AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO 1998

266ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bettinelli, per le comunicazioni Lauria e per l’interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15.15.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0098o)

Il presidente VILLONE informa la Commissione che è stata sollevata una questione di competenza, da parte della Commissione giustizia, anche sul disegno di legge n. 3229, d’iniziativa del senatore Bertoni, recante misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione.
Il presidente Villone avverte, altresì, che all'ordine del giorno dei lavori della Commissione della prossima settimana sarà posto anche l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 2509-B, (voto degli italiani all'estero) già in calendario dei lavori dell'Assemblea in seconda deliberazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1293) DANIELI - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(3025) MILIO ed altri - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(3089) ZECCHINO ed altri - Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura

(3138) PERA ed altri - Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura

(3154) FASSONE ed altri - Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura

(Parere alla 2ª Commissione. Questione di competenza)

Il presidente VILLONE osserva che i disegni di legge in titolo propongono modifiche alla disciplina elettorale del Consiglio superiore della Magistratura: trattandosi di un organo di rilevanza costituzionale, ritiene che la competenza sui disegni di legge debba essere quantomeno condivisa, in sede primaria, anche dalla Commissione affari costituzionali. Propone pertanto di sollevare una questione di competenza, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del Regolamento.

La Commissione consente all’unanimità.


(3246) Disciplina delle "strade di vino", approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone, Peretti; Malagnino ed altri.

(570) UCCHIELLI - Disciplina delle “strade del vino” italiano.

(2084) FERRANTE ed altri - Disciplina delle “strade del vino italiano”.

(Parere alla 9ª Commissione: contrario)

Il presidente VILLONE comunica che la Sottocommissione per i pareri nella seduta appena conclusa ha ritenuto di rimettere alla sede plenaria la valutazione dei disegni di legge in titolo, in particolare di quello proveniente dalla Camera dei deputati sul quale sono state formulate numerose critiche quanto alla compatibilità costituzionale in tema di tutela dell’autonomia regionale. Egli propone di considerare acquisita la trattazione svolta in Sottocommissione e di procedere immediatamente alla formulazione del parere.

La Commissione consente.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara di condividere i numerosi rilievi mossi al testo approvato dalla Camera dei deputati nel dibattito svolto in Sottocommissione per i pareri. Ritiene infatti che l’impostazione radicalmente centralistica della normativa in esame susciti le più gravi riserve e propone di conseguenza di esprimere un parere contrario.

La Commissione approva.


(3309) Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1998, n. 166, recante proroga del termine per la conclusione della gara per la scelta del terzo gestore delle comunicazioni radiomobili

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE ricorda il presupposto normativo e di fatto che ha dato luogo al provvedimento d’urgenza, che assicura un tempo congruo per la valutazione delle offerte da parte della società incaricata. Propone di esprimere un parere favorevole.

Su richiesta del senatore ROTELLI, il PRESIDENTE precisa che il termine di cui si tratta non è quello per la partecipazione alla gara, ma per la valutazione delle offerte.

Il sottosegretario LAURIA conferma la precisazione e ricorda che il termine per la partecipazione alla gara è scaduto il 23 maggio: subito dopo è iniziato l’esame delle offerte e la società incaricata ha responsabilmente sollevato il problema della ristrettezza dei tempi disponibili. Pertanto si è ritenuto di prorogare con decreto fino al 9 giugno il termine per la conclusione delle valutazioni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.


IN SEDE REFERENTE

(1388-bis) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa.

(1369) LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

- e della petizione n. 139 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 maggio.

Si procede all’esame degli emendamenti aggiuntivi all’articolo 3 del disegno di legge n. 1388-bis.

Il relatore VILLONE dà conto dell’emendamento 3.0.1, da lui presentato, che abbrevia la procedura in tema di impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione delle liste e dei candidati, allo scopo di evitare che le eventuali contestazioni possano viziare l’intero procedimento elettorale o addirittura determinare il rinvio delle elezioni.

Il sottosegretario VIGNERI ritiene preferibile un termine di dieci giorni per l’affissione del manifesto elettorale di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.

Il relatore VILLONE replica che in tal caso dovrebbero essere ridotti tutti gli altri termini.

Secondo il sottosegretario VIGNERI la riduzione del termine è possibile quanto meno per la proposizione del ricorso. Suggerisce quindi alcune modifiche di carattere formale. Osserva, inoltre, che i ricorsi contro l’ammissione delle liste normalmente non sono proposte e paventa che una disposizione espressa al riguardo possa costituire una sorta di incentivazione legislativa. Quanto all’esclusione di singoli candidati, ritiene problematica la configurazione di una disciplina come quella proposta nell’emendamento.

Il senatore BESOSTRI condivide lo scopo dell’emendamento ma rileva ostacoli tecnici concernenti il rapporto temporale tra notificazione e deposito del ricorso: nell’emendamento esso viene invertito rispetto alla disciplina generale dello stesso articolo 83 che si propone di integrare. Normalmente, infatti, i ricorsi sono prima depositati e poi notificati, e la stessa notificazione, nel caso di cui si discute, incontra difficoltà operative insormontabili, perché è impossibile sapere dove si trovano tutti gli interessati. Al riguardo sarebbe ipotizzabile un obbligo di elezione di domicilio almeno per i presentatori delle liste.

Il senatore ROTELLI considera preferibile riferire un eventuale obbligo di domicilio elettivo a tutti i candidati.

Il senatore PINGGERA chiede chiarimenti sul pubblico ufficiale competente per la notifica. Risponde in proposito il senatore BESOSTRI, richiamando la normativa generale sui ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa.

Il senatore LUBRANO DI RICCO esprime dissenso dalla proposta di rendere inappellabile l’ordinanza pronunciata dal TAR sui ricorsi di cui si tratta.

Il relatore VILLONE replica che senza tale limite l’innovazione sarebbe inefficace e precisa che si tratta comunque di pronunce cautelari.

Secondo il senatore BESOSTRI l’esclusione del grado di appello suscita problemi di compatibilità costituzionale.

Si conviene quindi di accantonare l’ulteriore esame dell’emendamento.

Quanto all’emendamento 3.0.2, il relatore si dichiara favorevole, così come il sottosegretario VIGNERI.

Si dichiara favorevole anche il senatore LUBRANO DI RICCO.

Su richiesta del senatore ROTELLI e su indicazione del sottosegretario VIGNERI, la senatrice d’ALESSANDRO PRISCO integra l’emendamento, precisando che l’eccezione ivi contemplata è esclusivamente quella delle dimissioni volontarie (3.0.2 nuovo testo).

Il senatore MUNDI condivide la proposta di emendamento .

La Commissione accoglie l’emendamento nel testo riformulato.

Sull’emendamento 3.0.4 interviene il senatore BESOSTRI, che sollecita un chiarimento sul requisito del titolo di studio della scuola dell’obbligo.

Il RELATORE richiama l’attenzione sulla possibilità che in futuro possa non esservi una corrispondenza tra la conclusione del ciclo obbligatorio di studio e il conseguimento di un titolo di studio in senso proprio.

Il senatore BESOSTRI suggerisce di riferire il requisito all’assolvimento degli obblighi scolastici.

Il sottosegretario VIGNERI dichiara la sua disponibilità in tal senso.

Il senatore ROTELLI formula obiezioni di opportunità e di legittimità sul limite del settantesimo anno di età. Anche il senatore PINGGERA considera tale limite di dubbia legittimità costituzionale.

Il senatore LUBRANO DI RICCO richiama l’attenzione su una disposizione contenuta nel successivo emendamento (3.0.7), che considera lo stato di disoccupato quale requisito per l’accesso all’ufficio di scrutatore.

Il relatore VILLONE si dichiara contrario a contemplare tale requisito, che considera non pertinente.

Concorda il senatore ROTELLI.

Il sottosegretario VIGNERI presenta quindi un subemendamento rivolto a modificare il capoverso 2 del comma 1, eliminando la lettera b) e modificando la lettera c) nel senso proposto dal senatore Besostri (3.0.4/1).

Accolto il subemendamento, la Commissione approva l’emendamento 3.0.4 nel testo modificato.

L’emendamento 3.0.7 è dichiarato assorbito.

Sull’emendamento 3.0.5 interviene il senatore ROTELLI, dichiarandosi perplesso sulla destinazione esclusiva della tessera magnetica all’uso elettorale.

Il senatore GUERZONI ricorda che il disegno di legge n. 3095-B, in discussione all’Assemblea del Senato, prevede la cosiddetta carta d’identità informatica.

Il relatore VILLONE prospetta la possibile formulazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a integrare nel documento informatico citato dal senatore Guerzoni anche i dati utili per l’uso elettorale.

Il sottosegretario VIGNERI manifesta disponibilità in tal senso.

Il senatore PASTORE paventa un eccesso di regolazione legislativa sulla materia.

Il relatore VILLONE precisa che nel disegno di legge n. 3095-B non è prevista espressamente l’utilizzazione del documento elettronico anche per l’uso elettorale.

Secondo il senatore PASTORE, in tal caso non sarebbe sufficiente un ordine del giorno.

Il relatore VILLONE reputa necessario approfondire le diverse questioni implicate nell’emendamento.

Il senatore ROTELLI osserva che in futuro la tessera elettorale magnetica potrebbe essere utilizzata anche per l’esercizio del diritto di voto e sottolinea il rischio che intanto l’uso a fini di certificazione elettorale possa comportare la violazione del diritto alla riservatezza.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che l’idoneità alla certificazione sarebbe corrispondente a quella degli attuali certificati elettorali.

Il senatore ANDREOLLI non ritiene necessario prevedere nella legge quali dati debbano essere contenuti nella tessera elettorale magnetica.

Il senatore MAGNALBO’ afferma che la questione è complessa e comporta la valutazione di molteplici aspetti giuridici e operativi.

Il senatore PASTORE ritiene possibile utilizzare il documento personale informatico già previsto da altra normativa in via di approvazione, anche per l’uso elettorale; osserva, quindi, che la tessera elettorale di per sé non certifica alcunché ma consente di accedere all’archivio informatico comunale, da cui si può trarre la certificazione.

Il senatore FISICHELLA obietta che la tessera elettorale magnetica, così come disciplinata dall’emendamento in esame, di per sé non elimina la necessità del certificato elettorale perché le sezioni elettorali di appartenenza possono variare nel tempo e il certificato elettorale recapitato direttamente al cittadino comunque assicura la conoscibilità effettiva della propria condizione come elettore quanto alla persistente iscrizione alle liste elettorali e alla sezione elettorale in cui si può esercitare il diritto di voto. Senza una comunicazione preventiva, tali condizioni verrebbero meno compromettendo l’esercizio effettivo del diritto di voto.

Il senatore MUNDI osserva che non tanto di archivio comunale si tratta nel caso in esame, quanto piuttosto delle liste elettorali.

Il senatore MAGGIORE ricorda che la cancellazione e l’iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali è decisa dalla commissione elettorale comunale. Le decisioni sono comunicate al cittadino e potrebbero esserlo comunque anche con la tessera elettorale magnetica.

Il senatore FISICHELLA insiste nel sostenere che la consegna preventiva del certificato elettorale assicura la conoscibilità in concreto di eventuali variazioni nella propria condizione di elettore e consente di intervenire tempestivamente per rimediare ad eventuali errori dell’amministrazione. Con un sistema completamente informatico questa garanzia non sarebbe altrettanto piena.

Il sottosegretario VIGNERI ricorda l’origine parlamentare della proposta in esame, assicura una verifica di compatibilità con le richiamate disposizioni del disegno di legge n. 3095-B e precisa che la tessera elettorale magnetica ha il solo scopo di sostituire il certificato elettorale e non esclude affatto la preventiva comunicazione nelle forme ordinarie delle variazioni che nel tempo possono intervenire quanto alla condizione di ciascuno nella qualità di elettore. Ricorda, infine, che entro la fine del 1998 sarà diminuito di un terzo l’attuale numero delle sezioni elettorali, secondo una normativa recentemente entrata in vigore.

Il senatore FISICHELLA obietta che in caso di variazioni il cittadino avrà l’onere di recarsi presso gli uffici comunali perché il nuovo dato sia registrato nella tessera comunale: si tratta evidentemente di adempimenti ulteriori a carico degli interessati.

Secondo il senatore PASTORE, se il cittadino elettore viene informato tempestivamente delle variazioni concernenti la sua situazione di elettore, ciò non ha effetti sulla tessera elettorale magnetica. Tuttavia considera sufficiente un documento di identità informatica abilitato anche all’uso elettorale.

Il senatore GUERZONI osserva che la prossima riduzione delle sezioni elettorali comporta anche minori possibilità di variazione e ritiene che le garanzie per gli elettori sarebbero equivalenti a quelle attuali anche con la tessera elettorale magnetica.

Su proposta del relatore VILLONE, si conviene di accantonare l’ulteriore esame dell’emendamento, per approfondirne le molteplici implicazioni tecniche e giuridiche.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.


SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che la seduta di domani, giovedì 4 giugno, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388-BIS

Art. 3


Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All’articolo 83/11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono aggiunti, in fine i seguenti commi:
“Avverso i provvedimenti della commissione elettorale di ammissione o di esclusione di liste o di candidati è ammesso immediato ricorso al TAR nel termine di sette giorni dalla loro comunicazione.
Il ricorso è depositato entro cinque giorni dalla notifica nella segreteria del TAR. La camera di consiglio per la discussione della domanda di sospensiva è fissata immediatamente e, comunque, non oltre cinque giorni dall’avvenuto deposito del ricorso.”
L’ordinanza pronunciata dal TAR non è immediatamente appellabile.
2. Il termine per l’affissione del manifesto elettorale di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è ridotto a sette giorni”.

3.0.1 IL RELATORE

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo:
«E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati consecutivi ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni»."

3.0.2 D'ALESSANDRO PRISCO


Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo:
«E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati consecutivi ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie»."

3.0.2 (nuovo testo) D'ALESSANDRO PRISCO


All’emendamento 3.0.4, nel comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

“2. La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici.”

3.0.4/1 IL GOVERNO


Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. L’articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori già iscritti nell’apposito albo istituito a norma dell’articolo 5-bis, aggiunto dall’articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, nonché i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicate dagli articoli seguenti.
2. La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del comune;
b) non aver superato il settantesimo anno di età;
c) essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo.».

2. L’articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall’articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell’albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 e non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all’articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell’albo.
3. A coloro che non siano stati inclusi nell’albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.
4. L’albo così formato è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.
5. Il sindaco dà avviso del deposito dell’albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione oppure avverso la indebita iscrizione nell’albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
6. Il ricorrente che impugna un’iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall’avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.»

3. L’articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - 1. La Commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell’articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.
2. Le determinazioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.».

4. L’articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall’articolo 5 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - 1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, la commissione elettorale comunale dispone la cancellazione dall’albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall’articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell’articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall’albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall’albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.».

5. L’articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall’articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

6. L’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall’articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 - 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell’albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell’albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l’ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma precedente, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l’avvenuta nomina. L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.».”

3.0.4 IL GOVERNO



Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 3-bis

1. All’atto dell’affissione del manifesto dei comizi, nel quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e il sindaco o il commissario prefettizio invita, con manifesto affisso all’Albo pretorio del comune, gli elettori con non più di settanta ani di età, che intendono svolgere le funzioni di scrutatore, a presentare istanza in carta libera e con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro dieci giorni dalla data dell’affissione del predetto manifesto.
2. Gli interessati dovranno espressamente dichiarare: a) di essere elettori del comune; b) di no aver superato il settantesimo anno di età; c) di essere in possesso almeno del diploma di secondo grado; d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all’articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; ) di essere iscritti alla prima classe delle liste di collocamento nella sezione di cui alla lettera c), se disoccupati.
3. Tra il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale, fra gli iscritti alle liste di collocamento di cui alla lettera e) del comma 2, procede, in pubblica adunanza, preannunciata con manifesto all’Albo pretorio, almeno due giorni prima: a) alla nomina, per sorteggi, per ogni selezione elettorale del comune, di un numero di scrutinatori pari a quello occorrente; b) a formare, per sorteggio, una graduatoria di supplenti da invitare, nell’ordine di estrazione, in caso di eventuale rinuncia dei titolari nominati.
4. Qualora il numero degli scrutinatori, nominati con il metodo di cui al comma 3, sia superiore alle domande avanzate dagli iscritti alle liste di collocamento di cui alla lettera e) del comma 2, si procederà al sorteggio, tra gli elettori che ne abbiano fatto istanza, per raggiungere il numero necessario di scrutinatori.
5. Nell’ipotesi in cui non dovesse essere raggiunto il numero sufficiente di scrutinatori per comporre i seggi elettorali ai sensi dei commi 3 e 4 si provvederà ad ulteriore sorteggio tra tutti gli iscritti alle liste elettorali.
6. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario prefettizio, notifica, a mezzomesso, non oltre il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, l’eventuale nomina.
7. L’eventuale impedimento ad assolvere l’incarico dovrà essere comunicato dallo scrutinatore, entro quarantotto ore dalla notifica. In tal caso il sindaco o il commissario provvede alla sostituzione degli impediti mediante notifica ai sorteggiati di cui alla lettera b) e ai commi 4 e 5.
8. La legge 8 marzo 1989, n. 95, e gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono abrogati."

3.0.7 IULIANO, BESSO CORDERO, MANIERI,
MARINI



Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter

(Istituzione della tessera elettorale)

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede a istituire la tessera elettorale, a carattere permanente, anche su supporto informatico, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;
b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l’elettore è assegnato;
c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;
d) la tessera è idonea a certificare l’avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;
e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono autorizzati ad apportare le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie.”

3.0.5 IL GOVERNO