1.100 (Nuovo testo)/1
1.100 (Nuovo testo)/2
(Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare)
a) nella rubrica, le parole “di assoluzione“ sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso“».
1.100 (Nuovo testo)
2.100 (Nuovo testo)/2
2.100 (Nuovo testo)/3
2.100 (Nuovo testo)/1
(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio)
2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, in base alle disposizioni dell’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza. 3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento, l’amministrazione, sentito l’interessato, adotta i provvedimenti conseguenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell’interessato. 4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all’ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest’ultimo, l’amministrazione di appartenenza può non dar corso al rientro. 5. Dopo il comma 1 dell’articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni od enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383».
2.100 (Nuovo testo)
3.100 (Nuovo testo)/1
3.100 (Nuovo testo)/4
3.100 (Nuovo testo)/3
(Sospensione a seguito di condanna non definitiva)
2. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il dipendente può essere sospeso in attesa della definizione del procedimento disciplinare. 3. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato».
3.100 (Nuovo testo)
3.0.101
3.0.100 (Nuovo testo)/1
(Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva)
2. In tutti gli altri casi di condanna con sentenza irrevocabile, ancorchè a pena condizionatamente sospesa, l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente presso cui il dipendente presta servizio. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall’articolo 653 del codice di procedura penale».
3.0.100 (Nuovo testo)
(Disposizioni patrimoniali)
2. Nel corso del procedimento penale l’autorità giudiziaria dispone il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 1. Se il denaro o i beni sono all’estero, l’autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove il denaro o i beni si trovano. 3. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari».
3.0.200
4.100 (Nuovo testo)/1
(Responsabilità per danno erariale)
4.100 (Nuovo testo)
5.1
5.R. 100
6.100
6.101
6.3
6.9
6.7
6.10
6.5
6.6
6.1
6.4
«1-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti di cui al comma 1 per il delitto previsto dall’articolo 323 del codice penale nel testo precedente alla legge 15 luglio 1997, n. 234».
6.2
7.R. 100
2. La ricorrenza è fissata alla data del 27 gennaio, giorno dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, testimonianza agghiacciante dei campi di sterminio, di concentramento, di deportazione, di lavoro forzato».
1.100
2. Per l’unicità della Shoa e per il suo significato emblematico, la ricorrenza è fissata alla data del 27 gennaio, giorno della liberazione del lager di Auschwitz, testimonianza agghiacciante dei campi di sterminio, di concentramento, di deportazione, di lavoro forzato».
1.1
1.2
2.100
2.1
2.2
2.3