AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDI’ 26 MAGGIO 1998

262a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono il ministro per la solidarietà sociale Turco e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 15.20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2968) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea e dell’articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge e il Protocollo ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza. Propone dunque di esprimere un parere favorevole.

La Commissione consente.


(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore.

(2157) CENTARO ed altri - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma.


(Parere su emendamenti alla 2ª Commissione: in parte non ostativo, in parte favorevole condizionato)

Il presidente VILLONE riferisce alla Commissione sugli emendamenti trasmessi da ultimo da parte della Commissione di merito, relativi all'articolo 15 del testo assunto a base della discussione. Egli ritiene che non vi siano rilievi da formulare, salvo confermare le osservazioni e le condizioni già espresse nei pareri precedenti. Su richiesta del senatore SPERONI, precisa quindi che una delle condizioni a suo tempo formulate dalla Commissione si riferisce all'applicabilità delle norme sul contrassegno della SIAE anche ai prodotti provenienti dai paesi dell'Unione europea: al riguardo propone dunque di confermare espressamente la condizione rivolta a non considerare applicabile la disciplina del contrassegno a prodotti provenienti dall'estero ma comunque dall'ambito comunitario.

La Commissione consente.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell’introduzione in via sperimentale in alcune aree territoriali dell’istituto del reddito minimo di inserimento. (n. 255)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: esame e rinvio)
(R139 b00, C01a, 0017°)

Riferisce la senatrice BUCCIARELLI, secondo la quale lo schema di decreto legislativo dà attuazione ad una delega contenuta nella legge n. 449 del 1997, articolo 59, commi 47 e 48, con il quale è stata prevista l’introduzione dell’istituto del reddito minimo di inserimento. Si tratta di una misura di contrasto della povertà, da attivare a partire dal 1998 in via sperimentale, gestita dai comuni che intendono aderire all’iniziativa. Ricorda poi che il reddito minimo è previsto come misura di innovazione del welfare state auspicata già dalla commissione Onofri e richiamata dal Documento di programmazione finanziaria 1999-2001. Numerosi paesi dell’Europa occidentale da tempo erogano forme di reddito minimo. Passa poi ad illustrare analiticamente il contenuto dello schema di decreto legislativo, soffermandosi sulla durata di obiettivi della sperimentazione, la titolarità dell’attuazione della sperimentazione, le modalità per l’individuazione delle aree territoriali in cui effettuare la sperimentazione stessa. Con norme ulteriori sono previste le forme di finanziamento, i requisiti per l’accesso al reddito minimo di inserimento, gli interventi di integrazione sociale, gli obblighi dei soggetti destinatari, gli accertamenti e le verifiche.
Propone di esprimere un parere favorevole con alcune osservazioni su aspetti particolarmente problematici del provvedimento. Riguardo all’articolo 3, comma 1, lettera a), sul silenzio-assenso, ritiene per alcuni aspetti criticabile tale meccanismo, che potrebbe essere sostituito con la previsione della decadenza dal beneficio per i comuni inadempienti una volta trascorso un certo termine. In secondo luogo, in relazione all’articolo 4, si chiede se il termine di trenta giorni di cui al comma 1 possa considerarsi sufficiente. In merito all’articolo 8, lettera b), al comma 4, si assiste ad una commistione di profili di diritto del lavoro e previdenziali, i quali destano notevoli perplessità. Si osserva inoltre che non trova attuazione nello schema di decreto l’aspetto di cui alla lettera g), comma 48, articolo 59 della legge n. 449, che prevede tra i contenuti del decreto legislativo la possibilità di attribuire il beneficio annuale in un’unica soluzione a coloro che si impegnano ad iniziare un’attività autonoma nei successivi dodici mesi.

Si apre il dibattito.

Il senatore MAGGIORE esprime forti riserve sul silenzio-assenso di cui all’articolo 3, occorrendo, tra l’altro, anche prevedere precise modalità di comunicazione agli interessati. Rispetto all’articolo 4 si chiede se i comuni vengano obbligatoriamente inclusi nelle aree territoriali di cui al comma 1. Con riferimento infine all’articolo 8, chiede la soppressione del comma 4.

Anche la senatrice PASQUALI condivide i rilievi mossi allo schema di decreto legislativo, con specifico riguardo all’articolo 4, non essendo prevista alcuna misura in caso di inadempienza dei comuni nell’individuazione delle aree territoriali. Segnala altresì possibili difficoltà di finanziamento da parte dei piccoli comuni.

La relatrice BUCCIARELLI ritiene opportuno rendere in qualche modo flessibile la quota gravante sui comuni, prevedendola in misura variabile fino al limite massimo del venti per cento complessivo.

Secondo il presidente VILLONE la quota medesima va interpretata con riferimento all’insieme dei comuni interessati alla sperimentazione. A suo avviso anche l’inserimento dei singoli comuni nelle aree territoriali non può essere eseguito prescindendo dalla volontà dell’ente stesso.

Il senatore SPERONI non ritiene realistica una difficoltà di carattere finanziario per la copertura della quota a carico degli enti locali. Secondo il senatore ANDREOLLI l’elasticità della normativa appare sufficiente e non sembra opportuno affidare al Governo la precisazione della percentuale che rimane a carico dei comuni. Non considera del tutto condivisibili nemmeno i dubbi formulati in merito al meccanismo del silenzio-assenso.

Secondo il senatore PASTORE lo schema di decreto si discosta sensibilmente rispetto alla delega legislativa, apparendo in qualche punto confuso, a partire dalla definizione di reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 2. Occorre inoltre con ogni probabilità coordinare il nuovo strumento con il cosiddetto “riccometro” recentemente varato dal Governo, al fine di non mettere in movimento inopportune duplicazioni. Considera il silenzio-assenso in materia previdenziale di difficile applicazione ed anche la percentuale del venti per cento che rimane a carico dei comuni dovrebbe essere coordinata con gli altri istituti assistenziali. Gli interventi di integrazione sociale di cui all’articolo 9 comportano degli oneri gravanti non si sa bene su quale ente. Ancora, i trasferimenti previsti dall’articolo 8 rischiano di determinare turbative nel mercato del lavoro. Infine, le valutazioni previste dall’articolo 13 potrebbero essere compiute dagli uffici interni dei vari Ministeri, piuttosto che formare oggetto di incarichi esterni.

Il senatore GUERZONI sostiene che la percentuale del venti per cento va riferita all’intera area territoriale e non ai singoli comuni, dovendosi comprendere in tale quota anche il costo delle prestazioni non pecuniarie. L’intervento statale potrebbe poi essere utilizzato per ridurre i costi complessivi dell’assistenza comunale per renderla più efficiente. A questo fine potrebbe essere incoraggiata la sperimentazione di forme associative tra comuni.

Agli intervenuti replica il ministro TURCO, la quale preliminarmente dichiara che il Governo terrà in particolare considerazione il parere espresso dalla Commissione, tenuto conto che viene con questo provvedimento introdotta una nuova provvidenza destinata a riformare le attuali prestazioni. Lo strumento del silenzio-assenso è finalizzato, nell’intenzione del Governo, a salvaguardare i diritti dei cittadini; si dice comunque disponibile ad esaminare altri suggerimenti suscettibili di risolvere l’esigenza. Precisa poi che la determinazione delle aree territoriali, di cui all’articolo 4 presuppone il consenso dei comuni interessati, la cui compartecipazione alla spesa rappresenta un elemento di responsabilizzazione, da coniugare con qualche forma di flessibilità. Dopo aver ricordato che esistono forme di povertà anche non collegate con mancanza di occupazione lavorativa, riconosce gli inconvenienti che possono essere determinati dalla commistione di strumenti, prevista dall’articolo 8, comma 4, lettera b). Anche a questo proposito anticipa l’intenzione di tener conto dei suggerimenti contenuti nel parere. Il Governo si preoccupa altresì di evitare ogni possibile abuso nell’applicazione del provvedimento ed auspica che i comuni eseguano un accurato accertamento sul reddito dei destinatari delle provvidenze. L’applicazione anche in questo campo del “riccometro” appare tuttavia preclusa in base al parere stesso emesso dalle competenti Commissioni parlamentari, le quali hanno limitato tale istituto ai soli servizi forniti dagli enti locali, non anche alle erogazioni di carattere monetario. Esprime da ultimo il proprio interesse per le considerazioni espresse dal senatore Guerzoni.

Il presidente VILLONE rinvia quindi il seguito dell’esame dando mandato alla senatrice Bucciarelli di presentare uno schema di parere nella successiva seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388-BIS

Art. 1

Sopprimere il comma 1.

1.5 MARCHETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il primo e il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono sostituiti dal seguente: «Alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco eletto viene assegnato il 60 per cento dei seggi del consiglio, qualora non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi»."

1.1 BARBIERI, SALVI, VILLONE, BUCCIARELLI, BESOSTRI, MORANDO, PAPPALARDO, PARDINI, PASSIGLI


All’articolo 1, comma 1, sostituire le parole da: “semprechè” fino a: “voti validi,” con le seguenti: “semprechè alcuna altra lista o gruppo di liste collegate abbia riportato una percentuale di voti validi superiore”.

1.4 SPERONI


Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono sostituiti dai seguenti: «Ciascun elettore può votare per una delle liste per l'elezione del consiglio comunale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per una lista per l'elezione del consiglio comunale a lui collegata, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco corrispondente al contrassegno votato sia alla lista collegata. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito alle liste per il consiglio comunale collegate al candidato sindaco in proporzione alla percentuale di voti validi da queste ottenuti»."

1.2 VILLONE, SALVI, BARBIERI, GUERZONI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, MORANDO, PASSIGLI, PELELLA


Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

“1. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di Presidente di provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per uno dei candidati al consiglio provinciale a lui collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di Presidente di provincia corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di consigliere provinciale. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di Presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito ai gruppi di candidati per il consiglio provinciale collegati al candidato alla carica di Presidente di provincia in proporzione alla percentuale di voti validi da questi ottenuti»."

1.3 VILLONE, SALVI, BARBIERI, GUERZONI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, MORANDO, PASSIGLI, PELELLA

Al comma 2, capoverso, settimo rigo, sostituire la parola: “che”, con l’altra: “sia”.

1.6 IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-....

1. Dopo l'articolo 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente: «Art. 7-bis. - (Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti). - 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente legge».
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con decreto alla delimitazione dei collegi uninominali, secondo i criteri del minimo scostamento dalla media comunale della popolazione residente in ciascun collegio e del rispetto della delimitazione delle circoscrizioni.
3. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, per le elezioni dei sindaci e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81.”

1.0.4 D'ALESSANDRO PRISCO, SALVI, GUERZONI, BESOSTRI, LARIZZA, MICELE, PASSIGLI


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 1-...

1. L’articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è così sostituito:
«1. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera regione, meno del 4 per cento dei voti validi»."

1.0.1 GUERZONI, SALVI, VILLONE, BUCCIARELLI, BESOSTRI, CARPINELLI, D’ALESSANDRO PRISCO, PASSIGLI, PELELLA



Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-....

1. Dopo l’articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. 1. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi e che non appartengano - comunque - a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia»."

1.0.7 SCHIFANI, PASTORE, MAGGIORE


Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-...

1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi»."

1.0.2 BUCCIARELLI, SALVI, VILLONE, BESOSTRI, LARIZZA, MORANDO, PARDINI, PASSIGLI


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 1-....

1. All’articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi i gruppi di candidati collegati che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi»."

1.0.3 BESOSTRI, SALVI, VILLONE, BARBIERI, BUCCIARELLI, PASSIGLI, PELELLA.


Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-....

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 3, comma 5, dopo le parole: «carica di sindaco», sono aggiunte le seguenti: «e del vice sindaco, che lo stesso candidato nominerà nel caso di sua elezione ai sensi dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142»;

b) all’articolo 5, comma 2, dopo le parole: «è collegata», sono aggiunte le seguenti: «al nome e cognome del vice sindaco, che il candidato alla carica di sindaco nominerà nel caso di sua elezione»;

c) all’articolo 6, comma 2, dopo le parole: «della candidatura», sono aggiunte le seguenti parole: «il nome e cognome del vice sindaco che nominerà nel caso di sua elezione e»;

2. Alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 34, comma 2, dopo la parola: «vicepresidente», sono aggiunte le seguenti: «nella persona indicata all’atto della presentazione della candidatura»;

b) all’articolo 34, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il vice sindaco e il vicepresidente della provincia non sono revocabili, se non mediante motivata richiesta e contestuale proposta di altra persona, promosse rispettivamente dal sindaco o dal presidente della provincia e approvate dalla magioranza dei componenti il consiglio.
2-ter. La procedura di sostituzione del vice sindaco e del vicepresidente della provincia, di cui al comma precedente, è seguita anche nel caso di loro decadenza, dimissioni o decesso.»;

c) all’articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole: «decesso del sindaco o del presidente della provincia» sono aggiunte le seguenti: «essi sono sostituiti rispettivamente dal vice sindaco e dal vicepresidente della provincia. In caso di dimissioni contestuali del sindaco e del vice sindaco, ovvero del presidente e del vicepresidente della provincia,».”

1.0.5 ANDREOLLI, DIANA Lino


Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-....

1. All’articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il sindaco e il presidente della provincia che intendano candidarsi per la medesima carica devono, entro 120 giorni dallo scadere del proprio mandato, rasssegnare le dimissioni. L’effetto delle dimissioni è immediato, e si procede alla nomina di un commissario governativo ai sensi delle leggi vigenti».”

1.0.6 SCHIFANI, PASTORE, MAGGIORE, BETTAMIO, D’ALI’


Art. 2

Al comma 2, sopprimere le parole da: “, e comunque”, fino a: “1995”.

2.7 SCHIFANI, ROTELLI, PASTORE, MAGGIORE

2.14 (identico all'em. 2.7) MAGNALBO', PASQUALI


Al comma 2, sostituire le parole da: "e comunque", fino a :"1995", con le seguenti: "e conseguentemente rimane invariata la durata dei consigli comunali e provinciali già in carica".

2.8 DI BENEDETTO


Al comma 2, sostituire le parole: “per i consigli comunali e provinciali rinnovati nell’anno 1995”, con le seguenti: “per i consigli comunali e provinciali rinnovati dall’anno 1995”.

2.3 ANDREOLLI, DIANA Lino POLIDORO, MONTAGNINO

2.4 (identico all'em. 2.3) MUNDI


Al comma 2, sostituire le parole: "nell'anno 1995" con le seguenti: "negli anni 1995 e 1997".

2.2 BESOSTRI


Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Per rinnovo deve intendersi la data di svolgimento delle elezioni e non già quella di insediamento.”

2.1 MUNDI


Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. All’articolo 25, comma 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: «comunale e provinciale» sono inserite le seguenti: «salvo che tale ultima carica non sia ricoperta in comune o provincia differente».

2.9 SPERONI


Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

“2-bis. All'articolo 33, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: «in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere», è aggiunto il seguente periodo: «Possono comunque essere nominati assessori di una Giunta comunale o provinciale i cittadini eletti alla carica di consigliere che non siano componenti, rispettivamente, del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia».
2-ter. All'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. La carica di assessore in una Giunta comunale o provinciale è incompatibile con la carica, rispettivamente, di componente del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia»."
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Durata degli organi elettivi di comuni e province e compatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e quella di assessore».

2.10 SPERONI


Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: «in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere», sono aggiunte le seguenti: «Possono comunque essere nominati assessori di una Giunta comunale o provinciale i cittadini eletti alla carica di consigliere che non siano componenti, rispettivamente, del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia»;
b) al comma 4, le parole: «non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere» sono sostituite con le seguenti: «in possesso dei requisiti di cui al comma precedente».

2-ter. All'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. La carica di assessore in una Giunta comunale o provinciale è incompatibile con la carica, rispettivamente, di componente del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia»."
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Durata degli organi elettivi di comuni e province e compatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e quella di assessore".

2.11 SPERONI


Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. All’articolo 33, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. Un consigliere comunale dimesso dalla carica non può essere nominato assessore per la durata del mandato per cui era stato eletto.
4-ter. Non è ammessa attribuzione di deleghe a consiglieri comunali o provinciali non facenti parte della Giunta.
4-quater. Incarichi di studio o di coordinamento o consulenza a consiglieri su materie di competenza dell’Amministrazione, possono essere conferiti solamente del Consiglio Comunale o Provinciale».”

2.12 FAUSTI, BOSI, NAPOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"2-bis. L'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«2. Non può essere nominato assessore chi nell'ultima elezione è stato candidato nelle liste per il consiglio del comune o della provincia in cui è stato eletto il sindaco o il presidente che procede alla nomina. Non può, altresì, essere nominato assessore chi ha già ricoperto tale carica nei due precedenti mandati nello stesso comune o provincia»."

2.13 IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art.2-bis

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le seguenti cifre sono così rispettivamente modificate: "60" con "80", "50" con "60", "46" con "50", "40" con "45", "30" con "35", "20" con "25", "16" con "20", "12" con "16"."

2.0.1 MARCHETTI
Art. 3


Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. Gli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1981, n. 154 sono abrogati”.

3.2 MONTAGNINO, ANDREOLLI, VERALDI