BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 10 FEBBRAIO 1999

170ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO



La seduta inizia alle ore 15,15.


(3768) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FERRANTE, dopo aver ricordato che la Sottocommissione ha rinviato l'esame degli emendamenti al decreto-legge recante disposizioni per la funzionalità degli enti pubblici, fa presente che è stata anche trasmessa una riformulazione dell'emendamento 2.5. Segnala che tale emendamento, nel precisare che la tassa sui marmi è determinata in base alle esigenze della spesa comunale inerente il settore stesso, interviene sull'autonomia finanziaria del comune e potrebbe comportare variazioni di gettito rispetto alla legislazione vigente.

Il presidente COVIELLO dà lettura della nota trasmessa dal Ministero del tesoro nella quale si rileva, in relazione agli emendamenti 1.1, 1.3, 1.8 e 1.4, che il differimento del termine ivi previsto potrebbe incidere sulla liquidità degli enti. Vi è espresso altresì avviso contrario sugli emendamenti 1.2 e 2.1, specificando, in relazione a quest'ultimo che l'efficacia retroattiva della disposizione assumerebbe natura di sanatoria di posizioni illegittime. Non vi sono rilievi da formulare in relazione ai restanti emendamenti.

Il relatore FERRANTE ritiene che dai rilievi del Tesoro non sembrano comunque risultare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Propone, peraltro, di esprimere avviso contrario sull'emendamento 2.5 (nuovo testo), in quanto interviene sull'autonomia di bilancio dei comuni e sull'emendamento 2.1 e di nulla osta sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.



(3160 e 1247-ter-A) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri
(Parere all'Assemblea: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)


Il relatore FERRANTE osserva che è pervenuta una riformulazione dell'emendamento 12.15 originariamente privo di copertura finanziaria. Ritiene necessario acquisire una valutazione da parte del Tesoro, al fine di precisare la quantificazione dell'onere; segnala che il testo presuppone, tenendo conto del numero dei giudici di pace, una misura dell'indennità giudiziaria pari a 15 milioni pro-capite.
Occorre poi valutare, alla luce delle complessive prenotazioni sul Fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero di grazia e giustizia, comunicate dalla Camera, l'opportunità di rivedere parzialmente il parere reso in data 2 febbraio 1999 in ordine agli emendamenti 12.7, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.16 e 12.17, condizionando ulteriormente il parere di nulla osta al non superamento delle disponibilità esistenti sull'accantonamento medesimo, pari a 109.333 milioni per il 1999, 145.392 milioni per il 2000 e 155.572 milioni per il 2001.

Il presidente COVIELLO dà lettura della nota trasmessa dal Ministero delle tesoro nella quale si precisa che la quantificazione dell'onere dell'emendamento 12.15 (nuovo testo) risulta sottostimata, in quanto è stata determinata sulla base della misura dell'indennità giudiziaria inferiore a quella attualmente in vigore e senza tenere conto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Il relatore FERRANTE ritiene che si possa esprimere parere di nulla osta sull'emendamento a condizione che sia esplicitato che l'indennità giudiziaria sia pari a complessivi 15 milioni annui per ciascun giudice onorario.

Il senatore AZZOLLINI ritiene preferibile formulare parere contrario sull'emendamento; osserva, peraltro, che la proposta del relatore interviene nel merito della disposizione, alterando l'operatività di una riforma destinata a rendere più incisiva la funzione del giudice di pace.

La Sottocommissione, con il voto contrario del senatore MORO, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 12.15 (nuovo testo) a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia precisato che la misura massima dell'indennità giudiziaria sia pari a complessivi 15 milioni annui per ciascun giudice onorario e che sia soppresso il riferimento normativo della legge n. 27 del 1981. A parziale revisione del parere precedentemente espresso in ordine agli emendamenti 12.7, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.16 e 12.17, il parere di nulla osta sui citati emendamenti è ulteriormente condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, oltre che all'approvazione dei rispettivi emendamenti di copertura, al non superamento di una autorizzazione di spesa complessiva eccedente le disponibilità esistenti sull'accantonamento del Ministero di grazia e giustizia, pari a 109.333 milioni per il 1999, 145.392 milioni per il 2000 e 155.572 milioni per il 2001.




(3399) PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari
(3477) MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari
(3554) BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori
(3644) CO’ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria
(3672) RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari
(Parere alla 7a Commissione su testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica.)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione nella seduta di ieri ha rinviato l'esame del provvedimento al fine di acquisire ulteriori elementi informativi, il presidente COVIELLO dà lettura della nota trasmessa dal Ministero del tesoro, nella quale si precisa che dal provvedimento potrebbero derivare maggiori oneri non quantificati e non coperti.

Il relatore FERRANTE, dopo aver rilevato che la nota non fornisce alcuna indicazione ulteriore rispetto a quanto emerso nella seduta di ieri, ritiene opportuno richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione delibera, quindi, la richiesta di relazione tecnica.


La seduta termina alle ore 15,50.