tenuto poi conto del prevalente interesse ad una rapida definizione del provvedimento in titolo, ritiene che si possa, nelle vie brevi avviare un confronto con l'Autorità garante, anche al fine di assumere precisi impegni da parte della Commissione.
Riprendendo quindi l'illustrazione del provvedimento dà brevemente conto del contenuto di quanto previsto dal Capo III e dal Capo IV del disegno di legge manifestando, conclusivamente, il suo favore per una sollecita definizione del provvedimento.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore SCHIFANI, pur comprendendo la obiettiva esigenza di una rapida definizione del provvedimento in titolo, ritiene che il rilievo della Autorità garante non possa essere trascurato. In proposito non crede sufficiente l'assunzione di generici impegni e reputa invece necessario procedere alla soppressione dell'articolo 11 che introduce un'inammissibile distorsione nel funzionamento del mercato a danno dei consumatori. Si tratta di una modifica che la sua parte politica ritiene indispensabile anche al fine di garantire un esame sollecito del provvedimento.

Il presidente VILLONE ai rilievi critici svolti dal senatore Schifani replica osservando che per una ampia categoria di libri nonché in una serie di specifiche occasioni, l'articolo 11 in esame prevede espressamente che la disciplina restrittiva non si applichi.

Il senatore ROTELLI condivide i rilievi circa l'inopportunità della previsione contenuta nell'articolo 11 che mette in questione la stessa possibilità di un regime concorrenziale tra i venditori di libri.

Il presidente VILLONE propone quindi di fissare per le ore 19 di domani il termine di presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 838 (VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO)

Ad una richiesta della senatrice PASQUALI circa i tempi dell'esame del provvedimento in titolo, il presidente VILLONE replica assicurando che l'esame dello stesso riprenderà non appena esaurita la trattazione del disegno di legge n. 3236 (conflitto di interessi).

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236


Art. 13


13.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:
"01. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dalla presente legge, di competenza dell'Autorità garante".
________________________

13.500/4
SCHIFANI

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:
"01. Le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono comprese in apposito regolamento da approvare secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400."
__________________________

13.500/5
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 13.500, sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Avverso i provvedimenti amministrativi adottati ai sensi della presente legge è stabilita la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio".
__________________________

13.500/3
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 13.500, nel comma 2, sopprimere le parole: "di accertamento".
__________________________

13.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 13.500, al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: "in unico grado" alla fine.
__________________________

13.500/2 (nuovo testo)
PASQUALI, MAGNALBO'
13.500/6
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 13.500, nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "e solo", fino alla fine del periodo.
__________________________

13.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 12.

(Ricorsi avverso gli atti dell’Autorità garante)


1. Ogni determinazione dell’Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sugli atti di accertamento e di applicazione di sanzioni adottati dall’Autorità garante ai sensi della presente legge, è attribuita alla Corte di cassazione giurisdizione esclusiva in unico grado e solo per vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità del provvedimento impugnato. La Corte si pronuncia nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso, con decisione assunta da un collegio presieduto dal primo presidente e composto da quattro giudici estratti a sorte fra tutti i magistrati della Corte prima dell’inizio di ogni anno giudiziario."
__________________________

13.500 (nuova formulazione)
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 13

(Regolamento sulle procedure istruttorie pubblicità
e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità garante)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono al titolare della carica di Governo e al gestore la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dagli articoli 4, 5, 7 e 9.
2. L'Autorità garante comunica al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere, che ne informano le rispettive assemblee, i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge. Analoga comunicazione è rivolta alla Consob nonché alle autorità di garanzia e regolazione di settore eventualmente competenti.
3. Ogni provvedimento adottato dall’Autorità garante in applicazione della presente legge deve essere motivato ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla corte d'appello di Roma, che decide in camera di consiglio entro trenta giorni in collegio composto dal primo presidente e da due giudici estratti a sorte tra i magistrati della corte. La decisione della corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro sessanta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte."
__________________________

13.1000
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 13

(Regolamento sulle procedure istruttorie pubblicità
e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità garante)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono al titolare della carica di Governo e al gestore di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dagli articoli 4, 5, 7 e 9.
2. L'Autorità garante comunica al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere, che ne informano le rispettive assemblee, i provvedimenti adottati per i casi di inottemperanza di cui all'articolo 5, comma 3 e all'articolo 7, comma 3. Analoga comunicazione è rivolta alla Consob nonché alle autorità di garanzia e regolazione di settore eventualmente competenti.
3. Ogni provvedimento adottato dall’Autorità garante in applicazione della presente legge deve essere motivato ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla corte d'appello di Roma, che decide in camera di consiglio entro sessanta giorni in collegio composto dal primo presidente e da due giudici estratti a sorte tra i magistrati della corte. La decisione della corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte."
__________________________


13.1
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ", direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza" con le altre: "interessi propri".

__________________________


13.0.100
LA RELATRICE

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

"Art. 13-…
(Regolamento)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni che garantiscono al titolare della carica di Governo ed al gestore la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento, in quelli di applicazione delle sanzioni e per ogni altro adempimento o provvedimento dell'Autorità garante compiuto o adottato ai sensi della presente legge."
__________________________


13.0.1
LAURO, SCHIFANI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 13-bis

1. Il Governo, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a trasferire la gestione di partecipazioni azionarie assegnate al Tesoro nei casi in cui possa insorgere conflitto di interesse.”
__________________________

13.0.4
VILLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 13-bis

1. Nessuna impresa, intendendosi per essa l'attività di cui all'articolo 2082 del codice civile indipendentemente dalla forma giuridica assunta, rispetto alla quale soggetti ricoprenti la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, può stipulare contratti o essere affidataria di concessioni, o intrattenere con l'amministrazione statale qualsiasi altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio della propria attività d'impresa o di una sua controllante, controllata o collegata.
2. I rapporti già in corso al momento dell'accettazione di una delle cariche di cui al comma 1 sono risolti di pieno diritto decorsi novanta giorni dalla data dell'accettazione medesima.
3. La disciplina di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica alle imprese rispetto alle quali si trovino nel rapporto di cui al precedente comma 1 i presidenti di regione, i presidenti di provincia, i sindaci e i membri delle giunte regionali, provinciali e comunali, con riferimento alle rispettive amministrazioni."