AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1996


86a Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini, e i sottosegretari di Stato per il commercio con l'estero Cabras e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA
(1155) Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero
(328) COVIELLO. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
(461) FUMAGALLI CARULLI. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero
(1196) VENTUCCI ed altri. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero
(1402) WILDE e LAGO. - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero
(1519) Disposizioni sulla promozione delle produzioni italiane all'estero e riforma dell'ICE
(Parere alla 10a Commissione su emendamenti al testo unificato: favorevole)

Il presidente VILLONE rileva che gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito non suscitano obiezioni, per quanto di competenza. Concordano i senatori BESOSTRI e ANDREOLLI.

La Commissione conviene di formulare un parere favorevole sugli emendamenti in esame.

IN SEDE REFERENTE
(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142
(Rinvio del seguito dell'esame)

Su richiesta della senatrice DENTAMARO, il PRESIDENTE dispone che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti al disegno di legge in titolo è fissato alle ore 13 del giorno 8 gennaio 1997.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0038o)

Il PRESIDENTE propone di sospendere i lavori fino al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, in attesa di provvedimenti urgenti eventualmente trasmessi dalla Camera dei deputati.

La Commissione concorda.

(La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 14,10).

Il presidente VILLONE avverte che è stato appena assegnato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge n. 1902, sul settore portuale, approvato dalla Camera dei deputati. Considerata l'urgenza della questione, propone alla Commissione di esaminarlo immediatamente.

Conviene la Commissione stessa.

IN SEDE CONSULTIVA
(1902) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei
(Parere alla 8a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto del decreto-legge, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati; il provvedimento, ormai prossimo alla decadenza, è stato più volte reiterato a partire dal dicembre 1992. Propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il ministro BASSANINI concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Il presidente VILLONE sospende quindi nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, è ripresa alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è stato appena assegnato, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, il disegno di legge n. 1901, già approvato dalla Camera dei deputati, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della Regione siciliana, nonchè per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata. Propone di procedere immediatamente all'esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA
(1901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonchè per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata
(Parere alla 4a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE ricorda i precedenti del decreto-legge, si sofferma sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e propone un parere favorevole.

Il ministro BASSANINI rammenta che il decreto-legge è stato emanato per la prima volta dal Governo Berlusconi, e successivamente reiterato fino al provvedimento in esame.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE propone di sospendere la seduta, sino al termine della seduta dell'Assemblea, per procedere successivamente all'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge relativo al Giubileo del 2000 nonchè del disegno di legge relativo al finanziamento dei partiti politici, se trasmessi in tempo utile dalla Camera dei deputati.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 20,10.

IN SEDE DELIBERANTE
(335-398-B) Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Guerzoni ed altri; Preioni
(Discussione e approvazione)

Il relatore GUERZONI rileva che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati corrisponde sostanzialmente, nella impostazione fondamentale, a quello già approvato dal Senato, con alcune modificazioni di natura tecnica e formale e taluni adattamenti, in tema di ripartizione delle risorse derivanti dal contributo del quattro per mille nonchè in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, da lui ritenute condivisibili.
Conclude, pertanto, per l'approvazione definitiva del disegno di legge.

Il presidente VILLONE si sofferma sulle modificazioni più significative introdotte dalla Camera dei deputati, che peraltro non alterano sostanzialmente il testo già approvato dal Senato. Annuncia, quindi, che la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta, con osservazioni.

Si apre la discussione.

Il senatore SCHIFANI osserva che il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3 e dell'articolo 3, comma 3, potrebbe consentire un uso strumentale della normativa, con la costituzione solo nominale di movimenti politici, allo scopo di ottenere il finanziamento.

Il presidente VILLONE comprende i motivi di preoccupazione espressi dal senatore Schifani, ma considera in certa misura inevitabile, nella fase transitoria, un simile rischio.

Il senatore PINGGERA precisa che tale eventualità è riferibile esclusivamente alla prima applicazione della normativa, mentre il meccanismo che vi è sotteso costituisce una opportuna garanzia.

Il senatore BESOSTRI rileva che le incongruenze della normativa in esame sono da riferire in primo luogo alla carenza di una regolamentazione normativa idonea sui partiti politici. Rinnova, quindi, l'obiezione già formulata a suo tempo in ordine al riferimento alla quota proporzionale nell'elezione della Camera dei deputati, come principale criterio per la ripartizione delle risorse. Auspica, pertanto, un successivo intervento normativo, in materia di partiti politici, che abbia una configurazione organica e coerente.

Il senatore Lino DIANA preannuncia il suo voto favorevole al disegno di legge in esame, ma rileva il possibile contrasto con l'esito del referendum abrogativo in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici. Egli avrebbe preferito una discussione in Assemblea in tale materia e considera importante, comunque, apprendere il contenuto dell'ordine del giorno approvato nella seduta odierna da parte della Camera dei deputati in materia di depenalizzazione dei reati di illecito finanziamento dei partiti. In proposito, infatti, sarebbe stata a suo avviso preferibile una esplicita soluzione normativa, trattandosi di una problematica connessa a quella in esame anche sotto gli aspetti logico ed etico.

Il presidente VILLONE precisa che la discussione in sede deliberante non dissimula alcun intento recondito, ma è stata intrapresa esclusivamente per ragioni procedurali e contingenti, in relazione all'impegnativo calendario dell'Assemblea, al fine di pervenire a una decisione sollecita, in ragione del consenso politico che si è formato in materia. Non si tratta, peraltro, di una riproposizione del sistema di finanziamento pubblico, perchè il meccanismo in esame è fondato sulla libera scelta dei cittadini e ha anche il vantaggio di impegnare i partiti a meritare il finanziamento che sarà loro destinato, dinanzi al giudizio della pubblica opinione. Quanto al citato ordine del giorno della Camera dei deputati, ne assicura la tempestiva disponibilità, sottolineando peraltro che esso non rileva per la valutazione della Commissione, nè sotto il profilo formale nè dal punto di vista sostanziale. Al riguardo, inoltre, osserva che l'adozione di una misura di depenalizzazione, nel contesto normativo in esame, non ha ottenuto il consenso necessario.

Il senatore PELLEGRINO osserva che la discussione in corso può conseguire un esito positivo sulla base di un largo accordo politico, del quale non sembra rinvenire elementi sufficienti in base agli interventi finora svolti, che hanno richiamato l'attenzione piuttosto sui motivi di perplessità riguardo al testo, che non su quelli di accordo. Potrebbe, pertanto, essere opportuna una riflessione maggiore sui tempi di trattazione.

Il senatore ROTELLI rileva l'incongruenza del sistema di finanziamento in esame con la prospettiva di una articolazione decentrata dei partiti e movimenti politici, in funzione delle autonomie territoriali. Il testo, inoltre, non tiene conto delle strutture politiche se non in stretta correlazione con la competzione elettorale e con il suo esito di rappresentanza. Ne risulta sottovalutato, e sostanzialmente ignorato, il contenuto di democrazia diretta proprio della vita politica, mentre rilevano solo i partiti in quanto strutture che organizzano il consenso a fini elettorali. Ritiene quindi preferibile la determinazione delle quote di gettito tributario destinate a finanziare i partiti politici, in ragione delle scelte di ciascun contribuente, piuttosto che di una rilevazione indifferenziata, foriera di possibili valutazioni di illegittimità, anche in rapporto alla copertura finanziaria annuale massima. In proposito ritiene opportuno formulare un apposito ordine del giorno, che impegni il Governo ad una applicazione coerente rispetto al criterio esposto.

Ad avviso del presidente VILLONE, tale ultima questione non ha fondamento, in quanto la scelta è rimessa comunque ai singoli contribuenti e il criterio di ripartizione è determinato dalla legge.

Il senatore PASSIGLI ricorda le più risalenti discussioni sui costi della politica e sulle conseguenti necessità di finanziamento e conferma la sua opinione favorevole a una partecipazione pubblica ai relativi oneri, da integrare con una rigorosa regolamentazione dell'attività dei partiti, per il controllo delle risorse. Condivide, peraltro, l'obiezione del senatore Rotelli sull'incongruenza del meccanismo in esame rispetto alla tendenza evolutiva, anche istituzionale, verso il decentramento e l'autonomia. Si tratta a suo avviso di una normativa destinata a una breve durata, da superare nella riconsiderazione del ruolo dei partiti politici, anche a prescindere dalla rappresentanza parlamentare. Il testo in esame, inoltre, contraddice il proposito di favorire l'aggregazione delle forze politiche, come si evince dall'articolo 2. Ritiene comunque opportuno assicurare una certa disponibilità finanziaria ai partiti e movimenti politici, la cui azione è vitale per la democrazia. Si sofferma criticamente, quindi, sull'articolo 6 del testo in esame, in tema di detrazione fiscale per le erogazioni liberali delle persone giuridiche: in proposito, considera discutibile sia il principio ispiratore, sia il meccanismo normativo, che potrebbe comportare anche notevoli questioni interne agli stessi soggetti coinvolti, ad esempio nei confronti degli azionisti di minoranza. Non considera pertinente, infine, il richiamo all'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, da lui comunque non condiviso e sottolinea l'opportunità di non violare, in tema di depenalizzazione, il principio del favor rei nella successione temporale delle leggi penali.

Il senatore COSTA conferma il consenso della sua parte politica all'approvazione del disegno di legge, sottolineando l'importanza dei partiti politici nella vita associata e il loro ruolo funzionale a una democrazia matura.

Il senatore ELIA rivendica la corresponsabilità politica per una soluzione normativa, che a suo avviso non viola il risultato del referendum abrogativo sul finanziamento pubblico dei partiti politici, anche se potrebbe risultare non pienamente efficace, almeno per la parte relativa alla destinazione di una quota del gettito dell'IRPEF, che è indifferenziata rispetto alle preferenze dei contribuenti. Quanto alla depenalizzazione dei reati di illecito finanziamento, ne ricorda le vicende giurisprudenziali riferite alla normativa vigente e conclude ritenendo opportuno approvare definitivamente il disegno di legge.

Il senatore PIERONI ricorda il consenso del suo Gruppo nella prima lettura del testo e rinnova l'adesione ai principi ispiratori del disegno di legge, per una modalità trasparente e corretta del finanziamento della politica anche attraverso forme di sostegno pubblico. Osserva, peraltro, che il testo già approvato dal Senato ha suscitato presso la Camera dei deputati alcune discussioni e valutazioni improprie, che si riverberano in parte anche sulle modifiche approvate, determinando un diverso atteggiamento, nell'attuale fase dell'iter, da parte del suo stesso Gruppo.

Il senatore PERA esprime il consenso di Forza Italia al disegno di legge in discussione, che contiene alcuni difetti tecnici, come quello rilevato dal senatore Schifani o l'altro evocato dal senatore Besostri, ma corrisponde a un principio condivisibile di riconoscimento del ruolo dei partiti politici, senza indulgenze verso pregiudizi umorali diffusi negli ultimi anni. Manifesta il suo apprezzamento, a tale riguardo, per le ragioni esposte dal segretario del Partito democratico della sinistra nella discussione odierna presso la Camera dei deputati, rivolte a sostenere l'insopprimibile funzione dei partiti politici in un contesto democratico. Il disegno di legge, inoltre, assicura una forma di controllo dei cittadini sul comportamento dei partiti, attraverso l'indicazione o meno della volontà di concorrere al loro finanziamento. Garantisce altresì una maggiore trasparenza in tema di erogazioni liberali, anche da parte delle persone giuridiche, che ben possono avere interesse a sostenere soggetti politici, ma devono farlo in condizioni di piena visibilità. Nel sottolineare l'attuale incertezza sulla materia in discussione, connessa anche alla questione della depenalizzazione dei reati di illecito finanziamento, ritiene che anche a tale ultimo problema si debba corrispondere in tempi brevi, rinunciando ad atteggiamenti moralistici e tenendo conto che non si dovrebbe ora auspicare l'applicazione di misure penali per un'intera classe dirigente, soprattutto nel campo economico, dopo che alcuni anni fa è stata sostanzialmente decapitata la precedente classe politica.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI osserva che Tangentopoli non ha significato solo un sistematico, irregolare finanziamento dei partiti, ma soprattutto uno stravolgimento nella concezione dei rapporti tra il cittadino ed i pubblici poteri in genere. Nel concordare sostanzialmente con quanto sostenuto dal senatore Passigli, anticipa il proprio voto favorevole sebbene ritenga che la legge sia di breve durata e che la discussione avvenga in tempi ristretti. Una corretta attività politica implica inoltre un maggior coinvolgimento delle donne. Auspica quindi una più adeguata rappresentanza femminile ed un superamento di certi fenomeni di scarsa democrazia interna ai partiti.

Il senatore D'ONOFRIO afferma che la disciplina legislativa del 1993 in materia elettorale ha segnato un miglioramento dell'ordinamento, con l'abbandono del sistema sanzionatorio imperniato sulla pena, in favore di misure di altra natura, quali la decadenza dalla carica. Su questa linea di maggiore modernità si colloca la disciplina in esame. Egli annuncia quindi il voto favorevole della sua parte politica, lamentando l'ipocrisia che generalmente accompagna la trattazione di questi argomenti da parte dei mezzi di comunicazione.

Il senatore DUVA rileva che la normativa in questione si caratterizza come transitoria, ma questa natura va ascritta a suo merito, in un momento in cui il paese si accinge ad una complessa riforma istituzionale, a seguito della quale è auspicabile che si instauri un nuovo equilibrio. Il disegno di legge, nel reagire contro i sentimenti generalmente polemici nei confronti della classe politica, rispetto al testo approvato dal Senato, a fronte di alcune manchevolezze, fa registrare tuttavia anche dei miglioramenti in materia di controlli; positiva è anche la commisurazione del contributo alla consistenza della rappresentanza parlamentare, elemento questo che tende a valorizzare gli eletti rispetto al ruolo svolto dagli organi direttivi dei partiti. Il tema va comunque collocato nel quadro di una riforma complessiva dei movimenti politici che auspicabilmente dovrebbe favorire il decentramento delle formazioni stesse e l'instaurazione di controlli interni più efficaci. La normativa in esame è frutto di un sistema elettorale ibrido e ne riflette quindi le incertezze. La Camera dei deputati opportunamente non ha incluso il problema della depenalizzazione, il quale richiede una riflessione più approfondita. Conclude dichiarando che la volontarietà delle contribuzioni appare rispettosa della decisione assunta dal corpo elettorale nella consultazione referendaria.

Il senatore ALBERTINI ritiene che si tratti di una legge necessaria, anzi indispensabile, che siano soddisfacenti gli strumenti individuati e non contrastanti con il referendum sul finanziamento pubblico. Manifesta altresì il proprio apprezzamento per il criterio di ripartizione introdotto. Le lacune del disegno di legge, da più parti segnalate, non impediscono alla sua parte politica di esprimere un voto favorevole, mentre questa rimane contraria ai contenuti dell'ordine del giorno sottoscritto alla Camera dei deputati dall'onorevole Giovanardi.

Il senatore MAGNALBÒ, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale sostiene la doverosità di un congegno di finanziamento per i partiti politici, al fine di fugare o almeno ridurre i rischi di inquinamento dell'attività politica. Malgrado quindi le perplessità emerse, conferma il suo voto favorevole.

Il senatore PELLEGRINO, nonostante le riserve espresse, avverte un sostanziale consenso delle forze politiche sulla disciplina in discussione e sottolinea la singolarità di una vicenda giudiziaria che ha portato al sostanziale accantonamento di un'intera classe politica che aveva operato in contrasto con le regole democratiche. Egli ha sempre auspicato che questo processo potesse proseguire fino alle sue logiche conseguenze, nella convinzione che non siano ancora maturi i tempi per una soluzione diversa.

Il senatore MILIO sostiene che la normativa in esame espone la classe politica a nuovi rischi di illegittimità. Chiede pertanto una pausa di riflessione, onde evitare il giusto malumore dei cittadini, favorito anche da una procedura affrettata di approvazione.

Il presidente VILLONE fa presente che il provvedimento è frutto di un dibattito annoso, del quale è certamente testimone il relatore. Esclude quindi ogni rilievo di frettolosità, per quanto l'evoluzione del sistema politico sia ancora in corso e ritenendo che rispetto a tale fenomeno la normativa stessa tenda a rimanere neutrale.

Il relatore GUERZONI ritiene che il carattere elevato del dibattito abbia dato la misura dell'importanza della questione che tornerà d'attualità nell'ambito delle riforme istituzionali. Ricorda che il dibattito ha preso avvio alla fine del 1994 e che proprio alcune delle nuove formazioni politiche erano più decisamente favorevoli a riproporre una diciplina legislativa di finanziamento all'attività politica. Il testo approvato dalla Camera dei deputati si sofferma in modo analitico su alcuni aspetti procedurali, che era forse preferibile affidare ad una disciplina regolamentare. Il disegno di legge varato dal Senato non interveniva, a suo avviso giustamente, nella ripartizione dei contributi all'interno delle coalizioni, nella premessa che queste ultime avrebbero trovato il loro equilibrio, considerato che non vi sono parlamentari eletti in assenza di collegamenti con gli schieramenti maggiori. L'articolato in discussione, da questo punto di vista, appare invece più garantista; la disciplina stessa si presta facilmente ad un'interpretazione in senso coerentemente maggioritario, bastando solo che all'atto della dichiarazione di appartenenza i parlamentari si esprimano con un'adesione alle coalizioni anzichè alle singole componenti politiche. Il disegno di legge evidenzia molti pregi rispetto ad alcune insufficienze, esso allinea l'Italia ai sistemi in vigore in altri paesi europei e tiene conto della centralità del ruolo svolto dai cittadini nel mutato sistema elettorale. Egli conviene sul carattere transitorio della disciplina stessa, dando per scontato che essa andrà modificata a seguito di un'eventuale riforma della legge elettorale.

La senatrice DENTAMARO non condivide i rilievi espressi circa il carattere frettoloso del testo in esame, pur non avendo partecipato al dibattito delle precedenti legislature. In realtà, alcune delle perplessità manifestate a questo proposito tradiscono timori per una possibile, futura evoluzione della vita politica; dalla normativa in discussione si può comunque attendere un miglioramento del costume ed una attenuazione dei pericoli di inquinamento.

Il senatore MILIO insiste nel richiedere un rinvio della discussione, avendo egli intenzione di presentare alcuni emendamenti.

Il senatore Lino DIANA ritiene che tale richiesta sia assolutamente rituale e che non possa essere conculcata la facoltà di ciascun senatore di presentare proposte di modifica.

Il presidente VILLONE chiarisce che egli sottoporrà al voto della Commissione la richiesta di rinvio della discussione, fermo restando che sarà comunque stabilita una breve sospensione dei lavori per consentire la presentazione di eventuali emendamenti.

Posta in votazione, la proposta di rinvio della discussione risulta repinta. Il presidente VILLONE sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 22,10, è ripresa alle ore 22,50.

Il senatore MILIO rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati.

Il relatore GUERZONI si dichiara contrario a tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario VIGNERI esprime l'avviso contrario del Governo su tutti gli emendamenti.

Si procede alle votazioni.

L'emendamento 1.1 è respinto dalla Commissione, che successivamente approva l'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2. Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9.
Viene quindi approvato l'articolo 2, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
Quanto all'articolo 3, sono respinti con separate deliberazioni gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. L'articolo 3 è approvato senza modifiche.
Respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2, anche l'articolo 4 è approvato senza modifiche.
Respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, sull'emendamento 5.4 il senatore SPERONI annuncia il suo voto favorevole, così come il senatore MAGNALBÒ. Il relatore GUERZONI ritiene che la finalità dell'emendamento possa essere realizzata anche in via applicativa, attraverso una corretta interpretazione. Concorda il presidente VILLONE e si associa anche il sottosegretario VIGNERI, che ritiene possibile ottenere lo stesso risultato in via amministrativa. L'emendamento viene quindi respinto. Respinto anche l'emendamento 5.5, la Commissione approva l'articolo 5 nel testo trasmesso dalla Cmera dei deputati.

Sull'emendamento 6.1, il relatore GUERZONI conferma il suo parere contrario, ritenendo che esso possa determinare inopportune complicazioni nel sistema amministrativo tributario. L'emendamento viene poi respinto, così come l'emendamento 6.2

La Commissione approva l'articolo 6 nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE avverte che sull'articolo 7 non sono stati proposti emendamenti e lo pone in votazione: la Commissione approva.

Quanto all'articolo 8, il senatore MAGNALBÒ annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 8.1, che viene successivamente respinto. La Commissione respinge anche l'emendamento 8.2 Sull'emendamento 8.3, il senatore SPERONI annuncia la sua astensione, ritenendo incompleta la casistica che vi è contemplata. L'emendamento viene quindi respinto. Anche l'emendamento 8.4 è respinto dalla Commissione così come, con separate deliberazioni, gli emendamenti 8.5, 8.6 e 8.7. È dichiarato improponibile l'emendamento 8.8, mentre è respinto l'emendamento 8.9. La Commissione approva l'articolo 8 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, nonchè i connessi allegati A), B) e C), sui quali non sono stati presentati emendamenti.

Viene quindi posto in votazione, e respinto, l'emendamento 9.1. Respinto anche l'emendamento 9.2, la Commissione approva l'articolo 9 nel testro trasmesso dalla Camera dei deputati.
Sono quindi approvati, con distinte votazioni, anche gli articoli 10 e 11.

Si procede alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore Lino DIANA annuncia il suo voto favorevole, nella persuasione che i costi dell'attività politica debbano essere sostenuti anche con un onere erariale, considerata la funzione dei partiti nel regime democratico e il riconoscimento costituzionale del loro ruolo. Occorre, infatti, assicurare parità di condizioni nella competizione politica, anche per quelle formazioni che non hanno riferimenti in soggetti economicamente solidi. Egli manifesta qualche dubbio sulla compatibilità della normativa in esame con l'esito del referendum abrogativo in tema di finanziamento pubblico dei partiti politici, anche se confida sull'autorevole opinione di quei senatori, cultori del diritto costituzionale, che tendono ad escudere qualsiasi contraddizione in proposito. Osserva, peraltro, che si tratta pur sempre di risorse erariali, ciò che avrebbe consigliato un esame anche più visibile di quello in corso, dinanzi all'Assemblea del Senato. Quanto all'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, dinanzi richiamato, ne condivide il contenuto ma si risolve a non riproporlo anche nella discussione in atto, esclusivamente per ragioni di speditezza procedurale. Sottolinea, comunque, che l'illecito finanziamento dei partiti non può essere accomunato al fenomeno della cosiddetta Tangentopoli, da riferire piuttosto alla diffusione dei reati, ben più gravi, di corruzione e concussione. Osserva, in particolare, che la libera elargizione ai partiti politici è di per sè lecita anche in base alla legislazione vigente, mentre le relative ipotesi di reato si realizzano esclusivamente per l'omessa o incompleta dichiarazione, che peraltro non ne modifica la natura. Censura, pertanto, il grave tentativo di risolvere le questioni pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali competenti, indulgendo in una inaccettabile indifferenza verso la tutela di un principio fondamentale come quello del favor rei nella successione delle leggi penali nel tempo. La confusione tra i fenomeni di corruzione e l'illecito finanziamento ha condotto a un uso strumentale delle inchieste penali nei confronti degli avversari politici, tanto più inaccettabile in quanto fino all'inzio degli anni Novanta la stessa magistratura penale ha considerato di fatto irrilevanti quelle condotte che ha successivamente preso a perseguire, rivelandosi ben presto all'attenzione di una osservazione attenta e priva di pregiudizi che al reato di illecito finanziamento dei partiti è stato sostanzialmente considerato come un mezzo per la repressione penale di più gravi delitti, come la corruzione e la concussione. Ritiene che in materia di illecito finanziamento dei partiti sia sufficiente e congrua la previsione di sanzioni amministrative, anche di severo tenore. Quanto alla discussione che sta per concludersi, rileva nuovamente alcune anomalie procedurali, che non hanno assicurato un dibattito sufficientemente ampio e approfondito, ma conferma il suo intendimento di votare a favore dell'approvazione del disegno di legge.

Il senatore SPERONI sostiene che il disegno di legge non contraddice l'esito del referendum abrogativo sul finanziamento pubblico dei partiti politici, poichè la destinazione volontaria di una quota del gettito erariale si può considerare quasi come un meccanismo speculare a quello dell'obiezione fiscale. Annuncia pertanto il suo voto favorevole.

Il senatore PIERONI si dichiara d'accordo con il senatore Pera nella ricostruzione del contesto politico di riferimento della normativa in esame, che appare mutato rispetto a quello della prima lettura da parte del Senato. Nel respingere ogni impulso giustizialista, ritiene tuttavia prioritario assicurare il rispetto di quanti abbiano agito, anche negli anni precedenti, osservando le leggi dello Stato. Nella valutazione comparativa delle questioni sottese al disegno di legge, il suo Gruppo manterrà un atteggiamento di astensione.

Il senatore D'ONOFRIO annuncia il suo voto favorevole e censura un commento a suo dire non documentato, pubblicato sul quotidiano «La Repubblica», che istituisce improprie connessioni tra i fenomeni di corruzione e l'illecito finanziamento dei partiti. Ritiene opportuno fornire all'autore del predetto commento la documentazione parlamentare occorrente per una valutazione più consapevole.

Il senatore PINGGERA, in ragione dei miglioramenti apportati al testo da parte della Camera dei deputati, pronuncia una dichiarazione di voto favorevole.

Il senatore ROTELLI conferma le sue riserve sulla contraddizione tra i meccanismi previsti dal disegno di legge e i principi di decentramento e autonomia, affermati anche dalla Costituzione. Osserva, inoltre, che il testo normativo accentua il profilo istituzionale dei partiti, senza valorizzarne quello associativo. Annuncia tuttavia il suo voto favorevole.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA
(1909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000
(Parere alla 8a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il provvedimento in titolo, ne ricorda i precedenti e propone di formulare un parere favorevole.

Il senatore SPERONI ritiene che debba essere esclusa l'urgenza del decreto-legge, se si prescinde dalla considerazione degli effetti già prodotti, che peraltro riflette un orientamento criticato anche dalla Corte costituzionale. Il provvedimento non è altresì necessario, in quanto prevede rilevanti finanziamenti per un avvenimento di carattere religioso, con implicazioni turistiche, che coinvolge prevalentemente la città di Roma. Lo Stato italiano viene a farsi carico di oneri finanziari ingenti che dovrebbero semmai essere addossati alle categorie direttamente avvantaggiate come gli albergatori, mentre è facile prevedere che altri soggetti, e gli stessi parlamentari, potrebbero subire sensibili disagi. In Italia i costi di avvenimenti di questa portata, come anche delle Olimpiadi, sono sostenuti dallo Stato, mentre in altri paesi si osserva a questo proposito un diverso criterio. Egli d'altronde dubita fortemente dell'efficienza delle autorità comunali che sovrintendono alle opere previste, ed i suoi dubbi sono giustificati da molteplici circostanze. Coglie infatti l'occasione per lamentare che l'autostrada per Fiumicino sia sprovvista di numerazione e che sia gratuita, così come il transito sul Grande Raccordo anulare, mentre il tratto Milano-Malpensa è a pagamento e così pure il percorso di altre tangenziali extra urbane. Tali considerazioni dimostrano i privilegi di cui gode la Capitale e conclude pertanto dichiarando il proprio voto contrario.

Dopo un annuncio di voto favorevole del senatore BESOSTRI, la Commissione approva quindi la proposta del relatore.

Il presidente VILLONE formula a tutti i senatori presenti i più fervidi auguri per le prossime Festività.

La seduta termina alle ore 24.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 335-398-B


Art. 1.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente può destinare una cifra di valroe pari allo 0.5 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento deimoviemnti e partiti politici, usufruendo di una detrazione forfettaria dall'imposta lorda nella misura fissa del 40 per cento e comunque non superiore a 2.000.000 di Lire. La cifra pari allo 0.5 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche verrà indicata in apposito rigo sul modulo per la dichiarazione dei redditi e, dimiuita del 40 per cento, verrà versata contestualmenteed in aggiunta all'imposta secondo le modalità del comma 2 del presente articolo».
1.1
Milio

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: «e partiti».
2.1
Milio
Al comma 1, sostituire la parola: «parlamentare» con le parole: «depuato o senatore».
2.2
Milio
Al comma 2, dopo la parola: «domanda» inserire le seguenti: «tra quelli che presentano proprie liste per l'elezione della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale».
2.3
Milio
Al comma 2, sostituire la parola: «ottobre» con l'altra: «dicembre».
2.4
Milio
Al comma 3, sostituire la parola: «riferimento» con la parola: «appartenenza».
2.5
Milio
Sopprimere il comma 3.
2.6
Milio
Sopprimere il comma 4.
2.7
Milio
Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In sede di prima applicazione fanno fede le dichiarazioni sottoscritte dai candidati nel collegio ai fini del rimborso elettorale».
2.8
Milio
Sopprimere il comma 5.
2.9
Milio

Art. 3.

Sopprimere il comma 2.
3.1
Milio
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo e sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Il riparto del fondo tra gli aventi diritto si effettua assegnando in primo luogo le quote del fondo spettante ai moviemnti politici di cui al periodo precedentee procedendo quindi all'assegnazione delle restanti quote agli altri movimenti aventi diritto».
3.2
Milio
Al comma 4, sostituire la parola: «gennaio» con la seguente: «marzo».
3.3
Milio
Al comma 5, sostituire la parola: «gennaio» con la seguente: «marzo».
3.4
Milio

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.
4.1
Milio
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4.2
Milio

Art. 5.

Al comma 1, capoverso, sostituire la cifra: «22» con la cifra: «30».
5.1
Milio
Al comma 1, capoverso, sostituire la cifra: «500» con la cifra: «100».
5.2
Milio
Al comma 1, capoverso, sostituire la cifra: «50» con la cifra:
«100».
5.3
Milio
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o postale» con le seguenti: «, postale o mediante carta di credito».
5.4
Milio
Al comma 2, sostituire le parole da: «dal periodo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge».
5.5
Milio

Art. 6.

Al comma 1, capoverso, sostituire la cifra: «22» con la cifra: «30».
6.1
Milio
Al comma 2, sostituire le parole da: «dal periodo d'imposta» fino alla fine, con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge».
6.2
Milio

Art. 8.

Al comma 4, dopo le parole: «interposta persona» inserire le seguenti: «anche all'estero».
8.1
Milio
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato».
8.2
Milio
Al comma 6, dopo la parola: «ordinatamente» inserire le seguenti: «in luogo asciutto e al riparo anche in caso di incendio, alluvione o terremoto».
8.3
Milio
Al comma 7, nel primo e nel secondo periodo dopo la parola: «notaio» inserire le seguenti: «o cancelliere di pretura».
8.8
Milio
Al comma 11, dopo la parola: «quotidiani» sopprimere le parole: «di cui uno».
8.4
Milio
Al comma 11, dopo la parola: «quotidiani» inserire le seguenti: «a diffusione nazionale».
8.9
Milio
Al comma 12, sostituire la parola: «luglio» con la seguente: «giugno».
8.5
Milio
Al comma 14, dopo le parole: «Ministro del tesoro» inserire le seguenti: «e delle finanze».
8.6
Milio
Sopprimere il comma 16.
8.7
Milio

Art. 9.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'ammontare delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1 non può superare i 110 miliardi di lire per ogni anno».
9.1
Milio
Sopprimere il comma 2.
9.2
Milio