ISTRUZIONE (7a)

GIOVEDI' 18 GIUGNO 1998

209a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore (n. 261)
(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C07a, 0030°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno scorso.

Il presidente OSSICINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BRIGNONE si sofferma analiticamente su numerosi aspetti dello schema di regolamento in titolo a suo giudizio suscettibili di miglioramento.
In particolare, giudica anzitutto contraddittorio il comma 1 dell'articolo 1 con il comma 3 dello stesso articolo: nell'esplicitare l'obiettivo degli esami di Stato - volti, secondo la legge n. 425 da cui il regolamento trae origine, alla "analisi e verifica della preparazione di ciascun candidato" - esso compie infatti una operazione del tutto arbitraria, tanto più che nel corso di approvazione della legge si era espressamente evitato di formulare una dizione più ampia.
Quanto all'articolo 2, egli lamenta che alla lettera a) del comma 1 manchi il riferimento agli alunni che hanno frequentato l'ultimo anno di corso nelle scuole italiane all'estero e che la lettera c) dello stesso comma 1 presupponga arbitrariamente che le tre classi necessariamente funzionanti per l'ammissione all'esame di Stato degli alunni delle scuole private quali candidati interni siano tutte del corso base o del corso collaterale e non possano eventualmente appartenere ad entrambi. Con riferimento al comma 3 dello stesso articolo 2, stigmatizza poi l'assenza di ogni riferimento agli alunni che abbiano riportato non meno di otto decimi in scuole italiane all'estero e vogliano sostenere l'esame finale in Italia o viceversa e la mancata precisazione di come vada attuato nel regolamento l'articolo 2, comma 2, della legge n. 425, relativo agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea.
Passando all'articolo 3, egli osserva che nella legge non sono previsti limiti di età per l'ammissione agli esami di Stato dei candidati esterni: ritiene pertanto che, alla lettera b) del comma 1, occorra aggiungere un anno a quello della durata del corso prescelto al fine di evitare la possibilità di un ingiusto recupero di anni da parte di coloro che sono stati ripetutamente bocciati; con riferimento alla lettera f) dello stesso comma 1, auspica inoltre che la cessata frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo sia certificata, sempre ai fini dell'ammissione agli esami dei candidati esterni, attraverso una comunicazione scritta al preside e non debba essere constatata solo nei fatti. Egli chiede poi al Governo di chiarire se il requisito di cui al comma 2 dell'articolo 3 valga ai fini dei crediti formativi ovvero per l'ammissione agli esami ed auspica una riformulazione del comma 4 nel senso di prevedere non solo la non ammissione, ma anche l'impossibilità di presentare domanda di ammissione agli esami nella stessa sessione per più di un corso di studi. Dopo essersi domandato se, nel caso in cui i conservatori venissero secondarizzati, gli allievi potranno sostenere contemporaneamente gli esami di scuola superiore e di conservatorio, egli si sofferma sulla questione della individuazione delle prove integrative per i candidati non in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe: a tale proposito, lamenta che il comma 5 non chiarisca a discrezione di chi avvenga tale individuazione, dal momento che la commissione di esame non è ancora formata. Analogo problema si pone con riferimento al comma 6, relativo alle prove integrative degli alunni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studi, per l'individuazione delle quali non può che essere competente la commissione d'esame, benché ciò non venga esplicitato chiaramente. Quanto al comma 7, è necessario a suo giudizio attribuire al preside il compito specifico di assegnare il candidato esterno al consiglio di classe in base a criteri precisi, nonché cancellare la palese ingiustizia secondo la quale ai candidati esterni e non a quelli interni si richiederebbe - ai fini dell'ammissione all'esame - la sufficienza in tutte le materie. Dopo aver lamentato l'improprietà del termine "provenienti" di cui al comma 8, invita a tenere conto - in sede di comma 9 - della innovazione consistente nel conferimento di idoneità anche a classi precedenti l'ultima, rispetto all'ordinamento precedente secondo il quale si poteva assegnare la promozione o l'idoneità solo all'ultimo anno: ciò comporta infatti prove estremamente approfondite che impongono soluzioni più articolate. Da ultimo, ritiene che il comma 11 debba essere riunito al comma 4.
Passando all'articolo 5, ritiene che la materia oggetto della seconda prova scritta debba essere individuata in una fase temporale più avanzata (seconda o terza decade di aprile) rispetto a quanto previsto al comma 1 (prima decade): ciò, in considerazione del fatto che comunque tutte le discipline sono oggetto del nuovo esame. In vista dell'autonomia e della configurazione della terza prova scritta come espressione di quest'ultima, ritiene poi che al comma 2 debbano essere previsti profili delle classi negli ultimi tre anni, benché la legge lasci supporre che si debba operare solo con profili individuali: con l'attuazione dell'autonomia, diventerà infatti essenziale che i commissari esterni abbiano a disposizione una documentazione sui progetti formativi e sulle scelte effettuate nell'ambito dell'autonomia stessa. A suo giudizio occorrerebbe altresì determinare, al comma 3, la durata dell'intervallo che necessariamente dovrà intercorrere tra la seconda e la terza prova scritta e prevedere, al comma 4, la predisposizione di appositi modelli per le relazioni dei docenti dei gruppi in cui si è eventualmente scomposta la classe in caso di sperimentazione dell'autonomia didattica e organizzativa. Esprime poi ferma contrarietà alla norma, di cui al comma 7, che impone di iniziare il colloquio orale con un argomento scelto dal candidato, dal momento che ciò comporterebbe inevitabilmente l'utilizzo di una parte cospicua del tempo a disposizione per il colloquio stesso. Un'eventuale possibilità di scelta per il candidato deve tutt'al più essere relativa all'area di progetto, anche se ciò non è espressamente previsto dalla legge n. 425. Quanto infine alla norma che prevede la discussione degli elaborati scritti, chiede al Governo di chiarire se ciò comporta anche la possibilità di una eventuale modifica del giudizio precedentemente espresso, pena la riduzione di tale discussione ad una mera formalità volta ad evitare la proposizione di ricorsi. Lamenta quindi la difficile attuazione del comma 8, secondo cui le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio anche operando per aree disciplinari: stante il carattere multidisciplinare del colloquio è infatti impossibile operare per aree disciplinari distinte, tanto più che il voto finale dovrebbe essere collegiale dell'intera commissione. A ciò si connette la critica rivolta al comma 9, secondo cui il punteggio è attribuito dall'intera commissione a maggioranza ma, nel caso in cui avesse applicazione il comma 8, potrebbe essere determinato dalla componente di area disciplinare che non ha partecipato al colloquio.
Passando all'articolo 6, egli chiede anzitutto se la dizione "operatori" di cui al comma 1 equivalga a quella di "docenti di sostegno"; con riferimento al comma 3, chiede poi se può essere previsto il rinvio dello svolgimento alle prove suppletive.
Quanto all'articolo 7, ritiene che - al comma 1 - debba essere determinato il tempo massimo entro cui il candidato assente deve comunicare la sua assoluta impossibilità a prendere parte all'esame, anche al fine di poter predisporre con immediatezza un calendario di prove suppletive. Stante l'impossibilità di stabilire oggettivamente i criteri di determinazione dell'eccezionalità, ritiene poi estremamente pericoloso (e pertanto da sopprimere) il comma 3 secondo cui, in casi eccezionali di impedimento, il presidente può deliberare di rinviare il candidato alle prove suppletive.
Non avendo obiezioni da esprimere sull'articolo 8, egli si sofferma quindi sull'articolo 9, con riferimento al quale lamenta anzitutto che la determinazione del numero massimo di otto membri per le commissioni d'esame, di cui al comma 1, non tiene conto che il numero di materie in alcuni istituti (come ad esempio quelli tecnico-commerciali) è superiore. Ritiene poi doveroso aggiungere, all'ultimo periodo del comma 3, tra i casi in cui possono essere costituite commissioni speciali con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, anche il caso in cui l'unico istituto di un determinato indirizzo presente nella provincia sia non statale. Quanto al comma 4, giudica opportuno indicare i criteri di priorità per la nomina dei membri esterni, tra i quali dovrebbero a suo giudizio figurare anzitutto l'insegnamento, presente o passato, nelle classi terminali nonché la pregressa partecipazione a commissioni di esami di Stato. Ritiene poi che, nel caso di commissioni con soli candidati esterni, si potrebbe prevedere semplicemente una commissione tutta esterna, quale di fatto comunque sarebbe. Da ultimo, giudica indispensabile prevedere, al comma 6, deroghe al divieto di nomina dei presidenti e dei membri esterni nelle commissioni d'esame operanti nelle rispettive scuole, in scuole del medesimo distretto o in scuole in cui abbiano prestato servizio negli ultimi due anni: ciò, soprattutto in particolari situazioni connesse alla limitata presenza sul territorio di determinati istituti.
Passando all'articolo 10, chiede al Governo di chiarire, al comma 2, chi debba disporre l'accertamento dei motivi di impedimento che possono consentire ai componenti delle commissioni di rifiutare l'incarico o lasciarlo dopo l'insediamento; al comma 5, andrebbe poi inserita la possibilità di sostituire i membri interni anche con supplenti, nel caso in cui sia impossibile operare la sostituzione con altri docenti appartenenti alla stessa classe, allo stesso corso o ad altra classe del medesimo istituto.
Quanto all'articolo 11, sottolinea che al comma 2 l'area di progetto trova riconoscimento anche in termini di punteggio: occorrerebbe pertanto tenerne conseguentemente conto al comma 7 dell'articolo 5. Lamenta poi che le modalità di computo del credito scolastico prefigurate al comma 4 determinano una scarso rilievo di quest'ultimo nel punteggio finale di esame; quanto alla tabella A del credito scolastico, allegata al regolamento, invita a specificare che l'espressione del credito stesso in numero intero sia limitata al computo complessivo dei tre anni. Auspica poi, con riferimento al comma 6, che il credito scolastico per i candidati esterni sia reso pubblico almeno il giorno precedente la prima prova scritta e non il giorno stesso. Da ultimo, ritiene che la commissione d'esame possa aumentare il punteggio dei candidati esterni in possesso di credito formativo, ai sensi del comma 11, di tre punti anziché di due.
Con riferimento all'articolo 12, comma 1, si interroga sull'opportunità di considerare, ai fini del credito formativo, eventuali esperienze di carattere sportivo, la cui coerenza con i contenuti tematici del corso sarebbe quanto meno dubbia. Giudica poi oscura la disposizione del comma 3 dello stesso articolo 12, non essendo affatto chiaro quale sia l'autorità diplomatica che debba certificare i crediti formativi acquisiti all'estero: quella italiana nel Paese in cui è stato acquisito il credito formativo o quella del Paese straniero in Italia?
Passando all'articolo 13, egli ritiene che la certificazione del superamento degli esami di Stato debba essere predisposta su apposito modello che consenta di non riportare, su richiesta dell'interessato, i crediti formativi. Chiede inoltre al Governo se, nel nuovo ordinamento, non dovrà più essere espresso l'orientamento e non dovranno più essere compilate le tabelle statistiche.
Quanto all'articolo 14, istitutivo di un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare l'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato, ritiene che esso debba riferire annualmente alle competenti Commissioni parlamentari. Giudica peraltro irrealistico che i presidenti delle commissioni d'esame possano predisporre la propria relazione ai fini del monitoraggio prima della chiusura dei lavori: al riguardo, potrebbe più utilmente essere fissato un termine di otto giorni dalla chiusura dei lavori stessi.
Per quanto riguarda infine l'articolo 15, egli deplora che, al comma 4, non venga specificato se i corsi di studio nei quali possono essere istituite classi terminali da parte degli istituti pareggiati legalmente riconosciuti siano quelli dello stesso indirizzo; suggerisce infine di invertire, al comma 10, il rapporto fra Ministro degli affari esteri e Ministro della pubblica istruzione, prevedendo un decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Il senatore RESCAGLIO, premessa una valutazione positiva della nuova disciplina degli esami di Stato che non potrà comunque far rimpiangere quella previgente fin troppo a lungo caratterizzata dalla provvisorietà della sperimentazione, sottolinea anzitutto il carattere innovativo dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 14, il cui compito principale sarà proprio quello di far constatare in futuro pregi e difetti della nuova regolamentazione. Le stesse modalità di calcolo del credito scolastico, da alcune parti giudicate forse a ragione riduttive, potranno essere verificate sul campo ed eventualmente modificate in prosieguo di tempo. Per il momento, appare prioritario preparare gli insegnanti ad una valutazione unitaria dello studente, che appare uno degli aspetti più significativi della riforma. Dopo aver manifestato apprezzamento anche per quanto riguarda l'articolo 12, relativo al credito formativo, con riferimento al quale gli appare corretto valutare ogni tipo di esperienza qualificata conseguita dal candidato, esprime l'auspicio che la nuova disciplina inneschi una proficua competizione fra scuole parificate (e presto paritarie) e scuole statali e che - nel tempo - la piena attuazione della terza prova scritta quale espressione della autonomia di ciascun istituto conferisca la giusta valorizzazione alla funzione dei consigli di classe.

Il senatore MASULLO svolge alcune brevi osservazioni sul contenuto dei nuovi esami di Stato. Compito del Parlamento in questa fase, ricorda, è infatti quello di verificare la corrispondenza dello schema di regolamento al dettato della legge da cui trae origine e la corretta interpretazione degli spazi che la legge stessa inevitabilmente lascia scoperti. A tale riguardo, giudica negativamente l'anteposizione, fra gli obiettivi della seconda prova scritta di cui al comma 3 dell'articolo 4, dell'accertamento delle conoscenze specifiche del candidato rispetto all'esplicitazione dell'oggetto della prova stessa. In tal modo, risulta infatti oscura la natura dell'accertamento stesso. Analogamente oscura risulta poi a suo giudizio la finalità della terza prova a carattere pluridisciplinare, laddove essa è intesa ad accertare "le capacità di integrazione" raggiunte dal candidato. Infine, egli giudica ellittica la dizione del comma 5 dello stesso articolo 4, secondo cui il colloquio è inteso a accertare la capacità del candidato di approfondire sotto "vari profili" i diversi argomenti: stante il fatto che la legge n. 425 conferisce carattere multidisciplinare al colloquio, tale dizione dovrebbe essere a suo giudizio quanto meno integrata dalla precisazione che i profili di cui trattasi sono quelli disciplinari attinenti ad un unico tema. Stigmatizza altresì la dizione secondo cui il colloquio è volto a accertare la padronanza della lingua orale, dal momento che esso non può certo essere volto ad accertare la padronanza della lingua scritta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.