646ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

        Interviene il ministro per la funzione pubblica Bassanini.

        La seduta inizia alle ore 14,40.


IN SEDE REFERENTE
(4961) Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa
(Esame e rinvio)

        Il relatore BESOSTRI riferisce sul disegno di legge, che costituisce il necessario adempimento conseguente alla legge n. 205 del 2000 in materia di processo amministrativo: il testo in esame prevede l’istituzione di sezioni stralcio al fine di smaltire l’arretrato giurisdizionale, disponendo sulla composizione, di norma con magistrati onorari e, se necessario, anche con magistrati amministrativi in servizio, nonché, all’articolo 2, prevedendo altresì un incremento di organico nei ruoli sia dei magistrati sia del personale amministrativo. L’articolo 3 ha invece un oggetto diverso, riferendosi al trattamento economico dei magistrati ordinari nelle fasi iniziali della carriera. L’articolo 4 dispone la copertura finanziaria. Ricorda che dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo è pendente un ricorso contro l’Italia per i ritardi nella giustizia amministrativa e osserva, al riguardo, che dopo la citata legge n. 205 del 2000 sui nuovi ricorsi i processi si svolgono con maggiore celerità, mentre resta da risolvere il problema del notevolissimo arretrato. Conclude auspicando una sollecita approvazione del disegno di legge.
        Il senatore ROTELLI fa notare che l’articolo 3, riguardante i magistrati ordinari, avrebbe giustificato anche l’iniziativa del Ministro della giustizia.
        Il presidente VILLONE rileva che l’articolo 3 potrebbe anche essere escluso dal testo, non essendo evidentemente coessenziale all’oggetto principale del provvedimento.
        Il senatore ROTELLI si sofferma quindi sull’incremento di personale amministrativo, di cui all’articolo 2, rammentando che il Presidente della Corte dei conti ha fatto notare, anche recentemente, il problema dei costi inerenti all’impiego pubblico.
        Il ministro BASSANINI replica sottolineando la necessità di smaltire l’imponente arretrato delle cause pendenti nella giurisdizione amministrativa, che sono circa 950 mila, e osserva che anche l’incremento di personale amministrativo è funzionale a quello scopo. Sottolinea, inoltre, che il citato ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo è stato promosso contro l’Italia su iniziativa del Consiglio d’Europa.
        Il senatore ROTELLI interloquisce in proposito segnalando la possibile utilità, al fine di sopperire al cospicuo arretrato, di norme prescrittive concernenti l’obbligo di residenza dei magistrati amministrativi nelle sedi in cui svolgono le proprie funzioni giurisdizionali.
        Il senatore MAGNALBÒ esprime il consenso del Gruppo di Alleanza nazionale al disegno di legge in esame, che corrisponde a una reale emergenza.

        Il ministro BASSANINI riprende la parola sottolineando la necessità di smaltire l’arretrato pendente dinanzi agli organi della giustizia amministrativa e rammentando l’importanza della legge di riforma n. 205 del 2000, che ha ottenuto riconoscimenti unanimi e ha già impresso una notevole accelerazione nei nuovi processi. Ricorda, inoltre, che nella legge finanziaria per il 2001 è stata introdotta una opportuna prescrizione diretta a impedire per il futuro quei fenomeni di cosiddetto «galleggiamento» che in passato hanno alterato in misura consistente gli assetti retributivi in alcuni settori dell’impiego pubblico. Di conseguenza si è reso necessario, con l’articolo 3 del disegno di legge in esame, introdurre una misura perequativa a favore dei magistrati ordinari all’inizio della carriera, che non hanno mai potuto beneficiare di quel fenomeno distorsivo. In ogni caso, egli non considera coessenziali al provvedimento le disposizioni contenute nell’articolo 3, di cui pure sottolinea l’importanza rilevando tuttavia che esse potrebbero costituire una soluzione procedurale autonoma. In proposito precisa inoltre che il Ministro della giustizia, anche se non compare tra i Ministri proponenti, è stato comunque sostanzialmente partecipe dell’iniziativa, in riferimento allo stesso articolo 3.
        Il senatore LUBRANO DI RICCO si dichiara favorevole al disegno di legge, che risulta particolarmente utile al fine di risolvere la cronica lentezza della giustizia amministrativa, che sovente si risolve unicamente nelle misure cautelari, senza pervenire al giudizio di merito. Ritiene opportuno, tuttavia, precisare quali sono gli organi costituzionali i cui funzionari potrebbero far parte delle sezioni stralcio come magistrati onorari.
        Il ministro BASSANINI considera a sua volta opportuna una simile precisazione, e ritiene che si possa far senz’altro riferimento alla Presidenza della Repubblica, alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica e alla Corte costituzionale.
        Il senatore D’ONOFRIO esprime consenso al disegno di legge e auspica una sollecita definizione del provvedimento.
        Dichiarata conclusa la discussione generale, il presidente VILLONE invita i Gruppi di opposizione a valutare l’opportunità di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Propone, inoltre, un termine per emendamenti da fissare per le ore 13 di martedì 27 febbraio.
        La Commissione consente.
        Il ministro BASSANINI esprime da parte sua il consenso del Governo al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, confermando anche la disponibilità a trattare separatamente le disposizioni di cui all’articolo 3.
        Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


SULL’ESAME DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE IL GIURAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON RAPPORTO DI IMPIEGO NON CONTRATTUALE
        Il senatore ROTELLI auspica la presenza del ministro Bassanini in occasione dell’esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di regolamento in titolo, nel quale si rinviene una formula di giuramento alquanto singolare: essa infatti richiama la fedeltà alle sole leggi dello Stato e si riferisce all’interesse dell’amministrazione e al «pubblico bene».
        Il senatore BESOSTRI ricorda l’importanza della legislazione comunitaria, anche ai fini di cui si tratta.
        Il ministro BASSANINI riconosce che il riferimento alle leggi dello Stato non è esaustivo, in presenza di leggi regionali, provinciali e di norme comunitarie e ritiene inoltre non esauriente il riferimento all’interesse dell’amministrazione statale e al bene pubblico, perché non si comprende in tal modo, ad esempio, un altro valore fondamentale come quello dei diritti dei cittadini. Precisa tuttavia che lo scopo principale del regolamento di semplificazione è quello di rimuovere l’attuale duplicazione di forme, che consiste nella cosiddetta promessa e nel successivo giuramento, una volta acquisito lo
status di dipendente di ruolo dell’amministrazione. Quanto alla formula del giuramento conviene sul suo carattere ormai anacronistico e si dichiara ben disposto a concordare una formula più appropriata, impegnandosi comunque a partecipare ai lavori della Commissione in occasione dell’esame dello schema di regolamento.

IN SEDE REFERENTE
(838) MINARDO. – Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero
(1170)
LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all’estero
(1200)
MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero
(1962)
COSTA. – Norme per l’esercizio del diritto di voto all’estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine
(2222)
MARCHETTI ed altri. – Norma per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica
(4010)
LA LOGGIA ed altri. – Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero
(4157)
DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all’estero
(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 838, 1170, 1200, 1962, 2222, 4010 e 4157, disgiunzione del disegno di legge n. 4157 e conclusione dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 838, 1170, 1200, 1962, 2222 e 4010)

        Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana, con l’esame degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dalla relatrice (pubblicati in allegato al resoconto del 15 febbraio).
        La relatrice D’ALESSANDRO PRISCO in merito all’articolo 6 ricorda la proposta avanzata dagli organi di presidenza del Consiglio generale degli italiani all’estero e da lei stessa riferita alla Commissione nelle sedute precedenti. Dopo aver svolto in proposito una riflessione accurata, è giunta alla conclusione che quella proposta non potrebbe aiutare a risolvere la questione, soprattutto considerando la necessità di approvare una normativa comprensibile per i destinatari e di assicurare la opportuna corrispondenza tra gli eletti e la rispettiva base elettorale. Quella proposta, infatti, nel prevedere la possibilità di una lista unica per l’intera circoscrizione Estero, con l’indicazione per ogni candidato del paese di residenza, comporterebbe un’incertezza sostanziale sia nel computo dei suffragi sia, in origine, per le prospettive dei candidati e renderebbe anche assai problematico lo svolgimento delle campagne elettorali, che dovrebbero avere un’estensione sostanzialmente planetaria. Invita quindi la senatrice Pasquali e il senatore Magnalbò a recedere dall’emendamento 6.5, mentre conferma la sua disponibilità verso l’emendamento 6.1 del senatore Besostri.
        Il senatore MAGNALBÒ ricorda la disponibilità già manifestata a ritirare l’emendamento 6.5 in un contesto di possibile revisione dell’articolo 6 coerente con le indicazioni provenienti dal Consiglio generale degli italiani all’estero, rammentate ancora dalla relatrice nel suo ultimo intervento. L’orientamento manifestato in proposito dalla relatrice dopo la propria valutazione, tuttavia, lo induce a mantenere l’emendamento, diretto a non ammettere alcuna ripartizione territoriale nell’ambito della circoscrizione Estero.
        La relatrice D’ALESSANDRO PRISCO ricorda che l’articolazione in ripartizioni della circoscrizione Estero si rende opportuna soprattutto per corrispondere alle esigenze di rappresentanza effettiva di ciascuna delle comunità degli italiani residenti all’estero.
        Il senatore BESOSTRI osserva che la proposta avanzata dal Consiglio generale degli italiani all’estero, più volte citata nel corso dei lavori della Commissione, avrebbe un proprio fondamento, ma non appare coerente all’impianto del testo in esame. Tuttavia essa può essere presa in considerazione per la discussione in Assemblea, eventualmente concordando una formulazione appropriata. In ogni caso, occorre tener conto della dimensione di ciascun insediamento di comunità italiane all’estero. Sull’emendamento 6.5, dichiara il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo.
        Il senatore ROTELLI osserva che una considerazione unitaria di tutto il territorio planetario, esclusa l’Italia, potrebbe vanificare la stessa ragione della istituzione della circoscrizione Estero per il voto degli italiani non residenti in patria. D’altra parte, l’unità del contesto elettorale per gli italiani residenti all’estero renderebbe necessaria una campagna elettorale planetaria e anche un meccanismo elettorale proporzionale, cosa che non dovrebbe essere affatto scontata, soprattutto considerato che il sistema elettorale per l’elezione delle Camere è invece prevalentemente di tipo maggioritario.
        Il senatore MAGNALBÒ reputa utile una riflessione ulteriore sulla questione al fine di pervenire a soluzioni concordate e sottolinea il carattere intrinsecamente provvisorio delle normative in materia elettorale, soprattutto in un contesto di progressiva evoluzione, che potrebbe determinare in futuro le necessità di ulteriori adattamenti.
        La relatrice D’ALESSANDRO PRISCO si dichiara disponibile a valutare ipotesi di soluzioni concordate per la discussione in Assemblea, ma intanto ritiene opportuno procedere nella votazione degli emendamenti.
        Anche il presidente VILLONE considera necessario perseguire comunque soluzioni concordate e rileva che un eventuale voto contrario della Commissione sull’emendamento 6.5, considerata la discussione svolta in proposito, non potrebbe equivalere a un orientamento definitivo a tale riguardo.
        Concorda la relatrice D’ALESSANDRO PRISCO.
        Concorda anche il senatore MAGNALBÒ.
        Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 6 della proposta di testo unificato.
        Dichiarato decaduto l’emendamento 6.3, sono respinti il 6.4 e il 6.5. Quanto all’emendamento 6.1, la relatrice D’ALESSANDRO PRISCO esprime un parere favorevole, ma propone di riformularlo, con riferimenti più precisi nell’articolazione geografica delle diverse ripartizioni.
        In proposito intervengono il presidente VILLONE, che invita a non confondere il criterio geografico con quello dei confini di Stato, il senatore ROTELLI, che considera opportuno aggregare l’Africa all’Europa, il senatore BESOSTRI, ritenendo invece non appropriata una simile aggregazione che priverebbe l’Africa di una propria rappresentanza, e il senatore ANDREOLLI, che suggerisce di utilizzare una formula unica per le ripartizioni, con un riferimento agli Stati e ai territori afferenti alle diverse aree geografiche.
        La relatrice D’ALESSANDRO PRISCO, nell’accogliere le indicazioni del senatore Andreolli, considera opportuna anche l’inclusione nella ripartizione comprendente l’Europa dei territori non asiatici della Repubblica federale russa e della Turchia, mentre, accogliendo una indicazione del senatore Rotelli, ritiene preferibile non citare espressamente il Caribe e, inoltre, prospetta una definizione più articolata dei territori inclusi nel punto 4, con riferimenti distinti ad Australia, Oceania e Antartide.
        Il senatore BESOSTRI, quindi, riformula l’emendamento 6.1 in conformità alle diverse indicazioni della relatrice: l’emendamento 6.1 (nuovo testo), posto in votazione, è accolto dalla Commissione.
        Gli emendamenti 6.101, 6.2 (nuova collocazione) e 6.100 sono dichiarati assorbiti. Il 6.102 è dichiarato decaduto per l’assenza dei proponenti. L’articolo 6 è approvato nel testo risultante dalle modifiche accolte.
        L’articolo 7 del testo della relatrice, posto ai voti è approvato dalla Commissione.
        Si passa quindi agli emendamenti riferiti all’articolo 8.
        L’emendamento 8.7 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti. L’emendamento 8.100 viene invece ritirato dal senatore MAGNALBÒ.
        Dichiarato decaduto l’emendamento 8.6 (nuova collocazione) il senatore BESOSTRI ritira l’emendamento 8.1 (nuova collocazione) mentre il senatore MAGNALBÒ ritira l’emendamento 8.4 (nuova collocazione).
        La relatrice D’ALESSANDRO PRISCO richiama l’attenzione sull’emendamento 8.3 (nuova collocazione), chiarendo che le limitazioni all’elettorato passivo ivi previste riguardano coloro che scelgono di non esercitare il proprio diritto di voto in Italia. Si rimette comunque alla valutazione della Commissione.
        In assenza dei proponenti l’emendamento è dichiarato decaduto, mentre l’emendamento 8.5 (nuova collocazione) è considerato precluso dalle precedenti votazioni.
        Dichiarato decaduto l’emendamento 8.101 per assenza dei proponenti la relatrice D’ALESSANDRO PRISCO invita il presentatore a ritirare l’emendamento 8.2 (nuova collocazione) che reputa superato dalla formulazione proposta del comma 4 dell’articolo 8.
        Accedendo all’invito della relatrice il senatore BESOSTRI ritira l’emendamento.
        L’articolo 8, posto ai voti, è quindi approvato dalla Commissione.
        Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 10.
        Gli emendamenti 10.5. 10.6 e 10.1 vengono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti, mentre l’emendamento 10.4 risulta precluso dalle precedenti votazioni.
        Gli emendamenti 10.2 e 10.3 sono dichiarati decaduti per l’assenza dei proponenti.
        La Commissione approva quindi l’articolo 10 del testo proposto dalla relatrice.
        Gli emendamenti 11.3, 11.2 e 11.1 sono dichiarati decaduti per l’assenza dei proponenti, mentre l’emendamento 11.100 risulta precluso dalle precedenti votazioni.
        L’articolo 11 del testo della relatrice è approvato dalla Commissione.
        Decaduto per assenza dei proponenti l’emendamento 12.1, la Commissione approva quindi l’articolo 12 nel testo della relatrice.

        Tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 13 decadono per l’assenza dei proponenti.
        L’articolo 13, nel testo della relatrice, è quindi approvato dalla Commissione.
        Decaduti per assenza dei proponenti tutti gli emendamenti ad esso riferiti, anche l’articolo 14, nel testo proposto dalla relatrice, è approvato dalla Commissione.
        Si passa quindi agli emendamenti riferiti all’articolo 15.
        L’emendamento 15.3 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
        Il presidente VILLONE osserva quindi che quanto previsto dal secondo periodo dell’emendamento 15.1 appare superfluo dovendo comunque le campagne elettorali che si svolgeranno all’estero tenersi nel rispetto degli ordinamenti degli Stati interessati.
        L’emendamento viene comunque dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti come anche l’emendamento 15.2.
        L’articolo 15, nel testo proposto dalla relatrice, è quindi approvato dalla Commissione.
        Dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 16.1 e 16.3, il presidente VILLONE richiama l’attenzione su quanto previsto dall’emendamento 16.2
        La relatrice D’ALESSANDRO PRISCO osserva che l’ipotesi di doppio voto è sanzionata dalla legislazione vigente (la legge n. 361 del 1957). Richiama inoltre la puntuale fattispecie sanzionatoria prevista nel comma 2 dell’articolo 16 del testo da lei presentato, di cui propone una integrazione prevedendo un esplicito riferimento al
referendum. A tal fine presenta l’emendamento 16.100.
        Il presidente VILLONE ritiene comunque che la questione debba essere ulteriormente esaminata in vista della trattazione del provvedimento in Assemblea.
        Dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l’emendamento 16.2, l’emendamento 16.100 è quindi approvato dalla Commissione che, con distinta votazione, approva l’articolo 16 come modificato.
        Con distinte votazioni la Commissione approva poi l’articolo 17 e, dichiarato decaduto l’emendamento 18.1, l’articolo 18 nel testo proposto dalla relatrice.
        Dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l’emendamento 19.1, anche l’articolo 19 è approvato nel testo proposto dalla relatrice.
        Con distinta votazione anche l’articolo 20 del testo della relatrice è approvato dalla Commissione.
        Si passa quindi alla votazione dell’emendamento 20.0.100. A nome dei Gruppi appartenenti alla Casa delle libertà, il senatore ROTELLI dichiara un voto favorevole sull’emendamento che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.
        La Commissione approva quindi l’articolo 21 nel testo proposto dalla relatrice, mentre viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, l’emendamento 21.0.1.
        Il presidente VILLONE richiama quindi l’attenzione sull’emendamento 22.100 (nuova collocazione) e, in sede di prima applicazione, prevede di fare riferimento all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.
        La senatrice D’ALESSANDRO PRISCO ricorda quindi le motivazioni dell’emendamento che, in via transitoria, prevede che non si applichi la procedura prevista dall’articolo 5 e che si faccia quindi riferimento, per accertare il requisito dell’iscrizione nelle liste elettorali, ai dati dell’AIRE.
        Posto ai voti, l’emendamento 22.100 (nuova collocazione) è approvato dalla Commissione che, con distinta votazione, approva quindi l’articolo 22 del testo della relatrice come modificato dall’emendamento.
        Con distinte votazioni, la Commissione approva l’emendamento 23.100, presentato dalla relatrice in conformità al parere della Commissione bilancio e, successivamente, l’articolo 24 del testo proposto dalla stessa relatrice.
        Il presidente VILLONE ricorda che sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, accantonati nella seduta precedente, la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Gli emendamenti sono comunque dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.
        La senatrice D’ALESSANDRO PRISCO propone quindi, come convenuto nella precedente seduta, di disgiungere l’esame del disegno di legge n. 4157, relativo all’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all’estero, la cui autonoma trattazione potrà iniziare in Commissione, sin dalle prossime sedute.
        La Commissione concorda quindi con tale proposta avanzata dalla relatrice cui conferisce mandato a riferire favorevolmente sul testo unificato dei disegni di legge nn. 838, 1170, 1200, 1962, 2222 e 4010, come risultante dagli emendamenti approvati, che reca il titolo «Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero».


        
La seduta termina alle ore 16,20.
 

ULTERIORI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 838, 1170, 1200, 1962, 2222, 4010 E 4157
Art. 6.
6.1 (nuovo testo)

Besostri

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        1. Nell’ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:
            1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

            2) America meridionale;
            3) America settentrionale e centrale;
            4) Africa, Asia, Australia, Oceania e Antartide.

 


Art. 16.
16.100

La Relatrice

        Al comma 2, dopo le parole: «Parlamento nazionale» inserire le seguenti: «e dei referendum».

 


Art. 20.
20.0.100

La Relatrice

        Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:


«Art. 20-bis.

        1. I cittadini italiani residenti all’estero di cui all’articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione per il referendum popolare previsto dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

        2. A tal fine nell’articolo 7, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo le parole: “di un comune della Repubblica“, sono aggiunte le seguenti: “e nelle liste elettorali dell’anagrafe unica dei cittadini italiani residente all’estero“ prevista dall’articolo 5 della presente legge; nell’articolo 8, secondo comma, della citata legge n. 352 del 1970, dopo le parole “nelle cui liste elettorali questi è iscritto“, sono aggiunte le seguenti: “ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell’anagrafe unica dei cittadini italiani residente all’estero“ prevista dall’articolo 5 della presente legge; nell’articolo 8, terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970, nel primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Per i cittadini elettori residenti all’estero l’autenticazione viene fatta dal Console d’Italia competente“; nell’articolo 8, ultimo comma, al secondo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: “ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell’anagrafe unica dei cittadini italiani residente all’estero“ prevista dall’articolo 5 della presente legge; all’articolo 17 della citata legge n. 352 del 1970 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, per i cittadini italiani residenti all’estero, dalle disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero“».

 

23.100

La Relatrice

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 23. - 1. All’onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del “Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum“, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base 7.1.3.2. “spese elettorali“ dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».