FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDI’ 23 GIUGNO 1999
272ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS
La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(4113) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n.179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all’anno 1998 senza applicazione di maggiorazione
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GAMBINI, il quale fa presente che il provvedimento è finalizzato ad agevolare gli adempimenti dei contribuenti relativi al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), comprese quelle unificate. È stata rilevata, al riguardo, l’esistenza, per taluni casi, di effettive situazioni di disagio derivanti dalle recenti novità intervenute nel quadro normativo di riferimento, quali, ad esempio, l’applicazione dei cosiddetti studi di settore (riferiti a circa un milione e trecentomila contribuenti), nonché dal ritardo con il quale è stato reso disponibile il software necessario alla loro applicazione. Un primo intervento è stato disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedendosi il differimento dei termini delle dichiarazioni dei redditi e di quelle relative all’imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, e dei relativi versamenti. Per effetto di tale differimento, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, delle persone fisiche e delle società o associazioni, di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative all’anno 1998, vanno effettuati: dal 1° maggio al 21 giugno 1999 senza alcuna maggiorazione; dal 22 giugno al 20 luglio 1999, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interessi; sempre tale provvedimento ha differito, tra l’altro, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni con termine di presentazione variabile (ad esempio, un mese dall’approvazione del bilancio) riguardanti le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, i cui termini di presentazione scadono dal 1° gennaio al 31 maggio 1999.
Al fine di assicurare ai contribuenti e agli intermediari le opportune condizioni per effettuare gli adempimenti loro richiesti, il Governo ha ritenuto opportuno emanare un provvedimento di urgenza, superando i limiti posti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dal citato decreto legislativo n. 241. Il decreto-legge prevede che la maggiorazione dello 0,40 per cento prevista dal citato articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica, anche in relazione agli acconti dovuti, alle seguenti fattispecie: per i versamenti effettuati dal 22 giugno al 30 giugno 1999, relativamente a tutti contribuenti e per i versamenti effettuati dal 22 giugno al 20 luglio, relativamente ai contribuenti che svolgono in forma individuale o associata attività per le quali risulta elaborato uno dei quarantacinque studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze. La non applicazione della maggiorazione disposta con il decreto-legge non modifica i termini di versamento fissati con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 1999. Restano, conseguentemente, fermi i termini di effettuazione dei versamenti ed i criteri per il calcolo degli interessi dovuti dai contribuenti che optano per il pagamento rateale delle imposte. Il relatore conclude auspicando un rapido esame del provvedimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (n. 448)
(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128: seguito dell’esame e rinvio)
(R139 b00, C06a, 0029°)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PASQUINI illustra lo schema di parere, rilevando che il provvedimento apporta modifiche correttive ed integrative al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nell’articolo 25 della legge n. 142 del 1992 (legge comunitaria 1991) ed inoltre provvede ad aggiornare il testo unico bancario recependo le disposizioni legislative intervenute successivamente alla sua approvazione, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
La Commissione valuta positivamente – prosegue il relatore - il carattere di ammodernamento, razionalizzazione ed adeguamento ai meccanismi di mercato del provvedimento, secondo un filo conduttore costituito dalla caratterizzazione in senso prudenziale della vigilanza e dall’operatività dell’impresa bancaria in contesti più trasparenti, aperti e competitivi.
La Commissione rileva però che sono emersi recentemente, a seguito al lancio dell’OPA relativa ad una grande società privata ed alle offerte pubbliche di acquisto, soprattutto quelle cosiddette ostili, relative a banche, alcuni interrogativi e rilievi critici sull’adeguatezza del vigente testo unico bancario, alla luce della necessità di una suo maggiore coordinamento con le norme del testo unico della finanza. Tale coordinamento dovrebbe evitare che le esigenze di stabilità, compito precipuo della vigilanza bancaria, non abbiano a mortificare i requisiti della trasparenza e la contendibilità degli assetti proprietari anche al fine del raggiungimento di livelli sempre più elevati di efficienza e competitività imprenditoriale. A tal proposito la Commissione rileva che il testo unico della finanza, ad un anno dalla sua entrata in vigore, ha dimostrato , con l’esigenza di una sola modifica, la sua sostanziale validità e tenuta di fronte ad avvenimenti “estremi”, se è vero che si è conclusa la più grande OPA mai riscontrata in Europa nel rispetto delle regole e senza turbative del mercato. Tale esperienza, ha sottolineato con forza l’esigenza, connessa ad un più certo e corretto funzionamento dei mercati, di definire esplicitamente, in una norma, il momento di decorrenza dell’OPA.
Detta esigenza, non sembra però richiedere l’ intervento del legislatore, dal momento che il T.U. della finanza è caratterizzato da un indirizzo fortemente delegificatorio, con conseguente accentuazione dei poteri regolamentari delle autorità di vigilanza .
La fattispecie delle OPA relativa a banche ha sollevato invece, il problema della prevalenza tra stabilità e trasparenza, tra le valutazioni della Banca d’Italia e quelle della CONSOB.
Il potere di autorizzazione della Banca d’Italia per le OPA e per l’acquisizione delle partecipazioni rilevanti deve essere mantenuto, poiché finalizzato alla stabilità ed alla tutela dei depositanti ed ispirato ai principi della sana e prudente gestione. Il corretto funzionamento del mercato esige però il rispetto di due requisiti fondamentali: la determinazione di regole chiare, trasparenti e condivise in virtù delle quali si esercita il potere autorizzatorio e la definizione di modalità e tempi per la comunicazione preventiva delle operazioni alla vigilanza bancaria ed al mercato e per il relativo raccordo tra autorità di vigilanza bancaria e di mercato.
Resta da risolvere, dunque, anche se per via regolamentare, il coordinamento dei due testi unici ( bancario e finanza) intervenendo, in particolare, a modificare ed integrare le istruzioni di vigilanza.
La Commissione rileva – prosegue il relatore - che occorre conciliare la normativa relativa all’esercizio del credito, ispirata alla sana e prudente gestione ed alla tutela dei depositanti, con le regole di mercato per quanto attiene in particolare la modifica degli assetti proprietari, che indubbiamente possono accompagnarsi a maggiore dinamismo imprenditoriale.
Viene valutato positivamente l’ipotesi di passare da difficoltose forme di coordinamento delle autorità di vigilanza bancaria e di mercato a nuovi assetti istituzionali capaci di riassumere e conciliare le esigenze di stabilità del sistema con quelle di funzionamento dei mercati finanziari.
Un primo passo può essere rappresentato dall’impegno preso dal Governatore della Banca d’Italia di integrare le istruzioni di vigilanza per quanto attiene le procedure relative all’informazione preventiva alle partecipazioni rilevanti nel capitale delle banche.
Tutto ciò considerato, il relatore propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo a condizione che, per l’adozione dei provvedimenti attuativi in esso contemplati, sia rispettato il termine di 120 giorni.
La Commissione formula inoltre le seguenti osservazioni:
a) Il testo dell’articolo 3 non recepisce le modifiche intervenute in seguito all’approvazione della legge 30 aprile 1999 n. 130 relativa alla cartolarizzazione dei crediti. Poiché, molto probabilmente, le società che esercitano questa attività si finanzieranno prevalentemente con l’emissione di obbligazioni, occorre includere anche i soggetti che emettono titoli, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, tra coloro per i quali vige la deroga al principio generale che riserva alle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;
b) valuti il Governo la opportunità di consentire alle cooperative emissioni obbligazionarie in forma congiunta da parte di più di esse. Dovrebbe naturalmente essere previsto il limite di massima emissione correlato ai patrimoni delle cooperative emittenti. Questa previsione dovrebbe consentire anche a realtà cooperative di minori dimensioni di accedere al finanziamento mediante lo strumento dei titoli obbligazionari, con forme moderne e meno onerose di presenza sui mercati finanziari, in caso contrario la possibilità di emettere titoli obbligazionari da parte delle società cooperative, che inserisce altri soggetti nel novero di coloro che possono raccogliere il pubblico risparmio, sarebbe limitata ad un esiguo numero di società cooperative;
c) All’articolo 6 ( estinzione anticipata dei mutui relativi ai crediti fondiari) non si determinano i criteri in base ai quali si definisce il “compenso onnicomprensivo”;
d) All’articolo 9 la riformulazione dell’articolo 48 del T.U. fa riferimento solo alle banche che intraprendano l’attività di credito su pegno , nulla specificando per quelle che già esercitano tale attività;
e) All’articolo 20 non appare chiaro se il Ministro del Tesoro, in assenza di specifica proposta da parte dell’U.I.C., possa procedere d’ufficio, alla cancellazione degli intermediari dall’elenco di cui all’articolo 106 del testo unico;
f) All’articolo 32 si rileva che appare indeterminato il periodo transitorio durante il quale continueranno ad essere applicate le disposizioni richiamate, la cui abrogazione è temporaneamente sospesa fino all’attuazione di norme contenute nell’articolo 30;
g) Al fine di adottare un modello procedurale più snello, efficace e tempestivo, in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alla violazione delle disposizioni contenute nel testo unico bancario, è necessario modificare l’articolo 145 di detto testo unico,. nel senso di attribuire direttamente alla Banca d’Italia il potere di comminare sanzioni amministrative pecuniarie. A tale proposito un provvedimento del Governatore della Banca d’Italia dovrebbe sostituire l’attuale previsione di un decreto motivato del Ministro del Tesoro, che, peraltro, viene emanato su proposta della Banca d’Italia. Si tratta, anche per questa via, di rafforzare e qualificare ulteriormente la vigilanza prudenziale con l’attribuzione diretta del potere sanzionatorio all’autorità che esercita le funzioni di controllo.
La Commissione rileva la necessità, nell’ambito di una migliore definizione e trasparenza delle condizioni contrattuali relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, di regolamentare le modalità di capitalizzazione degli interessi attivi.
La pratica dell’anatocismo, del resto stigmatizzata da una recente sentenza della Corte di Cassazione, non mette in condizione il cliente di valutare e comparare tempestivamente le condizioni praticate dalle banche.
La Commissione invita il Governo a regolamentare la materia stabilendo le modalità di capitalizzazione degli interessi attivi e prevedendo la loro pubblicizzazione con un apposito emendamento all’articolo 116 del testo unico bancario.
La Commissione ritiene, una volta determinato il suo preciso indirizzo, di non formalizzare un apposito emendamento, invitando il Governo ad operare nel senso indicato.
Il relatore rinuncia quindi ad illustrare analiticamente le singole proposte emendative al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia contenute nel parere, il cui testo peraltro è stato distribuito ai commissari: tali proposte traducono le osservazioni precedentemente illustrate.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il Presidente ANGIUS comunica che la sottocommissione per i pareri è convocata alla fine della seduta pomeridiana di oggi per il parere alla terza Commissione permanente sul disegno di legge n. 4027 concernente “La partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell’IDA (International Development Association) e alla VIII ricostruzione del Fondo africano di sviluppo”.

La seduta termina alle ore 9,15.