216ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

        Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.

        La seduta inizia alle ore 20.


PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni

        Il sottosegretario GUERRINI risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-01057, 3-01204 e 3-03143, presentate in tempi diversi dal senatore Russo Spena (maggio 97, luglio 97 e ottobre 99) e vertenti sulla posizione del carabiniere F. Tassan.
        Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, nell’effettuare il calcolo del periodo di aspettativa usufruito dal Carabiniere Tassan ha conteggiato anche i giorni compresi tra il 1º gennaio e l’8 marzo 1996, in quanto le infermità dello stesso, seppur riconosciute dipendenti da causa di servizio, costituiscono alterazioni dello stato di salute differenti dalle ferite o dalle lesioni traumatiche, le uniche legittimate (ai sensi dell’articolo 49 del dpr 31 luglio 1995, n. 395) a non essere computate ai fini del calcolo del periodo massimo di aspettativa.
        Per quanto attiene al giudizio di idoneità al servizio militare incondizionato del signor Tassan, emesso dalla Commissione medica ospedaliera di Padova a decorrere dall’11 maggio 1996, esso è intervenuto dopo che l’interessato aveva già fruito dei due anni di aspettativa. Pertanto, l’adozione del provvedimento di collocamento in congedo adottato dell’Arma dei Carabinieri prescinde da qualsiasi valutazione discrezionale per espressa previsione dell’articolo 13 della legge 18 ottobre 1961, n.1168, che così recita: «il militare di truppa dell’Arma dei Carabinieri che non abbia riacquistato l’idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto a seconda dell’idoneità».
        A seguito delle determinazioni del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, il signor Tassan ha impugnato i decreti di collocamento in aspettativa e di congedo innanzi al TAR del Veneto, che, con sentenza n. 1523 dell’11 novembre 1997, emessa dopo aver acquisito la documentazione richiesta, ha accolto il ricorso e annullato i due provvedimenti Il citato Comando generale a sua volta ha proposto appello al Consiglio di Stato, non condividendo
l’esito del giudizio di primo grado.
        In ordine all’auspicato annullamento da parte della Difesa dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comando generale nei confronti del Tassan osserva che, stante la pendenza del contenzioso innanzi al Consiglio di Stato, non sarebbe opportuna l’assunzione di iniziative che potrebbero poi rivelarsi in contrasto con il giudicato del massimo organo di giustizia amministrativa.

        Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi insoddisfatto.
        Il sottosegretario GUERRINI, nel rispondere anche all’interrogazione n. 3-01058, precisa che il trasferimento del dottor Roberti è stato disposto dal Consiglio della magistratura militare per incompatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 2 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. È appena il caso di ricordare come l’atto rientri nella competenza esclusiva del Consiglio della magistratura militare, sull’esercizio della quale né il Governo né il ministro della Difesa possono in alcun modo interferire. Il trasferimento del dottor Roberti è stato disposto dal Consiglio con delibera in data 6 febbraio 1997 a conclusione di una lunga e complessa procedura istruttoria esperita dalla competente commissione referente e sfociata nella decisione anzidetta. Nella delibera sono stati esposti e valutati analiticamente tutti gli episodi che hanno indotto la commissione a proporre al Consiglio il provvedimento di trasferimento del dottor Roberti. Dalle argomentazioni emerge che la situazione di incompatibilità ambientale era riferibile, da un lato a situazioni interne agli uffici giudiziari militari di Padova, dall’altro ai riflessi nell’ambiente esterno. Nel rispetto delle garanzie difensive, il magistrato, assistito da altro magistrato, è stato sentito sia nella fase istruttoria che in sede di discussione davanti al
plenum. Va sottolineato che tutti i procedimenti già assegnati per la trattazione al dottor Roberti non hanno subito alcuna interruzione per effetto del suo trasferimento ad altra sede, poiché i magistrati in servizio presso la procura militare di Padova garantiscono ampiamente la prosecuzione delle attività di indagine avviate.
        Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi insoddisfatto.
        Il sottosegretario GUERRINI risponde altresì all’interrogazione n. 3-01129 e rappresenta che all’epoca dell’interrogazione, fermo restando il principio di carattere generale della piena equiparazione degli obiettori di coscienza ai militari di leva anche sotto il profilo del diritto a fruire di vitto e alloggio a spese dello Stato (articolo 11 della previgente legge 15 dicembre 1972, n. 772), nel sistema delle convenzioni era prevista la coesistenza di enti obbligati a fornire idonea sistemazione logistica ai giovani obiettori ed enti per i quali tale obbligo non era espressamente sancito.

        Tale regime misto non era frutto di una arbitraria applicazione delle norme in vigore, bensì trovava fondamento nel D.P.R. n. 1139 del 1977 di attuazione della legge n. 772 del 1972, che all’articolo 13 prescriveva che il distacco di giovani obiettori potesse essere disposto soltanto presso enti morali con idonee possibilità di sistemazione logistica, mentre l’articolo 12 dello stesso provvedimento non imponeva analoga condizione per gli enti dipendenti da amministrazioni dello Stato.
        Successivamente, a seguito delle pressanti richieste avanzate da alcuni enti di poter utilizzare più obiettori di quanto consentisse la ricettività delle proprie strutture alloggiative, l’amministrazione militare aveva ritenuto che, in presenza di adeguate garanzie di affidabilità degli enti ospitanti (natura pubblica dell’ente, particolare rilievo sociale delle finalità perseguite) e fermo restando il loro obbligo di provvedere alla fornitura di vitto e alloggio per una consistente aliquota di obiettori, potessero essere stipulate nuove convenzioni o ampliate quelle preesistenti senza fornitura di vitto e alloggio per la parte residua degli obiettori richiesti.
        Questa possibilità, peraltro in linea con i principi della citata legge n.772 del 1972, era intesa ad evitare eventuali discriminazioni che avrebbero potuto determinarsi tra gli obiettori e i militari di leva, ovvero tra gli stessi giovani chiamati a prestare il servizio sostitutivo civile.
        Infatti, nell’ipotesi di capacità ricettiva mista (con e senza vitto e alloggio) la scelta di alloggiare o meno presso l’ente non veniva rimessa al giovane obiettore, bensì all’ente medesimo, che, sulla base della località di residenza dei giovani e delle esigenze di servizio da soddisfare, individuava coloro i quali dovevano permanere in modo continuativo presso la struttura e coloro che potevano invece rientrare al proprio domicilio al termine dell’orario di servizio.
        Inoltre, qualora un obiettore interessato a fruire di vitto e alloggio fosse stato assegnato ad un ente non in grado di provvedere alla sua sistemazione, lo stesso avrebbe potuto essere trasferito, a domanda, ad altro ente in grado di soddisfare tali esigenze, proprio allo scopo di evitare disparità di trattamento con i militari di leva al cui sostentamento provvede l’amministrazione militare.
        Attualmente, nel contesto di un quadro normativo innovato dalla legge n. 930 del 1998, la competenza della materia è transitata all’Ufficio nazionale per il servizio civile istituito presso la Presidenza del Consiglio. In questo quadro l’Ufficio ha messo in atto misure dirette a contenere la spesa per la gestione dei giovani obiettori di coscienza nei limiti delle assegnazioni di bilancio. Infatti, al fine di assicurare il rispetto di tali limiti, l’Ufficio nazionale ha rilevato l’opportunità che a partire dal 1º novembre 1999 non venga fornito vitto e alloggio agli obiettori residenti nelle località di servizio, anche nel caso che l’ente di destinazione sia convenzionato per posti con vitto e alloggio, che dovranno essere utilizzati, pertanto, solo per soddisfare le esigenze degli obiettori non residenti.
        Tale innovazione è stata tempestivamente diramata dall’Ufficio nazionale a tutti i distretti militari per la successiva divulgazione agli enti convenzionati dislocati nella propria giurisdizione territoriale.

        Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi soddisfatto.

        
La seduta termina alle ore 20,30.