AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 30 MARZO 2000

522ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 14,10.


IN SEDE REFERENTE

(4518) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Tremaglia; Pisanu ed altri; Pezzoni ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri con l'esame degli emendamenti.

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 3.3 soppressivo dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 3 che potrebbe a suo avviso comportare un improprio irrigidimento di alcune parti del sistema elettorale attualmente vigente, segnatamente il suo essere fondato su collegi uninominali. Chiede quindi chiarimenti sulla interpretazione che la Commissione intende fornire di tale previsione.

Il presidente VILLONE ritiene che sarebbe del tutto improprio trarre dalla disposizione citata dal senatore Pastore una, seppur parziale, costituzionalizzazione del sistema elettorale vigente. Questa previsione non può quindi, a suo avviso, che essere interpretata come meramente riferita alla fase transitoria, prevista dall'articolo 3 del disegno di legge, esaurendo in questa ogni effetto.

Ad un ulteriore rilievo del senatore PASTORE il presidente VILLONE replica ammettendo che sarebbe preferibile una diversa redazione della disposizione, che comunque non può essere interpretata nel senso di irrigidire aspetti del vigente sistema elettorale.

Concorda con questa valutazione la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO secondo la quale l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame deve essere considerato un mero chiarimento, volto a precisare che i seggi da assegnare alla circoscrizione Estero sono tratti dalla cosiddetta quota proporzionale.

Anche la senatrice PASQUALI condivide l'interpretazione esposta dal Presidente e reputa, conseguentemente, inopportuna l'approvazione dell'emendamento 3.3.

Il presidente VILLONE, precisando ulteriormente l'interpretazione che ritiene si debba fornire della disposizione in esame, crede che l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 esaurisca i suoi effetti con riferimento alla legge che individua i seggi da assegnare alla circoscrizione Estero; non può dunque questa previsione essere estrapolata da tale contesto ed essere interpretata autonomamente.

Il senatore MANZELLA concorda con i rilievi formulati dal Presidente sulla infelicità della formulazione del comma 1 dell'articolo 3, condividendo altresì l'interpretazione da ultimo fornita di tale disposizione che rende superflua l'approvazione dell'emendamento 3.3. L'ultimo periodo del comma 1 va dunque interpretato come un mero inciso nell'ambito della disposizione recata da tale comma, come se questo fosse separato dalla precedente proposizione con una virgola anziché da un punto.

Il senatore BESOSTRI condivide questa ultima osservazione; la disposizione infatti sarebbe molto più chiara se l'ultimo periodo fosse separato dalla precedente proposizione da una virgola anziché da un punto. Crede comunque che un'interpretazione sistematica del complesso delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 3 porti alle medesime conclusioni, altrimenti si perverrebbe ad estrarre da questo articolo una norma irrazionale della cui legittimità, seppur contenuta in una fonte di rango costituzionale, si potrebbe anche dubitare.

Il senatore MISSERVILLE conviene sui rilievi circa la infelice formulazione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, ma crede che l'interpretazione illustrata dal Presidente e le argomentazioni che la sostengono siano tali da fugare ogni dubbio.

Il senatore PASTORE alla luce dei chiarimenti emersi nel corso del dibattito sulla interpretazione da dare del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge, ritira l'emendamento 3.3, riservandosi di ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea così da fornire una ulteriore occasione per fugare ogni possibile dubbio circa la interpretazione da dare alla disposizione in esame.

Ad un'ulteriore richiesta di chiarimento del senatore MANZELLA il presidente VILLONE replica rilevando che, a suo avviso, l'unico vincolo di carattere costituzionale derivante dall'approvazione del disegno di legge in titolo risiede nel numero dei collegi da attribuire alla circoscrizione Estero.

Il senatore ANDREOLLI ringrazia il senatore Pastore per aver sottoposto alla Commissione un problema interpretativo rispetto al quale mostra di condividere la soluzione avanzata dal Presidente. Rileva peraltro che l'eventuale approvazione del quesito referendario sulla abolizione della cosiddetta quota proporzionale potrebbe riproporre, seppur sotto un diverso aspetto, qualche problema in ordine alla interpretazione da dare alle disposizioni transitorie contenute nel disegno di legge in titolo.

A quest'ultimo proposito, il presidente VILLONE ritiene che ogni ulteriore problema posto dalla eventuale approvazione del quesito referendario potrà essere risolto in occasione dell'approvazione della legge ordinaria di attuazione della riforma costituzionale in esame.

Dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.1 e 3.2, con dichiarazioni di voto favorevole dei senatori PASTORE, BESOSTRI, LUBRANO DI RICCO, MAZZUCA POGGIOLINI, MISSERVILLE e MAGNALBO', a nome delle rispettive parti politiche, la Commissione unanime, conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.


(838) MINARDO. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.
(1170) LAURICELLA ed altri. - Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1200) MELUZZI e DE ANNA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1962) COSTA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine.
(2222) MARCHETTI ed altri. - Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica.
(4010) LA LOGGIA ed altri. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.

(4157) DE ZULUETA ed altri. - Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del presidente VILLONE la Commissione unanime conferisce il mandato alla relatrice a predisporre una proposta di testo unificato delle iniziative in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4551) Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali

(Esame e rinvio)


Il relatore BESOSTRI illustra il provvedimento in titolo che si rende necessario per garantire, sin dalla prossima consultazione referendaria, una revisione delle liste elettorali, così da evitare le disfunzioni che si sono verificate nel corso delle consultazioni dello scorso anno, oggetto di un'ampia e nota polemica. Crede peraltro che occorrerebbe quanto prima incidere su alcuni difetti della legislazione cui sono, a suo avviso, attribuibili gran parte dei problemi che motivano il provvedimento in titolo, prevedendo, ad esempio, norme che garantiscano l'effettività dell'obbligo, per i cittadini residenti all'estero, di comunicare il proprio indirizzo alle autorità competenti.

A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE ritiene che ci si debba limitare, in questa occasione, a introdurre nella legislazione vigente le modifiche strettamente necessarie per rendere possibile una tempestiva ripulitura delle liste elettorali, così da evitare i disguidi che si sono registrati in occasione delle ultime consultazioni referendarie; ripulitura che probabilmente avrebbe potuto essere fatta anche senza ricorrere allo strumento legislativo.

Il relatore BESOSTRI, riprendendo la sua esposizione, ritiene che comunque non tutti gli adempimenti previsti dal disegno di legge in titolo potranno essere compiuti prima della prossima consultazione referendaria, mentre il presidente VILLONE reputa che la finalità di tale provvedimento sia essenzialmente quella di garantire un fondamento normativo a tempestivi interventi dell'amministrazione sull'aggiornamento delle liste elettorali.

A questi rilievi replica il sottosegretario LAVAGNINI, il quale chiarisce che l'approvazione del disegno di legge in esame si rende indispensabile per permettere la cancellazione di nominativi dalle liste anche in occasione di una revisione straordinaria delle liste elettorali che potrà essere effettuata sino a quindici giorni prima della prossima consultazione referendaria. Infatti, la legislazione vigente permette che si possa procedere alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, di cittadini, per irriperibilità solo in occasione delle revisioni ordinarie delle liste elettorali.

Alla luce di questo chiarimento il presidente VILLONE ritiene pienamente giustificata l'urgenza del provvedimento.

Anche la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO dichiara di condividere l'urgenza del disegno di legge in esame che permette, tra l'altro, ai comuni di verificare l'iscrizione dei cittadini italiani residenti all'estero nelle liste elettorali, anche indipendentemente dalle comunicazioni che i consolati competenti devono trasmettere. Consolati che oggi, per una serie di difficoltà organizzative, non riescono a tenere aggiornati i registri anagrafici dei cittadini italiani residenti all'estero.
Peraltro l'iniziativa in titolo, che si rende necessaria per ovviare ai problemi registratisi in occasione delle ultime consultazioni referendarie, non pregiudica in alcun modo la revisione della normativa che disciplina le anagrafi degli italiani residenti all'estero, revisione che è, a suo avviso, comunque indispensabile.

Concorda con questa osservazione il presidente VILLONE, mentre la senatrice BUCCIARELLI rileva che l'urgenza di provvedere in materia avrebbe potuto giustificare anche l'adozione di un decreto-legge.

A quest'ultimo proposito, il presidente VILLONE osserva che l'iniziativa in esame incide sull'elettorato passivo, e quindi su fondamentali diritti dei cittadini. Reputa dunque opportuna la scelta del Governo di seguire l'ordinario procedimento legislativo, presentando l'iniziativa in titolo che, secondo assicurazioni ricevute dalla Presidenza del Senato, potrà essere approvata dall'Assemblea prima della prossima sospensione dei lavori.

Concorda con questi rilievi, il senatore MANZELLA, che auspica una sollecita definizione dell'iter del provvedimento in titolo.

Il presidente VILLONE propone quindi di fissare per le ore 13 di lunedì 3 aprile il termine per la presentazione di emendamenti, che potranno così essere esaminati sin dalla prossima seduta della Commissione.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4518


Art. 3

Al comma 1, dopo le parole: "seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale", inserire le seguenti: "La stessa legge prevede per i cittadini residenti all'estero la facoltà di votare o per la circoscrizione estero o per quella di origine del territorio nazionale".

3.1 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ



Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: "Resta comunque ferma, nelle singole circoscrizioni, la determinazione dei collegi uninominali stabilita dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 435"

3.2 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ
3.3 (identico all'em. 3.2) PASTORE