137a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Intervengono il ministro per la solidarietà sociale Turco e il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE
(3142) Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri
(2174) SERENA. Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio
(3166) SPECCHIA. - Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie
(Rimessi, il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento) (Esame congiunto e rinvio)

Il Presidente ANGIUS comunica che, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento i disegni di legge in titolo, precedentemente assegnati in sede deliberante, sono stati rimessi all'Assemblea e quindi andranno esaminati dalla Commissione in sede referente.

Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice SARTORI, a giudizio della quale il testo approvato dalla Camera dei deputati e le due altre proposte di iniziativa parlamentare condividono la consapevolezza della esigenza di favorire la formazione dei nuovi nuclei familiari, con un apposito strumento legislativo, che renda meno gravosi per le giovani coppie gli oneri relativi alla locazione o all'acquisto della prima abitazione. La spia di questo oggettivo ostacolo alla formazione dei nuovi nuclei familiari, del resto, sta nel fatto che si è elevata la media dell'età anagrafica di coloro che, abbandonando il nucleo familiare di origine, decidono di costituirne uno nuovo.
Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati - risultante dall'unificazione di due disegni di legge di iniziativa parlamentare e uno di iniziativa del Governo - la relatrice fa presente che esso, al fine di agevolare la formazione dei nuclei familiari, prevede agevolazioni per la locazione o l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Le unità immobiliari debbono avere i requisiti di edilizia economica e popolare e debbono essere ubicati nei comuni capoluogo di provincia o in altri comuni con popolazione residente non inferiore a 50 mila abitanti. Alle Regioni è data facoltà di individuare ulteriori comuni che, pur non rientrando nei limiti territoriali citati, presentino gravi problematiche abitative.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici, il disegno di legge n. 3142 fa riferimento ai soggetti che contraggano matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda del mutuo di acquisto ovvero della stipula del contratto di locazione; a soggetti celibi o nubili, separati legalmente, divorziati, vedovi con uno più figli a carico; a coloro che abbiano contratto già matrimonio alla data di entrata in vigore della legge in caso di nascita di un figlio. I soggetti beneficiari inoltre, non debbono aver superato il trentaduesimo anno di età, non debbono essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale, e non debbono essere destinatari di agevolazioni regionali o di enti locali per l'acquisto della medesima abitazione. Il disegno di legge prevede, inoltre, limiti di reddito complessivo, rispettivamente, di 48 e 36 milioni per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto o per la locazione dell'immobile; tali limiti possono essere peraltro aumentati in relazione alla composizione del nucleo familiare.
Per quanto riguarda la locazione (articolo 3), i soggetti beneficiari hanno la possibilità di portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini Irpef l'ammontare del canone annuo di locazione, per una cifra massima che non può superare i 5 milioni. Corrispondentemente, al proprietario che stipula il contratto di locazione è data facoltà di abbattere il reddito imponibile ricavato dalla locazione del 25 per cento, ai soli fini dell'imposta sui redditi. Tali benefici fiscali si riferiscono ai quattro periodi di imposta a decorrere da quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Per quanto riguarda, invece, i benefici in caso di acquisto di unità immobiliari (articolo 4), i soggetti possono contrarre mutui di durata massima ventennale, con un tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore della legge dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui ordinari, usufruendo di un contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento. Si prevede che l'importo dei mutui non possa essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e che non possa comunque superare la cifra di 105 milioni di lire. Ai fini delle agevolazioni in questione, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e una dotazione di 1.500 miliardi. L'erogazione dei mutui viene concessa da parte delle banche, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti approvata dal Ministro del tesoro. A garanzia del mutuo, inoltre, viene accesa una ipoteca sull'immobile e l'immobile stesso non può essere alienato prima dell'estinzione del mutuo stesso.
I disegni di legge nn. 2174 e 3166 - prosegue la relatrice - hanno un impianto sostanzialmente diverso, prevedendo una riserva del 20 per cento degli alloggi disponibili nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica alle giovani coppie.
La relatrice passa quindi a svolgere alcune considerazioni di merito sul disegno di legge n. 3142, sul quale formula un giudizio complessivamente positivo, in considerazione del fatto che esso rappresenta un primo passo per fornire un adeguato sostegno ai nuclei familiari in formazione. Tale giudizio positivo, però, non può essere disgiunto dalla consapevolezza che la efficacia di tale strumento agevolativo dipenderà dalla adeguatezza della disciplina rispetto alle reali esigenze dei soggetti destinatari dei benefici: sottopone quindi all'attenzione della Commissione gli aspetti che, a suo giudizio, appaiono meritevoli di un ulteriore approfondimento.
Per quanto riguarda i limiti territoriali, che pure possono essere ampliati con l'intervento delle regioni la relatrice, sottolinea l'opportunità che le agevolazioni per l'acquisto e la locazione della prima casa siano estese a tutto il territorio nazionale; tale richiesta, che va naturalmente confrontata con l'esigenza di tenere sotto controllo i maggiori oneri da essa derivanti, è giustificata dal fatto che anche nei piccoli centri i prezzi del mercato immobiliare possono ostacolare la formazione di nuclei familiari, nonchè dalla considerazione che occorre assecondare il decongestionamento delle grandi aree urbane e favorire il reinsediamento dei piccoli comuni.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, la relatrice chiede poi, al rappresentante del Governo di chiarire il significato della condizione prevista dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 2, laddove si prevede la effettiva registrazione del matrimonio. Più in generale, la definizione dei requisiti soggettivi investe la delicata questione se considerare o meno tra i beneficiari gli appartenenti alla cosiddetta «famiglia di fatto», alle persone cioè che convivono senza aver contratto matrimonio. Si tratta, come è noto, di tutelare una condizione che non ha avuto fino ad ora un pieno riconoscimento giuridico, ma che, in via giurisprudenziale, assume sempre più rilievo in relazione alla tutela di specifiche condizioni. Va ricordato, solo a titolo esemplificativo, che la convivenza ha specifiche conseguenze sul piano giuridico per quanto riguarda la patria potestà. Al di là delle problematiche di carattere giuridico, la questione va affrontata anche con l'attenzione che meritano fenomeni sociali che assumono sempre più rilevanza anche dal punto di vista quantitativo. Sempre in tema di requisiti soggettivi, la relatrice sottolinea l'opportunità di elevare il limite anagrafico dei trentadue anni, e l'esigenza di approfondire tutte le conseguenze relative alla cumulabilità dei requisiti soggettivi, anagrafici e patrimoniali. Andrebbe, infatti, specificato che l'acquisto dell'unità immobiliare non può che essere fatta in regime di comunione di beni, per evitare distorsioni applicative della norma.
Discorso a parte meritano i limiti di reddito che, in ambedue i casi, appaiono troppo bassi, soprattutto se si tiene conto che sono limiti di reddito al lordo delle imposte. Tale affermazione risulta più evidente nel caso dell'acquisto della prima casa, tenuto conto che il reddito massimo disponibile rischia di essere sensibilmente ridotto dalla rata di un mutuo di 105 milioni. In generale, prosegue la relatrice, i limiti di reddito, ed anche il limite del valore complessivo dell'immobile andrebbero rivisti alla luce dell'orientamento illustrato in precedenza, di rendere il provvedimento quanto più aderente alla realtà del mercato immobiliare.
È indubbio che l'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari e l'elevazione dei tetti fissati nel disegno di legge implica la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie, aggiuntive rispetto a quelle già definite con la copertura recata dall'articolo 6. Da questo punto di vista, l'oratrice sollecita i rappresentanti del Governo a verificare la possibilità di coinvolgere maggiormente la Cassa Depositi e Prestiti, prevedendo, ad esempio, l'erogazione di mutui non assistiti dal contributo statale in conto interessi, ma comunque ad un tasso agevolato rispetto a quello praticato dalle banche. Ulteriori riflessioni riguardano la possibilità di inserire tra le agevolazioni una diversa misura delle imposte ipotecarie e catastali, oppure delle commissioni e delle spese di istruttoria degli istituti erogatori dei mutui; questi ultimi andrebbero opportunamente coinvolti, atteso il valore sociale del provvedimento.
Ulteriori osservazioni riguardano il divieto di alienazione dell'immobile prima dell'integrale estinzione del mutuo: tale opportuna norma di salvaguardia va contemperata, infatti, con l'esigenza di consentire allo stesso nucleo familiare, eventualmente ampliatosi, di cambiare casa. Da ultimo, ritiene che l'importo massimo del mutuo erogabile vada elevato in considerazione dei reali valori del mercato immobiliare.
La relatrice conclude proponendo alla Commissione di assumere come testo base il disegno di legge n. 3142.

Il senatore PEDRIZZI, senza voler entrare nel merito dei temi affrontati dalla relatrice, fa presente che la sua parte politica si opporrà decisamente ad un intervento legislativo in materia, che implichi una surrettizia modifica della disciplina del diritto di famiglia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ANGIUS comunica che la seduta, già convocata per domani, giovedì 9 aprile 1998, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.