AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 26 LUGLIO 2000

564ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati.
(288) LA LOGGIA ed altri - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno.
(1006) PIERONI ed altri - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati.
(1323) MILIO - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno.
(1935) COSSIGA - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(2023) BESOSTRI e MURINEDDU - Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno.
(3190) FORCIERI ed altri - Riforma del sistema elettorale del Parlamento.
(3325) PASSIGLI - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
(3476) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali.
(3621) MAZZUCA POGGIOLINI - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali.
(3628) LA LOGGIA ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(3633) PIERONI ed altri - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.
(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.
(3689) CO' ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(3772) PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati.
(3783) TOMASSINI - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei
deputati.
(3828) MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(4505) ELIA ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni
(4553) DI PIETRO ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(4624) D'ONOFRIO - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
(4655) CASTELLI ed altri - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

- e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI esprime una perplessità di principio in quanto il sistema che si sta delineando contiene già, di fatto, per la quota maggioritaria, un premio di maggioranza, per cui non appare coerente dal punto di vista logico aggiungerne un altro. Con riferimento al rapporto tra il sistema elettorale della Camera dei deputati e quello del Senato, ritiene possibile, definendo opportunamente i quozienti elettorali, l'applicazione a quest'ultimo dello schema in discussione per la Camera dei deputati, ferma restando la base regionale prevista dalla Costituzione per l'elezione del Senato. Ritiene peraltro utile approfondire la questione in una sede ristretta, che consentirebbe alla discussione di procedere, per quanto concerne la riforma del sistema elettorale della Camera dei deputati e, nel contempo, di individuare le possibili soluzioni per evitare uno strabismo del sistema elettorale.

Il presidente VILLONE apprezza la proposta del senatore Scognamiglio Pasini rilevando che problemi, relativamente alla omogeneizzazione dei due sistemi, potrebbero comunque derivare dalla base regionale prevista dalla Costituzione per l'elezione del Senato.

Prende quindi la parola il senatore GUBERT il quale precisa che i numerosi emendamenti da lui sottoscritti discendono da due distinte proposte: la prima, formulata dal Gruppo del CDU della Camera dei deputati che ipotizza un sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza, e la seconda, da una sua personale idea di imitare il sistema tedesco, sostituendo l'incremento dei seggi con la riduzione di quelli assegnati su base uninominale. Conclude richiamandosi all'intervento del senatore Pinggera, che aveva posto all'attenzione l'esigenza di tutelare le minoranze linguistiche nella elaborazione della nuova legge elettorale.

Il senatore ROTELLI richiama l'attenzione su un passaggio dell'intervento del senatore Scognamiglio Pasini che parrebbe affermare che, per la distribuzione del premio di maggioranza al Senato, si possa far riferimento al voto espresso per la Camera dei deputati. Rileva in proposito che tale ipotesi contrasta con la netta distinzione dei due corpi elettorali.

Il senatore MANZELLA ricorda in proposito che, nella discussione generale, aveva avanzato la proposta - da realizzare con una modifica alla Costituzione - di stabilire la prevalenza della Camera dei deputati sul Senato nelle votazioni sulla fiducia al Governo, nel caso di costituzione, nelle due Assemblee, di maggioranza diverse.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI precisa che l'ipotesi da lui formulata richiamata dal senatore Rotelli, aveva solo fini esemplificativi per evitare un problema che, comunque, resta aperto, relativavamente alla definizione del premio di maggioranza, correlabile ai voti espressi per la Camera o a quelli espressi per il Senato.

Il presidente VILLONE conviene sull'utilità di demandare ad una sede ristretta, l'approfondimento di tale essenziale questione, anche al fine di non ritardare il lavoro della Commissione.

Il senatore SCHIFANI ritiene interessante la proposta del senatore Scognamiglio Pasini, perché pone il problema della necessaria globalità della riforma elettorale, che deve eliminare le disfunzioni esistenti. Con riferimento alle proposte della maggioranza, rileva che, pur esistendo elementi di contatto con le proposte avanzate dai Gruppi dell'opposizione, permangono ancora significative distanze. La formalizzazione dell'accordo sui punti condivisi non produrrebbe dunque alcun risultato positivo. Osserva inoltre che, in materia elettorale, come ha rilevato anche il Presidente del Senato, un essenziale importanza riveste il consenso tra le varie parti politiche. Conclude quindi rilevando che una votazione affrettata, indotta dalla maggioranza prima della chiusura estiva, potrebbe rivelarsi controproducente ai fini della realizzazione di un accordo complessivo.

Il relatore VILLONE crede che occorre distinguere tra temi sui quali è necessario un ulteriore approfondimento (come quello della congruenza tra le leggi elettorali delle due Camere), temi sui quali sono emerse posizioni marcatamente distinte tra la maggioranza e l'opposizione (come ad esempio la questione del voto disgiunto) e materie sulle quali si registra un'ampia convergenza. Crede che questi tre ordini di questioni debbano venire distinti e che quindi si possa affrontare da subito le questioni non controverse.

Il senatore SCHIFANI, ad integrazione del suo precedente intervento, osserva che costituiscono un ulteriore elemento di divergenza tra la maggioranza e le opposizioni le modalità per la attribuzione del premio di governabilità. Le opposizioni infatti ritengono preferibile tenere conto, ai fini dell'attribuzione del premio, del voto dato per la cosiddetta quota proporzionale. Il senatore FISICHELLA, crede che la questione dovrebbe essere comunque ulteriormente chiarita dalla maggioranza.

Interviene quindi il senatore MARINI secondo il quale la opportunità segnalata di raggiungere un ampio consenso sulla questione oggetto delle iniziative in titolo non deve risolversi in una impropria forma di consociativismo che permetta alle opposizioni di bloccare il processo riformatore. La maggioranza non può infatti, a suo avviso, abdicare al proprio ruolo . Quanto alla questione posta dal senatore Scognamiglio Pasini, osserva che il sistema oggi vigente per l'elezione del Senato, nonostante il carattere marcatamente maggioritario, non garantisce di per sé la formazione di una stabile maggioranza; dunque, astrattamente, non si può escludere l'applicazione di un premio di maggioranza anche al sistema elettorale del Senato. Crede invece che, più in generale, ci si debba interrogare sulle ragioni che hanno determinato il sostanziale fallimento del sistema maggioritario in Italia. I paesi che conoscono un sistema maggioritario, sono caratterizzati dalla presenza di partiti forti, strutturati, che raccolgono un ampio consenso elettorale. La complessa geografia del sistema politico italiano impedisce, invece, a suo avviso la funzionalità di sistemi marcatamente maggioritari e in particolare di un sistema che preveda un consistente premio di maggioranza. Con riferimento alle modalità di attribuzione del premio, ritiene peraltro che si debbano considerare il complesso dei voti ottenuti dai singoli partiti. Conclusivamente, auspica la modifica del vigente sistema elettorale nel senso di un incremento della quota proporzionale.

Il senatore TIRELLI, dopo aver ribadito che la esiguità del tempo disponibile prima della pausa estiva sconsiglia il passaggio alla fase delle votazioni, dichiara di comprendere le preoccupazioni del senatore Marini sull'entità del premio di maggioranza. Tuttavia crede che le formazioni meno consistenti dei due schieramenti debbano farsi carico del problema della governabilità, anche se ciò impone un sacrificio della rappresentatività.

Il senatore BESOSTRI si dichiara disponibile ad accettare la proposta avanzata dal senatore Scognamiglio Pasini di affidare ad una sede ristretta l'esame della questione della congruenza delle leggi elettorali delle due Camere, anche al fine di garantire che il seguito dell'esame delle iniziative in titolo possa procedere speditamente. Propone quindi che, relativamente alle questioni non controverse, la Commissione sia chiamata a votare quanto prima.

Il senatore CO', ribadite le obiezioni di carattere generale che la sua parte politica muove all'impianto della proposta avanzata dalla maggioranza, osserva che il dibattito delle ultime settimane ha proposto, come ineludibile, la questione della omogeneità dei sistemi elettorali delle due Camere. La stessa ipotesi di un premio di maggioranza - sulla quale ricorda la pregiudiziale contrarietà della sua parte politica - deve essere valutata tenendo conto dell'assetto bicamerale del Parlamento che potrebbe condurre alla formazione di due maggioranze di segno opposto nelle due Assemblee, con il pericolo di una vera e propria paralisi istituzionale. Ritiene dunque essenziale risolvere preliminarmente la questione della omogeneità dei sistemi per l'elezione delle due Assemblee.

Il relatore VILLONE ricorda che la proposta della maggioranza ipotizza un sistema sostanzialmente proporzionale con un premio di maggioranza. Un sistema questo che reputa difficilmente trasponibile al Senato.

Prende quindi la parola il senatore FISICHELLA il quale chiarisce che la opposizione non intende porre veti, ma ha inteso evidenziare che la brevità del tempo a disposizione non consiglia di procedere a votazioni prima della pausa estiva. Non si tratta di un atteggiamento consociativo - che la sua parte politica non ha mai seguito -, ma di una considerazione di opportunità, che consiglia di evitare il passaggio alla fase delle votazioni. Ai rilievi del senatore Marini replica contestando che il sistema maggioritario si sia rivelato fallimentare in Italia. Piuttosto i partiti si sono mostrati incapaci di frenare il processo di disarticolazione del sistema politico che, a suo avviso, avrebbe condotto ad esiti ben più rilevanti in presenza di un sistema elettorale proporzionale. Auspica quindi che il confronto possa proseguire in modo costruttivo e osserva che, a fronte di una piena concordanza di vedute tra i Gruppi appartenenti alla Casa delle libertà, le altre formazioni politiche presentano una maggiore articolazione di posizioni su temi qualificanti, come ad esempio quello del ruolo dei partiti.

Il senatore PIERONI manifesta la disponibilità della sua parte politica a confrontarsi sulla questione della congruenza delle leggi elettorali delle due Camere, ma ritiene che tale problema non debba essere enfatizzato oltre misura. Chiede quindi se le opposizioni intendano avanzare una formale richiesta di rinvio delle votazioni.

Il presidente VILLONE ritiene che si possa procedere, da subito, alla votazione dei primi subemendamenti che non pongono, a suo avviso, problemi politici di rilievo. Esaurita infatti la fase dell'illustrazione dei subemendamenti, ritiene che non possa essere ulteriormente differita la fase delle votazioni. Ritiene che l'ulteriore spazio di riflessione richiesto dalle opposizioni possa essere soddisfatto prevedendo una parziale riapertura del termine per la presentazione di proposte modificative, da riferire ai subemendamenti da lui presentati (e pubblicati in allegato al resoconto di ieri) e comunque a materie strettamente connesse a quelle modificate dai medesimi subemendamenti. Formula quindi un parere contrario sui subemendamenti da 1.1000/26 a 1.1000/15 che propongono un impianto radicalmente alternativo rispetto a quello che caratterizza la proposta della maggioranza.

Il senatore SCHIFANI, nel prendere atto della proposta avanzata dal relatore, si mostra consapevole della non rilevanza politica dei primi subemendamenti cui il relatore ha fatto riferimento e manifesta la disponibilità della sua parte politica a proseguire l'esame delle proposte in campo, anche al fine di semplificare il lavoro che attende la Commissione dopo la pausa estiva. Coglie quindi l'occasione per dichiarare che il termine che la sua parte politica aveva ritenuto come insuperabile per la definizione in Senato dei provvedimenti in titolo, possa essere considerato come differito alla ripresa dei lavori, così da permettere un'ulteriore riflessione e studio sulle questioni che rimangono controverse.

Il presidente VILLONE propone quindi di fissare per il 12 settembre il termine per la presentazione di proposte modificative riferite ai subemendamenti 1.1000/100, 1.1000/101, e 1.1000/102 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri) e comunque a materie strettamente connesse a quelle modificate dai medesimi subemendamenti.

La Commissione conviene.

Il presidente VILLONE propone quindi che in sede di comitato ristretto venga esaminata la questione della congruenza dei sistemi elettorali delle due Camere e che, nella seduta odierna si proceda alle votazioni dei primi subemendamenti, arrivando, se lo si ritiene opportuno e se non vi sono obiezioni, sino al subemendamento 1.1000/100.

Il senatore FISICHELLA propone che la Commissione si limiti a esaminare e votare i subemendamenti sino al subemendamento 1.1000/15 che toccano materie politicamente non controverse.

La Commissione conviene.

Il senatore GUBERT illustra quindi i primi subemendamenti da lui sottoscritti all'emendamento 1.1000, sottolineando che i subemendamenti 1.1000/31, 1.1000/30, 1.1000/33 e 1.1000/34 rappresentano la trasposizione del testo che il gruppo del CDU ha presentato alla Camera dei deputati. Si sofferma quindi in particolare sul subemendamento 1.000/31, che propone un sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza, quantificato in 75 seggi. Condivide la valutazione del senatore Marini secondo la quale se la volontà politica non si incontra con le regole, queste ultime sono destinate al fallimento, come evidenziato dal sistema attuale che, al di là delle norme in vigore, è caratterizzato dal centralismo nell'attribuzione dei collegi e dal predominio dei partiti nella formazione delle liste. Ciò si riflette nella bassa durata dei governi e nella delusione di fasce crescenti dell'elettorato.
Illustra quindi il gruppo di subemendamenti da lui sottoscritti, tendenti a introdurre in Italia, con opportuni accorgimenti, il sistema tedesco al fine di garantire comunque un esito proporzionale della competizione. Ciò è realizzato in Germania attraverso l'incremento dei seggi mentre, nella proposta da lui avanzata, si propone di ridurre la ripartizione dei seggi assegnati su base uninominale. Ritiene che il sistema tedesco presenti aspetti positivi più di altri sistemi elettorali e sottolinea quindi l'esigenza di salvaguardare le realtà locali in relazione alla soglia di sbarramento che, senza opportuni accorgimenti, ne escluderebbe la rappresentanza.
Conclude ritenendo inutile l'indicazione del premier nella scheda elettorale, in quanto la sua scelta da parte delle coalizioni si configura come atto interamente politico.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione i subemendamenti 1.1000/26 e 1.1000/37 che, con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO e del RELATORE, la Commissione respinge con distinte votazioni.

Il senatore CO' dà per illustrati i subemendamenti 1.1000/47 e 1.1000/48 che, posti in votazione, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti dalla Commissione.

Sono posti quindi in votazione, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO e respinti dalla Commissione, i subemendamenti 1.1000/38, 1.1000/35, 1.1000/27, 1.1000/28, 1.1000/29, 1.1000/32, 1.1000/31, 1.1000/30, 1.1000/33, 1.1000/34.

Il senatore CO' dà per illustrato il subemendamento 1.1000/49 che, posto in votazione, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT, con riferimento al subemendamento 1.1000/15, chiede spiegazioni sulla necessità di prevedere l'indicazione nella scheda elettorale del nome e del cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.

Il relatore VILLONE, nel formulare un parere contrario sull'emendamento, osserva che la particolare frammentazione del sistema politico italiano rende necessaria la traduzione legislativa di un meccanismo che, in altri paesi, viene risolto interamente nella sfera politica.

Il sottosegretario FRANCESCHINI, nell'esprimere il suo parere contrario al subemendamento 1.1000/15, ricorda che sulla previsione in discussione si registra un ampio accordo tra la maggioranza e l'opposizione. Stante la difficile praticabilità della via della riforma costituzionale nel periodo terminale della legislatura, l'indicazione sulla scheda elettorale della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio si configura, a suo avviso, come un esplicito impegno che le coalizioni assumono di fronte agli elettori.

Posto quindi in votazione il subemendamento 1.000/15, risulta respinto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente il Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (n. 699)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il senatore BESOSTRI preannuncia una proposta di parere favorevole sullo schema in titolo integrato da una serie di osservazioni. Preliminarmente richiama l'attenzione sui limiti imposti dalla delega disposta dall'articolo 31 della legge n. 265 del 1999, che ha espressamente contenuto la possibilità di introdurre modifiche alla legislazione vigente, limiti che ritiene non superabili. Il parere che intende formulare, dunque, mira anche a fornire un contributo e uno stimolo per innovazioni legislative in materia. Quanto al merito della sua proposta ritiene utile accogliere il suggerimento, avanzato dal senatore Rotelli, di una riformulazione del secondo comma dell'articolo 1, non reputando corretta l'espressione secondo la quale le leggi regionali si devono conformare ai principi stabiliti dal testo unico in esame. Similmente, ritiene non condivisibile il riferimento, contenuto nell'articolo 3, ad un sistema regionale delle autonomie locali. Con riferimento alla normativa sulle ineleggibilità e le incompatibilità ribadisce la opportunità di ricondurre questa disciplina a un ambito proprio, che tenga conto non esclusivamente delle posizioni formali rivestite dai componenti degli organi rappresentativi e dagli amministratori degli enti locali, ma essenzialmente di condizioni di fatto che rendono oggettiva e sostanziale la condizione di ineleggibilità o incompatibilità. Si riserva quindi di indicare una serie di modifiche puntuali, osservando che non sempre lo schema in esame ha tenuto conto di tutti i più recenti interventi del legislatore. In proposito osserva la opportunità di inserire all'articolo 208, un puntuale riferimento alla normativa introdotta dalla legge n. 488 del 1999 che prevede la possibilità per gli l'Ente Poste di svolgere il servizio di tesoreria.

Prende quindi la parola il senatore ROTELLI che prende atto con soddisfazione del fatto che il relatore ha voluto tenere conto di alcune delle osservazioni che aveva formulato nella precedente seduta. Non condivide invece il rinvio, che il relatore intende fare al parere formulato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati; un parere che ha sostanzialmente ripreso gran parte delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato che hanno, nel loro impianto complessivo, un intento centralistico che non condivide. Venendo quindi al merito, ribadisce le sue perplessità sulla congruenza del titolo dello schema in esame con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1, che parrebbe includere tra gli enti locali anche le forme associative tra i medesimi. Ritiene poi inopportuno ogni riferimento al parere del Consiglio di Stato e in particolare ritiene improprio interpretare l'articolo 5 della Costituzione in relazione all'articolo 114 sempre della Costituzione. Osserva infatti che l'articolo 5 è ricompreso tra i principi fondamentali e dunque deve costituire canone essenziale per l'interpretazione delle successive disposizioni costituzionali.
Più in generale, nel ribadire la propria contrarietà all'impianto del parere espresso dalla corrispondente Commissione della Camera dei deputati, ribadisce che una diversa interpretazione della delega conferita dalla legge n. 265 del 1999 avrebbe, a suo avviso, consentito di ricomprendere nel testo in esame la individuazione delle funzioni degli enti locali. Osserva infine che, se il Governo deciderà di conformarsi al parere formulato dalla corrispondente Commissione della Camera dei deputati, risulterà che l'impianto dello schema in esame apparirà paradossalmente preferibile e più rispettoso del ruolo delle autonomie, rispetto a quello che sarà approvato definivamente, venendo così confermato il ruolo centralista del Parlamento.

Il presidente VILLONE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1000
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812


Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:
Art. 1 - 1. La Camera dei deputati è eletta secondo le norme della Costituzione e del presente testo unico.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata nelle singole circoscrizioni per una quota complessiva pari a 555 seggi, e nel collegio unico nazionale per una quota complessiva pari a 75 seggi”."

1.1000/26 GUBERT


All'articolo 1, premettere al punto 1) il seguente:
"0) al comma 2 la parola "attribuiti" è sostituita con la parola "avviene".

Conseguentemente,

all'articolo 4, capoverso "Art. 18",
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 4, sopprimere il primo periodo;

sopprimere l'articolo 7;
sostituire l'articolo 17 con il seguente:
- dopo il punto 2), aggiungere il seguente periodo: "Ad esse sono aggiunte le liste espresse da gruppi linguistici storici tutelati ai sensi delle vigenti leggi nonché le liste di ispirazione autonomista che abbiano ottenuto o almeno un seggio in collegi uninominali o almeno il 5 per cento dei voti nella circoscrizione nella quale sono state presentate."
- al punto 4) del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Dal numero di seggi spettanti in ogni circoscrizione a ciascuna lista è sottratto il numero di eletti nei collegi uninominali della circoscrizione la cui candidatura sia stata depositata da un rappresentante di tale lista, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18; qualora tale differenza sia negativa, restano comunque attribuiti a ciascuna lista gli eletti nei collegi uninominali e la somma per tutte le liste e per tutte le circoscrizioni delle eventuali differenze negative viene sottratta al totale di 630 seggi da ripartire con metodo proporzionale, ripetendo di conseguenza la procedura di cui al precedente n. 3)."

1.1000/37 GUBERT

All'articolo 1, sostituire il punto 1) con il seguente:

"1) al comma 3 la parola: "“settantacinque” è sostituita dall'altra: “venticinque”.

1.1000/47 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 1, sostituire il punto 2) con il seguente:

"2) in ogni circoscrizione il cinquanta per cento dei seggi è attribuito mediante riparto tra liste concorrenti ai sensi degli articoli 77, 83 e 84 come modificati."

1.1000/38 GUBERT

All'articolo 1, sostituire il punto 2) con il seguente:

"2) al comma 3 la parola: “venticinque” è sostituita dall'altra: “settantacinque”".

1.1000/48 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 1, sostituire il punto 2) con il seguente:

"2) in ogni circoscrizione il cinquanta per cento dei seggi è attribuito mediante riparto tra liste concorrenti ai sensi degli articoli 77, 83 e 84 come modificati."

1.1000/38 GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis

1. La legge 4 agosto 1993, n. 277, recante nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati, il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, sono abrogati.
2. La legge 4 agosto 1993, n. 276, il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, sono abrogati.
3. Nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, nel decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1994, n. 127, e nella legge 31 dicembre 1996, n. 672, e successive modificazioni, sono abrogate le disposizioni il cui contenuto consegue alle norme abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Con le abrogazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono richiamate in vigore, con le modificazioni di cui alla presente legge, le disposizioni e le tabelle allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1993, n. 277, e la legge 6 febbraio 1948, n. 29, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1993, n. 276. Le leggi e le altre norme richiamate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle questioni pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

1.1000/35 GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis - 1. L'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:
Art. 2 - 1. Il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è delegato a determinare, mediante decreto legislativo, le circoscrizioni dei collegi elettorali in base ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.
2. Si procede a revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, successivamente alla pubblicazione ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.
3. Ai fini dell'attribuzione dei 75 seggi di cui all'articolo 1, comma 2, alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto sul piano nazionale la maggioranza dei voti validamente espressi, è istituito il collegio unico nazionale.”
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”."

1.1000/27 GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis - 1. L'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:
Art. 3 - 1. I collegi per la elezione della Camera dei deputati sono determinati in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) nessun collegio può, di norma, includere territori situati al di là dei confini della regione di appartenenza;
b) alla circoscrizione della Valle d'Aosta è assegnato un seggio;
c) salvo il caso delle regioni il cui territorio comprende porzioni insulari, i collegi sono costituiti da un territorio continuo. I collegi non possono frazionare il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, costituiscano due o più collegi;
d) i collegi devono essere sottomultipli delle circoscrizioni elettorali esistenti e multipli dei collegi finalizzati alla elezione dei consigli provinciali e sono costituiti in modo che ad ognuno di essi vengano attribuiti non più di 15 e non meno di 7 deputati, deputati, derogando a tali limiti solo per dare attuazione ai princìpi di cui alle lettere a), b) e c).
2. Le sezioni elettorali, giacenti nel territorio di due o più collegi, si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione”."

1.1000/28 GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis - 1. Il primo comma dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:
“I partiti, i gruppi e i movimenti politici che intendono presentare liste di candidati, devono depositare, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi e nel collegio unico nazionale. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito, del gruppo o del movimento politico”."

1.1000/29 GUBERT


Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis - 1. Il primo comma dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:
“Le liste dei candidati devono essere sottoscritte:
a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 800.000 abitanti;
b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 800.000 abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste di candidati per ogni collegio di cui alle lettere a) e b) è ridotto della metà”."

1.1000/32 GUBERT


Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis - 1. L'articolo 19 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:
Art. 19 - 1. Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore a 75 ed indicare un pari numero di candidati ai fini delle eventuali sostituzioni.
2. Ciascuna lista può comprendere candidati espressione di liste, presentate nei collegi, contrassegnate con lo stesso simbolo, oppure candidati espressione di liste con simboli diversi tra loro collegate.
3. Al riparto dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2, possono altresì accedere liste tra di loro collegate.”."

1.1000/31 GUBERT


Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis - 1. Il settimo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:
“Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista medesima intenda distinguersi anche agli effetti delle attribuzioni dei seggi nel collegio unico nazionale”."

1.1000/30 GUBERT


Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis - 1. L'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:
Art. 86 - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista circoscrizionale o nella stessa lista nazionale segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri”."

1.000/33 GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis - 1. Dopo l'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:
Art. 86-bis - 1. Ai fini dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2, l'Ufficio centrale nazionale:
a) determina quale lista abbia ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale, attribuendo ad essa 75 seggi;
b) nel caso che la maggioranza sia stata conseguita da una coalizione di liste, procede al riparto dei 75 seggi tra le medesime. A tale fine divide la cifra nazionale dei voti ottenuti dalla coalizione per 75; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale nazionale delle liste facenti parte della coalizione per il predetto quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di questi ultimi, a quelle liste che abbiano avuto le maggiori cifre elettorali nazionali: a parità si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente.”."

1.1000/34 GUBERT


Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

"La votazione è effettuata su due schede; l'elettore può esprimere un voto su una scheda per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegno e un voto su un'altra scheda per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno".

1.1000/49 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole: "che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri".

1.1000/15 GUBERT

All'articolo 2, dopo le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", inserire le seguenti: "alternativamente o congiuntamente sul nome del candidato, nonché", e sopprimere la parola: "ed". Aggiungere, altresì, il seguente comma: "2-bis. Se l'elettore esprime il voto per più di una lista nella coalizione prescelta, il voto verrà attribuito ai soli fini del premio di governabilità alla coalizione stessa."

1.1000/61 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO


All'articolo 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Dette liste sono formate da candidati e candidate in ordine alternato".

1.1000/36 D'ALESSANDRO PRISCO, MANIERI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Le liste collegate a candidati nei collegi contraddistinti dal medesimo contrassegno recante nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri costituiscono una coalizione".

1.1000/100 IL RELATORE