AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 12 LUGLIO 2000

557ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Cananzi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004
(Parere alla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Esame e sospensione)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE che evidenzia i profili del documento che investono la competenza della Commissione segnalando, in primo luogo, la priorità, fissata fra gli obiettivi della politica del Governo, di proseguire l'azione di riforma della Pubblica Amministrazione che sta cominciando a dare i primi visibili risultati in termini di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi. A questa riforma si collega strettamente il processo di devoluzione di funzioni, personale e risorse a favore delle regioni e degli enti locali. In questa prospettiva, il documento ricorda l'evoluzione della legislazione in materia di finanza regionale, facendo cenno al dibattito sul cosiddetto "federalismo fiscale". Il documento fa anche un puntuale riferimento all'assetto finanziario delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome, che è stato oggetto, recentemente, se pur incidentalmente, dell'attenzione della Commissione; in proposito, il documento rileva il carattere non interamente soddisfacente di questo assetto sotto il profilo della partecipazione delle regioni speciali e delle provincie autonome ai principi di solidarietà interregionale.
Ricorda quindi il paragrafo relativo ai processi di privatizzazione del settore pubblico ed, in proposito, segnala la mancanza nel documento di uno specifico riferimento alla riforma del sistema dei servizi pubblici locali che crede debba essere ricompresa tra gli obiettivi che più devono qualificare l'azione del Governo.
Passa dunque ad esaminare le considerazioni contenute nel documento in merito all'azione dell'amministrazione nel settore della sicurezza, rilevando il carattere prioritario attribuito al riordino delle Forze di polizia. Si sofferma poi analiticamente su quanto previsto nel capitolo IV, con riferimento alla diffusione, nell'azione e nell'organizzazione dell'amministrazione, degli strumenti informatici nonché di internet, ricordando puntualmente gli strumenti di cui si prevede la realizzazione: dalla carta di identità elettronica alla firma digitale, alla creazione di un sistema di portali da parte delle pubbliche amministrazioni per consentire il pieno accesso dei cittadini ai servizi e alle informazioni. In questa prospettiva un particolare rilievo assume la prevista realizzazione, da parte dei comuni, di sportelli di front office, volti a creare un unico punto di riferimento per i cittadini e gli utenti. E' questa la parte del documento che reputa di maggiore interesse, evidenziando i possibili sviluppi dell'azione dei pubblici poteri per la realizzazione di servizi sempre più qualificati ed efficaci.
Ricordata l'azione di semplificazione delle procedure amministrative, osserva che le regioni non sembrano avere dato un adeguato seguito alle indicazioni fornite dalla legislazione nazionale in materia.
Nel complesso, propone di formulare un parere favorevole, rilevando l'opportunità di introdurre, nella risoluzione di approvazione del documento, uno specifico riferimento alla materia dei servizi pubblici locali, la cui riforma deve essere considerata una delle essenziali priorità nell'azione del Governo.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore ROTELLI, il presidente VILLONE ed il ministro BASSANINI osservano che questa indicazione potrà essere oggetto di una puntuale osservazione nel parere da trasmettere alla 5ª Commissione che ne potrà tenere conto nel corso della elaborazione dell'atto di indirizzo di approvazione del documento in titolo.

Il senatore ROTELLI rileva criticamente che il documento in esame, stabilendo priorità per il triennio 2001-2004 finisce per investire un periodo successivo alla chiusura della legislatura.

Replicando a questo rilievo, il ministro BASSANINI ricorda che in passato le fasi conclusive delle legislature abbiano sovente consegnato alle legislature successive la pesante eredità di un ingente indebitamento pubblico. Reputa quindi opportuno prevedere in anticipo, con chiarezza, le conseguenze finanziarie dell'azione del Governo.

Il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, ricorda il controverso dibattito in corso sulla definizione del cosiddetto "federalismo fiscale". Richiama quindi l'attenzione del relatore sul puntuale riferimento contenuto nel documento al disegno di legge quadro di riforma dell'assistenza e delle politiche sociali, attualmente all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro del Senato (Atto Senato n. 4641).

Il relatore VILLONE condivide l'opportunità di questo richiamo, mentre il senatore ROTELLI, in proposito, preannuncia che, nel caso il ministro Bassanini dichiarasse formalmente di ritenere conforme ai principi costituzionali in materia di riparto delle competenze tra Stato e regioni le disposizioni contenute in questo disegno di legge, la sua parte politica rinuncerà a presentare proposte emendative. Si sofferma quindi criticamente sulle considerazioni svolte dal relatore Diana nella seduta notturna di ieri delle Commissioni riunite, il quale ha, del tutto impropriamente, ritenuto non rientrante la materia oggetto di questo provvedimento fra le attribuzioni delle regioni, interpretando restrittivamente il riferimento contenuto nell'articolo 117 della Costituzione all'assistenza ospedaliera; mentre è evidente che la materia oggetto del disegno di legge n. 4641 è ricompresa in quella della beneficenza pubblica, cui pure la medesima disposizione costituzionale fa riferimento.
Ribadisce quindi l'assoluta improprietà della disposizione contenuta nel comma 7 dell'articolo 1 del citato disegno di legge che eleva a principi fondamentali tutte le disposizioni contenute nel medesimo testo legislativo.
Quanto al rilievo del Presidente relatore secondo il quale l'azione di semplificazione non ha avuto un riscontro nell'operato delle regioni, osserva che rientra nella competenza delle regioni la definizione delle modalità per l'attuazione delle politiche pubbliche, che può dunque avvenire senza dover necessariamente sottostare a vincoli di carattere centrale. In una corretta interpretazione dei rapporti tra centro e autonomie regionali, compito del legislatore e del Governo nazionali è quello di eliminare i vincoli che impediscano alle regioni di adottare modelli di azione più semplificati.
Nel ridabire la stima personale per l'opera del ministro Bassanini, lamenta la situazione, a suo avviso fallimentare, in cui versa il processo di decentramento delle competenze dalle regioni agli enti locali; situazione chiaramente emersa nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione della riforma amministrativa. In particolare, ritiene del tutto insoddisfacenti le iniziative adottate per incentivare l'associazionismo tra comuni; si sono infatti previsti dei semplici incentivi - per un ammontare complessivo di 25 miliardi - e non invece un organico insieme di misure che, analogamente alle esperienze realizzate in altri paesi europei, permettano un efficace accorpamento dei comuni il cui numero continua ad essere troppo elevato per garantire un'adeguata funzionalità delle amministrazioni. In proposito, ricorda che le proposte avanzate nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali avrebbero potuto garantire una sicura copertura costituzionale ad una radicale ed efficace azione di accorpamento.

Il presidente VILLONE propone quindi una breve sospensione dell'esame del documento per consentire l'inizio della discussione del disegno di legge n. 2934-B.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2934-B

Il senatore ROTELLI, ricordato l'iter del disegno di legge in titolo presso l'altro ramo del Parlamento, fa presente che nella seduta del 5 luglio (l'ultima dedicata alla discussione di questo provvedimento), la Commissione giustizia ha deciso, su iniziativa della Presidente, di introdurre un articolo contenente una serie di disposizioni di grande portata, che modificano in più parti il decreto legislativo n. 80 del 1998. Al riguardo, non avendo avuto ancora la possibilità di leggere i resoconti stenografici di quella seduta e di comprendere, quindi, le motivazioni che hanno spinto a questa decisione, chiede che l'inizio della discussione venga differito.

Il presidente VILLONE osserva che questa considerazione attiene al merito del provvedimento. La richiesta di chiarimento avanzata dal senatore Rotelli potrà comunque essere soddisfatta dal relatore nel corso dell'esposizione introduttiva.

Il senatore ROTELLI ribadisce la sua richiesta rilevando di non esser in grado di poter apprezzare compiutamente l'esposizione del relatore prima di aver preso conoscenza del citato resoconto stenografico della seduta del 5 luglio della Commissione giustizia.

Prende quindi la parola il ministro BASSANINI il quale chiarisce che la decisione di introdurre le modifiche al decreto legislativo n. 80 del 1998, cui ha fatto riferimento il senatore Rotelli, trova la sua motivazione nell'opportunità di novare la fonte delle disposizioni contenute negli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo n. 80, sulle quali sono stati avanzati dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo della congruenza di quanto in esse contenuto rispetto ai principi e criteri fissati dalla legge di delega n. 59 del 1997.

Il presidente VILLONE osserva che si tratta di considerazioni che attengono al merito del provvedimento di cui propone quindi di iniziare la discussione.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

IN SEDE DELIBERANTE

(2934-B) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bergamo; Frattini; Simeone ed altri.
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Riferisce alla Commissione il senatore PELLEGRINO che, preliminarmente, si sofferma sulla questione avanzata dal senatore Rotelli, segnalando che quanto previsto nell'articolo 7 del testo in esame, non introduce una materia nuova. Già nel testo approvato dal Senato si era infatti provveduto a novellare parzialmente le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, proprio al fine di superare i dubbi di costituzionalità circa un eventuale eccesso di delega di questo provvedimento. La Camera dei deputati ha ritenuto preferibile, per perseguire questa medesima finalità, novellare integralmente queste disposizioni, senza tuttavia modificarne sostanzialmente la portata.

Il senatore ROTELLI reputa riduttiva l'interpretazione fornita dal relatore osservando che la questione di un eventuale eccesso di delega era da tempo ben nota e, tuttavia, si è deciso alla Camera di approvare il testo dell'articolo 7 solo nella seduta finale del 5 luglio. Crede quindi che le reali motivazioni di queste decisioni siano da individuare nello stato avanzato del procedimento innanzi alla Corte costituzionale, che ha ad oggetto la legittimità delle citate disposizioni del decreto legislativo n. 80 del 1988.

Il relatore PELLEGRINO, riprendendo la sua esposizione, si sofferma analiticamente sulle modifiche introdotte al testo dall'altro ramo del Parlamento che, a suo avviso, non mutano in modo sostanziale l'impianto del provvedimento. Ricordate le integrazioni al comma 1 dell'articolo 1 che ritiene sostanzialmente corrette, si sofferma sul comma 4, inserito dalla Camera dei deputati, che amplia a dieci giorni il termine per gli interventi innanzi al giudice amministrativo.
Quanto all'articolo 2, richiama l'attenzione sul comma 3, secondo il quale il commissario ad acta, all'atto dell'insediamento, deve accertare se l'amministrazione abbia provveduto, ancorché in una data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo. Le modifiche introdotte all'articolo 3 sono in primo luogo finalizzate ad attenuare l'effetto acceleratorio della sospensiva; si prevede poi la soppressione di una serie di disposizioni introdotte dal Senato accogliendo i rilievi a suo tempo avanzati dal senatore Rotelli che motivano quanto previsto nel successivo articolo 8. La Camera dei deputati ha altresì inserito un ulteriore comma all'articolo 3 che, del tutto condivisibilmente, prevede che possa essere concessa la sospensione dell'atto impugnato nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, similmente a quanto previsto nei casi di ricorso gerarchico.
Quanto all'articolo 4, le modifiche introdotte hanno essenzialmente un carattere lessicale, che non tocca l'impianto delle disposizioni approvate dal Senato. Avanza tuttavia perplessità sulla modifica introdotta al comma 7 di tale articolo che sembra contraddire la scelta, oramai consolidatasi nella giurisprudenza, di rendere possibile la sospensione di sentenze di rigetto.
Venendo a considerare l'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati, ritiene che si tratti di un'innovazione significativa, che potrà permettere una più rapida definizione dell'ingente contenzioso in materia pensionistica. Solleva tuttavia delle perplessità sulla formulazione del comma 3 di tale articolo.
Quanto al successivo articolo 6, osserva che la disposizione soppressa contenuta nel primo comma dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato è sostanzialmente riprodotta nel comma 4 dell'articolo 7.
Venendo quindi a considerare l'articolo 7, ribadisce l'intento che ha mosso la competente Commissione della Camera a novellare integralmente gli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo n. 80. Quanto al sospetto avanzato dal senatore Rotelli, osserva che la pendenza presso la Corte costituzionale di un giudizio di legittimità avente ad oggetto queste disposizioni era ben noto, anche nel corso dell'esame al Senato. La integrale novellazione di queste disposizioni mira a superare i dubbi di un eventuale eccesso di delega che si sarebbe realizzato nell'approvazione di queste disposizioni; tende inoltre a superare alcuni problemi posti dalla sentenza n. 55 del 1999 delle sezioni unite della Corte di cassazione.
L'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati, nel riprendere i rilievi a suo tempo avanzati dal senatore Rotelli, introduce il procedimento monitorio in tutte le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Quanto alle modifiche introdotte nell'articolo 9, le ritiene di carattere sostanzialmente formale e comunque sorrette da un'ispirazione garantista, come ad esempio la norma sulla perenzione dei ricorsi dopo il decorso di dieci anni dalla data del loro deposito.
L'articolo 10 estende i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza anche al giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.
Il relatore giustifica quindi la soppressione dell'articolo 8 del testo approvato dal Senato di cui peraltro ricorda le ragioni e si sofferma quindi sull'articolo 11, che contiene una norma per la accelerazione del procedimento nel caso di rinvio.
L'articolo 13 viene modificato estendendo al Presidente di sezione del Consiglio di Stato l'obbligo di permanenza nella sede di nomina previsto con riferimento ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali.
L'articolo 14 reca un aumento degli organici della magistratura amministrativa nell'ambito delle attuali disponibilità finanziarie, mentre l'articolo 17 istituisce l'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa.
L'articolo 18 non viene modificato; il che conferma l'equilibrio della soluzione raggiunta nel corso dell'esame in Senato con riferimento alla disciplina della composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
L'articolo 19 non fa altro che formalizzare la disciplina che si è affermata nella prassi con riferimento al riparto dei carichi di lavoro fra i magistrati, mentre le modifiche introdotte agli articoli 20 e 21 attengono agli aspetti finanziari della riforma.

Il senatore BESOSTRI e il senatore MARCHETTI segnalano che lo stampato del disegno di legge in esame non evidenzia, nel terzo periodo del capoverso dell'articolo 13, una modifica che parrebbe essere stata introdotta alla formulazione della disposizione approvata dal Senato.

Il presidente VILLONE prende atto.

Interviene infine il senatore ROTELLI che, a nome del prescritto numero di senatori, chiede che il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo venga rimesso all'Assemblea.

Il presidente VILLONE prende atto della richiesta. L'esame del disegno di legge, dunque, avverrà in sede referente.


IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004
(Parere alla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)


Si riprende l'esame, precedentemente sospeso.
Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione avanzata dal relatore, è approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.