AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2001
426ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

        Interviene il ministro delle politiche agricole e forestali, Pecoraro Scanio.

        La seduta inizia alle ore 11.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

        Il presidente SCIVOLETTO informa preliminarmente che la Commissione potrà procedere all’esame degli schemi di decreti legislativi (a partire dal n. 937) e successivamente all’esame del DPAF.
        Conviene la Commissione.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» (n. 937)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

        Il presidente RELATORE ricorda preliminarmente che il provvedimento è emanato sulla base della delega di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 per la elaborazione ed emanazione di un provvedimento di orientamento per definire un nuovo quadro complessivo per la modernizzazione del settore primario e che, in attuazione della delega conferita, il Governo ha emanato tre distinti decreti legislativi: l’uno diretto al settore agro-silvo-industriale, l’altro per il comparto pesca-acquacoltura e industria ittico-conserviera, l’ultimo per il settore forestale.
        Ricorda inoltre che sugli schemi di decreti legislativi, già approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, e che la competente Commissione della Camera dei deputati ha espresso parere il 26 aprile scorso.
        Ricorda quindi che gli obiettivi propri della legge di orientamento possono essere ricondotti fondamentalmente ad iniziative per una ampia tutela dell’ambiente; iniziative per un inserimento più significativo e più stabile di giovani; per una più sensibile tutela della salute umana e del benessere animale; iniziative, infine, di tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità.
        Finalità comune dei decreti è quella di promuovere lo sviluppo del settore primario e dell’industria ad esso connessa nel rispetto delle vocazioni produttive del territorio nazionale, avendo cura di tutelare le risorse naturali, la biodiversità, il patrimonio culturale, il paesaggio agrario e quello forestale. Sono stati allo scopo individuati, nella delega, quali strumenti utili, il metodo della concertazione, nonché l’individuazione dei presupposti per l’istituzione di distretti agroalimentari di qualità, rurali o ittici.
        In sintesi, lo schema di decreto legislativo in esame delinea una nuova definizione di imprenditore agricolo ed introduce una disciplina innovativa in ordine alle attività di ricezione ed ospitalità e di vendita diretta, prevede l’iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese e reca disposizioni in materia di diritto di prelazione in caso di nuovi affitti e in materia di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili individuando un ordine di priorità nella fattispecie della prelazione di più confinanti. Inoltre esso riconosce ai soci delle società di persone esercenti attività agricole i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche e attribuisce la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale anche alle società esercenti attività agricole; prevede, inoltre, l’istituzione dei distretti rurali e agroalimentari, demandandone l’individuazione alle Regioni. Una ulteriore misura è costituita dalla previsione che le pubbliche amministrazioni possano stipulare con gli imprenditori agricoli sia contratti di collaborazione per la promozione delle vocazioni produttive del territorio che convenzioni per la manutenzione e la salvaguardia del paesaggio agrario e forestale.
        Lo schema prevede – prosegue il Presidente relatore – interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, al fine di favorire il riorientamento delle filiere produttive nell’intento di garantire la sicurezza alimentare e delinea, nelle more dell’approvazione di una specifica normativa comunitaria in materia, un sistema volontario di tracciabilità sostenuto da contributi pubblici.
        Sul tema, si introducono anche modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (in materia di organizzazioni professionali) che prevede, ai fini del riconoscimento, che le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una forma giuridica societaria e che i loro statuti devono contenere una serie di regole atte a garantire il funzionamento ed il controllo democratico.
        Lo schema prevede, infine, la costituzione di un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e dai finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di attività volti al miglioramento qualitativo dei prodotti. La delega è finalizzata a creare una saldatura tra valorizzazione della qualità e della tipicità dei prodotti ed incremento della competitività delle imprese. Due aspetti in particolare devono essere segnalati come fondamentali: l’esigenza di garantire la multifunzionalità delle imprese agricole; la possibilità di definire legislativamente la tracciabilità dei prodotti agricoli, questione che, alla luce delle ultime vicende legate alla BSE, assume notevole importanza.
        I principi e criteri direttivi definiscono un quadro di riferimento basato su: la diffusione dell’innovazione tecnologica; la conservazione dell’unità aziendale; l’integrazione dell’attività agricola con altre attività (cosiddetta agricoltura multifunzionale); una sempre maggiore integrazione delle attività agroalimentari; le azioni di tutela e valorizzazione dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari; l’internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali; l’incentivazione dell’imprenditoria giovanile; il coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per l’attività di promozione e semplificazione delle norme e delle procedure dell’attività amministrativa in agricoltura.
        Lo schema in esame ha quindi la finalità di creare una saldatura tra valorizzazione della qualità e della tipicità dei prodotti, anche in un’ottica di tutela dei consumatori, ed incremento della competitività delle imprese. Due aspetti in particolare devono essere segnalati come fondamentali, perché rappresentano un filo logico che si dipana in tutto il testo: l’esigenza di garantire la multifuzionalità delle imprese agricole; l’attenzione per le produzioni di qualità, biologiche e tradizionali anche nell’ottica della sicurezza del consumatore, enfatizzata dalle disposizioni riguardanti la tracciabilità.
        Passa quindi a dare conto dettagliatamente dei 28 articoli, precisando che l’articolo 1 sostituisce l’articolo 2135 del codice civile; l’articolo 2 disciplina l’iscrizione dei diversi soggetti nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; gli articoli 3 e 4 dettano una disciplina innovativa in ordine alle attività di ricezione ed ospitalità e di vendita diretta; l’articolo 5 detta disposizioni in materia di diritto di prelazione e l’articolo 7 individua un ordine di priorità nella fattispecie della prelazione di più confinanti. L’articolo 8 prevede disposizioni sulla successione e conservazione della unitarietà dell’azienda agraria; l’articolo 10, reca l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale anche alle società esercenti attività agricole; l’articolo 11 attenua i vincoli in materia di proprietà coltivatrice; l’articolo 12 prevede l’istituzione dei distretti rurali e agroalimentari, demandandone l’individuazione alle Regioni (all’uopo sottolinea l’esigenza di modificare la formulazione di alcune disposizioni facendo costantemente riferimento ai distretti agroalimentari e non a quelli agroindustriali.
        Il capo III persegue due distinte finalità: da un lato favorire la multifunzionalità dell’azienda agricola attraverso accordi di collaborazione e convenzioni di cui agli articoli 13 e 14 e dall’altro garantire maggiore efficienza e trasparenza da parte della pubblica amministrazione.
        L’articolo 16 estende le finalità del regime di aiuti istituito dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 1998,
(c.d. tagliacosti) stabilendo che esso si applica con priorità alle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli. L’articolo 17 prevede che debbano essere fissati i criteri perché venga soddisfatto il principio comunitario contenuto nel regolamento (CE) n. 1257/1999 riguardante la necessità che alla corresponsione di aiuti da parte dell’Unione europea e degli Stati membri corrisponda un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli.
        L’articolo 18 prevede l’adozione di un atto di indirizzo e coordinamento;
l’articolo 19 prevede che su vegetali, sementi, prodotti antiparassitari di uso agricolo e prodotti assimilati, fertilizzanti, composti e materiali di sostegno composti in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati si attui uno specifico monitoraggio territoriale. L’articolo 20 intende rendere operante l’articolo 15 della legge n. 97 del 1994, mentre l’articolo 21 prevede forme di incentivazione all’utilizzo di indicatori di tempo e temperatura. L’articolo 22 interviene sull’articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998. L’articolo 23 prevede che ai fini del riconoscimento le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una forma giuridica societaria e che i loro statuti devono contenere una serie di regole atte a garantire il funzionamento ed il controllo democratico. L’articolo 24 riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate; l’articolo 25 concerne l’adeguamento della vecchia legge, risalente al 1913, sulle borse merci ai progressi dell’elettronica; l’articolo 26 concerne le procedure di finanziamento della ricerca; l’articolo 27 prevede che le disposizioni del decreto si applichino alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano e l’articolo 28 reca le disposizioni di copertura finanziaria.
        In particolare, preannuncia un parere favorevole che richiama il tenore del parere già espresso dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati il 26 aprile scorso, precisando di condividere le condizioni e le osservazioni poste, che risultano del seguente tenore:

        La 9ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema in titolo,
        considerato che:
            esso dà attuazione agli articoli 7 ed 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, ponendo i presupposti per la modernizzazione del settore;

            tali presupposti poggiano in particolare sulla nuova definizione dei soggetti e delle attività, valorizzando quelle connesse e la multifunzionalità delle aziende agricole, favorendo la diversificazione delle attività economiche nel sistema di sviluppo rurale. In questa ottica assumono particolare rilevanza gli articoli 13 e 14 dello schema in esame;
            relativamente alla promozione ed al mantenimento di strutture produttive efficienti, le disposizioni del capo II riprendono in larga misura il testo unificato sui contratti agrari predisposto dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, nell’ottica del rilancio del contratto di affitto e della salvaguardia della destinazione agricola dei terreni;
            l’articolo 10, concernente l’attribuzione alle società della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, riprende anch’esso un testo unificato in materia predisposto dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati;
            l’articolo 12, in materia di distretti rurali ed agroalimentari, riprende i contenuti di numerose iniziative parlamentari presentate nel corso della legislatura;
            il capo IV riguarda il rafforzamento della filiera agroalimentare, con particolare riferimento alle strutture gestite direttamente dai produttori agricoli ed individuando i criteri per l’applicazione del principio comunitario sul trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti pubblici;
            per quanto riguarda le organizzazioni dei produttori, gli articoli 23 e 24 ridefiniscono le regole fondamentali in un quadro di chiarezza circa le forme giuridiche, i compiti e le obbligazioni dei soci;
            particolare rilievo assume, nell’ambito del capo IV, l’attenzione per la qualità dei prodotti, anche nell’ottica della tutela del consumatore, nella quale si pongono segnatamente l’articolo 18, sulla tracciabilità dei prodotti, e l’articolo 21 sugli indicatori di tempo e di temperatura;

        esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
            all’articolo 11, comma 3, dopo le parole: «a favore» è opportuno inserire le seguenti: «del coniuge»;

            all’articolo 11, dopo il comma 4, è opportuno aggiungere il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle operazioni di acquisto poste in essere da almeno cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.»;
            dopo l’articolo 27 è opportuno inserire il seguente: «Art. 27-
bis. (Mercato di strumenti finanziari per il settore agricolo). 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e la CONSOB, determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalità di applicazione al settore agricolo delle disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per sviluppare e sostenere la commercializzazione dei prodotti agricoli. 2. Il regolamento di cui al comma 1 determina in particolare: a) l’autorizzazione della società di gestione; b) la predisposizione del regolamento del mercato, disciplinando, in particolare le regole di ammissione dei negoziatori, le modalità di contrattazione e la trasparenza dei contratti; c) la definizione dei contratti tipo, con identificazione dei prodotti agricoli oggetto di negoziazione, degli standards qualitativi, dei luoghi di stoccaggio e delle modalità di consegna dei prodotti; d) la definizione della polizza assicurativa standard; e) l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di mercato.».
        e con le seguenti condizioni:
            che venga data immediata attuazione all’articolo 12, relativo all’istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari, valorizzando una disposizione che affonda le sue radici in numerose iniziative parlamentari presentate nell’arco della legislatura (sia al Senato che alla Camera);

            che venga data immediata attuazione, altresì, agli articoli 13 e 14, sviluppando tutte le opportunità che essi garantiscono agli imprenditori agricoli per valorizzare la multifunzionalità e la pluriattività delle aziende in un’ottica volta a favorire la qualità dei prodotti e l’attenzione per l’assetto idrogeologico;
            che all’articolo 17, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «3. Al fine di consentire l’effettivo trasferimento del vantaggio economico ai produttori da parte delle imprese beneficiarie delle provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai soggetti che subiscono gli effetti negativi derivanti dall’epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l’impegno a non cedere o alienare assunto relativamente ad investimenti di cui alla lettera
c) dell’allegato C alla circolare del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 1º ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti assolto purché esso sia stato rispettato per almeno un terzo del termine inizialmente previsto.»;
            che all’articolo 23, comma 4, sia sostituito il primo periodo con il seguente: «Le organizzazioni dei produttori e le loro forme associate devono, altresì rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori e un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore produttivo per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dal successivo articolo 23-
bis»;
            che dopo l’articolo 23 sia inserito il seguente: «Art. 23-
bis(Requisiti delle organizzazioni dei produttori). – 1. Le organizzazioni dei produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell’allegato 1 e un volume minimo di produzione commercializzabile determinato nel 5 per cento del volume di produzione della regione o provincia autonoma di riferimento. Tale volume, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, viene aggiornato ogni 5 anni sulla base di dati statistici ufficiali. Le regioni e le province autonome possono ridurre nella misura massima del 50 per cento detta percentuale, nei seguenti casi: a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell’Obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria; b) qualora l’O.P. richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE n. 273/75; c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla O.P. sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.
        2. Le regioni e le province autonome possono, inoltre, derogare al numero minimo di produttori indicato nell’Allegato 1 se l’O.P. commercializzata almeno il 50 per cento del volume di produzione della regione o provincia di riferimento. Nel caso in cui l’O.P. chieda il riconoscimento per i vini v.q.p.r.d., si considera, quale soglia minima, il 30 per cento del totale del volume di produzione ed il 30 per cento dei produttori della zona classificata v.q.p.r.d..
        3. Le regioni e le province autonome possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 1.
        4. Qualora una organizzazione di produttori sia costituita da soci le cui aziende sono ubicate in più regioni, è competente al riconoscimento la regione nel cui territorio è stato realizzato il maggior valore della produzione commercializzata. I relativi accertamenti saranno effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione capofila»;
        che dopo l’articolo 24 sia inserito il seguente: «Art. 24-
bis(Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate). – 1. Le regioni e le province autonome ed il Ministero per le politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni dei produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo»;
        che dopo l’articolo 28 sia inserito il seguente allegato 1:
«Allegato 1
 

Settore1)Numero di produttoriA
  Apistico    50B
  Avicunicolo    50C
  Cerealicolo-oleaginoso  100D
  Florovivaistico    50E
  Olivicolo    50F
  Pataticolo  100G
  Sementiero  100H
  Sughericolo  200I
  Tabacchicolo  100J
  Vitivinicolo  100K
  Zootecnico  100L
  L1-Produzioni bovine  100
  L2-Produzioni ovicaprine  100
  L3-Produzioni suine  100
  L4-Produzioni lattiero-casearie  100M
  Altri settori    50
        che siano introdotte nell’ambito dello schema ulteriori disposizioni che, in ossequio ai principi e criteri direttivi della delega, consentano di perfezionare il processo di modernizzazione dell’agricoltura valorizzando gli aspetti di tutela dei consumatori e di attenzione per il mondo agricolo che permeano la legge delega. In particolare:
            a) in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera n), della legge delega, si preveda l’istituzione dell’Agenzia per la sicurezza alimentare, con una disposizione del seguente tenore:
        1. È istituita l’Agenzia per la sicurezza alimentare nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per lo svolgimento dei compiti tecnico-scientifici in materia di preparazione e commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario, ivi compreso il controllo sulla qualità delle merci di importazione, di prevenzione e diagnosi delle affezioni animali e di prescrizioni di natura igienico-sanitaria dei prodotti alimentari. Il regolamento di cui all’articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento di cui al presente articolo individua i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative dei Ministeri delle politiche agricole e forestali e della sanità da trasferire all’Agenzia in relazione all’esercizio delle funzioni ad essa assegnate.

        2. L’Agenzia è il punto di contatto nazionale con l’Autorità europea per gli alimenti.
        3. L’Agenzia è sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare tali funzioni ad un Ministro o ad un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Nelle funzioni di cui al presente comma il Presidente del Consiglio o il Ministro o il Sottosegretario da lui delegato si avvale di una Commissione di indirizzo e vigilanza in materia di preparazione e commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da nove esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali: uno con funzione di presidente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri; due designati da ciascuno dei seguenti Ministeri: Politiche agricole e forestali; Sanità; Industria, commercio e artigianato; due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;

            b) in attuazione del medesimo principio di delega, si preveda una particolare tutela per i territori su cui insistono produzioni di qualità e biologiche, recuperando i contenuti del testo unificato in materia approvato dalla Commissione agricoltura della Camera e trasmesso al Senato;
            c) in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera e), sia introdotta una disposizione del seguente tenore: «I finanziamenti derivanti dalla gestione finanziaria di cui al titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice, sono destinati dall’ISMEA alle operazioni fondiarie previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441.»;
            
d) in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettere h) e dd), della legge delega sia assicurata la necessaria indipendenza dell’organismo pagatore dell’AGEA rispetto all’organismo di coordinamento, tenendo conto che quest’ultimo ha assunto, in forza della recente normativa sull’emergenza BSE, ulteriori, gravosi compiti, che potrebbero compromettere l’efficienza e la rapidità nell’erogazione degli aiuti qualora non venga garantita l’autonomia dell’organismo pagatore;
            
e) in attuazione dell’articolo 7, comma 3, lettera a), della legge delega venga istituzionalizzato come organo consultivo del Governo il «Tavolo agroalimentare» e venga prevista l’istituzione – presso il Ministero delle politiche agricole e forestali – di una Consulta dei consumatori;
            
f) in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera m), della legge delega, venga razionalizzata la disciplina di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sulla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, in merito all’adeguamento della disciplina (durata del contratto, rinnovabilità dell’incarico, trattamento economico) riguardante gli organi di gestione degli enti.».
        Il PRESIDENTE relatore ritiene inoltre opportuno integrare tale proposta di parere con le ulteriori seguenti condizioni:
        «Relativamente all’articolo 12 in materia di distretti rurali ed agroalimentari, ritiene che si debba fare sempre riferimento ai distretti rurali ed agroalimentari, come citati nel titolo dell’articolo 12 stesso e che pertanto vada modificata la formulazione del comma 3 di tale articolo facendo riferimento alla individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari e che inoltre, al comma 1 dello stesso articolo, sia soppresso il riferimento ai distretti “di pesca“, in quanto tale aspetto è disciplinato dall’apposito schema di decreto legislativo recante “Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura“».
        Infine, il comma 2 dello stesso articolo deve essere sostituito dal seguente: «2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.»
        La Commissione, infine, sottolinea l’esigenza che sia inserito, dopo l’articolo 25, il seguente nuovo articolo: «Art. 25-bis.(Programmazione negoziata). 1. Nel DPAF e nel DPEF sono definiti, per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura, di cui alla delibera 11 novembre 1998 del CIPE, 2. La legge finanziaria individua annualmente le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma  1».
        Il PRESIDENTE dà quindi conto delle osservazioni pervenute dalla 5ª Commissione, ritenendo in particolare opportuno accogliere quella relativa all’esigenza che l’attività di monitoraggio, di cui all’articolo 19 dello schema di decreto in esame, sia effettuata senza comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

        Dichiara quindi aperto il dibattito.
        Il senatore PREDA formula preliminarmente una valutazione favorevole sullo schema di decreto in titolo come proposto dal Governo, mentre ritiene che alcune delle proposte avanzate a livello regionale non siano da valutare positivamente. In particolare, ritiene che occorra prendere atto favorevolmente della modifica introdotta dall’articolo 1 dello schema di decreto in esame all’articolo 2135 del Codice civile, ritenendo che comunque anche il comma 2 di cui al medesimo articolo 1 debba intendersi come novella legislativa all’articolo 2135 del Codice civile citato e che quindi le virgolette, attualmente inserite alla fine del terzo capoverso, debbano intendersi spostate alla fine del comma 2 del citato articolo 1. Quanto all’articolo 13, ritiene che occorra sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori agricoli singoli ed associati a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela dei prodotti DOP e IGP, nonché delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali».
        Anche relativamente all’articolo 23, in materia di organizzazione dei produttori, precisa preliminarmente che è errato prevedere per legge dei parametri specifici, in quanto già esistono quelli fissati dall’Unione europea. Ritiene quindi che occorra inserire, dopo il comma 2, i seguenti commi: «2-bis. Il funzionamento interno delle organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate è regolamentato dalle norme del codice civile relative alla forma societaria prescelta. 2-ter. In deroga al comma precedente, nel caso delle organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate costituite in forma di società cooperative fra imprenditori singoli e cooperative agricole, queste ultime esprimono tanti voti quanti sono i singoli soci ad esse aderenti».
        Infine, all’articolo 9, in materia di società di persone, ritiene opportuno che sia aggiunto un ulteriore comma: «2. La piccola società cooperativa esercente le attività agricole di cui all’articolo 1 del presente decreto legislativo può essere composta anche da società semplici».

        Il senatore BETTAMIO ribadisce i rilievi critici, formulati ripetutamente nel corso della legislatura che sia avvia alla conclusione, in ordine al reiterato ricorso allo strumento della delega, considerazioni critiche tanto più valide, con riferimento agli schemi di decreto in esame, tenuto conto della particolare fase della legislatura in cui tali schemi vengono proposti al Parlamento. Entrando comunque nel merito dei provvedimenti ritiene non opportuno che siano bloccati, in quanto contengono alcune disposizioni positive, sia pure meritevoli di riformulazioni, in parte già precisate dal senatore Preda (fa in particolare riferimento alle questioni relative alle organizzazioni dei produttori). Ritiene comunque opportuno che tutta la responsabilità delle ulteriori, dettagliate modifiche proposte nel parere preannunciato ricadano sul Governo e sulla maggioranza che lo sostiene, convenendo comunque sulle proposte preannunciate con riferimento all’articolo 12 e richiamando i problemi della ricerca.
        Per tutte tali considerazioni, preannuncia che il suo Gruppo si asterrà in sede di votazione.
        Dichiarato chiuso il dibattito, il PRESIDENTE relatore ribadisce ulteriormente la proposta di parere favorevole già preannunciata con le osservazioni e le condizioni dianzi esposte, integrate dalle ulteriori condizioni da lui proposte e da quelle riferite alle questioni esposte dal senatore Preda nel suo intervento. Ringrazia inoltre il senatore Bettamio per la disponibilità preannunciata e prende atto del preannunciato voto di astensione.
        Il ministro PECORARO SCANIO, nel ringraziare i senatori intervenuti nel dibattito, richiama l’importanza dell’attività di concertazione svolta in sede di Tavolo agricolo ed esprime soddisfazione per la possibilità di prevedere finalmente l’istituzione dell’Agenzia per la sicurezza alimentare che ha avuto il parere favorevole del Ministero della Sanità.
        Il PRESIDENTE avverte che porrà in votazione la proposta di parere favorevole con le condizioni e le osservazioni dianzi esposte.
        In sede di dichiarazione di voto il senatore MINARDO conferma il voto di astensione già preannunciato e ribadisce che l’
iter procedurale seguito dal Governo non si configura come una procedura corretta in quanto disposizioni così rilevanti andavano approfonditamente discusse in sede parlamentare; rileva quindi criticamente che le nuove proposte dianzi preannunciate ulteriormente «stravolgono» un testo già complesso, che si configura come una iniziativa di stampo preelettorale che difficilmente potrà conseguire i risultati preannunciati.
        Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al Presidente relatore a trasmettere un parere favorevole con le condizioni e le osservazioni dianzi esposte.
        La Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al Presidente relatore a trasmettere un parere favorevole con le condizioni e le osservazioni dianzi esposte.


Schema di decreto legislativo recante: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura» (n. 936)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

        Il presidente SCIVOLETTO, rinviando ad una più approfondita relazione che mette a disposizione dei Senatori, ricorda che il provvedimento è emanato sulla base della delega di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
        In particolare, il decreto in esame detta i principi generali delle politiche in materia di pesca e acquacoltura finalizzate allo sviluppo compatibile con l’ambiente e volto alla valorizzazione della qualità dei prodotti, anche in un’ottica di tutela dei consumatori, garantendo nel contempo la multifunzionalità delle imprese. Richiamate le finalità della delega, sottolinea che lo schema in titolo è finalizzato a puntare su uno sviluppo delle attività di pesca e di acquacoltura compatibile con l’ambiente e volto alla valorizzazione delle qualità dei prodotti, anche in un’ottica di tutela dei consumatori, garantendo nel contempo la multifunzionalità delle imprese. A tal fine viene definita la nozione di imprenditore ittico, equiparandolo, con una clausola di salvaguardia, all’imprenditore agricolo, vengono individuate le attività connesse a quelle di pesca, vengono istituiti i distretti di pesca e sono assunte altre misure allo scopo di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche. Sono previste inoltre misure in campo occupazionale e, nell’ottica della semplificazione delle procedure, vengono dettate disposizioni per la loro accelerazione.
        Il Presidente richiama il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni e dichiara di condividere il tenore del parere favorevole con osservazioni espresso dalla competente Commissione della Camera dei deputati, che ripropone all’attenzione della Commissione, al fine anche di tenere conto delle osservazioni trasmesse dalla Commissione bilancio, con alcune modifiche, del seguente tenore:

        «La 9ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
            1) con riferimento all’articolo 3, comma 2, si estende l’applicabilità delle disposizioni contenute nell’articolo 10 della legge n. 10 del 1997 alle opere ed alle strutture destinate all’ittiturismo senza specificare il comma di riferimento di cui si chiede l’estensione; tale precisazione sembrerebbe opportuna alla luce del fatto che il primo comma di detto articolo si riferisce alle attività industriali ed artigianali ed il secondo comma a quelle turistiche, commerciali e direzionali;
            2) all’articolo 5, comma 1, si fa riferimento alle convenzioni di cui alla legge n. 241 del 1990; si rileva, in proposito che il provvedimento richiamato, recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, non disciplina le convenzioni tra pubblica amministrazione e privati. Probabilmente si voleva far riferimento agli accordi che possono essere conclusi tra privati e pubblica amministrazione al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o in sostituzione dello stesso, come previsto dall’articolo 11 del provvedimento richiamato;
            3) all’articolo 7 si ritiene opportuno che sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla definizione del contenzioso relativo alle pratiche di fermo definitivo di cui ai regolamenti CE 4028/86 e 2080/93, riconoscendo e liquidando il premio nella misura complessiva del settanta per cento sulla base della situazione di fatto esistente all’atto del provvedimento di ammissione ed a cancellare le unità dall’archivio delle licenze di pesca.»;
            4) si ritiene opportuno che siano accolti i rilievi della Conferenza Stato-regioni compatibilmente con le osservazioni di cui sopra. In particolare, per quanto concerne l’articolo aggiuntivo 8-
bis proposto nel parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni si ritiene opportuno che sia riformulato nei termini seguenti:
        «1. Per quanto riguarda le competenze dello Stato e delle regioni in materia di acquacoltura e di pesca continuano ad applicarsi, in conformità con le disposizioni comunitarie, il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e l’articolo 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
        2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge volto ad adeguare la vigente normativa in materia di pesca ed acquacoltura».
        La Commissione richiama inoltre l’attenzione sulla seguente osservazione:
            «1) la revisione, di cui al comma 3 dell’articolo 7 – tra l’altro rimessa all’attuazione di un ulteriore atto normativo di cui non viene specificata la natura – delle norme relative ai canoni speciali per l’abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi di bordo deve essere effettuata con invarianza di oneri per la finanza pubblica.».
        Dichiara quindi aperta la discussione generale.
        Il senatore BARRILE esprime profonda soddisfazione, a nome personale e del suo Gruppo, per il varo di questo importante provvedimento che costituisce un risultato legislativo di grande rilievo che porta a soluzioni molte questioni che interessano il comparto.
        Il senatore BETTAMIO, richiamandosi alle considerazioni di merito già esposte in sede di esame del precedente schema, preannuncia un voto di astensione del suo Gruppo.
        Dichiarato quindi chiuso il dibattito, il PRESIDENTE relatore ribadisce la proposta di parere favorevole con le osservazioni dianzi esposte.
        Il ministro PECORARO SCANIO rinuncia ad intervenire.
        Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al Presidente relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni dianzi esposte.
        La Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al Presidente relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni dianzi esposte

Schema di decreto legislativo recante: «Orientamento e modernizzazione del settore forestale» (n. 938)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)
        Il presidente relatore SCIVOLETTO, preannunciato di fare riferimento ad una più ampia relazione depositata agli atti della Commissione e a disposizione dei Senatori, rammenta che anche tale provvedimento è emanato sulla base della delega di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e che il decreto persegue, l’obiettivo di promuovere la gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività, la difesa dagli incendi boschivi. Nell’attuare i principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega l’Amministrazione ha tenuto in considerazione gli impegni internazionali assunti dall’Italia e la nuova normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) n. 1257/99, che ha rilanciato il ruolo del settore forestale quale fattore di equilibrio ambientale ed economico all’interno del mondo rurale.
        Il PRESIDENTE ricorda quindi che la Conferenza Stato-regioni ha già espresso un parere e dichiara di condividere in linea generale il tenore del parere favorevole condizionato già espresso dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati. Anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio, ripropone quindi all’attenzione della Commissione un parere favorevole con condizioni del seguente tenore:
        «La 9ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

            considerato che esso dà attuazione agli articoli 7 ed 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, ponendo i presupposti per la modernizzazione del settore e la valorizzazione dell’attività selvicolturale sia nell’ottica dello sviluppo socio-economico che in quella della salvaguardia ambientale del territorio nazionale, tenendo conto degli impegni assunti dall’Italia a livello internazionale e comunitario in materia di sviluppo sostenibile e biodiversità,
        esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
            che venga mantenuta la definizione di bosco di cui all’articolo 2, comma 3, nonché quella delle superfici assimilate a bosco di cui al comma 4, al fine di poter avere una definizione unitaria a livello nazionale, che possa costituire una norma di indirizzo per la legislazione nazionale e regionale, attesa la rilevanza ambientale e penale di tale definizione;

            che venga soppresso l’articolo 3 in quanto la collocazione dell’inventario forestale nazionale è stata già disciplinata dall’articolo 12, comma 2 della recente legge quadro in materia di incendi boschivi – legge 21 novembre 2000, n. 353;
            che sia mantenuto l’articolo 5, al fine di disciplinare più compiutamente il processo di formazione della politica forestale nazionale in coerenza di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, sostituendo nell’epigrafe la parola «pianificazione» con la parola «programmazione»;
            che siano mantenuti i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 9, sempre al fine di poter disporre di norme vigenti anche in caso di non emanazione di norme regionali, nonché per fornire indirizzi in materia di salvaguardia della biodiversità forestale nella gestione dei boschi;
            che venga mantenuto nella formulazione del Governo il testo dell’articolo 11 relativamente all’esercizio di attività selvicolturali;
            che venga mantenuto nella formulazione del Governo l’articolo 13 relativo alle strutture statali per la conservazione della biodiversità forestale;
            che, per quanto non diversamente disposto dal presente parere, vengano recepiti gli emendamenti formulati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

        La Commissione richiama inoltre l’attenzione sulla seguente osservazione:
            che la costituzione della Commissione di cui all’articolo 13 avvenga senza oneri aggiuntivi per il relativo funzionamento».
        Il PRESIDENTE relatore dichiara aperto il dibattito.
        Il senatore BETTAMIO, richiamandosi alle valutazioni metodologiche già esposte in sede di esame del primo schema di parere, preannuncia un voto di astensione a nome del suo Gruppo.
        Il PRESIDENTE relatore dichiara chiuso il dibattito.
        Il RAPPRESENTANTE del Governo rinuncia ad intervenire in sede di replica.
        Il PRESIDENTE relatore ribadisce la proposta di parere favorevole con le osservazioni e le condizioni dianzi esposte.
        Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al Presidente relatore a trasmettere un parere favorevole con le condizioni e le osservazioni dianzi esposte.
        La Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al Presidente relatore a trasmettere un parere favorevole con le condizioni e le osservazioni dianzi esposte.

Documento programmatico agroalimentare (n. 925)
(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 499. Esame. Parere favorevole con condizioni)
        Il senatore SCIVOLETTO, relatore sul provvedimento, rammenta che la legge n. 499/99, ha definito le procedure per la predisposizione del Documento programmatico agroalimentare, in coerenza con i vincoli posti dagli accordi internazionali e dalla politica agricola dell’Unione europea e con le indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria del Governo.
        Tale Documento, in coerenza con gli obiettivi del Documento di programmazione economico-finanziaria del Governo, costituisce un piano di sviluppo programmato e integrato (composto dai programmi regionali di sviluppo rurale, dai programmi interregionali e azioni comuni regionali, dal regime di aiuto ed interventi pubblici previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e dalle altre misure di razionalizzazione nonché dalle attività di specifica competenza ministeriale).
        Rappresenta, pertanto, un atto di indirizzo che si propone di conseguire gli obiettivi primari del rafforzamento delle capacità concorrenziali del sistema agroalimentare mediante una strategia alternativa alle politiche di natura quantitativa e della gestione del territorio come risorsa rurale, ambientale e culturale che necessita di un sostegno della politica agricola e di certezza di strumenti che stimolino la permanenza dell’impresa agricola, anche attraverso la garanzia che le risorse dell’ambiente rurale possano ricadere su quello stesso tessuto.
        In merito all’iter del provvedimento, il relatore rammenta che su tale documento hanno espresso il parere la Conferenza permanente Stato-Regioni e le organizzazioni dei produttori. Inoltre, il documento ha già ricevuto il parere della competente commissione della Camera dei deputati.
        Prosegue il relatore formulando alcune considerazioni più specifiche.
        In particolare sottolinea la necessità di dare piena attuazione alle misure previste dal decreto legislativo n. 173 del 1998, richiamando anche la necessità di iniziative volte a porre rimedio alle difficoltà insorte in seguito alla impugnazione in sede comunitaria di parti di tale decreto.
        Auspica, inoltre, una costante attenzione alla cura delle procedure della programmazione negoziata ed un rafforzamento delle funzioni dei distretti agroalimentari di qualità. Da ultimo, richiama l’attenzione sulla necessità di verificare l’impatto sulla disciplina di funzionamento del fondo di solidarietà in agricoltura delle disposizioni introdotte dalla legge n. 388/2000 – finanziaria 2001 e l’importanza di intraprendere iniziative per la creazione di uno strumento istituzionale di supporto dell’
export agroalimentare italiano del tipo della Sopexa francese.
        Pertanto alla luce di tali considerazioni preannuncia una proposta di parere favorevole con le seguenti condizioni:

        «La 9ª Commissione permanente del Senato,
            esaminato il documento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
        premesso:
            che il documento in questione deve porsi come strumento di coordinamento dei diversi piani e programmi predisposti a livello regionale, interregionale e centrale per ricondurre i singoli segmenti dell’azione pubblica nel comparto agricolo ad una coerente politica agricola nazionale;

        che il documento esaminato individua, quali fondamentali obiettivi strategici, l’accrescimento della concorrenzialità del sistema produttivo agricolo nazionale sul piano della qualità, e l’integrazione del sistema medesimo con il sistema territoriale;
            che le priorità che conseguono a questa impostazione comportano l’attivazione di: politiche di accrescimento della qualità ambientale dei territori rurali, politiche per la qualità e la sicurezza del consumatore, il benessere animale e la valorizzazione delle tipicità, politiche per favorire lo sviluppo di nuove imprese multifunzionali e la riduzione dei costi attraverso un adeguamento normativo, politiche di sviluppo di tutte le agricolture mediterranee nell’ottica di un commercio equo e solidale;

        esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
            che sia data piena attuazione a tutte le misure previste dal decreto legislativo n. 173 del 1998, valutando altresì l’opportunità di iniziative volte a porre rimedio anche alle difficoltà insorte in seguito alla impugnazione in sede comunitaria di parti di tale decreto;

            che sia valorizzata l’innovazione dell’estensione della programmazione negoziata in agricoltura, con costante attenzione anche alla cura delle relative procedure e che si rafforzino le funzioni dei distretti agroalimentari di qualità;
            che si tenga pienamente conto delle modifiche introdotte alla disciplina di funzionamento del fondo di solidarietà in agricoltura dalle disposizioni introdotte dalla legge n. 388 del 2000 – legge finanziaria 2001;
            che si assumano concrete iniziative per creare uno strumento istituzionale di supporto dell’
export agroalimentare italiano del tipo della Sopexa francese».
        Il PRESIDENTE relatore dichiara aperto il dibattito.
        Il senatore BETTAMIO, richiamandosi alle valutazioni metodologiche già esposte in sede di esame del primo schema di parere, preannuncia un voto di astensione a nome del suo Gruppo.
        Il PRESIDENTE relatore dichiara chiuso il dibattito.
        Il RAPPRESENTANTE del Governo rinuncia ad intervenire in sede di replica.
        Il PRESIDENTE relatore ribadisce la proposta di parere favorevole con le condizioni dianzi esposte.
        Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al Presidente relatore a trasmettere un parere favorevole con le condizioni dianzi esposte.
        La Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al Presidente relatore a trasmettere un parere favorevole con le condizioni dianzi esposte.
        Il PRESIDENTE osserva conclusivamente che la XIII legislatura può essere considerata, per il settore agricolo, una vera «legislatura costituente».


        
La seduta termina alle ore 12,10.