AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

208a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Albertini, per le comunicazioni Lauria e per l'interno Sinisi e Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA
(2982) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili
(Parere alla 8a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto del provvedimento, che consente una sperimentazione limitata del servizio di telefonia mobile con tecnica DCS1800, in attesa della gara aperta ad altri gestori, ma con la possibilità per i partecipanti alla gara medesima di accedere anche alla sperimentazione. L'urgenza del decreto deriva dal decorso del termine già fissato al 1 gennaio 1998 per lo svolgimento della gara, che peraltro non è stata espletata.
Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Su richiesta del senatore BESOSTRI, il sottosegretario LAURIA precisa che le procedure per lo svolgimento della gara sono già state avviate, essendosi insediato il comitato dei Ministri competente al riguardo, con l'individuazione dei cosiddetti advisors, anch'essi previsti dalla normativa vigente in materia. Nel volgere di alcune settimane sarà quindi emanato il bando di gara, che sarà conclusa presumibilmente entro la prossima primavera.

Il senatore BESOSTRI ritiene che la mancata pubblicazione del bando di gara prima dell'adozione del decreto-legge non assicura la parità di condizioni tra i gestori attuali e quelli potenziali.

Il presidente VILLONE osserva che anche altri soggetti possono partecipare alla sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo del decreto-legge in esame. Quanto alla parità di condizioni con gli attuali gestori, ritiene che il Governo debba chiarire tale aspetto.

Il sottosegretario LAURIA conferma che anche gli altri soggetti interessati sono ammessi alla sperimentazione. Su richiesta del senatore Maggiore, precisa che il comma 3 dell'articolo 1 assicura che l'esercizio commerciale della telefonia mobile secondo la tecnica in questione sarà svolto in condizioni di effettiva concorrenza, mentre il decreto prevede l'avvio di una sperimentazione, limitata a due sole città e a un numero ridotto di utenti, per i gestori attuali del servizio di telefonia mobile, con una disponibilità di frequenze pari nel totale al 10 per cento. D'altra parte, il mancato rispetto del termine del 1 gennaio 1998 è stato dovuto proprio alla necessità di tener conto di tutti gli aspetti della vicenda per assicurare condizioni di effettiva concorrenza nell'esercizio del servizio. In proposito, una ipotesi iniziale di sperimentazione limitata esclusivamente agli attuali gestori è stata successivamente abbandonata, prevedendo che alla fase sperimentale possano partecipare anche gli altri soggetti partecipanti alla gara.

Secondo il presidente VILLONE, l'orientamento del Governo va interpretato nel senso che la sperimentazione non sarà avviata prima che venga definito il quadro dei partecipanti alla gara.

Su richiesta del senatore Pardini, il sottosegretario LAURIA precisa nuovamente i limiti disposti in tema di sperimentazione, quanto alla disponibilità di frequenze e all'estensione territoriale e di utenza del nuovo servizio.

Il senatore ANDREOLLI considera piuttosto oscura la formulazione del decreto-legge ritenendo non precisato se le imprese diverse dagli attuali gestori potranno accedere a frequenze diverse da quelle riservate a questi ultimi.

Il presidente VILLONE osserva che il decreto-legge appare come il risultato di successive valutazioni ma deve essere nel complesso interpretato nel presupposto che le condizioni della sperimentazione siano le stesse per tutti i soggetti interessati.

Il senatore PELLEGRINO dichiara che le riserve esposte da alcuni senatori della maggioranza parlamentare lo inducono a manifestare il suo dissenso riguardo al riconoscimento dei presupposti costituzionali per il decreto-legge in esame. Egli rileva anzitutto che la direttiva europea vigente in materia prescrive che dal 1 gennaio 1998 il servizio di telefonia mobile con tecnica DCS1800 va esercitato in condizioni di effettiva concorrenza tra i concessionari attuali. La normativa comunitaria, inoltre, prescrive l'apertura dei mercati in questione anche a un terzo gestore, in esito a una procedura di gara che avrebbe dovuto concludersi entro il 1 gennaio 1998. Il termine non è stato osservato, probabilmente per la inutile complicazione derivante dalla preventiva individuazione degli advisors: nondimeno, il ritardo non giustifica il decreto-legge, che ha l'effetto di spostare il termine fissato dalle norme comunitarie, senza assicurare condizioni di libera concorrenza.

Il presidente VILLONE replica che la direttiva comunitaria vigente in materia prevede anche condizioni di effettiva concorrenza tra i gestori concorrenti sui mercati interessati e dissente dal senatore Pellegrino osservando che la sperimentazione disposta dal decreto-legge postula che il mercato limitato a due soli soggetti sia insufficiente, secondo una valutazione che egli dichiara di condividere.

Il senatore PELLEGRINO obietta a sua volta che lo spostamento del termine già fissato al 1 gennaio 1998 non appare idoneo ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza, rilevando che la disponibilità del 10 per cento delle frequenze non consente l'esercizio di attività commerciali ma solo di attività di tipo sperimentale.

Il sottosegretario LAURIA precisa che la scelta di far intervenire i cosiddetti advisors nei procedimenti di gara è stata determinata dall'intento di corrispondere ad esigenze di garanzia e di trasparenza. Osserva, inoltre, che nella vicenda in discussione occorre contemperare la tutela dei gestori attuali e dei futuri vincitori della gara. Nel riconoscere che il mancato rispetto del termine già fissato al 1o gennaio 1998 comporta un problema di compatibilità con le normative comunitarie, riferisce alla Commissione che le autorità europee hanno già manifestato la propria perplessità al Governo italiano circa il decreto in esame. Ribadisce tuttavia che il provvedimento è concepito allo scopo di pervenire a una graduale attivazione del servizio, assicurando nel contempo condizioni di effettiva concorrenza e di apertura del mercato.

Il PRESIDENTE ritiene che le obiezioni formulate nel corso dell'esame siano pertinenti alla valutazione che la Commissione dovrà compiere in altra sede consultiva, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento. Conferma, pertanto, la sua proposta di parere favorevole.

Il senatore BESOSTRI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole sulla proposta avanzata dal Presidente, riservandosi di formulare le proprie osservazioni sul provvedimento in sede di esame ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente.

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione
(Parere alla 8a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)

Il presidente VILLONE riferisce sul decreto-legge in titolo, dal contenuto alquanto complesso. Nella prima parte, il provvedimento contiene disposizioni di incentivazione al recupero di naviglio mercantile verso la bandiera italiana, mediante misure già sperimentate con successo in altri paesi a forte vocazione marittima. Un'altra parte del decreto-legge contiene disposizioni strumentali alla salvaguardia dell'occupazione nel settore portuale. A partire dal comma 9 dell'articolo 8 e in tutti gli articoli successivi, il decreto contiene invece una serie di misure eterogenee, che in alcuni casi suscitano perplessità anche circa la sussistenza dei presupposti costituzionali. Tali misure corrispondono in buona parte a disposizioni contenute in apposite iniziative già all'esame del Senato o della Camera dei deputati.
Egli sottopone alla Commissione una valutazione attenta del provvedimento, persuaso che non tutte le disposizioni sono assistite dai presupposti costituzionali e dai requisiti di legge. Considerata la complessità del provvedimento, propone quindi di proseguire l'esame in una seduta successiva.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame viene rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(2898) Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato dalla Camera dei deputati
(74) SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari
(265) PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato
(517) DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 30, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo politico
(521) DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato
(1205) MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato
(2119) MACERATINI ed altri. - Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari
(2295) MANCONI ed altri. - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore GUERZONI avverte che sono stati presentati numerosi ordini del giorno, alcuni dei quali non ha fatto in tempo ad esaminare.

I seguenti ordini del giorno sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori:

Il Senato,

nell'esame del disegno di legge n. 2898,

impegna il Governo

a tener conto delle sottoindicate esigenze:

emanazione di tempestivi provvedimenti, nel momento in cui l'istituzione del giudice unico avrà effettiva attuazione, finalizzati alla rapida trasmissione degli atti relativi ai ricorsi già presentati al pretore, ma non ancora definiti, all'autorità giudiziaria competente;
valutazione dell'opportunità di estendere anche agli altri tribunali amministrativi, oltre quello del Lazio, le competenze per i ricorsi avverso il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 nei casi in cui vi sia richiesta espressa del ricorrente e ricorrano motivati impedimenti ad adire il detto tribunale;
al comma 12 dell'articolo 11 per «Stato di appartenenza» al quale lo straniero espulso è rinviato si intende lo Stato del quale è cittadino ed è opportuno considerare lo Stato di provenienza come quello dal quale inizialmente proviene;
nell'adozione della misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, nel caso in cui lo straniero fornisca la prova obiettiva di essere giunto nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge, è necessario tener conto della ricorrenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato in assenza dei quali può diventare inutilmente sanzionatorio il trattenere il medesimo straniero presso il centro di permanenza temporanea;
nel caso di misure di vigilanza adottate dal Questore con l'ausilio della forza pubblica, affinchè lo straniero non si allontani dal centro, è necessario provvedere a ripristinare senza ritardo tale misura nel caso di sua violazione, evitando lesioni della libertà personale, con violazione dell'articolo 13 della Costituzione, e la «vigilanza» non assuma forme assimilabili alla detenzione.
0/1/2898/1
Lubrano di Ricco

Il Senato,

considerato che l'articolo 21 del disegno di legge che disciplina la prestazione di garanzia da parte di persone fisiche e giuridiche a favore dello straniero che intenda entrare nel nostro Paese ed inserirsi nel mondo del lavoro, necessita di norme applicative che specifichino le modalità pratiche e le implicazioni di tale procedura,

impegna il Governo

ad articolare il Regolamento di applicazione, previsto dal secondo e terzo comma del citato articolo 21, in modo che possa essere esercitata una effettiva opera di controllo sulla concretezza delle garanzie prestate da enti od associazioni non istituzionali.
0/2/2898/1
Bettamio

Il Senato,

considerato che

il rapporto socio-cooperativo è correttamente da qualificare di lavoro associato nel quale sussiste ed opera un preciso vincolo di subordinazione funzionale tra socio lavoratore e cooperativa;
nell'ordinamento sono operanti per una pluralità di fini, i principi dell'assimilazione e della equiparazione dell'attività prestata dal socio di cooperativa a quella oggetto del rapporto di lavoro subordinato come anche da: articolo 2 del regio decreto n. 1422 del 1924 (le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da essi assunti); articolo 47, comma 1, lettera A del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modifiche (assimila il reddito percepito dal lavoratore socio a quello di lavoro dipendente entro il limite delle retribuzioni correnti maggiorate del 20 per cento) articolo 2 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (assicurazione contro invalidità e vecchiaia); articolo 4, punto 78, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 (assicurazione contro infortuni sul lavoro e le malattie professionali); articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 595 del 1955 (norme assegni familiari); articolo 5, punto 2 del decreto legislativo n. 869 del 1947 (disposizioni sulle integrazioni salariali); articolo 2 del regio decreto n. 1955 del 1923 (limitazione dell'orario di lavoro); articolo 2 della legge n. 270 del 1924 (sull'obbligo di riposo settimanale); articolo 1 della legge n. 4 del 1953 (obbligo per le cooperative di compilare i prospetti paga anche per i soci), articolo 1 del decreto legislativo n. 277 del 1991 e articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e modifiche con materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
la Corte di Cassazione con sentenza n. 638 del 1977 ha riconosciuto anche ai soci delle cooperative di lavoro le disposizioni sul part-time contenute nell'articolo 5 della legge n. 863 del 1984 assunte poi dal Ministero del lavoro (telex /3 del 1997) ai fini previdenziali in quanto considera la cooperativa datore di lavoro per i propri soci;
l'articolo 24 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 (Pacchetto Treu) riconosce e conferma ai soci lavoratori di cooperative l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto, di mobilità e di disoccupazione ordinaria, speciale ed agricola facendo salvi i contributi versati in passato e le relative prestazioni;
l'articolo 9 della legge n. 33 del 1990 prevede la possibilità per i cittadini extracomunitari di costituire o di essere soci di cooperative di lavoro;
quello del socio lavoratore di cooperativa non può considerarsi lavoro autonomo poichè secondo l'articolo 2222 del codice civile è considerato tale quello delle tradizionali categorie di artigiani, commercianti e coltivatori diretti e coloro che esercitano professioni intellettuali o che si obbligano a compiere «un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente»;
quanto finora richiamato chiarisce senza equivoci che il lavoratore socio di cooperativa, pur rappresentando un terzo soggetto rispetto al lavoratore subordinato ed a quello autonomo, è da assimilare al lavoratore subordinato;

invita il Governo

a prevedere nella definizione del Regolamento generale, dei decreti e dei regolamenti di attuazione della presente legge, che i lavoratori immigrati extracomunitari con permesso per lavoro subordinato possano costituire società cooperative o essere soci di cooperative già istituite in conformità con le norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità. In tal senso va modificata con urgenza la circolare del Ministero dell'interno n. 559/443/1863/5/11/3/1/2 prima divisione del 26 aprile 1996, affinchè ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia soci lavoratori di cooperative sia rilasciato o rinnovato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e non autonomo.
0/3/2898/1
Il Relatore

Il Senato,

premesso che

l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale fissa il principio della reciprocità tra straniero e cittadino nel godimento ed esercizio dei diritti civili;
tale norma viene ritenuta ampiamente superata, anche in forza di quanto disposto dall'articolo 10 della Costituzione, sia dalle norme internazionali sia dai trattati sottoscritti dall'Italia sia da una serie di norme del nostro ordinamento interno, anche nel campo della disciplina dell'immigrazione, che avrebbero abrogato il principio della reciprocità;
l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge n. 2898, introducendo il principio per cui la reciprocità viene regolata solo dal disegno di legge stesso sia dalle convenzioni internazionali, sancisce in modo definitivo l'abrogazione dell'articolo 16 delle preleggi quanto meno con riferimento alle persone fisiche straniere;
che peraltro l'articolo 46 del disegno di legge non include tra le norme espressamente abrogate il suddetto articolo 16;
che il Governo, nel successivo articolo 47, è delegato ad emanare norme di coordinamento ed attuative,

impegna il Governo

in sede di esercizio del potere delegato di cui all'articolo 47 a disporre l'abrogazione espressa dell'articolo 16 delle preleggi, ovvero, ove lo ritenesse abrogato esclusivamente per la parte relativa alle persone fisiche, a riformularlo in modo da escluderne l'applicazione alle persone fisiche stesse.
0/4/2898/1
Pastore, Maggiore

Il Senato,

rilevato che l'articolo 23 del disegno di legge n. 2898, riguardante la previdenza e l'assistenza per i lavoratori stagionali estende a questi ultimi la disciplina di cui all'articolo 3, comma 13, della legge n. 335 del 1995;
considerato che questa disposizione stabilisce la restituzione dei contributi versati all'INPS - maggiorati del 5 per cento di interesse - a favore dei lavoratori extracomunitari che lasciano il territorio nazionale e che non siano coperti da alcuna convenzione tra il paese di origine e l'Italia;
considerato inoltre che l'INPS attualmente opera su questi redditi un prelievo fiscale molto oneroso, pari addirittura al 20 per cento, equiparandoli per tutto al trattamento di fine rapporto o alle somme derivanti dalla capitalizzazione delle pensioni;
rilevato che questa non è l'intenzione del legislatore, che ha espressamente previsto la facoltà per gli stranieri extracomunitari di richiedere i contributi versati, a prescindere dal raggiungimento dell'età pensionabile, ma per il solo fatto di cessare l'attività lavorativa in Italia;
informato, inoltre, che il lavoratore straniero, che lascia l'Italia, oltre a dover attendere troppo a lungo questi versamenti, rimane privo di documenti, che dimostrino il suo diritto al percepimento delle somme,

impegna il Governo

ad intervenire nei confronti dell'INPS, affinchè tali contributi da restituire a tutti i lavoratori extracomunitari non siano soggetti a prelievo fiscale non stabilito da alcuna norma;
a stabilire il rilascio di una certificazione agli stessi lavoratori, in attesa di liquidazione del loro credito verso l'INPS, all'atto di consegna del permesso di soggiorno, che specifichi la titolarità di tale credito.
0/5/2898/1
Il Relatore

Il Senato,

premesso che

l'articolo 11, comma 15, del disegno di legge n. 2898 introduce un regime privilegiato per lo straniero soggiornante in Italia prima dell'entrata in vigore della legge;
appare opportuno, data la natura eccezionale della norma, che della stessa venga data un'interpretazione ed un'applicazione rigorosa;
considerato che sia la sua applicazione amministrativa, sia la sua riformulazione in sede di redazione dei decreti delegati di cui all'articolo 47 del disegno di legge, possono essere guidati da un voto parlamentare di indirizzo;

impegna il governo

a seguire nell'applicazione della norma in esame i seguenti indirizzi:
che la dimostrazione della situazione tratteggiata dal comma 15 debba essere effettuata entro un termine che si indica in diciotto mesi;
che gli elementi obiettivi che comprovino la presenza in Italia siano soggetti a riscontro, abbiano data certa e siano indebitamente riferibili allo straniero che intende avvalersene;
che presupposto per l'applicazione della norma sia anche il soggiorno per un pari periodo di tempo, in modo continuato ed ininterrotto, dello straniero;
che il termine «può adottare» di cui al secondo periodo del comma 15 va inteso come conferimento di potere-dovere e non di semplice «facoltà», escludendosi quindi l'adozione di altri provvedimenti meno rigorosi di quelli previsti dal successivo articolo 12.
0/6/2898/1
Pastore, Maggiore

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 37 del disegno di legge n. 2898,

impegna il Governo

ad adottare opportuni provvedimenti volti a garantire il libero accesso, da parte dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, all'istruzione universitaria.
0/7/2898/1
Maggiore, Pastore

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 33 del disegno di legge n. 2898,

impegna il Governo

ad autorizzare le regioni ad attivare, nell'ambito delle prestazioni sanitarie preventive delle malattie infettive e diffusive, della tutela della maternità responsabile, della gravidanza e della prima infanzia, specifici interventi sanitari di tipo preventivo, diagnostico e terapeutico. Alla spesa per i predetti interventi, da imputarsi al bilancio dello Stato, si fa fronte mediante una cifra equivalente a un terzo della quota capitaria calcolata per i cittadini italiani e a favore di una tessera sanitaria, limitata, emessa dalle ASL, per gli immigrati ed emarginati non in regola con l'assistenza sanitaria.
0/8/2898/1
Maggiore, Pastore

Il Senato,

premesso che:

nell'articolo 11, comma 5, si prevede molto opportunamente che il pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento sia valutato tenendo conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo del soggetto. Una tale valutazione accenna ad una linea di politica legislativa meritevole di essere sviluppata, in quanto ispirata al criterio che, in questa come in altra materia, misure coercitive e drastiche si giustificano nella misura in cui valgano a contrastare situazioni di pericolo o comunque di pregiudizio per l'ordinata convivenza. L'inserimento dello straniero è indice, non solo dell'assenza del pericolo che lo stesso si renda irreperibile ma anche dell'assenza di qualsivoglia pericolo o pregiudizio per la civile convivenza derivante dalla presenza del soggetto sul territorio nazionale, pregiudizio che - al contrario - potrebbe nascere proprio per effetto della misura, sì che appare ragionevole utilizzare il suddetto criterio anche come parametro del provvedimento espulsivo;
costituisce un diritto fondamentale, tutelato dalla Costituzione italiana (articolo 24), dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (articolo 6) e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (articolo 10), la garanzia, per ogni persona, di ottenere, da un giudice indipendente e imparziale, una pronuncia sulla controversia della quale la stessa sia parte;
tale diritto implica che la garanzia sia effettiva, e cioè tale da assicurare concretamente, in caso di pronuncia favorevole del giudice, il bene della vita per la cui tutela la persona ha agito;
la garanzia giudiziaria comprende altresì il diritto di difesa, in vista del quale la legge deve assicurare ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi necessari senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, lingua o religione (articoli 3, comma 1, e 24, comma 2, della Costituzione);
il disegno di legge n. 2898 assicura allo straniero la garanzia giudiziaria nei confronti dei provvedimenti di espulsione amministrativa adottati a suo carico e prevede altresì che, nelle ipotesi di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 11, lo straniero sia ammesso al gratuito patrocinio previsto dalla legislazione italiana;
tuttavia, in una serie di casi previsti dallo stesso articolo 11, il provvedimento di espulsione amministrativa è immediatamente eseguito con accompagnamento dello straniero alla frontiera e, di conseguenza, la garanzia giudiziaria è di fatto accordata solo a provvedimento eseguito, mediante presentazione del ricorso alle autorità diplomatiche o consolari italiane dello stato di destinazione. Ciò vanifica, di fatto, l'effettività della garanzia poichè il bene della vita cui il ricorso giudiziario tende - e cioè la mancata esecuzione dell'espulsione nell'ipotesi che le ragioni di fatto o di diritto poste a base del relativo provvedimento si rivelino insussistenti - risulterà inevitabilmente pregiudicato, anche nelle ipotesi di fondatezza del ricorso, dall'avvenuta esecuzione del provvedimento. Inoltre, già lo stesso esame del ricorso, in tali casi, avverrà senza che il ricorrente abbia potuto esporre le proprie ragioni in contraddittorio con l'amministrazione, e la stessa ammissione al gratuito patrocinio risulterà frustrata dall'impossibilità pratica di comunicare col difensore per lo straniero che si troverà in un paese molto distante dall'Italia.

Infine, anche la previsione del gratuito patrocinio, contenuta nell'ultima parte del comma 10 dell'articolo 11, può ingenerare il dubbio che l'istituto sia applicabile solo nelle ipotesi di ricorso disciplinate dai commi 8, 9 e 11 dello stesso articolo e non anche in tutti gli altri casi in cui lo straniero debba esercitare il proprio diritto di difesa dinanzi ad un giudice.
Le esigenze di sicurezza e d'ordine sottese all'istituto dell'espulsione immediata possono trovare soddisfacente risposta, nel sistema del disegno di legge, senza sacrificare l'effettività della garanzia giudiziaria, attraverso l'utilizzazione dei centri di accoglienza, dei quali si prevede l'istituzione nell'articolo 12, ed il raccordo di tale istituto con quello dell'espulsione immediata; mentre, d'altro canto, una diversa formulazione dell'ultima parte del comma 10 dell'articolo 10 potrebbe dissipare il dubbio sopra prospettato relativo al gratuito patrocinio. Obiettivi, questi, entrambi realizzabili, senza ritardare l'approvazione del provvedimento, in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 47, comma 2, del disegno di legge, intesa a realizzare i principi della legge, tra i quali figura, come principio fondamentale, il riconoscimento allo straniero «dei diritti fondamentali previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti».

Tutto ciò premesso, impegna il Governo

ad apportare, in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 47, comma 2 del disegno di legge, previa verifica del concreto funzionamento dell'istituto, le correzioni necessarie a far sì che:

a) in caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso possa essere presentato anche verbalmente agli agenti incaricati dell'esecuzione del provvedimento, i quali ne trasmetteranno immediatamente il relativo processo verbale al giudice affidando lo straniero al Centro di cui all'articolo 12, comma 1;
b) a coordinare con tale previsione la disciplina dettata dal predetto articolo 12, comma 1;
c) a modificare la formulazione del terzo periodo del comma 10 dell'articolo 11 nel senso che il gratuito patrocinio è accordato allo straniero nei casi di cui allo stesso articolo 11 ed in ogni altro caso alle medesime condizioni previste per il cittadino;
d) a prevedere, in sede di esercizio della delega o del potere regolamentare, misure alternative all'espulsione, qualora non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui al comma 1, al comma 2 lettera c), al comma 4 lettera a), risulti accertato l'inserimento sociale, familiare o lavorativo dello straniero ovvero lo straniero possa ottenere garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 21, comma 1.
0/9/2898/1
Senese

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2898

considerato il carattere innovativo del provvedimento, volto a intervenire su una materia complessa nella quale vanno contemperate esigenze diverse ma ugualmente legittime miranti a un ordinato processo di integrazione sociale dello straniero nella società italiana,

impegna il Governo

a formulare chiari indirizzi operativi nella fase attuativa della nuova disciplina con riguardo, in particolare, a:

1) prevedere, in occasione della istituzione dell'Anagrafe annuale delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri di cui all'articolo 19, comma 4, l'opportuno coordinamento con l'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma previdenziale, e ciò al fine di evitare superflue duplicazioni;
2) disciplinare la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro di cui all'articolo 21 del disegno di legge in esame attraverso un regolamento nel quale sia tassativamente prevista la formazione di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare garanzia;
3) che il controllo sull'azione svolta da detti organismi avvenga non solo in base, come già previsto, all'individuazione di appropriati requisiti patrimoniali ed organizzativi, ma anche mediante l'acquisizione di un motivato parere favorevole da parte della regione nella quale le singole organizzazioni in oggetto abbiano la propria sede legale;
4) che in sede regolamentare siano coerentemente coordinate le disposizioni concernenti l'ingresso e il soggiorno per lavoro autonomo di cui al comma 3 dell'articolo 24 con quelle, che appaiono più circostanziate per quanto riguarda la prestazione di garanzia, previste all'articolo 21, comma 3, dello stesso provvedimento.
0/10/2898/1
Duva, Smuraglia, Pelella, Piloni

Il Senato,

considerato che

il disegno di legge prevede al comma 3 dell'articolo 37 che sia il regolamento a stabilire le modalità di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio per gli studenti universitari,

impegna il Governo

a stabilire, attraverso l'adozione di norme regolamentari:

la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio di cui all'articolo 37 fino al terzo anno oltre la durata del corso di studi, nonchè la possibilità che esso sia ulteriormente rinnovato su indicazione del Consiglio di corso di laurea o per consentire allo studente di sostenere l'esame finale;
che il rinnovo del permesso di soggiorno sia consentito, anche in mancanza dei requisiti di merito altrimenti previsti, qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi;
modalità di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio che consentano di sostenere, dopo il conseguimento del titolo di studio, gli esami di abilitazione professionale o di ammissione ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione.
0/11/2898/1
Il Relatore

Il Senato,

con riferimento all'articolo 4, commi 3 e 5, del presente disegno di legge in materia di visti di ingresso, rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno, al fine di evitare il formarsi di incertezze sullo status dello straniero e situazioni che lo inducano all'irregolarità, per garantire al contrario le migliori condizioni di legalità per l'inserimento sociale,

impegna il Governo nella definizione delle norme regolamentari attuative:

a specificare il più possibile i requisiti richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno relativi a ciascuno dei motivi previsti in modo tale che siano al massimo salvaguardate le condizioni di inserimento sociale e familiare e con riferimento agli articoli 5 e 18 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen in materia di disponibilità di mezzi di sussistenza ad assumere tra i parametri di riferimento nei criteri a presupposto della direttiva da emanare (articolo 4, comma 3) l'importo dell'assegno sociale e a prevedere che detta disponibilità possa essere plausibilmente garantita anche da enti, associazioni o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio e a valere innanzitutto per i soggiorni di breve durata.
0/12/2898/1
Il Relatore

Il Senato,

posto che i commi 1 e 2 dell'articolo 17 del presente disegno di legge definiscono i divieti di espulsione con accompagnamento alla frontiera

impegna il Governo affinchè nelle norme e nei regolamenti attuativi sia considerata la possibilità di sospendere l'esecuzione dell'espulsione, salvo sia stata decisa per motivi di ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, quando ci siano fondati motivi anche sulla base di attestazioni dell'interessato, che lo straniero si trovi nelle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 o sia genitore di un minore presente in Italia non affidato a familiari o parenti e sia previsto che per le verifiche definitive da compiere nei tempi e secondo le modalità stabilite, gli stranieri, interessati siano trattenuti nei centri di cui al comma 1, articolo 12.
0/13/2898/1
Il Relatore

Il Senato,

all'articolo 11, comma 7, in materia di comunicazioni relative all'ingresso, al soggiorno e all'espulsione all'interessato anche ai fini dell'impugnativa;
all'articolo 29, comma 3, in materia di autorizzazioni del tribunale dei minorenni;
all'articolo 8, comma 4, in materia di asilo e protezione temporanea;
agli articoli 8, comma 5, e 9, comma 5, in materia di assistenza e di servizi di accoglienza alla frontiera per informazioni e assistenza per gli stranieri, al fine che sia fatto il possibile per evitare:

a) che lo straniero per effetto del respingimento, sia esposto a persecuzione; rischi per la vita, l'incolumità o la sicurezza personale;
b) l'abbandono da parte del respinto di familiari minorenni in Italia in attesa di decisione del giudice dei minorenni o ammalati;

impegna il Governo,

con l'adozione delle norme e dei regolamenti attuativi, affinchè nel rispetto del funzionamento dell'istituto del respingimento, siano definiti modalità e criteri di autorizzazione volti a far sè che sia consentito l'accesso autorizzato ai servizi di accoglienza alla frontiera agli organismi e alle associazioni che si dedicano alla tutela dei diritti dell'uomo affinchè possano concorrere ai servizi di informazione e assistenza.
0/14/2898/1
Il Relatore

Il Senato,

con riferimento all'articolo 7, comma 3, del presente disegno di legge che interviene in materia di rilascio, rifiuto e revoca della Carta di soggiorno e di sua sostituzione con permesso di soggiorno, in conformità all'intento altamente significativo della norma che ha per finalità di consentire un elevato standard di integrazione anche con la partecipazione dei cittadini stranieri ai diritti di cittadinanza,

invita il Governo,

nella definizione dei decreti e dei regolamenti attuativi, ad assicurare che nelle decisioni relative ai ricorsi contro il mancato rilascio, la revoca delle carte di soggiorno e con la possibile alternativa del permesso di soggiorno, a tenere prioritariamente conto del comportamento rispettoso della legge del cittadino straniero che abbia soggiornato a lungo in Italia, anche con riferimento alla sua capacità reddituale e al fatto che sia sottoposto a procedimenti penali o di condanna solo per reati di modestissima rilevanza, garantendo così anche il rispetto dell'articolo 27 della Costituzione.
0/15/2898/1
Il Relatore

Il Senato,

rilevato che l'articolo 16 del presente disegno di legge prevede una forma di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale per le persone nei confronti delle quali si accertino situazioni di violenza e sfruttamento a determinate condizioni,
considerato che la concessione di tale permesso è vincolata ad alcuni requisiti come la rilevanza del contributo offerto per la cattura dei responsabili dello sfruttamento;
rilevato che il fenomeno della prostituzione riguarda donne, e talvolta bambine, arrivate in Italia spesso contro la loro volontà o con l'inganno provenienti da paesi extracomunitari,

impegna il Governo

in sede di attuazione del disegno di legge, a compiere le opportune iniziative in difesa di queste persone contro le potenti organizzazioni criminali che le schiavizzano e a prevedere forme di sostegno e di protezione sociale in generale per queste persone, anche attraverso la concessione del permesso di soggiorno, favorendo il loro inserimento lavorativo e sociale attraverso organismi pubblici e privati.
0/16/2898/1
Il Relatore

Il Senato,

considerato che tra gli obiettivi posti del disegno di legge n. 2898 hanno particolare rilievo l'integrazione sociale degli immigrati e la promozione della loro partecipazione alla vita pubblica, come si evince anche dalle norme contenute nel titolo V del disegno di legge;
rilevato che in particolare l'articolo. 3, comma 6, del disegno di legge n. 2898, prevede l'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione con il compito di analizzare le esigenze e di promuovere gli interventi da attuare a livello locale;
considerato che in tali Consigli è assicurata la presenza delle competenti amministrazioni locali dello stato e delle regioni, nonchè delle associazioni attive localmente nell'assistenza ai cittadini immigrati;

impegna il Governo

nell'adozione degli atti in attuazione del disegno di legge, anche per la composizione dei consigli territoriali, a tenere in giusta considerazione il ruolo delle associazioni degli stranieri residenti ed a promuovere e valorizzare, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, l'associazionismo dei cittadini immigrati, al fine di stimolarne la partecipazione attiva alla vita pubblica locale.
0/17/2898/1
Il Relatore

Il Senato,

rilevato che l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge n. 2898 prevede che lo straniero regolarmente soggiornante in Italia abbia gli stessi diritti in materia civile del cittadino italiano «...salvo le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente.»,
rilevato che in questo modo si rischia che - paradossalmente - si applichino convenzioni risalenti nel tempo, che attribuivano diritti allo straniero e che adesso verrebbero ad assumere un ruolo discriminatorio vietando l'applicazione della norma nuova;
considerato che, nello stesso comma, si stabilisce che in caso le vecchie convenzioni prevedano la condizione di reciprocità, questa sia accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione;

impegna il Governo

in sede di adozione del regolamento ad inserire - tra i criteri relativi alle convenzioni internazionali più risalenti nel tempo - il criterio dell'applicazione del miglior trattamento previsto, anche in analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del presente disegno di legge, che in generale, fa «...salve le disposizioni ...internazionali più favorevoli vigenti nel territorio dello Stato.
0/18/2898/1
Il Relatore

Il Senato,

posto che

la presenza di stranieri irregolari può rendere difficoltosa l'ordinata ed efficace applicazione del presente disegno di legge e che, per questa ragione, anche negli altri paesi europei, quando si è dato luogo ad innovazioni normative di vasta portata in materia di immigrazione, si sono assunti provvedimenti straordinari e limitati nel tempo simili a quello, anche per gli effetti ottenuti, contenuto nel decreto-legge n. 489 del 18 novembre 1995;

tenuto conto

che l'area dell'irregolarità, da stime convergenti provenienti da varie fonti, non assorbita dai provvedimenti del 1995, è ritenuta ancora cospicua ed è incrementata sia da nuovi ingressi irregolari o clandestini, sia da stranieri regolari, cui non è stato rinnovato il permesso di soggiorno per motivi diversi, spesso legati alle difficoltà del rapporto tra cittadino straniero e burocrazia (ignoranza delle norme, trascuratezza, formalismi dell'amministrazione nella verifica dei requisiti relativi all'alloggio, al reddito), sia da persone sottoposte a provvedimento di espulsione non eseguito per varie ragioni, sia da stranieri che rimangono in Italia anche dopo la scadenza del visto, senza permesso, spesso per carenze delle norme dell'amministrazione;

considerato che

per effetto della normativa del decreto-legge n. 489 del 1995 la regolarizzazione, pur riguardando una parte importante di stranieri lavoratori dipendenti e di nuclei familiari, presenti in Italia, non ha tuttavia compreso consistenti quote di stranieri per diverse ragioni: procedure farraginose, non di rado molto formalistiche e discrezionali; limiti dell'amministrazione; le clausole relative alla continuità del rapporto di lavoro; il rifiuto di molti datori di lavoro ad anticipare i contributi previdenziali e assicurativi. Anche l'esclusione dalla regolarizzazione per il lavoro autonomo e dei lavoratori soci di cooperative, ha impedito a molti lavoratori di mettersi in regola, così come in materia di ricongiungimento familiare, le clausole dei tempi necessari di presenza in Italia e quelle riguardanti i requisiti della parentela, il reddito, l'alloggio, erano assai difficili da dimostrare;
inoltre migliaia di stranieri lavoratori inseriti stabilmente, anche in nuclei familiari al Sud e al Nord, sono restati nella insicurezza della precarietà dovuta all'irregolarità e al lavoro sommerso con grave danno per i loro diritti, ma anche per l'economia e per il funzionamento del mercato del lavoro;

rilevato che

l'impegno per una forte restrizione dell'area dell'irregolarità va considerato assolutamente prioritario, per ragioni sociali, economiche, giuridiche e politiche, al fine di assicurare:

la migliore condizione dello straniero in Italia;
l'ordinato funzionamento del mercato del lavoro per rendere sempre più marginali i segmenti dell'economia e del lavoro sommersi e in nero;
le esigenze di sicurezza dei cittadini, anche espandendo l'area della regolarità con l'emarginazione progressiva delle zone del crimine e della malavita, che ora con l'irregolarità purtroppo sono non di rado in connessione;
un funzionamento a regime sempre più normale e fisiologico - e non patologico - delle procedure e dell'attuazione delle espulsioni;

ritenuto che

il presente disegno di legge interviene a razionalizzare ed a rendere più rigorosi e severi i meccanismi di ingresso, creando in generale i presupposti affinchè la clandestinità e l'irregolarità possano essere efficacemente svantaggiate;
la nuova normativa intenda prevenire il permanere e il sorgere di diffuse situazioni di incertezza e disagi per gli immigrati, fattori che notoriamente turbano la serena convivenza, rendono più difficili i processi di inserimento, con effetti negativi sulla sicurezza dei cittadini e in termini di allarme sociale;
debbono essere evitate espulsioni di massa difficilmente praticabili e certamente non auspicabili soprattutto se a carico di stranieri da tempo in Italia, inseriti nel tessuto lavorativo e sociale e in contesti familiari

impegna il Governo

entro tre mesi dalla applicazione della presente legge a presentare al Parlamento una relazione sul fenomeno dell'irregolarità che contenga dati, anche presunti, sulla presenza irregolare nel paese di cittadini stranieri extracomunitari, sulla composizione anagrafica e sociale (età, sesso, professione, paesi di origine e provenienza ecc. ecc.), sui tempi di permanenza nella condizione di irregolari, sulle cause che la alimentano, sia con riferimento ai nuovi ingressi, sia riguardo al passaggio dallo status di regolare a quello di irregolare e su quant'altro possa essere ritenuto utile ai fini suddetti;
a valutare l'opportunità, in coerenza con quanto rilevato dalla citata relazione, di avanzare proposte e di emanare norme di legge, regolamentari e direttive, anche in attuazione delle deleghe legislative e regolamentari previste nel disegno di legge, eventualmente finalizzare all'emersione dell'area dell'irregolarità. Tale emersione dovrebbe attuarsi in modo selettivo e mirato per cittadini stranieri che lavorano in Italia o siano oggetto di una specifica e certificata richiesta di assunzione o che abbiano già lavorato e siano in attesa di una nuova occupazione; ciò anche attraverso l'estensione in ambito nazionale degli incentivi alle imprese relativi all'emersione del lavoro sommerso e in nero, già previste dalla normativa vigente per alcune aree del paese, finalizzando tale intervento per specifici comparti dell'impresa produttiva, quali ad esempio l'agricoltura, la pesca e le attività stagionali e di quelli che esercitano i pubblici esercizi e con l'eventuale previsione, per le regolarizzazioni anche agli effetti familiari dei soggetti stranieri temporaneamente inoccupati, di utilizzare una parte equivalente delle quote definitive per i flussi di ingresso annuali.
0/19/2898/1
Il Relatore

Il Senato,

considerato che:

dell'ultimo provvedimento di regolarizzazione adottato (il decreto legge 19 novembre 1995, n. 489 e successive reiterazioni) hanno potuto beneficiare solo i cittadini stranieri inseriti nel mercato del lavoro subordinato ovvero in nuclei familiari, già presenti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto, trovandosi così attualmente in posizione irregolare tanto gli stranieri già allora occupati in attività di lavoro autonomo, quanto quelli entrati in Italia successivamente a detta data;
tale beneficio si è concretizzato nella presentazione di circa 247.000 domande di regolarizzazione delle quali, tuttavia, non si conoscono gli esiti concreti in tema di effettivo rilascio dei relativi permessi di soggiorno;
da diverse città importanti per la specificità e la consistenza del fenomeno migratori, come ad esempio Genova e Firenze, sono giunte preoccupate denunce da parte delle associazioni del volontariato sociale e dalle organizzazioni sindacali circa il rientro nella irregolarità del soggiorno per molte immigrate ed immigrati, che avevano regolarizzato;
tale fenomeno è stato largamente determinato dai contenuti del decreto legge 489/95, il cui testo è stato più volte modificato nelle successive reiterazioni e, anche, dalle contraddittorie disposizioni amministrative, emanate dai dicasteri competenti, che hanno prodotto conseguenze restrittive nell'applicazione da parte degli uffici territoriali dei medesimi (questure, ispettorati del lavoro, sedi INPS);
si può valutare che, allo stato attuale, si trovino in Italia circa centomila immigrati in posizione irregolare, molti dei quali per altro pienamente inseriti nel tessuto lavorativo - anche se sommerso - e sociale del Paese;
esiste il concreto pericolo che provvedimenti di espulsione siano adottati, in esecuzione delle disposizioni del disegno di legge, a carico di cittadini stranieri di fatto da lungo tempo inseriti nel tessuto sociale e lavorativo del Paese, o radicati in contesti familiari meritevoli di protezione;
sussiste nel contempo l'assoluta impossibilità di dare corso, con modalità rispettose dei diritti fondamentali della persona, a provvedimenti di espulsione riguardanti la totalità delle persone straniere, irregolarmente soggiornanti nel nostro Paese;

impegna il Governo

a) ad assumere iniziative per consentire, a richiesta degli interessati, la regolarizzazione del soggiorno dei cittadini stranieri, già presenti irregolarmente nel territorio nazionale, salvo che si tratti di persone pericolose per la sicurezza dello Stato;
b) la non punibilità delle pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materie di ingresso e soggiorno degli stranieri, qualora tali violazioni siano state commesse da coloro che richiedono la regolarizzazione;
c) l'annullamento dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.
0/20/2898/1
Lubrano di Ricco, Pieroni, Boco, Manconi, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Pettinato, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Il Senato,

preso atto del dilagante fenomeno della prostituzione, di adolescenti, giovani donne extracomunitarie;
ritenuto fondato il grave timore che numerose tra di esse siano state avviate con gravi atti di violenza a detta attività, con sequestri e stupri e che siano sfruttate dai cosiddetti «protettori»,
rilevato come l'aumento di queste donne extracomunitarie si aggiri oggi attorno alle 200.000 unità e che si incrementi notevolmente di giorno in giorno, per mancanza di strumenti legislativi idonei a combattere tale fenomeno;
preso atto infine che l'opinione pubblica italiana è molto allarmata per il fenomeno della macro e microcriminalità che attorno al mondo della prostituzione ruota;

impegna il Governo:

ad intraprendere le più decise ed appropriate iniziative sia da parte delle forze dell'ordine, sia da parte della magistratura, per porre fine a questo dilagante fenomeno dello sfruttamento di prostitute e ridare vigore all'ordine pubblico assicurando alla popolazione una libera e pacifica convivenza.
0/21/2898/1
Pinggera, Thaler Hausserhofer

Il Senato,

atteso che numerosi processi penali sono celebrati nei confronti di stranieri, non solo extracomunitari, con notifica nel domicilio eletto in Italia; di conseguenza spesso vengono proseguiti i procedimenti penali senza che lo straniero sia effettivamente informato dell'avvio o della prosecuzione del procedimento penale ed anche senza effettivamente informare l'imputato della data della celebrazione dell'udienza dibattimentale;
premesso che tale situazione spesso non è compatibile con i più elementari principi di effettiva esercitabilità del diritto alla difesa e dell'effettiva difesa;
per porre rimedio

impegna il Governo

a prevedere nel regolamento l'obbligo di comunicazione del decreto di citazione all'indagato o imputato, che questi atti siano comunicati, anche alla più vicina rappresentanza consolare o diplomatica dello Stato d'appartenenza dell'imputato straniero.
0/22/2898/1
Pinggera, Thaler Hausserhofer

Il Senato,

considerato che:

dell'ultimo provvedimento di regolarizzazione adottato (il decreto legge 19 novembre 1995, n. 489 e successive reiterazioni) hanno potuto beneficiare solo i cittadini stranieri inseriti nel mercato del lavoro subordinato ovvero in nuclei familiari, già presenti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto, trovandosi così attualmente in posizione irregolare tanto stranieri già allora occupati in attività di lavoro autonomo, quanto quelli entrati in Italia successivamente a detta data;
dall'esame dei dati relativi alle successive regolarizzazioni e da quelli forniti da autorevoli studi si può valutare che, allo stato attuale, si trovino in Italia circa duecentomila immigrati in posizione irregolare, molti dei quali per altro pienamente inseriti nel tessuto sociale del Paese;
esiste il concreto pericolo che provvedimenti di espulsione siano adottati, in esecuzione delle disposizioni del disegno di legge, a carico di cittadini stranieri di fatto da lungo tempo inseriti nel tessuto sociale e lavorativo del Paese, o radicati in contesti familiari meritevoli di protezione;
sussiste nel contempo l'assoluta impossibilità di dare corso, con modalità rispettose dei diritti fondamentali della persona, a provvedimenti di espulsione nel numero richiesto dal bacino di immigrazione irregolare già presente nel Paese;

impegna il Governo

ad assumere iniziative per consentire:

a) a richiesta degli interessati, la regolarizzazione dei cittadini stranieri già presenti irregolarmente nel territorio nazionale, salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato;
b) la non punibilità delle pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri qualora tali violazioni siano state commesse da coloro che richiedono la regolarizzazione;
c) la sospensione degli effetti dei provvedimenti assunti per violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno a carico di coloro che intendono regolarizzare la propria posizione.
0/23/2898/1
Marchetti

Stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE quindi rinvia l'esame degli ordini del giorno presentati ad un'ulteriore seduta, da convocare per il giorno successivo, alle ore 8,30.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 15 gennaio, alle ore 8,30, restando confermata la seduta già prevista per le ore 15 dello stesso giorno.

La seduta termina alle ore 16,25.