AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDI' 31 GENNAIO 2001
627ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico ed i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Danieli e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Documento riguardante il monitoraggio della sperimentazione dell'allargamento della rete di vendita dei giornali (n. 831)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 13 aprile 1999, n. 108. Esame e rinvio)

Il relatore PARDINI ricorda la legge n. 108 del 1999, che ha previsto la sperimentazione della vendita di quotidiani e periodici presso punti di distribuzione diversi dalle edicole. È pervenuta alla Commissione la documentazione concernente la predetta sperimentazione, nonché le valutazioni compiute dal Dipartimento di economia dell'Università di Pavia sui risultati statistici della stessa sperimentazione. Se ne desumono utili elementi di giudizio, giacché si è registrato un aumento complessivo della domanda di quotidiani e periodici, calcolato a livello nazionale: si tratta di un incremento pari all'1,7% con significativa differenza in favore delle regioni meridionali e insulari e andamento stabile nelle regioni centrali. Quanto all'impatto sui punti tradizionali di vendita, si registra una riduzione di attività delle edicole solo nelle città più grandi, tra quelle che compongono il campione di analisi. Tutto ciò comporta una considerazione complessivamente positiva, condivisa anche da quasi tutte le associazioni di categoria interessate, ad eccezione di una sola associazione di edicolanti. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole, ritenuti positivi i risultati della sperimentazione in un contesto nel quale occorre conciliare in equilibrio diverse esigenze ma soprattutto incentivare le diffusione della stampa.

Il senatore ROTELLI chiede al relatore se si possa compiere una valutazione più specifica dell'andamento della sperimentazione e se vi sia stato o meno un aumento degli oneri organizzativi e distributivi, che potrebbero nel caso far ritenere preferibili forme diverse di incentivazione.

Replica il relatore PARDINI, precisando che l'elemento positivo consiste nell'inversione di tendenza registrata nella diffusione di quotidiani e periodici, anche se il volume delle vendite è cresciuto in misura modesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri - Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)


Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, procedendo nelle votazioni degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3236 assunto a base dell'esame.

Il presidente VILLONE ricorda la discussione svolta nella seduta precedente circa il subemendamento 2.500/1 e la disposizione corrispondente contenuta nell'emendamento 2.500 della relatrice. A suo parere, il testo della relatrice propone una norma rigorosa, ma va considerato che tale prescrizione non comporta ne la cancellazione né la sospensione dall'albo professionale, ma solo il divieto di esercitare direttamente attività professionali.

La relatrice DENTAMARO conferma l'interpretazione data dal Presidente al comma 3 dell'articolo 3 da lei proposto con l'emendamento 2.500 e ricorda che la sospensione dall'albo professionale è prevista dal comma 4 dello stesso articolo quale sanzione per l'inottemperanza dell'obbligo di astenersi dall'esercitare attività professionali.

Il presidente VILLONE aggiunge che sarebbe certamente singolare e impropria la possibilità che un Ministro della Giustizia assuma la difesa in giudizio, in qualità di avvocato, di una persona dinanzi a un giudice per la cui nomina ha dato il proprio concerto al Consiglio Superiore della Magistratura. Altrettanto singolare e improprio sarebbe il caso di un Ministro dei lavori pubblici, ingegnere o architetto, autore di un progetto di opera pubblica commissionato dal Governo di cui è membro. Inibire tali possibilità è anche nell'interesse delle categorie professionali.

Il senatore PELLEGRINO ricorda che il Consiglio nazionale forense sospende dall'albo l'avvocato che assume la carica di Ministro.

Il presidente VILLONE osserva che tale provvedimento viene adottato nell'ambito dell'ordinamento professionale, ma la legge a sua volta può dettare una norma di chiusura del sistema anche per tutte le ipotesi non previste nei singoli ordinamenti professionali.

Il senatore ROTELLI obietta che se lo scopo della disposizione in esame è quello di preservare la parità di condizione tra i professionisti, quest'ultima può essere alterata anche dalla circostanza che vi siano professionisti tra i parlamentari, i quali concorrono a formare le regole che alcuni di loro dovranno poi utilizzare nella propria attività professionale.

Il senatore CABRAS osserva che anche i professori universitari in quanto parlamentari concorrono alla formazione delle leggi sull'università e sullo status dei docenti accademici.

Il senatore ROTELLI replica che non si tratta di professionisti, nel caso appena indicato.

Il senatore BESOSTRI considera positivamente la proposta della relatrice per il suo tenore generale, che consente di non interferire nei singoli ordinamenti professionali e anche perché si riferisce all'attività professionale e non all'iscrizione nel relativo albo. Quanto all'obiezione del senatore Rotelli, fa notare che alla formazione delle leggi i parlamentari concorrono collettivamente, mentre i singoli ministri esercitano poteri propri.

Il senatore MAGNALBO' conferma la sua adesione al subemendamento 2.500/1, considerando impropria la stessa formulazione del comma 3 proposto dalla relatrice.

Il senatore SCHIFANI sostiene che nell'ambito delle diverse professioni si possono determinare posizioni di vantaggio e di svantaggio, ma ciò può dipendere , nella materia in discussione, solo dalla circostanza che il professionista svolga in concreto un'attività che interferisce con le prerogative e i compiti che a lui stesso fanno capo in qualità di Ministro: occorre, in sostanza, che si realizzi quella situazione di conflitto di interessi disciplinata dal disegno di legge.

Il senatore PELLEGRINO precisa che gli avvocati sono sospesi dall'albo professionale quando assumono l'incarico di ministro, a prescindere dal dicastero al quale sono preposti o dall'incarico che viene loro conferito.

Il senatore TIRELLI rappresenta il problema degli studi associati e delle società di professionisti, sottolineando la possibilità che una norma inibitoria incida anche sulla posizione dello studio professionale di cui siano titolari più professionisti.

Il presidente VILLONE considera meritevole di approfondimento la questione appena posta dal senatore Tirelli.

La relatrice DENTAMARO ricorda che anche nelle associazioni e nelle società di professionisti la prestazione professionale è personale: la disposizione dal lei proposta, dunque, nell'incidere sull'esercizio in concreto dell'attività professionale non altera il sistema ma garantisce che lo status di membro del Governo non determini condizionamenti impropri nei rapporti professionali.


Il senatore ROTELLI osserva che simili problemi si pongono anche in ambito universitario.

Il senatore SCHIFANI ritiene non sufficienti i chiarimenti forniti dalla relatrice rilevando che, nell'ambito di ciascuna associazione professionale, puntuali accordi contrattuali disciplinano il riparto dei proventi, di cui dunque anche il titolare di cariche di Governo, esercente la professione in forma associata, è destinatario. Nella logica inerente alla proposta della relatrice si dovrebbe prevedere, come conseguenza inevitabile, lo scioglimento dell'associazione professionale nel caso uno degli associati venga a ricoprire cariche di Governo.

Il presidente VILLONE osserva che la questione appare particolarmente complessa. Suggerisce quindi di rinviarne la definizione in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La relatrice DENTAMARO, concordando con questa proposta, si riserva di approfondire la questione e di formulare una proposta più puntuale in occasione dell'esame in Assemblea.

Prende quindi la parola il ministro MACCANICO, il quale osserva che l'intento del subemendamento 2.500/1 appare più aderente allo spirito del provvedimento in titolo. Le soluzioni alternative sembrano invece investire questioni che attengono regole di etica professionale.

Il presidente VILLONE ricorda quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3236, la cui formulazione sembra andare incontro alle obiezioni mosse dal senatore Schifani. Ribadisce quindi di ritenere opportuna una più attenta riflessione sulla questione.

Mentre la relatrice DENTAMARO considera la formulazione del comma 3 dell'emendamento 2.500 come una garanzia più completa per l'attività dei professionisti, il senatore SCHIFANI ribadisce le proprie perplessità su una prescrizione diretta a risolvere conflitti meramente potenziali.

A quest'ultimo proposito, il presidente VILLONE osserva che anche la citata lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento persegue l'intento di prevenire le situazioni di conflitto di interessi.

Prende quindi la parola il senatore PELLEGRINO, il quale dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento 2.500/1, ritenendo corretto fissare una chiara incompatibilità tra attività professionale e l'esercizio di funzioni di governo. L'attività di governo, infatti, deve essere svolta a tempo pieno.

La senatrice PASQUALI dichiara invece un voto favorevole sul subemendamento 2.500/1, osservando che l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi deve essere valutata in concreto e che il legislatore non dovrebbe occuparsi di problemi di etica professionale.

Il senatore ANDREOLLI dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento ricordando che i Ministri, oltre che individualmente responsabili degli atti dei loro dicasteri, sono collegialmente responsabili degli atti del Consiglio dei ministri.

Il senatore PASTORE ritiene che la disciplina in esame debba regolare situazioni di conflitto reale e non ipotesi di conflitto virtuale. Replicando quindi alle considerazioni svolte dal senatore Pellegrino, ricorda che alcuni ordini professionali non prevedono forme di incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di funzioni di governo.

Prende quindi la parola il senatore D'ONOFRIO per dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.500/1 che, come ricordato dal Ministro, reca una previsione coerente con l'impianto del provvedimento. La proposta della relatrice prevede invece una norma che tocca l'etica professionale e che, nella sua applicazione, potrebbe creare evidenti disparità di trattamento tra cittadini in ragione del fatto che siano iscritti o meno in albi od elenchi professionali, indipendentemente dalla sussistenza di una concreta situazione di conflitto di interessi.

A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE osserva che il primo comma dell'articolo 2, come riformulato dall'emendamento approvato nella seduta di ieri, fissa una previsione generale secondo la quale tutti i titolari di cariche di Governo nell'esercizio delle loro funzioni hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

Il senatore D'ONOFRIO, riprendendo la sua esposizione, ritiene comunque ispirata a una logica antiprofessionale la disciplina in esame.

Contesta questa osservazione il senatore PARDINI, il quale ritiene invece che il comma 3 dell'emendamento 2.500 contiene una previsione volta a garantire la posizione dei professionisti non titolari di cariche di governo, che si potrebbero trovare in una situazione di oggettivo svantaggio rispetto ai colleghi cui fosse consentito di svolgere la professione e, al contempo, di assumere cariche di governo.

Il senatore TIRELLI dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.500/1 che risolve, a suo avviso, in un modo esaustivo situazioni di conflitto di interessi in cui versino professionisti che sono titolari di cariche di governo.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO dichiara invece il proprio voto contrario sul subemendamento, osservando che occorre evitare disparità di trattamento tra i pubblici dipendenti, che non possono svolgere attività professionali, ed i Ministri titolari dei relativi Dicasteri.

Il senatore ROTELLI, nel dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento, osserva che nell'ordinamento vigente vi è una chiara separazione tra vertici politici e struttura amministrativa.

Prende quindi la parola la relatrice DENTAMARO osservando che la disposizione da lei proposta, che fissa l'incompatibilità tra attività professionali e titolarità di cariche di governo, è strumentale ad evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse nell'esercizio dell'attività di governo. Più in generale ritiene che l'obiettivo stesso del provvedimento in titolo sia quello di prevenire i conflitti di interesse, a tutela della correttezza e della trasparenza dell'attività del Governo. Quanto al rilievo mosso dal senatore D'Onofrio, osserva che non esistono libere professioni per le quali non sia prevista l'organizzazione in albi o elenchi professionali.

Posto ai voti, il subemendamento 2.500/1 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore PASTORE dichiara quindi il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.500/2, che reca una più accurata individuazione degli enti privati nell'ambito dei quali i titolari di cariche di Governo non possono esercitare funzioni di responsabilità.

Il presidente VILLONE ritiene opportuno questo chiarimento.

Il subemendamento, posto ai voti, è quindi approvato dalla Commissione.

Il senatore BESOSTRI ritira il subemendamento 2.500/4 riservandosi di riproporlo in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

L'emendamento 2.500, come modificato dall'approvazione del subemendamento 2.500/2, posto ai voti, è quindi approvato dalla Commissione; risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti da 2.7 a 3.107.

Il senatore BESOSTRI, aderendo all'invito della relatrice, ritira l'emendamento 3.0.1 (nuovo testo) e il subemendamento 4.500/7 (cui aggiunge la firma), riservandosi di riproporli in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Posto ai voti, il subemendamento 4.500/1 è approvato dalla Commissione.

Il senatore PASTORE, con riferimento al subemendamento 4.500/8, chiede quale sia la ragione della previsione in esso contenuta.

Alla domanda replica la RELATRICE, la quale osserva che il due per cento del capitale sociale consente al titolare l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Alla luce di questo chiarimento il senatore PASTORE dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento che amplia, a suo avviso in modo eccessivo, la portata della disciplina.

Il presidente VILLONE osserva che si tratta di una previsione semplicemente volta a fornire trasparenza alle situazioni patrimoniali dei titolari di cariche di governo in analogia con quanto previsto per i parlamentari.

Il senatore PASTORE ritiene non assimilabile la disciplina relativa ai parlamentari a quella in esame, mentre la relatrice DENTAMARO osserva che la disposizione è diretta ad imporre al titolare di cariche di governo la dichiarazione di tutte le partecipazioni rilevanti anche se non di controllo.

Il senatore SCHIFANI manifesta una valutazione contraria sul subemendamento, anche in considerazione della gravità delle sanzioni previste nel caso di inosservanza degli obblighi di dichiarazione.

Il senatore DUVA dichiara invece il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.500/8, osservando che le sanzioni cui ha fatto riferimento il senatore Schifani si applicano solo nel caso di dichiarazioni mendaci. In proposito ricorda che per una dichiarazione mendace su una circostanza molto più modesta negli Stati Uniti un ministro designato è stato recentemente costretto a non accettare l'incarico.

Prende quindi la parola il senatore D'ONOFRIO, il quale chiede chiarimenti sul subemendamento circa il riferimento al capitale sociale.

La relatrice DENTAMARO replica osservando che la disposizione fa riferimento a tutte le società di capitale.

Il senatore D'ONOFRIO, riprendendo la sua esposizione, ritiene che, nel complesso, la disciplina in esame sia motivata da un ingiustificato e preconcetto sospetto nei confronti delle attività economiche private.

Il presidente VILLONE replica a questa considerazione osservando che si tratta di una disciplina volta a garantire condizioni di trasparenza.

Dopo una dichiarazione di voto contrario della senatrice PASQUALI, il subemendamento 4.500/8, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Prende quindi la parola il senatore PASTORE per motivare il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.500/4, che circoscrive l'obbligo di dichiarazione ai soli casi di incompatibilità sopravvenuta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(838) MINARDO. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.
(1170) LAURICELLA ed altri. - Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1200) MELUZZI e DE ANNA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1962) COSTA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine.
(2222) MARCHETTI ed altri. - Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica.
(4010) LA LOGGIA ed altri. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.
(4157) DE ZULUETA ed altri. - Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice PASQUALI avanza perplessità sulla formulazione del primo comma dell'articolo 5 dell'ulteriore proposta di testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della precedente seduta) che presuppone la realizzazione di adempimenti assai complessi. Auspica quindi che la questione venga risolta, come preannunciato dalla relatrice, nella disciplina transitoria da applicare alla prossima consultazione. Per poter valutare compiutamente l'ulteriore proposta di testo unificato, chiede quindi un ulteriore spazio di riflessione, di almeno 24 ore.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che la questione posta dalla senatrice Pasquali trova una compiuta soluzione nell'emendamento 22.100.

Il presidente VILLONE, considerata la richiesta avanzata dalla senatrice Pasquali, avverte che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo proseguirà nella seduta pomeridiana di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.