Cò, Crippa, Russo Spena
Sopprimere l’articolo.
12.500
La Relatrice
Sostituire l’articolo con il seguente:
(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)
2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni per quanto riguarda i controlli e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».
12.102
Schifani, Pastore, Magnalbò
Al comma 1 sostituire le parole da: «accerta» sino alla fine del comma con le seguenti: «valendosi anche della collaborazione dei comitati regionali per le comunicazioni, vigila affinché l’interessato non sia favorito mediante forme di sostegno privilegiato tali da costituire violazione dei principi del pluralismo, dell’obiettività e dell’imparzialità dell’informazione».
12.1
Napoli Roberto, Misserville
12.2
Lubrano di Ricco
Al comma 1, dopo le parole: «mediante forme», inserire le seguenti: «di incentivazione o».
12.106
Schifani, Pastore, Magnalbò, D’Onofrio
Al comma 2, sostituire le parole da: «Fatto salvo» fino a «comma 2» con le seguenti: «Nel caso di reiterata violazione dei principi del pluralismo, dell’obiettività e dell’imparzialità dell’informazione, mediante forme di sostegno privilegiato per il soggetto interessato».
12.107
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «l’Autorità diffida» sostituire la parola: «l’impresa» con le seguenti: «il soggetto esercente».
12.105
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «all’impresa» con le seguenti: «al soggetto esercente».
12.104
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «fino ad un ammontare» fino alla fine del periodo con le seguenti: «da lire 10 milioni a lire 100 milioni».
12.108
Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «nella medesima diffida intimando a» con le seguenti: «intimando al soggetto esercente di».
12.103
Sopprimere il comma 3.
Lauro, Schifani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
13.0.4
Villone
2. I rapporti già in corso al momento dell’accettazione di una delle cariche di cui al comma 1 sono risolti di pieno diritto decorsi novanta giorni dalla data dell’accettazione medesima. 3. La disciplina di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica alle imprese rispetto alle quali si trovino nel rapporto di cui al precedente comma 1 i presidenti di regione, i presidenti di provincia, i sindaci e i membri delle giunte regionali, provinciali e comunali, con riferimento alle rispettive amministrazioni».
13.0.300
a) coniuge, parente o affine entro il secondo grado;
b) società collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile».
13.0.400 (nuovo testo)
Aggiungere, in fine, il seguente articolo: