AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 2 MARZO 2000
509ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

        Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini e per l’interno Lavagnini.

        La seduta inizia alle ore 8,40.


IN SEDE REFERENTE
(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie
(1388-
ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d’iniziativa governativa
(3295)
DEBENEDETTI. – Norme per l’apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale
(3448)
MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, con l’esame dei nuovi emendamenti riferiti all’articolo 2 del disegno di legge n. 4014, assunto come testo base.
        Il ministro BASSANINI illustra l’emendamento 2.109 che riformula il comma 6 dell’articolo 2 secondo le indicazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri. In particolare si prevedono due condizioni che consentono l’incremento della durata dei periodi previsti al comma 5.

        In primo luogo si è fatto riferimento alla data di presentazione del disegno di legge n. 4014 in Parlamento. Si è quindi previsto, nella nuova formulazione della lettera a), che l’incremento della durata della proroga possa essere fissato dagli enti locali in una misura non superiore al 60 per cento, così da consentire a questi enti di scandenzare, nel modo ritenuto più opportuno, la durata di queste proroghe.
        A questo proposito il senatore MAGNALBÒ propone una più precisa definizione dell’entità delle proroghe, da legare, a suo avviso, al maggiore o minore raggiungimento degli obiettivi fissati dalla lettera a) del comma 6 in esame.
        Il ministro BASSANINI, riprendendo la sua esposizione, si dichiara disponibile a una eventuale riformulazione della lettera
a) nel senso indicato dal senatore Magnalbò. Quanto alla lettera b) vengono fissati due criteri alternativi: la quotazione in borsa e l’aumento di capitale della società che gestisce il servizio. Quest’ultimo criterio si rende a suo avviso necessario nel caso di piccole società operanti in realtà geograficamente disagiate, per le quali è illusorio prevedere la possibilità di una quotazione in borsa.
        Il senatore PASTORE, ribadita la preferenza annessa dalla sua parte politica alla soppressione pura e semplice del comma 6 dell’articolo 2, riconosce i miglioramenti, proposti nell’emendamento 2.109, alla formulazione di questa disposizione. Ritiene peraltro preferibile riformulare la prima parte della lettera
a) secondo le indicazioni del senatore Magnalbò e crede comunque eccessiva la possibilità di una proroga pari al 60 per cento del periodo previsto dal comma 5 dell’articolo 2. Crede poi che l’incremento del numero degli utenti non possa essere considerato un indice sicuro del rafforzamento della struttura delle imprese, meglio testimoniato, a suo avviso, dall’ipotesi di fusione societaria, previsto nella seconda parte della lettera a) dell’emendamento 2.109. Quanto alla data a partire dalla quale considerare le trasformazioni delle imprese ai fini dei benefici previsti dal comma 6 in esame, ritiene preferibile fare riferimento alla data di approvazione della risoluzione parlamentare sull’ultimo documento di programmazione economico-finanziaria. Sempre con riferimento all’ipotesi di fusione tra società che gestiscono servizi pubblici, ricorda che la fusione è un’operazione giuridica assai complessa; ritiene preferibile, dunque, fare riferimento al momento iniziale della relativa deliberazione.
        A questo proposito il presidente VILLONE precisa che l’operazione di fusione, nella logica dell’emendamento 2.109, deve essere conclusa in una fase che precede quella dell’accertamento di un aumento dell’utenza servita; altrimenti, si finirebbe per premiare operazioni di fusione societaria indipendentemente dai risultati prodotti. Ricorda peraltro che la formulazione del comma 6 dell’articolo 2 sembra fare riferimento, piuttosto, all’utenza potenziale delle società che compiono operazioni di fusione.
        Il senatore PASTORE, riprendendo la sua esposizione, si sofferma quindi sulla lettera
b) dell’emendamento 2.109, rilevando l’indeterminatezza del riferimento all’aumento del capitale sociale; si potrebbero infatti creare, a suo avviso, ingiustificate disparità di trattamento a seconda che le società evidenzino o meno il patrimonio nel proprio capitale.
        Il senatore GUBERT osserva che bisogna comunque tenere conto, nella determinazione degli incrementi del bacino di utenza da cui conseguono i benefici previsti dalla disposizione in esame, delle realtà territoriali più svantaggiate.
        Il relatore PARDINI dichiara di concordare con la riformulazione del comma 6 proposta dal Governo, che ritiene più chiara. Chiede tuttavia se quanto previsto dalla lettera
b) sia applicabile solo alle società che si quoteranno in borsa ovvero anche a quelle già oggi quotate.
        Il presidente VILLONE, a questo proposito, precisa che la lettera
b) fa chiaramente riferimento a tutte le società quotate. Quanto alla proposta avanzata dal senatore Magnalbò la ritiene di difficile applicazione.
        Interviene quindi il ministro BASSANINI, che accoglie la proposta del senatore Pastore, di fissare una diversa data a partire dalla quale vengono considerate utili le trasformazioni previste dalle lettere
a) e b) dell’emendamento 2.109, mentre ribadisce l’utilità del riferimento al semplice aumento di capitale contenuto nella lettera b) dell’emendamento. Le società che operano nelle realtà territoriali più svantaggiate hanno infatti generalmente dimensioni tali da non consentire realisticamente la possibilità di una quotazione in borsa. Ribadisce infine le finalità della disciplina in esame, che mira a garantire tempi ragionevolmente brevi per l’apertura alla concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali e, al contempo, tempi sufficienti alla trasformazione e modernizzazione delle imprese. Al riguardo, l’ampliamento del numero degli utenti serviti è considerato dal Governo un indice sicuro del rafforzamento delle imprese, che va dunque premiato e incentivato. Non ritiene utile, quindi, ridurre la portata della lettera a), facendo riferimento alle sole operazioni di fusione societaria.
        Il senatore TIRELLI considera equilibrata la nuova formulazione dell’articolo 6 proposta dal Governo, che tiene conto delle esigenze delle realtà territoriali più svantaggiate. Chiede quindi se il Governo intenda mantenere o meno la disposizione contenuta nel comma 7 dell’articolo 2. Il ministro BASSANINI, a quest’ultimo proposito, ribadisce che il Governo ritiene utile prevedere la possibilità di sommare i benefici previsti dalle lettere
a) e b) del comma 6 dell’articolo 2 come riformulato dall’emendamento 2.109, possibilità prevista nel comma 7 dello stesso articolo  2.
        Il senatore BESOSTRI reputa soddisfacente la nuova formulazione del comma 6 dell’articolo 2 proposta dal Governo, ma invita a distinguere le ipotesi di aumento di capitale previste dalla lettera
b) dell’emendamento 2.109, con un trattamento differenziato tra le società, secondo l’attuale consistenza patrimoniale. Ritiene infatti insoddisfacente, e ingiustamente penalizzante per le società più grandi, una previsione fondata su un criterio di carattere percentuale.
        Il senatore DEBENEDETTI, in riferimento alla lettera b) dell’emendamento 2.109, ritiene che occorrerebbe fissare un limite minimo del capitale sociale da quotare in borsa, tale da incentivare la perdita del controllo da parte degli enti locali sulle società che gestiscono i servizi.
        Il presidente VILLONE richiama quindi l’attenzione del Governo sulla necessità di fissare la percentuale di aumento di capitale previsto dalla lettera b) dell’emendamento 2.109.
        Il ministro BASSANINI giudica opportuno prevedere almeno il raddoppio del capitale sociale per le imprese che vogliano valersi del beneficio previsto dalla lettera
b) della nuova formulazione del comma 6 dell’articolo 2.
        Alla luce di questa precisazione, i senatori BESOSTRI e PASTORE osservano che occorre eliminare il riferimento al capitale versato, contenuto nell’ultima proposizione della lettera
b) dell’emendamento 2.109.
        Alla luce dei rilievi e delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, il ministro BASSANINI riformula l’emendamento 2.109, confermando tuttavia la disponibilità del Governo a valutare ulteriori precisazioni e suggerimenti in occasione dell’esame del provvedimento in Assemblea.
        I senatori MAGNALBÒ e ANDREOLLI ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.66 e 2.45, mentre l’emendamento 2.8, identico al 2.45, viene dichiarato decaduto per assenza della proponente.
        Posto quindi ai voti l’emendamento 2.109 (nuovo testo), esso è approvato dalla Commissione. Risulta conseguentemente precluso l’emendamento 2.30.
        Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d’iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri.
(1392)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionale
(2690)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(3163)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo
– e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio con l’illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4368, assunto dalla Commissione come testo base.
        Il presidente VILLONE propone di dedicare le sedute di oggi all’illustrazione degli emendamenti.
        Il senatore SCHIFANI sollecita la rapida definizione dell’
iter del provvedimento in titolo.
        Il senatore BESOSTRI dà per illustrati i suoi emendamenti, auspicando un andamento celere dei lavori della Commissione; si associa il senatore ANDREOLLI.
        Il senatore GUBERT chiede invece che gli sia garantito un tempo sufficiente per la illustrazione degli emendamenti.
        Il presidente VILLONE propone quindi di dedicare all’esame del provvedimento in titolo anche due apposite sedute da convocarsi nella giornata di mercoledì 8 marzo.
        La Commissione consente.
        Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
        
La seduta termina alle ore 9,30.