DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

250ª seduta

Presidenza del Presidente

DI BENEDETTO


        Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.
        La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(4672) Norme per l’istituzione del servizio militare professionale, approvato dalla Camera dei deputati
(48)
BERTONI ed altri. – Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva
(1465)
UCCHIELLI ed altri. – Norme sul servizio di leva e sulla sua durata
(2336)
MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria
(2972)
MANFREDI. – Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato
(3790)
FLORINO ed altri. – Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni
(3816)
RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull’istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare non violenta
(3818)
MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva
(4199)
Athos DE LUCA. – Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare
(4250)
MANFREDI ed altri. – Istituzione della Guardia nazionale
(4272)
MANZI ed altri. – Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio
(4653)
BATTAFARANO. – Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.
        Il senatore SEMENZATO chiede, ai sensi del Regolamento, che si sospenda la trattazione dei provvedimenti in titolo; quindi che non si proceda all’esame del testo-base e degli emendamenti presentati. Argomenta la sua proposta con il richiamo ai molteplici impegni formali assunti dal Governo, in Parlamento e anche in altre sedi politiche, per un varo contestuale del provvedimento in titolo e della nuova, essenziale legge sul Servizio civile. Il relativo provvedimento è attualmente all’esame della Commissione Affari Costituzionali in Senato, ma non è prevedibile il momento di conclusione dell’esame. Del resto, dal testo del disegno di legge finanziaria per il 2001 non giungono segnali incoraggianti a sostegno del Servizio civile.
        Sulla proposta interviene in senso contrario il senatore MANCA, precisando che la sua opposizione non è certo dettata da insensibilità o disattenzione verso il volontariato, bensì dal desiderio di tenere concettualmente distinti il servizio volontario e il servizio civile, le cui motivazioni e le cui esigenze sono lontane e non comunicanti fra loro.
        In senso favorevole interviene invece il senatore TABLADINI, pur precisando che le argomentazioni del collega Semenzato sono molto distanti dalle sue e che si tratta quindi di una convergenza atipica e temporanea.
        Posta ai voti, previo accertamento del numero legale, la proposta è respinta.
        Si procede così all’esame degli ordini del giorno presentati.
        Il PRESIDENTE dichiara inammissibile per estraneità all’argomento il seguente ordine del giorno sottoscritto dal senatore Manca:

0/4672/2/4

        Il Senato,

            considerato che le Associazioni d’Arma e combattentistiche costituiscono non solo l’attuale collegamento tra il personale in servizio e quello congedato, ma anche tra Forze armate e società;

            ritenuto che la loro funzione sociale di aggregazione e riferimento è di alto livello e internazionalmente riconosciuta;
            visto che i valori trasmessi dalle Associazioni d’Arma e combattentistiche sono principalmente riferiti alla rievocazione, alla conservazione e alla trasmissione di sane tradizioni dei Corpi e Specialità militari;
            tenuto conto del nuovo ruolo assunto dall’Italia nella composizione di conflitti regionali e della necessità di costituire un «sistema paese» capace di integrare e sostenere le proprie Forze armate nel corso delle attività operative condotte in contesti multinazionali e non;
            atteso che esse costituiscono un chiaro esempio di integrazione delle Forze armate con la società nella quale esse sono inserite;
            considerato che esse possono essere coinvolte in attività di supporto alle Forze Armate quali la propaganda per il reclutamento, la distribuzione di informazioni concernenti il servizio militare obbligatorio e volontario, il supporto alle famiglie dei militari impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale;

        impegna il Governo
            a procedere ad una revisione organica del corpo normativo concernente le Associazioni d’Arma e combattentistiche, volta a razionalizzare e a conferire alle stesse nuovi assetti per una maggiore capacità di intervento sul territorio e per il supporto alle Forze armate.

        Dopo proteste per l’esclusione di tale ordine del giorno, il senatore MANCA illustra i restanti ordini del giorno da lui presentati:

0/4672/1/4

        Il Senato,

            atteso che il primo fattore di successo della professionalizzazione delle Forze armate è basato sulla disponibilità di personale volontario;

            tenuto conto che la riuscita del reclutamento dei volontari in ferma breve è strettamente collegata alla effettiva possibilità offerta a tali giovani di trovare una occupazione permanente al termine del loro servizio;
            preso atto che gli attuali sbocchi occupazionali, previsti dalla vigente normativa e costituiti per lo più dall’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente delle Forze armate, delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, del Dipartimento dei Vigili del fuoco e delle Amministrazioni dello Stato, risultano, nel complesso, soddisfare solo una esigua parte dei volontari che terminano la ferma breve senza demerito;
            considerato che le motivazioni che determinano l’arruolamento dei giovani che aderiscono alla ferma breve risiedono principalmente nella possibilità di poter transitare, al termine del proprio servizio, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare e nel Dipartimento dei Vigili del fuoco;
            ravvisata l’esigenza di non incrementare attraverso il reclutamento dei volontari in ferma breve, che svolgono un servizio triennale, elevabile a domanda di ulteriori due anni, il precariato tra i giovani ed al fine di conferire maggiori certezze occupazionali a coloro che aderiscono a tale reclutamento;
            ritenuto che eventuali soluzioni che incentivino il reclutamento volontario vadano ricercate prioritariamente all’interno della Amministrazione dello Stato;

        impegna il Governo
            a revisionare, prevedendone un incremento delle percentuali attualmente previste, le riserve dei posti previste nelle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel Dipartimento dei Vigili del fuoco e nelle Amministrazioni dello Stato, per consentire maggiori sbocchi occupazionali al personale volontario in ferma breve delle Forze armate che abbia ultimato il proprio servizio senza demerito.

0/4672/3/4

        Il Senato,

            considerato che la ristrutturazione ormai da tempo avviata nelle Forze Armate ne ha già radicalmente mutato la struttura in funzione delle nuove tipologie di impiego che, per la prima volta, hanno visto lo strumento militare impiegato massicciamente e con carattere di continuità al di fuori del territorio nazionale ed in teatri operativi anche molto distanti dalla madre Patria;

            atteso che l’impiego fuori dal territorio nazionale, in operazioni che presentano talvolta scenari operativi non facilmente prevedibili e al alto contenuto di rischio, richiede l’esclusivo utilizzo di personale volontario, adeguatamente addestrato e motivato;
            visto che i volontari in ferma breve per l’impegno richiesto in servizio, attualmente previsto di tre anni, elevabili a domanda di ulteriori due anni, svolgono in tale periodo numerose operazioni fuori dal territorio nazionale che comportano oltre che elevati rischi e disagi, anche maggiori responsabilità, obblighi e doveri che la delicata situazione richiede;
            ritenuto che gli sbocchi occupazionali previsti per i volontari in ferma breve dalla vigente normativa nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e delle Amministrazioni dello Stato risultano nel complesso decisamente insoddisfacenti alle reali esigenze occupazionali al termine della ferma di tale personale;
            tenuto conto che i volontari in ferma breve costituiscono il vero punto nevralgico della professionalizzazione delle nostre Forze Armate in quanto ne assicurano la realizzazione;
            considerato che la loro abnegazione al servizio debba essere adeguatamente riconosciuta e ricompensata dallo Stato che essi rappresentano e che è necessario costituire un «sistema paese» che integri le Forze Armate e società;

        impegna il Governo
            ad introdurre, con qualsiasi mezzo o forma ritenuti idonei, tutte le iniziative necessarie per garantire l’inserimento nel mondo del lavoro di tutti i volontari in ferma breve che termineranno il proprio servizio senza demerito, prevedendo altresì agevolazioni fiscali a vantaggio dei datori di lavoro che assumeranno i predetti volontari.

        In senso favorevole interviene il senatore PELLICINI, che pur propone una riformulazione all’ordine del giorno 0/4672/1/4, nel senso di sopprimere le parole «in ferma breve». Il relatore LORETO condivide l’osservazione del senatore Pellicini ed esprime avviso favorevole all’approvazione di esso. Ma il senatore MANCA non accoglie la proposta di modifica al suo ordine del giorno.

        Con l’avviso favorevole del relatore LORETO, gli ordini del giorno sono quindi accolti dal sottosegretario MINNITI.
        Si procede all’esame degli emendamenti all’articolo 1 del disegno di legge n. 4672, assunto come testo base.
        Il senatore RUSSO SPENA illustra gli emendamenti 1.1, 1.54, 1.79, 1.83, 1.99, 31.104 e 1.0.3.
        Il senatore SEMENZATO illustra gli emendamenti da lui presentati, dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato inammissibili ai sensi dell’articolo 100, comma 8, del regolamento, gli emendamenti 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.90, 1.95, 1.96, 1.97. Altresì il PRESIDENTE preannuncia la possibile preclusione di numerosi altri emendamenti in seguito all’esito del voto di alcuni emendamenti pilota.
        Il senatore SEMENZATO si riserva in altra sede di manifestare contrarietà verso tale decisione presidenziale, che comprime i diritti del parlamentare.
        Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 1.30, 1.55, 1.56, 1.77, 1.81, 1.82, 1.87, 1.93, 1.94.
        Il senatore PERUZZOTTI illustra l’emendamento 1.85. Auspica che la discussione possa rivelarsi non inutile, bensì proficua, con l’approvazione di qualche emendamento in modo da rendere non solo virtuale la seduta odierna.
        Esaurita l’illustrazione degli emendamenti, si apre una discussione.
        Il senatore JACCHIA, preso spunto dagli interessanti emendamenti presentati dal senatore Gubert, rileva che l’asse portante dell’intero testo appare invero datato rispetto alle restanti esperienze degli Stati europei (ad eccezione della Germania, che non ha rinunciato, pur restringendola, alla coscrizione obbligatoria). Lamenta poi una eccessiva genericità nella formulazione dei commi dell’articolo 1.

        Il senatore PELLICINI dichiara di apprezzare il livello dell’odierno dibattito che verte sulle linee portanti del Nuovo modello di difesa. Condivide l’impostazione di fondo del testo in esame e ne sottolinea l’urgenza.
        Il senatore TABLADINI ricorda le parole di recente profferite in Commissione Difesa dal Ministro della Difesa in ordine alla volontà della maggioranza di non modificare il testo in titolo, quale risultante dall’approvazione della Camera dei deputati. Reputa doveroso difendere la dignità del Senato e invita i senatori di maggioranza a esplicitare i reali intendimenti, ossia se sono coincidenti con le parole del Ministro.
        Il senatore PALOMBO contesta la connessione – da taluno ipotizzata – fra l’iter del Servizio volontario e quello del Servizio civile. Manifesta forte perplessità sulla copertura finanziaria del provvedimento e teme che gli scorsi stanziamenti possano incidere negativamente sull’operatività dell’emananda legge.
        Il relatore LORETO intervenendo sulla globalità degli emendamenti presentati all’articolo 1 condivide in termini astratti l’idea della perfettibilità del testo in esame, ma reputa preferibile varare una buona legge, ancorché non ottima, e manifesta fiducia nella capacità taumaturgica dei decreti delegati che da essa scaturiscono. Pertanto, rilevate anche le grandi aspettative presso l’opinione pubblica, auspica la sollecita approvazione del testo senza modificazioni.
        In senso adesivo si esprime anche il sottosegretario MINNITI.
        Il senatore SEMENZATO, stante l’assenza dei proponenti, fa proprio l’emendamento 1.1.
        Il PRESIDENTE, prima che inizino le dichiarazioni di voto, sospende la seduta per i concomitanti impegni dell’Aula e rende noto che essa riprenderà alle ore 20,30.
        
La seduta, sospesa alle ore 16.30, riprende alle ore 20,30.
        Il senatore SEMENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole all’emendamento 1.1.
        Posto ai voti, esso è respinto.
        Si procede alla votazione dell’emendamento 1.2, per il quale il Presidente ricorda che l’eventuale reiezione determinerà la decadenza degli emendamenti 1.2-bis, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16. 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.43, 1.51, 1.52, 1.53 e  1.58.
        Il senatore SEMENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole, argomentando con una maggiore rispondenza e fedeltà al testo costituzionale rispetto alla formulazione adottata dalla Camera dei deputati.
        Il senatore PELLICINI prende la parola per annunciare invece il voto contrario della sua parte politica.
        Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.
        Si procede quindi all’esame dell’emendamento 1.22, che è respinto.
        Il Presidente fa proprio l’emendamento 1.30, stante l’assenza del proponente, senatore Gubert. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.
        Si procede quindi all’esame dell’emendamento 1.36. Il senatore SEMENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.
        Si procede quindi all’esame dell’emendamento 1.37. Il senatore SEMENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.
        Si procede quindi all’esame dell’emendamento 1.38. Il senatore SEMENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.
        Si procede quindi all’esame dell’emendamento 1.39. Il senatore SEMENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.
        Si procede quindi all’esame dell’emendamento 1.40. Il senatore SEMENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.
        Si procede quindi all’esame dell’emendamento 1.41. Il senatore SEMENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.
        Si procede quindi all’esame dell’emendamento 1.42. Il senatore SEMENZATO interviene per dichiarazione di voto favorevole. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.
        Si procede quindi all’esame dell’emendamento 1.50. Il senatore SEMENZATO annuncia il voto favorevole della sua parte politica. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.
        Il PRESIDENTE fa proprio, stante l’assenza dei proponenti, senatori Russo Spena, Cò e Crippa, l’emendamento 1.54, che, posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.
        Si procede quindi all’esame dell’emendamento 1.55 Il senatore SEMENZATO annuncia il voto favorevole della sua parte politica. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.
        Si procede quindi all’esame dell’emendamento 1.56. Il senatore GUBERT annuncia il voto favorevole della sua parte politica, mentre il senatore PELLICINI interviene in senso contrario. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.
        Si procede all’esame dell’emendamento 1.57. I senatori SEMENZATO, GUBERT e PELLICINI annunciano il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.
        Si procede all’esame dell’emendamento 1.59. Il PRESIDENTE rende noto che l’eventuale reiezione dell’emendamento determinerà la decadenza degli emendamenti 1.74, 1.75, 1.76 e 1.80. Il senatore SEMENZATO, annuncia il voto favorevole della sua parte politica, sottolineando l’opportuno richiamo al ruolo delle Nazioni Unite. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del Governo, esso è respinto.
        Il senatore VIVIANI, preso spunto dalla natura ripetitiva delle dichiarazioni di voto del collega Semenzato, propone di deliberare nel senso di ridurre ad un minuto le dichiarazioni di voto prima di ogni votazione.
        Il PRESIDENTE non accoglie la proposta, ricordando la disposizione di cui all’articolo 109, comma 2 del Regolamento, in forza della quale «un senatore per ciascun Gruppo ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza». Ritiene di non porre in votazione una richiesta distorsiva della norma scritta.
        Non si procede all’esame dell’emendamento 1.60, giacchè ritirato dal proponente, senatore Semenzato.
        Si procede all’esame dell’emendamento 1.61, pur ritirato dal proponente, senatore Semenzato, ma fatto proprio dal senatore Forcieri.
        Il PRESIDENTE fa presente che l’eventuale reiezione determinerà la decadenza degli emendamenti 1.63, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.72, 1.73 e  1.79.
        I senatori SEMENZATO e GUBERT annunciano il voto favorevole della loro parte politica. Il senatore FORCIERI annuncia il proprio voto in senso contrario, difendendo la formulazione originaria dell’articolo 4 di cui al testo base. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, esso è respinto.
        Il senatore SEMENZATO rende noto di ritirare i restanti emendamenti da lui presentati.
        Il senatore GUBERT ritira l’emendamento 1.77.
        Si procede alla votazione dell’emendamento 1.79. Il PRESIDENTE fa proprio, stante l’assenza dei proponenti, l’emendamento che, posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.
        Il senatore GUBERT dà per illustrato l’emendamento 1.81 che posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.
        Il senatore GUBERT illustra l’emendamento 1.82, che, posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.
        Si procede all’esame dell’emendamento 1.83. Il PRESIDENTE fa proprio l’emendamento, stante l’assenza dei proponenti. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.
        Si procede all’esame dell’emendamento 1.85. Il PRESIDENTE fa proprio l’emendamento, stante l’assenza dei proponenti. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.
        Il senatore GUBERT dà per illustrato l’emendamento 1.87 che, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.
        Si procede all’esame dell’emendamento 1.93. Il senatore GUBERT dà per illustrato l’emendamento che, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.
        Si procede all’esame dell’emendamento 1.94. Il senatore GUBERT lo  illustra.
        Il senatore FORCIERI reputa non del tutto infondata la dichiarazione del proponente e lo invita quindi a ritirarlo per ripresentarne il contenuto in Aula sotto forma di ordine del giorno.
        Il Sottosegretario MINNITI condivide la proposta del senatore Forcieri.
        Il senatore GUBERT ritira quindi l’emendamento 1.94.
        Si procede all’esame dell’emendamento 1.99 che il PRESIDENTE, stante l’assenza dei proponenti, fa proprio, rinunciando però ad illustrarlo. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.
        Si procede all’esame dell’emendamento 1.104 che il PRESIDENTE, stante l’assenza dei proponenti, fa proprio, rinunciando però ad illustrarlo. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.
        Esaurito l’esame degli emendamenti all’articolo 1, si procede all’esame del residuo emendamento aggiuntivo di un articolo che, stante l’assenza dei proponenti è fatto proprio dal Presidente. Posto ai voti, con l’avviso contrario del relatore e del Governo, esso è respinto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

        Il PRESIDENTE avverte che, la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 12 ottobre, alle ore 8,30, 14,30 e 20,30 e venerdì 13 ottobre alle ore 9 e alle ore 14,30 con all’ordine del giorno il disegno di legge n. 4672 e congiunti.
        
La seduta termina alle ore 21,55.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4672
Art. 1.
1.1

Russo Spena, Cò, Crippa

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Finalità della difesa nazionale)


        1. La difesa nazionale ha lo scopo di garantire in modo permanente l’unità della Repubblica, la sovranità, l’indipendenza e l’integrità dello Stato, il libero esercizio dei poteri costituzionali, la protezione della vita e dell’incolumità dei cittadini.

        2. L’organizzazione della difesa nazionale è conforme ai principi fissati dall’articolo 11 della Costituzione, ed è regolata dalle leggi dello Stato, dai trattati internazionali di cui il Parlamento abbia autorizzato la ratifica ai sensi dell’articolo 80 della Costituzione, nonché dalla carta delle Nazioni Unite.

 

1.2

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività si informano ai principi costituzionali.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, secondo le norme ed i principi del diritto internazionale, in conformità alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte».

 

1.2-bis

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività si informano ai principi costituzionali.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a sostegno della pace, secondo le norme ed i principi del diritto internazionale, in conformità alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte».

 

1.3

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

        (Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività si informano ai principi costituzionali.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità, partecipano alle missioni internazionali di pace, secondo le norme ed i principi del diritto internazionale, in conformità alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte».

 

1.4

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità e partecipano alle operazioni di mantenimento e imposizione della pace, in conformità alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

 

1.5

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità e partecipano alle operazioni di mantenimento e imposizione della pace, nel rispetto delle norme e dei principi del diritto internazionale, in conformità alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

 

1.6

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità e partecipano alle operazioni di mantenimento e imposizione della pace, su mandato delle Nazioni Unite».

 

1.7

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità e partecipano alle operazioni di mantenimento e imposizione della pace, secondo quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite».

 

1.8

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità e partecipano alle operazioni di mantenimento della pace, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite».

 

1.9

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nei casi di pubbliche calamità ed operano a fini di pace, su mandato delle Organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte».

 

1.10

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, su mandato delle Nazioni Unite».

 

1.11

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite».

 

1.12

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, su mandato delle Organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte».

 

1.13

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite».

 

1.14

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, secondo le norme e i principi del diritto internazionale, in conformità alle determinazioni delle Nazioni Unite».

 

1.15

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, ai sensi dell’articolo 5 del Trattato di Washington del 4 aprile 1949, ratificato con legge 1º agosto 1949, n. 465 e dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ratificata con legge 17 agosto 1957, n. 848».

 

1.16

Semenzato

Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, ai sensi del Trattato di Washington del 4 aprile 1949 e della Carta delle Nazioni Unite».

 

1.17

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, secondo le norme e i principi del diritto internazionale, su mandato delle Nazioni Unite».

 

1.18

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
        3. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità e concorrono altresì alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, in conformità alle norme e ai principi del diritto internazionale e all’articolo 11 della Costituzione».

 

1.19

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio dello Stato.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
        3. Esse assicurano la difesa del territorio dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità e concorrono altresì alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite».

 

1.20

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate sono al servizio dello Stato.

        2. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Costituzione.
        3. Esse assicurano la difesa territoriale, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità e concorrono altresì alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, su mandato delle Nazioni Unite».

 

1.21

Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1..

(Compiti delle Forze armate)


        1. Le Forze armate svolgono i compiti previsti dall’articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

        2. Le Forze armate operano inoltre all’estero a tutela della pace e della sicurezza, in conformità al diritto internazionale ed alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

 

1.22

Semenzato

        Sopprimere il comma 1.

 

1.23

Semenzato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge».
        
Conseguentemente è soppresso il comma 2.

 

1.24

Semenzato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alle norme e ai principi del diritto internazionale, agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge».
        
Conseguentemente è soppresso il comma 2.
        
Conseguentemente inoltre, al comma 4, il periodo «alle regole del diritto internazionale ed» è soppresso.

 

1.25

Semenzato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alle norme e ai principi del diritto internazionale, alla Carta delle Nazioni Unite, alla Costituzione e alla legge».
        
Conseguentemente è abolito il comma 2.
        
Conseguentemente inoltre, al comma 4, il periodo «alle regole del diritto internazionale ed» è soppresso.

 

1.26

Semenzato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alle regole del diritto internazionale, alla Carta delle Nazioni Unite, agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge».
        
Conseguentemente è abolito il comma 2.
        
Conseguentemente inoltre, al comma 4, il periodo «alle regole del diritto internazionale ed» è soppresso.

 

1.27

Semenzato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alle norme e ai principi del diritto internazionale, alla Costituzione e alla legge».
        
Conseguentemente è soppresso il comma 2.
        Conseguentemente inoltre, al comma 4, il periodo «alle regole del diritto internazionale ed»
è soppresso.

 

1.28

Semenzato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Carta delle Nazioni Unite, alla Costituzione e alla legge».
        
Conseguentemente è soppresso il comma 2.

 

1.29

Semenzato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. Il loro ordinamento e le loro attività sono conformi alla Carta delle Nazioni Unite, agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge».
        
Conseguentemente è soppresso il comma 2.

 

1.30

Gubert

        Al comma 1, dopo le parole «della Repubblica» aggiungere le seguenti parole «e dell’Unione Europea».

 

1.31

Semenzato

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L’ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi alle norme e ai principi di diritto internazionale, agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge».
        
Conseguentemente, al comma 4, il periodo «alle regole del diritto internazionale ed» è soppresso.

 

1.32

Semenzato

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L’ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi alle norme e ai principi di diritto internazionale, alla Costituzione e alla legge».
        
Conseguentemente, al comma 4, il periodo «alle regole del diritto internazionale ed» è soppresso.

 

1.33

Semenzato

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L’ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi alla Carta delle Nazioni Unite, agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge».

 

1.34

Semenzato

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L’ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi alla Carta delle Nazioni Unite, alla Costituzione e alla legge».

 

1.35

Semenzato

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L’ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi alla Carta delle Nazioni Unite, al Trattato di Washington del 1949, alla Costituzione e alla legge».

 

1.36

Semenzato

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L’ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11, 15, 17, 18, 21, 39, 52 e 54 della Costituzione e alla legge».

 

1.37

Semenzato

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L’ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11, 17, 18, 21, 39, 52 e 54 della Costituzione e alla legge».

 

1.38

Semenzato

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L’ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11, 15, 18, 21, 39, 52 e 54 della Costituzione e alla legge».

 

1.39

Semenzato

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L’ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11, 15, 17, 21, 39, 52 e 54 della Costituzione e alla legge».

 

1.40

Semenzato

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L’ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11, 15, 17, 18, 39, 52 e 54 della Costituzione e alla legge».

 

1.41

Semenzato

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L’ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11, 15, 17, 18, 21, 52 e 54 della Costituzione e alla legge».

 

1.42

Semenzato

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L’ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11, 15, 17, 18, 21, 39, e 52 della Costituzione e alla legge».

 

1.43

Semenzato

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L’ordinamento delle Forze armate è conforme agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge».

 

1.44

Semenzato

        Al comma 3, sopprimere la parola: «prioritario».

 

1.45

Semenzato

        Al comma 3, sostituire la parola: «prioritario» con la seguente: «principale».

 

1.46

Semenzato

        Al comma 3, dopo la parola: «difesa» inserire le seguenti parole: «del territorio».

 

1.47

Semenzato

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Le Forze armate assicurano la difesa del territorio dello Stato».

 

1.48

Semenzato

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Le Forze armate assicurano prioritariamente la difesa dello Stato».

 

1.49

Semenzato

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Le Forze armate assicurano la difesa dello Stato».

 

1.50

Semenzato

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Compito prioritario delle Forze armate è concorrere a garantire l’unità della Repubblica, la sovranità, indipendenza e integrità dello Stato, il libero esercizio dei poteri costituzionali, la protezione della vita e dell’incolumità dei cittadini».

 

1.51

Semenzato

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Le Forze armate assicurano la difesa dello Stato e contribuiscono alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, in conformità alle regole del diritto internazionale, su mandato delle Nazioni Unite».
        
Conseguentemente il comma 4 è abrogato.

 

1.52

Semenzato

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Le Forze armate assicurano la difesa dello Stato e contribuiscono alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, in conformità alle norme e ai principi del diritto internazionale, su mandato delle Nazioni Unite».
        
Conseguentemente il comma 4 è abrogato.

 

1.53

Semenzato

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Le Forze armate assicurano la difesa dello Stato e concorrono alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, su mandato delle Nazioni Unite».
        
Conseguentemente il comma 4 è abrogato.

 

1.54

Russo Spena, Cò, Crippa

        Al comma 3, sostituire le parole: «la difesa dello Stato» con le seguenti: «concorrere a garantire l’unità della Repubblica, la sovranità, l’indipendenza e l’integrità dello Stato, il libero esercizio dei poteri costituzionali, la protezione della vita e dell’incolumità dei cittadini».

 

1.55

Gubert

        Al comma 3, sostituire le parole: «dello Stato» con le seguenti: «della popolazione e del territorio dello Stato italiano».

 

1.56

Gubert

        Al comma 3, sostituire le parole: «dello Stato» con le seguenti: «della Patria».

 

1.57

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate concorrono, assieme ai volontari del Servizio civile nazionale, al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte».
        
E conseguentemente all’articolo 2, lettera e) aggiungere la seguente:
            «
e-bis) volontari del Servizio civile nazionale;».

 

1.58

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate concorrono al fine della realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e all’articolo 11 della Costituzione».

 

1.59

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate operano a fini di pace, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e all’articolo 11 della Costituzione».

 

1.60

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni multinazionali di mantenimento e imposizione della pace, in conformità alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

 

1.61

Semenzato, Forcieri

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni multinazionali di supporto della pace, in conformità alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

 

1.62

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni multilaterali di mantenimento e imposizione della pace, in conformità alle determinazioni delle Nazioni Unite».

 

1.63

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate partecipano altresì alle missioni multinazionali di pace, in conformità alle determinazioni delle Nazioni Unite».

 

1.64

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate partecipano altresì alle missioni internazionali di pace, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite».

 

1.65

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni di supporto della pace, in conformità alle determinazioni delle Nazioni Unite».

 

1.66

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni multinazionali di pace, in conformità alle determinazioni delle Nazioni Unite, nel rispetto delle norme e dei principi del diritto internazionale umanitario».

 

1.67

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni multinazionali di mantenimento e imposizione della pace, su mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

 

1.68

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni di supporto della pace, su mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

 

1.69

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate partecipano altresì alle missioni multinazionali di pace, su mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

 

1.70

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni di supporto della pace, su mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nel rispetto delle norme e dei principi del diritto internazionale umanitario».

 

1.71

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni di mantenimento e imposizione della pace, su mandato delle Nazioni Unite».

 

1.72

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate partecipano altresì alle operazioni di supporto della pace, su mandato delle Nazioni Unite».

 

1.73

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate partecipano altresì alle missioni multinazionali di pace, su mandato delle Nazioni Unite, nel rispetto delle norme e dei principi di diritto internazionale umanitario».

 

1.74

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate concorrono altresì alla realizzazione della pace e della sicurezza, ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite».

 

1.75

Semenzato

        Al comma 4, sostituire il periodo da: «e della sicurezza» fino a: «fa parte» con il seguente: «in conformità alle regole del diritto internazionale, alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte e all’articolo 11 della Costituzione».

 

1.76

Semenzato

        Al comma 4, sostituire il periodo da: «e della sicurezza» fino a: «fa parte» con il seguente: «in conformità alle norme e ai principi del diritto internazionale, alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte e all’articolo 11 della Costituzione».

 

1.77

Gubert

        Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte».

 

1.78

Semenzato

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le Forze armate concorrono, assieme ai volontari del Servizio civile nazionale, al fine della realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e all’articolo 11 della Costituzione».
        
E conseguentemente all’articolo 2, lettera e) aggiungere la seguente:
            «
e-bis) volontari del Servizio civile nazionale;».

 

1.79

Russo Spena, Cò, Crippa

        Al comma 4, premettere le parole: «Nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo 11 della Costituzione e dalla Carta delle Nazioni unite».

 

1.80

Semenzato

        Al comma 4, sostituire il periodo da: «e della sicurezza» fino a: «fa parte» con il seguente: «in conformità alle regole del diritto internazionale, alle deliberazioni delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte e all’articolo 11 della Costituzione».

 

1.81

Gubert

        Al comma 4, sostituire le parole «ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte» con le seguenti: «ed alle obbligazioni contratte dall’Italia con l’adesione a organizzazioni internazionali».

 

1.82

Gubert

        Al comma 4, dopo la parola «internazionali» inserire le parole «e sovranazionali».

 

1.83

Russo Spena, Cò, Crippa

        Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Forze armate non possono comunque partecipare ad atti di aggressione verso paesi sovrani o a bombardamenti indiscriminati che possono pregiudicare deliberatamente l’incolumità delle popolazioni civili».

 

1.84

Semenzato

        Sopprimere il comma 5.

 

1.85

Peruzzotti, Tabladini

        Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Le Forze Armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed alla protezione civile del territorio e della popolazione nazionale, nonché, in presenza delle opportune deliberazioni del Governo e del Parlamento, allo svolgimento di interventi di protezione civile a beneficio di Stati esteri».

 

1.86

Semenzato

        Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità».

 

1.87

Gubert

        Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e».

 

1.88

Semenzato

        Al comma 5, sostituire le parole: «libere istituzioni» con le seguenti: «istituzioni democratiche».

 

1.89

Semenzato

        Al comma 5, sostituire le parole: «libere istituzioni» con le seguenti: «istituzioni repubblicane».

 

1.90

Semenzato

        Al comma 5, dopo la parola: «svolgono » inserire le seguenti: «, in base alla legge,».

 

1.91

Semenzato

        Al comma 5 sopprimere il periodo da: «e in altri» fino a: «urgenza».

 

1.92

Semenzato

    Al comma 5, sostituire le parole: «delle libere istituzioni» con le seguenti: «del libero esercizio dei poteri costituzionali».

 

1.93

Gubert

        Al comma 5, sostituire le parole «concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni» con le seguenti: «concorrono a garantire il rispetto dei diritti di libertà e di democrazia costituzionalmente protetti».

 

1.94

Gubert

        Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza»

 

1.95

Semenzato

        Al comma 5, dopo le parole: «compiti specifici» inserire le parole: «definiti dalla legge».

 

1.96

Semenzato

        Al comma 5, sostituire le parole: «casi di straordinaria» con le seguenti: «casi straordinari di».

 

1.97

Semenzato

        Al comma 5, sostituire le parole: «casi di straordinaria» con le seguenti: «casi eccezionali di».

 

1.98

Semenzato

        Sopprimere il comma 6.

 

1.99

Russo Spena, Cò, Crippa

        Identico.

 

1.100

semenzato

        Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Le Forze armate sono organizzate su base professionale. L’obbligo di leva permane nei casi previsti dalla presente legge».

 

1.101

Semenzato

        Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Le Forze armate sono organizzate su base professionale. Per i cittadini di sesso maschile, l’obbligo di prestare servizio di leva è limitato ai casi previsti dalla presente legge».

 

1.102

Semenzato

        Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Le Forze armate sono organizzate su base professionale. Il servizio militare è obbligatorio nei casi previsti dalla presente legge».

 

1.103

Semenzato

        Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Le Forze armate sono organizzate su base volontaria. L’obbligo di leva permane nei casi previsti dalla presente legge».

 

1.104

Russo Spena, Cò, Crippa

        Al comma 6, sostituire le parole da: «su base obbligatoria» fino alla fine del comma con le seguenti: «in base agli obblighi sanciti dall’articolo 52 della Costituzione e regolamentati dalla presente legge».

 

1.105

Semenzato

        Al comma 6, sostituire il periodo da: «obbligatoria» fino a: «presente legge» con il seguente: «professionale e, limitatamente ai casi straordinari di cui all’articolo 2 della presente legge, su base obbligatoria».

 

1.106

Semenzato

        Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. In attuazione degli articoli 39 e 52 della Costituzione gli appartenenti alle Forze armate hanno il diritto di associarsi in sindacati. Gli appartenenti alle Forze armate non esercitano il diritto di sciopero o azioni sostitutive di esso che possano pregiudicare le esigenze di servizio. L’articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 è abrogato».

 

1.107

Semenzato

        Al comma 7, sostituire le parole: «L’articolo 1 della legge 11 luglio 1978» con le seguenti: «Gli articoli 1 e 8 della legge 11 luglio 1978».

 

1.0.1

Semenzato

        Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:


«Art. 1-bis

(Finalità del servizio civile volontario)


        1. È istituito il servizio civile volontario con le seguenti finalità:

            a) intervenire in favore delle fasce più povere e disagiate della popolazione e sviluppare solidarietà verso di esse;

            b) fornire sostegno all’integrazione degli immigrati e dei nuovi cittadini;
            
c) promuovere attività di utilità sociale nel campo ambientale, dei beni culturali, della sicurezza cittadina;
            
d) costituire uno specifico settore denominato «servizio civile per la pace», al fine di garantire una presenza non armata e nonviolenta nell’ambito di crisi internazionali e delle missioni umanitarie, delle attività di cooperazione allo sviluppo e di azione internazionale della società civile;
            
e) sviluppare la formazione civica e professionale dei partecipanti».

 

1.0.2

Semenzato

        Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:


«Art. 1-bis

(Princìpi e finalità)


        1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

            a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;

            b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;
            
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
            
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
            
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero».

 

1.0.3

Russo Spena, Cò, Crippa

        Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:


«Art. 1-bis.

(Composizione della difesa nazionale)


        1. La struttura della difesa nazionale si articola in una componente armata, costituita dalle Forze armate e dai corpi militari dello Stato nonché dalle formazioni mobilitate, ed una componente non armata, costituita da strutture operative dell’organizzazione della difesa popolare non violenta».