AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDI' 21 LUGLIO 1999

433ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato per la funzione pubblica Bressa e per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3562) Deputati CERULLI IRELLI e SODA – Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio 1999.

Il presidente VILLONE, non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale e propone per martedì 27 luglio alle ore 13 il termine di presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

La relatrice BUCCIARELLI, attesa l'urgenza del provvedimento in esame, propone che sia valutata la opportunità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante della discussione del disegno di legge in titolo.

Dopo un intervento del sottosegretario BRESSA che manifesta il suo consenso alla proposta avanzata dalla relatrice, interviene il senatore PASTORE, il quale, pur comprendendo le ragioni che motivano la richiesta avanzata dalla relatrice, ritiene che la materia oggetto del provvedimento non debba essere sottratta al dibattito in Assemblea, per evitare inutili polemiche da parte dell'opinione pubblica su un argomento - quello delle indennità dei membri del Governo - di particolare sensibilità. Manifesta peraltro, a nome della sua parte politica, la piena disponibilità a procedere nei tempi più rapidi ad una definizione, in sede referente, del disegno di legge in esame, del quale dichiara di condividere il contenuto.

Il senatore FISICHELLA, pur mostrando di comprendere gli argomenti illustrati dal senatore Pastore, ritiene necessario procedere all'approvazione nei tempi più rapidi del provvedimento in esame che si propone di perequare il trattamento dei Ministri e dei Sottosegretari di stato non parlamentari a quello dei membri delle due Camere, superando così la situazione attuale che rende ingiustificatamente penalizzante la scelta di ricoprire cariche di Governo per chi non sia membro di una delle due Camere.

Intervengono quindi il senatore BESOSTRI e la senatrice PASQUALI che, condividendo i rilievi esposti dal senatore Fisichella, manifestano, a nome dei propri gruppi il consenso ad una decisione di trasferimento dell'esame alla sede deliberante.

Il senatore TIRELLI, pur comprendendo le esigenze che motivano la proposta in esame, dichiara, a nome della propria parte politica, la contrarietà al trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3841-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Deputati TREMAGLIA ed altri. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, dal Senato; approvato, senza modificazioni, in sede di seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati.

(Esame)

Dopo che la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO ha ricordato che il provvedimento in titolo è già stato approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati, la Commissione senza discussione, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, conferisce alla relatrice il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale in titolo.

IN SEDE DELIBERANTE

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 settembre.

Il relatore PELLEGRINO dà conto degli emendamenti presentati dal Governo che, nel loro complesso, costituiscono una sorta di proposta di nuovo testo, sulla quale formula una valutazione favorevole. Si sofferma quindi, preliminarmente, sull'emendamento 1.100 volto a disciplinare gli effetti della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare. Al riguardo dichiara di condividere la scelta di far conseguire, anche dalla sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti, effetti vincolanti sul procedimento disciplinare. Tale opzione, pur incidendo negativamente sulla portata deflattiva del contenzioso penale dell'istituto del patteggiamento, ha il sicuro e positivo effetto di impedire che soggetti la cui credibilità è minata dall'applicazione della pena patteggiata possano continuare a rivestire responsabilità nelle amministrazioni pubbliche.

Ricorda quindi gli emendamenti 2.100, che prevede il trasferimento del dipendente pubblico nel caso di rinvio a giudizio del medesimo, e 3.100, che dispone la sospensione del dipendente pubblico a seguito di condanna non definitiva. Quanto all'emendamento 3.0.100, si tratta di previsione che chiarisce gli effetti della sentenza di condanna definitiva sul procedimento disciplinare e, più in generale, sul rapporto di impiego del dipendente pubblico. Infine ricorda gli emendamenti 3.0.200 e 4.100 volti a disciplinare gli effetti delle sentenze di condanna sui procedimenti di competenza della Corte dei conti.

Il senatore PASTORE ritiene che le proposte emendative del Governo, illustrate dal relatore, meritino per la loro complessità un'attenta riflessione. Chiede pertanto un rinvio della discussione.

Il presidente VILLONE, dopo aver ricordato che proprio alla luce del carattere degli emendamenti presentati dal Governo – che propongono sostanzialmente una integrale riformulazione del testo in esame – era stata prevista nella seduta dell'8 luglio la possibilità di presentare subemendamenti entro il 13 luglio, dichiara di comprendere la esigenza avanzata dal senatore Pastore e propone pertanto un ulteriore rinvio della discussione del disegno di legge in titolo.

Concorda con quest'ultima proposta il sottosegretario BRESSA.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(4090) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000.

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Si riprende l'illustrazione degli emendamenti.

Il relatore ANDREOLLI illustra una nuova formulazione dell'emendamento 1.5 teso a fornire un'adeguata copertura finanziaria alle misure previste dall'articolo 1.

Dopo che il senatore PASTORE ha illustrato l'emendamento 13.8, teso a restringere l'ambito territoriale di applicazione della normativa, interviene il senatore LAURO che illustra gli emendamenti 13.4, 13.10 e 13.3, volti a ridurre la portata delle sanzioni previste dall'articolo 13. Questa disposizione, oggetto di numerosi rilievi critici da parte della 2ª Commissione, reca una disciplina eccessiva e, a suo avviso, non giustificata, che si risolve in uno strumento per irrigidire ulteriormente discutibili divieti alla circolazione introdotti dalla Amministrazione comunale di Roma nel corso degli anni. Al riguardo, ricorda l'esposto depositato, presso le competenti autorità, da un'associazione di categoria, della quale consegna copia ai membri della Commissione.

Intervengono quindi la senatrice PASQUALI, che illustra l'emendamento 13.1, volto a ridurre l'entità delle sanzioni previste, ed il senatore BESOSTRI che espone le motivazioni dell'emendamento 14.0.1.

Il presidente VILLONE avverte che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti, l'esame potrà proseguire sulle sole disposizioni che non implicano conseguenze finanziarie.

Si passa quindi alla discussione sull'articolo 7 e gli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore PASTORE riformula l'emendamento 7.4 e tutti gli altri emendamenti a sua firma (1.6, 1.7, 3.1, 4.1, 11.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.5 e 13.6) volti a delimitare l'estensione temporale di applicabilità di varie previsioni contenute nel provvedimento in titolo, modificando la data di scadenza da quella del 31 gennaio del 2001 a quella del 30 aprile sempre del 2001.

Interviene quindi il relatore ANDREOLLI il quale, dopo aver dichiarato di ritenere comunque insufficiente la riformulazione degli emendamenti del senatore Pastore, segnala la difficoltà di definire con precisione l'area del centro storico del comune di Roma che potrebbe rendere preferibile estendere la disciplina prevista all'intero territorio del comune di Roma. Propone quindi un ulteriore emendamento (7.100) volto a limitare l'applicazione della normativa prevista dall'articolo 7 alle sole ipotesi di rilascio degli immobili per finita locazione.

Il sottosegretario BARGONE, a questo proposito, dichiara di ritenere più congruo estendere a tutto il territorio del comune di Roma l'ambito di applicazione dell'articolo in esame, stante la difficoltà di individuare con certezza il centro storico, nel quale comunque è ricompreso un numero esiguo di unità immobiliari, il che rende sostanzialmente non incisiva, e incapace di realizzare le finalità volute, la disciplina in esame.

Dopo un intervento di chiarimento del senatore SCHIFANI sulla portata della nozione di "centro storico", il presidente VILLONE rileva che si pone un'alternativa tra la soppressione della disposizione in esame e la estensione della sua portata all'intero territorio del comune di Roma.

Sulla questione si apre quindi un dibattito.

Il senatore TIRELLI ritiene preferibile sopprimere l'articolo 7, mentre il senatore BESOSTRI e la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO concordano con la proposta di estendere all'intero territorio del comune di Roma la disciplina in esame, alla luce della portata dell'evento giubilare, che interesserà tutta l'area urbana di Roma, e al fine di evitare disparità di trattamento tra i proprietari di immobili siti nel territorio del medesimo comune. Dichiarano altresì di condividere la opportunità di limitare l'applicazione di questa normativa alle sole ipotesi di rilascio degli immobili per finita locazione.

Il senatore PELLEGRINO, ricordato il fine della disposizione in esame, ritiene possa essere rimessa ad una decisione dell'amministrazione comunale la definizione dell'ambito applicativo di questa normativa.

Dopo che il presidente VILLONE ha segnalato le difficoltà pratiche cui una tale eventualità metterebbe capo, interviene il senatore PASTORE, il quale dichiara di non comprendere il fine della disposizione in esame che, prevedendo una semplice sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio e non una proroga delle locazioni, non è tale da indurre, a suo avviso, un miglioramento della qualità del patrimonio edilizio e, conseguentemente, della sua capacità ricettiva. Nel dichiarare quindi la propria netta contrarietà alla estensione dell'ambito applicativo di tale disposizione, ritiene che la sua approvazione possa risolversi in un negativo segnale presso l'opinione pubblica, andando in controtendenza rispetto ai più recenti indirizzi della legislazione e della giurisprudenza.

Il senatore Athos DE LUCA ribadisce, invece, la necessità di estendere la portata della disciplina proposta all'intero territorio di Roma per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra i proprietari degli immobili e alla luce della straordinarietà dell'evento giubilare.

Il senatore FISICHELLA, attesa l'urgenza del provvedimento in titolo e stanti le divergenze che si registrano sulla disposizione in esame, propone che venga ulteriormente valutata, dal rappresentante del Governo e dal relatore, la possibilità di sopprimere la disposizione medesima.

Concorda con tale proposta il senatore PASSIGLI che segnala la opportunità di acquisire ulteriori informazioni sugli effetti di quanto previsto dall'articolo 7.

Anche il presidente VILLONE ritiene la questione meritevole di un'ulteriore riflessione e propone, conseguentemente, l'accantonamento dell'articolo in esame.

La Commissione concorda.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti sui quali, non essendovi richieste di intervento, il relatore ANDREOLLI e il sottosegretario BARGONE formulano un parere negativo.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 12.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore ANDREOLLI e il sottosegretario BARGONE formulano un parere negativo su tutti emendamenti salvo che sull'emendamento 12.2, sul quale invece esprimono un parere favorevole.

Il relatore ANDREOLLI illustra infine una nuova formulazione dell'emendamento 13.2 volta a recepire i rilievi avanzati dalla Commissione giustizia ed invita, conseguentemente, la presentatrice a ritirare l'emendamento 13.9.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3285

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare). - 1. L'articolo 653 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella rubrica, le parole «di assoluzione» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
1-ter. La sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia nel medesimo giudizio con riferimento all'accertamento del fatto ed alla sua qualificazione giuridica».
1.100
Il Governo

Art. 2.

All'emendamento 2.100, comma 3, sopprimere le parole da: «e in ogni caso», fino a: «condanna definitiva».
2.100/1
Pasquali, Magnalbò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio). - 1. Quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere, valutandone l'opportunità, al trasferimento di sede o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente.
2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando presso un'altra pubblica amministrazione ovvero posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti conseguenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.
4. Nei casi previsti nel comma 3 il rientro nell'ufficio può essere disposto anche in soprannumero. In presenza di obiettivi motivi per i quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dar corso al rientro.
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni od enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383.
2.100
Il Governo

Art. 3.

All'emendamento 3.100, comma 3 sopprimere le parole: «e, in ogni caso, decorsi cinque giorni dalla sua adozione».
3.100/1
Pasquali, Magnalbò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Sospensione a seguito di condanna non definitiva). - 1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché condizionalmente sospesa, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 319 e 319-ter del codice penale i dipendenti indicati nell'articolo 2, comma 1, sono sospesi dal servizio.
2. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il dipendente può essere sospeso in attesa della definizione del procedimento disciplinare.
3. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione».
3.100
Il Governo

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva)

1. In tutti i casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti con sentenza irrevocabile per alcuno dei delitti indicati nell'articolo 2, comma 1, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, il procedimento disciplinare promosso dall'amministrazione o dall'ente di appartenenza, può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti indicati nel medesimo articolo 2, comma 1.
2. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso cui il dipendente presta servizio, e deve concludersi entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento.
3.0.100
Il Governo

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.
(Disposizioni patrimoniali)

1. Nel caso di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione è disposta la confisca, a norma dell'articolo 240 del codice penale. Qualora si tratti di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al Procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.
2. Nel corso del procedimento penale l'autorità giudiziaria dispone il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 1. Se il denaro o i beni sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove il denaro o i beni si trovano.
3. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari».
3.0.200
Il Governo

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Responsabilità per danno erariale). - 1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 2, comma 1 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
4.100
Il Governo

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.
6.100
Il Governo

Art. 7.

Introdurre la seguente rubrica: «Entrata in vigore».
7.R.100
Il Governo


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4090

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».
1.6 (Nuovo testo)
Pastore

al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».
1.7 (Nuovo testo)
Pastore

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 2 miliardi nel 1999, in 20 miliardi nel 2000 e di 13 miliardi nel 2001, si provvede con copertura prevista dal bilancio dei Beni Culturali e per il residuo in capo al Fondo per l'Occupazione».
1.5 (Nuovo testo)
Il Relatore

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 marzo » con le seguenti: «30 aprile».
3.1 (Nuovo testo)
Pastore

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».
4.1 (Nuovo testo)
Pastore

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.
7.1
Pasquali, Magnalbò


7.5 (identico all'em. 7.1)
Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».
7.4
Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».
7.4 (Nuovo testo)
Pastore

Al comma 1, dopo la parola: «rilascio» inserire le parole: «per fine locazione».
7.100
Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «immobili urbani situati nel», sopprimere le seguenti: «centro storico del».
7.3
De Luca Athos, Lubrano di Ricco

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alberghi e qualsiasi altra struttura adibita all'accoglienza alberghiera».
7.21
De Luca Athos, Lubrano di Ricco

Nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «centro storico del».
R.7.1
De Luca Athos, Lubrano di Ricco

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il certificato provvisorio di abitabilità ed agibilità di alberghi e locali commerciali costruiti abusivamente ed oggetto di condono edilizio è rilasciato dal sindaco su richiesta del proprietario e previa ispezione dell'Ufficio sanitario o di un ingegnere che accertino la salubrità dell'ambiente e la conformità della costruzione al progetto approvato.
2. Il rilascio del certificato di abitabilità provvisorio non condiziona l'esito finale della domanda di condono e non implica il rilascio della concessione edilizia.
3. Il certificato, di cui al comma 1, cesserà di avere efficacia automaticamente in caso di rigetto della concessione in sanatoria».
7.0.1
Lauro, Pastore

Art. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».
11.2
Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».
11.2 (Nuovo testo)
Pastore

Al comma 1, sopprimere le parole da: «può in via alternativa disporre» fino alla fine del comma.
11.4
Lauro, Pastore

Al comma 1, sostituire le parole da: «può in via alternativa disporre» fino alla fine con le seguenti «può in via alternativa disporre l'assegnazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attività di assistenza e beneficenza che le destinano al conseguimento delle proprie finalità istituzionali».
11.3
Pastore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di reprimere l'attività commerciale relativa alla prenotazione e all'affitto di camere o di qualsiasi altro locale adibito all'accoglienza alberghiera, al di fuori dei circuiti riconosciuti dalle associazioni di categoria, è fatto divieto di svolgere detta attività all'interno e in prossimità di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade, senza le necessarie autorizzazioni degli enti gestori».
11.1
De Luca Athos, Lubrano di Ricco

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».
11.2
Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».
11.2 (Nuovo testo)
Pastore

Al comma 1, sopprimere le parole da: «può in via alternativa disporre» fino alla fine del comma.
11.4
Lauro, Pastore

Al comma 1, sostituire le parole da: «può in via alternativa disporre» fino alla fine con le seguenti «può in via alternativa disporre l'assegnazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attività di assistenza e beneficenza che le destinano al conseguimento delle proprie finalità istituzionali».
11.3
Pastore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di reprimere l'attività commerciale relativa alla prenotazione e all'affitto di camere o di qualsiasi altro locale adibito all'accoglienza alberghiera, al di fuori dei circuiti riconosciuti dalle associazioni di categoria, è fatto divieto di svolgere detta attività all'interno e in prossimità di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade, senza le necessarie autorizzazioni degli enti gestori».
11.1
De Luca Athos, Lubrano di Ricco

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».
12.3
Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».
12.3 (Nuovo testo)
Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «nel comune» con le seguenti: «nel centro storico del comune».
12.6
Pastore

Al comma 1, sostituire rispettivamente le cifre: «5.000.000» e «20.000.000» con le seguenti: «600.000» e «3.000.000».
12.7
Lauro, Pastore

Al comma 1, sostituire la cifra: «20.000.000», con l'altra: «30.000.000».
12.1
Pasquali, Magnalbò

Sopprimere il comma 2.
12.8
Lauro, Pastore

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro giorni», con le seguenti: «sette giorni».
12.2
Pasquali, Magnalbò

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».
12.4
Pastore

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».
12.4 (Nuovo testo)
Pastore

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».
12.5
Pastore

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».
12.5 (Nuovo testo)
Pastore

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.
13.7
Pastore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - 1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del Comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse dai conducenti di autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3 dello stesso decreto e quelle inerenti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta è disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure previste dal decreto legislativo stesso, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.
2. Per i veicoli diversi da quelli di cui al comma 1 l'entità delle sanzioni amministrative per le infrazioni di cui all'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di quelle inerenti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione è aumentata del 150 per cento.
3. Per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo, gli agenti accertatori possono lasciare apposito «avviso di contestazione» presso il veicolo medesimo, che consente al trasgressore, ovvero al proprietario, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta qualora sia effettuato entro quindici giorni. Tale pagamento comporta la decurtazione di un quinto della sanzione prevista. L'avviso di contestazione di cui al presente comma contiene l'indicazione dell'importo da corrispondere ed ogni ulteriore elemento informativo circa le modalità di pagamento.
4. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di polizia accertatore, ovvero presso sportelli bancari, sportelli postali, altri enti o imprese convenzionati con l'amministrazione comunale.
5. Nei centri abitati dei Comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare il Sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sino al 30 giugno 2001.
13.2
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - 1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del Comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse dai conducenti di autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3 dello stesso decreto e quelle inerenti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta è disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure previste dal decreto legislativo stesso, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.
2. Per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo, gli agenti accertatori possono lasciare apposito «avviso di contestazione» presso il veicolo medesimo, che consente al trasgressore, ovvero al proprietario, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta qualora sia effettuato entro quindici giorni. Tale pagamento comporta la decurtazione di un quinto della sanzione prevista. L'avviso di contestazione di cui al presente comma contiene l'indicazione dell'importo da corrispondere ed ogni ulteriore elemento informativo circa le modalità di pagamento.
3. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di polizia accertatore, ovvero presso sportelli bancari, sportelli postali, altri enti o imprese convenzionati con l'amministrazione comunale».
13.2 (Nuova formulazione)
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - 1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del Comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse con autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) categorie M1, M2 e M3 e lettera c) categoria N, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti nei seguenti casi:

a) articolo 146, comma 3, lettera a) dello stesso decreto legislativo;
b) divieto di fermata, di sosta e di accesso alle aree interdette o limitate alla circolazione;
c) divieto di circolazione sulle corsie riservate al trasporto pubblico locale;
d) divieto di circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. In caso di recidiva generica, per le violazioni previste nel comma 1, fermo restando la sanzione pecuniaria prevista per ogni violazione commessa, nei confronti dei conducenti si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo da 15 a 60 giorni, secondo le norme dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nelle ipotesi previste di cui al comma 1, per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare il versamento nelle mani dell'agente accertatore nella misura ridotta prevista dall'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In tal caso si applicano le disposizioni previste nell'articolo 207, commi 1 - seconda parte - 2 e 3 dello stesso decreto legislativo n. 285/92. È consentito il pagamento anche in altre forme stabilite dal comune purché rispondenti a criteri di semplificazione per l'utente.
4. Nei centri abitati degli altri comuni interessati dall'evento giubilare il sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sino al 30 giugno 2001.
5. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente comma: «16. Il comune o concessionario previsto dal comma 8 possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compreso il rimborso delle spese e le penali. Per il mancato pagamento della tariffa di sosta possono inoltre agire ai sensi del terzo comma dell'articolo 2756 del Codice civile mediante l'applicazione al veicolo dell'attrezzo a chiave previsto dall'articolo 159, comma 3, fino al completo assolvimento del debito».
6. Il personale dipendente delle società di gestione dei parcheggi o di aree a sosta tariffata di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abilitati alla prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta sulle strade in cui la sosta stessa sia stata limitata o regolamentata e per tutte le violazioni previste dal Codice della Strada.
13.9
D'Alessandro Prisco

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».
13.5
Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».
13.5 (Nuovo testo)
Pastore

Al comma 1, sostituire la parola: «abitato» con l'altra: «storico».
13.8
Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «commesse dai conducenti di autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3, dello stesso decreto» con le seguenti «previste dall'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
13.4
Pastore, Lauro

Al comma 1, sostituire le parole: «500 per cento», con le seguenti: «300 per cento».
13.1
Pasquali, Magnalbò

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: «500» con la seguente: «50».
13.10
Lauro, Pastore

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
13.3
Lauro, Pastore

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».
13.6
Pastore

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».
13.6 (Nuovo testo)
Pastore

Art. 14.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2001, per il concorso alla vigilanza e alla custodia di beni mobili e immobili siti nelle località interessate da eventi giubilari, è autorizzato l'impiego di guardie particolari giurate alle dipendenze di istituti di vigilanza privata, secondo quanto disposto dall'articolo 131 e seguenti del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Le Amministrazioni dello Stato, nonché quelle regionali, provinciali e comunali, sono autorizzate a stipulare appositi contratti con gli istituti di vigilanza privata per lo svolgimento del servizio di cui sopra. Le relative esigenze dovranno essere segnalate, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, al Ministero dell'interno, che provvederà a valutare le richieste ed impartire disposizioni per disciplinare il citato concorso.
3. Per la copertura degli oneri conseguenti a detto impiego, il Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane è autorizzato ad utilizzare con proprio decreto i residui delle somme destinate agli interventi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1996 e seguenti, che non risultino ancora impegnate. Per le somme non finanziate ai sensi del precedente periodo le amministrazioni possono prevedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio».
14.0.1
Besostri

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. I «comuni» del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare di cui agli articoli 8 - 9 - 11 - 12 - 13 della presente legge sono quelli inseriti nei piani d'intervento adottati sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e della legge 7 agosto 1997, n. 270».
14.0.2
Il Relatore