229a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE
(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4, non essendo ancora pervenuto il parere della 5a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti ai successivi articoli del disegno di legge. Egli comunica inoltre che, raccogliendo la sollecitazione di alcuni commissari, la Commissione procederà alla votazione degli emendamenti a partire dalla seduta antimeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

Il senatore D'ALÌ, intervenendo per illustrare l'emendamento 3.2 soppressivo dell'articolo, ribadisce la contrarietà più volte espressa all'uso dello strumento della delega al Governo per affrontare materie di grande rilievo, che spetterebbe invece al Parlamento disciplinare.
Per quanto riguarda poi la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 3.14, in conseguenza del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5a Commissione permanente, egli esprime fortissime perplessità sulla deliberazione di tale commissione, in quanto il testo del disegno di legge prevede un aumento dell'ammontare dei contributi fiscalmente deducibili fino al doppio delle misure attualmente previste, mentre il proprio emendamento dispone lo stesso incremento a partire dal doppio delle misure attualmente previste: c'è quindi un punto di piena coincidenza tra le due discipline e pertanto, almeno per una parte, l'emendamento doveva considerarsi ammissibile. Tali considerazioni risultano ulteriormente rafforzate dal fatto che l'articolo 3 contiene la esplicita previsione, quale clausola di salvaguardia, che l'attuazione delle deleghe debba comunque assicurare assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Più in generale, i pareri della Commissione bilancio tendono ormai a configurarsi come un ostacolo alla iniziativa parlamentare, anzichè come una garanzia di correttezza finanziaria.
Per quanto riguarda invece l'emendamento 3.36, esso è finalizzato ad evitare che dall'attuazione della delega sui fondi pensione derivi la estromissione dal mercato di alcune attività imprenditoriali oggi largamente operanti nel settore della previdenza.
Sull'emendamento 3.54, egli sottolinea l'esigenza che la decisione di investire le Commissioni parlamentari permanenti della competenza ad esaminare gli schemi di decreti legislativi riguardi tutte le deleghe conferite con il disegno di legge.
Dà quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti da lui presentati all'articolo 3.

Il senatore PASQUINI illustra gli emendamenti da lui presentati all'articolo 3, sottolineando, in particolare, il rischio che la proposta governativa ingeneri una qualche confusione tra l'introduzione di un nuovo strumento previdenziale denominato «piano pensionistico individuale» e l'operatività del cosiddetto «terzo pilastro» della previdenza e cioè la previdenza individuale. Tale confusione potrebbe essere causata dal fatto che la gestione del cosiddetto «piano pensionistico individuale» è assegnato alla gestione del fondo: ritiene quindi essenziale superare tale equivoco, anche con le proposte emendative da lui presentate.

Il RELATORE illustra poi l'emendamento 3.52, volto a prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi trasmessi al Parlamento, in attuazione della delega prevista all'articolo 3.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 4, si danno per illustrati gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il Presidente ANGIUS avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 25 febbraio, già prevista per le ore 9, inizierà alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 15,25.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3599

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.
1.1
Pedrizzi
Sopprimere l'articolo.
1.2
D'Alì, Ventucci, Costa
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.
(Interventi per i rimborsi dei crediti d'imposta
e la perequazione del prelievo fiscale)

1. Al fine di utilizzare le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla lotta all'evasione fiscale a favore dei contribuenti mediante la restituzione dei crediti d'imposta e la riduzione delle aliquote delle imposte sui redditi, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di una procedura di determinazione del maggior gettito, su base regionale, derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;
b) restituzione del maggior gettito conseguito a livello regionale, di cui alla lettera a), nei confronti dei contribuenti che hanno domicilio fiscale nella regione, destinandolo ai rimborsi dei crediti d'imposta sui redditi delle persone fisiche, in via prioritaria, e alla modifica delle aliquote, delle deduzioni e delle detrazioni;
c) applicazione della procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla lettera a) a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, comma 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive».
1.3
Rossi
Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2000 l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica in ragione di due aliquote rispettivamente del 20 per cento e del 35 per cento.
2. Il Governo è delegato a determinare con appositi provvedimenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il volume di imponibile su cui insistono le due aliquote, prevedendo in ogni caso che l'aliquota più elevata non si può applicare ai redditi inferiori a lire 35 milioni annui, con previsione di un abbattimento alla base per un minimo vitale da determinarsi e comunque non inferiore all'attuale reddito in esenzione e di un volume per oneri deducibili non superiore a lire 10 milioni annui. Nessun limite è previsto per le deduzioni di spese mediche e di assistenza sociale individuate e documentate.
3. Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato.
4. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002 relativi alla categoria IV, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti dell'80 per cento».
1.4
Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Sopprimere il comma 1.
1.5
Cò, Crippa, Russo Spena
Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a ridurre le aliquote dell'IRPEF in funzione della riduzione della evasione fiscale, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assumendo come maggior gettito dell'IRPEF conseguente alla riduzione dell'evasione, l'eventuale maggior gettito, prendendo in base l'anno 1998, depurato dell'inflazione e dell'incremento del PIL, dell'IRPEF stessa;
b) riducendo le aliquote IRPEF utilizzando il maggior gettito in misura da conservare l'attuale rapporto fra le aliquote stesse, costituendo altresì nel bilancio di previsione dello Stato un apposito fondo nel quale iscrivere il maggior gettito».
1.6
Bosello
Al comma 1, dopo le parole: «ad imposizione», sono inserite le seguenti: «, di accelerare i tempi di rimborso dei crediti d'imposta, esclusi dalla compensazione, fino alla loro totale estinzione».

Conseguentemente, alla lettera b), apportare la seguente modifica:

«Al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: “lettera a)” sono aggiunte le seguenti: “dando priorità ai rimborsi dei crediti d'imposta fino ad esaurimento, e destinando le rimanenti risorse”».
1.7
Rossi
Al comma 1, sostituire le parole da: «ad emanare» fino a: «decreti legislativi», con le altre: «a promuovere provvedimenti legislativi».
1.8
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 1, dopo le parole: «tenuto conto» inserire le seguenti: «dei risparmi conseguiti nel bilancio dello Stato per il calo del costo degli interessi del debito pubblico e».
1.9
D'Alì, Ventucci, Costa
Al comma 1, dopo le parole: «nell'ambito della lotta all'evasione fiscale», inserire le seguenti: «da attuare in modo che dia un pari effetto repressivo in tutto il territorio dello Stato».
1.10
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Meloni
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «scorporando», fino alla fine della lettera.
1.11
D'Alì, Ventucci, Costa
Al comma 1, lettera a), aggiungere, dopo le parole: «e degli interventi normativi», le seguenti: «, con esclusione di ogni condono fiscale».
1.12
Albertini
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «tenuto conto anche degli attuali effetti differenziati della repressione dell'evasione fiscale nelle varie aree territoriali;».
1.13
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Meloni
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Ai fini di quanto previsto alla lettera a), tra gli strumenti di lotta all'evasione ed elusione fiscale devono essere inclusi, il contrasto d'interesse tra i contribuenti, la previsione di una norma antielusiva di carattere generale, la partecipazione paritaria dei Comuni all'accertamento delle imposte sui redditi e la previsione di controlli di merito almeno una volta ogni tre anni per i contribuenti con fatturato superiore ai cinquanta miliardi ed almeno una volta ogni cinque anni per quelli con fatturato compreso tra i dieci ed i cinquanta miliardi».
1.14
Albertini
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) restituzione del maggior gettito di cui alla lettera a), in favore dei contribuenti appartenenti agli scaglioni più bassi di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, mediante modifiche delle aliquote o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, con aumento delle detrazioni e deduzioni per i lavoratori dipendenti, nonchè mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione;».
1.15
Albertini
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) restituzione nel successivo periodo d'imposta del maggior gettito di cui alla lettera a), mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo di bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione;».
1.16
Pedrizzi
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) restituzione nel successivo periodo d'imposta del maggior gettito di cui alla lettera a), in favore di tutti i contribuenti mediante riduzione proporzionale di tutte le aliquote dell'IRPEF o degli scaglioni di reddito ai fini della medesima imposta, o riduzione delle aliquote dell'IVA, ovvero mediante riduzione delle detrazioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo di bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione;».
1.17
Pedrizzi
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) restituzione nel successivo periodo d'imposta del maggior gettito di cui alla lettera a), in favore di tutti i contribuenti mediante riduzione proporzionale di tutte le aliquote dell'IRPEF o degli scaglioni di reddito ai fini della medesima imposta, o riduzione delle aliquote dell'IVA, ovvero mediante riduzione delle detrazioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè mediante riduzione l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo di bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione;».
1.18
Pedrizzi
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) restituzione del maggior gettito di cui alla lettera a), in favore delle rispettive regioni ove si è conseguito il gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale scomputando la maggior quota di trasferimenti erariali ricevuti a titolo di perequazione fiscale;».
1.19
Rossi
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «restituzione del maggior gettito di cui alla lettera a), in favore di tutti i contribuenti», inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici stagionali, precari e part-time».
1.20
Gambini
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «le aliquote», inserire le seguenti: «proporzionale agli scaglioni esistenti».
1.21
D'Alì, Ventucci, Costa
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «delle detrazioni, delle deduzioni».
1.22
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Meloni
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «mediante l'attuazione», fino a: «con i decreti legislativi», con le altre: «delle imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone in regime di contabilità ordinaria, secondo modalità di attuazione previsti dagli appositi provvedimenti legislativi,».
1.23
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nella determinazione delle nuove aliquote, detrazioni e deduzioni nonchè dei nuovi scaglioni delle imposte dirette si avrà particolare riguardo alle famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie con componenti affetti da handicap o di età superiore agli anni settanta e a quelle con figli a carico disoccupati».
1.24
Castellani, Polidoro
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) previsione di un meccanismo di sgravio fiscale mediante la detrazione del 25 per cento delle somme spese e documentate da soggetti pendolari, per l'acquisto di biglietti-abbonamento utilizzati per mezzi di trasporto pubblico urbani ed extraurbani».
1.25
Bonatesta, Pedrizzi
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) non applicazione della ritenuta d'acconto prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente corrisposti a soggetti di età non superiore a 32 anni, qualora i percettori dei compensi non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente o non abbiano percepito nell'anno in corso o nel precedente redditi imponibili ai fini IRPEF superiori a lire 20 milioni».

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

«1-bis. Per le relative minori entrate del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1.26
Pasquini
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) previsione del raddoppio dei valori per i quali è obbligatorio il versamento dell'acconto IRPEF.».

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

«1-bis. Per le relative minori entrate del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1.27
Pasquini
Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica l'importo massimo del Fondo di cui al comma 1, lettera b), utilizzabile nell'esercizio successivo. Detto fondo sarà comunque utilizzato nel limite delle somme effettivamente accertate. Le eventuali maggiori somme accertate rispetto a quanto indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria sono utilizzabili nell'esercizio ancora successivo».
1.43
Il Relatore
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le riduzioni di cui al precedente comma sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
1.28
Pedrizzi
Sopprimere il comma 2.
1.29
Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 2, sostituire le parole: «sono trasmessi alla Commissione» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono trasmessi previo parere vincolante, alle competenti commissioni parlamentari».
1.30
D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La cessione di carte telefoniche internazionali prepagate deve avvenire obbligatoriamente accompagnata o da documento di trasporto o da altro documento che indichi i numeri seriali univoci delle carte oggetto della cessione stessa. Tale documenti devono riportare la dicitura di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
1.31
Cimmino, Napoli Roberto, Di Benedetto
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, previo parere della Commissione parlamentare, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge n. 662 del 23 dicembre 1997, un decreto legislativo concernente l'introduzione della detrazione dalla imposta lorda, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli oneri pagati per prestazioni di tutela e cura rese da società ed enti privati a favore di:

minori di 3 anni;
anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni;
handicappati;
malati di mente.

2-ter. Il Governo è altresì delegato a definire le caratteristiche dei soggetti eroganti, le tipologie delle prestazioni e il limite massimo degli oneri detraibili e l'aliquota dell'imposta da detrarre».
1.32
Cimmino, Napoli Roberto, Di Benedetto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esercizio normale dell'agricoltura per le attività connesse svolte dalle cooperative agricole e loro consorzi comprende tutte le attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione indipendentemente dai mezzi utilizzati e dal risultato merceologico del prodotto finito a condizione che i conferimenti dei soci costituiscano almeno la metà di tutti i prodotti agricoli e zootecnici oggetto dell'attività».
1.33
Cimmino, Napoli Roberto, Di Benedetto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente lettera:

«m-) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6 milioni di lire, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonchè da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381, dell'8 novembre 1991».
1.34
Cimmino, Napoli Roberto, Di Benedetto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le parole: «unmilionecentomila lire» del comma 4-quater dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni sono così sostituite: «unmilionecinquecentomila lire».
1.35
Cimmino, Napoli Roberto, Di Benedetto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

«1-quater. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento per i corrispettivi corrisposti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale relativi a prestazioni socio sanitarie ed educative sostenute dalle famiglie e dai singoli».
1.36
Cimmino, Napoli Roberto, Di Benedetto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La data del 1o gennaio 2000 di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, stabilita dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è prorogata al 1o gennaio 2002».
1.37
Cimmino, Napoli Roberto, Di Benedetto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'ammontare del reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili, previsto in lire 5.500.000 dal terzo comma dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito in lire 8.000.000».
1.38
Cimmino, Napoli Roberto, Di Benedetto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'erogazione di servizi telematici ipotecari e catastali può essere effettuata anche attraverso intermediari tra utente ed amministrazione, anche in deroga alle disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 13, dell'articolo 9 della legge 26 febbraio 1994, n. 133».
1.39
Cimmino, Napoli Roberto, Di Benedetto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è esente dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».
1.40
Cimmino, Napoli Roberto, Di Benedetto
Sopprimere il comma 3.
1.41
Cò, Crippa, Russo Spena
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, dopo le parole: “per i soggetti che operano nel settore agricolo” sono aggiunte le seguenti: “e per i soggetti che operano nel settore della pesca”».
1.42
Cimmino, Napoli Roberto, Di Benedetto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. L'esercizio normale dell'agricoltura per le attività connesse svolte dalle cooperative agricole e loro consorzi comprende tutte le attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione indipendentemente dai mezzi utilizzati e dal risultato merceologico del prodotto finito a condizione che i conferimenti dei soci costituiscano almeno la metà di tutti i prodotti agricoli e zootecnici oggetto dell'attività.
2. I collaboratori delle imprese familiari operanti in agricoltura, i soci delle società semplici e delle società di persone che svolgono attività agricola socie di cooperative agricole possono, se in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, conferire somme alle cooperative a titolo di prestito sociale nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.
3. L'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173, si interpreta nel senso che, agli effetti delle norme di previdenza e di assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le attività di cui alle lettere c) ed e) del medesimo articolo sono da considerarsi agricole per la classificazione dei datori di lavoro prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173, trovano applicazione anche ai rapporti previdenziali ed assicurativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorchè oggetto di controversie non definite con sentenza passata in giudicato e fatti salvi gli effetti dei rapporti già esauriti per cessazione delle relative posizioni contributive ed assicurative.
5. Gli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative, delle piccole società cooperative e loro consorzi, disciplinati dai princìpi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario della cooperazione, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, ad eccezione degli assegni bancari e delle cambiali, e sono soggetti a registrazione gratuita. Limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste nei rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato compresi i relativi allegati. Alla nota 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, aggiungere “le società cooperative, le piccole società cooperative e loro consorzi, limitatamente ai primi tre ammi dalla costituzione, sono esenti dalla tassa”»
1.0.1
Cimmino, Napoli Roberto, Di Benedetto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al riordino della tassazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di agevolare la diminuzione dell'imposta su tali redditi scaturenti da una forma sempre più diffusa di utilizzo di lavoratori, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) aumento della deduzione forfettaria delle altre spese di produzione del reddito in misura non inferiore al doppio della percentuale attualmente prevista dall'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) previsione dell'introduzione di una posizione fiscale mediante la quale si possa procedere alla registrazione dei versamenti e dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi. Detta posizione fiscale dovrà essre tenuta presso il concessionario del servizio di riscossione;
c) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: “mediante l'attuazione delle disposizioni di cui” inserire le seguenti: “all'articolo 1-bis,».
1.0.2
Pieroni, Ripamonti
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero
del patrimonio edilizio)

1. La detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è estesa agli anni 2000 2001 ed è elevata al 51 per cento per l'attuazione di interventi aventi ad oggetto:

1) l'eliminazione di barriere architettoniche;
2) la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
3) l'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
4) la realizzazione di opere finalizzate all'adempimento delle misure di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: “mediante l'attuazione delle disposizioni di cui” inserire le seguenti: “all'articolo 1-bis,».
1.0.3
Pieroni, Ripamonti
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni tributarie per le zone del Molise colpite da eventi sismici nel 1984)

1. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, si applicano anche per le somme dovute per i tributi il cui pagamento è stato sospeso e differito dall'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 e successive modificazioni».
1.0.4
Valletta
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. La disposizione contenuta nel comma 1, dell'articolo 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette le somme dovute a titolo di tributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni adottate in conseguenza di calamità pubbliche, va intesa nel senso che le somme stesse non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'ILOR e delle ritenute alla fonte.
2. L'Amministrazione finanziaria provvede, a norma del combinato disposto degli articoli 41, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 68, comma 1, del decreto del Presidente della Republica 27 marzo 1992, n. 287, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, al rimborso delle imposte e delle ritenute pagate e non dovute per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1».
1.0.5
Donise
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Teleriscaldamento)

1. Dal 1o gennaio 1999 è concessa all'utente finale in rete di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica, nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni Kilowattora (Kwh) di calore fornita.
2. Per le relative minori entrate del comma precedente, valutate per circa 1,5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1.0.6
Thaler Ausserhofer, Pieroni, Pinggera, Dondeynaz
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Interpretazione autentica della disciplina concernente
le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale)

1. La disposizione di cui all'articolo 26, quarto comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Tale interpretazione ha efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge».
1.0.7
Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il primo periodo dell'articolo 36, comma 19-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente: «Gli acquisti in via espropriativa, anche a seguito di cessione volontaria, delle aree edificabili da parte dei comuni e le successive concessioni del diritto di superficie o cessioni delle stesse aree non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali; gli atti di acquisto, di concessione e di cessione sono soggetti a registrazione a tassa fissa».
2. L'articolo 36, comma 19-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche agli acquisti e alle concessioni e cessioni di aree non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge».
1.0.8
Cimmino, Napoli Roberto, Di Benedetto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

La lettera b) del 1o comma dell'articolo 13-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è così sostituita:
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a sogget-
ti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire riferite a ciascun soggetto d'imposta contitolare del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta, non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La detrazione spetta, nello stesso limite e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;».
1.0.9
Cimmino, Napoli Roberto, Di Benedetto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'ambito degli edifici e delle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto di cui al n. 21 e 39 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, devono intendersi ricomprese anche le residenze e le relative prestazioni di servizio sovvenzionate dallo Stato nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'edilizia agevolata e sovvenzionata destinati a residenze degli studenti durante il periodo del corso legale degli studi universitari».
1.0.10
Cimmino, Napoli Roberto, Di Benedetto
Art. 2.

Sopprimere l'articolo.
2.1
Pedrizzi
Sopprimere l'articolo.
2.2
D'Alì, Ventucci, Costa
Al comma 1, sostituire le parole da: «ad emanare...», fino a: «uno o più decreti», con le altre: «a promuovere uno o più provvedimenti legislativi».
2.3
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 1, lettera a), le parole: «alla stessa aliquota» sono sostituite dalle seguenti: «con aliquota tendenzialmente allineata a quella».
2.25
Il Relatore
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «impresa», aggiungere le seguenti: «e professionali»

Al comma 1, lettera b), n. 1, dopo la parola: «imprenditore» aggiungere le altre: «o professionista».

Al comma 1, lettera b), n. 2, dopo la parola: «impresa» aggiungere le altre: «o professionali».
2.4
Bosello, Pedrizzi
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «1o gennaio 2000» con le seguenti: «1o gennaio 1999».
2.5
Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di prevedere», sono inserite le seguenti: «a richiesta del contribuente».
2.6
Castellani, Polidoro
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di prevedere», sono inserite le seguenti: «a richiesta del contribuente».
2.7
Pedrizzi
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di prevedere», sono inserite le seguenti: «a richiesta del contribuente».
2.8
Cimmino
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di prevedere», sono inserite le seguenti: «a richiesta del contribuente».
2.9
Costa, D'Alì, Ventucci
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)».
2.26
Il Relatore
Sopprimere il comma 2.
2.10
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 2, sostituire le parole da: «sono trasmessi alla Commissione», fino a «23 dicembre 1996, n. 662», con le seguenti: «sono trasmesse, previo parere vincolante, alle competenti Commissioni parlamentari».
2.11
D'Alì, Ventucci, Costa
Sopprimere il comma 3.
2.12
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 3, sostituire le parole da: «della Commissione», fino a: «23 dicembre 1996, n. 662», con le seguenti: «vincolante delle Commissioni parlamentari».
2.13
D'Alì, Ventucci, Costa
Al comma 4, lettera a), aggiungere alle parole: «con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento» le seguenti: «, il quale non può in ogni caso comportare il superamento del valore dello stesso capitale investito, quale risultante dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996».
2.14
Albertini
Al comma 4, lettera a), in fine, inserire le seguenti parole: «Tale moltiplicatore dovrà essere ridimensionato anche in maniera differenziata per categorie dimensionali di imprese, in modo tale da assicurare un effettivo utilizzo delle norme da parte del maggior numero possibile di imprese e a tal fine potrà essere previsto per le più piccole e sottocapitalizzate anche il superamento del limite stabilito in rapporto al capitale investito».
2.15
D'Alì, Ventucci, Costa
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo la lettera b), è inserita la seguente: “b-bis), possibilità di applicare gradualmente la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese”».
2.16
Pedrizzi
Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«c) dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente: “b-ter applicazione della nuova disciplina alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata, calcolando la remunerazione di cui alla precedente lettera a) al costo dei beni strumentali utilizzati nell'attività”».
2.17
Castellani, Polidoro
Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«c) dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente: “b-ter applicazione della nuova disciplina alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata, calcolando la remunerazione di cui alla precedente lettera a) al costo dei beni strumentali utilizzati nell'attività”».
2.18
Pedrizzi
Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«c) dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente: “b-ter applicazione della nuova disciplina alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata, calcolando la remunerazione di cui alla precedente lettera a) al costo dei beni strumentali utilizzati nell'attività”».
2.19
Cimmino
Nel comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente: “b-ter applicazione della nuova disciplina alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata, calcolando la remunerazione di cui alla precedente lettera a) al costo dei beni strumentali utilizzati nell'attività”».
2.20
Costa, D'Alì, Ventucci
Nel comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente: “b-ter applicazione della nuova disciplina alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata, calcolando la remunerazione di cui alla precedente lettera a) sul costo dei beni strumentali utilizzati nell'attività”».
2.21
Montagna
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'articolo 105, comma 2, dopo le parole “salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4,” sono inserite le seguenti “ il 58,73 per cento degli utili, riserve ed altri fondi di cui al comma 2 dell'articolo 106,”;
2) nell'articolo 106, comma 1 le parole “e all'articolo 14, comma 5, della legge 1o marzo 1986, n. 64” sono soppresse;
3) nell'articolo 106 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “2. Se gli utili di esercizio o le riserve o gli altri fondi sono formati con utili che godono dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1o marzo 1986, n. 64, questi rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 2 dell'articolo 105”»

e conseguentemente aggiungere al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «a detti oneri» le seguenti: «ed a quelli di cui al comma 5-bis».
2.22
Fumagalli Carulli
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga al disposto di cui all'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e limitatamente ai periodi d'imposta 1999 e 2000, gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1o marzo 1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 2 dell'articolo 105, calcolate nella misura del 58,73 per cento dei predetti utili».

Conseguentemente al comma 6 dello stesso articolo 2, dopo le parole: «di cui al comma 4», aggiungere le seguenti: «di cui ai commi 4 e 5-bis».
2.23
Bonavita
Sostituire l'emendamento 2.24 con il seguente:

«6. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.
7. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.
8. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti eseguiti nel primo anno di attività corrispondente al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.
9. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
10. Dai decreti legislativi di cui al comma 4 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 6 a 9, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. La copertura
dei rimanenti 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 è rimessa alla legge finanziaria per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni; in assenza di tale previsione nell'indicata legge finanziaria, l'aliquota di cui al comma 6 è rideterminata nella misura del 28 per cento».
2.24/1
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli
All'emendamento 2.24, al comma 6, sostituire le parole: «per il successivo» con: «per i due successivi».
2.24/2
Castellani
All'emendamento 2.24, al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «l'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività di nuova costruzione o sui quali siano stati eseguiti gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 ovvero lavori di ampliamento».
2.24/3
Erroi
All'emendamento 2.24, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «e gli ammortamenti dedotti» con le seguenti: «e gli ammortamenti relativi ai beni stessi dedotti».
2.24/4
Pedrizzi
All'emendamento 2.24, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «e gli ammortamenti dedotti» con le seguenti: «e gli ammortamenti relativi ai beni stessi dedotti».
2.24/5
Pasquini
All'emendamento 2.24, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «gli ammortamenti dedotti» con le seguenti: «gli ammortamenti relativi ai beni stessi dedotti».
2.24/6
Rossi
All'emendamento 2.24, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «e gli ammortamenti dedotti» con le seguenti: «e gli ammortamenti relativi ai beni stessi dedotti».
2.24/7
Thaler Ausserhofer
All'emendamento 2.24, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «e gli ammortamenti dedotti» con le seguenti: «e gli ammortamenti relativi ai beni stessi dedotti«.
2.24/8
Brienza
All'emendamento 2.24, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «e gli ammortamenti dedotti» con le seguenti: «e gli ammortamenti relativi ai beni stessi dedotti».
2.24/9
Ventucci, Vegas, D'Alì, Azzollini, Costa
All'emendamento 2.24, al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti».
2.24/10
Erroi
All'emendamento 2.24, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti», con le seguenti: «e relativi ai beni immobili, di nuova costruzione o sui quali siano stati effettuati interventi di restauro, di ristrutturazione o di ampliamento, diversi da quelli direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività».

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Dai decreti legislativi di cui al comma 4 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno della stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 6 a 10, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. La copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 è rimessa alla legge finanziaria per il trienno 2000-2002, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni; in assenza di tale previsione nell'indicata legge finanziaria, l'aliquota di cui al comma 6 è rideterminata nella misura del 28 per cento».
2.24/11
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli
All'emendamento 2.24, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti», con le seguenti: «e relativi ai beni immobili, di nuova costruzione o sui quali siano stati effettuati interventi di restauro, di ristrutturazione o di ampliamento, diversi d quelli direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività».
2.24/12
Pedrizzi, Collino
All'emendamento 2.24, sopprimere il comma 8.
2.24/13
Pedrizzi, Collino
All'emendamento 2.24, al comma 9, sostituire le parole: «dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice« con le seguenti: «dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate».
2.24/14
Pedrizzi, Collino
All'emendamento 2.24, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nel caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile, la parte di reddito che, per effetto dell'applicazione della disposizione del comma 6, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al medesimo comma è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto».
2.24/15
Ventucci, Vegas, D'Alì, Azzollini, Costa
All'emendamento 2.24 dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nel caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile, la parte di reddito che, per effetto dell'applicazione della disposizione del comma 6, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al medesimo comma è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto».
2.24/16
Pasquini
All'emendamento 2.24 dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nel caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile, la parte di reddito che, per effetto dell'applicazione della disposizione del comma 6, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al medesimo comma è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto».
2.24/17
Rossi
All'emendamento 2.24 dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nel caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile, la parte di reddito che, per effetto dell'applicazione della disposizione del comma 6, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al medesimo comma è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quindo».
2.24/18
Thaler Ausserhofer
All'emendamento 2.24 dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nel caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile, la parte di reddito che, per effetto dell'applicazione della disposizione del comma 6, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al medesimo comma è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto».
2.24/19
Pedrizzi
All'emendamento 2.24 dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nel caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile, la parte di reddito che, per effetto dell'applicazione della disposizione del comma 6, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al medesimo comma è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto».
2.24/20
Brienza
All'emendamento 2.24, sopprimere il comma 10.
2.24/21
Ventucci, Vegas, D'Alì, Azzollini, Costa
All'emendamento 2.24, sopprimere il comma 10.
2.24/22
Pedrizzi
All'emendamento 2.24, sopprimere il comma 10.
2.24/23
Brienza
All'emendamento 2.24, sopprimere il comma 10.
2.24/24
Thaler Ausserhofer
All'emendamento 2.24, sopprimere il comma 10.
2.24/25
Rossi
All'emendamento 2.24, al comma 10, sostituire le parole: «Per i periodi di imposta di cui al comma 6,», con le seguenti: «Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,».

Conseguentemente, al comma 11, al secondo periodo, sostituire le parole: «2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001,» con le seguenti: «2.500 miliardi di lire per 2000 e 1.500 miliardi per il 2001,»; conseguentemente ancora, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «rimanenti 1.000 miliardi», con le altre: «rimanenti 1.500 miliardi» e sostituire le parole: «1.000 miliardi di lire nell'anno 2001» con le seguenti: «500 miliardi di lire nell'anno 2001».
2.24/26
Pieroni
All'emendamento 2.24, al comma 11, dopo le parole: «nell'anno 2001» inserire le seguenti: «e 3.000 miliardi nell'anno 2002».
2.24/28
Castellani
All'emendamento 2.24, al comma 11, sopprimere le parole da: «; in assenza...» fino alla fine del comma.
2.24/29
Pieroni
Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonchè degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
7. Agli effetti del comma 6:

a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-bis, comma 1, lettera a), n. 1), del citato testo unico, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti;
b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

8. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina del presente articolo e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 del predetto comma; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.
9. Le disposizioni dei commi 6 e 7 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nel predetto articolo, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 o degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.
10. Per i periodi d'imposta di cui al comma 6, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto, quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 6 a 9.
11. Dai decreti legislativi di cui al comma 4 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 6 a 10, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. La copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 è rimessa alla legge finanziaria per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni; in assenza di tale previsione nell'indicata legge finanziaria, l'aliquota di cui al comma 6 è rideterminata nella misura del 28 per cento».
2.24
Il Governo
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Zone pilota)

1. Al fine di incrementare lo sviluppo economico e sociale e l'occupazione nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale, in ogni regione possono essere istituite una o più zone pilota nelle quali è sperimentalmente sospesa, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per le nuove iniziative imprenditoriali, la normativa statale in tema di collocamento, di durata della prestazione lavorativa, di retribuzione, di cassa integrazione guadagni e di licenziamento, dandosi luogo, in sostituzione di essa ad accordi tra le parti.
2. I redditi delle nuove imprese ubicate nelle zone pilota e delle nuove iniziative di ampliamento, riattivazione, ricostruzione ed ammodernamento di imprese esistenti, possono essere assoggettati, se distintamente contabilizzati dalle imprese che svolgono l'attività produttiva, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura pari al 5 per cento.
3. Gli utili dichiarati dalle società, dagli enti commerciali e dalle imprese in contabilità ordinaria, direttamente investiti nella costruzione, ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti industriali nella zona pilota entro il terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non concorrono a formare il reddito per la parte non eccedente il 25 per cento del loro ammontare e comunque fino a concorrenza del costo delle opere e degli impianti.
4. L'imposta regionale sulle attività produttive è, nelle medesime zone, ridotta alla metà nei confronti dei soggetti che vi hanno sede o che vi svolgono attività principale.
5. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in 200 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1999, all'uopo riducendo l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e gli anni successivi. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2.0.1
Vegas, D'Alì, Ventucci
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

“4-bis. Le disposizioni di cui al quarto comma non si applicano alle imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2083 del codice civile e alle imprese artigiane così come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443”.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».
2.0.2
Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz
Art. 3.

Sopprimere l'articolo.
3.1
Pedrizzi
Sopprimere l'articolo.
3.2
D'Alì, Ventucci, Costa
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi al fine di riformare il sistema previdenziale per i nuovi assunti a partire dal 1o gennaio 1999.
2. Per il personale di nuova assunzione dovrà prevedersi la facoltà di adottare un sistema a capitalizzazione che preveda a carico del datore di lavoro il versamento del 12 per cento della retribuzione alla previdenza pubblica ed una quota obbligatoria equivalente a un fondo complementare».
3.3
D'Alì, Ventucci, Costa
Sopprimere il comma 1.
3.4
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 1, sostituire le parole da: «a emanare» fino a: «decreti legislativi», con le altre: «a promuovere provvedimenti legislativi».
3.5
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali».
3.6
Rossi
Al comma 1, sostituire le parole: «di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali», con le seguenti: «di consentire anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa di accedere alla previdenza complementare».
3.7
Brienza, Tarolli, Bosi
Al comma 1, sostituire le parole: «di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali», con le seguenti: «di consentire anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa di accedere alla previdenza complementare».
3.8
Cimmino
Al comma 1, sostituire le parole: «di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali», con le seguenti: «di consentire anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa di accedere alla previdenza complementare».
3.9
Costa, Mungari
Al comma 1, sostituire le parole: «di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali», con le seguenti: «di consentire anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa di accedere alla previdenza complementare».
3.10
Gambini
Al comma 1, sostituire le parole: «di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali», con le seguenti: «di consentire anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa di accedere alla previdenza complementare».
3.11
Castellani, Polidoro
Al comma 1, le parole: «di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali», sono sostituite dalle seguenti: «di disciplinare l'accesso alla previdenza complementare di soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa».
3.12
Pasquini, Pelella
Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b)».
3.13
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «fino» con le altre: «almeno del».
3.14
D'Alì, Ventucci, Costa
Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «fino».
3.15
D'Alì, Ventucci, Costa
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «fino al doppio delle misure attualmente previste» con le seguenti: «con previsione che possano essere estesi i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi per un importo di lire 2.500.000 per ciascun dipendente, o fino al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR».
3.16
D'Alì, Ventucci, Costa
Al comma 2, lettera a):

1. Dopo le parole: «redditi agrari dichiarati» aggiungere le parole: «uniformando i limiti di deducibilità stabiliti dall'articolo 48, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
3.17
Pasquini
Al comma 2, lettera b), aggiungere dopo le parole: «determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi» le seguenti: «riassunto nel consuntivo di esercizio di fine anno a tal fine soggetto a certificazione da parte di una società di revisione e verificato da attuario professionalmente abilitato, per la parte inerente l'entità delle riserve tecniche».
3.18
Albertini
Al comma 2, lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) la previsione quale forma di risparmio individuale, dell'ammortamento entro 15 anni per gli immobili acquistati da liberi professionisti e o da lavoratori autonomi per l'esercizio della propria attività e con previsione della deducibilità dell'IVA relativa all'acquisto dei detti immobili».
3.19
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Meloni
Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «a un terzo» con le seguenti: «alla metà».
3.20
Tarolli
Al comma 2, lettera d), aggiungere, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «ferma restando, per i soggetti iscritti entro la data del 28 aprile 1993, l'applicazione del regime fiscale precedentemente in vigore, ove più favorevole».
3.21
Tarolli
Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La disciplina delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione dei piani pensionistici con finalità previdenziali, individuazione dei soggetti abilitati, delle regole di vigilanza, dei requisiti professionali e organizzativi, in coerenza con i princìpi stabiliti dal decreto legislativo n. 124 del 1993, curando in particolare il coordinamento con la disciplina dei fondi pensione aperti, al fine di garantire la stabilità del soggetto gestore e tutelare la certezza delle prestazioni, nonchè la razionalità ed efficienza del sistema;
b) vincolo dell'accantonamento all'età pensionabile in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993, e, comunque, per un periodo temporale minimo non inferiore a quindici anni, potendosi eventualmente prevedere periodi temporali inferiori in ragione dell'età del soggetto;
c) contribuzione ai piani previdenziali in termini suppletivi rispetto alla contribuzione ai fondi pensione;
d) fermo restando al limite complessivo d'importo di cui alla lettera a) del precedente comma, deducibilità fiscale della contribuzione ai piani pensionistici e assoggettamento dell'eventuale contribuzione del datore di lavoro al contributo di solidarietà di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 1993; applicazione alla gestione dei piani pensionistici nonchè alle prestazioni da essi erogate dal regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del precedente comma».
3.22
Albertini
Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso alla previdenza complementare di soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adesione a fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) deducibilità fiscale della contribuzione fino a concorrenza del limite di importo previsto dalla lettera a) del comma 2».
3.23
Brienza, Tarolli, Bosi
Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso alla previdenza complementare di soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adesione a fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) deducibilità fiscale della contribuzione fino a concorrenza del limite di importo previsto dalla lettera a) del comma 2».
3.24
Cimmino
Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso alla previdenza complementare di soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adesione a fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) deducibilità fiscale della contribuzione fino a concorrenza del limite di importo previsto dalla lettera a) del comma 2».
3.25
Costa, Mungari
Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso alla previdenza complementare di soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adesione a fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) deducibilità fiscale della contribuzione fino a concorrenza del limite di importo previsto dalla lettera a) del comma 2».
3.26
Gambini
Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso alla previdenza complementare di soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adesione a fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) deducibilità fiscale della contribuzione fino a concorrenza del limite di importo previsto dalla lettera a) del comma 2».
3.27
Castellani, Polidoro
Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso alla previdenza complementare di soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa è realizzato mediante l'adesione ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni».
3.28
Pasquini, Pelella
Al comma 3, dopo le parole: «La disciplina delle forme di risparmio individuale» aggiungere la seguente: «volontarie».
3.29
Rossi
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) definizione delle caratteristiche dei piani pensionistici con finalità previdenziali, con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, per i soggetti nei confronti dei quali sussistano e operino forme pensionistiche complementari, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i creteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini suppletivi rispetto alla previdenza complementare; disciplina della possibilità di partecipazione per i soggetti nei cui confronti non sussistano o non operino forme pensionistiche complementari ai sensi del citato decreto n. 124 del 1993, ivi compresi i soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, secondo principi che assicurino la libertà di accesso alle forme di risparmio individuali vincolate a finalità di previdenza, nel rispetto delle garanzie e dei criteri di vigilanza previsti dal medesimo decreto legislativo».
3.30
Pedrizzi
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) definizione delle caratteristiche dei piani pensionistici con finalità previdenziali, con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, per i soggetti nei confronti dei quali sussistano e operino forme pensionistiche complementari, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i creteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini suppletivi rispetto alla previdenza complementare; disciplina della possibilità di partecipazione per i soggetti nei cui confronti non sussistano o non operino forme pensionistiche complementari ai sensi del citato decreto n. 124 del 1993, ivi compresi i soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, secondo principi che assicurino la libertà di accesso alle forme di risparmio individuali vincolate a finalità di previdenza, nel rispetto delle garanzie e dei criteri di vigilanza previsti dal medesimo decreto legislativo».
3.31
D'Alì, Ventucci, Costa
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «estensione della possibilità di partecipazione anche» inserire le seguenti: «ai lavoratori che non possono aderire alle predette forme di previdenza complementare, nonchè».
3.32
Pedrizzi
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'affidamento della gestione dei piani pensioni di cui alla lettera a) oltre che ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, agli intermediari previsti dall'articolo 6 del decreto stesso, ferma restando l'applicazione dei princìpi di vigilanza previsti dal medesimo decreto legislativo».
3.33
D'Alì, Ventucci, Grillo, Pedrizzi, Costa
Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del precedente comma, deducibilità fiscale della contribuzione ai piani pensionistici di cui alle precedenti lettere, secondo regole che consentano l'accesso a tutti i soggetti previsti dalla lettera a), anche nell'ipotesi di insussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 124 del 1993 per l'adesione ai fondi pensione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del precedente comma».
3.34
Pedrizzi
Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del precedente comma, deducibilità fiscale della contribuzione ai piani pensionistici di cui alle precedenti lettere, secondo regole che consentano l'accesso a tutti i soggetti previsti dalla lettera a), anche nell'ipotesi di insussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 124 del 1993 per l'adesione ai fondi pensione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del precedente comma».
3.35
D'Alì, Ventucci, Grillo, Pedrizzi, Costa
Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «polizze vita», inserire le seguenti: «e dei piani individuali di investimento».
3.36
D'Alì, Ventucci, Grillo, Pedrizzi, Costa
Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni;
b) detrazione dall'imposta di un importo determinato applicando l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito ai premi versati, con un aumento fino al doppio delle misure attualmente previste, esclusivamente:

1) per contratti di assicurazione aventi per oggetto o il rischio di premorienza, o il rischio di invalidità permanente, o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto; nonchè;
2) per i contratti di assicurazione la cui durata minima sia di quindici anni, ovvero l'assicurato raggiunga a scadenza almeno il sessantesimo anno di età a condizione che la durata minima sia almeno di cinque anni, e che prevedano:

2.1 la copertura del rischio di premorienza per un capitale pari ad almeno quindici volte il premio annuo pattuito, proporzionalmente riducibile qualora la durata contrattuale sia inferiore a quindici anni oppure;
2.2 l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante accumulato alla scadenza.
2.3 il limite di detrazione è aumentato di un milione di lire per il coniuge e per ciascun figlio a carico;

c) assoggettamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti, senza alcuna riduzione, all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;
d) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa prevista al presente comma».
3.37
Castellani, Polidoro
Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni;
b) detrazione dall'imposta di un importo determinato applicando l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito ai premi versati, con un aumento fino al doppio delle misure attualmente previste, esclusivamente:

1) per contratti di assicurazione aventi per oggetto o il rischio di premorienza, o il rischio di invalidità permanente con un grado superiore al dieci per cento, o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto; nonchè
2) per i contratti di assicurazione la cui durata minima sia di quindici anni, ovvero l'assicurato raggiunga a scadenza almeno il sessantesimo anno di età a condizione che la durata minima sia almeno di cinque anni, e che prevedano:

2.1 la copertura del rischio di premorienza per un capitale pari ad almeno quindici volte il premio annuo pattuito, proporzionalmente riducibile qualora la durata contrattuale sia inferiore a quindici anni; oppure;
2.2 l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante accumulato alla scadenza.
2.3 il limite di detrazione è aumentato di un milione di lire per il coniuge e per ciascun figlio a carico;
c) assoggettamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti, senza alcuna riduzione, all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;

d) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa prevista al presente comma».
3.41
Cimmino
Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni;
b) detrazione dall'imposta di un importo determinato applicando l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito ai premi versati, con un aumento fino al doppio delle misure attualmente previste e di un ulteriore milione per il coniuge e ciascun figlio a carico, esclusivamente:

1) per contratti di assicurazione aventi per oggetto o il rischio di premorienza, o il rischio di invalidità permanente, o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;
2) per i contratti di assicurazione la cui durata minima sia di quindici anni, ovvero l'assicurato raggiunga a scadenza almeno il sessantesimo anno di età a condizione che la durata minima sia almeno di cinque anni, e che prevedano la copertura del rischio di premorienza per un capitale pari ad almeno quindici volte il premio annuo pattuito, proporzionalmente riducibile qualora la durata contrattuale sia inferiore a quindici anni, oppure l'erogazione di una rendita vitalizia non inferiore a 6 milioni annui per il caso di invalidità grave oppure l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante accumulato alla scadenza».
3.38
Albertini
Sostituire il comma 4 con il seguente:

a) esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni;
b) detrazione dall'imposta di un importo determinato applicando l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito ai premi versati, con un aumento fino al doppio delle misure attualmente previste, e di un ulteriore milione per il coniuge e ciascun figlio a carico, esclusivamente:

1) per contratti di assicurazione aventi per oggetto o il rischio di premorienza, o il rischio di invalidità permanente, o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto; nonchè
2) per i contratti di assicurazione la cui durata minima sia di quindici anni, ovvero l'assicurato raggiunga a scadenza almeno il sessantesimo anno di età a condizione che la durata minima sia almeno di cinque anni, e che prevedano la copertura del rischio di premorienza per un capitale pari ad almeno quindici volte il premio annuo pattuito, proporzionalmente riducibile qualora la durata contrattuale sia inferiore a quindici anni, oppure l'erogazione di una rendita vitalizia non inferiore a 6 milioni annui per il caso di invalidità grave oppure l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante accumulato alla scadenza».
3.39
Gambini
Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni;
b) detrazione dall'imposta di un importo determinato applicando l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito ai premi versati, con un aumento fino al doppio delle misure attualmente previste e di un ulteriore milione per il coniuge e ciascun figlio a carico, esclusivamente:

1) per contratti di assicurazione aventi per oggetto o il rischio di premorienza, o il rischio di invalidità permanente, o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;
2) per i contratti di assicurazione la cui durata minima sia di quindici anni, e che prevedano la copertura del rischio di premorienza per un capitale pari ad almeno quindici volte il premio annuo pattuito, proporzionalmente riducibile qualora la durata contrattuale sia inferiore a quindici anni, oppure l'erogazione di una rendita vitalizia non inferiore a 6 milioni annui per il caso di invalidità grave oppure l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante accumulato alla scadenza».
3.40
Brienza, tarolli, Bosi
Al comma 4, sostituire le lettere b), c), d) ed e) con le seguenti:
b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta sui premi versati, con un aumento fino al doppio della misura attualmente prevista ed ulteriormente aumentata per i familiari a carico, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, per i contratti di assicurazione:

1) che abbiano per oggetto il rischio di premorienza, o di invalidità grave o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;
2) ovvero che abbiano una durata minima di quindici anni, riducibili se a scadenza l'assicurato raggiunga almeno il sessantesimo anno di età, a condizione che prevedano o la copertura del rischio di premorienza in misura significativa o l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante risultante alla scadenza.

c) assoggettamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti, senza alcuna riduzione, all'imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;».
3.42
Pasquini
Al comma 4, le lettere b), e c) sono sostituite dalla seguente:

b) detrazione dall'imposta di un importo determinato applicando l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito ai premi versati, con un aumento al doppio delle misure attualmente previste, e di un ulteriore milione per il coniuge e ciascun figlio a carico, esclusivamente:

1) per contratti di assicurazione aventi per oggetto o il rischio di premorienza, o il rischio di invalidità permanente con un grado superiore al dieci per cento, o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto; nonchè
2) per i contratti di assicurazione la cui durata minima sia di quindici anni, ovvero l'assicurato raggiunga a scadenza almeno il sessantesimo anno di età a condizione che la durata minima sia almeno di cinque anni, e che prevedano la copertura del rischio di premorienza per un capitale pari ad almeno quindici volte il premio annuo pattuito, proporzionalmente riducibile qualora la durata contrattuale sia inferiore a quindici anni, oppure l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante accumulato alla scadenza».
3.43
D'Alì, Ventucci, Costa, Mungari
Al comma 4, sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«c) assoggettamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti, senza alcuna riduzione, all'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione.»
3.44
Costa, Mungari
Alcomma 4, sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«c-bis) assoggettamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti, senza alcuna riduzione, all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»
3.45
Brienza, Tarolli, Bosi
Al comma 4, sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«c-bis) assoggettamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti, senza alcuna riduzione, all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»
3.46
Gambini
Al comma 4, lettera f), in fine, aggiungere le seguenti parole: «ad eccezione dell'eliminazione del cumulo di cui alla lettera b) che trova applicazione anche sui contratti già stipulati alla medesima data».
3.47
D'Alì, Ventucci
Sopprimere il comma 5.
3.48
D'Alì, Ventucci, Costa
Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «la previdenza collettiva e individuale» aggiungere le seguenti: «ivi compresi i servizi resi alle forme di previdenza complementare di cui al comma 1».
3.49
D'Alì, Ventucci, Costa
Nell'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) la previsione in via transitoria di forme di compensazione dei maggiori oneri finanziari sopportati dalle imprese a fronte dell'attuazione del nuovo regime fiscale del trattamento di fine rapporto».
3.50
Tarolli
Nell'articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La modifica ed il riordino del trattamento fiscale di tutte le forme di previdenza riconducibili agli istituti della contribuzione volontaria e del riscatto, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, dalla legge 18 febbraio 1983, n. 47 e dalla legge 16 settembre 1996, n. 564, sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) totale detassazione dei contributi versati e non tassazione dei redditi prodotti in fase di accumulazione;
b) adeguamento delle prestazioni alla vigente disciplina della previdenza pubblica obbligatoria».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per le relative minori entrate del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.51
Pasquini
All'articolo 3, comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere».
Inoltre, al terzo periodo sostituire le parole: «previo parere della Commissione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996» con le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».
3.52
Il Relatore
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: «alla Commissione», fino a: «23 dicembre 1996, n. 662», con le seguenti: «previo parere vincolante, alle competenti commissioni parlamentari».
3.54
D'Alì, Ventucci, Costa
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «della Commissione», fino a: «n. 662 del 1996», con le seguenti: «vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».
3.53
D'Alì, Ventucci, Costa
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis
(Pensioni ed assegni di fonte estera)

1. All'articolo 48 del Testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis) I redditi derivanti da pensioni di ogni genere o di fonte estera, e da assegni ad esse equiparati imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento.
5-ter) Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 1998 i redditi di cui al comma precedente possono essere dichiarati entro il 30 giugno 1999 con apposita istanza. A tali redditi si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis del TUIR e l'imposta è calcolata applicando l'aliquota marginale del contribuente, ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate.
Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in 4 rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 1999, del 15 giugno 2000, del 15 dicembre 2000 e del 15 giugno 2001 senza applicazione di interessi.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi indicati nel comma 1, nonché a coloro che hanno ottemperato alle norme inerenti la sanatoria per gli anni 1996-1997 e il relativo provvedimento operoso.
5-quater) Le disposizioni di cui al comma 5-bis) entrano in vigore dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998».

2. Per le relative minori entrate del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.0.1
Pasquini
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b-bis) le spese sostenute per ricorso a collaboratori familiari e per prestazioni di cura domiciliare in favore di soggetti bisognosi di assistenza o di sorveglianza, nella misura del 19 per cento;”

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».
3.0.2
Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al primo periodo del comma 2, dell'articolo 2, della legge 11 luglio 1998, n. 224, dopo le parole: «editrici di quotidiani o periodici» inserire le seguenti: «a quella data».
Conseguentemente al primo periodo del comma 2, del citato articolo 2, sopprimere le seguenti parole: «e per i quali le società editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».
3.0.3
Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 10, dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dal comma 2, della legge 11 luglio 1998, n. 224 è aggiunto, infine: “A decorrere dal 1o gennaio 1998 i contributi di cui al presente comma sono altresì corrisposti a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di partiti politici espressione di minoranze linguistiche riconosciute, che abbiano in una delle Camere almeno un rappresentante i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti”.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».
3.0.4
Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz
Art. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Gli atti costitutivi delle società cooperative di lavoro, ivi comprese le piccole società cooperative, aventi sede legale nei territori di cui agli obiettivi 1 - 2 - 5b dell'UE, disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Per le cooperative del precedente comma, limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione, gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni indicate nei rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.
3. Dopo la nota 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 aggiungere la seguente Nota 4: “Le società cooperative di lavoro, ivi comprese le piccole società cooperative, aventi sede legale nei territori di cui agli obiettivi 1 - 2 - 5b dell'UE, limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione, sono esenti dalla tassa di cui al presente articolo”.
4. Per le relative minori entrate del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base da parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4.0.1
Staniscia, Pasquini
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Semplificazione di adempimenti in materia
di fatturazione e bollettazione)

1. Le disposizioni previste dal decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1980, n. 349 recante: “Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano” si applicano anche ai servizi di nettezza urbana e di raccolta di rifiuti solidi urbani effettuati da aziende speciali o consortili».
4.0.2
Thaler Ausserhofer, Pieroni, Pinggera, Dondeynaz
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Pensioni, ed assegni di fonte estera)

1. All'articolo 48 del Testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 5 inserire il seguente comma 5-bis:

“I reddidi derivanti da pensioni di ogni genere e da assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento”.

2. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 1998 i redditi di cui al comma precedente possono essere dichiarati entro il 30 giugno 1999 con apposita istanza.
A tali redditi si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis del Testo unico delle imposte sui redditi e l'imposta è calcolata applicando l'aliquota marginale del contribuente, ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate.
Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in 4 rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 1999, del 15 giugno 2000, del 15 dicembre 2000 e del 15 giugno 2001 senza applicazione di interessi.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi indicati nel comma 1, nonchè a coloro che hanno ottemperato alle norme inerenti la sanatoria per gli anni 1996-1997 e il relativo provvedimento operoso.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998».
4.0.3
Ferrante
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di IVA relativamente a prestazioni socio-sanitarie di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili)

1. Al numero 27-ter dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola “direttamente” è sostituita dalle seguenti parole: “sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere”».
4.0.4
Tarolli