124a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI
indi del Vice Presidente
CARCARINO

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE DELIBERANTE
(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 5, già accantonati.

Sono posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 5.5 e 5.2.

Posto ai voti ed approvato l'articolo 5, nel testo emendato, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 6.5 (nuovo testo), già accantonato, mentre viene ritirato l'emendamento 6.6, anch'esso accantonato.

Successivamente è posto ai voti ed approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

In sede di articolo 7, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1, già illustrato dal relatore, il quale è posto ai voti ed approvato.

Il senatore RESCAGLIO illustra il seguente ordine del giorno:

«La 13a Commissione permanente,

in sede di esame dell'articolo 7 del disegno di legge n. 2242;

considerato che il programma stralcio di tutela ambientale dovrà destinare risorse aggiuntive anche per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, e che la relativa spesa attualmente incontra difficoltà di erogazione anche a causa della grave incertezza normativa esistente;
considerato che, sul territorio nazionale, le aree ad elevato rischio di crisi ambientale sono ben più numerose di quelle dichiarate a norma di legge;
osservato che nel passato questa dichiarazione di area ad elevato rischio è stata utilizzata prevalentemente per far affluire quantità di denaro pubblico in aree in crisi economica ed occupazionale;
ritenendo che l'azione di governo abbia individuato ed attivato strumenti ben più efficienti di questo per la lotta alla disoccupazione;
considerato che i rischi di crisi ambientale sono tuttora ampiamente presenti su molta parte del territorio nazionale,

impegna il Governo

a sottoporre al Parlamento, in tempi brevi, una proposta di revisione dell'elenco delle aree ad alto rischio di crisi ambientale e delle aree a rischio di incidenti rilevanti, che tenga conto delle priorità effettive, superando l'attuale discrezionalità di intervento».
0/2242/5/13a
Rescaglio, Bortolotto, Carcarino

Dopo che il senatore IULIANO ha dichiarato di aggiungere la propria firma, il presidente-relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole ed il ministro RONCHI dichiara di accogliere l'ordine del giorno; detto ordine del giorno è poi posto ai voti ed approvato.

È quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 7, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti all'articolo 8, già illustrati.

Dopo che il ministro RONCHI ha espresso perplessità in merito all'emendamento 8.2, per ragioni di coordinamento con competenze di altri Ministeri ed ha fatto presente, relativamente all'emendamento 8.3, che esso potrebbe ingenerare equivoci e difficoltà attuative, il senatore RIZZI ritira tali emendamenti.

Dopo che il presidente-relatore GIOVANELLI ha espresso parere favorevole ed il ministro RONCHI si è rimesso alla Commissione in quanto la materia non attiene alla sua esclusiva competenza, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 8.1, nonchè l'articolo 8 nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il presidente-relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1, che valorizza il ruolo delle autorità di bacino anche rispetto alla legge n. 36 del 1994; il ministro RONCHI si esprime invece in senso contrario in quanto l'emendamento ha una formulazione poco chiara e rischierebbe di dar luogo a complicazioni burocratiche.

Intervengono sull'emendamento i senatori BORTOLOTTO (che esprime dubbi sulla sua collocazione), VELTRI (che chiede chiarimenti sul termine «indicazioni»), il ministro RONCHI (che sottolinea l'esigenza di un coinvolgimento del Ministero dei lavori pubblici) ed il presidente-relatore GIOVANELLI (il quale prospetta l'ipotesi di prevedere l'acquisizione del parere dell'autorità di bacino).

Il senatore CARCARINO chiarisce che il significato del termine «indicazioni» è quello di eventuali diverse deliberazioni, dichiarando comunque la disponibilità a riformulare l'emendamento.

Il senatore SPECCHIA dichiara di non convididere l'emendamento, in quanto a suo avviso di segno opposto rispetto alle esigenze di semplificazione più volte sottolineate dal Parlamento; preferibile potrebbe essere la proposta di sentire le autorità di bacino.

Il presidente-relatore GIOVANELLI fa presente che l'emendamento tende proprio a coordinare le leggi nn. 183 del 1989 e 36 del 1994 che investono entrambe di compiti le autorità di bacino e potrebbe pertanto essere suscettibile di facilitarne l'attuazione.

Il senatore SPECCHIA ribadisce di preferire quanto previsto dalla normativa vigente in quanto con l'emendamento in esame si rischia di attribuire alle autorità di bacino un potere superiore a quello delle regioni.

Tenendo conto anche di un suggerimento del ministro RONCHI, il senatore CARCARINO riformula l'emendamento.

Con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo, l'emendamento 9.1 (nuovo testo) è posto ai voti ed approvato.

Con il parere favorevole del Presidente-relatore è quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 9.2.

Posto ai voti ed approvato l'articolo 9, nel testo emendato, è successivamente posto ai voti ed approvato l'articolo 10.

Posto ai voti, risulta poi respinto l'emendamento 10.0.1, sul quale il Presidente-relatore ed il Governo si sono espressi in senso contrario ed il senatore SPECCHIA ha preannunciato voto contrario.

Posto ai voti ed approvato l'emendamento 11.1, con il parere favorevole del Presidente-relatore, sono posti ai voti separatamente ed approvati l'articolo 11 nel testo emendato e l'articolo 12.

È successivamente posta ai voti ed approvata la proposta di coordinamento del Governo, che il ministro RONCHI aveva riformulato in un nuovo testo con il parere favorevole del Presidente-relatore.

Il senatore VELTRI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 13a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 2242,

impegna il Governo

a prevedere per ogni provvedimento in materia ambientale, nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle possibilità tecniche, modalità, obiettivi e risorse per l'educazione e la formazione connessa alla promozione della conoscenza e dei comportamenti coerenti con l'attuazione del provvedimento stesso».
0/2242/1/13a
Veltri, Capaldi, Conte

Favorevole il Presidente-relatore, il ministro RONCHI dichiara di accogliere l'ordine del giorno, che è posto ai voti ed approvato.

Il senatore RIZZI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 13a Commissione permanente,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2242;

impegna il Governo

a conferire al nucleo di valutazione interno del Ministero il mandato di predisporre, coadiuvato da una società esterna esperta nel settore della gestione del personale, una relazione tecnica contenente la valutazione dell'organizzazione del Ministero e della gestione del personale;
a trasmettere, entro 30 giorni dal suo completamento, tale relazione alle competenti Commissioni parlamentari».
0/2242/6/13a
Rizzi, Lasagna

Favorevole il Presidente-relatore, il ministro RONCHI dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione; l'ordine del giorno è quindi posto ai voti ed approvato.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore SPECCHIA preannuncia il voto contrario della sua parte politica, soprattutto per le parti del provvedimento riguardanti l'istituzione di nuovi parchi ed il personale, nonchè per la tendenza centralista di molte disposizioni, in assoluta controtendenza con quanto si sta decidendo in sede di riforme istituzionali.

Il senatore BORTOLOTTO, espressa soddisfazione per il contenuto del provvedimento, al quale ascrive enorme rilevanza ai fini del funzionamento del Ministero dell'ambiente, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore VELTRI, giudicando il testo migliorato rispetto a quello originario anche per quanto riguarda l'adeguamento della pianta organica, grazie al contributo di tutti i Gruppi, preannuncia il voto favorevole della sua parte politica auspicando una rapida approvazione anche da parte della Camera dei deputati per consentire al Ministero di utilizzare i fondi previsti.

Il senatore CARCARINO, associandosi alle dichiarazioni del senatore VELTRI per quanto riguarda il miglioramento del testo da parte della Commissione, ribadisce il rammarico per la mancata approvazione degli emendamenti concernenti le disposizioni sul personale che, oltre a rendere più coerente il testo dell'articolo 6, avrebbero consentito di individuare finalmente una collocazione meno precaria per i dipendenti dell'ex ENCC. Auspicando comunque l'approvazione tempestiva anche dell'altro ramo del Parlamento per consentire l'utilizzo di risorse necessarie al Ministero per l'espletamento dei propri compiti, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, che modifica così la posizione già espressa al termine dell'esame in sede referente.

Il senatore RIZZI preannuncia il voto favorevole della sua parte politica su un provvedimento che può giudicarsi positivamente in quanto offre certezze ad un settore che ne ha molto bisogno.

Il senatore IULIANO preannuncia anch'egli voto favorevole, sottolineando l'esigenza di rilancio e di adeguamento della dotazione organica del Ministero dell'ambiente, che al momento non supera quella di un comune di medie dimensioni.

Anche il senatore RESCAGLIO preannuncia voto favorevole, anche in considerazione del fatto che per la prima volta i problemi dell'ambiente vengono affrontati in un contesto più generale, anche in collegamento con il mondo della scuola e della formazione.

Il senatore COLLA preannuncia il voto contrario della sua parte politica, che, tra l'altro, non condivide l'assegnazion dei provvedimenti in sede deliberante.

Il ministro RONCHI ringrazia il relatore e la Commissione che sta per licenziare un testo al quale ha portato notevoli miglioramenti, fornendo al Ministero dell'ambiente strumenti d'azione indispensabili per l'attuazione delle politiche ambientali, tra cui l'utilizzo di risorse importanti anche se ancora modeste.

È quindi posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

(2287-quater) Disposizioni concernenti bacini imbriferi montani e pozzi, nonchè interventi in campo ambientale, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 5, 23, commi 1 e 2, e 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa alla discussione dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore COLLA dà per illustrati gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il relatore STANISCIA dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5 e 1.6. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il sottosegretario MATTIOLI dà parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5 e 1.6, mentre è contrario agli emendamenti 1.2 e 1.3.

La Commissione approva l'emendamento 1.1; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.2 e 1.3.

La Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6.

È quindi approvato l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 2 ed all'emendamento integralmente sostitutivo ad esso proposto.

Il relatore STANISCIA dà per illustrato l'emendamento 2.1, che, previo parere favorevole del sottosegretario MATTIOLI, è approvato dalla Commissione.

Senza discussione è poi approvato l'articolo 3 nel testo originario del disegno di legge.

Il relatore STANISCIA illustra due proposte di coordinamento finale che, previo parere favorevole del sottosegretario MATTIOLI, sono approvate dalla Commissione con separate votazioni.

La Commissione approva infine il disegno di legge n. 2287-quater nel suo complesso, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, col seguente titolo: «Disposizioni di proroga di termini concernenti il regime delle acque».

SCONVOCAZIONI DI COMMISSIONE

Il presidente CARCARINO avverte che, essendo stati esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, le sedute originariamente convocate per le ore 20,30 di oggi per le ore 8 di domani non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2242

Art. 1.

Al comma 2, alla fine della lettera a), aggiungere le seguenti parole: «i progetti predisposti dai soggetti privati dovranno essere in tutti i casi presentati al Ministero dell'ambiente, che dovrà esprimersi su di essi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione».
1.4
Rizzi

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «relazioni tecniche idonee all'inserimento» con le seguenti: «relazioni tecniche per l'inserimento».
1.3
Il Relatore

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «I progetti formativi saranno finanziati» inserire le seguenti: «anche».
1.1
Bortolotto, Veltri

Al comma 5, dopo le parole: «soggetti privati» aggiungere le seguenti: «professionalmente riconosciuti».
1.5
Rizzi

Al comma 6, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire le parole: «lire 12.000 milioni» con le seguenti: «lire 13.800 milioni».
1.2
Bortolotto

Art. 4.

Al comma 1, dopo le parole: «sono istituiti» inserire le seguenti: «a decorrere dall'anno 1998».
4.1
Il Relatore

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«l-bis) Costa teatina».
4.4
Staniscia

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 34, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

l-bis) Costa teatina”.

1-ter. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1998 provvede, sentita la regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione del parco di cui al comma 1-bis».
4.4 (Nuovo testo)
Staniscia

Al comma 4, dopo le parole: «entro centottanta giorni» sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 1998».
4.2
Il Relatore

Al comma 6, dopo le parole: «allo scopo utilizzando» sostituire le parole: «la quota dell'accantonamento relativo alla medesima rubrica» con le seguenti: «quanto a lire 2 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 6 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».
4.3
Il Relatore

Art. 5.

Al comma 2, sostituire il penultimo e l'ultimo periodo con i seguenti: «Per l'attivazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per il 1997 e di lire 1.400 milioni a decorrere dal 1998. Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca, sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonchè di raccolta e di elaborazione dei dati per una corretta informazione al pubblico, anche attraverso l'apertura di uno sportello per il cittadino, l'ufficio preposto al coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzato alla spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal 1997».
5.1
Sarto

Al comma 3, sopprimere le parole da: «per i gruppi di prodotti» fino a: «regolamento CEE/880/92, del Consiglio» ed aggiungere, alla fine del medesimo comma 3 le seguenti parole: «tale funzione è attribuita al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».
5.5
Bortolotto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato lo stanziamento per un importo pari a lire 5 miliardi a valere sulle disponibilità dell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481».
5.3
Bortolotto, Ripamonti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato lo stanziamento per un importo pari a lire 5 miliardi a valere sulle disponibilità dell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1984, n. 481».
5.4
Il Governo

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo le parole: “si provvede mediante la costruzione o l'acquisto” e prima delle parole: “o comunque la utilizzazione” inserire le seguenti: “o noleggio”.
3-ter. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è abrogato».
5.2
Bortolotto, Veltri


Art. 6.

Sopprimere il comma 3.
6.2
Carcarino

Al comma 4, sostituire l'alinea con la seguente:

«Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2, si provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità:

alla lettera a) sopprimere la parola: “immediatamente” e sostituire le parole: “da effettuarsi” con le seguenti: “da effettuarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”;
alla lettera b) dopo le parole: “sono coperti” sopprimere le seguenti: “mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato” e dopo le parole: “requisiti richiesti” aggiungere le seguenti: “Per il restante personale proveniente da enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, si provvede all'inserimento nei ruoli dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA) e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) in base alle disponibilità di organico e secondo la qualifica funzionale posseduta o, in base alle esigenze funzionali e di organico di tali amministrazioni o di altre amministrazioni pubbliche compreso il Ministero dell'ambiente, e previo accertamento dei titoli richiesti e corsi di riqualificazione professionale, anche a qualifiche funzionali superiori a quella posseduta, fino a totale esaurimento. Tale operazione di inserimento dovrà essere ultimata entro e non oltre la data del 1o novembre 1998”;
alla lettera c) sostituire le parole: “inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente” con le seguenti: “ricorso alle procedure di mobilità”;
sopprimere la lettera f).
6.1
Carcarino

Al comma 4, sopprimere la lettera a) e al medesimo comma, sopprimere il numero 1).
6.3
Marino

Al comma 4, lettera b), ultimo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, da espletarsi con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 15 marzo 1997, n. 59».
6.4
Il Governo

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «del 31 marzo 1999» con le seguenti: «del 1o novembre 1998».
6.5
Carcarino

Al comma 4, lettera f) sostituire le parole: «del 31 marzo 1999» con le seguenti: «del 30 novembre 1998».
6.5 (Nuovo testo)
Carcarino

Al comma 4, lettera f) sostituire le parole: «31 marzo 1999» con le parole: «30 dicembre 1998».
6.6
Il governo

Al comma 4, lettera f) dopo le parole: «sono poste in ruolo» inserire le seguenti: «in base alle disponibilità di organico e».
6.7
Carcarino

Art. 7.

Al comma 4 sopprimere la parola: «altri».
7.1
Il Relatore

Art. 8.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «siano state approvate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «sono in armonia con gli interessi della comunità e fattibili sotto il profilo tecnico-finanziario».
8.2
Rizzi

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «se prevista».
8.3
Rizzi

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che le opere sono fattibili» fino alla fine del periodo con le seguenti: «le loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica».
8.1
Carcarino

Art. 9.

Al comma 1-bis, dopo le parole: «coincidono con il territorio della provincia» inserire le seguenti: «a condizione che non vi sia contrasto con le indicazioni dell'autorità di bacino».
9.1
Carcarino

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituirele parole: «, salvo diversa e successiva disposizione stabilita con legge regionale.» con le seguenti: «Sentite le autorità di bacino, le regioni possono, con propria legge, definire una diversa delimitazione territorile degli ambiti.».
9.1 (Nuovo testo)
Carcarino

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle riscosse a titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne autorizza la spesa in relazione alle opere ed agli interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti”».
9.2
Il Governo


Art. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 11, comma 2-bis,
del decreto-legge n. 67 del 1997)

1. Al comma 2-bis, capoverso 8-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, dal parere favorevole della soprintendenza ai beni archeologici e storici”».
10.0.1
Carcarino

Art. 11.

Al comma 1 dopo le parole: «All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6» inserire le seguenti: «ad eccezione dell'articolo 4, comma 5».
11.1
Il Governo

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Unificare gli articoli 8, 9 e 10 sotto la medesima rubrica: «(Modifiche alla legge 23 maggio 1997, n. 135)».
Coord. 1
Il Governo

Unificare gli articoli 8, 9 e 10 in un unico articolo, la cui rubrica è la seguente: «(Modifiche ai decreti-legge n. 67 del 1977 e n. 398 del 1993)».

Conseguentemente, all'approvazione degli emendamenti contenenti autorizzazioni di spesa, all'articolo 11, comma 1, sostituire la cifra: «52.634» con la seguente: «53.434» e la cifra: «61.844» con la seguente: «60.844».
Coord. 1 (Nuovo testo)
Il Governo


EMENDAMENTI PRESENTATI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287-QUATER

Art. 1.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
1.1
Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: «versate nell'anno 1996» aggiungere le seguenti: «e fino alla data di entrata in vigore della presente legge».
1.2
Colla, Avogadro

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il sovracanone è versato direttamente ai comuni in forza dei decreti ministeriali di ripartizione emessi sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959».
1.3
Colla, Avogadro

Al comma 5 sostituire le parole: «Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, già prorogato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è ulteriormente differito al 30 novembre 1997. Le regioni adottano entro il 31 luglio 1997» con le seguenti: «Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, già prorogato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni adottano entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
1.4
Il Relatore

Al comma 6 sostituire la parola: «provinciale» con la seguente: «comunale».
1.5
Il Relatore

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: “periodo non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: “periodo non superiore a quattro anni”».
1.6
Il Relatore

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle seguenti disposizioni di decreti-legge non convertiti:
a) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140;
b) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256;
c) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358;
d) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445;
e) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546;
f) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81;
g) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217;
h) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335;
i) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443».

2.1
Il Relatore

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Sostituire le rubriche degli articoli 1 e 2 con le seguenti:

«Art. 1. - (Disposizioni in materia di pozzi e vincoli idrici).

Art. 2. - (Salvezza di effetti di disposizioni in materia di consorzi idraulici)».
Coord. 1
Il Relatore

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Disposizioni di proroga di termini concernenti il regime delle acque».
Coord. 2
Il Relatore