AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 1998

206a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
indi del Vice Presidente
MARCHETTI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gasparrini e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE
(2898) Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(74) SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari
(265) PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato
(517) DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 30, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo politico
(521) DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato
(1205) MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato
(2119) MACERATINI ed altri. - Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari
(2295) MANCONI ed altri. - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre 1997, procedendosi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 20 del disegno di legge n. 2898, assunto come testo base.

Il senatore MAGNALBÒ dà per illustrati gli emendamenti da lui sottoscritti.

Il senatore MAGGIORE dà per illustrati gli emendamenti da lui sottoscritti.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 20.2, rivolto a costituire un diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento.

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 20.20, coerente alla politica legislativa più recente in tema di sistema sanzionatorio.

Il senatore SPERONI dà per illustrati gli emendamenti da lui sottoscritti.

Il relatore GUERZONI esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 20. In particolare osserva che gli emendamenti 20.18 e 20.23, di contenuto identico, si riferiscono a un sistema diverso da quello delle quote di ingresso, mentre l'emendamento 20.17 risulta a suo avviso superfluo, così come l'emendamento 20.6. Anche gli emendamenti 20.19, 20.24 e 20.3 appaiono estranei al sistema di programmazione degli ingressi per quote, mentre il 20.2 non risulta necessario dato che la stessa disposizione cui si riferisce in sostanza può essere interpretata nel senso indicato dal senatore Lubrano Di Ricco.

Il sottosegretario GASPARRINI esprime il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti all'articolo in esame.

Il relatore GUERZONI, quindi, osserva che l'articolo 20 si riferisce all'articolazione periferica del Ministero del lavoro con denominazioni di uffici e strutture che potrebbero non essere conformi alle recenti innovazioni adottate in materia: invita il Governo, pertanto, ad applicare la normativa in esame in coerenza a tali novità ordinamentali.

Si procede alle votazioni sugli emendamenti relativi all'articolo 20.

Sono respinti con distinte votazioni gli emendamenti 20.11 e 20.12.

Sull'emendamento 20.16, il senatore SPERONI annuncia il suo voto favorevole, ritenendo incomprensibile l'orientamento contrario del Governo circa una proposta determinata da considerazioni di buon senso sull'opportunità di adottare sanzioni severe verso comportamenti fraudolenti. Secondo il presidente VILLONE, la repressione di tali condotte è possibile anche applicando la normativa vigente. Il sottosegretario SINISI conferma tale interpretazione e ricorda che gli atti amministrativi assunti su presupposti determinati da condotte fraudolente potrebbero essere revocati nell'esercizio della potestà di autotutela, mentre le stesse condotte possono essere perseguite secondo la legislazione penale vigente. Il senatore MAGGIORE non contesta gli argomenti addotti dal Presidente e dal rappresentante del Governo, ma sostiene che la previsione di specifiche sanzioni potrebbe costituire un deterrente ulteriore e più efficace, particolarmente opportuno in quanto la disciplina in esame si rivolge prevalentemente a cittadini stranieri che generalmente non conoscono la normativa italiana.

L'emendamento 20.16, posto in votazione, non risulta accolto.

Sono di conseguenza preclusi gli emendamenti 20.22 e 20.21. Il senatore MAGNALBÒ osserva in proposito che sarebbe comunque opportuno prevedere la revoca immediata dell'autorizzazione al lavoro per i casi di documentazione mendace o infedele. Il relatore GUERZONI richiama l'attenzione sull'articolo 10, comma 1, che a suo avviso risolve la questione.

Gli emendamenti 20.18 e 20.23, posti congiuntamente in votazione, sono respinti dalla Commissione.

L'emendamento 20.17 è fatto proprio dal senatore MAGGIORE in assenza del proponente Bettamio e successivamente è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 20.6 è respinto dalla Commissione. Risultano preclusi gli emendamenti 20.19 e 20.24.

Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 20.3 e 20.7.

Quanto all'emendamento 20.8, il senatore SPERONI si dichiara favorevole: la disposizione del comma 7 a suo avviso è troppo permissiva e consente persino la possibilità di protrarre la validità del permesso di soggiorno, con grave disparità di trattamento per quei lavoratori che mantengono invece il proprio posto di lavoro.

Secondo il relatore GUERZONI l'interpretazione del senatore Speroni non è fondata, poichè il termine di cui al comma 7 riguarda l'iscrizione alle liste di collocamento e non la validità del permesso di soggiorno. Anche il presidente VILLONE si dichiara propenso a ritenere distinti i titoli di legittimazione per l'iscrizione alle liste di collocamento e per la validità del permesso di soggiorno. Il sottosegretario GASPARRINI conferma che la validità del permesso di soggiorno è fondata su presupposti diversi da quelli che danno luogo alla iscrizione nelle liste di collocamento. Il senatore FISICHELLA osserva a sua volta che l'iscrizione nelle liste di collocamento sarebbe prevista per un periodo minimo di un anno. Il senatore PASTORE ritiene opportuno precisare che la durata del permesso di soggiorno non è conseguente all'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento, ai sensi del comma 7. Il presidente VILLONE afferma che dalla discussione appena svolta sul comma 7 e sull'emendamento 20.8 si può desumere un orientamento della Commissione, condiviso anche dalla rappresentante del Governo, secondo cui la disposizione in esame non può essere intesa nel senso che la perdita del posto di lavoro determina di per sè una proroga del permesso di soggiorno. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

È respinto anche l'emendamento 20.9.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 20.2 in ragione delle argomentazioni addotte in proposito dal relatore Guerzoni.

Quanto all'emendamento 20.13, il senatore SPERONI, pur ritenendo esaurienti i chiarimenti forniti sul comma 7 dell'articolo 20, osserva che il periodo minimo di un anno previsto dallo stesso comma è da considerare eccessivo, poichè vi sarebbero casi di iscrizione nelle liste di collocamento per lavoratori che ormai sono fuori dal territorio nazionale. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Il senatore PASTORE fa proprio l'emendamento 20.1 in assenza della senatrice Dentamaro, e lo riferisce al comma 8 dell'articolo in esame. La relativa votazione viene quindi differita.

L'emendamento 20.10 è respinto dalla Commissione.

Sull'emendamento 20.20 il senatore PASTORE conferma la sua opinione, fondata su un rilievo di contraddizione tra l'indirizzo legislativo di riduzione dell'area di illecito soggetta a sanzione penale e la persistente proposizione, nel testo in esame, di sanzioni penali dall'efficacia assai dubbia.

L'emendamento viene poi respinto dalla Commissione.

Il senatore SPERONI, quindi, interviene sugli emendamenti 20.14, 20.4 e 20.5, rivolti a commisurare le sanzioni alla gravità degli illeciti, assicurandone una effettiva deterrenza.

Il senatore MAGNALBÒ ritiene dal canto suo opportuno adeguare le singole sanzioni alla specifica qualità degli illeciti.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 20.14, 20.4 e 20.5.

L'emendamento 20.1, posto in votazione, non risulta accolto.

Sull'emendamento 20.15 interviene il senatore SPERONI, che sostiene la maggiore efficacia di sanzioni commisurate all'attività esercitata dai datori di lavoro rispetto a sanzioni penali, detentive o pecuniarie, che nell'esperienza hanno dimostrato una capacità deterrente assai modesta.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

La Commissione approva senza modifiche l'articolo 20.

All'articolo 21, rinunciando i presentatori all'illustrazione dei rispettivi emendamenti, il RELATORE esprime parere contrario su questi, ricordando che la durata del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro è già stata ridotta alla Camera dei deputati rispetto al termine previsto originariamente dal disegno di legge del Governo. Ravvisa inoltre un difettoso coordinamento tra i commi 1 e 4, quest'ultimo introdotto dall'altro ramo del Parlamento, da risolvere eventualmente in sede di regolamento attuativo.

Il sottosegretario GASPARRINI si uniforma al parere espresso dal Relatore, prendendo nota della segnalazione da questi formulata.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore MAGGIORE sull'emendamento 21.16, la Commissione non accoglie gli emendamenti presentati, mentre è approvato l'articolo 21.

All'articolo 22 i presentatori rinunciano all'illustrazione dei rispettivi emendamenti. Il relatore GUERZONI esprime parere contrario su tutte le proposte di modifica, richiamando l'attenzione del Rappresentante del Governo sul comma 2, ove è previsto un diritto di precedenza che male si accorda con eventuali richieste nominative. Il sottosegretario GASPARRINI manifesta parere contrario sugli emendamenti ed assicura che le eventuali incertezze interpretative saranno comunque risolte in sede di regolamento attuativo. Fa in ogni caso presente che l'articolo prevede richieste non aventi soltanto carattere nominativo.

Il senatore MAGGIORE ritira l'emendamento 22.6.

La Commissione respinge quindi i restanti emendamenti presentati all'articolo.

Il senatore SPERONI svolge una dichiarazione di voto contraria in ragione della posizione pregiudizialmente negativa assunta dalla maggioranza nei confronti delle proposte di modifica, malgrado le perplessità emerse, che svaluta il ruolo del Senato e che denota acquiescenza nei confronti di quanti, anche all'estero, insistono perchè l'Italia si munisca di nuovi strumenti per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione. Concorda il senatore MAGNALBÒ, mentre il senatore PINGGERA suggerisce di interpretare il comma 2 dell'articolo in coordinamento con il comma 4. Il senatore FISICHELLA pone in evidenza le incertezze e le oscurità della disposizione, le quali rendono necessario un chiarimento. Si associa a questa richiesta il senatore MAGGIORE.

Il relatore GUERZONI ritiene che, in base al comma 1, coesistano due possibili chiamate, rivolte ai lavoratori stranieri, a carattere nominativo e non. Il senatore PELLEGRINO sostiene a sua volta che un diritto di precedenza ha significato esclusivamente in relazione a chiamate non aventi carattere nominativo. Il senatore FISICHELLA aggiunge che, in astratto, il diritto di precedenza potrebbe riguardare anche i datori di lavoro. Precisa il senatore PELLEGRINO che in tale ipotesi si tratterebbe, più correttamente, di un'ipotesi di preferenza. Il senatore FISICHELLA non condivide questa interpretazione, in mancanza di altri elementi. Il senatore SPERONI insiste comunque perchè la Commissione si adoperi affinchè le norme non si prestino ad incertezze interpretative. A giudizio del sottosegretario GASPARRINI il significato dei primi due commi dell'articolo appare non equivoco.

La Commissione approva quindi senza modificazioni l'articolo 22.

All'articolo 23 il senatore PASTORE illustra l'emendamento 23.5, sollecitando una risposta da parte del Governo ai quesiti formulati. Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra a sua volta l'emendamento 23.1, il quale estende alcune provvidenze ai lavoratori stagionali.

Il relatore GUERZONI esprime parere contrario agli emendamenti presentati e, in merito alla segnalazione espressa dal senatore Pastore, ritiene che un chiarimento potrebbe intervenire già nell'ambito dell'ordine del giorno interpretativo più volte preannunciato, in modo da far sì che il testo dell'articolo possa essere inteso in coordinamento con le più recenti innovazioni fiscali in matera di contribuzione sanitaria. Al senatore Lubrano di Ricco raccomanda di ritirare l'emendamento 23.1, in quanto la relativa esigenza può essere recepita nell'ambito del regolamento attuativo.

Il sottosegretario GASPARRINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo.

Il senatore MAGGIORE chiede di rinviare la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23 in attesa di acquisire un chiarimento, considerato necessario, da parte di un rappresentante del Ministero della sanità. Il senatore SPERONI critica nuovamente l'atteggiamento della maggioranza, pregiudizialmente contrario a qualsivoglia modifica. Per il relatore GUERZONI alla lettera c) del comma 1 è comunque contenuto un semplice rinvio alla normativa vigente. Il senatore MAGGIORE insiste per l'accantonamento, in attesa di conoscere la posizione del Ministero della sanità.

Il presidente MARCHETTI ritiene che con i chiarimenti forniti dal relatore possa essere superato ogni ragionevole dubbio, fermo restando che eventuali rettifiche potranno essere introdotte con l'atto appositamente previsto dall'articolo 47 del disegno di legge. L'invito al rappresentante del Ministero della sanità a presenziare all'esame rimane invece giustificato in relazione agli articoli 32-34.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 23.1. Sono quindi respinti i restanti emendamenti e, previa una dichiarazione di voto contraria del senatore MAGGIORE, è accolto l'articolo 23.

Il relatore GUERZONI, a proposito del comma 5 dello stesso articolo, fa presente che la possibilità di ricostruire la posizione previdenziale del lavoratore straniero è già prevista dalle norme vigenti, ma spesso ostacolata da insormontabili problemi applicativi. Rivolge pertanto al Governo un invito a considerare tale profilo.

Prende atto il sottosegretario GASPARRINI.

All'articolo 24, il relatore GUERZONI ed il sottosegretario GASPARRINI esprimono parere contrario agli emendamenti presentati. I senatori MAGNALBÒ e MAGGIORE ritirano rispettivamente gli emendamenti 24.11 e 24.8, invitando il relatore a considerare la questione nell'ambito dell'ordine del giorno più volte preannunciato.

La Commissione respinge quindi i restanti emendamenti ed accoglie, senza modifiche, l'articolo 24.

All'articolo 25 il relatore GUERZONI ed il sottosegretario GASPARRINI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. Il senatore MAGNALBÒ ritira l'emendamento 25.3. La Commissione quindi respinge le restanti proposte di modifica.

Il senatore SPERONI svolge quindi una dichiarazione di voto favorevole all'articolo 25, per quanto la disposizione si diffonda in eccessive specificazioni con il rischio di trascurare alcune categorie di lavoratori.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 25.

All'articolo 26 il relatore GUERZONI ed il sottosegretario SINISI esprimono parere contrario agli emendamenti presentati. Il senatore MAGNALBÒ ritira l'emendamento 26.9. Sono quindi respinte le restanti proposte di modifica mentre è accolto l'articolo stesso.

All'articolo 27 interviene il senatore MAGGIORE ponendo in evidenza i collegamenti che sussistono con l'articolo precedente. Conviene il sottosegretario SINISI. In merito all'emendamento 27.2 il senatore SPERONI segnala le difficoltà derivanti da una pluralità di coniugi, legittima in alcuni ordinamenti, nonchè le difficoltà di verificare in concreto i rapporti di filiazione onde evitare abusi.

Il sottosegretario SINISI fa presente che il rapporto di parentela dovrà essere dimostrato dall'interessato sulla base del diritto italiano. Per quanto attiene ai rapporti di poligamia, sostiene che in nessun caso la disciplina del ricongiungimento familiare può entrare in contrasto con norme imperative del diritto interno.

Il senatore SPERONI pone in guardia contro ricongiungimenti a catena, particolarmente facili in caso di rapporti familiari complessi, riconosciuti in altri ordinamenti. Il sottosegretario SINISI assicura che le disposizioni vigenti non hanno determinato le difficoltà paventate, essendo già piuttosto severe.

Il relatore GUERZONI esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 27, rammentando la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 26, che risolve la gran parte delle questioni sottese alle proposte di modifica in esame.

Il sottosegretario SINISI si pronuncia in senso conforme.

Sull'emendamento 27.7 il senatore MAGNALBÒ preannuncia il suo voto favorevole, mentre si risolve a ritirare l'emendamento 27.6.

La Commissione respinge con distinte votazioni tutti gli altri emendamenti relativi all'articolo 27. Successivamente approva lo stesso articolo senza modifiche.

Quanto all'articolo 28, i senatori SPERONI, MAGNALBÒ e MAGGIORE rinunciano ad illustrare i rispettivi emendamenti, sui quali esprimono parere contrario sia il relatore GUERZONI che il sottosegretario SINISI.

Gli emendamenti in questione sono respinti con distinte votazioni e la Commissione approva successivamente l'articolo 28, senza modifiche.

Gli emendamenti all'articolo 29 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti. Il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono parere contrario e gli emendamenti sono posti separatamente in votazione, risultando tutti respinti.

La Commissione approva l'articolo 29, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti all'articolo 30 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti. Il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono parere contrario. Il senatore MAGNALBÒ osserva che la rubrica dell'articolo è formulata in modo approssimativo e improprio. Il presidente VILLONE concorda.

La Commissione respinge gli emendamenti all'articolo 30 e successivamente approva lo stesso articolo.

Quanto all'articolo 31, i relativi emendamenti sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti, mentre il relatore e il rappresentante del Governo esprimono il proprio parere contrario.

La Commissione respinge gli emendamenti con distinte votazioni e approva quindi l'articolo 31 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore MAGGIORE illustra l'emendamento Tit.2, ritenendo improprio e fuorviante il riferimento al diritto all'unità familiare. Concorda il senatore MAGNALBÒ. Il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono il proprio parere contrario e la Commissione respinge l'emendamento.

Quanto agli articoli 32, 33 e 34, il senatore MAGGIORE rammenta la richiesta, avanzata in precedenza dal senatore Pastore, per l'intervento di un rappresentante del Ministero della sanità. Propone pertanto di accantonare la trattazione dei relativi emendamenti.

Il presidente VILLONE dispone l'accantonamento degli articoli 32, 33 e 34 e dei relativi emendamenti, assicurando il suo impegno per l'intervento di un rappresentante del Ministero della sanità nella seduta convocata per il giorno successivo alle ore 9,30.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 35.

Il senatore SPERONI ritira gli emendamenti 35.2, 35.3 e 35.1.

Il relatore GUERZONI osserva che la sentenza dianzi citata della Corte di Cassazione a Sezioni Unite può essere considerata risolutiva anche delle questioni connesse all'articolo 35 e ai relativi emendamenti. Esprime parere contrario sugli emendamenti in esame.

Anche il sottosegretario SINISI esprime parere contrario.

Il senatore SPERONI, quindi, interviene sull'emendamento 35.8, rilevando incongruenze e contraddizioni nella formulazione dell'articolo 35: dopo aver confermato le riserve della sua parte politica su alcune forme assunte dal fenomeno dell'immigrazione, osserva tuttavia che una volta ammesso l'ingresso degli stranieri per ragioni di lavoro, questi non dovrebbero essere discriminati rispetto ai cittadini italiani, anche nell'esercizio di attività professionali.

Concorda il senatore MAGNALBÒ. Il sottosegretario SINISI invita a considerare l'articolo 35 in relazione all'articolo 24, che dispone in materia di lavoro autonomo e il senatore SPERONI replica che il testo in esame non risolve il problema del requisito della cittadinanza necessario per l'esercizio di attività professionali in Italia, postulando inoltre una disciplina irragionevole per i titoli di studio conseguiti in Italia piuttosto che all'estero da parte di cittadini stranieri.

Il senatore MAGGIORE richiama l'attenzione sul comma 3 dell'articolo 35, che prevede la disciplina a regime per l'esercizio delle attività professionali, nell'ambito del sistema delle quote.

Anche il presidente VILLONE sottolinea la differenza tra la disposizione transitoria contenuta nel comma 1 e la disciplina prefigurata dalle altre disposizioni dell'articolo 35.

Il sottosegretario SINISI ritiene necessario considerare nell'insieme le disposizioni contenute nelle diverse parti del testo, riguardanti rispettivamente la conversione del titolo di soggiorno, la programmazione dei flussi migratori, la disciplina del lavoro autonomo e dell'esercizio delle attività professionali da parte degli stranieri.

Il senatore SPERONI sostiene che dal sistema normativo richiamato dal Rappresentante del Governo si desume una disciplina complessivamente aberrante per l'impossibilità di dedicarsi nel tempo ad attività professionali più qualificate da parte dei lavoratori immigrati.

Il presidente VILLONE ritiene che le attuali restrizioni normative all'esercizio di attività professionali da parte degli stranieri possano considerarsi abrogate per effetto delle disposizioni in esame.

Il sottosegretario SINISI sottolinea che la disposizione normativa in discussione non ha un contenuto drasticamente risolutivo, trattandosi di una materia in continua evoluzione.

Il presidente VILLONE prospetta l'opportunità di formulare un apposito ordine del giorno per la discussione in Assemblea.

Il senatore MUNDI auspica che l'ordine del giorno possa orientare il Governo nella definizione del regolamento di attuazione, quanto alle questioni appena discusse.

Il senatore SPERONI propone di accantonare la votazione dell'articolo 35 e dei relativi emendamenti.

La Commissione consente.

Gli emendamenti all'articolo 36 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2898

Art. 20.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «selezionate» sino alla fine del comma».
20.11
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La richiesta deve contenere congrua documentazione comprovante la preventiva richiesta di lavoratori effettuata presso le liste di collocamento nazionali».
20.12
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nessuna autorizzazione al lavoro di cui al comma 1 può essere concessa e, se concessa, s'intende immediatamente revocata, in caso di documentazione mendace o infedele o comunque inidonea da parte del datore di lavoro, ferma restando, nei casi più gravi, la possibilità di procedere nei suoi confronti per il reato di cui all'articolo 10, comma 1 e fermo restando il disposto di cui al comma 8. A sua volta il lavoratore straniero deve poter dimostrare la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima che consenta a lui e ai familiari conviventi di condurre una vita autosufficiente».
20.16
Maggiore, Pastore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo ed al comma 1 del precedente articolo 10, non può essere concessa alcuna autorizzazione al lavoro ai sensi del presente articolo, e se concessa si intende revocata, in caso di documentazione mendace o infedele o comunque inidonea per le attività lavorative».
20.22
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nessuna autorizzazione al lavoro di cui al presente articolo può essere concessa e, se concessa, si intende revocata, in caso di documentazione mendace o infedele o comunque inidonea per le attività lavorative, ferma restando, nei casi più gravi, la possibilità di procedere nei confronti degli interessati per il reato di cui al precedente articolo 10, comma 1 e fermo il disposto di cui al comma 8 del presente articolo».
20.21
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 3, sostituire le parole da: «a norma dell'» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in rapporto all'entità dei flussi migratori in entrata nel territorio dello Stato e in rapporto all'entità dei deflussi migratori di sortita dal territorio italiano dei quali si prende atto nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero che, a parità di lavoro e di capacità professionali, non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili».
20.18
Maggiore, Pastore


20.23 (identico all'em. 20.18)
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 3, dopo le parole: «previa verifica» aggiungere le altre: «del contratto di lavoro indicante le».
20.17
Bettamio

Al comma 3, in fine, dopo le parole: «di lavoro applicabili», inserire le seguenti: «nonchè dell'idoneità igienico-sanitaria della sistemazione alloggiativa di cui al comma 2, da accertarsi anche mediante controlli delle aziende sanitarie locali competenti per territorio».
20.6
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 4, sostituire le parole da: «secondo le medesime» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in base ai flussi migratori in entrata nel territorio dello Stato e in base all'entità dei deflussi migratori di sortita dal territorio italiano dei quali si prende atto nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4».
20.19
Maggiore, Pastore

Al comma 4, sostituire le parole: «secondo le medesime classificazioni adottate», con le seguenti: «in base ai flussi migratori in entrata nel territorio dello Stato ed in base all'entità dei deflussi migratori di uscita dal territorio italiano di cui si prende atto».
20.24
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 5, secondo rigo, sostituire le parole: «oltre sei» con le seguenti: «oltre tre».
20.3
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: decorsi i quali la medesima si intende revocata».
20.7
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Qualora il lavoratore straniero dovesse perdere il posto di lavoro, il permesso di soggiorno si deve considerare immediatamente scaduto, anche nel caso vi sia residua validità».
20.8
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 7, dopo le parole: «posto di lavoro», inserire le seguenti: «per causa a lui non imputabile».
20.9
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 7, terzo rigo, sostituire la parola: «può» con le parole: «può richiedere di».
20.2
Lubrano di Ricco, Boco, Pieroni, Manconi, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Pettinato, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Al comma 7, in fine, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre mesi».
20.13
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla condanna fa seguito obbligatoriamente la sospensione dell'attività da quindici giorni ad un mese».
20.1
Dentamaro

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze uno o più lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni nonchè con la pena accessoria della esclusione dai pubblici appalti per la durata massima di tre anni nel caso in cui i lavoratori stranieri siano stati impiegati per la esecuzione di lavori appaltati da enti pubblici. Il giudice inoltre condanna il predetto datore di lavoro al pagamento di oneri di rimpatrio dei lavoratori stranieri alle sue dipendenze nei confronti dei quali sia stato adottato provvedimento di espulsione».
20.10
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 8, sostituire le parole da: «l'arresto» sino alla fine con le altre: «la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni».
20.20
Pastore

Al comma 8, sostituire le parole: «da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni» con le seguenti: «da uno a tre anni e con l'ammenda da dieci milioni a cinquanta milioni».
20.14
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 8, sesto rigo, sostituire le parole: «da tre mesi a un anno» con le seguenti: «da sei mesi a due anni».
20.4
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 8, settimo rigo, sostituire le parole: «da lire due milioni a lire sei milioni» con le seguenti: «da lire cinque milioni a lire quindici milioni».
20.5
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Le persone condannate per i reati previsti e puniti dalla presente legge decadono dai pubblici uffici, sono esclusi dai pubblici appalti e decadono da ogni licenza, autorizzazione, concessione, agevolazione finanziaria o creditizia per la durata di cinque anni. Quando il pubblico ministero esercita l'azione penale per i predetti reati richiede contestualmente al tribunale per le misure di prevenzione l'applicazione provvisoria delle predette sanzioni fino alla conclusione del procedimento».
20.15
Tabladini, Tirelli, Speroni

Art. 21.

Sopprimere l'articolo.
21.3
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta


21.10 (Identico all'em. 21.3)
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sopprimere il comma 1.
21.11
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, sopprimere le parole: «o straniero regolarmente soggiornante».
21.12
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il questore può richiedere al soggetto garante la prestazione di idonea cauzione ai sensi del comma 4, per la copertura degli oneri di una eventuale espulsione dello straniero disposta in base alla presente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il regolamento di attuazione disciplina l'entità nonchè le modalità di versamento e di restituzione della cauzione di cui al comma 1».
21.6
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre mesi».
21.13
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «per un anno» con le seguenti: «per sei mesi».
21.5
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il cittadino garante è tenuto a sottoscrivere una fideiussione a favore dell'amministrazione dello Stato a garanzia di tutti gli oneri sopportati direttamente o indirettamente dallo Stato italiano durante la permanenza in Italia dello straniero. La fidejussione viene incamerata dallo Stato in caso di espulsione dello straniero. Il regolamento di attuazione di cui al comma 2 indica le modalità per la determinazione del limite di importo della garanzia e per la sua prestazione».
21.4
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Sopprimere il comma 2.
21.1
Tabladini, Tirelli, Speroni


21.7 (Identico all'em. 21.1)
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni».
21.14
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
21.15
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sopprimere il comma 3.
21.8
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Nessun soggetto può prestare più di una sola garanzia per anno».
21.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della presente legge, quando si fa richiamo agli enti e alle associazioni di volontariato, deve intendersi di effettivo volontariato, non percipienti altri contributi pubblici o privati che non siano puri rimborsi spese per attività di studio dei fenomeni migratori o di assistenza degli immigrati, attività che debbono comunque concretamente favorire la loro assimilazione nel territorio dello Stato o il loro positivo e fattivo reinserimento nei rispettivi Paesi d'origine».
21.16
Maggiore, Pastore

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
21.9
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Art. 22.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Anche nel caso di lavoro stagionale, incombono sul datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o sulle associazioni di categoria gli obblighi e le garanzie di cui all'articolo 20, commi 2 e 8. Fermo restando che anche nel caso di lavoro stagionale nessuna autorizzazione al lavoro di cui al primo comma dell'articolo 20 può essere concessa e, se concessa, s'intende immediatamente revocata, in caso di documentazione mendace o infedele o comunque inidonea da parte del datore di lavoro, rimane salva, nei casi più gravi, la possibilità di procedere nei suoi confronti per il reato di cui all'articolo 10, comma 1».
22.5
Maggiore, Pastore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Anche nel caso di lavoro stagionale, incombono sul datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, ovvero sulle associazioni di categoria gli obblighi e le garanzie di cui al precedente articolo 20, nonchè il divieto secondo cui nessuna autorizzazione al lavoro può essere concessa, e se concessa revocata, in caso di documentazione mendace o infedele o comunque inidonea per le attività lavorative. Rimane salva, nei casi più gravi, la possibilità di procedere nei confronti degli interessati per il reato di cui al precedente articolo 10, comma 1».
22.7
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il lavoratore stagionale straniero deve poter dimostrare la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, che consenta a lui e ai familiari conviventi di condurre una vita autosufficiente.»
22.6
Maggiore, Pastore

Al comma 2 sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sette giorni».
22.3
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sopprimere il comma 5.
22.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 5, sopprimere le parole: «maggiormente rappresentative a livello regionale».
22.9
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 5, sopprimere le parole: «maggiormente rappresentative».
22.4
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 5, dopo le parole: «comunque non inferiore», aggiungere le seguenti: «, a parità di lavoro e di capacità professionali,».
22.10
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Perde altresì la facoltà di prestare garanzia per nuovi stranieri aspiranti a soggiornare regolarmente sul territorio nazionale».
22.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Art. 23.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
23.5
Pastore

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
23.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 2, nono rigo, dopo le parole: «per questi ultimi», aggiungere le seguenti: «, fatte salve le disposizioni in materia previste da accordi o da convenzioni internazionali in tema di sicurezza sociale».
23.1
Lubrano di Ricco, Boco, Pieroni, Manconi, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Pettinato, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «dei lavoratori di cui all'articolo 43» con le seguenti: «dei giovani disoccupati italiani».
23.3
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Sopprimere il comma 3.
23.4
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Art. 24.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e a condizione di reciprocità».
24.11
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò Lisi, Bonatesta


24.8 (Identico all'em. 24.11)
Maggiore, Pastore

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le forze dell'ordine verificano l'autenticità della documentazione prodotta dallo straniero».
24.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 3, in fine, sopprimere le parole da: «o di corrispondente garanzia» fino alla fine del comma.
24.12
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta


24.9 (Identico all'em. 24.12)
Maggiore, Pastore

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo : «Le forze dell'ordine verificano l'autenticità della documentazione prodotta a questo riguardo dallo straniero».
24.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 5, secondo rigo, sostituire le parole da: «accertato» fino a: «articolo ed» con le seguenti: «accertati con il concorso delle forze dell'ordine operanti sul territorio nazionale italiano il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo e la veridicità della documentazione allegata dallo straniero richiedente,».
24.3
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 5, in fine, sostituire le parole da: «stabiliti a norma» sino alla fine del comma, con le seguenti: «in rapporto all'entità dei flussi migratori di entrata nel territorio dello Stato ed in rapporto all'entità dei deflussi migratori di uscita dal medesimo territorio italiano, dei quali si prende atto nei decreti di cui al precedente articolo 3, comma 4».
24.13
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta


24.10 (Identico all'em. 24.13)
Maggiore, Pastore

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rilascio del prescritto nulla osta i Ministeri competenti debbono tener conto dell'andamento nazionale dei tassi di incremento o di decremento dell'attività che lo straniero intende esercitare giustificandone le compatibilità sotto il profilo reddituale».
24.4
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «trascorsi i quali il visto si intende revocato».
24.5
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inerzia da parte dell'autorità competente il visto di ingresso deve intendersi negato».
24.6
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Lo straniero che esercita attività di lavoro autonomo in violazione del presente articolo è punito con l'arresto fino a tre mesi e con la confisca obbligatoria dei beni oggetto o frutto della predetta attività».
24.7
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Art. 25.

Sopprimere l'articolo.
25.1
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1 sostituire le parole: «Al di fuori» fino a: «articolo 3, comma 4» con le seguenti: «Nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4».
25.2
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4» con le seguenti: «in rapporto all'entità dei flussi migratori di entrata e di uscita relative al territorio dello Stato dei quali si prende atto nei decreti di cui al precedente articolo 3, comma 4».
25.6
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta


25.4 (Identico all'em. 25.6)
Maggiore, Pastore

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
25.3
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono nel territorio dello Stato una stabile attività di ricerca ovvero sono persone collocate “alla pari”».
25.5
Maggiore, Pastore

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «svolgono in Italia» aggiungere la seguente: «stabilmente».
25.7
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Art. 26.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La disciplina dei ricongiungimenti familiari, con le relative limitazioni ivi previste, introdotta dalla presente legge si riferisce agli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata superiore ai due anni, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, i quali possano dimostrare la disponibilità di un reddito quale quello previsto all'articolo 24, comma 3, se da lavoro autonomo, ovvero di un reddito, se si tratti di lavoratori subordinati, che consenta al lavoratore e ai familiari conviventi di condurre una vita non solo autosufficiente, ma anche mediamente decorosa per sè e per ciascuno di loro. Il ricongiungimento non può essere richiesto oltre il primo grado di parentela in linea retta. Non si può far luogo altresì al ricongiungimento, nel caso di minori o coniuge o altro parente entro il primo grado in linea retta, che si sia reso responsabile di taluno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale o di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 o di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) della presente legge».
26.7
Maggiore, Pastore

Al comma 1, sopprimere le parole: «di carta di soggiorno o».
26.4
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, sopprimere le parole da: «o di permesso» fino alla fine del comma.
26.1
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore ad un anno» con le seguenti: «superiore a due anni».
26.9
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le altre: «tre anni».
26.2
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I quali possano dimostrare la disponibilità di un reddito quale quello previsto dall'articolo 24, comma 3, se da lavoro autonomo, ovvero di un reddito, se si tratti di lavoratori subordinati, che consenta al lavoratore ed ai familiari conviventi di condurre una vita non solo autosufficiente, ma anche mediamente decorosa per sè e per ciascuno di loro. Il ricongiungimento non può essere richiesto oltre il primo grado di parentela in linea retta. Nel rispetto dei limiti imposti da principi fondamentali dell'ordinamento, da norme poste a tutela dell'ordine pubblico e del buon costume, presupposto inderogabile del ricongiungimento del coniuge è altresì il riconoscimento del carattere monogamico del matrimonio da parte dell'ordinamento del paese di origine dei coniugi o dello Stato sotto la cui legge le nozze sono state contratte e sono attualmente regolate. Non si può far luogo altresì a ricongiungimento, nel caso di minori o coniuge o altro parente entro il primo grado in linea retta, che si sia reso responsabile di taluno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale o di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 o di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) della presente legge».
26.10
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Ferme restando le condizioni stabilite al successivo articolo 27,».
26.3
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 3, sostituire le parole: «al diritto all'unità familiare» con le seguenti: «al ricongiungimento familiare».
26.6
Maggiore, Pastore

La rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Presupposti e limitazioni ai ricongiungimenti familiari».
26.5
Maggiore, Pastore

Art. 27.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermi i limiti al ricongiungimento previsti nell'articolo precedente».
27.15
Maggiore, Pastore

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Lo straniero» inserire le seguenti: «Titolare di carta di soggiorno».
27.3
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, lettera c), aggiungere le parole: «se di età avanzata o in cattive condizioni di salute».
27.4
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
27.5
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta


27.16 (Identico all'em. 27.5)
Maggiore, Pastore

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale, se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al quadruplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari».
27.6
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato di pari importo per ogni familiare di cui si chiede il ricongiungimento».
27.7
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole da: «di un reddito annuo» fino a: «di quattro o più familiari» con le seguenti: «di un reddito quale quello previsto dal precedente articolo 24, comma 3, se da lavoro autonomo, ovvero di un reddito, se si tratti di lavoratori subordinati, che consenta al lavoratore e ai familiari conviventi di condurre una vita non solo autosufficiente, ma anche mediamente decorosa per sè e per ciascuno di loro».
27.23
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò Lisi, Bonatesta

Al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo, con il seguente: «di un reddito quale quello previsto all'articolo 24, comma 3, se da lavoro autonomo, ovvero di un reddito, se si tratti di lavoratori subordinati, che consenta al lavoratore e ai familiari conviventi di condurre una vita autosufficiente».
27.17
Maggiore, Pastore

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «assegno sociale» con le seguenti: «il doppio dell'assegno sociale»; sostituire la parola: «doppio» con la seguente: «triplo»; sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».
27.13
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 3, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.
27.8
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le forze dell'ordine verificano la veridicità della documentazione prodotta dallo straniero richiedente in merito al possesso dei requisiti prescritti per la concessione del ricongiungimento».
27.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata superiore ai due anni ovvero per lavoro autonomo non occasionale, dei familiari con i quali è possibile il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al precedente comma 3».
27.24
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò Lisi, Bonatesta


27.18 (Identico all'em. 27.24)
Maggiore, Pastore

Al comma 4, primo rigo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «del lavoratore».
27.9
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 4, secondo rigo, sopprimere le parole: «di carta di soggiorno o»; conseguentemente sostituire le parole: «non inferiore a un anno» con le seguenti: «superiore a due anni».
27.25
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 4, sopprimere le parole: «di carta di soggiorno o».
27.26
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 4, sostituire le parole: «non inferiore ad un anno» con le seguenti: «superiore ai due anni».
27.27
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 4, sostituire le parole: «un anno», con le seguenti: «tre anni».
27.10
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 6, dopo le parole: «ricongiungimento al figlio minore» inserire le seguenti: «nato e».
27.28
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta


27.19 (Identico all'em. 27.28)
Maggiore, Pastore

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il genitore naturale è tenuto a comprovare l'autenticità del proprio rapporto di parentela, sottoponendosi alle prove di compatibilità genetica prescritte per l'accertamento giudiziale di paternità e maternità».
27.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 7, secondo periodo dopo la parola: «emette» aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni».

Conseguentemente sopprimere il comma 8.
27.14
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda».
27.29
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro novanta giorni».
27.20
Maggiore, Pastore

Sopprimere il comma 8.
27.30
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Servello, Pedrizzi, Magnalbò, Lisi, Bonatesta


27.21 (Identico all'em. 27.30)
Maggiore, Pastore

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta senza che il questore abbia assunto le proprie determinazioni, il nulla osta si intende negato».
27.11
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 8, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».
27.12
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Art. 28.

Al comma 1, sopprimere le parole: «Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno».
28.5
Tabladini, Tirelli, Speroni


28.18 (Identico all'em. 28.5)
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta


28.12 (Identico all'em. 28.5)
Maggiore, Pastore

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «ha» con la seguente: «abbia».
28.6
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, lettera b), secondo rigo, sostituire le parole: «almeno un anno» con le altre: «almeno tre anni».
28.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da almeno un anno», con le seguenti: «da oltre tre anni».
28.13
Maggiore, Pastore

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da almeno un anno», con le seguenti: «da oltre due anni».
28.19
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e che non siano incorsi nelle segnalazioni o denunce ad opera della polizia giudiziaria».
28.7
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, lettera c), quinto rigo sopprimere le parole: «, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia».
28.20
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta


28.14 (Identico all'em. 28.20)
Maggiore, Pastore

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, a condizione che il genitore richiedente si sottoponga alle prove giudiziali prescritte per l'accertamento della paternità o maternità».
28.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote massime previste dall'articolo 3, comma 4, sono diminuite in misura corrispondente al numero dei titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari che svolgono lavoro subordinato o autonomo».
28.3
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Sopprimere il comma 3.
28.21
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Sopprimere il comma 4.
28.8
Tabladini, Tirelli, Speroni


28.22 (Identico all'em. 28.8)
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta


28.15 (Identico all'em. 28.8)
Maggiore, Pastore

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «dopo otto anni».
28.9
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli minori, cessano immediatamente gli effetti del permesso di soggiorno per motivi familiari e lo straniero che ne era titolare, a meno che non abbia in corso un rapporto di lavoro continuativo ed ottenga in tal caso un permesso di soggiorno per lavoro o abbia convertito il suo precedente permesso per motivi familiari in un permesso di lavoro, è rimpatriato».
28.16
Maggiore, Pastore

Al comma 5, sopprimere le parole: «che non possa ottenere la carta di soggiorno».
28.10
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 6, sostituire le parole: «di diritto all'unità familiare», con le seguenti: «di ricongiungimenti familiari».
28.17
Maggiore, Pastore

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «sentito l'interessato». Conseguentemente alla fine dello stesso periodo aggiungere il seguente: «Il pretore può assumere informazioni dall'interessato».
28.4
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 6, sopprimere gli ultimi due periodi.
28.11
Tabladini, Tirelli, Speroni

Art. 29.

Al comma 1, al primo e al secondo periodo, sopprimere le parole: «o nella carta di soggiorno».
29.8
Tabladini, Tirelli, Speroni


29.12 (Identico all'em. 29.8)
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta


29.10 (Identico all'em. 29.8)
Maggiore, Pastore

Al comma 1, primo periodo e al comma 2, sostituire la parola: «quattordicesimo» con «diciottesimo».
29.4
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «al quale è affidato» con le seguenti: «affidatario, con il quale deve intercorrere un rapporto di parentela almeno di secondo grado».
29.5
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, alla fine del secondo periodo, sostituire le parole: «se più favorevole» con le seguenti: «comunque tale iscrizione non può avere una durata superiore a quella dell'affidamento temporaneo».
29.14
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque tale iscrizione non può avere una durata superiore a quella dell'affidamento temporaneo».
29.7
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 2, sopprimere le parole: «o nella carta di soggiorno» e le parole: «ovvero una carta di soggiorno».
29.9
Tabladini, Tirelli, Speroni


29.13 (Identico all'em. 29.9)
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


29.11 (Identico all'em. 29.9)
Maggiore, Pastore

Sopprimere il comma 3.
29.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 3, sesta riga, dopo la parola: «familiare» aggiungere le seguenti. «entro il terzo grado».
29.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 3, settima-ottava riga, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino a: «presente legge».
29.3
Tabladini, Tirelli, Speroni

Art. 30.

Sopprimere l'articolo.
30.3
Siliquini, Pasquali, Magnalbò Lisi, Bonatesta

Al comma 1, nona riga, dopo le parole: «o di cura», aggiungere le seguenti: «ove ne ricorrano i prescritti requisiti».
30.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
30.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al minore straniero divenuto maggiorenne e titolare di permesso di soggiorno possono applicarsi le disposizioni per la richiesta di conferimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 7».
30.5
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


30.4 (Identico all'em. 30.5)
Maggiore, Pastore

Art. 31.

Sopprimere l'articolo.
31.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè», fino alla fine del comma.
31.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, sostituire la parola: «due», con la seguente: «tre».
31.4
Siliquini, Pasquali, MagnalbÒ, Lisi, Bonatesta

Sopprimere il comma 2.
31.3
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e sono stabilite le regole e le modalità», fino alla fine del comma.
31.6
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


31.5 (Identico all'em. 31.6)
Maggiore, Pastore

TITOLO IV

Sostituire il TITOLO IV con il seguente:

«Ricongiungimenti familiari e tutela dei minori».
Tit. 2
Maggiore, Pastore

Art. 35.

Sopprimere l'articolo.
35.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sopprimere i commi 1 e 3.
35.8
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, pur se in possesso di titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia e abilitanti all'esercizio delle professioni, non possono iscriversi a Ordini o Collegi professionali, per l'ammissione ai quali è indispensabile il requisito della cittadinanza. L'ammissione in Italia dei titoli abilitanti non ancora riconosciuti e conseguiti nei Paesi di provenienza dello straniero o in altri Paesi, non può essere disposta in ogni caso dai Ministri competenti, senza un rigoroso vaglio di idoneità dei predetti titoli e senza il previo e vincolante parere favorevole degli Ordini e dei Collegi professionali e delle associazioni di categoria interessate e comunque a condizione di reciprocità».
35.4
Maggiore, Pastore

Al comma 1, sopprimere le parole: «in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana».
35.3
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, dopo la parola: «competenti», inserire le seguenti: «previo accertamento delle loro capacità professionali a mezzo di esame e produzione di titoli,».
35.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sopprimere il comma 3.
35.5
Maggiore, Pastore

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a parità di lavoro e di capacità professionali».
35.7
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


35.6 (Identico all'em. 35.7)
Maggiore, Pastore

Art. 36.

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Ai minori stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato, è consentito l'accesso alla scuola pubblica o privata.».
36.29
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


36.18 (Identico all'em. 36.19)
Maggiore, Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «presenti sul territorio», con le seguenti: «regolarmente soggiornanti in Italia».
36.4
Siliquini, Pasquali, Magnalbò Lisi, Bonatesta

Sopprimere il comma 2.
36.13
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali provvedono ad attivare appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana».
36.30
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


36.19 (Identico all'em. 36.30)
Maggiore, Pastore

Al comma 2, dopo le parole: «lingua italiana», aggiungere le seguenti: «di cui possono usufruire gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia».
36.5
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Sopprimere il comma 3.
36.6
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta


36.14 (Identico all'em. 36.6)
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 3, sopprimere le parole da: «accoglie», fino a: «a tale fine».
36.7
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 3, dopo le parole: «linguistiche e culturali», inserire la parola: «padane», e dopo le parole: «cultura e lingua», inserire la parola: «padana».
36.15
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 3, sopprimere le parole da: «a tale fine promuove», fino alla fine del comma.
36.8
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 3 sostituire le parole da: «a tal fine», fino alla fine del comma con le seguenti: «La scuola promuove e sostiene tutte le iniziative e le attività che possano concretamente favorire e preparare l'assimilazione degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, entro il contesto storico-culturale e scolastico italiano ed europeo in particolare. La scuola si adopera altresì per facilitare un positivo e fattivo reinserimento degli stranieri nei rispettivi Paesi d'origine, qualora essi desiderino ritornarvi».
36.31
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Sopprimere il comma 4.
36.1
Tabladini, Tirelli, Speroni


36.25 (Identico all'em. 36.1)
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, nonchè tenuto conto delle disponibilità finanziarie dello Stato italiano».
36.10
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 5, sostituire le parole: «Le istituzioni scolastiche nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi», con le seguenti: «Gli istituti scolastici privati».
36.16
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 5, sopprimere la lettera a).
36.11
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi

Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «accoglienza», con le seguenti: «l'accesso all'istruzione».
36.27
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


36.20 (Identico all'em. 36.27)
Maggiore, Pastore

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
36.12
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi

Al comma 5, sopprimere la lettera b) e sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la predisposizione dei piani di studio per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo o integrare gli studi sostenuti nel paese di origine o provenienza, fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore».
36.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «offerta culturale valida», inserire le seguenti: «e diretta a favorirne l'assimilazione».
36.26
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


36.21 (Identico all'em. 36.26)
Maggiore, Pastore

Al comma 6, sopprimere le parole da: «con specifica indicazione», fino alla fine del comma.
36.17
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dei criteri per valutare l'eventuale ammissione in Italia dei titoli di studio e degli studi non ancora riconosciuti ed effettuati nei Paesi di provenienza dello straniero o in altri Paesi, ammissione che non può essere disposta in ogni caso dai Ministri competenti, senza un rigoroso vaglio di idoneità dei predetti titoli e del percorso curricolare e senza il previo e concorde parere favorevole delle organizzazioni e associazioni del corpo docente e comunque a condizione di reciprocità».
36.22
Maggiore, Pastore

Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dei criteri di omogeneità culturale fra stranieri in rapporto alle diverse aree di provenienza geografica, da tenere presente e realizzare attraverso la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi in ragione delle medesime aree, anche per la migliore attivazione di specifiche iniziative di sostegno nell'apprendimento della lingua italiana, fermo restando l'obiettivo generale di favorirne l'assimilazione entro il tessuto storico-civile e scolastico proprio dell'Italia e dell'Europa».
36.23
Maggiore, Pastore

Al comma 6, lettera c), ultima riga, dopo le parole: «sostegno linguistico», inserire le seguenti: «la presenza degli stranieri provenienti dall'estero non può in nessun caso superare il 10 per cento degli iscritti alle singole classi».
36.3
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 6, sopprimere la lettera d).
36.28
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


36.24 (Identico all'em. 36.28)
Maggiore, Pastore