AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 5 LUGLIO 2000

554ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi.

La seduta inizia alle ore 15,40 .

IN SEDE REFERENTE

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno con l'illustrazione degli ulteriori emendamenti presentati dal Governo nella medesima seduta e dei subemendamenti ad essi riferiti.

Il relatore PELLEGRINO, dopo essersi soffermato sul contenuto dell'emendamento 1.100 (nuovo testo), osserva che la sua formulazione tiene conto e prende atto della evoluzione della giurisprudenza, dando un preciso effetto alla sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare. Si tratta di una soluzione auspicata dal più recente dibattito pubblico in materia, che elimina ogni incertezza e dà un sicuro effetto sul piano disciplinare alle pronunce del giudice penale. Nel condividere questa soluzione, ritiene inopportuna l'integrazione proposta dal senatore Lubrano di Ricco con il subemendamento 1.100 (nuovo testo)/2, stante l'univocità della giurisprudenza che ha chiarito la equiparazione della sentenza di condanna con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Illustra quindi il contenuto del subemendamento 1.100 (nuovo testo)/1, teso a chiarire che anche la sentenza di assoluzione fa stato nel procedimento disciplinare.
Si sofferma quindi sull'emendamento 2.100 (nuovo testo) che prevede le modalità del trasferimento d'ufficio del dipendente pubblico rinviato a giudizio per alcuni gravi delitti. Dà conto dei subemendamenti 2.100 (nuovo testo)/2 e 2.100 (nuovo testo)/3 che chiariscono alcuni aspetti della disciplina proposta, in particolare con riferimento all'ipotesi in cui il dipendente non possa essere trasferito e debba essere dunque messo in aspettativa o disponibilità. Formula invece un parere contrario sul subemendamento 2.100 (nuovo testo)/1.
Venendo quindi a considerare l'emendamento 3.100, osserva che la previsione dell'automatica sospensione del dipendente a seguito di condanna non definitiva è una misura utile, che dà certezza ed è tale da eliminare il contenzioso in materia. Osserva peraltro che il comma 2 reintroduce una differenza tra le conseguenze derivanti in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e quelle derivanti nel caso di sentenza di condanna. Reputa quindi opportuna un'eliminazione di questa previsione come proposto nei subemendamenti 3.100 (nuovo testo)/1 e 3.100 (nuovo testo)/2.

Il presidente VILLONE dichiara di condividere quest'ultimo rilievo avanzato dal relatore PELLEGRINO che, riprendendo la sua esposizione, si sofferma criticamente sul contenuto dell'emendamento 3.0.100 (nuovo testo) che, a suo avviso, si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale che comunque richiede, anche nel caso dei reati più gravi, la necessità dello svolgimento di un apposito procedimento per valutare le conseguenze di ordine disciplinare nel caso di sentenza penale irrevocabile di condanna. Per ovviare a queste conseguenze sollecita l'approvazione dell'emendamento 3.0.101.
Esprime invece un parere favorevole sull'emendamento 3.0.200, nonché sugli emendamenti 4.100 (nuovo testo) e sui restanti emendamenti del Governo riferiti agli articoli 5, 6 e 7.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra quindi il subemendamento 1.100 (nuovo testo)/2. In proposito ricorda che la formulazione dell'articolo 445 del Codice di procedura penale, nell'equiparare la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti alla sentenza di condanna, fa salva la possibilità per il legislatore di disporre altrimenti. Reputa quindi opportuno chiarire, anche nel provvedimento in esame, che la sentenza prevista nell'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata ad una pronuncia di condanna. In proposito, ricorda che un'analoga previsione è stata introdotta nel corso dell'esame della legge n. 475 del 1994, proprio al fine di evitare equivoci e controversie interpretative che potrebbero insorgere in una materia tanto delicata.

Il relatore PELLEGRINO e il sottosegretario CANANZI osservano che la tecnica utilizzata dall'emendamento 1.100 (nuovo testo), di puntuale novellazione di quanto disposto dall'articolo 653 del Codice di procedura penale evita la possibilità di controversie interpretative, essendo chiara, nel sistema del codice delle norme contenute nel Codice di procedura penale, che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata in tutto alla sentenza di condanna.

Prende quindi la parola la senatrice DENTAMARO la quale, dopo aver dichiarato di concordare con le osservazioni da ultimo esposte dal relatore e dal rappresentante del Governo, osserva, con riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo introdotto dall'emendamento 2.100 (nuovo testo), il carattere eccessivamente rigido del termine di cinque anni ivi disposto, proponendo che, anche per questa fattispecie, si preveda un termine mobile analogo a quello previsto dall'emendamento 3.100 (nuovo testo).

Agli intervenuti replica il sottosegretario CANANZI il quale concorda con l'opportunità, segnalata dal relatore, di rivedere quanto previsto dal comma 2 dell'articolo introdotto dall'emendamento 3.100 (nuovo testo), al fine di evitare equivoci interpretativi. Quanto alle osservazioni svolte dal senatore Lubrano di Ricco, rileva che la disposizione da lui citata della legge n. 475 del 1999 non tiene conto della evoluzione giurisprudenziale in materia. Ribadisce quindi che il carattere di novella ad una disposizione del Codice di procedura penale dell'emendamento 1.100 (nuovo testo) rende del tutto inopportuna la specificazione contenuta nel subemendamento 1.100 (nuovo testo)/2. Quanto alla questione posta dalla senatrice Dentamaro, osserva che gli emendamenti 2.100 (nuovo testo) e 3.100 (nuovo testo) fanno riferimento a fattispecie diverse. Reputa quindi preferibile mantenere fermo il termine di cinque anni previsto dal comma 2 dell'emendamento 2.100 (nuovo testo).

Il relatore PELLEGRINO invita il senatore Lubrano di Ricco a ritirare il subemendamento 1.100 (nuovo testo)/2, mentre formula un parere favorevole sull'emendamento 1.100 (nuovo testo). Esprime un parere contrario sul subemendamento 2.100 (nuovo testo)/1 mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.100, come anche sul subemendamento 3.100 (nuovo testo)/2. Formula quindi un parere contrario sul subemendamento 3.100 (nuovo testo)/4. Esprime invece un parere favorevole sull'emendamento 3.100 (nuovo testo). Invita il presentatore al ritiro del subemendamento 3.0.100 (nuovo testo)/1 mentre esprime un parere contrario sull'emendamento 3.0.100 (nuovo testo). Formula quindi un parere favorevole sull'emendamento 3.0.200, nonché sugli altri emendamenti presentati dal Governo e riferiti ai restanti articoli del provvedimento in titolo.

Prende quindi nuovamente la parola il sottosegretario CANANZI che motiva la formulazione dell'emendamento 3.0.100 (nuovo testo), dichiarando di non condividere l'interpretazione fornita dal relatore della giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale non preclude la scelta contenuta nel primo comma dell'emendamento citato, che fa discendere l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per alcune gravi fattispecie criminose. Si tratta di una scelta che, a suo avviso, qualifica l'iniziativa in titolo; crede infatti che potrebbe apparire priva di giustificazione l'assenza di una chiara e netta conseguenza sul rapporto di impiego della pronuncia definitiva di condanna per reati particolarmente gravi, che minano la credibilità stessa del dipendente pubblico.
Il presidente VILLONE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame per consentire la discussione dei disegni di legge relativi all'istituzione del "Giorno della Memoria".

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ROTELLI, a nome della sua parte politica, chiede la proroga del termine per la presentazione di ulteriori emendamenti e subemendamenti al disegno di legge n. 3812 (riforma della legge per l'elezione della Camera dei deputati), già fissato per le ore 12 di domani, alle ore 14 dello stesso giorno.

La Commissione conviene.

Il senatore ROTELLI, con riferimento alla proposta avanzata dal Presidente di riprendere la discussione in sede deliberante dei disegni di legge relativi all'istituzione del "Giorno della Memoria", fa presente che la questione dovrebbe essere ulteriormente valutata dalla sua parte politica.

Il presidente VILLONE, dopo aver ricordato l'iter di questi provvedimenti, rammenta che, in occasione dell'audizione, da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi del Presidente dell'Unione delle Comunità israelitiche italiane tenutasi il 20 giugno scorso, il senatore Schifani ha prospettato la possibilità di approvare il disegno di legge n. 4557, nell'identico testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, valutando l'opportunità di iniziare contestualmente l'esame di una ulteriore iniziativa legislativa che tenesse conto del dibattito svoltosi in Commissione sulla materia oggetto dei provvedimenti.

Il senatore ROTELLI ribadisce i suoi rilievi, mentre il presidente VILLONE segnala che, in assenza di una formale richiesta da parte del prescritto numero di senatori di trasferimento dell'esame alla sede referente, la discussione dei citati provvedimenti dovrà continuare in sede deliberante.

La senatrice BUCCIARELLI, ricordato brevemente l'iter dei citati provvedimenti, ritiene comunque opportuno dare subito una chiara risposta, definendo rapidamente il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.


IN SEDE DELIBERANTE

(4557) Deputati Furio COLOMBO ed altri - Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, approvato dalla Camera dei deputati

(2232) Athos DE LUCA ed altri - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945.

(4450) TERRACINI ed altri - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945.

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4557; assorbimento degli altri disegni di legge)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 5 aprile, procedendo all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4557, assunto come testo base.

La senatrice PASQUALI dichiara il favore della sua parte politica sulla formulazione dell'emendamento 1.1 che, nel dare un puntuale seguito alle richieste avanzate dai rappresentanti dell'Unione delle Comunità ebraiche, fa un espresso riferimento all'unicità della Shoah, ma al contempo richiama tutte le violenze e le stragi perpetuate in nome di ideologie oppressive prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale, per motivi etnici, religiosi e politici. Si tratta di una soluzione equilibrata, che rifiuta una lettura della storia dell'ultimo secolo a senso unico. Prendendo peraltro atto dell'orientamento che sembra essere maturato nella maggioranza per un'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, che per le ragioni anzidette reputa insoddisfacente, dichiara che non parteciperà alle votazioni.

Il senatore STIFFONI, pur non dichiarandosi ostile al contenuto dei provvedimenti in titolo, ribadisce la contrarietà della propria parte politica alla discussione in sede deliberante di disegni di legge.

Il senatore ROTELLI si sofferma invece criticamente sulla formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4557 osservando, in particolare, l'improprietà dell'uso del verbo riconoscere. Lamenta quindi le modalità con cui sta avvenendo la discussione di queste iniziative.

Dopo che i presentatori hanno ritirato tutti gli emendamenti, il senatore BESOSTRI prende la parola per illustrare il seguente ordine del giorno:

"Il Senato della Repubblica,
richiamata la discussione sul disegno di legge istitutivo del giorno della memoria coincidente con il 27 gennaio, giorno della liberazione del Campo di Auschwitz;
concordando sul fatto della unicità della Shoah e pertanto sull'opportunità di un giorno della memoria rievocativo di quella tragedia, ne sottolinea altresì la emblematicità per altri lutti e tragedie che hanno funestato l'umanità in questo secolo,
impegna il Governo
affinchè, nel rispetto delle libertà di pensiero e di manifestazione dello stesso degli organizzatori delle cerimonie, previste dall'articolo 2, in tale occasioni si ricordino le persecuzioni razziali in tutta Europa, le repressioni politiche, le vittime del lavoro forzato sotto le dittature di ogni genere e le stragi perpetrate in nome di ideologie oppressive per motivi etnici, religiosi o politici.
0/4557/1/1 BESOSTRI

Il sottosegretario CANANZI accoglie l'ordine del giorno.

Dopo che il presidente VILLONE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, essendo stati ritirati tutti gli emendamenti, l'articolo 1, posto ai voti, è approvato senza modifiche dalla Commissione che, con distinta votazione, approva l'articolo 2, anch'esso senza modifiche.

E' infine approvato il disegno di legge n. 4557 nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, risultando conseguentemente assorbiti gli altri disegni di legge discussi congiuntamente.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3285
Art. 1.

        All’emendamento 1.100 (nuovo testo), dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) «Nel primo comma, dopo le parole: “il fatto non sussiste o“, inserire le seguenti: “non costituisce illecito penale ovvero“».

1.100 (Nuovo testo)/1


Il Relatore

        All’emendamento 1.100 (nuovo testo), alla lettera b) capoverso 1-bis) dopo le parole: «di condanna» aggiungere le seguenti: «anche se emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale».

1.100 (Nuovo testo)/2


Lubrano di Ricco

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare)


        1. L’articolo 653 del codice di procedura penale è così modificato:

            a) nella rubrica, le parole “di assoluzione“ sono soppresse;

            b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        “1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso“».

1.100 (Nuovo testo)


Il Governo
Art. 2.

        All’emendamento 2.100 nuovo testo, comma 1, premettere le seguenti parole: «Salva l’applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti,».

2.100 (Nuovo testo)/2


Il Relatore

        All’emendamento 2.100 nuovo testo, comma 2, dopo le parole: «aspettativa o disponibilità» aggiungere le seguenti: «con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio».

2.100 (Nuovo testo)/3


Il Relatore

        All’emendamento 2.100, comma 3, sopprimere le parole da: «e in ogni caso», fino a: «condanna definitiva».

2.100 (Nuovo testo)/1


Pasquali, Magnalbò

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio)


        1. Quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383, l’amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L’amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere, valutandone l’opportunità, al trasferimento di sede o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente.

        2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, in base alle disposizioni dell’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.
        3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento, l’amministrazione, sentito l’interessato, adotta i provvedimenti conseguenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell’interessato.
        4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all’ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest’ultimo, l’amministrazione di appartenenza può non dar corso al rientro.
        5. Dopo il comma 1 dell’articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: «1-
bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni od enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383».

2.100 (Nuovo testo)


Il Governo
Art. 3.

        All’emendamento 3.100 nuovo testo, sopprimere il comma 2.

3.100 (Nuovo testo)/1


Il Relatore

3.100 (Nuovo testo)/2 (identico all’em. 3.100 n.t./1)

Lubrano di Ricco

        All’emendamento 3.100 nuovo testo sopprimere i commi 2 e 3.

3.100 (Nuovo testo)/4


Magnalbò, Pasquali

        All’emendamento 3.100 nuovo testo, al comma 3, dopo la parola: «sentenza» inserire la seguente: «definitiva», e, dopo la parola: «proscioglimento», inserire le seguenti: «, ovvero quando il reato è dichiarato estinto con sentenza irrevocabile».

3.100 (Nuovo testo)/3


Lubrano di Ricco

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Sospensione a seguito di condanna non definitiva)


        1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall’articolo 2, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.

        2. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il dipendente può essere sospeso in attesa della definizione del procedimento disciplinare.
        3. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato».

3.100 (Nuovo testo)


Il Governo

        Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

        In tutti i casi di condanne con sentenza irrevocabile, ancorché a pena condizionatamente sospesa, di un dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente presso cui il dipendente presta servizio. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall’articolo 653 del codice di procedura penale».

3.0.101


Il Relatore

        All’emendamento 3.0.100 (nuovo testo), al comma 2, dopo la parola: «irrevocabile», inserire le seguenti: «, anche se emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,».

3.0.100 (Nuovo testo)/1


Lubrano di Ricco

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva)


        1. A decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per alcuno dei delitti indicati nell’articolo 2, comma 1, il rapporto di lavoro è risolto.

        2. In tutti gli altri casi di condanna con sentenza irrevocabile, ancorchè a pena condizionatamente sospesa, l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente presso cui il dipendente presta servizio. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall’articolo 653 del codice di procedura penale».

3.0.100 (Nuovo testo)


Il Governo

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3 -ter.

(Disposizioni patrimoniali)


        1. Nel caso di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione è disposta la confisca, a norma dell’articolo 240 del codice penale. Qualora si tratti di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al Procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

        2. Nel corso del procedimento penale l’autorità giudiziaria dispone il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 1. Se il denaro o i beni sono all’estero, l’autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove il denaro o i beni si trovano.
        3. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari».

3.0.200


Il Governo
Art. 4.

        All’emendamento 4.100 (nuovo testo), dopo le parole: «di condanna», inserire le seguenti: «, anche se emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,».

4.100 (Nuovo testo)/1


Lubrano di Ricco

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Responsabilità per danno erariale)


        1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 2, per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

4.100 (Nuovo testo)


Il Governo
Art. 5.

        Al comma 1, sostituire le parole: «comma 2-bis», con le altre: «comma 2,».

5.1


Pasquali, Magnalbò

5.2 (Identico all’em. 5.1)

Dentamaro

5.3 (Identico all’em. 5.1)

Scopelliti, Pastore, Schifani, Centaro, Pera, Greco

        Introdurre la seguente rubrica: «Prevalenza sulle disposizioni contrattuali».

5.R. 100


Il Governo
Art. 6.

        Sopprimere l’articolo.

6.100


Il Governo

        Sopprimere l’articolo.

6.101


Il Governo

        Sopprimere l’articolo.

6.3


Magnalbò, Pasquali, Bucciero

        Sopprimere l’articolo.

6.9


Magnalbò, Pasquali, Bucciero

        Al comma 1, dopo le parole: «presente legge», inserire la seguente: «non».

6.7


Dentamaro

6.8 (Identico all’em. 6.7)

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, sostituire le parole da: «ai procedimenti penali» fino a: «in corso alla» con le seguenti: «se la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è intervenuta dopo la».

6.10


Il Relatore

        Al comma 1, sostituire le parole: «penali, disciplinari ed amministrativi» con le seguenti: «penali e disciplinari»

6.5


Diana Lino

        Al comma 1, sostituire le parole: «in corso», con le seguenti: «instaurati successivamente».

6.6


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che per il delitto previsto dall’articolo 323 del codice penale nel testo precedente alla legge 15 luglio 1997, n. 234».

6.1


Scopelliti

6.11 (Identico all’em. 6.1)

Battaglia

        Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se più favorevoli al dipendente, salvo quelle di natura procedurale».

6.4


Pastore

        Aggiungere il seguente comma:

        «1-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti di cui al comma 1 per il delitto previsto dall’articolo 323 del codice penale nel testo precedente alla legge 15 luglio 1997, n. 234».

6.2


Scopelliti

6.12 (identico all’em. 6.2)

Battaglia
Art. 7.

        Introdurre la seguente rubrica: «Entrata in vigore».

7.R. 100


Il Governo

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4557
Art. 1.

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

        1. Per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, la persecuzione razziale in tutta l’Europa occupata dal nazismo, le repressioni politiche, le vittime del lavoro forzato, dovunque è mancata, sotto le dittature di ogni regime, la libertà in Europa e per ricordare tutte le violenze e le stragi perpetrate in nome di ideologie oppressive prima, durante e dopo la guerra 1939-45 per motivi razziali, etnici, religiosi, politici è istituito il “Giorno della Memoria“.

        2. La ricorrenza è fissata alla data del 27 gennaio, giorno dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, testimonianza agghiacciante dei campi di sterminio, di concentramento, di deportazione, di lavoro forzato».

1.100


La Relatrice

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

        1. Per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le persecuzioni razziali in tutta l’Europa, occupata dal nazismo, le repressioni politiche, le vittime del lavoro forzato, per ricordare ogni episodio, sotto le dittature di ogni regime, che abbia visto la repressione delle libertà, e tutte le violenze e le stragi perpetrate in nome di ideologie oppressive prima, durante e dopo la guerra del 1939-45, per motivi etnici, religiosi, politici, è istituito il “Giorno della Memoria“.

        2. Per l’unicità della Shoa e per il suo significato emblematico, la ricorrenza è fissata alla data del 27 gennaio, giorno della liberazione del lager di Auschwitz, testimonianza agghiacciante dei campi di sterminio, di concentramento, di deportazione, di lavoro forzato».

1.1


Besostri

        Al comma 1, dopo le parole: «gli italiani che hanno subìto la deportazione;» inserire le seguenti: «l’oppressione fascista».

1.2


Pinggera, Thaler Ausserhofer
Art. 2.

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.

        1. In occasione del “Giorno della Memoria“ vengono annualmente predisposti momenti di approfondimento nelle scuole, e organizzate cerimonie commemorative ufficiali, così da radicare nella coscienza degli italiani la conoscenza e la condanna delle ideologie che agirono per distruggere i valori di identità, civiltà, libertà e giustizia».

2.100


La Relatrice

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.

        In occasione del “Giorno della memoria“ vengono annualmente predisposti momenti di approfondimento nelle scuole, e organizzate cerimonie commemorative ufficiali di ricordo dello sterminio del popolo ebraico, così da radicare nella coscienza degli Italiani la conoscenza e la condanna dei crimini di tutte le ideologie volte a distruggere i valori di identità, civiltà, libertà e giustizia».

2.1


Besostri

        Al comma 1, dopo le parole: «e ai deportati militari e politici» inserire la seguente: «cittadini».

2.2


Pinggera, Thaler Asserhofer

        Al comma 1, dopo le parole: «nei campi nazisti» inserire le seguenti: «e nell’esilio imposto dal fascismo».

2.3


Pinggera, Thaler Asserhofer