BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 1996


15a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE
(1225) Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonchè modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210
(Esame e rinvio)

Il relatore VIVIANI osserva che il provvedimento in esame costituisce la reiterazione del decreto-legge n. 344 del 1996, già esaminato dalla Commissione. La nuova versione si differenzia dalla precedente unicamente per l'aggiunta di un articolo (l'attuale articolo 5), che recepisce in parte un emendamento accolto dalla Commissione nell'esame della precedente versione. In particolare, la norma prevede il trasferimento alle regioni Basilicata e Campania delle opere infrastrutturali realizzate ai sensi della legge n. 219 del 1981, finalizzata ad interventi di ricostruzione nelle zone colpite dai terremoti del 1980 e 1981. Fa presente peraltro che l'emendamento già approvato dalla Commissione prevedeva altresì l'erogazione di lire 10 miliardi per il mantenimento di incentivi nelle aree industriali interessate dal trasferimento, mentre tale previsione è stata inserita dal Governo in un ulteriore provvedimento di urgenza (decreto-legge n. 443 del 1996). Appare invece opportuno ricondurre anche tale ultima previsione nel corpo del provvedimento in esame.
Il relatore rileva inoltre che altri due emendamenti accolti dalla Commissione in sede di esame della precedente versione del decreto non sono stati riproposti dal Governo nella reiterazione. Si tratta della norma che destinava 300 miliardi di lire al completamento della ricostruzione del Belice, a valere sui 10.000 miliardi di lire autorizzati dall'articolo 1 per l'accensione di mutui, e della norma che limitava alle somme in conto capitale la possibilità di mantenere in bilancio stanziamenti non utilizzati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995. In proposito, chiede di conoscere dal rappresentante del Governo le valutazioni in base alle quali non si è ritenuto di riproporre tali previsioni.

Il sottosegretario SALES osserva che nella reiterazione del decreto-legge il Governo ha tenuto conto della ripartizione della cifra complessiva autorizzata, pari a lire 10.000 miliardi, effettuata da una delibera del CIPE nel frattempo intervenuta. In particolare, le somme necessarie per la ricostruzione del Belice avrebbero dovuto essere imputate alla quota, pari a lire 3.000 miliardi, destinata alla realizzazione di interventi di settore e di area da parte delle Regioni. Si è ritenuto pertanto opportuno non inserire nel testo del decreto-legge la previsione specifica dell'intervento in favore del Belice, che potrebbe comunque essere effettuato dalla Regione interessata utilizzando le risorse destinate ai suddetti interventi di area.
Per quanto concerne la previsione di cui all'articolo 5, fa presente che potrà essere fatta confluire nel provvedimento in esame anche la previsione attualmente contenuta nel decreto-legge n. 443.
Si riserva infine di chiarire successivamente le ragioni in base alle quali non è stato riproposto in sede di reiterazione l'emendamento concernente la limitazione del mantenimento in bilancio di somme oltre la chiusura dell'esercizio finanziario.

Il senatore FIGURELLI ricorda che l'emendamento già approvato dalla Commissione concernente la ricostruzione del Belice rappresentava la traduzione normativa delle conclusioni unanimi della Commissione parlamentare appositamente istituita per verificare lo stato della ricostruzione. Non appare in ogni caso condivisibile il ragionamento esposto dal rappresentante del Governo, in base al quale i 300 miliardi di lire necessari debbono essere imputati alla quota a disposizione degli enti territoriali per gli interventi di area.

Il sottosegretario SALES sottolinea che per il Governo non è in discussione la necessità di intervenire nel Belice per il completamento della ricostruzione, ma soltanto l'opportunità di utilizzare per tale finalità i fondi destinati alle aree depresse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1235) Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 407, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e proroga della gestione
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore MORANDO, osservando che il provvedimento reitera un precedente decreto-legge esaminato dalla Commissione, che ha accolto una serie di emendamenti integralmente recepiti nella nuova versione del provvedimento. In proposito, segnala che talune delle norme inserite nella nuova versione hanno suscitato perplessità nel dibattito parlamentare nonchè proteste di alcune parti sociali. In particolare, è stata obiettata l'incostituzionalità di previsioni quali il limite massimo (pari al 30 per cento) per la definizione del contenzioso attraverso transazioni in via amministrativa e il limite temporale posto all'apertura di nuovo contenzioso. Egli sottolinea però che le norme in questione tengono conto dei dati contenuti nella relazione tecnica predisposta dal Commissario incaricato della gestione delle opere alle quali il decreto si riferisce. In base a tali dati, la soluzione prospettata nel provvedimento consentirebbe di addivenire alla definizione del contenzioso rispettando i vincoli di bilancio e contemporaneamente alleviando gli enti destinatari delle opere dall'onere finanziario associato al contenzioso. Occorre pertanto considerare i profili in questione anche alla luce dell'esigenza della copertura finanziaria del provvedimento, con il quale si intende concludere una vicenda di carattere eccezionale, che la Commissione ha avuto modo di approfondire nei suoi aspetti più delicati nel corso dell'esame della precedente versione del decreto. In base a tali considerazioni, propone di approvare il decreto-legge nel testo attuale, che ricalca fedelmente la volontà già espressa dalla Commissione.

Il senatore MUNGARI esprime perplessità su alcuni contenuti del decreto-legge, che non sembra abbia tenuto conto del problema giuridico della separazione tra oneri derivanti dalla liquidazione del contenzioso (che vengono addossati al bilancio dello Stato) e titolarità dei rapporti attivi e passivi inerenti alle opere in questione (che in base alla legge n. 219 del 1981 sono stati trasferiti ai comuni e agli altri enti destinatari). Si chiede, inoltre, se lo stanziamento possa risultare sufficiente alla definizione delle controversie.

Il sottosegretario SALES ribadisce che la soluzione individuata nel decreto-legge consente di contenere entro un preciso limite finanziario l'onere associato alla definizione del contenzioso. Bisogna tener conto inoltre che, in mancanza di tale intervento, i comuni continuerebbero a rifiutarsi di ricevere le opere infrastrutturali in questione e le imprese interessate dovrebbero continuare ad affrontare un lungo contenzioso che potrebbe determinare conseguenze gestionali negative. Precisa quindi che l'onere è stato quantificato tenendo conto del limite del 30 per cento entro il quale è possibile procedere a transazione e dell'esclusione della possibilità di procedere alla definizione amministrativa delle controversie per le quali sono in corso indagini penali.

Il presidente COVIELLO sottolinea che le norme contenute nel decreto-legge corrispondono alle esigenze manifestate dai comuni e dagli altri enti destinatari delle opere.

Il senatore PASQUINI osserva che alcune norme contenute nel provvedimento si prestano a considerazioni critiche per aspetti concernenti la tutela giurisdizionale dei soggetti coinvolti, che sembrano implicare la competenza della Commissione giustizia. Talune disposizioni infatti mettono in discussione princìpi di rango costituzionale, adottando soluzioni discutibili, ispirate a una concezione punitiva. Ritiene pertanto indispensabile che la Commissione disponga di tempi congrui per l'esame del provvedimento, tenuto conto dell'esigenza di predisporre i necessari emendamenti.

Il relatore MORANDO prende atto delle obiezioni formulate su alcune norme contenute nel decreto-legge, che appaiono controverse per le implicazioni di natura giudiziaria. Occorre peraltro tener conto dei vincoli finanziari e della obiettiva difficoltà dei comuni destinatari delle opere gravate da contenzioso. In considerazione di ciò, ritiene comunque preferibile l'approvazione del decreto-legge nel testo attuale.

Il senatore TONIOLLI esprime perplessità su alcuni aspetti del provvedimento, che non sembra chiarire le modalità di utilizzazione delle somme stanziate per la definizione del contenzioso ed inoltre fa riferimento alle imprese iscritte all'Albo della camera di commercio anzichè, come appare preferibile, a quelle iscritte nell'Albo dei costruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVIELLO propone di convocare una seduta della Commissione alle ore 16 di domani, 18 settembre 1996, per proseguire l'esame del disegno di legge n. 1235 e di fissare il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti su tale provvedimento alle ore 14 di domani.
Propone altresì di rinviare l'esame del disegno di legge n. 1225 ad una seduta della prossima settimana.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,30.