274a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE
(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri
(236) PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il sottosegretario BETTINELLI, riprendendo il proprio intervento iniziato nella precedente seduta, dà atto al Servizio studi del Senato dell'accurata ricerca svolta sull'argomento. Si sofferma poi sull'articolo 7 e sul ruolo del trustee, la cui disciplina è stata introdotta nell'ordinamento mediante la ratifica della convenzione dell'Aja adottata il 1 luglio 1985. L'elenco dei gestori è tenuto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il trustee difficilmente può essere una persona fisica. L'esperienza statunitense è in questo senso ed opportunamente il regolamento di attuazione potrebbe esplicitare tale profilo. Tra gli obblighi posti a carico del gestore vi è quello di non poter rifiutare l'incarico. Spetta invece all'Autorità garante valutare l'incompatibilità derivante, eventualmente, da un'insufficiente attività di alienazione o da eventuali operazioni simulate. L'Autorità garante si limita in ogni caso a trasmettere i risultati degli accertamenti compiuti ai soggetti destinatari, in primo luogo, al Presidente della Repubblica e ai Presidenti delle Camere, senza adottare misure sanzionatorie di natura politica, di competenza di altri organi. Sarà una mozione di sfiducia, ad esempio, se l'interessato è un componente del Governo. L'Autorità garante individua il gestore del patrimonio e trasferisce a questi d'ufficio beni e valori. Si esclude che nella specie ricorra un'illegittimità costituzionale, derivante da una sorta di coartazione della volontà dell'interessato, in quanto l'inattività di costui viene interpretata come una rimessione alle decisioni dell'Autorità stessa. Quale ulteriore conseguenza si può ipotizzare per le altre «figure assimilate» anche la decadenza dall'incarico per il venir meno dei presupposti.
L'Autorità garante esercita una generale forma di vigilanza sui contratti di trasferimento, i quali si devono conformare a modelli prestabiliti. A favore del gestore non è pattuito alcun compenso in maniera specifica, ma a questo titolo possono essere pattuite forme di compartecipazione ai risultati della gestione. Dal momento del trasferimento, la gestione diventa comunque «cieca» (art. 8). Tra gli altri compiti del gestore figura quello di procedere all'accertamento del valore economico complessivo del patrimonio trasferito e alla restituzione dei valori patrimoniali alla cessazione dell'incarico, restituzione finale che potrebbe anche rivelarsi passiva in caso di attività economiche non fiorenti. Sulla correttezza della gestione vigila l'Autorità garante, la quale detiene poteri limitati di sanzione amministrativa, fino alla facoltà di revocare il gestore in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla gestione stessa. In merito all'articolo 10, il Sottosegretario pone in evidenza il carattere neutro delle operazioni fiscali compiute ed osserva che il patrimonio del gestore risulta nettamente separato rispetto ai beni patrimoniali trasferiti al gestore. Nel contratto di trasferimento si fissa anche l'entità del reddito da corrispondere all'interessato, entro il limite di un miliardo di lire al semestre; il gestore provvederà all'investimento delle somme ulteriori. Rispetto all'articolo 13, comma 6, rileva che non ha ragion d'essere il dubbio sollevato dal senatore Passigli per l'ipotesi di contrasto fra le Autorità di controllo e di garanzia, dal momento che nella citata disposizione si prevede la loro riunione in apposita conferenza proprio ai fini conciliativi. Conclude riservandosi di ritornare sul contenuto di singole disposizioni nel prosieguo del dibattito.

Il senatore PASTORE sollecita un chiarimento sui compensi dovuti al gestore, nonchè sul limite di un miliardo di lire che può essere corrisposto all'interessato: tale somma potrebbe essere ritenuta insufficiente, ad esempio, per la gestione dei beni patrimoniali trattenuti.

Il sottosegretario BETTINELLI ribadisce che il compenso per il gestore può assumere varie forme, quali la partecipazione ai risultati della gestione oppure l'acquisizione di alcuni cespiti dei beni conferiti. Tale profilo è appunto lasciato alla libera pattuizione delle parti. Durante la gestione vengono meno in capo all'interessato i diritti e i poteri conseguenti alla titolarità del patrimonio e delle attività economiche trasferite.

Il senatore MAGNALBÒ ritiene problematica la dimostrazione del carattere simulato di certe operazioni. A questo proposito il sottosegretario BETTINELLI rileva che la disciplina non deroga al consueto onere della prova.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato
(303) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione
(341) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione
(432) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione
(658) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
(2452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 giugno e rinviato nella seduta del 17 giugno.

Il senatore MAGNALBÒ, richiamandosi alla genesi della XIII disposizione, sostiene che ad essa non è estranea una volontà sanzionatoria nei confronti dei componenti della Casa Savoia. Secondo una concezione diffusa tuttavia la norma potrebbe anche non essere più ritenuta applicabile ai discendenti ultimi e nemmeno alle vedove, dal momento che si potrebbe dubitare sul carattere perenne di certi imperativi giuridici. Tale dubbio può valere anche nei confronti dello stesso articolo 139 della Costituzione. In questa fase storica l'abrogazione della disposizione predetta costituisce un atto dovuto, un atto di civiltà e di rispetto per le libertà ed i diritti di ciascun cittadino. Confida quindi in un rapido esame dei disegni di legge e conclude manifestando la propria preferenza, semmai, per un ordinamento sovranazionale di impronta carolingia.

Il presidente VILLONE fa presente che i senatori Diana, Misserville e Rotelli, i quali hanno preannunciato loro interventi, potranno prendere la parola in una successiva seduta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C01a, 0104o)

Il PRESIDENTE avverte che, l'ordine del giorno delle sedute previste per mercoledì 24 e giovedì 25 giugno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3053-B, sulla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 554

Art. 4.

Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: «invita lo straniero ad eleggere domicilio», con le seguenti: «autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio della Repubblica, stabilendo un proprio domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge».
4.200
Il Relatore

Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: «invita lo straniero ad eleggere domicilio», con le seguenti: «autorizza lo straniero a soggiornare».
4.2
Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 3, dopo le parole: «eleggere domicilio nel territorio dello Stato», inserire le seguenti: «ai soli fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge».
4.12
Lubrano di Ricco


4.19 (Identico all'em. 4.12)
Diana Lino
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi indicata al comma 1, lettera b-bis) l'autorità che riceve la domanda provvede all'audizione del richiedente l'asilo e successivamente trasmette verbale alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto d'asilo, richiede al Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica. Nell'ipotesi indicata al comma 4, lettera b-ter), e qualora si tratti di vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per il tramite dell'ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della Repubblica, ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la
trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di primo scalo, per gli adempimenti previsti dal presente comma».
4.7
Marchetti


4.14 (Identico all'em. 4.7)
Lubrano di Ricco


4.21 (Identico all'em. 4.7)
Diana Lino


4.27 (Identico all'em. 4.7)
Pasquali, Magnalbò, Siliquini

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'autorità di Pubblica sicurezza dispone i controlli necessari a verificare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo».
4.3
Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'autorità di Pubblica sicurezza ove necessario dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo».
4.3 (Nuovo testo)
Tabladini

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con facoltà di adeguare l'elezione di domicilio alla dimora effettiva con lettera raccomandata all'autorità che ha ricevuto la domanda d'asilo».
4.30
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Al comma 6, aggiungere, in fne, le seguenti parole: «articoli 7 e 11», inserire le seguenti: «L'Autorità di Pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino allo spirare del predetto termine».
4.4
Tabladini, Speroni, Tirelli

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 un regolamento inteso a definire le misure con le quali le donne richiedenti asilo possano avvalersi di una assistenza adeguata e specifica per la presentazione e la verbalizzazione della richiesta d'asilo».
4.31
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Art. 5.

Al comma 2, sostituire le parole: «territorialmente competente», con le seguenti: «del luogo di presentazione della domanda».
5.3
Pastore, Maggiore

Art. 8.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «socio-politica» con la seguente: «politica».
8.1
Tabladini, Speroni, Tirelli

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'esercente la potestà genitoriale o tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente».
8.2
Pastore, Maggiore

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ogni altro fatto che l'interessato voglia esporre».
8.5
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Al comma 9 , aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero».
8.3
Lubrano di Ricco


8.4 (Identico all'em. 8.3)
Diana Lino

Art. 9.

Al comma 1, dopo le parole: «La commissione centrale» inserire le seguenti: «integrata con un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale».
9.7
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «che non può protrarsi comunque oltre sessanta giorni dall'audizione».
9.2
Lubrano di Ricco

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria».
9.2 (Nuovo testo)
Lubrano di Ricco

Al comma 4, sopprimere le parole: «in forma sintetica».
9.9
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decisione è comunicata, contestualmente alla notifica, con lettera raccomandata all'associazione umanitaria con sede più vicina al luogo in cui si trova il richiedente».
9.3
Lubrano di Ricco

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «notificazione,» inserire le seguenti: «salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e».
9.1
Marchetti


9.2 (Identico all'em. 9.1)
Lubrano di Ricco


9.4 (Identico all'em. 9.1)
Diana Lino

Al comma 6, sostituire le parole: «ai quali sia stato rifiutato lo status di rifugiato» con le altre: «ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo».
9.5
Lubrano di Ricco


9.7 (Identico all'em. 9.5)
Diana Lino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In ogni caso la Commissione nazionale per il diritto d'asilo può rivedere la propria decisione di rigetto della domanda di asilo sulla base di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti prodotti o indicati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla persona che l'assiste».
9.3
Lubrano di Ricco


9.6 (Identico all'em. 9.3)
Diana Lino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È vietato in ogni caso l'invio dello straniero verso un paese nel quale egli fondamentalmente indica di essere perseguitato».
9.8
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Art. 10.

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via eccezionale».
10.1
Marchetti


10.2 (Identico all'em. 10.1)
Lubrano di Ricco


10.6 (Identico all'em. 10.1)
Diana Lino

Al comma 2, sostituire le parole: «per il medesimo motivo» con le altre: «per motivi umanitari».
10.12
Lubrano di Ricco


10.8 (Identico all'em. 10.12)
Diana Lino

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 16 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 17».
10.13
Lubrano di Ricco


10.9 (Identico all'em. 10.13)
Diana Lino