AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 17 SETTEMBRE 1998

301ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bettinelli e per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15.15.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0115°)

Su proposta del Presidente VILLONE, si conviene di differire ulteriormente, fino alle ore 13 di martedì 22 settembre, il termine per la proposizione di emendamenti ai disegni di legge n. 3015 e n. 3285, concernenti rispettivamente le misure di prevenzione della corruzione e il rapporto tra procedimento penale e provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti pubblici.


IN SEDE CONSULTIVA

(3432) Norme per la soppressione dell’Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Dedoni ed altri; Massidda ed altri.

(1845) MANIS - Norme in materia di trasferimento delle competenze dell’Ente scuole materne della Sardegna allo Stato.

(Parere alla 7ª Commissione: esame congiunto e sospensione)

Riferisce alla Commissione la relatrice BUCCIARELLI, che considera il testo approvato dalla Camera dei deputati compatibile con l’assetto generale delle competenze sulle scuole materne statali. Dopo aver illustrato il contenuto specifico delle disposizioni in esame, propone di esprimere un parere favorevole rammentando che la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità il disegno di legge n. 3432.

Il senatore ROTELLI, premesso che la soppressione di un ente ritenuto non più necessario è un evento comunque positivo, osserva che in materia potrebbero esservi competenze regionali degli enti locali e rileva comunque una certa disarmonia del provvedimento rispetto al processo di decentramento amministrativo avviato con la legge n. 59 del 1997. In particolare, risultano singolari le ripartizioni delle competenze sui beni dell’ente soppresso tra la regione autonoma della Sardegna e gli enti locali e assai singolare è anche il conferimento di funzioni di amministrazione attiva al Commissario del Governo presso la regione Sardegna. A suo avviso, pertanto, vi sono dubbi di legittimità costituzionale circa il mancato rispetto delle autonomie territoriali.

Il senatore ANDREOLLI condivide le perplessità esposte dal senatore Rotelli.

Il sottosegretario SOLIANI precisa che la regione Sardegna non ha formulato obiezioni verso il provvedimento, ricorda che la legge n. 59 del 1997 ha avviato un processo di decentramento al quale appare coerente anche il provvedimento in esame, in un quadro di sostanziale rispetto delle autonomie territoriali, ciascuna per le rispettive competenze. Lo scopo principale del disegno di legge, d’altra parte, è quello di assicurare la continuità dell’offerta formativa, in un contesto sostanziale in cui gli enti locali e la regione non hanno rivendicato alcuna competenza diretta.

Il presidente VILLONE obietta che la disponibilità degli enti territoriali non appare risolutiva poiché lo statuto speciale della regione Sardegna potrebbe imporre una diversa soluzione del problema. In ogni caso, occorre verificare tale eventualità proprio alla luce dello statuto speciale.

La relatrice BUCCIARELLI rammenta che le iniziative assunte dagli enti locali per l’esercizio di scuole materne, spesso importanti ed efficaci, si inseriscono in un contesto di carenze statali che determina la stessa qualificazione dell’offerta formativa comunale come privata. Si tratta, pertanto, di scelte autonome degli enti locali, mentre non sembra che vi siano in materia competenze proprie delle regioni.

Si conviene quindi di sospendere momentaneamente l’esame dei disegni di legge, per svolgere una verifica di compatibilità con lo statuto speciale della regione Sardegna.


IN SEDE REFERENTE

(3506) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998.

(Esame e rinvio)

Il presidente VILLONE illustra il disegno di legge, che in parte costituisce l’adempimento della legge n. 59 del 1997, quanto alla semplificazione di procedimenti amministrativi mediante delegificazione. Al riguardo, si prevede la semplificazione di circa 50 procedimenti e di altri procedimenti di carattere strumentale, mentre il disegno di legge interviene anche sulla definizione dei criteri generali in tema di semplificazione procedimentale e introduce, quale importante novità, anche la semplificazione dei procedimenti in materia di illecito amministrativo. Il disegno di legge, inoltre, contiene disposizioni importanti per l’assetto generale della regolazione normativa, prevedendo all’articolo 3 uno strumento tecnico e operativo per l’opera di semplificazione normativa e procedimentale e, all’articolo 4, il nuovo istituto dell’analisi di impatto sulla regolamentazione, che a suo avviso non dovrebbe essere sopravvalutato nelle aspettative, ma può costituire comunque uno strumento utile. Con l’articolo 5 si interviene in materia di codificazione della nomativa vigente, nel proposito di pervenire alla redazione di testi unici omogenei per materia, assicurando una maggiore conoscibilità delle norme e una più agevole applicazione delle stesse. Dopo aver richiamato l’attenzione sulle specifiche disposizioni che presiedono al processo di codificazione, si sofferma sul comma 5 dell’articolo 5, che a suo avviso potrebbe essere considerato non necessario, data la generale competenza consultiva del Consiglio di Stato.

Interviene quindi il senatore ROTELLI, che dichiara di non condividere la diffidenza del relatore circa gli strumenti di analisi dell’impatto della regolazione normativa: egli viceversa apprezza molto la novità contenuta in proposito nel disegno di legge, che tuttavia dovrebbe essere precisata in riferimento all’oggetto, poiché si tratta, a suo avviso, di assicurare soprattutto una valutazione di impatto sull’organizzazione amministrativa da parte dei nuovi corpi normativi introdotti nell’ordinamento. Quanto all’unità per la semplificazione normativa e procedimentale, ritiene opportuno valorizzare la presenza di esperti nell’analisi di organizzazione, che spesso sono estranei alle amministrazioni pubbliche.

In proposito, il senatore MAGNALBO’ suggerisce di modificare la denominazione dell’unità di semplificazione.

Prende la parola, quindi, il ministro BASSANINI, che anzitutto ringrazia la Commissione per aver iniziato tempestivamente l’esame del disegno di legge, cui il Governo annette particolare importanza. In parte si tratta di dar seguito alla legge n. 59 del 1997, circa l’introduzione di uno strumento permanente di semplificazione dei procedimenti amministrativi, di delegificazione e di intelligente deregolazione. Una regolazione normativa più adeguata, infatti, esige comunque un radicale sfoltimento delle norme vigenti, da ridurre nel numero e da rendere più adeguate e convincenti, come anche più facili da applicare. E’ noto, d’altra parte, che il numero delle leggi vigenti è stato stimato anche dalle analisi più attendibili e recenti, come quella condotta dal Servizio studi della Camera dei deputati, nell’ordine di 13 mila provvedimenti di natura legislativa, cui si aggiungono oltre 5 mila di natura incerta, perché spesso di epoca precostituzionale, oltre a circa 20 mila leggi regionali. Nel confronto con altri paesi, l’Italia ha sicuramente un sovraccarico normativo imponente, ma il problema è comune a tutti gli ordinamenti consimili, tanto che recentemente è stato concluso un protocollo d’intesa tra i Governi dei paesi dell’Unione europea proprio in tema di revisione e semplificazione delle leggi e delle altre norme vigenti: lo scopo è quello di assicurare regole più semplici e di tutelare meglio i diritti e le libertà dei cittadini e gli interessi generali delle collettività. Nel protocollo d’intesa si fa riferimento anche alle normative comunitarie, che pure soffrono di una certa ipertrofia, e si è assunto l’impegno di costituire strutture apposite presso ciascun Governo: il proposito è quello di valutare l’impatto della regolazione normativa, sotto il profilo dei costi e dei benefici e del rapporto tra obiettivi e risultati, in base a un’analisi di impatto da riferire tanto all’organizzazione pubblica quanto agli effetti delle nuove norme per i cittadini, per le imprese, per le associazioni. Occorre, inoltre, rendere sistematico il lavoro di codificazione, seguendo l’esempio di esperienze straniere, nel tentativo di ottenere corpi normativi omogenei, semplici e interamente applicabili. Quanto alle altre parti del disegno di legge in esame, si tratta di realizzare il primo intervento annuale di semplificazione procedurale mediante delegificazione, riferito ad alcune decine di procedimenti specifici, ma anche a procedimenti strumentali attualmente regolati in modo molto farraginoso e inutilmente disomogeneo. Il Governo, disponibile a ogni correzione e integrazione del testo utile ad assicurarne una maggiore efficacia, confida in un lavoro parlamentare proficuo e celere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3432) Norme per la soppressione dell’Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Dedoni ed altri; Massidda ed altri.

(1845) MANIS - Norme in materia di trasferimento delle competenze dell’Ente scuole materne della Sardegna allo Stato.

(Parere alla 7ª Commissione: ripresa e conclusione dell’esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l’esame dei disegni di legge, precedentemente sospeso.

Il presidente VILLONE, avendo esaminato lo statuto speciale della regione Sardegna, precisa che in materia scolastica non è prevista una competenza legislativa primaria né concorrente. Tuttavia lo statuto prevede una competenza di integrazione della legislazione statale anche in materia di istruzione pubblica e ciò, nell’escludere obiezioni di ordine costituzionale, induce a suo avviso alla formulazione di un indirizzo rivolto a considerare preferibile una scelta di maggiore rispetto dell’autonomia della regione e degli enti locali.

Il senatore LISI concorda in linea di massima sulla proposta del Presidente, ma considera difficile esprimere un parere consapevole senza una sufficiente documentazione, soprattutto senza la disponibilità della legge istitutiva dell’ente da sopprimere. Propone pertanto di rinviare la formulazione del parere.

Secondo il senatore BESOSTRI, vi sono invece tutti gli elementi necessari per una valutazione immediata.

Il senatore ROTELLI osserva che il processo di decentramento avviato con le cosiddette leggi Bassanini impone di considerare un intervento normativo come quello in esame non solo alla luce del quadro costituzionale di delimitazione delle attribuzioni reciproche tra lo Stato, la regione a statuto speciale e gli enti locali. Occorre, infatti, una maggiore coerenza con la tesi, enunciata dallo stesso ministro Bassanini in fase di discussione delle leggi che portano comunemente il suo nome, perché tutte le funzioni e le competenze trasferibili alle regioni e agli enti locali a Costituzione vigente siano effettivamente trasferite agli enti territoriali.

Secondo la senatrice D’ALESSANDRO PRISCO il provvedimento in esame non ha nulla a che vedere con l’attuazione della legge n. 59 del 1997, che infatti non dispone in materia scolastica per scelta consapevole e ponderata. La legislazione vigente sulle scuole materne ha una propria configurazione, che viene sostanzialmente e formalmente rispettata dal disegno di legge in esame, mentre non sarebbe una valutazione di competenza della Commissione affari costituzionali quella riferita all’adeguatezza delle norme generali che regolano la materia.

Il senatore ANDREOLLI ritiene che per quanto di competenza la Commissione possa pronunciare un parere di nulla osta, formulando un auspicio per un indirizzo più coerente, anche in materia, verso il processo di decentramento ormai avviato.

La senatrice D’ALESSANDRO PRISCO esprime il proprio netto dissenso da tale proposta, poiché a suo avviso il rilievo non è pertinente al provvedimento in esame. Ritiene, pertanto, che il parere debba essere positivo senza alcuna osservazione ulteriore.

Il senatore ROTELLI ritiene che il disegno di legge in esame non sia affatto coerente al principio di autonomia enunciato nell’articolo 5 della Costituzione, da considerare quale principio fondamentale dell’ordinamento.

Il presidente VILLONE invita a riflettere sulla circostanza che si tratta semplicemente di formulare un auspicio per un indirizzo legislativo di maggiore coerenza al principio di autonomia, conforme anche allo statuto speciale di autonomia della regione Sardegna, quanto alle competenze legislative e amministrative di integrazione, che riguardano anche l’istruzione pubblica.

La Commissione conviene quindi a maggioranza di formulare un parere favorevole con l’osservazione suggerita dal senatore Andreolli e ripresa dal presidente Villone.

La seduta termina alle ore 16.25.