AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 4 OTTOBRE 2000

574ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa.

(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI ed altri. - Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri. Riprende la discussione generale.

La senatrice PASQUALI osserva preliminarmente che dovrebbe essere garantito alla Commissione ed all'Assemblea un tempo sufficiente per valutare in modo adeguato il provvedimento in titolo, il cui rilievo consiglia un esame approfondito da parte del Senato e per il quale, forse, non vi sono tempi sufficienti prima della fine della legislatura.
Quanto al merito del provvedimento ricorda le riserve manifestate dalla sua parte politica in occasione dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e si sofferma in particolare criticamente sulla formulazione del primo e del secondo comma del nuovo articolo 116 della Costituzione che introduce, impropriamente, espressioni in una lingua straniera nel testo della Costituzione. Si tratta di una previsione inopportuna e che chiaramente contrasta con il principio contenuto nel disegno di legge costituzionale di riforma dell'articolo 12 della Costituzione, approvato dalla Camera ed attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento.

Il senatore ANDREOLLI manifesta invece, a nome della sua parte politica, una convinta adesione al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, che riprende una parte essenziale del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali e sul quale si registra un ampio consenso da parte delle Regioni. Auspica quindi una rapida conclusione dell'iter di questo provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.
Venendo a considerare il merito del medesimo, dichiara di condividere la formulazione proposta di modifica dell'articolo 114 della Costituzione che disciplina l'articolazione degli enti che compongono la Repubblica. Quanto al nuovo testo dell'articolo 116, osserva che il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano integra nel testo costituzionale una chiara scelta contenuta negli statuti e va nel senso della condivisa interpretazione di accordi internazionali. Sempre con riferimento all'articolo 116, dichiara di condividere la previsione della possibilità di attribuire ulteriori forme e condizioni di autonomia alle Regioni ordinarie che lo richiedano. Conviene altresì con il rovesciamento della logica del vigente articolo 117 della Costituzione nonché con la previsione, e la disciplina puntuale, della potestà legislativa concorrente. Nel sottolineare l'importanza del riconoscimento, contenuto nella nuova formulazione dell'articolo 118, del principio di sussidiarietà, si sofferma sul nuovo articolo 119 che propone una ridefinizione dei rapporti finanziari tra Stato, Regioni ed enti locali condivisibile e all'altezza delle aspettative del sistema delle autonomie. Giudica altresì apprezzabile l'abolizione del sistema dei controlli statali sulle leggi e sugli atti delle Regioni nonché la previsione, contenuta nell'articolo 11 del disegno di legge in esame, di integrare con rappresentanti delle Regioni, delle province autonome e degli enti locali la Commissione parlamentare per le questioni regionali il cui ruolo consultivo nel procedimento legislativo viene rafforzato.

Anche il senatore PINGGERA dichiara di condividere ed apprezzare il provvedimento in esame che, nel suo impianto, si ispira ad una corretta visione del principio di sussidiarietà. Con riguardo alla formulazione del nuovo articolo 116 osserva che il riferimento al Sud Tirol non introduce alcuna novità nell'ordinamento costituzionale ma costituisce una importante presa d'atto dell'esistenza di una minoranza di lingua tedesca nella regione Trentino Alto Adige. Similmente, la previsione di cui al secondo comma del nuovo articolo 116 non fa altro che cristallizzare nel testo costituzionale il ruolo che le due province autonome sono venute assumendo nell'ordinamento italiano.
Nell'apprezzare la decisione di rovesciare la logica del vigente articolo 117 della Costituzione, manifesta perplessità sulla scelta di riservare alla competenza esclusiva dello Stato la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, una materia che più opportunamente avrebbe dovuto essere oggetto di una competenza concorrente. Condivide invece la scelta di includere tra le materie oggetto di legislazione concorrente quella della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Egualmente apprezzabile è l'ampia devoluzione di funzioni amministrative alle Regioni e agli enti locali, contenuta nella nuova formulazione dell'articolo 118 della Costituzione, come anche la scelta di porre su un piano di parità lo Stato e le Regioni nella possibilità di accedere alla Corte costituzionale prevista dal nuovo articolo 127 della Costituzione.

Prende quindi la parola il senatore ELIA, il quale ricorda che la Camera dei deputati per due volte in questa legislatura ha approvato un'organica revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione: in occasione dell'esame del disegno di legge elaborato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali e varando il disegno di legge in titolo. Questa duplice e approfondita discussione presso l'altro ramo del Parlamento impone oggi al Senato, come un atto dovuto, l'esame di questo provvedimento che costituisce una puntuale attuazione dei principi fondamentali fissati nell'articolo 5 della Costituzione.
Il testo da un lato amplia e per un altro aspetto riduce la portata del progetto a suo tempo elaborato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Un significativo ampliamento riguarda la materia dell'istruzione. Nel disegno di legge presentato dal Governo alla Camera venivano infatti oltrepassati i precisi limiti fissati dall'articolo 33 della Costituzione che, derogando espressamente al principio di sussidiarietà, ha previsto che lo Stato deve istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi nonché disciplinare, con norme generali, la materia. Il costituente, nell'elaborare questa norma, aveva pensato all'istruzione come ad un fattore unificante. Nel testo in esame la materia è tra quelle oggetto di competenza concorrente; ed è proprio nella definizione delle norme generali da parte dello Stato e del concreto esercizio di tale potestà concorrente che il quadro normativo dovrà essere completato e reso coerente con i principi fissati nell'articolo 33 della Costituzione.
A fronte di questo ampliamento del novero di materie attribuite alle Regioni rispetto al testo definito dalla Commissione per le riforme costituzionali, il provvedimento in esame contiene alcune condivisibili restrizioni. In primo luogo viene definito e rigorosamente circoscritto l'ambito delle ulteriori materie che lo Stato potrà attribuire alle Regioni ordinarie che lo richiedano secondo le procedure previste dal nuovo articolo 116 della Costituzione, escludendosi così improprie geometrie variabili secondo l'esperienza dell'ordinamento spagnolo che non può essere, a suo avviso, riprodotta nella sua interezza in Italia.
Similmente condivisibile è l'attribuzione, prevista nel nuovo articolo 120, al Governo di poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni e degli Enti locali non solo nel caso del mancato rispetto di obblighi internazionali, ma anche quando lo richiedano esigenze di tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica del Paese, ed in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Nell'esercizio di questi poteri il Governo potrebbe, a suo avviso, non solo adottare provvedimenti amministrativi, ma anche atti normativi primari in caso di necessità e di urgenza.
Rileva peraltro che permangono nel testo aree di incertezza in particolare con riferimento alla disciplina delle funzioni amministrative che, superato il principio del parallelismo, non sembra essere riuscita a trovare un sicuro equilibrio. Per definire un compiuto quadro delle attribuzioni occorrerà dunque un opportuno intervento del legislatore ordinario che sviluppi il dettato costituzionale.
Quanto alla previsione contenuta nell'articolo 11, ritiene insufficiente e inadeguato il rinvio, disposto al comma 1, ai Regolamenti parlamentari per quanto riguarda la disciplina delle forme di partecipazione di rappresentanti delle Regioni, della Province autonome e degli Enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Questa previsione corrisponde ad un'esigenza sentita ma propone una soluzione inadeguata che potrà essere corretta da un successivo intervento del legislatore costituzionale.
Alle proposte avanzate da Massimo Cacciari, in un articolo apparso nei giorni scorsi sulla stampa quotidiana, di ampliare il novero delle competenze da attribuire alle regioni, replica osservando che l'imperfetto grado di unificazione del paese impedisca la realizzazione di radicali asimmetrie nelle attribuzioni di competenze alle regioni, utilizzando, secondo le convenienze, i modelli vigenti in alcuni Stati federali senza tenere conto delle coerenze interne dei singoli sistemi. L'evoluzione degli ordinamenti contemporanei, che vede la progressiva devoluzione a organismi di carattere internazionale di essenziali competenze statali, impedisce, a suo avviso, la limitazione delle attribuzioni dello Stato alle sole competenze in materia di giustizia, moneta e difesa. Il compito degli Stati nazionali contemporanei appare oggi infatti piuttosto quello di garantire, in modo uniforme sul territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per una seduta ulteriore domani giovedì 5 ottobre, alle ore 8,30: la seduta sarà dedicata al seguito della discussione generale sul disegno di legge costituzionale n. 4809, recante modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione, nonchè sul disegno di legge n. 3632.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.