FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDI' 14 APRILE 1999
252ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANGIUS


La seduta inizia alle ore 8.45.
Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

IN SEDE REFERENTE

(3663) VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.

Il Presidente ANGIUS ricorda che la 5a Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a condizione che siano approvati gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 5.1 e 8.1 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

Vengono dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, predisposti dal Relatore in ottemperanza al parere espresso dalla 1a Commissione permanente.

Dopo l'espressione del parere favorevole del sottosegretario VIGEVANI, il Presidente ANGIUS verifica la presenza del numero legale per deliberare.

Posti separatamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore BONAVITA dà per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, sui quali esprimono parere favorevole sia il relatore POLIDORO che il sottosegretario VIGEVANI.

Con separate votazioni, la Commissione approva quindi gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Il senatore BONAVITA dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati all'articolo 3.

Analogamente il RELATORE rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.5 ed esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Anche il sottosegretario VIGEVANI si esprime conformemente al relatore.

In sede di dichiarazioni di voto riferiti all'articolo 3, il senatore VENTUCCI ricorda che sia le proposte emendative che il testo del disegno di legge appaiono in linea con la normativa comunitaria vigente per il settore delle dogane.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie quindi gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore BONAVITA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 e contrario sull'emendamento 5.2.

Il sottosegretario VIGEVANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore BONAVITA ritira quindi l'emendamento 5.2.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 5.1.

Si passa all'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti.

Sull'emendamento 6.1, del relatore, esprime parere favorevole il sottosegretario VIGEVANI.

Posto ai voti, tale emendamento viene accolto.

Passando all'articolo 7, il relatore POLIDORO illustra l'emendamento 7.1, volto a meglio specificare la composizione della Commissione prevista nell'articolo 7, per quanto riguarda la norma recata dalla lettera c).

Dopo l'intervento del sottosegretario VIGEVANI, il quale esprime perplessità sulla modifica proposta, il RELATORE riformula l'emendamento 7.1 (7.1 nuovo testo) specificando che entrano a far parte della Commissione per gli esami un dirigente appartenente ai ruoli delle dogane e imposte dirette e uno del dipartimento delle entrate.

Su tale riformulazione il sottosegretario VIGEVANI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 (nuovo testo) viene approvato.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore BONAVITA rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.1 che, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, posto ai voti viene approvato.

Sull'emendamento 8.2, presentato dal relatore, il sottosegretario VIGEVANI esprime parere favorevole.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 8.2.


In sede di dichiarazione di voto sul mandato al relatore a riferire all'Assemblea, il senatore VENTUCCI, preannunciando voto favorevole, prende atto con soddisfazione del sostanziale consenso registrato sia sul testo che sulle proposte emendative, auspicando che tale spirito di collaborazione possa consentire il trasferimento del disegno di legge dalla sede referente a quella deliberante ai fini di una rapida approvazione dello stesso.

Si dà quindi mandato al relatore Bonavita di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, nel testo modificato, con la avvertenza del presidente ANGIUS che, in presenza del consenso unanime della Commissione e del Governo, nella prossima settimana sarà posta all'ordine del giorno la richiesta al Presidente del Senato di trasferire il disegno di legge dalla sede referente a quella deliberante.

IN SEDE DELIBERANTE

(3896) Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)


Riferisce alla Commissione il presidente-relatore ANGIUS, dichiarando in premessa che il disegno di legge rappresenta un momento molto significativo dell'azione di sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione del settore bancario, poiché con esso si ampliano le attività degli istituti di credito, con una innovazione sostanziale rispetto a quelle attualmente svolte dalle banche. Si tratta di un intervento molto atteso, in quanto con la introduzione della disciplina della cartolarizzazione dei crediti si offrono alle stesse banche nuove opportunità. Il rilievo della proposta legislativa discende poi dal fatto che su di esso si è registrato, alla Camera dei deputati, dopo un confronto molto produttivo e approfondito, un sostanziale consenso di tutte i gruppi parlamentari. La disciplina della cartolarizzazione va inserita, peraltro, in un contesto legislativo già oggetto di interventi di grande rilievo che hanno interessato prima il processo di privatizzazione degli istituti si credito e poi l'adozione della disciplina delle fondazioni bancarie. A queste considerazioni si aggiunge poi la previsione che lo sviluppo della cartolarizzazione potrebbe interessare un volume di affari stimato tra i 100 mila e i 200 mila miliardi, in ragione dei confronti che possono essere fatti con analoghe esperienze compiute in altri Paesi, soprattutto per quanto riguarda l'area anglosassone.
La cartolarizzazione dei crediti consiste nella cessione di crediti che producono flussi finanziari pluriennali e nella successiva emissione di titoli negoziabili, e collocabili sul mercato, che incorporano il valore dei crediti ceduti. La prima considerazione di rilievo consiste nel fatto che i crediti oggetto della cartolarizzazione sono liquidi, certi ed esigibili, escludendo quindi da tale attività la mobilizzazione di crediti ad alto rischio o in sofferenza. Tale caratteristica spiega anche il fatto che la cartolarizzazione ha interessato prima di tutto i crediti relativi ai mutui fondiari.
Il Presidente-relatore delinea poi il meccanismo del processo di cartolarizzazione, che va dall'obbligazione originaria, consistente in un debito pecuniario tra un debitore ed un creditore, alla cessione del credito ad un successivo attore e, da ultimo, alla emissione di titoli da parte o del soggetto cessionario o da parte di un'altra società emittente. Tali titoli possono poi essere acquistati sia da soggetti istituzionali che dai singoli risparmiatori sul mercato borsistico.
Per quanto riguarda gli effetti sull'attività svolta dagli enti creditizi, la cartolarizzazione consente di migliorare l'efficienza allocativa nel sistema finanziario, consentendo al contempo la ricomposizione del portafoglio delle banche stesse ed una migliore e più diversificata offerta di servizi di tipo finanziario. Essa può interessare sia la banca sottopatrimonializzata e prossima al limite operativo, sia la banca che intende liberarsi di crediti ipotecari a basso tasso di rendimento e a lunga scadenza, sia la banca con eccesso di liquidità e che vuole ampliare i propri crediti a lungo termine sia, infine, la banca che intende specializzarsi in tale settore. L'elemento cardine del processo di cartolarizzazione è costituito dalla irrilevanza del rapporto tra l'indebitamento originato dall'emissione dei titoli e il patrimonio della società emittente (definita usualmente società veicolo). In altre parole, nel caso la società emittente compia più operazioni di emissione titoli ciascuna operazione avrà, quale garanzia e copertura, il blocco dei crediti che ne hanno originato la emissione e non il patrimonio della società emittente. I crediti ceduti in blocco si intendono quindi "segregati" e costituiscono la garanzia offerta alla emissione dei titoli. Ciò è possibile in quanto il disegno di legge, all'articolo 5, sancisce che alla società emittente dei crediti originati dalla cartolarizzazione non si applica la disposizione dell'articolo 2410 del Codice civile, che fissa i limiti per la emissione di titoli obbligazionari da parte delle società.
Relativamente al rapporto tra il debitore iniziale e il creditore cedente va tenuto presente che, anche nel caso in cui la successiva cessione del credito alla società "veicolo" sia del tipo "pro-soluto" è tuttavia la società cedente, soprattutto se banca, a garantire in qualche misura il credito alienato. Inoltre la banca cedente assume in genere nelle operazioni di cartolarizzazione il ruolo di "service" per conto del cessionario nei riguardi del debitore per il servizio del debito; ne consegue che il debitore originario continua a corrispondere quanto dovuto direttamente alla banca cedente, la quale mantiene quindi un rapporto di clientela con il debitore originario.
Dopo aver illustrato queste caratteristiche, il Presidente-Relatore commenta positivamente ulteriori aspetti del disegno di legge. Per le banche è facile ipotizzare un vantaggio allocativo nell'ampliamento del ventaglio di scelte rischio-rendimento e delle possibili combinazioni di durata della struttura dell'attivo patrimoniale. Indirettamente, esiste un vantaggio di sistema per l'intero settore bancario derivante dallo sviluppo di un mercato dell'offerta di servizi finanziari, connessi con l'operazione di cartolarizzazione, anche relativamente allo sviluppo di società di rating necessarie a fornire una valutazione della bontà dei crediti ceduti.
Passando ad illustrare il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge, il Presidente-Relatore si sofferma sul contenuto dell'articolo 1, che fissa le modalità attraverso le quali possono essere effettuate le operazioni di cartolarizzazione. Relativamente all'articolo 2, il testo approvato dalla Commissione finanze della Camera definisce le caratteristiche dei titoli derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, equiparandoli agli strumenti finanziari ai sensi del testo unico in materia di intermediazione finanziaria recate dal decreto legislativo n. 58 del 1998. Da questa equiparazione discendono, tra l'altro, gli obblighi di redazione del prospetto informativo che la società emittente deve redigere. Nel caso di offerta ad investitori istituzionali il prospetto informativo deve indicare il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi; in esso sono indicati, inoltre, i soggetti incaricati di curare l'emissione e il collocamento dei titoli, i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento, le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori di titoli, è consentita alla società cessionaria la cessione dei crediti acquistati, le condizioni che permettono alla società cessionaria di reinvestire i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti, nonchè le operazioni eventuali accessorie stipulate per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione. Opportunamente, la Commissione finanze della Camera ha specificato che il prospetto informativo debba contenere anche informazioni circa il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi, i costi delle operazioni e le condizioni alle quali la società cessionaria può detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonchè gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la società cessionaria.
Considerata la diversa informazione sulla qualità dei titoli emessi in possesso degli investitori istituzionali, ovvero del singolo risparmiatore, è prevista l'obbligatorietà della valutazione del merito del credito, attraverso la valutazione di una agenzia di rating, se i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione sono offerti ad investitori non istituzionali. La CONSOB definisce con proprio regolamento i requisiti di professionalità e i criteri per assicurare l'indipendenza degli operatori che svolgono le valutazioni del merito del credito. Dal momento che i portatori dei titoli sono titolari di crediti a "esigibilità limitata", poichè non tutelati dai patrimoni delle società emittenti, essi devono per converso essere particolarmente tutelati dal flusso finanziario dei pagamenti relativi ai crediti ceduti. Per tali ragioni, l'articolo 4 prevede che il periodo di tempo entro il quale le cessioni dei titoli possano subire la "revocatoria fallimentare" siano più limitati rispetto al regime normale e che i pagamenti siano totalmente sottratti alla revocatoria stessa.
Relativamente all'articolo 6, che prevede disposizioni in materia fiscale e di bilancio, la nuova formulazione del comma 1 chiarisce che ai titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione si applica lo stesso trattamento delle obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani: sul reddito delle operazioni di cartolarizzazione grava l'imposta del 12,5 per cento e non quella del 27 per cento e la ritenuta alla fonte si applica solo ai percettori nazionali. L'imposta sostitutiva del 12,5 per cento si rende applicabile in ogni caso, quindi anche nell'eventualità in cui venissero emessi titoli con scadenza inferiore a 18 mesi, i quali sarebbero assoggettati alla ritenuta alla fonte del 27 per cento. L'articolo 6 stabilisce, inoltre, che alle cessioni alla società veicolo dei crediti a medio e lungo termine continuano ad applicarsi le disposizioni sull'imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e delle tasse di concessione governativa. Di rilievo, anche il comma 3 dell'articolo 6, che contiene una norma di carattere civilistico concernente il trattamento contabile delle diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione.
La Commissione finanze della Camera ha stabilito che nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 6, le diminuzioni di valore ivi previste concorrono alla determinazione del reddito di impresa negli esercizi in cui sono iscritte al conto economico. Relativamente alla disposizione di copertura delle minori entrate, le analisi e gli approfondimenti compiuti dalla Commissione finanze consentono di stimare un leggero ricavo per l'erario. Ciò nonostante, è apparso opportuno prevedere una modesta perdita di gettito di due miliardi su sette anni, in ragione di trecento milioni all'anno fino al 2005.
Da ultimo, egli ricorda che la Commissione finanze della Camera ha ritenuto opportuno prevedere che la disciplina dettata dal disegno di legge possa applicarsi anche nel caso di cartolarizzazioni compiute attraverso un fondo comune.
Il Presidente conclude ribadendo la piena condivisibilità del testo approvato dalla Camera dei deputati e auspicando una rapida approvazione del disegno di legge anche da parte della Commissione.
Egli propone pertanto di stabilire per le ore 12 di venerdi' 16 aprile il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C06a, 0054°)

Il Presidente ANGIUS avverte che martedì 20 aprile alle ore 12 e martedì 4 maggio si svolgeranno, congiuntamente alla Commissione finanze della Camera dei deputati, presso l'aula della 4a Commissione permanente del Senato, le audizioni rispettivamente del Governatore della Banca d'Italia, del Presidente dell'Associazione bancaria italiana e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui più recenti sviluppi del processo di ristrutturazione del sistema bancario italiano.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3663

Art. 1.

Al comma 1 sostituire le parole: «sono abilitati alla rappresentanza dinanzi alle commmissioni tributarie e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria», con le altre: «sono abilitati, per le materie ivi previste, all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie e alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria».
1.1
Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: «le regioni,» sopprimere le parole: «comprese quelle a statuto autonomo».
1.2
Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: «le province», sopprimere le parole: «comprese quelle a statuto autonomo».
1.3
Il Relatore

Art. 2.

Sopprimere il comma 5.
2.1
Bonavita

Al comma 7, sostituire le parole: «rispondono solo in caso di dolo o colpa grave», con le seguenti: «, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo».
2.2
Bonavita

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Nei casi di cui al comma 7, gli spedizionieri doganali sono sospesi per un anno dai benefici di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 8, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 7, gli spedizionieri doganali decadono definitivamente dai benefici di cui ai predetti commi da 1 a 4.»
2.3
Bonavita

Art. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: «sono estese le attribuzioni», con le seguenti: «si applicano le disposizioni».
3.1
Bonavita

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I CAD, obbligatoriamente muniti di collegamento telematico con gli uffici dell'amministrazione doganale, possono anche acquisire e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 2, dopo averne asseverata la conformità dei dati».
3.2
Bonavita

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'autorizzazione all'esercizio dei CAD prevede la loro ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 76 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, e agli articoli 253 e seguenti del Regolamento 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, alle condizioni e con le modalità dagli stessi previste.».
3.3
Bonavita

Al comma 4, sopprimere le parole: «in nome e».
3.4
Bonavita

Sopprimere il comma 7.
3.5
Il Relatore

Art. 5.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In conformità agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario, approvato con Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 79 - (Pagamento differito di diritti doganali). - 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni.
2. La concessione del pagamento differito è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.
3. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni, dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso”.».
5.1
Bonavita

Sopprimere il comma 3.
5.2
Bonavita

Art. 6.

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «per almeno un biennio».
6.1
Il Relatore

Art. 7.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la seguente parola: «rispettivamente».
7.1
Il Relatore

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) due dirigenti appartenenti uno al ruolo del dipartimento delle dogane e imposte indirette e uno a quello del dipartimento delle entrate».
7.1 (Nuovo testo)
Il Relatore

Art. 8.

Sostituire il comma 2, con il seguente: «Nel decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito. con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all'articolo 7, comma 1-septies, lettera b), è soppresso il primo periodo.».
8.1
Bonavita

Al comma 4, lettera a), aggiungere dopo le parole: «direttore generale» le parole: «del Dipartimento».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «del Ministro delle finanze» con le seguenti: «con provvedimento dello stesso direttore generale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette».
8.2
Il Relatore