AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 31 MAGGIO 2000

539ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente

VILLONE


Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri.

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CADDEO ed altri - Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ANDREOLLI ed altri. - Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. - Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo.

- e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi, con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge 4368 assunto come testo base.

Interviene il senatore MORO chiedendo alla Presidenza quale sarà l'orario di chiusura della seduta.

Il presidente e relatore, VILLONE precisa che lo svolgimento dei lavori della Commissione continuerà ad oltranza. Formula quindi il proprio parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, concernente il Trentino-Alto Adige.

Il sottosegretario FRANCESCHINI, nel formulare un parere favorevole sull'emendamento 4.100 del relatore, formula un parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 e sui subemendamenti all'emendamento 4.100.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.71 precisando che la riduzione delle funzioni della provincia o della regione rispetto alla giunta non può essere motivata sulla base del carattere di rappresentanza legale proprio del capo dell'esecutivo: dichiara pertanto il suo voto contrario. Posto in votazione, l'emendamento 4.71 non risulta accolto.

Il senatore GUBERT, in relazione all'emendamento 4.63 ribadisce la necessità di un'eguaglianza di tutela dei medesimi gruppi linguistici che insistono nelle province di Trento e di Bolzano. In particolare, non emergono ragioni sufficienti per una minore tutela dei gruppi linguistici presenti nella provincia di Trento rispetto a quegli stessi gruppi linguistici che risiedono nella provincia di Bolzano. Si potrebbe in via ipotetica sostenere una diversa parità di trattamento eventualmente per il gruppo germanofono, in relazione alla sua diversa consistenza numerica. Nel testo in esame viene consacrata, invece, una diseguaglianza di tutela contraria ad una rivendicazione storica, largamente avvertita dalla popolazione. Interviene al riguardo il senatore PINGGERA osservando che l'eventuale obiettivo di eguaglianza contenuto nell'emendamento non risponde a radicate e profonde diversità dei sistemi di Governo delle due realtà provinciali, configurandosi, per converso, come un tentativo di blocco della stessa autonomia. Posto in votazione, l'emendamento 4.63 non risulta accolto.

Il senatore GUBERT, dichiarando il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.64, richiama espressamente le disposizioni dello Statuto in tema di eguaglianza dei gruppi linguistici, rilevando altresì il carattere soggettivo e personale per i singoli di tale garanzia. Posto in votazione, l'emendamento 4.64 non risulta accolto.

Il senatore GUBERT, in relazione all'emendamento 4.138, sottolinea che il problema centrale non è tanto quello dello svuotamento della competenza della regione in relazione alle competenze delle provincie, bensì quello di conferire alla regione competenze proprie dello Stato in settori per i quali l'esperienza degli Stati federali offre numerosi e significativi esempi. In particolare, richiama l'attenzione sull'opportunità di delegare alla regione quelle competenze dello Stato riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, fermi restando i compiti relativi alla vigilanza e al controllo del confine statale. Inoltre, rileva come l'amministrazione della giustizia possa rappresentare una competenza propria della regione, fatte salve le competenze specifiche della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Anche in tema di previdenza e assicurazioni sociali, di ordinamento delle funzioni pubbliche, di assistenza e beneficienza, di ordinamento e programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica, stato giuridico del personale, ribadisce l'opportunità di definire un ambito di azione proprio della regione, evidentemente non a detrimento delle singole province, ma nel quadro di una ridefinizione delle competenze statali. Infine, osserva come nell'ambito dell'istruzione universitaria tali esigenze emergano dalle stesse realtà di Trento e Bolzano. In questa prospettiva si collocano gli stessi accordi nelle materie di competenza propria e delle province, con regioni e altri enti locali dell'Unione europea e, limitatamente a quelli confinanti, di Stati non appartenenti all'Unione europea. Analoga considerazione vale per le relazioni con l'Unione europea per le materie di competenza propria e delle province. Al riguardo interviene anche il senatore TAROLLI osservando che sul tema si confrontano due tesi: la prima che considera la regione come una realtà ormai priva di ruolo autonomo specifico rispetto alle competenze provinciali; la seconda, tesa a riaffermare un'autonoma valenza della stessa regione per quelle nuove competenze che le verrebbero riconosciute, senza una alterazione dell'area di intervento delle singole province. Annuncia, di conseguenza, il suo voto favorevole. Il senatore PASTORE interviene dichiarando il proprio voto favorevole. Esprime dichiarazione di voto favorevole anche il senatore COLLA. Posto in votazione, l'emendamento 4.138 non risulta accolto.

Il senatore GUBERT, quanto all'emendamento 4.16, rileva come le modalità di accesso preferenziali al posto di lavoro rappresentino una questione largamente avvertita dalla popolazione. Per questa ragione il rafforzamento dell'identità regionale deve necessariamente raccordarsi ad un eguale trattamento per i gruppi linguistici della provincia di Trento rispetto a quelli della provincia di Bolzano. Al riguardo interviene il senatore MORO, chiedendo alla maggioranza di motivare adeguatamente la propria contrarietà alle proposte emendative. Annuncia, quindi, il proprio voto favorevole all'emendamento. Il PRESIDENTE osserva che il carattere serrato della discussione deriva dall'elevato numero degli emendamenti presentati. Posto in votazione, l'emendamento 4.16 risulta non accolto.

Il senatore GUBERT afferma che il numero elevato dei suoi emendamenti deriva di necessità dall'atteggiamento della maggioranza, che ha sostenuto un disegno di legge costituzionale senza il necessario coinvolgimento delle realtà locali, limitando, di fatto, il confronto parlamentare alla sola Camera dei deputati. Con riferimento all'emendamento 4.139, sottolinea l'importanza, in tema di stazioni radiotelevisive, di una chiara definizione delle competenze date alle regioni. Posto in votazione, l'emendamento 4.139 non risulta accolto.

Il senatore GUBERT, quanto all'emendamento 4.140, evidenzia come il potenziamento delle competenze regionali sia parallelo al potenziamento delle competenze delle stesse province. Posto in votazione, l'emendamento 4.140 non risulta accolto.

Il senatore TAROLLI dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 4.151 che, unitamente agli emendamenti 4.154 e 4.155, valorizza la "regione comunità" rispetto alla "regione apparato" sintetizzando in questa formulazione il dibattito espresso su questi temi nella regione Trentino-Alto Adige. Il senatore ROTELLI interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.151 esprimendo la contrarietà del Gruppo di Forza Italia. Il riconoscimento delle autonomie locali, che rappresenta il riconoscimento delle comunità ad esse sottostanti, viene effettuato dalla Repubblica. La questione non è astratta né marginale, come hanno dimostrato le vicende di questi giorni relative al giuramento sullo Statuto della Lombardia; inoltre, ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione, è la Repubblica che riconosce le autonomie. Critica la formulazione dell'emendamento 4.154, analogo a quello in votazione, nella parte in cui definisce la "regione della comunità autonoma", in quanto enti autonomi sono i comuni e le province e non le comunità sottostanti. Critica, altresì, la formulazione dell'emendamento 4.155, analogo all'altro, per il carattere ultroneo della qualificazione "politica" con cui viene aggettivata l'unità della Repubblica italiana, affermando che le comunità sono dal punto di vista giuridico tutte uguali. Il senatore GUBERT, intervenendo a favore dell'emendamento 4.151, afferma che il suo pregio, analogamente agli emendamenti 4.154 e 4.155, sta nella considerazione della regione come comunità, non riconosciuta dal disegno di legge all'esame, in cui sono considerate solo le province. Il provvedimento approfondisce pertanto la frattura etnica nella regione, come dimostra la minaccia di crisi ventilata dalla minoranza italiana. Il senatore TAROLLI ritira gli emendamenti 4.151 e 4.155. Viene quindi posto in votazione l'emendamento 4.154, che risulta respinto.

Il senatore GUBERT dichiara voto favorevole all'emendamento 4.70, che tende ad unificare la tutela delle province di Trento e Bolzano attualmente limitata dal principio della proporzionalità, che non considera l'esistenza di vincoli di dimensione minima nei bisogni da soddisfare. La seconda parte dell'emendamento afferma lo stesso principio per le popolazioni germanofone della provincia di Trento. Posto in votazione, l'emendamento 4.70 risulta respinto.

Il senatore GUBERT interviene sull'emendamento 4.69, che riguarda lo stesso argomento del precedente in relazione ai vincoli di stanziamento. Il senatore ROTELLI, intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia l'astensione del Gruppo di Forza Italia, in quanto rileva nell'emendamento all'esame, come nel precedente, entrambi comprensibili nello spirito, un linguaggio di tipo assistenzialistico. Viene posto ai voti l'emendamento 4.69, che risulta respinto.

Il senatore GUBERT interviene sull'emendamento 4.88, che propone di lasciare alla scelta del soggetto il principio del riconoscimento linguistico, che il testo in discussione affida invece ad una soluzione di tipo oggettivo. Il senatore ROTELLI, intervenendo per dichiarazione di voto, esprime la posizione favorevole del Gruppo di Forza Italia. Critica la circostanza che il Parlamento intervenga ad un livello così di dettaglio, anche se si tratta di un problema rilevante, in quanto nella provincia di Bolzano si può dichiarare liberamente la comunità di appartenenza, mentre in quella di Trento ciò non è possibile perché stabilito dallo Stato. Il senatore ANDREOLLI, intervenendo per dichiarazione di voto, esprime un orientamento contrario affermando che anche nella provincia di Trento vengono censiti oggettivamente gli appartenenti alle varie comunità, pur senza effetti giuridici come nella provincia di Bolzano. Il senatore MORO dichiara il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Forza Padania. Il senatore DONDEYNAZ si dichiara favorevole all'emendamento. La senatrice PASQUALI dichiara il voto contrario del Gruppo di Alleanza nazionale. Posto ai voti, l'emendamento 4.88 risulta respinto.

Il PRESIDENTE dichiara che, a seguito della mancata approvazione dell'emendamento 4.88, risultano preclusi gli emendamenti 4.76 e 4.77.

Il senatore GUBERT interviene sull'emendamento 4.72 ribadendo che le politiche di tutela delle minoranze devono assumere anche la caratteristica di sostegno. Posto ai voti, l'emendamento 4.72 risulta respinto.

Il senatore GUBERT interviene sull'emendamento 4.6 richiamando l'articolo 18 dello Statuto che disciplina la delega delle competenze regionali di cui le province si sono appropriate, mortificando l'autonomia dei Comuni e dei Comprensori. Motiva l'emendamento, il quale prevede che tutte le competenze legate a una dimensione ottimale devono disporre della relativa delega. Il senatore ROTELLI dichiara l'astensione del Gruppo di Forza Italia, in quanto la formula utilizzata nell'articolo 18 dello Statuto è analoga a quella del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione. Riconosce che il fenomeno delle province forti nel caso di Trento e Bolzano è reale e che lo stesso problema si presenta in misura minore anche in altre parti del territorio nazionale. La ragione di questa situazione va ricercata nella estrema frammentazione comunale che caratterizza le zone dell'arco alpino: richiama dunque la necessità dell'accorpamento comunale, che dovrebbe affermarsi nonostante la tendenza alla crescita del numero dei comuni, costante in tutta Italia, ad eccezione dell'Emilia Romagna. Peraltro la dimensione ottimale richiamata nell'emendamento in discussione non è definibile concretamente se non viene precisata dal punto di vista quantitativo. Posto in votazione, l'emendamento 4.6 risulta respinto.

Il senatore GUBERT interviene sull'emendamento 4.7, che si riferisce alla necessità di rendere obbligatoria la delega delle province. L'emendamento, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore GUBERT interviene sull'emendamento 4.13, finalizzato a dare consistenza all'istituto regionale. Si propone, infatti, la soppressione dell'articolo 23 dello Statuto, che prevede l'utilizzo da parte delle province di Trento e Bolzano delle sanzioni penali statali relative alle funzioni da esse svolte. Il senatore ROTELLI, intervenendo per dichiarazione di voto negativo, fa presente che l'emendamento proposto, se approvato, non favorirebbe le competenze della regione, ma ricollocherebbe integralmente a livello statale le attuali competenze penali delle province. Invita pertanto il senatore Gubert a ritirare l'emendamento.

Il senatore GUBERT ritira l'emendamento 4.13 e interviene sull'emendamento 4.14 affermando che, mentre in provincia di Bolzano è riconosciuta la tutela linguistica e culturale e tutelata la scelta soggettiva, lo stesso non è possibile nella provincia di Trento. L'emendamento 4.13, sopprimendo le limitazioni alla provincia di Bolzano, si propone di estendere la tutela a tutti i gruppi della regione. Posto in votazione, l'emendamento 4.14 è respinto.

Il senatore GUBERT interviene sull'emendamento 4.15, che tende ad inserire tra gli enti destinatari della delega anche le comunità montane. Il senatore ROTELLI, intervenendo per dichiarazione di voto, esprime la contrarietà del Gruppo di Forza Italia, in quanto gli "altri enti locali" indicati nell'articolo 18 dello Statuto sono proprio quelli diversi dai comuni e dalle province e quindi comprendono le comunità montane. La menzione esplicita significherebbe consolidare l'esistenza di questi enti, che devono invece prefigurare il nuovo comune. Posto in votazione, l'emendamento 4.15 risulta respinto.

Il senatore GUBERT interviene sull'emendamento 4.141, che propone una riserva regionale di alcune competenze non delegabili. Tra queste la tenuta dei libri contabili fondiari per la particolarità del regime tavolare, diverso da quello in uso nel resto del paese, che rappresenta un elemento di comunanza regionale. La seconda fattispecie riguarda la cooperazione e la terza l'impossibilità di delegare le competenze statali delegate dallo Stato sulla base dell'articolo 17 dello Statuto. Il senatore ANDREOLLI ritiene inammissibile la parte dell'emendamento che vieta la delegazione delle competenze, poiché in contrasto con l'articolo 118 della Costituzione. Il senatore ROTELLI, intervenendo per dichiarazione di voto, concorda in parte con il senatore Andreolli, suggerendo al presentatore di ritirare dall'emendamento il riferimento alle competenze ordinamentali. Ritiene comprensibile l'eccezione al principio della delega nel caso della tenuta dei libri fondiari, mentre critica l'emendamento per le altre fattispecie considerate. Il senatore GUBERT, accogliendo il suggerimento del senatore Rotelli, riformula l'emendamento 4.141 che, posto ai voti nel nuovo testo, viene respinto.

Il senatore GUBERT, illustrato brevemente il contenuto dell'emendamento 4.75, dichiara il proprio voto favorevole. Il senatore ROTELLI ricorda di aver proposto la revisione degli articoli 121 e 122 della Costituzione in riferimento alle locuzioni "Presidente della Giunta" e "Presidente della Regione". Posto ai voti, l'emendamento 4.75 non risulta accolto.

La senatrice PASQUALI, in riferimento all'emendamento 4.104, ricorda che secondo il tenore dello Statuto del Trentino-Alto Adige la regione "comprende" le province. Dal disegno di legge in esame il consiglio si trasformerebbe, invece, in una mera sommatoria di consiglieri provinciali, snaturandosi totalmente il suo carattere di sintesi decisionale delle due distinte realtà provinciali. Osserva, inoltre, che la perdita delle competenze elettorali da parte della regione comporta un sostanziale depauperamento del suo ruolo e la trasforma in una sovrastruttura superflua ove non potrebbe più realizzarsi quel delicato equilibrio instaurato con l'approvazione dello Statuto. Anche il rischio di sopraffazione nei confronti della minoranza italiana presente nella provincia di Bolzano risulterebbe assai accentuato. Il disegno di legge, per converso, muove da un'istanza di indipendenza della sola provincia di Bolzano che, in accordo con alcuni propositi della Sûd-Tiroler Volkspartei, potrebbe trasformarsi facilmente in una distinta regione. A questo proposito va contrapposta l'esigenza reale di mantenere una struttura regionale autonoma. Dichiara pertanto il suo voto favorevole all'emendamento 4.104. Il senatore GUBERT sottolinea il carattere decisivo dell'emendamento, diretto a risolvere la finzione di un formale mantenimento dell'ente regione. Contrariamente, la regione diverrebbe di esclusivo dominio della Sûd-Tiroler Volkspartei, scatola vuota incapace di farsi promotrice autentica della pace etnica tra i diversi gruppi linguistici. In questa logica, infatti, il governo provinciale funzionerebbe in modo del tutto indipendente dal governo regionale. Di fronte a questa ipotesi, rivolge un pressante invito ad un ripensamento da parte della maggioranza. Il senatore ROTELLI evidenzia una possibile incongruenza tra la natura di organo assembleare autonomo proprio del consiglio regionale e la sua composizione derivante dall'assetto dei consigli provinciali di Trento e Bolzano. A suo avviso emerge chiaramente un tentativo di rivendicazione da parte della provincia di Bolzano del rango di regione autonoma all'interno dello stato nazionale. Questo tipo di istanza risulta tuttavia contraria ai principi della parità di trattamento di altre realtà locali: innanzitutto la provincia di Trento ma, più in generale, tutte le province la cui popolazione risulta fortemente caratterizzata. Conseguentemente, annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 4.104. Il senatore TAROLLI annuncia il voto favorevole del Gruppo Centro Cristiano Democratico. Il senatore MORO annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Forza Nord Padania. Posto in votazione, l'emendamento 4.104 non risulta accolto.
Sono momentaneamente accantonati gli emendamenti da 4.101 a 4.68.
La senatrice PASQUALI, in riferimento all'emendamento 4.105, considera contrario alla Costituzione ancorare la possibilità di voto a criteri che prevedano una residenza ininterrotta di durata eccessiva. Se all'epoca in cui venne elaborato lo Statuto tali norme rappresentavano una forma di salvaguardia per la popolazione di lingua tedesca, esse risultano ormai antistoriche perché, in realtà, oggi è la popolazione italiana ad avvertire un disagio concreto e reale. Il senatore PINGGERA rileva come la norma sulla residenza ininterrotta rappresenti la chiave di volta per l'autonomia, irrinunciabile presupposto di tutela della popolazione di lingua tedesca, riconosciuto anche nelle relazioni internazionali: annuncia pertanto il suo voto contrario.

Il presidente VILLONE avverte che porrà in votazione la parte del dispositivo dell'emendamento 4.105 che prevede la sostituzione delle lettere g) ed h) del comma 1 dell'articolo 4: la parte che si propone di sostituire, infatti, verte sullo stesso oggetto degli altri emendamenti 4.66, 4.67, 4.68, 4.106, 4.107, 4.153 e 4.111.

Il senatore GUBERT stigmatizza sia l'atteggiamento della Sûd Tiroler Volkspartei sia il comportamento della maggioranza,vittima di un ricatto per il mantenimento in carica dell'attuale Governo. Risulta evidente che un meccanismo di preclusione al voto per chi non abbia maturato una residenza quadriennale ininterrotta non sia garante del principio della cosiddetta "residenza stabile", ma appartenga ad una logica di concessioni contingenti.

Il senatore TAROLLI rileva come l'emendamento 4.153 tenda a superare il carattere ormai antistorico del rischio di omologazione per il gruppo etnico tedesco ed avverte, altresì, come la norma in questione mal si raccordi con il mutato contesto delle relazioni e del movimento delle persone in Europa. La disparità di trattamento rispetto ad altre minoranze presenti ad esempio nella Val d'Aosta, per la quale è previsto quale criterio di legittimazione attiva al voto la residenza protratta per un solo anno, si traduce pertanto in un mero privilegio. Come tale la problematica dovrebbe sfuggire alle logiche di contrapposizione tra maggioranza ed opposizione, riguardando invece l'onestà e la coerenza normativa del legislatore nazionale. Annuncia conseguentemente la propria astensione per quanto riguarda gli emendamenti semplicemente soppressivi del criterio della residenza, e il proprio voto favorevole per quelli modificativi.

Il senatore GUBERT, in merito all'emendamento 4.79, evidenzia come l'obiettivo principale non sia quello di togliere ogni garanzia ai diversi gruppi linguistici, ma l'eliminazione di una differenza tra le province di Trento e Bolzano. Conseguentemente, annuncia il proprio voto favorevole. Posto in votazione, l'emendamento 4.79 non risulta accolto.

Il presidente VILLONE pone in votazione l'emendamento 4.105 nella parte prima precisata: la Commissione non approva.

Risultano conseguentemente preclusi la parte residua dell'emendamento 4.105 e gli emendamenti 4.66, 4.67, 4.68, 4.106, 4.107, 4.153 e 4.111.

Il senatore GUBERT, in merito all'emendamento 4.101, evidenzia come le due realtà provinciali di Trento e Bolzano abbiano da tempo manifestato il proprio desiderio di una gestione autonoma dei propri consigli provinciali. Tale finalità appare realisticamente perseguibile solo attraverso il mantenimento di una competenza chiara e non marginale del consiglio regionale. Al riguardo, la diminuzione del numero dei membri a 30 non deve considerarsi in termini prescrittivi, ma quale indicazione di massima. L'unica controindicazione che potrebbe derivare dall'accoglimento dell'emendamento è l'aumento del numero complessivo dei membri. Posto in votazione, l'emendamento 4.101 non risulta accolto.

Il senatore GUBERT, in riferimento all'emendamento 4.78, sottolinea come l'aspetto decisivo riguardi la mancanza di sovrapposizioni tra le competenze regionali e le competenze provinciali. Lamenta altresì il carattere eccessivamente incalzante dei tempi imposti dalla Presidenza della Commissione. Posto in votazione, l'emendamento 4.78 non risulta accolto.

La senatrice PASQUALI, quanto all'emendamento 4.108, ribadisce il carattere discriminatorio verso la provincia di Trento dell'obbligo di residenza quadriennale e ritiene come unica possibilità di superamento di tale diseguaglianza l'estensione alla provincia di Bolzano dell'obbligo annuale. Posto in votazione, l'emendamento 4.108 non risulta accolto.

Il senatore GUBERT, in merito all'emendamento 4.41, dopo una puntuale ricostruzione dell'attuale assetto dei collegi uninominali delle province di Bolzano e Trento, rileva la grave ed ingiustificata mancanza di garanzia per la rappresentanza ladina. Posto in votazione, l'emendamento 4.41 non risulta accolto.

La senatrice PASQUALI dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti 4.109 e 4.110, che richiamano entrambi l'esigenza di non sacrificare l'entità regionale. Alla base dello svuotamento della regione Trentino- Alto Adige sta il grande equivoco relativo all'interpretazione distorta dell'accordo De Gasperi-Gruber. Infatti, la parola frame non si riferiva solo all'Alto Adige, ma all'intera regione, e le dichiarazioni di De Gasperi e Gruber hanno sempre difeso questa entità istituzionale, che trova quindi fondamento nell'accordo internazionale. Da allora si è svolto un lungo lavoro che si è sviluppato su una direttrice diversa, ed è sfociato nel "pacchetto" del 1972, accettato dalla Volkspartei. Ribadisce che l'obbligo internazionale riguarda la regione e solo in via indiretta le province. Conclude affermando che l'ente regione deve essere mantenuto ed invita la maggioranza ad un esame di coscienza.

Il senatore PINGGERA sottolinea che l'accordo De Gasperi-Gruber si riferisce alla popolazione della provincia tedesca di Bolzano e alle minoranze tedesche del Trentino, e che questo contenuto è stato precisato ulteriormente con lo Statuto del 1972. Ritiene pertanto inammissibile una diversa interpretazione del patto.

Il senatore GUBERT ribadisce che l'accordo De Gasperi-Gruber si riferisce al quadro regionale, che si configura come elemento di stabilizzazione e modello di convivenza etnica. A Bolzano esiste una minoranza italiana, che nel quadro regionale stravolto dal disegno di legge trovava tutela contro possibili secessioni.
L'emendamento 4.109, posto in votazione, risulta respinto.

E' respinto anche l'emendamento 4.110.

La senatrice PASQUALI annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 4.112 che, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore GUBERT dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 4.80, che prevede la possibilità di riunire il Consiglio regionale non solo nelle città di Trento e Bolzano ma anche in altri comuni della regione. Posto ai voti, l'emendamento 4.80 risulta respinto.

Il senatore GUBERT annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.81, che si propone di lasciare all'autonomia regionale la definizione di tempi e modalità di convocazione del Consiglio. Posto ai voti, l'emendamento 4.81 risulta respinto.

Il senatore GUBERT esprime il voto favorevole sull'emendamento 4.82, con il quale si intende lasciare alla determinazione della legge regionale i casi di ineleggibilità e incompatibilità. Posto ai voti, l'emendamento 4.82 risulta respinto.

La senatrice PASQUALI dichiara il proprio voto favorevole agli emendamenti 4.113 e 4.114, diretti a ripristinare il giuramento di fedeltà, che il disegno di legge in esame propone di sopprimere. Dopo l'intervento del senatore GUBERT, contrario all'emendamento, interviene il senatore MORO, che condivide il giudizio contrario sull'emendamento 4.113. L'emendamento, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore GUBERT dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.83 che si propone di spostare a livello regionale l'istituto del giuramento. Gli emendamenti 4.83 e 4.114, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il senatore TAROLLI dichiara voto favorevole all'emendamento 4.157, che si propone di tutelare i tre gruppi etnici in relazione all'elezione, da parte del Consiglio regionale, del Presidente e dei vice Presidenti disciplinando direttamente questa possibilità ora lasciata alla discrezione dei gruppi più rappresentativi. Il senatore GUBERT dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.157. Il senatore MORO dichiara voto contrario sull'emendamento 4.157. L'emendamento 4.157, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore GUBERT dichiara voto favorevole all'emendamento 4.84, che prevede la obbligatorietà della dichiarazione di appartenenza ai gruppi etnici dei consiglieri regionali, attualmente automatica solo per quelli della provincia di Bolzano. L'emendamento 4.84, posto ai voti, è respinto.

La senatrice PASQUALI dichiara voto favorevole all'emendamento 4.115, ripristinatorio dell'articolo 33 dello Statuto. Il senatore GUBERT dichiara voto favorevole all'emendamento 4.85, identico al precedente. Gli emendamenti 4.115 e 4.85, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti.

La senatrice PASQUALI ritira l'emendamento 4.116.

Il senatore ANDREOLLI, dopo aver esposto le ragioni che lo motivano, ritira l'emendamento 4.2 che il senatore GUBERT fa proprio, dichiarando il proprio voto favorevole. Il PRESIDENTE specifica la questione per l'esame in Assemblea.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

La senatrice PASQUALI motiva l'emendamento 4.117 dichiarando voto favorevole. L'emendamento è quindi respinto.

La senatrice PASQUALI ritira l'emendamento 4.118, mentre dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.119 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 4.145 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La senatrice PASQUALI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.120, ritenendo ingiustificato richiamare obblighi internazionali che devono essere rispettati in ogni caso.

L'emendamento viene poi respinto.

Interviene quindi il senatore TAROLLI per illustrare l'emendamento 4.161. Si tratta di una proposta cui la sua parte politica attribuisce un particolare rilievo per fornire un contrappeso alla decisione, sostanzialmente contenuta nell'articolo in esame, di trasferire al legislatore della provincia di Bolzano le competenze più significative in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Più in particolare, l'emendamento è volto a garantire la tutela delle minoranze linguistiche nei procedimenti decisionali del consiglio provinciale.

Il senatore GUBERT prende la parola per chiedere le motivazioni che giustificano il ritmo serrato che è stato imposto all'esame degli emendamenti. Al riguardo il presidente VILLONE ricorda l'impegno assunto dalla Commissione di concludere entro la giornata di domani, 1 giugno, l'esame del provvedimento in titolo. Il senatore GUBERT ribadisce le sue critiche alle modalità che hanno portato alla elaborazione del provvedimento in titolo: si tratta di disposizioni che modificano in modo significativo lo Statuto del Trentino-Alto Adige sulla base di un accordo tra le forze di maggioranza, che non hanno in alcun modo coinvolto i gruppi dell'opposizione. Quanto all'emendamento 4.161, osserva che l'articolo in esame ha sostanzialmente consegnato il potere di disciplinare l'organizzazione della provincia di Bolzano alla maggioranza di lingua tedesca; l'emendamento in esame persegue dunque l'intento apprezzabile di riequilibrare il ruolo della minoranza italiana che sta manifestando la sua inquietudine sulla definizione del provvedimento in esame. Posto ai voti, l'emendamento 4.161 non è approvato.

Il senatore GUBERT, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.1 censurando l'equivocità dell'espressione "forma di governo".

L'emendamento, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione, mentre l'emendamento 4.142 risulta conseguentemente precluso.

Dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 4.146 e 4.147, il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.47, ritenendo inopportuno fissare un termine rigido alla durata delle crisi dell'esecutivo provinciale; per gli stessi motivi dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.48. Questi emendamenti, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Il senatore GUBERT dichiara quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.59, volto a ampliare le forme di tutela di tutte le minoranze linguistiche. In proposito, rileva criticamente l'abbandono da parte del Partito popolare italiano del sostegno a sistemi di carattere proporzionale. Posto ai voti, l'emendamento 4.59 è respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT ritira l'emendamento 4.49, mentre il senatore TAROLLI dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti 4.160 e 4.162, volti a garantire un'adeguata tutela delle minoranze linguistiche. Posto ai voti, l'emendamento 4.160 è respinto dalla Commissione.

La senatrice PASQUALI motiva il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.121, sul quale il senatore MORO preannuncia il voto contrario della sua parte politica. L'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore GUBERT chiarisce quindi l'intento dell'emendamento 4.50, che attribuisce l'iniziativa per lo svolgimento del referendum sulla legge che disciplina la forma di governo provinciale anche ai consiglieri provinciali che rappresentano un gruppo linguistico. L'emendamento viene respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.51, volto a introdurre un quorum di validità per le consultazioni referendarie previste dal nuovo testo dell'articolo 47 dello Statuto del Trentino-Alto Adige. Posto ai voti, l'emendamento 4.51 è respinto dalla Commissione che, con successiva votazione, respinge anche l'emendamento 4.162.

Il senatore GUBERT chiarisce l'intento dell'emendamento 4.57, volto ad estendere la tutela delle minoranze linguistiche. L'emendamento è respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.58, diretto ad attribuire ai consigli dei comuni delle valli ladine il potere di promuovere il referendum approvativo sulla legge provinciale che disciplina la forma di Governo. L'emendamento non è accolto.

Con riferimento all'emendamento 4.122, il relatore VILLONE chiarisce che, a suo avviso, l'articolo 56 dello Statuto deve essere considerata una disposizione comunque applicabile, anche indipendentemente dall'approvazione dell'emendamento in esame che quindi, a suo avviso, contiene una specificazione superflua. La senatrice PASQUALI, alla luce di queste considerazioni, ritira l'emendamento 4.122 nonché l'emendamento 4.123.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.52, ritenendo incongruo ridurre il mandato del consiglio provinciale che venga rinnovato prima della scadenza ordinaria del proprio mandato. Posto ai voti, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

Per ragioni analoghe il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.53, la cui approvazione è a suo avviso opportuna anche al fine di non generare fenomeni di disaffezione nel corpo elettorale. Posto ai voti, l'emendamento non è accolto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT motiva quindi il suo voto a favore dell'emendamento 4.46, che ripropone un sistema analogo a quello previsto dall'emendamento 4.41, precedentemente respinto, applicandolo all'elezione del consiglio provinciale. L'emendamento, posto ai voti, non è accolto dalla Commissione.

Il senatore TAROLLI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.156, volto a garantire un'effettiva parità di trattamento delle minoranze ladine nelle due province autonome. Posto ai voti, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

Quanto all'emendamento 4.61, il senatore GUBERT rileva che esso mira a equiparare la condizione della minoranza di lingua ladina nelle due province, promuovendo inoltre ulteriori forme di aggregazione di questa ed altre minoranze di cui l'emendamento tende a garantire una rappresentanza nell'organo in seno al consiglio provinciale. Posto ai voti, l'emendamento è respinto dalla Commissione, che, con distinta votazione, respinge altresì l'emendamento 4.168.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.60, che estende alla provincia di Trento il meccanismo per la elezione del rappresentante ladino, oggi previsto dalla normativa che disciplina l'elezione del consiglio provinciale di Bolzano.

L'emendamento non è accolto.

Il senatore TAROLLI chiarisce l'intento dell'emendamento 4.159, che ripropone il meccanismo previsto dall'emendamento 4.157, non accolto dalla Commissione, riferendolo al consiglio provinciale di Bolzano. Posto ai voti, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.62, che prevede la possibilità di assegnare ulteriori seggi del consiglio provinciale di Trento a comprensori territoriali omogenei. Posto ai voti, l'emendamento non è accolto dalla Commissione.

Dopo che il senatore GUBERT ne ha chiarito le motivazioni, l'emendamento 4.42, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT dichiara quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.30, volto a garantire la possibilità di svolgere le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale, anche prima della scadenza del suo mandato. Posto ai voti, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

La senatrice PASQUALI ritira l'emendamento 4.124, mentre il senatore GUBERT illustra l'emendamento 4.29, che ha un contenuto analogo all'emendamento 4.83, già respinto dalla Commissione. L'emendamento 4.29, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 4.56, che propone una migliore formulazione della disposizione cui si riferisce. Posto ai voti, l'emendamento non è accolto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT si sofferma quindi sull'emendamento 4.45, che reca una disposizione volta a garantire che la scelta dei membri della Presidenza del Consiglio provinciale, rappresentanti delle minoranze, sia effettivamente affidata alle rappresentanze delle medesime minoranze linguistiche. Il senatore TIRELLI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento, di cui segnala il rilievo sostanziale.

Prende quindi la parola il senatore ROBOL per eccepire la mancanza di un abbigliamento congruo da parte del senatore Tirelli, non conforme ad essenziali regole di galateo parlamentare.

Il presidente VILLONE richiama quindi il senatore Tirelli all'osservanza delle regole in materia costantemente seguite e osservate nelle aule parlamentari.

Posto ai voti, l'emendamento 4.45 è respinto dalla Commissione.

La senatrice PASQUALI motiva il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.125 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT, in riferimento all'emendamento 4.86, sollecita da parte della maggioranza un riesame attento e puntuale del disegno di legge, con particolare riguardo alla definizione della clausola generale della "sicurezza nazionale". In particolare, si chiede in base a quali criteri debbano considerarsi integrate le fattispecie degli atti contrari alla Costituzione, delle gravi violazioni di legge, delle condotte pericolose per la sicurezza nazionale. Si interroga altresì sui soggetti che dovrebbero giudicare di tali presupposti e considera eccessivo riconoscere tale ruolo esclusivo al potere centrale.

Il senatore TIRELLI conferma il carattere assolutamente aleatorio e generico delle fattispecie degli atti contrari a Costituzione e delle gravi violazioni di legge, evidenziando il rischio di un possibile abuso da parte della maggioranza al potere.

Il presidente VILLONE, ricordato che il principio richiamato è già presente all'interno del testo costituzionale all'articolo 127 per i consigli regionali e non è mai stato applicato in concreto, precisa che la dottrina in materia ha posto dei precisi limiti alla definizione della fattispecie degli atti contrari a Costituzione, valutati in relazione alla reiterazione e alla insuscettibilità di impugnazione innanzi alla Corte Costituzionale.

Il sottosegretario FRANCESCHINI sottolinea che una norma analoga a quella presente nel disegno di legge è già presente all'articolo 33 dello statuto del Trentino Alto Adige.

La senatrice PASQUALI, accogliendo il richiamo del Governo e richiamandosi ad una prassi consolidata che ha sempre relegato le clausole di salvaguardia della sicurezza nazionale a mere enunciazioni di principio, annuncia il proprio voto contrario. Posto in votazione, l'emendamento 4.86, non risulta accolto.

Il senatore GUBERT, a seguito del protrarsi ininterrotto dei lavori della Commissione, chiede una breve sospensione. Il senatore CARPI, rammentando che la più grande parte degli emendamenti è proprio del senatore Gubert, chiede che l'istanza venga respinta. Il presidente VILLONE, nel respingere la richiesta avanzata dal senatore Gubert, sottolinea il carattere non ostruzionistico, ma di merito e spesso di contenuto anche tecnico dei numerosi emendamenti presentati da quest'ultimo.

Il senatore GUBERT, in merito all'emendamento 4.87, rileva il carattere eccessivamente generico della clausola della sicurezza nazionale per la quale il consiglio rimarrebbe escluso da ogni possibile confronto dialettico. Il senatore TIRELLI evidenzia il carattere impreciso della formulazione della norma, in quanto non viene specificato se le ragioni di scioglimento debbano essere interne al consiglio o anche esterne ad esso, magari relative al altre realtà locali o alle vicende dello Stato nazionale. Il presidente VILLONE, pur constatando l'assenza di una esperienza concreta in merito alla questione dibattuta, richiama la letteratura che esclude l'incidenza di ragioni esogene per le ipotesi di scioglimento. Il senatore TIRELLI chiede comunque alla maggioranza la revisione della norma per una maggiore chiarezza del dispositivo. Il senatore PINGGERA ritiene che la fattispecie dello scioglimento per ragioni di sicurezza nazionale sia intrinsecamente limitata dal carattere elettivo del consiglio. Il senatore PELLEGRINO si limita a ricordare che il potere di scioglimento è sempre e comunque relativo all'ipotetico giovamento che ne deriverebbe in termini di sicurezza nazionale. Il senatore DONDEYNAZ annuncia il proprio voto favorevole. Posto in votazione, l'emendamento 4.87 risulta non accolto.

Il senatore GUBERT, quanto all'emendamento 4.92, sottolinea l'opportunità di introdurre, accanto al parere della commissione per le questioni regionali, anche un autonomo parere del consiglio regionale. Il senatore TIRELLI accusa il carattere obsoleto rispetto alle istanze del federalismo e del decentramento delle clausole che non prevedano il parere delle amministrazioni locali. Posto in votazione, l'emendamento 4.92 risulta non accolto.

Il senatore GUBERT, in merito all'emendamento 4.93, evidenzia che vi è il rischio di consegnare le sorti delle due province di Trento e Bolzano ad una commissione di tre membri nominati dal Presidente della Repubblica, senza le necessarie garanzie di rappresentanza per i gruppi minoritari. In particolare, per la provincia di Trento manca qualsiasi forma di riconoscimento delle possibili istanze del gruppo germanofono e del gruppo ladino. Rivolge pertanto un appello alla maggioranza per un voto favorevole all'emendamento. Il senatore TIRELLI concorda pienamente con il senatore GUBERT e fa suo l'invito da questi rivolto alla maggioranza. Sottolinea altresì come l'ispirazione complessiva del disegno di legge si appiattisca sulle condizioni da sempre imposte dalla Sûd-Tiroler Volkspartei e ipotizza un'eventuale contrasto con la stessa Costituzione. Posto in votazione, l'emendamento 4.93 risulta non accolto.

Il senatore GUBERT, quanto all'emendamento 4.90, respinge in modo risoluto il tentativo di attribuire alla commissione dei tre membri le funzioni proprie della giunta e richiama la maggioranza ad una precisa responsabilità verso gli elettori per una lesione così grave dell'autonomia locale. Il sottosegretario FRANCESCHINI ricorda che la norma è già presente all'interno dello Statuto. Il senatore GUBERT osserva che il disegno di legge conferma le forme di centralismo già presenti e ridimensiona fortemente ogni autentico disegno autonomistico. Rivolge nuovamente un accorato appello alla maggioranza per l'accoglimento dell'emendamento. Il senatore PINGGERA, pur riconoscendo che la norma non risponde pienamente alle esigenze di un autonomismo evoluto, annuncia il proprio voto favorevole per non vedere compromesso l'interno disegno di legge. Il senatore TIRELLI stigmatizza l'atteggiamento della Sûd-Tiroler Volkspartei, che si appoggia al Governo di turno per perseguire i propri interessi locali ed annuncia il proprio voto favorevole. Posto in votazione, l'emendamento 4.90 non risulta accolto.

Il senatore GUBERT dichiara voto favorevole all'emendamento 4.89, motivandone il contenuto. Il senatore TIRELLI si dichiara contrario all'emendamento 4.89, poiché dissente con la possibilità di sciogliere il Consiglio provinciale per violazione della Costituzione. Posto ai voti, l'emendamento 4.89 viene respinto.

Il senatore GUBERT dichiara voto favorevole all'emendamento 4.91, in base al quale l'organo legislativo dovrebbe provvedere direttamente alla rimozione di un Presidente della Giunta provinciale che abbia violato la Costituzione. Ritiene che non si possa negare questa funzione al Consiglio eletto direttamente dal popolo, cosicché l'emendamento prevede la possibilità di un ricorso al Consiglio regionale, che sarebbe chiamato ad esprimersi a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il senatore TIRELLI condivide pienamente le osservazioni del senatore Gubert e propone una modalità di sfiducia interna al Consiglio regionale senza il ricorso ad un organo terzo. Posto ai voti, l'emendamento 4.91 viene respinto.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 4.148 per assenza del proponente.

Il senatore GUBERT dichiara voto favorevole all'emendamento 4.11, che si propone di eliminare la disparità di trattamento tra le province di Trento e Bolzano prevista dall'articolo 56 dello Statuto, secondo cui la possibilità di voto per gruppo linguistico è limitata al Consiglio regionale e al Consiglio provinciale di Bolzano.

Il senatore PINGGERA precisa che l'articolo 56 dello Statuto evoca la maggioranza sia nel Consiglio regionale che nel Consiglio provinciale e censura la pretestuosità dell'emendamento 4.11. Il senatore TIRELLI rileva in modo risoluto il carattere fortemente discriminatorio della situazione tra le province di Trento e Bolzano e ritiene i privilegi di quest'ultima gravi ed ingiustificati. Posto ai voti, l'emendamento 4.11 è respinto.

La senatrice PASQUALI dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.126, che esclude la possibilità del Presidente della regione di nominare assessori esterni non componenti del Consiglio regionale. Posto ai voti, l'emendamento 4.126 è respinto.

Il senatore TAROLLI dichiara voto favorevole agli emendamenti 4.167 e 4.169, che intendono stabilire in via normativa il riconoscimento dei diritti dei vari gruppi, superando la mera facoltà della maggioranza di tutelare la minoranza.

Il senatore GUBERT sostiene gli emendamenti perché la norma vigente discrimina la minoranza etnica della regione negando la possibilità a quella ladina di essere rappresentata insieme alla giunta.

Il senatore TIRELLI concorda con l'emendamento, evidenziando come il legame tra tutela delle minoranze e maggioranza politica possa avere effetti anche a livello centrale.

Il senatore GUBERT dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 4.167 e 4.169. Posto ai voti, l'emendamento 4.167 viene respinto. Il Presidente dichiara preclusi gli emendamenti 4.54 e 4.169.

Posto ai voti, l'emendamento 4.163 risulta respinto, come pure l'emendamento 4.127.

Il senatore GUBERT dichiara voto favorevole all'emendamento 4.94 e ne motiva i contenuti. L'emendamento 4.94, posto ai voti viene respinto.

Il senatore GUBERT dichiara voto favorevole all'emendamento 4.95, che si propone di estendere il meccanismo di tutela dei gruppi linguistici previsto per la provincia di Bolzano anche alla provincia di Trento. Posto ai voti, l'emendamento 4.95 viene respinto.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 4.149 per assenza del presentatore.

Il senatore GUBERT dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.96, che prevede la legge regionale per la regolazione delle procedure di dimissioni o rimozione del Presidente della Giunta e degli assessori, svincolando le sorti del Consiglio dalla vicenda istituzionale del Presidente. Posto ai voti, l'emendamento 4.96 risulta respinto.

La senatrice PASQUALI, quanto all'emendamento 4.128, annuncia il proprio voto favorevole. Posto in votazione, l'emendamento 4.128 non risulta accolto.

Il senatore GUBERT in merito all'emendamento 4.12 critica in modo perentorio il meccanismo di intervento delle autorità centrali nei confronti delle autonomie locali. Posto in votazione, l'emendamento 4.12 non risulta accolto.

La senatrice PASQUALI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.129 ritenendo preferibile la vigente formulazione dell'articolo 60 dello Statuto del Trentino-Alto Adige. Anche il senatore GUBERT manifesta il proprio consenso sull'emendamento che mira a sopprimere una previsione che svilisce ulteriormente le attribuzioni della regione. Posto ai voti, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT si sofferma quindi sull'emendamento 4.10, che mira a estendere ai comuni della provincia di Trento il diritto garantito dall'articolo 61 dello Statuto ai comuni della provincia di Bolzano.

Anche il senatore TIRELLI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento ritenendo inammissibili discriminazioni a favore dei territori della provincia di Bolzano motivati esclusivamente dal peso politico assunto dalla Sûd-Tiroler Volkspartei nel fragile equilibrio della coalizione che sostiene il Governo nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 4.10 è respinto dalla Commissione.

La senatrice PASQUALI ritira l'emendamento 4.130 mentre il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.55, volto a estendere l'applicazione dell'articolo 62 dello Statuto anche alla Provincia di Bolzano. Concordano con questa valutazione i senatori TAROLLI e TIRELLI.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 4.55 e 4.164, di contenuto sostanzialmente identico, sono respinti dalla Commissione.

Il senatore GUBERT, lamentati i tempi ristretti dedicati all'esame degli emendamenti, motiva l'emendamento 4.65, che propone di estendere alla provincia di Trento quanto previsto all'articolo 62 dello Statuto regionale. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore TIRELLI, l'emendamento è posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.8, volto a trasferire ai comuni la proprietà di beni demaniali oggi nella disponibilità delle province autonome; si tratta, infatti, di beni originariamente appartenenti alle comunità locali.

Il senatore PINGGERA osserva che si tratta di una norma non meritevole di essere cristallizzata in una fonte di rango costituzionale, mentre il senatore TIRELLI, concordando con le considerazioni svolte dal senatore Gubert dichiara il proprio voto favorevole. Posto ai voti, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

Dopo che il senatore GUBERT ha ritirato l'emendamento 4.9, prende la parola il senatore TAROLLI che chiarisce il contenuto dell'emendamento 4.165, volto a garantire la partecipazione di tutti e tre i gruppi linguistici nella composizione della sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa. Il senatore TIRELLI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento di cui è evidente l'intento autonomistico, mentre il senatore GUBERT nel preannunciare il proprio voto favorevole auspica un'adesione all'emendamento del rappresentante della Sûd-Tiroler Volkspartei. L'emendamento non è approvato dalla Commissione.

La senatrice PASQUALI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.130 volto ad eliminare, nella fattispecie considerata, l'uso dell'espressione "Presidente della Provincia". Posto ai voti, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.38, che mira a garantire una più completa tutela della minoranza ladina analoga a quella di cui oggi gode la minoranza tedesca. Posto ai voti, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT motiva quindi l'emendamento 4.39, che tende a estendere il meccanismo di tutela delle minoranze previste dall'articolo 84 dello Statuto anche alla provincia di Trento. Posto ai voti, l'emendamento non è accolto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.40, che estende alla Provincia di Trento le forme di tutela del bilinguismo previste dall'articolo 81 dello Statuto. Posto ai voti, l'emendamento non è approvato dalla Commissione.

Analoghe considerazioni svolge il senatore GUBERT con riferimento all'emendamento 4.37, sul quale dichiara il proprio voto favorevole. Il relatore VILLONE, al riguardo, osserva che eventuali atti lesivi sarebbero comunque impugnabili - approvato l'emendamento - solo di fronte alla sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa. Dopo che il senatore TIRELLI ha dichiarato il proprio voto favorevole, l'emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT dichiara quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.99, che attribuisce alle rappresentanze dei gruppi linguistici minori la possibilità di impugnazione degli atti amministrativi prevista dall'articolo 92 dello Statuto. Posto ai voti, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT motiva l'emendamento 4.100A, che attribuisce anche ai consiglieri delle comunità montane la possibilità di impugnare atti amministrativi lesivi del principio di parità tra i cittadini appartenenti alle varie minoranze linguistiche, secondo quanto previsto dall'articolo 92 dello Statuto. Posto ai voti, l'emendamento non è accolto dalla Commissione.

Con riferimento all'emendamento 4.36, il senatore GUBERT osserva che questa proposta mira ad estendere anche alla provincia di Trento quanto previsto dall'articolo 94 dello Statuto. Posto ai voti, l'emendamento non è approvato dalla Commissione.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.137, volto a garantire una più efficace tutela della minoranza linguistica italiana nelle aree prevalentemente abitate da popolazioni appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina. Il senatore PINGGERA fa presente che nella provincia di Bolzano vige un sistema che garantisce una perfetta e completa tutela di tutte le minoranze linguistiche. Il senatore TIRELLI, invece, dichiara di condividere le osservazioni del senatore Gubert, ribadendo la opportunità di garantire una puntuale tutela della minoranza italiana nella provincia di Bolzano. Posto ai voti, l'emendamento non è approvato dalla Commissione.

Il senatore GUBERT dichiara quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.35, volto a garantire una piena parificazione della lingua ladina con quella italiana. Il senatore TIRELLI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento, di cui condivide l'intento. L'emendamento 4.35, posto ai voti, è respinto.

Il senatore GUBERT motiva l'emendamento 4.34, volto a garantire un'adeguata tutela dei diritti dei germanofoni che risiedono nella provincia di Trento. Coglie quindi l'occasione per contestare nuovamente l'impianto del provvedimento, auspicando che, almeno in questa occasione, il rappresentante della Sûd-Tiroler Volkspartei si pronunci a favore di una misura che riguarda la popolazione di lingua tedesca che risiede in Trentino. Il senatore TIRELLI, nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento, rileva che occorre garantire in modo eguale i diritti di tutte le minoranze. Dopo un breve intervento del senatore CARPI, il quale osserva che nelle province di Bolzano e di Trento sono garantiti pienamente i diritti di tutte le minoranze, l'emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.33, tendente a rimuovere la discriminazione delle popolazioni tedesche della provincia di Trento circa la toponomastica, regolata dall'articolo 101 dello Statuto. Il senatore TIRELLI concorda. Posto ai voti, l'emendamento 4.33 viene respinto.

Il senatore GUBERT dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.102, rilevando l'estraneità della disposizione in esame all'oggetto del disegno di legge. L'emendamento rafforza la promozione della lingua e della cultura tipiche ed introduce una autonoma tutela legale della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni. Si propone, inoltre, di avviare un processo di integrazione con altre aree culturali presenti in Italia ed in altri paesi europei, con i quali deve essere potenziato un meccanismo di scambio. Giudica infine offensiva la terminologia usata dalla norma in discussione per la definizione delle popolazioni. Il senatore TIRELLI concorda con il senatore Gubert e sostiene l'emendamento 4.102, rilevando anch'egli l'incongruenza con il disegno di legge della norma in esame. Il senatore TAROLLI si dichiara favorevole all'emendamento 4.102. L'emendamento viene quindi respinto.

Il senatore TAROLLI interviene a favore dell'emendamento 4.166 cui si associa il senatore GUBERT evidenziandone le analogie con il precedente. Il senatore TIRELLI pone il problema della copertura finanziaria dell'emendamento, nonché quello dell'estensione di queste agevolazioni ad altre zone del paese. Il PRESIDENTE precisa che il problema della copertura riguarda la fase attuativa della norma statutaria. Posto ai voti, l'emendamento 4.166 viene respinto.

Il senatore GUBERT interviene a favore dell'emendamento 4.43, che estende ai ladini del Trentino la tutela di cui usufruiscono quelli della provincia di Bolzano. Il senatore TAROLLI giudica non rigoroso il testo all'esame della Commissione, sulla cui elaborazione non sono state coinvolte le popolazioni. Il senatore TIRELLI censura la sostanziale disparità di trattamento nei confronti della popolazione ladina e, nel lamentare la scarsa attenzione manifestata dalla maggioranza, dichiara voto favorevole all'emendamento. L'emendamento 4.43 è posto ai voti e viene respinto.

Il senatore GUBERT dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.44, che si configura anch'esso come uno strumento di tutela delle minoranze germanofone del Trentino. Il senatore TIRELLI ribadisce le perplessità in merito alla copertura finanziaria e si dichiara contrario all'emendamento. Il senatore TAROLLI si dichiara favorevole all'emendamento. Posto ai voti, l'emendamento 4.44 viene respinto.

Il senatore TAROLLI chiede alla Presidenza quale sia l'ordine dei lavori progammato in relazione agli altri, imminenti impegni parlamentari, considerando che la Commissione è riunita dalle 20,50 di ieri e sono ormai le 6,40 del 1° giugno.

La senatrice PASQUALI, associandosi alla richiesta del senatore TAROLLI, segnala la possibilità di sfruttare anche intensamente i tempi tra le diverse sedute dell'Assemblea.

Il presidente VILLONE, constatata l'impossibilità di completare i lavori nella seduta in corso, propone di continuare le votazioni fino agli emendamenti relativi al comma 2 dell'articolo 4 per riprendere i lavori in seduta pomeridiana alle 14,30 invece che alle 15 e anche eventualmente in una nuova seduta notturna alle 20,45.

Il senatore GUBERT, richiamandosi ai propri precedenti interventi sull'ordine dei lavori, lamenta il carattere eccessivamente ristretto dei tempi.

Il senatore BESOSTRI, rilevata l'impraticabilità dell'approvazione degli emendamenti, si chiede quale sia il reale proposito degli interventi del senatore Gubert.

Il senatore GUBERT contesta in modo risoluto e deciso il richiamo del senatore BESOSTRI.

Il senatore TIRELLI stigmatizza l'atteggiamento del senatore BESOSTRI e rivolge una critica generale all'organizzazione dei lavori che ha caratterizzato l'intera legislatura.

Il presidente VILLONE richiama la sua precedente proposta.

Il senatore MORO chiede che la proposta del Presidente venga posta in votazione.

Il senatore TAROLLI considera insensato ed irrazionale convocare un'altra seduta notturna ed annuncia al riguardo il proprio voto contrario.

Anche la senatrice PASQUALI annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore GUBERT manifesta la propria disponibilità al ritiro di tutti gli emendamenti purché la maggioranza accetti di salvaguardare l'autonomia funzionale dell'ente regione.

Il senatore SCHIFANI ricorda che tutti i componenti della Commissione erano stati preventivamente e con apposito avviso a domicilio informati dal Presidente della possibilità di sedute non ordinarie (e dunque anche in orario notturno) e considera comunque non compromesse le aspirazioni emendative dell'opposizione in presenza di un'eventuale conclusione dei lavori in tempi brevi, dato che resta ancora da svolgere la discussione in Assemblea.

Il senatore TAROLLI evidenzia come non vi sia alcun intento ostruzionistico e manifesta la propria disponibilità generale ad una collaborazione con la Presidenza delle Commissione. Ribadisce tuttavia il carattere atipico ed irrazionale della procedura fin qui seguita.

Il presidente VILLONE precisa che il senso complessivo dell'ordine dei lavori è quello di permettere l'inserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea in tempi utili e sottolinea come non vi sia alcuna ragione di segno personale ad ispirare la sua proposta, bensì la necessità di uno svolgimento regolare di un percorso politico ampiamente preannunciato.

Il sottosegretario FRANCESCHINI considera trasparente la procedura seguita nelle modalità e nei tempi e osserva che la proposta del Presidente non è in alcun modo limitativa del confronto politico.

Posta in votazione, risulta accolta la proposta avanzata dal Presidente, di anticipare dalle ore 15 alle ore 14,30 la seduta pomeridiana di oggi, 1° giugno, e di convocare una ulteriore seduta notturna, alle ore 20,45.

Il senatore TAROLLI si dichiara favorevole all'emendamento 4.158, che prevede la votazione per gruppi linguistici al fine di modificare lo Statuto. Si tratta di una norma di garanzia, applicata dal 1971 nella provincia di Bolzano, che verrebbe estesa. Posto in votazione, l'emendamento è respinto.

Il senatore GUBERT si dichiara favorevole all'emendamento 4.32, di cui motiva il contenuto. Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

La senatrice PASQUALI si dichiara favorevole all'emendamento 4.131, ripristinatorio dello statuto vigente. Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Il senatore GUBERT si dichiara favorevole all'emendamento 4.31, che prevede il potenziamento della autonomia della regione abrogando l'articolo 105 dello Statuto. Il senatore MORO concorda deplorando il tentativo dello Stato centrale di appropriarsi delle competenze regionali. Posto ai voti, l'emendamento 4.31 è respinto.

Viene momentaneamente accantonato l'emendamento 4.152.

Il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 4.3, pur rilevando l'incongruenza tra le varie norme transitorie. Il senatore SCHIFANI si associa.

Il PRESIDENTE, invitando i proponenti a tenere conto delle osservazioni svolte in proposito, chiede il ritiro degli emendamenti 4.28, 4.132 e 4.150, identici all'emendamento 4.3.

Il senatore GUBERT mantiene l'emendamento 4.28, di cui illustra le motivazioni.

La senatrice PASQUALI mantiene l'emendamento 4.132, pur apprezzando l'invito del Presidente relatore.

L'emendamento 4. 150 decade per assenza del proponente.

Posti ai voti, gli emendamenti 4.28 e 4.132, di identico contenuto, risultano respinti.

Il senatore GUBERT dichiara voto favorevole all'emendamento 4.18, che tende ad evitare la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di revocare gli assessori. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

Il senatore GUBERT motiva il suo voto favorevole sull'emendamento 4.27, che mantiene il primato dell'organo consiliare su quello esecutivo. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

Il senatore GUBERT motiva il suo voto favorevole all'emendamento 4.26, analogo al precedente, deplorando l'associazione della sorte del Presidente della Giunta regionale a quella del Consiglio regionale. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

Il Presidente dichiara precluso l'emendamento 4.24 per la parte che sopprime le parole: "del Consiglio". Il senatore GUBERT sostiene la parte residua dell'emendamento, analogo ai precedenti, motivandone il contenuto. L'emendamento è posto in votazione, nella parte non preclusa, risultando respinto.

Il senatore GUBERT ritira gli emendamenti 4.25, 4.22, 4.133.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.152, precedentemente accantonato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° GIUGNO E CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA PER IL MEDESIMO GIORNO

Il presidente VILLONE avverte che i lavori della Commissione riprenderanno nella seduta pomeridiana odierna, alle ore 14.30 anziché alle ore 15, e proseguiranno ad oltranza in seduta notturna, dalle ore 20.45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 7,45 di giovedì 1° giugno.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4368

Art. 4
Stralciare l'articolo.

4.144 SCHIFANI, PASTORE

4.160 (identico all'em. 4.144) GUBERT

4.170 (identico all'em. 4.144) PASQUALI, MAGNALBO'


Sopprimere l'articolo.

4.73 GUBERT

4.103 (identico all'em. 4.73) PASQUALI, MAGNALBO'


Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "mocheno, mochena, mocheni, mochene", con le seguenti: "germanofono, germanofona, germanofoni, germanofone della Valle del Fersina".

4.98 GUBERT

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "cimbro, cimbra, cimbri, cimbre", con le seguenti: "germanofono, germanofona, germanofoni, germanofone del Comune di Luserna".

4.97 GUBERT



Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), s), la prima proposizione della lettera v) e sopprimere, ovunque ricorra, la sostituzione delle parole: "suo Presidente" o "Presidente della Giunta", con le seguenti: "Presidente della Provincia" o "Presidente della Regione".

4.71 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
“Non sono consentite sul territorio regionale differenze di norme di tutela del medesimo gruppo linguistico".

4.63 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 2, dopo le parole: “sono salvaguardate”, sono inserite le parole: “senza discriminazioni sul territorio regionale”."

4.64 GUBERT


Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"Inoltre sempre al comma 1 sono aggiunte le seguenti competenze:

1-bis) ordine e sicurezza pubblica, fatti salvi i compiti relativi alla vigilanza e al controllo del confine statale;
1-ter) amministrazione della giustizia, fatte salve le competenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte di Conti;
6-bis) previdenza e assicurazioni sociali;
6-ter) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;
7-bis) ordinamenti e programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica, stato giuridico del personale;
8-bis) ricerca scientifica;
8-ter) istruzione universitaria;
10-bis) accordi nelle materie di competenza propria e delle province, ai sensi del presente articolo e dei successivi articoli 5, 8, 9, 10, con regioni e altri enti locali dell'Unione Europea e, limitatamente a quelli confinanti, di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
10-ter) relazioni con l'Unione europea per le materie di competenza propria e delle province ai sensi del presente articolo e dei successivi articoli 5, 8, 9;

di conseguenza sopprimere all'articolo 5, il numero 2), l'articolo 6, l'articolo 88 e l'articolo 94. Con norme di attuazione vengono disciplinate le modalità del trasferimento di dette competenze, delle strutture, del personale e delle risorse finanziarie dallo Stato alla Regione."

4.138 GUBERT


Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 10, terzo comma, dopo le parole: “cittadini residenti”, sono inserite le seguenti: “nella provincia di Trento e”.".

4.16 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 8, al punto 4) sono soppresse le parole: “locali e, per la Provincia di Bolzano”, nonché le parole: “esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive”; nonché, al punto 24), sono soppresse le parole: “della terza, quarta e quinta categoria” e sono aggiunte le seguenti: “comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;”."

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12, l'articolo 13, i commi secondo e terzo dell'articolo 14, l'articolo 71.

4.139 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 9, il punto 7) è sostituito dal seguente: “7) esercizi pubblici;” e dopo il punto 8) è inserito il seguente: “8-bis) lavoro;”".

Conseguentemente sopprimere i commi primo e secondo dell'articolo 10.

4.140 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) il comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, è così sostituito:“La Regione riconosce le comunità autonome della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano”."

4.151 TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) l'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è così sostituito: "1. Alla Regione della Comunità Autonoma del Trentino-Alto Adige sono attribuite competenze proprie in materia di: 1) Ordine pubblico; 2) Ordini professionali; 3) Amministrazioni della Giustizia; 4) e nelle materie dove i principi dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della politica economica e sociale lo richiedano.
2. Altre competenze sono concordate con delibere legislative delle due comunità autonome della Provincia di Trento e di Bolzano."

4.154 TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) L'articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è così modificato "Il Trentino - Alto Adige, comprendente il territorio della comunità autonoma delle provincie di Trento e di Bolzano, è costituito in regione della comunità autonoma del Trentino Alto Adige, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto. La Regione della comunità autonoma del Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento."

4.155 TAROLLI


Al comma 1, lettera d) sostituire il capoverso con il seguente:

"d) Le Province di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige assicurano la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina. La Provincia di Trento assicura altresì la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni germanofone."

4.70 GUBERT

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "La provincia di Trento", inserire le seguenti: "tenuto conto delle risorse disponibili e di un loro equilibrato impiego sul territorio".

4.69 GUBERT



Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "della popolazione ladina e di quella mochena e cimbra" con le seguenti: "delle popolazioni che si riconoscono ladine o mochene o cimbre".

4.88 GUBERT


Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "mochena e cimbra", con la seguente: "germanofona".

4.76 GUBERT

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: "cimbra", con le seguenti: "germanofona di Luserna".

4.77 GUBERT

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: "della loro entità e".

4.72 GUBERT


Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) all'articolo 18, comma primo, aggiungere alla fine le parole seguenti: “avuto riguardo delle dimensioni ottimali territoriali e demografiche per il loro esercizio”.

4.6 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) all'articolo 18 il secondo comma è sostituito dal seguente: “Le province di norma, secondo il principio di sussidiarietà, esercitano le funzioni amministrative delegandole alle comunità montane o enti equivalenti ed ai comuni, avuto riguardo delle dimensioni ottimali territoriali e demografiche per il loro esercizio”".

4.7 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) l'articolo 23 è soppresso.".

4.13 GUBERT


Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) all'articolo 19, al primo comma, le parole: “Nella provincia di Bolzano” sono soppresse; al terzo comma, le parole: “della provincia di Bolzano” sono soppresse; al quarto comma, sono premesse le parole: “Nella provincia di Bolzano”.".

4.14 GUBERT


Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) all'articolo 18, primo periodo, dopo la parola: “province”, sono inserite le seguenti: “comunità montane o enti equivalenti”; al secondo periodo, dopo la parola: “amministrativa”, sono inserite le seguenti: “alle comunità montane o enti equivalenti”.".

4.15 GUBERT


Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) all'articolo 18 è inserito, alla fine, il periodo: “Non sono delegabili le competenze ordinamentali, le competenze amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari, sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, nonché ulteriori competenze che lo Stato assegna alla Regione ai sensi dell'articolo 17”."

4.141 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) all'articolo 18 è inserito, alla fine, il periodo: “Non sono delegabili le competenze amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari, sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, nonché ulteriori competenze che lo Stato assegna alla Regione ai sensi dell'articolo 17”."

4.141 (nuovo testo) GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.75 GUBERT


Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.104 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1 sostituire le lettere f), l), m), n),r), u) e z) con le seguenti:

"a) all'articolo 25, secondo comma, la cifra “70” è sostituita dalla seguente: “30”;

b) all'articolo 28 è aggiunto in fine il seguente comma:
L'ufficio di Consigliere regionale è incompatibile con quello di membro delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di membro di Consiglio provinciale, ovvero del Parlamento europeo";

c) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
"Art. 48. Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e secreto, è composto di 35 consiglieri e dura in carica cinque anni.
Le leggi per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano e del Consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino".

Conseguentemente sopprimere alla lettera cc), capoverso "Art. 49-bis" il sesto comma.

4.101 GUBERT


Al comma 1, sopprimere le lettere f), i), l), m), r) u), v), z), cc).

4.78 GUBERT

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

4.79 GUBERT

Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

"g) All'articolo 25, comma quarto, sono aggiunte, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: “Si prescinde da tale requisito per i cittadini residenti nati in un comune della regione”."

4.66 GUBERT

Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

"g) All'articolo 25, comma quarto, sono aggiunte, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: “Si prescinde da tale requisito per i cittadini residenti nati in un comune della regione ovvero per i cittadini residenti all'estero discendenti fino al quinto grado da cittadini italiani o dell'impero austro-ungarico nati in un comune della regione”."

4.67 GUBERT

Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

"g) All'articolo 25, comma quarto, il primo periodo è sostituito con il seguente:
“Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito congiunto della residenza nella regione e dell'attinenza alla comunità regionale ovvero della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di un anno o complessivo anche non ininterrotto di quattro anni. Si considera attinente alla comunità regionale il cittadino nato nel territorio della regione ovvero con ascendenti fino al quinto grado nati nel territorio della regione”."

4.68 GUBERT


Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

"g) All'articolo 25 è soppresso il quarto comma."

4.105 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) il quarto comma dell'articolo 25 è soppresso."

4.106 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) All'articolo 25, quarto comma, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “un anno”; conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma, sono soppresse le parole: “quadriennale” e “quadriennio” e, al terzo periodo, sono soppresse le parole “durante il quadriennio”."

4.107 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 1, lettera h), dopo le parole: "di Trento", inserire le seguenti: "e di Bolzano".

4.108 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
"h-bis) all'articolo 25, quarto comma, le parole "quattro anni", "quadriennale" e "quadriennale" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti "un anno", "annuale" e "anno"."

4.153 TAROLLI


Al comma 1, sopprimere le lettere i), l), m), r), u), v), z), cc), e sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) Il terzo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
“Il territorio della regione è ripartito nei collegi di Trento e di Bolzano. Un seggio del collegio di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, la Valle Badia, Corvara e un altro seggio è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni di Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto.
Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei".

4.41 GUBERT


Al comma 1, sopprimere la lettera i).

4.109 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

4.110 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

"l) All'articolo 25, sostituire il quarto comma con il seguente: “Nella provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. Nella provincia autonoma di Trento tale periodo è ridotto a 6 mesi. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta nel territorio della rispettiva provincia è iscritto, ai fini delle elezioni nei consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel periodo, oppure nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'articolo 6 sino al compimento del periodo prescritto l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza”."

4.111 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

"m) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

“Art. 27. - Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata ciascuna ed alternativamente nella città di Trento e Bolzano. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Giunta Regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della giunta regionale in carica.”.".

4.112 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera m), al capoverso "Art. 27", nel primo comma, sostituire le parole: "nelle città di Trento e di Bolzano", con le seguenti: "in un comune della provincia di Trento e in un comune della provincia di Bolzano".

4.80 GUBERT

Al comma 1, lettera m), al capoverso "Art. 27", sostituire il secondo comma con il seguente:
"Con legge regionale sono regolati tempi e modalità della convocazione della prima riunione del Consiglio."

4.81 GUBERT

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

"n) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Con legge regionale sono determinati i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con gli uffici di consigliere provinciale e regionale”."

4.82 GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera o),

4.113 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente
"o) l'articolo 29 è sostituito dal seguente “Art. 29. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene della popolazione regionale.”".

4.83 GUBERT

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: "l'articolo 29,".

4.114 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 1, lettera p), capoverso "Art. 30", sostituire il terzo comma con il seguente:

"Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana, nonché due vice Presidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri dl gruppo di lingua tedesca e tra quelli del gruppo di lingua ladina. Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di Presidente diviene vice Presidente ed il consigliere del gruppo linguistico tedesco che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale Presidente, diviene vice Presidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vice Presidente diviene Presidente fino allo scioglimento del Consiglio. Il Presidente ed i vice Presidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età."

4.157 TAROLLI

Al comma 1, lettera p), capoverso "Art. 30", nel terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"L'appartenenza dei Consiglieri regionali ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino è determinata sulla base di apposita dichiarazione di appartenenza, da rendere all'atto della candidatura secondo modalità da determinare con legge regionale."

4.84 GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

4.115 PASQUALI, MAGNALBO'

4.85 (identico all'em. 4.115) GUBERT


Al comma 1, sopprimere la lettera t).

4.116 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

"t) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale”."

4.2 ANDREOLLI, ROBOL, DONDEYNAZ

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

4.117 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: "dei nuovi componenti", con le seguenti: "del nuovo Consiglio provinciale".

4.118 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

4.119 PASQUALI, MAGNALBO'
4.145 (identico all'em. 4.119) MARCHETTI

Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, sopprimere le parole: "con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente capo".

4.120 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: "con la maggioranza assoluta dei suoi componenti", inserire le seguenti: ", ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici,"

4.161 TAROLLI


Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, sopprimere le parole: "la forma di governo della Provincia e, specificatamente,".

4.1 ROTELLI

Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, sopprimere la parola: "specificatamente".

4.142 ROTELLI

Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori".

4.146 MARCHETTI

Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche".

4.147 MARCHETTI

Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel quarto periodo, sopprimere le parole: "per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso".

4.47 GUBERT

Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel quarto periodo, sostituire le parole: "per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso", con le seguenti: "non approvando atti essenziali per l'adempimento di compiti inderogabili della Provincia".

4.48 GUBERT

Al comma 1, lettera v), secondo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il Consiglio Provinciale è eletto con sistema proporzionale. Possono essere introdotte regole elettorali di tipo maggioritario per la cui approvazione, in provincia di Bolzano, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri di ciascun gruppo linguistico."

4.59 GUBERT


Al comma 1, lettera v), secondo capoverso, nel secondo periodo, dopo le parole: "Provincia di Bolzano", inserire le seguenti: "ovvero congiuntamente o disgiuntamente anche di vice-presidenti o di assessori".

4.49 GUBERT

Al comma 1, lettera v), secondo capoverso, in fine, aggiungere le seguenti parole: ", ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici."

4.160 TAROLLI

Al comma 1, lettera v), sopprimere il quarto capoverso.

4.121 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 1, lettera v), quarto capoverso, nel primo periodo, in fine, inserire le seguenti parole: "ovvero la maggioranza dei consiglieri provinciali di un gruppo linguistico".

4.50 GUBERT



Al comma 1, lettera v), quarto capoverso, nel secondo periodo, dopo la parola: "se", inserire le seguenti: "al referendum il numero dei votanti non raggiunge la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e".

4.51 GUBERT

Al comma 1, lettera v), sostituire il quinto capoverso con il seguente:

"Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, o, nel caso della richiesta di votazione per gruppo linguistico, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti dei diversi gruppi linguistici."

4.162 TAROLLI

Al comma 1, lettera v), quinto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla maggioranza degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale appartenenti ad un gruppo linguistico".

4.57 GUBERT

Al comma 1, lettera v), quinto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla maggioranza dei consigli comunali dei comuni della Val di Fassa per la provincia di Trento e dalla maggioranza dei consigli comunali dei comuni delle Valli Gardena e Badia per la provincia di Bolzano".

4.58 GUBERT

Al comma 1, lettera v), quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del successivo art. 56".

4.122 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

4.123 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 1, lettera z), capoverso "Art. 48", nel primo comma, quarto periodo, dopo la parola: "anticipatamente", inserire le seguenti: "di almeno diciotto mesi", e aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: "Se il rinnovo è anticipato di un periodo inferiore ai diciotto mesi, esso dura in carica per un periodo di cinque anni aumentati dei giorni di anticipo".

4.52 GUBERT


Al comma 1, lettera z), capoverso "Art. 48", nel primo comma, quarto periodo, sostituire le parole: "rispetto all'altro", con le seguenti: "rispetto alla scadenza naturale".

4.53 GUBERT

Al comma 1, lettera z), capoverso "Art. 48", sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:

"Un seggio del Consiglio provinciale di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara e un altro seggio è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni di Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza, e Bulla del comune di Castelrotto.
Un seggio del consiglio provinciale di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei.
In ciascuno dei tre collegi ladini il seggio è attribuito con sistema maggioritario".

4.46 GUBERT


Al comma 1, lettera z), capoverso "Art. 48", sostituire i commi secondo e terzo con il seguente:

"Il territorio della Regione è ripartito nei collegi di Trento e di Bolzano. Un seggio del collegio di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e frazioni ladine Sureghes, Roncadizza e Bulla del comune di Castelrotto, ed è attribuito con il sistema maggioritario, ferma restando la garanzia di un rappresentante ladino nel collegio provinciale proporzionale. Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei e dei comuni di lingua tedesca della Valle di Fersina (Fierozzo, Palù del Fersina, Frassilongo) e di Luserna, ed è attribuito con sistema maggioritario."

4.156 TAROLLI

Al comma 1, lettera z), capoverso "Art. 48", sostituire il secondo comma con il seguente:

"La legge per l'elezione del Consiglio Provinciale garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino; può altresì garantire la rappresentanza della popolazione residente in Valli aventi peculiari caratteri storici, economici, culturali e di idioma".

4.61 GUBERT

Al comma 1, lettera z), capoverso "Art. 48", sostituire il secondo comma con il seguente:

"Un seggio del collegio provinciale di Bolzano è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza e Bulla del comune di Castelrotto, ferma restando la garanzia di un rappresentante ladino nel collegio provinciale unico. Ambedue i seggi sono attribuiti secondo le norme stabilite con legge regionale".

4.168 TAROLLI

Al comma 1, lettera z), capoverso "Art. 48", nel secondo comma sopprimere le parole: "di Bolzano", e sopprimere il terzo comma.

4.60 GUBERT


Al comma 1, lettera z), capoverso "Art. 48", sostituire il terzo comma con il seguente:

"Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge nel suo seno il Presidente, scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca, nonché due vice Presidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri del gruppo di lingua italiana e tra quelli del gruppo di lingua ladina. Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di Presidente diviene vice Presidente ed il consigliere del gruppo linguistico italiano che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale Presidente, diviene vicepresidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente fino allo scioglimento del Consiglio. Il Presidente ed i vicepresidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età."

4.159 TAROLLI

Al comma 1, lettera z), capoverso "Art. 48", nel terzo comma, in fine, aggiungere il seguente periodo: "Ulteriori seggi del Consiglio Provinciale di Trento sono assegnati uno al territorio coincidente con i comuni facenti parte del Comprensorio della Val di Fiemme, uno al territorio coincidente con i comuni facenti parte del Comprensorio di Primiero, uno con i comuni facenti parte del Comprensorio della Val di Sole, uno con i comuni facenti parte della zona della Val di Cembra".

4.62 GUBERT

Al comma 1, lettera z), capoverso "Art. 48", dopo il terzo comma, inserire il seguente:

"3-bis. Con la medesima o successiva legge è inoltre consentita l'assegnazione di ul teriori seggi del Consiglio provinciale di Trento al territorio coincidente con gruppi di comuni la cui popolazione presenti in prevalenza caratteri linguistici propri e distinti, di consistenza e portata analoghe a quelle del gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa".

4.42 GUBERT

Al comma 1, lettera z), capoverso "Art. 48", nel quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: "la seconda domenica successiva al", con l'altra: "il".

4.30 GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

4.124 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 1, lettera aa), capoverso "Art. 48-bis", nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene della comunità provinciale e regionale".

4.29 GUBERT

Al comma 1, lettera aa), capoverso "Art. 48-ter", nel secondo comma, dopo le parole: "gruppi linguistici", inserire le seguenti: "diversi, nonché".

4.56 GUBERT

Al comma 1, lettera aa), capoverso "Art. 48-ter", nel secondo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età".

4.45 GUBERT


Al comma 1, lettera bb), sostituire il capoverso "Art. 49" con il seguente:

"Art. 49. - Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34.
Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio Provinciale di Bolzano, il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vicepresidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Sono eletti alla carica di Presidente e vice-Presidente i consiglieri designati dai rispettivi gruppi linguistici.
Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione prevista dall'articolo 33 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa.

4.125 PASQUALI, MAGNALBO'

Sopprimere la lettera cc).

4.86 GUBERT

Al comma 1, lettera cc), capoverso "Art. 49-bis" sopprimere il secondo comma.

4.87 GUBERT

Al comma 1, lettera cc), capoverso "Art. 49-bis", nel terzo comma, sostituire la parola: "sentita" con le seguenti: "sentiti il Consiglio regionale e".

4.92 GUBERT


Al comma 1, lettera cc), capoverso "Art. 49-bis", nel quarto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: "Per la provincia di Bolzano e per quella di Trento la Commissione è integrata con un rappresentante del gruppo linguistico ladino e per la provincia di Trento da un rappresentante del gruppo linguistico tedescofono, che intervengono nei lavori della Commissione stessa quando si tratti materia di diretto interesse dei gruppi stessi".

4.93 GUBERT


Al comma 1, lettera cc), capoverso "Art. 49-bis", nel quarto comma, quarto periodo, dopo le parole: "di competenza della Giunta provinciale" inserire le seguenti: "relativamente alle elezioni".

4.90 GUBERT

Al comma 1, lettera cc), capoverso "Art. 49-bis", nel sesto comma, sostituire il primo periodo, con il seguente: "Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale qualora esso sia motivato in base al secondo comma del presente articolo. In tal caso".

4.89 GUBERT

Al comma 1, lettera cc), capoverso "Art. 49-bis", sostituire il settimo comma con il seguente:

"Nel caso il Presidente della Giunta provinciale abbia attentato alla Costituzione ovvero abbia compiuto gravi e reiterate violazioni di legge, anche se eletto a suffragio universale il Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei componenti ne dispone la rimozione.
Avverso la rimozione, il Presidente può proporre ricorso al Consiglio regionale, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti".

4.91 GUBERT

Al comma 1, lettera cc), capoverso "Art. 49-bis, nel settimo comma , sopprimere le parole: ", se eletto a suffragio universale e diretto".

4.148 MARCHETTI

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

"cc-bis) all'articolo 56, primo comma, sopprimere le parole “di Bolzano”.

4.11 GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera dd).

4.126 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 1, lettera dd), capoverso "Art. 50", nel secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: "I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta del gruppo consiliare a cui appartengono".
Conseguentemente, nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: "può essere" con la parola: "è".

4.167 TAROLLI


Al comma 1, lettera dd), capoverso "Art. 50", nel secondo comma, sostituire le parole: "su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale", con le seguenti: ", ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici".

4.163 TAROLLI


Al comma 1, lettera dd), capoverso "Art. 50", nel secondo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "purché non oltre la metà di essi appartenga ad un medesimo gruppo linguistico".

4.127 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera dd), capoverso "Art. 50", nel secondo comma, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: "Tale limitazione non si applica nel caso nel quale la presenza in Giunta di rappresentanti di un gruppo linguistico sia non a titolo politico, ma solo in virtù del disposto del primo periodo del presente comma. Essa altresì non si applica nel caso nel quale nella maggioranza che sostiene la Giunta provinciale manchino rappresentanti di un gruppo linguistico nonostante il disposto del primo periodo del presente comma".

4.94 GUBERT


Al comma 1, lettera dd), capoverso "Art. 50", nel secondo comma, in fine, inserire le seguenti parole: "Il requisito del consenso dei consiglieri del gruppo linguistico ladino e, qualora presente, del gruppo linguistico tedescofono è richiesto anche per i componenti della Giunta provinciale di Trento che non appartengono al Consiglio".

4.95 GUBERT

Al comma 1, lettera dd), capoverso "Art. 50", nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: "può essere", con la seguente: "è".

4.54 GUBERT

Al comma 1, lettera dd), capoverso "Art. 50", nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: "può essere" con la seguente: "è".

4.169 TAROLLI


Al comma 1, lettera dd), capoverso "Art. 50", nel quarto comma, sopprimere le parole: "eletto a suffragio universale e diretto".

4.149 MARCHETTI

Al comma 1, lettera dd), capoverso "Art. 50", nel quarto comma, sostituire le parole: "e lo scioglimento del Consiglio provinciale" con le seguenti: ". Con la legge regionale viene regolata la procedura per la sostituzione del Presidente della Giunta e degli assessori per il periodo rimanente della legislatura".

4.96 GUBERT

Al comma 1, lettera ee), sostituire le parole: "dell'articolo 37, in quanto compatibili", con le seguenti: "degli articoli 37, 38 e 39".

4.128 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 1, dopo la lettera ee), inserire la seguente:

"ee-bis) all'articolo 55, secondo comma, sostituire le parole: “se entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove”, con le seguenti: “Il Governo può promuovere”.

4.12 GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera ff).

4.129 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 1, dopo la lettera ff), inserire la seguente:

"ff-bis) all'articolo 61, secondo comma sopprimere le parole: "della provincia di Bolzano".

4.10 GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

4.130 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 1, lettera gg), capoverso "Art. 62", dopo le parole: "organi collegiali", inserire le seguenti: "della provincia di Bolzano e".

4.55 GUBERT


Al comma 1, lettera gg), capoverso "Art. 62", dopo la parola: "collegiali" inserire le seguenti: "della provincia autonoma di Bolzano".

4.164 TAROLLI

Al comma 1, lettera gg), capoverso "Art. 62", dopo le parole: "organi collegiali", inserire le seguenti: "delle province di Trento e di Bolzano" e sostituire le parole: "in provincia di Bolzano" con le seguenti: "nelle province di Trento e di Bolzano".

4.65 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

"gg-bis) all'articolo 68 aggiungere alla fine il seguente periodo:
“Le province trasferiscono, a titolo gratuito, ai comuni sulla cui superficie catastale ricadono le proprietà forestali e pascolive, con annessi edifici, già facenti parte dei beni demaniali dello Stato. Con norma di attuazione sono determinate le modalità per la consegna da parte delle province dei beni suindicati”".

4.8 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

"gg-bis) all'articolo 63 le parole: “della provincia di Bolzano” sono soppresse".

4.9 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

"gg-bis) I primi due commi dell'articolo 91 sono sostituiti dai seguenti:

"I componenti della Sezione per la provincia di Bolzano di cui all'articolo 30 del presente Statuto devono appartenere a tutti e tre i gruppi linguistici. Al gruppo ladino è riservato almeno un componente ed il restante numero dei componenti è suddiviso in parti uguali fra i gruppi linguistici italiano e tedesco".

4.165 TAROLLI

Al comma 1, sopprimere la lettera hh).

4.130 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, dopo la lettera hh) inserire la seguente: "hh-bis) all'articolo 89, primo comma dopo le parole: “per la provincia di Bolzano” inserire le seguenti: “e per quella di Trento”;
al sesto comma, dopo le parole: "di lingua tedesca", inserire le seguenti: "e di lingua ladina".

4.38 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera hh) inserire la seguente: "hh-bis) all'articolo 84, secondo comma, sono soppresse le parole: “di Bolzano” e al quinto comma, dopo le parole “giustizia amministrativa", sono inserite le seguenti: "ovvero al Tribunale regionale per la provincia di Trento".

4.39 GUBERT

Al comma 1, lettera hh) dopo le parole: "all'articolo 81" inserire le seguenti: "primo comma, sopprimere le parole: “di Bolzano” e".

4.40 GUBERT



Al comma 1, lettera ii), alinea, dopo le parole: "all'articolo 92", inserire le seguenti: "al primo comma, sono soppresse le parole: “nella provincia di Bolzano” e “di tale provincia”."

4.37 GUBERT

Al comma 1, lettera ii), aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: "Si prescinde da tale quota di un quinto qualora la supposta lesione del principio di parità sia lamentata da un gruppo linguistico la cui rappresentanza nel comune sia inferiore ad un quinto".

4.99 GUBERT

Al comma 1, lettera ii), aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: "la medesima possibilità è garantita ai Consiglieri delle comunità montane o enti equivalenti che comprendano più gruppi linguistici, con riferimento ad atti amministrativi degli stessi".

4.100A GUBERT


Al comma 1, dopo la lettera ii), inserire la seguente:

"ii-bis) all'articolo 94, quarto comma, sono inserite, infine, le seguenti parole: “Tale disposizione è estesa ai comuni della provincia di Trento ove è insediato il gruppo linguistico germanofono”."

4.36 GUBERT

Al comma 1, alla lettera ll), inserire, in fine, le seguenti parole:

"al comma primo sono aggiunte, in fine, le seguenti: “ovvero, nelle aree a prevalente presenza delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, della tutela della minoranza linguistica italiana”".

4.137 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

"ll-bis) all'articolo 99, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Nei comuni ove è insediato il gruppo linguistico ladino, la lingua ladina è parificata a quella italiana”."

4.35 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

"ll-bis) all'articolo 100, primo comma, sono soppresse le parole: “della Provincia di Bolzano”."

4.34 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

"ll-bis) all'articolo 101 sono soppresse le parole: “Nella provincia di Bolzano”."

4.33 GUBERT

Al comma 1, lettera mm), capoverso "Art. 102", sostituire il primo comma con i seguenti:

"1. La popolazione ladina della regione ha diritto allo sviluppo e al sostegno della lingua e della cultura, delle proprie iniziative e attività di stampa, radio-TV e ricreative, nonché al rispetto e alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni della popolazione stessa anche in collegamento con le altre aree culturali ladine, romance e friulane in Italia e in altri paesi europei.
1-bis. Le popolazioni germanofone della Valle del Fersina e di Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali di stampa e ricreative, anche in collegamento con le altre aree culturali tedesche in Italia ed in altri paesi europei alla ricezione delle rispettive trasmissioni radio televisive e al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse".

4.102 GUBERT

Al comma 1, lettera mm), capoverso "Art. 102", sostituire il primo comma con i seguenti:

"1. La popolazione ladina della regione e quelle mochena e cimbra dei comuni Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto allo sviluppo e al sostegno della lingua e della cultura, delle proprie iniziative e attività di stampa, radio-TV e ricreative, nonché al rispetto e alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse anche in collegamento con le altre aree culturali ladine".

4.166 TAROLLI

Al comma 1, lettera mm) capoverso "Art. 102", nel comma primo, sopprimere la parola: "ladine", nel comma 2, sopprimere le parole: "il ladino" e "ladina o" e aggiungere, in fine, il seguente comma: "Alla popolazione che si dichiara appartenente al gruppo linguistico ladino della provincia di Trento si applicano tutte le norme statutarie e di attuazione poste a tutela della popolazione che si dichiara appartenente al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano".

4.43 GUBERT

Al comma 1, lettera mm), capoverso "Art 102", dopo il primo comma, inserire il seguente:

"1-bis. Ai fini della conservazione dello sviluppo delle proprie tradizioni culturali e linguistiche e all'insegnamento più efficace della propria lingua e della propria cultura, di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, sono garantiti nei comuni ove è parlato il mocheno e il cimbro il sostegno al collegamento con emittenti radiotelevisive, con istituzioni ed associazioni culturali, scuole, università, centri di ricerca e di documentazione, musei operanti nelle altre aree germanofone esistenti in Europa. Analoga garanzia è riconosciuta nei comuni ove è parlato il ladino con riferimento ad altre aree europee ove sono parlati idiomi romanci o ladini".

4.44 GUBERT

Al comma 1, lettera nn), capoverso "Art. 103", nel secondo comma, dopo le parole: "e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale", inserire le seguenti: "per le proposte formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, la relativa votazione sarà per gruppi linguistici."

4.158 TAROLLI

Al comma 1, lettera nn), capoverso "Art. 103", nel secondo comma, sopprimere la parola: "anche".

4.32 GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera oo).

4.131 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, dopo la lettera oo), inserire la seguente:

"oo-bis) l'articolo 105 è soppresso."

4.31 GUBERT

Sopprimere i commi 2 e 3 e, conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "Nella provincia autonoma di Bolzano", con le seguenti: "Nelle province autonome di Trento e di Bolzano".

4.152 TAROLLI

Sopprimere il comma 2.

4.3 ANDREOLLI, ROBOL, DONDEYNAZ

4.28 (identico all'em. 4.3) GUBERT

4.132 (identico all'em. 4.3) PASQUALI, MAGNALBO'

4.150 (identico all'em. 4.3) MARCHETTI


Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

4.18 GUBERT

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: "del Consiglio e".

4.27 GUBERT

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: "del Consiglio e".

4.26 GUBERT

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: "del Consiglio" e le parole: "impedimento permanente o morte", nonché sostituire il sesto periodo con il seguente: "Qualora sopravvenga impedimento permanente o morte del Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente tra i propri componenti.".

4.24 GUBERT

Al comma 2, quinto periodo, dopo la parola: "dimissioni", inserire le seguenti: ", si procede alla sola elezione del Presidente in caso di suo impedimento permanente o della sua morte".

4.25 GUBERT


Al comma 2, sesto periodo, dopo la parola: "legislatura", inserire le seguenti: "non si procede a nuova elezione del Consiglio e".

4.22 GUBERT

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

4.133 PASQUALI, MAGNALBO'