AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 13 LUGLIO 2000

558ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Bassanini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Bressa.

La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE REFERENTE

(838) MINARDO. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.
(1170) LAURICELLA ed altri. - Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1200) MELUZZI e DE ANNA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1962) COSTA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine.
(2222) MARCHETTI ed altri. - Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica.
(4010) LA LOGGIA ed altri. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.

(4157) DE ZULUETA ed altri. - Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ricorda preliminarmente che le iniziative in titolo sono tutte volte - salvo il disegno di legge n. 4157 che disciplina l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero - a dare attuazione alla revisione dell'articolo 48 della Costituzione contenuta nella legge costituzionale n. 1 del 17 gennaio del 2000, che rinvia alla legge ordinaria la definizione dei requisiti e delle modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero. Passa quindi ad illustrare il testo unificato che, su mandato della Commissione, ha elaborato (pubblicato in allegato al resoconto del 28 giugno).
L'articolo 1 fissa i principi cui si ispira questa disciplina prevedendo che il voto degli elettori italiani residenti all'estero venga espresso per corrispondenza ovvero, alternativamente, presso la sezione elettorale nelle cui liste gli elettori sono iscritti. In proposito, si prevede che prima di ogni scadenza elettorale l'elettore interessato opti per il sistema che intenda utilizzare. Da questa scelta derivano puntuali conseguenze sull'organizzazione amministrativa che sono disciplinate negli articoli da 2 a 5.
Richiama quindi l'attenzione sulla formulazione dell'articolo 6 che prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, all'interno della circoscrizione Estero vengano individuate più ripartizioni corrispondenti a grandi aree geografiche. Dato conto di quanto previsto dall'articolo 7, si sofferma quindi sull'articolo 8 che disciplina la modalità della presentazione delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare alla circoscrizione Estero, richiamando in particolare quanto previsto dal comma 3 secondo il quale più liste possono presentare liste comuni di candidati.
Dà quindi conto di quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11, 14 e 15, segnalando in particolare che quest'ultima disposizione prevede che le modalità di svolgimento della campagna elettorale si intendono regolate dalle stesse leggi vigenti sul territorio nazionale fatte salve le limitazioni previste dagli ordinamenti degli stati sul cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana. Quest'ultima disposizione mira a contemperare i principi della legislazione nazionale con la normativa vigente negli Stati esteri interessati.

Il presidente VILLONE e il senatore PELLEGRINO avanzano dubbi circa la possibile efficacia nonché sull'applicabilità stessa di una simile previsione.

A questo rilievo, riprendendo la sua esposizione, la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO replica osservando che la materia dovrà essere oggetto di accordi con i paesi interessati.

Dà quindi puntuale conto di quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 nonché di quanto previsto dagli articoli 19, 20 e 21. Con riferimento a quest'ultima disposizione, ricorda che la Camera dei deputati, nella seduta dell'Assemblea di ieri, ha approvato, in sede di prima deliberazione, il disegno di legge di revisione degli articoli 56 e 57 della Costituzione, nello stesso testo trasmesso dal Senato.

Il presidente VILLONE propone quindi di assumere come testo base dell'esame il testo unificato illustrato dalla relatrice.

La Commissione concorda.

Il presidente VILLONE propone quindi di fissare per le ore 13 di giovedì 20 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti da riferire al testo presentato dalla relatrice assunto come testo base.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


IN SEDE DELIBERANTE

(4691) Deputato FRATTINI. -Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti, approvato dalla Camera dei deputati.
(57) PROVERA ed altri - Norme in materia di nomina del presidente e del procuratore generale della Corte dei conti.
(968) BATTAGLIA ed altri - Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore Generale della Corte dei conti.

(Discussione congiunta e rinvio)

In sostituzione del relatore designato Besostri, il presidente VILLONE illustra il contenuto del disegno di legge n. 4691 che modifica il sistema di nomina del Presidente della Corte dei conti prevedendo che il Presidente possa essere nominato solo tra i magistrati della medesima Corte che hanno esercitato per almeno tre anni funzioni direttive presso la Corte ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali o di istituzioni dell'Unione europea. Si prevede inoltre che la nomina - oggetto di un decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - debba avvenire previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.
Dà quindi brevemente conto del contenuto dei disegni di legge n. 57 e n. 968, il cui esame avviene congiuntamente, e propone di assumere quale testo base della discussione il disegno di legge n. 4691.

La Commissione concorda con questa proposta.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore PELLEGRINO dichiara di condividere la scelta operata con il disegno di legge n. 4691 che uniforma le modalità di nomina del vertice della magistratura contabile con quella delle altre giurisdizioni, nel segno di una più marcata autonomia degli apparati giurisdizionali, secondo l'orientamento emerso anche nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

Il presidente VILLONE in proposito osserva che in quella sede si raggiunse una convergenza nel senso di una radicale ridefinizione delle funzioni della Corte dei conti.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore SCHIFANI circa l'iter di questo provvedimento, dopo una breve risposta del relatore VILLONE, replica compiutamente il ministro BASSANINI il quale ricorda che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento del disegno di legge n. 2934 recante norme sulla giustizia amministrativa, fu avanzata dal relatore la proposta di regolamentare la materia oggetto dell'iniziativa in titolo. Avendo il Governo in quell'occasione rilevato l'estraneità di questa materia rispetto all'oggetto proprio del disegno di legge sulla giustizia amministrativa, si convenne di avviare parallelamente, presso la Commissione affari costituzionali, l'esame del disegno di legge in titolo. Questi due disegni di legge (il disegno di legge n. 2934 e il disegno di legge n. 4691), sono stati discussi e quindi approvati parallelamente dalle competenti Commissioni dell'altro ramo del Parlamento.
Venendo quindi a considerare il merito dell'iniziativa in titolo, osserva che essa mira a circoscrivere la discrezionalità del Governo nella scelta del Presidente della Corte dei conti. Le modalità prescelte, sulle quali si è realizzata un'ampia convergenza tra le forze politiche, appaiono coerenti con la configurazione anfibia della Corte dei conti: organo giurisdizionale e al contempo esercitante funzioni di controllo. Qualora si fosse modificata la natura di questo organo nel senso auspicato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, si sarebbe dovuta valutare l'opportunità di definire un meccanismo per la nomina dei vertici della Corte dei conti che vedesse coinvolte la maggioranza e l'opposizione, come avviene nei paesi anglosassoni. La scelta di non modificare le attribuzioni della Corte giustifica invece la scelta operata con il provvedimento in esame che mira a omogeneizzare le modalità di nomina dei vertici di questo organismo a quelle di nomina dei vertici degli altri apparati giurisdizionali. Dichiara pertanto l'avviso favorevole del Governo sull'approvazione del testo in esame che consente una limitazione dell'ambito di discrezionalità dell'esecutivo nella scelta del vertice della magistratura contabile.

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI che, nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'esaustiva replica alla propria richiesta di chiarimenti, dichiara di condividere, a nome della sua parte politica, il contenuto del provvedimento in titolo che restringe la discrezionalità del Governo nella scelta del Presidente della Corte dei conti. Coglie quindi l'occasione per ricordare che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state inserite nel disegno di legge n. 2934-B sulla giustizia amministrativa una serie di disposizioni concernenti la Corte dei conti.

La senatrice DENTAMARO, nel condividere quest'ultima osservazione, manifesta una valutazione favorevole sulla scelta operata con il provvedimento in esame. Chiede tuttavia chiarimenti sull'interpretazione da fornire del riferimento, contenuto nel comma 1, a "funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali ovvero di istituzioni dell'Unione europea".

Il presidente VILLONE ritiene che solo la prassi applicativa di questa disposizione potrà compiutamente definirne l'ambito. Ricorda peraltro che nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati, il relatore onorevole Frattini, ha chiarito che questo inciso deve essere inteso come riferito ai componenti della Corte costituzionale. La questione non è stata poi oggetto di un ulteriore approfondimento nel corso del successivo esame.

Il senatore PELLEGRINO, con riferimento alla menzione fatta alle istituzioni dell'Unione europea, ritiene che essa debba essere riferita alle sole istituzioni di carattere giurisdizionale.

Ad un ulteriore richiesta di chiarimento della senatrice DENTAMARO il senatore PELLEGRINO osserva che l'inciso in questione fa riferimento, ad esempio, ai giudici costituzionali nonché a soggetti che svolgano funzioni equivalenti a quelle direttive presso il Governo della Repubblica.

La senatrice DENTAMARO prende atto di questo chiarimento, mentre la senatrice PASQUALI reputa comunque sufficienti le spiegazioni fornite dall'onorevole Frattini.

Il presidente VILLONE osserva che l'obiettivo della disposizione è evidente; si prevede che il Presidente della Corte dei conti possa essere scelto tra i soli magistrati della Corte medesima, considerando utili, ai fini del conseguimento del requisito dello svolgimento delle funzioni direttive, lo svolgimento di funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali ovvero di istituzioni dell'Unione europea.

Il ministro BASSANINI condivide questa osservazione, rilevando che la formulazione del comma 1 dell'articolo unico del provvedimento in titolo ricomprende, ad esempio, tra i soggetti che possono essere nominati anche i magistrati della Corte dei conti che abbiano svolto le funzioni di Segretario generale della Presidenza della Repubblica ovvero funzioni equivalenti.

Il senatore MARCHETTI osserva che il riferimento a "funzioni equivalenti" è da intendersi in modo più ampio rispetto a quello da ultimo evidenziato.

La senatrice DENTAMARO dichiara di ritenersi soddisfatta osservando che, oltre che alla Presidenza della Repubblica e alla Corte costituzionale, la nozione "organi costituzionali nazionali" ricomprenda anche il Governo.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente VILLONE dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare per le ore 13 di mercoledì 19 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Concorda la Commissione e il seguito della discussione è rinviato.


(2934-B) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bergamo; Frattini; Simeone ed altri.

(Discussione e rinvio)

Il presidente VILLONE avverte che il disegno di legge in titolo, rimesso nella seduta di ieri alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, è stato nuovamente assegnato dal Presidente del Senato alla Commissione in sede deliberante, come risulta dall'allegato al resoconto della seduta pomeridiana dell'Assemblea di ieri.

Il senatore PASTORE richiama l'attenzione sulla formulazione dell'ultimo periodo del secondo capoverso dell'articolo 1. Sulla questione si apre un breve dibattito in cui prendono la parola il presidente VILLONE, il senatore PASTORE e il relatore PELLEGRINO, che ritiene sufficientemente chiara la portata della disposizione. Il PRESIDENTE si riserva tuttavia di verificare la corrispondenza della formulazione di questa disposizione con il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Prende quindi la parola il ministro BASSANINI che ricorda l'intento che ha motivato il provvedimento in esame essenzialmente volto a predisporre misure per l'accelerazione dei tempi del procedimento amministrativo, tempi oggetto di una procedura di infrazione di fronte al Consiglio d'Europa.

Il decreto legislativo n. 80 del 1998 ha fornito una prima risposta a queste esigenze incidendo in particolare sul riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, in modo consequenziale alle scelte compiute, nel 1992, di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego. Questo riparto è stato realizzato sulla base della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, con scelte che il Parlamento, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo, ha mostrato di condividere. Si rende peraltro conto della esilità dei principi direttivi contenuti nella legge di delega che hanno fatto sorgere questioni di legittimità costituzionale con riferimento ad alcune disposizioni del decreto legislativo n. 80. Per superare questo dubbio di eccesso di delega, il Senato aveva proposto, come ricordato dal relatore, la parziale novellazione degli articoli 33, 34 e 35 del citato provvedimento. La Camera con una scelta che dichiara di condividere ha preferito novellare completamente queste disposizioni novandone la fonte.

Il decreto legislativo n. 80 del 1988 come riformato dal provvedimento in titolo costituisce una complessiva e organica riforma della materia della quale a suo avviso può essere fornita la seguente lettura. In primo luogo si mira a fare della giustizia amministrativa un servizio piuttosto che un potere; si cerca quindi di realizzare anche nel processo amministrativo ciò che Feliciano Benvenuti ebbe a definire un "diritto amministrativo paritario". Si tende infine ad uniformare la tutela giudiziaria cui ha diritto il cittadino indipendentemente dalla situazione giuridica soggettiva valutata. Attorno a queste finalità si muovono le disposizioni contenute nel provvedimento che sono state puntualmente descritte dal relatore. Venendo a considerare le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento dichiara di condividere la valutazione del relatore. Si tratta infatti di modifiche che hanno migliorato sotto vari aspetti del provvedimento senza intaccarne l'impianto. Venendo in particolare a considerare il riparto della giurisdizione, osserva che le disposizioni del decreto legislativo n. 80 del 1988, come modificato dal provvedimento in esame, completano e rendono praticabili la devoluzione al giudice ordinario delle controversie con i pubblici impiegati, così restituendo al giudice amministrativo il suo ruolo proprio di istanza che rende giustizia ai cittadini nei confronti dell'attività dei pubblici poteri. Di contro si è prevista la devoluzione al giudice amministrativo di tutte le controversie che riguardano i servizi pubblici e l'urbanistica. La giurisdizione esclusiva tende quindi sempre più a caratterizzarsi come strumento di riparto "per materia", mentre tendono a ridursi fino a scomparire le ipotesi di doppia giurisdizione.
Si tratta di una complessiva semplificazione del sistema istituzionale coerente con l'azione svolta dal legislatore lungo tutta la corrente legislatura. In proposito segnala la valenza storica della previsione che attribuisce al giudice amministrativo la possibilità di conoscere delle questioni concernenti il risarcimento dei danni in tutte le materie in cui è competente. Ricorda quindi la progressiva assimilazione degli istituti del processo amministrativo agli istituti processualcivilistici.
La riforma che con il disegno di legge in esame vede conseguito un primo importante risultato dovrà essere integrata da ulteriori interventi che pongano rimedio all'ingente arretrato e prevedano la adozione di strumenti di filtro per l'accesso al giudice. Si tratta di una riforma organica alla elaborazione della quale il Parlamento e il Senato in particolare hanno dato un contributo essenziale.

Il presidente VILLONE nel concordare con questa valutazione dà atto all'opposizione di avere contribuito in modo rilevante alla elaborazione del provvedimento in titolo.

Interviene quindi il senatore SCHIFANI che prende atto con soddisfazione del riconoscimento mostrato al lavoro dell'opposizione da parte del relatore e del rappresentante del Governo. La materia oggetto del provvedimento in titolo è infatti un tema neutro, che interessa la collettività superando le distinzioni tra maggioranza e opposizione. Riconosce quindi che l'impianto del testo elaborato dal Senato non è stato stravolto dall'altro ramo del Parlamento. Coglie peraltro l'occasione per associarsi ai rilievi critici mossi dal relatore sulla formulazione del comma 3 dell'articolo 5 che riguarda la comunicazione agli eredi dei ricorsi pensionistici rientranti nella competenza della Corte dei conti. Osserva poi che la Camera, andando oltre il contenuto proprio del provvedimento, ha inserito disposizioni, come quella riguardante la istituzione del Segretariato generale della giustizia amministrativa, che attengono ad aspetti eminentemente organizzativi che fuoriescono dalla materia propriamente processuale. Reputa tuttavia condivisibile la previsione che di un ampliamento degli organici del personale amministrativo che accompagna l'aumento dell'organico dei magistrati amministrativi dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato. Si tratta di misure opportune a fronte delle nuove attribuzioni e competenze assegnate alla magistratura amministrativa. Condivide altresì le disposizioni volte a ridurre le ipotesi di doppia giurisdizione.
Nel complesso valuta quindi positivamente il provvedimento in esame, anche se non nasconde che la novazione della fonte degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo n. 80 del 1998 non ha mancato di suscitare interrogativi e perplessità all'interno del suo Gruppo, stante la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto proprio queste disposizioni. A titolo personale, ritiene però che i pericoli derivanti da un vuoto legislativo in una materia così delicata sembrano giustificare l'intervento del legislatore. I cittadini e gli operatori tutti hanno infatti oramai assunto atteggiamenti coerenti alla nuova definizione del riparto delle giurisdizioni fissato dai citati articoli 33 e seguenti. Nel censurare quindi l'operato del Governo qualora fosse accertata l'esistenza di un eccesso di delega, si mostra consapevole delle ragioni che giusitificano un intervento legislativo. Queste motivazioni spingono la sua parte politica a consentire il proseguimento della discussione in sede deliberante al fine di pervenire alla rapida definizione di un provvedimento, molto atteso, alla cui elaborazione l'opposizione ha significativamente contribuito.

Il presidente VILLONE, nell'annunciare che la discussione generale continuerà nella seduta di martedì 18, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti venga sin d'ora fissato per le ore 13 di mercoledì 19 luglio.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che nelle sedute della prossima settimana saranno esaminati con priorità il disegno di legge relativo all'istituzione del servizio civile (3312-B), quelli concernenti il voto degli italiani all'estero (838 e connessi) nonché quelli concernenti la revisione della legge elettorale per la Camera dei deputati (3812 e connessi). Proseguirà inoltre la discussione dei disegni di legge assegnati in sede deliberante.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.