AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 21 FEBBRAIO 2001
224ª seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore14,15.
(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio
(Parere su ulteriori emendamenti alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore BESOSTRI, esaminati gli ulteriori emendamenti, propone la formulazione di un parere non ostativo richiamando la Commissione di merito a verificare la compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato degli interventi agevolativi previsti. Con specifico riferimento all'emendamento 1.13 osserva che l'individuazione delle fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili rientra tra le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

La Sottocommissione conviene.


(2675-B) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore LUBRANO DI RICCO, illustrate le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.
(5001) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000.
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Pastore, illustra il contenuto del provvedimento in esame.

Il senatore BESOSTRI segnala l'opportunità di verificare la coerenza con le norme concordatarie della Convenzione in esame. Manifesta quindi perplessità sull'estensione dell'applicazione della disciplina contenuta nella Convenzione medesima ai dipendenti della Santa Sede e degli enti centrali della Chiesa cattolica non cittadini delle due parti contraenti.

Il presidente ANDREOLLI propone quindi la formulazione di un parere favorevole, integrato dalle osservazioni avanzate dal senatore Besostri.

La Sottocommissione conviene.

(4987) Deputati GIOVANARDI ed altri. - Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(2819-2877-2940-2950-2957-B) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pelella ed altri; Manfroi ed altri; Minardo; Bonatesta ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore BESOSTRI, in sostituzione del relatore designato Pastore, propone la formulazione di un parere non ostativo sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo del provvedimento in titolo rilevando, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, che la personalità giuridica è riconosciuta agli istituti di patronato in virtù della normativa vigente.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.


Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere e del personale non direttivo del Corpo Forestale dello Stato (n. 854)
(Osservazioni alla 9ª Commissione.)

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra il provvedimento in titolo e propone di esprimersi in senso favorevole con le seguenti osservazioni:
la formulazione dell'articolo 33 non appare tecnicamente corretta (in particolare sembra impropria la "qualifica di funzionario di polizia"). Si propone, pertanto, la soppressione dell'articolo, stante il disposto dell'articolo 1, comma3, lettera l) della legge 15 marzo 1997, n. 59, che stabilisce l'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica;

sull'articolo 15, comma 2, lettera b) va sostituito il termine "carattere" con "condotta", come previsto dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

all'articolo 11, comma 1, capoverso "Art. 21-ter", comma 1, dopo la parola "scelto", va inserito il seguente inciso: ", con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo,".

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato (n. 860)
(Osservazioni alla 9ª Commissione)

Il senatore LUBRANO DI RICCO, illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimersi in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

che sia disposta l'attribuzione, al personale interessato del Corpo forestale dello Stato in possesso di un'anzianità inferiore ai dieci anni, di un emolumento pensionabile pari a quello previsto dallo schema di decreto legislativo correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 334/2000, in corso di esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
che negli articoli 4, 8 e 15 sia eliminato il riferimento ai programmi. Appare infatti più opportuno rimettere la disciplina dei programmi dei corsi a uno strumento più flessibile di quanto non sia il regolamento, conformemente a quanto stabilito nello schema di decreto legislativo correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 334/2000 di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;
che, sempre al fine di omogeneizzare il trattamento giuridico del personale del Corpo forestale dello Stato con quello della Polizia di Stato, occorre integrare il comma 2 dell'articolo 5, prevedendo che i commissari forestali siano ammessi al corso successivo, qualora l'assenza oltre i 180 giorni sia determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche effettuate durante il corso di formazione iniziale;
che, all'articolo 7, comma 2, sia rettificato il riferimento normativo, indicando correttamente il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
appare necessario riformulare il comma 2 dell'articolo 14, in modo da chiarire che non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato un giudizio inferiore ad ottimo con punti 9 ovvero le sanzioni previste nel comma medesimo, conformemente a quanto previsto dalla corrispondente disciplina relativa alla Polizia di Stato;
che all'articolo 21 venga riformulato eliminando ogni forma di rapporto gerarchico tra gli appartenenti ai ruoli direttivi:
Rileva infine l'opportunità di sopprimere l'articolo 25, stante il disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che stabilisce l'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica.

Dopo che il presidente ANDREOLLI ha rilevato che molte delle osservazioni incidono sul merito del provvedimento, la Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.