AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1997


149a Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e per i rapporti con il Parlamento Bogi nonchè il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)
(R125 b00, C05a, 0003°)


Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il relatore VILLONE ricorda che nella seduta precedente egli ha richiamato l'attenzione sulle parti del documento concernenti le materie di competenza della Commissione. In proposito chiede al rappresentante del Governo di chiarire quali siano i possibili interventi normativi, da realizzare nell'ambito dei provvedimenti collegati alla prossima manovra finanziaria, per integrare le leggi di riforma approvate da ultimo.

Il ministro BASSANINI precisa che il riferimento evocato dal relatore costituisce semplicemente una indicazione cautelativa, al fine di poter corrispondere tempestivamente a eventuali esigenze di adattamento, rilevate in sede di elaborazione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 59 del 1997. Da quest'ultima, infatti, deriva una riforma di notevole ampiezza e profondità, che può essere suscettibile di correzioni normative ulteriori rispetto agli strumenti già previsti. Tuttavia, allo stato non vi sono specifiche ipotesi di adattamento.

Il senatore PELLEGRINO domanda al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali se il Governo abbia considerato l'impatto delle riforme appena citate sul sindacato giurisdizionale diffuso, in particolare da parte del giudice amministrativo, una volta realizzata la complessa opera di delegificazione prevista dalla legge n. 59 del 1997. Domanda, inoltre, quali possano essere le conseguenze nei rapporti tra le fonti normative, e soprattutto tra i regolamenti statali e le leggi regionali.

La senatrice BUCCIARELLI, rilevato che nella composizione della manovra finanziaria delineata dal documento i risparmi di spesa si riferiscono in particolare anche alla razionalizzazione dell'intervento pubblico in alcuni settori, domanda se siano disponibili valutazioni circa gli effetti di risparmio già realizzati in base alla normativa di riforma approvata da ultimo, in particolare a proposito del tempo parziale nel pubblico impiego. In caso negativo, infatti, sarebbe opportuno a suo avviso riconsiderare l'utilità di riforme amministrative quale fattore di contenimento della spesa.

Il senatore MAGNALBÒ rileva nel documento in esame una sostanziale sottovalutazione dei problemi del settore agricolo.

Il relatore VILLONE si sofferma sulla riforma del bilancio dello Stato e sulla connessa responsabilità dei dirigenti, osservando che il meccanismo di bilancio a base zero potrebbe non ottenere risultati apprezzabili, considerata la composizione della spesa pubblica, prevalentemente di parte corrente e pertanto tendenzialmente rigida.

Il senatore TIRELLI osserva che la Commissione bicamerale prevista dalla legge n. 59 del 1997, competente per i pareri parlamentari sui conseguenti decreti legislativi, non è stata ancora insediata a causa di divergenze interne alla maggioranza di Governo, che peraltro persegue l'obiettivo di una Presidenza omogenea all'orientamento del Governo, laddove sarebbe preferibile affidare un tipico strumento di controllo a un esponente dell'opposizione.

Il ministro BASSANINI precisa che non intende pronunciarsi su questioni che rientrano nella competenza di altri Ministri e tuttavia afferma che il Governo annette una grande importanza ai problemi dell'agricoltura, come dimostra l'anticipazione del decreto legislativo sul Ministero di settore, rispetto alla complessa operazione di riordino prevista dalla legge n. 59 del 1997. Quanto alla Presidenza della Commissione bicamerale prevista dalla stessa legge, si tratta di un problema interno al Parlamento, sul quale sarebbe impropria e deplorevole qualsiasi manifestazione di opinione da parte del Governo: precisa, al riguardo, di aver personalmente rifiutato ogni indicazione di preferenza, nonostante gli siano state rivolte alcune sollecitazioni al riguardo. Quanto ai risparmi realizzati in attuazione delle leggi di riforma più recenti, essi non sono allo stato apprezzabili, ma la stessa legge n. 59 del 1997 prefigura nella sua prima parte una operazione di trasferimento di funzioni e compiti verso le regioni e gli enti locali che comporta anche un correlativo trasferimento di risorse, senza avere pertanto alcun obiettivo di risparmio ma solo eventuali e secondari effetti di soppressione per quelle attività non ritenute più necessarie. Quanto all'altra parte della stessa legge, una riduzione di spesa pubblica, anche di dimensioni consistenti, è possibile e sarà presumibilmente realizzata nei tempi previsti per l'attuazione sia attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, sia attraverso il riordino dell'amministrazione statale. In ogni caso, le riforme in questione non hanno come scopo immediato e principale una riduzione di spesa, ma perseguono una maggiore efficacia ed efficienza delle funzioni pubbliche, un più esteso controllo dei cittadini sulle attività amministrative, una migliore qualità dei servizi. Quanto all'estensione del tempo parziale nel pubblico impiego, essa non aveva lo scopo principale di ottenere una riduzione di costi, ma di realizzare maggiore flessibilità nell'impiego e più ampi margini di mobilità e incentivazione del merito e della produttività. Gli effetti dell'innovazione sono ancora modesti a causa della resistenza delle amministrazioni e del relativo disinteresse dei dipendenti, ma il correlativo impegno di controllo sulle attività incompatibili potrebbe determinare in futuro un consistente aumento delle richieste. In ordine alle questioni sollevate dal senatore Pellegrino, egli ritiene che possano essere risolte principalmente in sede di revisione costituzionale: su richiesta dello stesso senatore Pellegrino, dichiara quindi la disponibilità del Governo a valutare una possibile concentrazione nel Tribunale amministrativo regionale del Lazio della competenza sull'impugnazione di atti amministrativi derivanti dall'attuazione delle riforme più volte evocate, e anche a prevedere procedure accelerate come quelle già disposte per la materia degli appalti pubblici. Sulle questioni poste dal relatore Villone, relativamente all'insieme del documento in esame, egli risponde che gli indirizzi del Governo muovono da una considerazione generale dei problemi dell'amministrazione, fondata anche sulla situazione attuale del pubblico impiego: in particolare, fa rilevare che nella dinamica retributiva dei dipendenti pubblici, vi è un sostanziale allineamento all'incremento dell'inflazione, poichè alcuni dati vanno interpretati anche in base agli effetti delle innovazioni introdotte nel 1995 quanto al computo dei contributi previdenziali. Nello stesso senso si orientano le proiezioni programmatiche per il triennio successivo. In tal modo, vi è un contributo sostanziale al processo di risanamento della finanza pubblica, da correlare anche a una progressiva riduzione del numero degli addetti e delle ore lavorate, per effetto delle riforme più volte citate. Una parte dei risparmi ottenuti, inoltre, sarà destinata alla formazione e all'aggiornamento del personale, ritenuti coessenziali al processo di riforma amministrativa.

Interviene quindi il senatore BESOSTRI, rilevando che la sostanziale riduzione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali potrebbe determinare un trasferimento delle controversie in sede amministrativa, piuttosto che in sede giurisdizionale, al fine di decongestionare l'attività dei Tribunali amministrativi regionali. Al riguardo, potrebbe essere valorizzato ulteriormente il ricorso straordinario al Capo dello Stato, che assicura maggiore celerità e semplicità. Quanto al trasferimento al giudice ordinario delle controversie in tema di pubblico impiego, egli si dichiara preoccupato per la possibile impreparazione dei magistrati e per l'eventualità di una giurisprudenza pretorile contraddittoria. Domanda, inoltre, se sia stata presa in considerazione l'ipotesi di un decentramento del giudizio di appello in sede giurisdizionale amministrativa.

Il ministro BASSANINI sottolinea la sostanziale estraneità delle questioni poste dal senatore Besostri ai contenuti propri del documento in esame e osserva che la sostanziale riduzione dei controlli preventivi di legittimità non determina di per sè alcuna emergenza per la giurisdizione amministrativa. Nondimeno, le possibili soluzioni delineate dal senatore Besostri potrebbero essere considerate attraverso appositi interventi normativi. Quanto alla cognizione del giudice ordinario sul rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, essa è coerente alla sua sostanziale privatizzazione, già prevista dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

Il senatore TIRELLI si sofferma sul progetto di rete telematica unitaria per la pubblica amministrazione, paventandone una impostazione centralistica e sottolineando il rischio di realizzare il sistema con tecniche obsolete.

In proposito, il ministro BASSANINI osserva che la rete telematica non è una rete fisica, ma un insieme di regole e protocolli che consentono lo scambio organizzato e multidirezionale di dati e documenti, per aumentare l'efficienza complessiva del sistema informativo e assicurare un collegamento agile tra le varie amministrazioni, nonchè, in un futuro prossimo, anche con gli organi dell'Unione europea. Ricorda, inoltre, una recente direttiva sul sistema telefonico nella pubblica amministrazione, che ha lo scopo di adottare modalità più razionali e flessibili di comunicazione, commisurate alle esigenze degli uffici.

Su proposta del relatore VILLONE la Commissione conviene infine di esprimere un parere favorevole sul documento in titolo.

IN SEDE REFERENTE
(2287) Proroga di termini
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 maggio.

Si procede alla trattazione degli emendamenti, relativi alle parti del disegno di legge non accantonate dalla Commissione.

Il relatore ANDREOLLI illustra l'emendamento 1.3, rivolto a sopprimere disposizioni già in vigore per effetto di un decreto legislativo convertito in legge.

La Commissione approva l'emendamento.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 15.3, che ammette il comando dei dipendenti pubblici presso i Gruppi parlamentari per un periodo più lungo di quello consentito dalla normativa vigente. Il presidente VILLONE osserva che il termine attualmente previsto è commisurato alla durata della legislatura. Secondo il relatore ANDREOLLI, l'emendamento non corrisponde all'interesse della pubblica amministrazione. Il senatore LUBRANO DI RICCO replica che le amministrazioni di provenienza possono richiamare in qualsiasi momento il dipendente comandato. Il RELATORE si rimette alla valutazione del Governo, mentre il ministro BOGI si rimette alla Commissione. Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sull'eventualità che all'inizio di una nuova legislatura non sia ricostituito il Gruppo parlamentare presso il quale era stato chiamato a collaborare il dipendente pubblico. Il senatore LUBRANO DI RICCO precisa che tale eventualità si è già verificata e che la conseguenza è stata il richiamo del dipendente presso l'amministrazione di provenienza. Il senatore PINGGERA ritiene comunque opportuno prevedere una conferma esplicita all'inizio della nuova legislatura. Concorda il relatore ANDREOLLI, che invita il senatore Lubrano Di Ricco a riformulare in tal senso l'emendamento. Quest'ultimo si riserva di riformulare l'emendamento, che viene intanto accantonato.

Il presidente VILLONE comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.0.1. Il senatore PINGGERA si riserva di predisporre per tali emendamenti una nuova clausola di copertura finanziaria, compatibile con l'articolo 81, quarto comma della Costituzione. Gli emendamenti sono quindi accantonati.

Parimenti accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio, sono gli emendamenti 15.4 e 15.5, di contenuto identico, nonchè gli emendamenti 15.6 e 15.0.2.

La Commissione approva quindi l'emendamento 25.1, rivolto a sopprimere disposizioni già entrate in vigore per effetto del decreto-legge convertito in legge.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(2499) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il decreto-legge e le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario LAURIA precisa che il decreto è dovuto alla necessità di assicurare il tempestivo recepimento della direttiva in materia, al fine di liberalizzare il settore.

Secondo il senatore TIRELLI, i presupposti costituzionali di un decreto-legge non possono coincidere con l'inadempienza all'obbligo di recepimento di una direttiva comunitaria.

Il presidente VILLONE osserva che l'urgenza di provvedere è da riferire all'esigenza di assicurare tempestivamente la liberalizzazione del mercato.

La Commissione, quindi, approva la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

(2450) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 131, recante disposizioni urgenti per il pagamento di somme dovute in base a titoli esecutivi e per altri interventi previsti dal Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219
(Parere alla 5a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente VILLONE ricorda che il provvedimento è stato rimesso all'esame della sede plenaria, da parte della Sottocommissione per i pareri, a seguito di una obiezione concernente la ritenuta, sostanziale reiterazione di un decreto precedente, non convertito in legge. Egli dissente da tale obiezione, rilevando che l'oggetto di riferimento dei decreti, parzialmente coincidente, non implica un giudizio di identità tra i provvedimenti d'urgenza, poichè le disposizioni normative sono invece sostanzialmente diverse. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore BESOSTRI condivide la valutazione del Presidente ma si sofferma sulle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 1, ritenendo che ne risultino in parte contraddetti i principi di cui all'articolo 24 della Costituzione, soprattutto a causa dell'assenza di un termine per il mancato pagamento in attesa dell'esito delle istanze di sospensione dei titoli esecutivi. Dichiara la sua perplessità, inoltre, sulla disposizione che prevede il pagamento di somme previa idonea fidejussione bancaria.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritiene che l'articolo 1, comma 2, comporti una sostanziale compressione del diritto di agire in giudizio e del diritto di difesa, con una interferenza normativamente disposta su procedimenti giurisdizionali anche in atto.

Il presidente VILLONE non condivide le obiezioni appena formulate, che a suo avviso riguardano prevalentemente profili di merito, senza coinvolgere aspetti di legittimità costituzionale. Osserva, infatti, che le deroghe previste dall'articolo 1, comma 2, sono riferite esclusivamente al periodo limitato in cui si esaurisce il procedimento speciale che vi è disciplinato, mentre restano comunque disponibili gli ordinari mezzi di tutela.

Il senatore TIRELLI sostiene che il decreto in esame costituisce una reiterazione sostanziale del decreto precedente, non convertito in legge.

Si conviene, infine, di formulare un parere favorevole, con l'osservazione esposta dal senatore Besostri circa la mancata previsione di un termine per gli effetti sospensivi previsti dall'articolo 1, comma 2, quinto periodo.

La seduta termina alle ore 17.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287


Art. 1.

Sopprimere il comma 3.
1.3
Il Relatore

Art. 15.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 482, la parola: cinque è sostituita dall'altra: dieci».
15.3
Lubrano di Ricco
Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il personale in posizione di comando presso il dipartimento per i Servizi tecnici nazionali o collocato in posizione di fuori ruolo, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, permane nelle predette posizioni per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre la emanazione dei decreti legislativi di riordino dei Servizi tecnici nazionali previsti dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando la facoltà per gli interessati di chiedere l'inquadramento nei ruoli del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto legge n. 507 del 1994».
15.4
Lubrano di Ricco

15.5 (Identico all'em. 15.4)
Murineddu, Besostri
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Al personale femminile già dipendente della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti locali della detta provincia, cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 e dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 convertito in legge dalla legge n. 438 del 1992, si applica la normativa previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1997-1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».
15.1
Pinggera, Thaler Ausserhofer
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Si devono ritenere accolte, a far data dal 1 gennaio 1997, le domande di dimissioni del personale femminile avente il coniuge o figli a carico di cui all'articolo 53 della legge provinciale n. 4 del 1972 regolamente presentate e protocollate presso l'Ufficio personale della provincia autonoma di Bolzano fino al 13 ottobre 1993.
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro ai fini del bilancio triennale 1997-1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».
15.2
Pinggera, Thaler Ausserhofer
Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Per la durata di due anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano è autorizzato ad assumere personale amministrativo di IV, V, VI, VII e VIII qualifica funzionale con la procedura di concorso per soli titoli riservato ai precari della Giustizia che nel corso degli anni è stato assunto con contratto a tempo determinato ed immesso nel personale non di ruolo ai sensi del R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, anche se abbia superato i limiti d'età per l'assunzione».
15.6
Pinggera, Thaler Ausserhofer
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Si devono ritenere accolte le domande di dimissioni che sono state presentate e regolarmente protocollate nei competenti provveditorati agli studi o intendenze scolastiche fino alla data del 14 ottobre 1993. Parimenti si devono ritenere accolte le domande di dimissioni del personale femminile avente il coniuge o figli a carico di cui all'articolo 53 della legge provinciale n. 4 del 1972 regolarmente presentate e protocollate presso l'ufficio personale della provincia autonoma di Bolzano fino al 13 ottobre 1993».
15.0.1
Pinggera, Thaler Ausserhofer
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno decorrenza dal 1o gennaio 1992».
15.0.2
Di Orio

Art. 25.

Sopprimere l'articolo.
25.1
Il Relatore