228a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli, per i lavori pubblici Mattioli e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA
(3127) Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE espone il contenuto del decreto-legge, da considerare senz'altro necessario e urgente. Propone di conseguenza un parere favorevole.

Il senatore PASTORE ritiene invece illegittima l'adozione di un ennesimo provvedimento d'urgenza nella materia, senza aver risolto il problema sostanziale che vi è sotteso. Si dichiara contrario, pertanto, a riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Si associa il senatore TABLADINI.

Anche la senatrice PASQUALI censura la modalità normativa seguita dal Governo per rimediare a un problema che va risolto ben altrimenti.

Il senatore BESOSTRI osserva che le perplessità destate dal decreto-legge hanno attinenza al suo contenuto piuttosto che alla valutazione di sussistenza dei presupposti costituzionali. Comunque ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo sulla revisione della normativa concernente le locazioni abitative.

Il sottosegretario MATTIOLI risponde volentieri all'invito appena formulato e afferma che, al di là dei limiti del decreto in esame, il Governo ha mantenuto il proprio impegno, per assicurare la necessaria dotazione finanziaria agli interventi di carattere strutturale nel settore delle locazioni abitative: tali risorse saranno rese disponibili una volta approvata la nuova legge in materia, che prevede diverse forme di accesso agevolato alle locazioni, in particolare per le famiglie che hanno minori disponibilità economiche. Nel frattempo, il Governo considera necessario il provvedimento d'urgenza per non creare inconvenienti e tensioni sociali.

In prossimità della votazione sulla proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente, il senatore PASTORE conferma la sua opposizione al riconoscimento dei presupposti costituzionali, giudicando insufficienti le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo.

La Commissione accoglie infine la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore GUERZONI conferma la sua perplessità sulle opinioni prevalenti manifestate nel corso della discussione concernente l'emendamento aggiuntivo 7.0.1, da lui presentato. Egli insiste sulla necessità di considerare la spiccata peculiarità del richiedente asilo rispetto all'immigrato e rileva una certa sottovalutazione di tale circostanza. Di conseguenza, ritiene possibile che si pervenga a formulazioni normative incoerenti rispetto alle prescrizioni costituzionali, alle convenzioni internazionali e alle normative comunitarie in materia di diritto di asilo. Osserva, infatti, che tutti i possibili casi critici menzionati per sostenere argomenti contrari alle soluzioni normative da lui proposte in tema di pre-esame delle domande di asilo, in realtà si riferiscono a casi impossibili nel contesto normativo dello stesso diritto di asilo. Afferma, inoltre, che la fase di pre-esame delle domande è senz'altro di natura preliminare e sommaria, ma assume un'importanza decisiva quando si risolva in una valutazione negativa. In ogni caso, le condizioni di accoglienza per coloro che chiedono asilo non possono essere considerate alla stregua di quelle concesse agli immigrati per ragioni economiche. D'altra parte, egli si dichiara disposto a rivedere il termine finale per il procedimento preliminare di esame, ma registra un dissidio di sostanza sul quale si riserva di svolgere una riflessione di ordine generale per il seguito dell'esame dei disegni di legge.

Il senatore TABLADINI dichiara di comprendere il disagio manifestato dal relatore, considerato che numerosi emendamenti e molte obiezioni provengono dai Gruppi di maggioranza. Tuttavia riconosce allo stesso relatore un ruolo importante nell'aver realizzato una elaborazione apprezzabile sull'insieme della normativa: invita pertanto lo stesso relatore a non considerare il dissenso come una questione personale, ma ad assumere l'ulteriore onere di esperire un tentativo di mediazione sui contenuti delle proposte emendative concernenti il problema della vigilanza dei richiedenti asilo. Da parte sua, conferma la disponibilità per l'approvazione di una nuova legge sul diritto di asilo, aperta e flessibile, ma severa nel prevenire i possibili abusi, scoraggiando ogni tentativo di utilizzare la normativa sull'asilo per eludere i limiti di quella sull'immigrazione.

Il senatore BESOSTRI considera opportuna una pausa di riflessione sugli argomenti in discussione, giudicando negativa ogni possibilità di rinuncia da parte del relatore: rammenta che il senatore Guerzoni ha acquisito un'esperienza importante in materia di immigrazione e di diritto di asilo, assicurando sempre risultati apprezzabili per il lavoro della Commissione e del Senato.

Il presidente VILLONE rileva un certo fraintendimento delle questioni sollevate nel corso della discussione antimeridiana, che a suo avviso non revocano in dubbio la validità del testo normativo proposto dal relatore Guerzoni, ma corrispondono alla preoccupazione, espressa dallo stesso relatore, di assicurare le maggiori garanzie agli aventi diritto, evitando che la fase di pre-esame delle domande si trasformi in quella relativa della decisione nel merito, senza gli opportuni presidi di procedimento.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (n. 217)
(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'allegato 1, n. 86 della legge 15 marzo 1997, n. 59: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C01a, 0014°)

Il relatore PELLEGRINO ricorda che l'istituto delle cosiddette certificazioni antimafia ha dato nel tempo qualche risultato utile nel contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, ma molto spesso ha dato luogo anche a inconvenienti applicativi, con esiti confusi e paradossali, soprattutto per quelle imprese di livello nazionale che hanno intrapreso attività nelle regioni meridionali e si sono viste successivamente private dell'autorizzazione ad assumere altri incarichi, per effetto di provvedimenti che hanno colpito imprese locali con cui hanno trattenuto necessariamente rapporti di natura commerciale. Osserva, inoltre, che i provvedimenti di esclusione da nuovi appalti per quelle imprese nazionali sono rimasti validi anche dopo sentenze di proscioglimento. Un ulteriore aspetto critico è quello concernente i cosiddetti contratti di secondo grado, laddove il soggetto intermediario viene informato dalle locali prefetture circa i sospetti di infiltrazione mafiosa che circondano gli aggiudicatari: tutto ciò a suo avviso non giova all'azione di contrasto del fenomeno mafioso, sulla quale egli concorda con quanto affermato dal Ministro dell'interno, che ha voluto sottolineare la priorità dello sviluppo economico del Sud e dell'affermazione di una cultura della legalità.
Nel rinviare alla relazione che illustra lo schema di regolamento, egli registra una novità rilevante nella previsione di ulteriori norme di abolizione della gran parte delle certificazioni antimafia attualmente prescritte. Passa quindi a formulare alcune osservazioni sul testo normativo, considerando superflua la disposizione contenuta nella lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 e prospettando la possibilità che dopo una sentenza di proscioglimento anche non definitiva vengano meno le condizioni di esclusione dall'aggiudicazione di lavori da parte di pubbliche amministrazioni. Considera preferibile, inoltre, precisare che per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici si applicano le specifiche normative di settore, mentre per le associazioni temporanee di impresa osserva che l'inabilitazione a contrattare non dovrebbe colpire le altre imprese partecipanti. Quanto ai consorzi, ritiene preferibile il riferimento ai consorzi stabili, piuttosto che a quelli obbligatori. Conferma inoltre l'opportunità di evitare spazi discrezionali per l'amministrazione nei casi di sub-contratto, quanto alla segnalazione di possibili collusioni mafiose e sostiene la necessità di una comunicazione diretta agli interessati anche in conformità ai principi della legge n. 241 del 1990. In sostanza, egli prospetta l'opportunità di introdurre ulteriori elementi di flessibilità e di razionalizzazione oltre quelli, già consistenti, previsti dallo schema di regolamento.

Il senatore MAGGIORE condivide le prospettazioni del relatore e le osservazioni da questi formulate.

Secondo il senatore PASTORE sarebbe opportuna un'azione di ulteriore semplificazione, che preveda accertamenti automatici e non discrezionali e riduca notevolmente gli obblighi di comunicazione a carico dei cittadini e delle imprese, soprattutto quando i dati richiesti sono già disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Nella formulazione del testo normativo, sarebbe a suo avviso preferibile citare sommariamente il contenuto delle leggi richiamate, mentre in generale il sistema delle certificazioni antimafia potrebbe essere rovesciato, in una prospettiva di riforma ancora più radicale, nel senso che esse non sono richieste salvo i casi tassativamente indicati.

Interviene quindi il sottosegretario BETTINELLI, il quale osserva che la normativa in esame è di rango secondario, mentre nella materia sono vigenti disposizioni legislative anche inderogabili: il tentativo di razionalizzazione è tuttavia notevole e in questo contesto alcune sollecitazioni del relatore potrebbero essere prese in considerazione, purchè compatibili con le leggi vigenti.

Il relatore PELLEGRINO dichiara di comprendere l'obiezione del rappresentante del Governo e prospetta l'opportunità di formulare un parere con le osservazioni da lui indicate, rimettendo al Governo la scelta del mezzo normativo idoneo per le successive realizzazioni. Su richiesta del presidente VILLONE, si dichiara anche disposto ad accogliere alcune osservazioni formulate dal senatore Pastore.

La Commissione, infine, conferisce al relatore Pellegrino l'incarico di redigere un parere favorevole con le osservazioni da lui stesso formulate o condivise.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2934 E 2912, IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
(A007 000, C01a, 0084°)

Il senatore PELLEGRINO, designato come relatore alla Commissione sui disegni di legge in titolo, richiama l'attenzione sull'urgenza di avviarne l'esame, anche in riferimento alle recenti polemiche insorte sulla ordinanza del TAR del Lazio in merito al cosiddetto caso Di Bella. In proposito, egli osserva che quell'ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato e ripercorre le relative vicende processuali affermando che in un sistema di giustizia amministrativa gli atti del Governo sono sindacabili, e in caso di misure cautelari confermate anche in sede di appello è da ritenere inevitabile un provvedimento esecutivo. Tuttavia, si tratta di un ennesimo episodio di sofferenza nei rapporti tra i poteri pubblici, che induce a considerare necessaria una revisione complessiva, anche di ordine costituzionale, sul sistema delle garanzie. I disegni di legge in materia di giustizia amministrativa, d'altra parte, hanno lo scopo di rendere più efficaci i rimedi giurisdizionali nei confronti degli atti dell'amministrazione e in quel contesto si dovrebbe ricondurre anche la vicenda appena evocata, che ha assunto a suo avviso una configurazione polemica eccessiva.

Il senatore PASTORE condivide il giudizio del senatore Pellegrino e lamenta un eccesso polemico nei confronti della recente ordinanza del TAR del Lazio, che a suo avviso rientra nel fisiologico funzionamento della giustizia amministrativa. Ricorda, quindi, altri episodi che nell'insieme rendono necessario un chiarimento anche di ordine normativo per evitare la proliferazione di casi anomali. Prospetta infine l'opportunità di svolgere una puntuale verifica della legislazione vigente e di quella in via di approvazione, al fine di rimediare al grave stato di confusione normativa, omai divenuto intollerabile.

Il presidente VILLONE riconosce il fondamento dei problemi appena evocati e si dichiara disponibile ad affrontare tempestivamente l'argomento di cui si tratta.

La senatrice BUCCIARELLI ricorda che nella settimana successiva molti dei commissari saranno impegnati nella Commissione parlamentare consultiva sulla riforma amministrativa, chiamata a pronunciarsi su provvedimenti particolarmente importanti.

Il presidente VILLONE considera necessario tener conto di tale circostanza nella programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 554

Art. 7.

Sostituire l'emendamento 7.0.1 con il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il pre-esame può prolungarsi, in via eccezionale, fino ad un massimo di ulteriori giorni due. Nel frattempo, il richiedente asilo ed i familiari eventualmente al seguito permangono nei centri di assistenza temporanea di cui all'articolo 12, comma 1 della Legge recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero» in sezioni opportunamente separate ed altrettanto opportunamente vigilate dalle competenti autorità di polizia, al fine di garantire al richiedente asilo ed ai familiari eventualmente al seguito la massima sicurezza.
2. L'autorità di polizia può disporre altresì l'invio del richiedente asilo e dei familiari eventualmente al seguito in altre località adatte alla loro temporanea permanenza e sotto le medesime condizioni di vigilanza.
3. La suddetta vigilanza è in atto dal momento di presentazione della domanda d'asilo. L'eventuale sottrazione alla sorveglianza da parte del richiedente asilo e dei familiari eventualmente al seguito, attuata in qualsiasi forma, preclude l'accoglimento della domanda d'asilo presente e futura avanzata dal richiedente e dai familiari eventualmente al seguito».
7.0.1/4
Tabladini

All'emendamento 7.0.1, nel comma 2, sostituire la parola: «possono» con l'altra: «debbono» e inserire dopo la parola: «trattenuti» le seguenti parole: «e vigilati».
7.0.1/3
Tabladini

All'emendamento 7.0.1., nel comma 2, dopo le parole: «possono essere trattenuti», inserire le seguenti: «e vigilati». Analogamente, al comma 5, dopo le parole: «il trattenimento», inserire le seguenti: «e la vigilanza». Infine, al comma 8, dopo le parole: «permanenza temporanea e assistenza», inserire le seguenti: «e vigilanza».
7.0.1/1
Tabladini

All'emendamento 7.0.1., sopprimere i commi 5 e 6.
7.0.1/2
Tabladini

All'emendamento 7.0.1., sostituire la rubrica con la seguente: «Trattenimento e vigilanza del richiedente asilo nella fase del pre-esame».
7.0.1/R
Tabladini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Trattenimento del richiedente asilo nella fase del pre-esame)

1. Qualora il pre-esame di cui all'articolo 7 duri o, ragionevolmente, possa durare più di due giorni e, in ogni caso, quando la domanda di asilo sia presentata in Questura, il funzionario di polizia della frontiera o della Questura, su richiesta del delegato della Commissione Centrale, dispone che il richiedente asilo ed i suoi familiari vengano trasferiti, ove non abbiano altro titolo di soggiorno sul territorio nazionale, presso la più vicina sezione speciale per richiedenti asilo, costituita ai sensi del successivo comma 8, nei centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge recante “Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero”.
2. Il richiedente asilo ed i suoi familiari possono essere trattenuti presso la sezione speciale di cui al successivo comma 8, solo per il tempo strettamente necessario alla definizione della fase del pre-esame e per l'effettuazione dell'eventuale respingimento.
3. La polizia di frontiera o la Questura trasmettono gli atti al Pretore senza ritardo e, comunque, entro le quarantotto ore dal provvedimento che dispone il trattenimento.
4. Il Pretore, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui alla presente legge convalida il provvedimento della polizia nei modi di cui all'articolo 737 e successivi del codice di procedura civile sentito, ove lo ritenga necessario, l'interessato.
5. La convalida comporta il trattenimento dell'interessato per un periodo non superiore ai 20 giorni complessivi. Su richiesta del Questore, il Pretore può prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, purchè sia ragionevolmente prevedibile una definizione della fase del pre-esame entro il nuovo termine.
6. In caso di mancata convalida del provvedimento del funzionario di polizia da parte del Pretore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso un apposito permesso di soggiorno. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano la propria residenza, dal quale hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente Questura.
7. Alla decisione sul pre-esame conseguono gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.
8. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge recante “Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero”, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, distinte e separate del resto dei centri e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con le misure di vigilanza previste al comma 7 del citato articolo 12. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarietà Sociale».
7.0.1
Il Relatore