AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI’ 1° LUGLIO 1998

279ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Fassino, per l’interno Testa e per le finanze Marongiu.

La seduta inizia alle ore 15.15.


IN SEDE CONSULTIVA

(3387) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali.

(Parere alla 4ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente VILLONE, il quale illustra il disegno di legge, analogo ad altre iniziative adottate in passato. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Consente la Commissione.


IN SEDE REFERENTE

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d’asilo.

(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del giorno precedente.

Il sottosegretario TESTA dichiara che il Governo aveva da tempo anticipato la presentazione di un testo sostitutivo dell’articolo 15 del disegno di legge n. 2425. Tale iniziativa è stata fatta propria ora dal relatore (emendamento 15.100). Con tale disposizione, egli confida, è possibile concludere l’esame del disegno di legge.

Si associa il relatore GUERZONI.

Il presidente VILLONE avverte che sull’emendamento predetto e sui subemendamenti presentati sarà chiesto il parere della 5ª Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA

(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione.

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il senatore BESOSTRI ricorda di aver riferito sul disegno di legge e di aver espresso numerose riserve sui principi e criteri direttivi della delega. Ricorda altresì di aver concluso ravvisando l’opportunità di acquisire alcuni chiarimenti dal rappresentante del Governo.

Il senatore ROTELLI sottolinea l’importanza delle osservazioni svolte dal relatore e delle innovazioni introdotte, prima tra queste la soppressione dell’obbligo del non riscosso come riscosso. Il senatore GUERZONI si sofferma a sua volta sul rapporto che verrà a stabilirsi con i soggetti privati incaricati del servizio di riscossione. Raccomanda a tale proposito che i nuovi concessionari siano in grado di seguire le complesse vicende giudiziarie collegate a questo servizio, a beneficio degli utenti.

Il presidente VILLONE, considerata la complessità delle questioni affrontate, ritiene preferibile rinviare il seguito dell’esame alla successiva seduta.

Il sottosegretario MARONGIU manifesta la propria piena disponibilità a proseguire in altra occasione l’esame del disegno di legge ed a fornire i chiarimenti richiesti.

Il senatore GASPERINI auspica che il dibattito sull’argomento sia approfondito, trattandosi di aspetti di competenza della 1ª Commissione, sotto il profilo del pari trattamento fiscale dei cittadini.

Il presidente VILLONE dà al riguardo assicurazioni.

Il senatore PINGGERA richiama l’attenzione sul comma 5 dell’articolo unico, che reputa non applicabile alle regioni a statuto speciale. Coglie l’occasione per lamentare che alcune operazioni di semplificazione amministrativa determinino invece ulteriori aggravi formali a carico del contribuente. E’ il caso, ad esempio, degli adempimenti prescritti per il pagamento dell’imposta di registro.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3234) Disposizioni per l'adempimento di obblighi dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il sottosegretario FASSINO fa presente che la legge comunitaria per il 1998 è stata tempestivamente presentata dal Governo. Ricorda poi che il nostro paese presentava, fino al 1995, notevoli ritardi nel recepimento degli atti normativi comunitari. Tale situazione è stata corretta con la legge comunitaria precedente, con la quale è stata data attuazione a un gran numero di direttive, per cui l’Italia al momento si situa, sotto questo profilo, nella media dei paesi comunitari. Ricorda poi che le regioni sono abilitate a recepire direttamente alcuni atti normativi comunitari e, in base ai criteri applicati nell’ambito dell’Unione, occorre che tutti questi enti procedano agli adempimenti necessari affinché l’Italia possa considerarsi in condizione di osservanza. Il Governo sta svolgendo ogni pressione affinché le regioni ancora ritardatarie si pongano in linea con le altre. Preannuncia poi l’intenzione del Governo di introdurre modifiche nell’iter legislativo della legge comunitaria, prevedendo una apposita sessione da tenersi all’inizio di ciascun anno. Alle direttive comunitarie si potrà così in via ordinaria dare attuazione attraverso lo strumento apposito, senza escludere iniziative specifiche in caso di argomenti di particolare rilevanza o circoscritti a settori determinati. Auspica inoltre che una semplificazione delle operazioni di recepimento possa intervenire attraverso l’incremento delle attuazioni a carattere amministrativo.
Soffermandosi poi sul contenzioso, informa che sono pendenti 20 procedure di infrazione nei confronti dell’Italia, su un totale di 121 relative a tutti i paesi comunitari. Sono in atto iniziative per comporre in via consensuale tali vertenze ed in dodici ipotesi l’iter appare piuttosto avanzato. L’Italia nel periodo 1987-1998 ha subito dodici condanne definitive da parte degli organi giudiziari comunitari a seguito di procedure d’infrazione, vertenze in ogni caso sanate con successive misure. Nei confronti dell’Italia sono state avviate 52 procedure di “messe in mora”, le quali solitamente precedono l’inizio di vere e proprie procedure di infrazione. Anche relativamente a tali ipotesi, sono state avviate trattative per comporre pacificamente le relative questioni. Avviandosi alla conclusione sostiene poi l’opportunità di introdurre presso i due rami del Parlamento procedure di filtro legislativo onde verificare la conformità dei progetti di legge alla normativa comunitaria e scongiurare così il rischio di approvazione di norme contrastanti con gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Il Governo ha interessato al riguardo le Presidenze delle due Camere, le quali hanno manifestato piena disponibilità e sensibilità.

Il senatore BESOSTRI segnala al rappresentante del Governo ulteriori richieste di chiarimento. Il sottosegretario FASSINO si riserva di far pervenire alla Commissione precise informazioni al riguardo.

Il senatore GUERZONI chiede se possa essere introdotto nel disegno di legge comunitaria, una norma di modificazione di un decreto legislativo di attuazione di una direttiva prevista in una precedente legge comunitaria.

Il presidente VILLONE esprime in proposito riserve di carattere procedurale, ritenendo che, qualora si intendesse modificare una pluralità di atti attuativi, il contenuto delle future leggi comunitarie potrebbe diventare assai complesso. Il sottosegretario FASSINO, prescindendo dal merito del problema, rileva che occorre in ogni caso che l’attuazione legislativa rimanga rispettosa della disciplina europea.

Il senatore MAGNALBO’ manifesta apprezzamento per le dichiarazioni del sottosegretario in relazione alla progettata sessione comunitaria e all’introduzione di un’istanza-filtro nell’ambito delle Camere. Auspica poi che il Parlamento affronti in modo organico le materie comunitarie ritenendo che almeno in una delle due Camere si possa potenziare una vocazione in questa direzione.

La senatrice BUCCIARELLI osserva a sua volta che i possibili contrasti o interferenze tra le normative di attuazione debbono essere valutati dalle Commissioni di settore, particolarmente nelle tematiche di carattere economico. In relazione poi ai casi, segnalati dal Sottosegretario, di inadempimento da parte di alcune regioni, si chiede se non possano essere adottate normative statali a carattere sostitutivo.

Su proposta del presidente VILLONE, la Commissione infine conviene di fissare a martedì 14 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


IN SEDE DELIBERANTE

(3217) Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti

(Discussione e approvazione)

Riferisce il senatore MAGGIORE, il quale dà conto del contenuto del disegno di legge, delle decisioni giurisprudenziali intervenute nella materia e dell’esigenza di allineare la normativa italiana a quella degli altri paesi europei. Conclude raccomandando alla Commissione l’approvazione del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore GUERZONI, a proposito dell’articolo 2, comma 1, lettera b), si chiede se tale previsione sia in linea con l’appartenenza dell’Italia al Trattato di Schengen.

Sull’argomento interviene anche il senatore PINGGERA, segnalando la difficoltà degli studenti italiani che risiedono all’estero, i quali sono sottoposti all’obbligo del rinnovo annuale del passaporto. Auspica quindi una normativa che consenta loro il rinnovo esteso alla durata del corso legale degli studi, con l’eventuale decadenza dal beneficio in caso di mancata prosecuzione dei medesimi.

Il relatore MAGGIORE fa presente che l’innovazione contenuta nel disegno di legge, per quanto riguarda la validità del passaporto dei cittadini che non hanno ancora soddisfatto gli obblighi militari, si limita a fare salva la condizione di coloro che risiedono all’estero in posizione coscrizionale regolare. Precisa poi, e con lui consente il sottosegretario FASSINO, che in ogni caso i giovani in questione hanno l’onere di chiedere annualmente il rinvio della chiamata alle armi per motivi di studio. Su questa disciplina non svolge alcuna influenza l’appartenenza dell’Italia al Trattato di Schengen.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore LUBRANO DI RICCO, il presidente VILLONE fa notare che la questione della validità del passaporto attiene comunque alla permanenza in paesi diversi da quelli comunitari. Il senatore ANDREOLLI preannuncia il proprio voto favorevole e invita a non considerare questioni che non si riferiscono al contenuto specifico del disegno di legge. Il senatore PINGGERA insiste comunque perchè vengano chiariti gli aspetti indicati, dal momento che il possesso di un passaporto valido è necessario per instaurare qualsiasi rapporto di lavoro all’estero.

Il PRESIDENTE, accertato che nessuno dei commissari intendeva presentare emendamenti, pone quindi in votazione i singoli articoli del disegno di legge, che vengono approvati. E’ altresì approvato il disegno di legge nel suo complesso.

ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente VILLONE avverte che l’orario della successiva seduta della Commissione, prevista per giovedì 2 luglio, alle ore 15, è anticipato alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.



EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E 554


Art. 15
All’emendamento 15.100, al comma 1, dopo le parole: “punti di accoglienza provvisori”, inserire le seguenti: “opportunamente sorvegliati”.

15.100/3 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


All’emendamento 15.100, al comma 1, dopo le parole: “di cui all’articolo 7” inserire le seguenti: “I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati”.

15.100/2 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI



All’emendamento 15.100, al comma 2, dopo le parole: “la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato” aggiungere le seguenti: “e sorvegliato”.

15.100/4 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


All’emendamento 15.100, al comma 4, sopprimere la parola: "amministrativo" e sostituire le parole: "con esclusione del tempo" con le altre: "incluso il tempo".

15.100/5 LUBRANO DI RICCO
15.100/6 (identico al subemen. 15.100/6) DIANA Lino
15.100/7 (identico al subemen. 15.100/6) MARCHETTI


All’emendamento 15.100, dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture".

15.100/8 LUBRANO DI RICCO


Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 15-...

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, individua i valichi di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l’istituzione di punti di accoglienza provvisoria ove assistere, ai sensi del successivo comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all’articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l’acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia ossibile riadattare locali già esistenti.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all’articolo 7, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico del Ministero dell’interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si ptrotrae per più di 12 ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato per il riposto, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente qasilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell’interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all’estero. Per le predette attività di assistenza nonchè per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40 In caso di presentazione dell’istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richeidente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisosti ai sensi del precedente comma 1, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all’articolo 38, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 7.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12 del precedente articolo 7 le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e successiva norma di attuazione.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a norma dell’articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta, l’assistenza e l’accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all’accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L’assistenza e l’accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento amministrativo di riconoscimento del diritto di asilo con esclusione per il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

5. Il Ministero dell’interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l’accoglienza, ivi compresi gli oneri per l’eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l’alloggio e il vitto, per l’ammontare giornaliero pro-capite determinato con il regolamento di cui all’articolo 17, comma 1, quelle per il trasporto del richiedente col mezzo più economico per l’audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, nonchè per l’alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l’audizione.

6. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo son oassicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio Sanitario Nazionale, con oneri a carico del Ministero dell’interno”.

15.100 IL RELATORE