AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 31 MAGGIO 2000

538ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE


Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14,45.


IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri.

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CADDEO ed altri - Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ANDREOLLI ed altri. - Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. - Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo.

- e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri con la trattazione degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti al disegno di legge n. 4368 assunto come testo base.

Il presidente VILLONE invita i presentatori a illustrare i subemendamenti riferiti all'emendamento 4.100.

Prende quindi la parola il senatore GUBERT il quale si sofferma preliminarmente sui subemendamenti 4.100/50 e 4.100/51 volti a rendere coerente la disciplina prevista nelle due province autonome. I successivi subemendamenti mirano essenzialmente a correggere gravi distorsioni che si realizzano nei meccanismi rappresentativi e di governo attraverso l'investitura diretta dell'esecutivo provinciale e l'attribuzione di un premio di maggioranza. Si tratta di istituti che si stanno affermando nella legislazione nazionale che dichiara, tuttavia, di non condividere. Le proposte di subemendamento mirano poi a rovesciare, nella definizione dei risultati elettorali, il rapporto tra presidente della provincia e consiglio, prevedendo che venga eletto presidente il candidato le cui liste collegate abbiano ottenuto la maggioranza dei voti. Infine, alcuni subemendamenti sono specificamente diretti a correggere l'elezione del rappresentante della minoranza di lingua ladina estendendo il sistema previsto per i comuni della Val di Fassa anche ad altre comuni del territorio provinciale ove risiedono cittadini di lingua ladina.

La senatrice PASQUALI illustra i subemendamenti 4.100/4 e 4.100/2, volti a impedire la possibilità per il presidente di nominare componenti della giunta al di fuori dei membri del consiglio. Quanto all'emendamento 4.100/3, questo mira a eliminare la previsione che condiziona ad un periodo minimo di residenza sul territorio provinciale l'esercizio del diritto di voto.

Interviene quindi il senatore BESOSTRI per illustrare il subemendamento 4.100/5 volto a eliminare dubbi nella interpretazione della previsione che impedisce un voto disgiunto nella elezione del presidente e del consiglio provinciale. Quanto al subemendamento 4.100/6, esso è volto a garantire la possibilità di voti di preferenza a candidati non appartenenti alla stessa lista. Il subemendamento 4.100/7 è volto invece a incentivare una maggiore partecipazione alle consultazioni elettorali. I subemendamenti 4.100/8, 4.100/9, 4.100/10, 4.100/13, tendono a coinvolgere maggiormente l'elettorato giovanile privilegiando il candidato più giovane nel caso di parità di voti, nonché a garantire un'adeguata rappresentanza femminile.
Il subemendamento 4.100/11 tende a risolvere il problema che si porrebbe nel caso di morte o permanente impedimento di uno dei candidati ammessi al secondo turno di ballottaggio. In questo caso il candidato impedito verrebbe sostituito con il capolista della lista più votata fra quelle collegate al candidato Presidente impedito.

Il senatore TAROLLI illustra il subemendamento 4.100/1, il quale prevede che i collegamenti ulteriori tra primo e secondo turno possono essere fatti solo da gruppi di liste e non da liste singolarmente considerate, ciò al fine di evitare di consentire alle liste ciò che si impedisce ai singoli elettori, prevedendo infatti l'emendamento 4.100 un voto disgiunto tra candidato Presidente e liste che lo sostengono.

Esaurita l'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 4.100 si riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore VILLONE ribadisce l'intento dell'emendamento 3.12.

Il senatore BESOSTRI preannuncia sul medesimo, a nome della sua parte politica, un voto favorevole, osservando la opportunità di esaminare la possibilità di introdurre un meccanismo di intesa tra Stato e regioni a statuto speciale in materia finanziaria in un'altra sede. In quell'occasione, si dovrà comunque, a suo avviso, tenere conto dell'esigenza di garantire alle regioni certezza nei meccanismi che assicurano alle medesime le risorse finanziarie necessarie per la loro attività.

A questo proposito il relatore VILLONE, ricordato il dibattito che si svolse nella Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, osserva che tale problema deve essere valutato con riferimento a tutte le regioni.

Il senatore BESOSTRI, riprendendo la sua esposizione, ritiene che potrà essere introdotta la regola dell'intesa tra Stato e regioni speciali per quanto riguarda la materia finanziaria, ma senza che una simile previsione possa risolversi in un sistema capace di bloccare essenziali scelte di politica economica nazionale.

Il senatore GUBERT dichiara invece il proprio voto contrario sull'emendamento. Una corretta interpretazione del principio di sussidiarietà dovrebbe infatti, a suo avviso, valorizzare, anche sul piano finanziario, il ruolo delle regioni. Quanto all'argomento utilizzato dal relatore dell'estraneità della disposizione oggetto dell'emendamento soppressivo in esame, ricorda che molte previsioni contenute nell'articolo 4 dovrebbero essere considerate estranee, rispetto all'oggetto proprio del provvedimento, secondo i criteri enunciati dal relatore. Infine, alle critiche circa un eccessivo irrigidimento che il meccanismo dell'intesa potrebbe causare ai procedimenti decisionali pubblici in materia finanziaria, ricorda che, con legge costituzionale, questo meccanismo potrebbe essere comunque eliminato o derogato.

Il senatore DONDEYNAZ dichiara un voto contrario sull'emendamento mentre la senatrice PASQUALI preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore SCHIFANI dichiara un voto di astensione della sua parte politica. Pur apprezzando infatti le argomentazioni svolte dal relatore a sostegno dell'emendamento 3.12, osserva che un approvazione del medesimo potrebbe incidere negativamente sul celere esame del disegno di legge in titolo.

L'emendamento 3.12, posto ai voti, è quindi approvato dalla Commissione.

Su invito del RELATORE, il senatore MARCHETTI ritira l'emendamento 3.6.

Il relatore VILLONE e il sottosegreatario FRANCESCHINI formulano quindi un parere contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3

Il senatore GUBERT, in assenza del proponente, li assume e dichiara sui medesimi il proprio voto favorevole. Non risulta infatti che la regione Sardegna si sia pronunciata a favore dell'introduzione della norma transitoria che quindi dovrebbe a suo avviso essere soppressa.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.2 e 3.3 sono respinti dalla Commissione.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 4.144 4.160 e 4.170, di identico contenuto.

Il senatore GUBERT dichiara quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.73, soppressivo dell'articolo 4 che intende modificare aspetti fondamentali dell'organizzazione istituzionale della regione Trentino-Alto Adige e delle due province autonome. In proposito rileva che queste modifiche non posssono essere motivate con la esigenza di garantire una maggiore stabilità degli esecutivi. Infatti, la storia della regione e delle due province autonome è stata caratterizzata da un elevato tasso di stabilità. Nel dimostrarsi comunque disponibile a valutare la possibilità di introdurre modifiche alla forma di governo della regione e delle due province autonome, ritiene invece del tutto inopportuno incidere - come invece fatto dalla disposizione in commento - sul delicato equilibrio istituzionale che si è realizzato tra la regione e le due province di Trento e Bolzano. Un equilibrio che ha garantito una apprezzabile stabilità e tutela delle minoranze. Le modifiche contenute nell'articolo 4 in esame sono frutto di un accordo politico tra la maggioranza di centro-sinistra e la Sud Tiroler Volkspartei che finisce per ledere interessi rilevanti della minoranza italiana in Alto Adige.

Anche la senatrice PASQUALI dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 4.103 soppressivo dell'articolo, osservando preliminarmente che la stabilità degli esecutivi non deve essere considerata in sé un valore. Ribadisce quindi la sua contrarietà alla formulazione dell'articolo 4 che finisce per svilire il ruolo della regione che viene privata di ogni significativa attribuzione. In proposito ricorda che l'accordo De Gasperi-Gruber fa un espresso riferimento al ruolo della regione che trova quindi il suo fondamento in un accordo di carattere internazionale. L'ente regione, nella sua storia, si è poi dimostrato essere un ente necessario, insostituibile punto di riferimento per la minoranza italiana e strumento di collegamento tra le due province autonome.

Il senatore PASTORE, nel ribadire quanto dichiarato in occasione della discussione generale, preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 4. Richiama in proposito la difficile situazione in cui si trovano le zone di confine e i delicati equilibri che ivi si realizzano tra le minoranze linguistiche. Le disposizioni contenute nell'articolo in esame potrebbero essere intese come un segnale di disattenzione di fronte alle esigenze di queste minoranze e ai delicati equilibri che si sono venuti, nel tempo, costruendo. Nel realizzare dunque un sostanziale ridimensionamento della funzione della regione occorre valutare a pieno le possibili reazioni della minoranza italiana nella provincia di Bolzano.

Il senatore TAROLLI, nel dichiarare il proprio voto favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 4, dà atto al senatore Pastore di aver correttamente individuato nella questione altoatesina una questione di carattere nazionale. La coesistenza e la pacifica convivenza nel medesimo territorio di gruppi etnici diversi è infatti una questione assai delicata che deve essere affrontata a livello nazionale e non può essere invece derubricata, e ridotta a questione di carattere locale, come invece si è fatto procedendo alla elaborazione e all'approvazione dell'articolo in esame. Venendo poi a considerare il merito della scelta operata con tale disposizione, osserva che si tratta di una modifica radicale dell'assetto istituzionale compiuta senza avere una precisa idea degli obiettivi che si vogliono realizzare. Ricordate quindi la storia dello Statuto del Trentino-Alto Adige e le sue revisioni nel corso degli anni, rammenta che l'assetto organizzativo in esso configurato ha consentito di realizzarre una pacifica e stabile convivenza per decenni. Questo assetto può essere certo modificato, ma solo avendo chiaro l'obiettivo che si vuole perseguire; al contrario, la maggioranza che governa la regione ha mostrato negli ultimi tempi tutte le sue incertezze ipotizzando un generico passaggio da una "regione-apparato" una "regione-comunità". Si abbandona quindi un modello di cui è sicura la funzionalità, dando piena autonomia alla provincia di Bolzano senza creare i necessari contrappesi a tutela delle minoranze etniche a livello provinciale.

Il senatore BESOSTRI, dopo essersi soffermato sulla complessa storia della regione Trentino-Alto Adige e delle sue istituzioni, rimarca la positiva evoluzione che si è realizzata nel corso degli anni fondata su una esaltazione del ruolo delle autonomie. Il processo poi di integrazione europea e l'ingresso in particolare dell'Austria nell'Unione sta incidendo, a suo avviso, sulla natura stessa della Sud Tiroler Volkspartei e più in generale sul dibattito pubblico della comunità tedesca altoatesina; un dibattito sempre più articolato e meno condizionato dal vincolo etnico. La riforma dello Statuto in esame garantisce comunque a suo avviso un'adeguata tutela dell'autonomia mantenendo un sistema perfettamente proporzionale per la elezione del consiglio provinciale di Bolzano. Più in generale, reputa che le modifiche che si introducono all'assetto istituzionale della regione e delle due province autonome sono finalizzate a garantire uno sviluppo delle autonomie speciali con quello delle regioni a statuto ordinario. La soppressione dell'articolo in esame recherebbe una grave alterazione a questo processo, impedendo alle province autonome di potersi valere di una adeguata autonomia organizzativa omogenea a quella prevista per le regioni a statuto ordinario.

Il senatore ANDREOLLI ricorda che quanto previsto nell'articolo 4 non è frutto di una decisione estemporanea, ma di un approfondito dibattito che è iniziato nel 1998 con una decisione della maggioranza del consiglio regionale. Durante questi anni non vi è stata fra le popolazioni interessate la reazione paventata dai senatori Gubert, Tarolli e dalla senatrice Pasquali. La importante revisione operata nel '72 delle norme statutarie accese un ampio dibattito e provocò ben più significative reazioni, rispetto a quelle che oggi si registrano e tuttavia oggi si riconosce l'equilibrio e l'importanza di quelle scelte. L'evoluzione della società, il processo di integrazione europea e l'ingresso dell'Austria nell'Unione europea fanno ritenere oggi necessario, una significativa riforma dell'ordinamento della regione e delle due province autonome; un aggiornamento richiesto per adeguare a una situazione oramai mutata le istituzioni regionali e provinciali. La riforma in esame si rende infine necessaria per superare la situazione di stallo che ha impedito l'adozione, in seno al consiglio regionale, di una modifica al sistema per la elezione del consiglio provinciale di Trento.

Il senatore PINGGERA sottolinea nuovamente l'esigenza di approvare il disegno di legge e afferma che solo per tale ragione egli rinuncia a svolgere le molte considerazioni critiche che pure dovrebbero essere manifestate. In ogni caso, sostiene che per la provincia di Bolzano è necessario il sistema elettorale proporzionale, mentre per la provincia di Trento è possibile un diverso sistema elettorale, diretto a garantire la stabilità di Governo. Di conseguenza, si delinea un'articolazione diversa del diritto elettorale tra le due province autonome, commisurata alle rispettive esigenze. Annuncia il suo voto contrario sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 4.

Il sottosegretario FRANCESCHINI ricorda le ragioni più volte sostenute dal Governo per l'articolo 4 in esame, fondate non già sulla ricerca di un consenso parlamentare tra i deputati e i senatori della Südtiroler Volkspartei, ma su valutazioni ponderate e convinte. Esclude, inoltre, che la normativa in discussione possa determinare effetti negativi nelle comunità del Trentino-Alto Adige, come è confermato anche da indirizzi espliciti provenienti dalle sedi istituzionali di quel territorio. Il Governo, dunque, è contrario agli emendamenti soppressivi dell'articolo 4.

Il senatore DONDEYNAZ annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore MORO annuncia il proprio voto favorevole.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 4.73 e 4.103 non risultano accolti.

Seguono richieste di chiarimento sulle modalità di votazione e sulle sostituzioni di senatori valide per la seduta ai fini delle votazioni: in proposito intervengono i senatori TAROLLI, DONDEYNAZ, GUBERT e ROTELLI. In particolare, il senatore Rotelli chiede di verificare l'esito della votazione appena compiuta e di accertare le espressioni di voto secondo gli orientamenti favorevole, contrario e di astensione.

Il presidente VILLONE risponde che ciò non è possibile in esito alle votazioni per alzata di mano, salva comunque la facoltà concessa a ciascun senatore di preannunciare il proprio orientamento di voto. D'altra parte, egli ha accertato che i voti favorevoli agli emendamenti soppressivi dell'articolo 4 sono stati complessivamente inferiori alla maggioranza degli aventi diritto e lo sarebbero stati anche se uno dei senatori che non hanno votato a favore dell'emendamento non fosse stato, in ipotesi, provvisto del titolo idoneo a esercitare il proprio diritto di voto.

Il senatore GUBERT, quindi, preannuncia proprie dichiarazioni di voto su tutti gli emendamenti.

Il presidente VILLONE comunica che la seduta notturna avrà inizio alle ore 20,45 e proseguirà ad oltranza.

La Commissione prende atto.

Il senatore GUBERT motiva il suo voto favorevole all'emendamento 4.98 che, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore GUBERT, quindi, espone le ragioni del suo voto favorevole all'emendamento 4.97 che, posto ai voti, non è accolto.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per una seduta ulteriore alle ore 20,45 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4368


Al comma 1, sopprimere la lettera q).

3.12 IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

3.6 MARCHETTI

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.2 MELONI, GUBERT

Sopprimere il comma 4.

3.3 MELONI, GUBERT

Art. 4
Stralciare l'articolo.

4.144 SCHIFANI, PASTORE

4.160 (identico all'em. 4.144) GUBERT

4.170 (identico all'em. 4.144) PASQUALI, MAGNALBO'


Sopprimere l'articolo.

4.73 GUBERT

4.103 (identico all'em. 4.73) PASQUALI, MAGNALBO'

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "mocheno, mochena, mocheni, mochene", con le seguenti: "germanofono, germanofona, germanofoni, germanofone della Valle del Fersina".

4.98 GUBERT


Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "cimbro, cimbra, cimbri, cimbre", con le seguenti: "germanofono, germanofona, germanofoni, germanofone del Comune di Luserna".

4.97 GUBERT

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Nella Provincia autonoma di Trento, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto Special per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti."

4.100/50 GUBERT

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Nella Regione Trentino-Alto Adige, fino alla data di entrata in vigore delle leggi provinciali previste dal presente articolo, continuano ad applicarsi le letti elettorali vigenti."

4.100/51 GUBERT

Al capoverso a), primo periodo, sopprimere le parole: "del Presidente della Provincia e" e le seguenti: "come sostituito dal comma 1), lettera z) del presente articolo".

4.100/14 GUBERT

Al capoverso a), sopprimere il secondo periodo.

4.100/15 GUBERT

Al capoverso a), sopprimere il terzo periodo.

4.100/4 PASQUALI, MAGNALBO'
4.100/16 (identico all'em. 4.100/4) GUBERT


Al capoverso a), sopprimere il quarto periodo.

4.100/17 GUBERT

Al capoverso a), nel quarto periodo, sopprimere le parole: "anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale".

4.100/2 PASQUALI, MAGNALBO'

Al capoverso a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Essi inoltre devono avere i requisiti per essere elettori del Consiglio Provinciale".

4.100/44 GUBERT

Al capoverso b), sopprimere il primo periodo.

4.100/18 GUBERT

Al capoverso b), nel primo periodo, sopprimere le parole: "al territorio provinciale e".

4.100/46 GUBERT

Al capoverso b), nel primo periodo, sopprimere le parole: "e ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno".

4.100/3 PASQUALI, MAGNALBO'

Al capoverso b), nel primo periodo, sopprimere la parola: "ininterrotto".

4.100/45 GUBERT

Al capoverso b), sopprimere il secondo periodo.

4.100/19 GUBERT

Al capoverso b), nel secondo periodo, sostituire le cifre: "1000" con ,: "500" e "1500" con l'altra: "750".

4.100/47 GUBERT

Al capoverso b), sopprimere il terzo periodo.

4.100/20 GUBERT

Al capoverso b), sopprimere il quarto periodo.

4.100/21 GUBERT

Al capoverso c), sopprimere il primo periodo.

4.100/22 GUBERT

Al capoverso c), sopprimere il secondo periodo.

4.100/23 GUBERT

Al capoverso c), nel secondo periodo, dopo le parole: "il cognome e il nome", inserire le seguenti: "e l'eventuale soprannome".

4.100/48 GUBERT

Al capoverso c), alla fine del secondo periodo, inserire le seguenti parole: "Le candidate possono aggiungere al proprio cognome quello del marito, anche se vedove."

4.100/49 GUBERT

Al capoverso c), nel terzo periodo, sostituire la parola: "trentaquattro", con l'altra: "trentacinque".

4.100/24 GUBERT

Al capoverso c), sopprimere il quarto periodo.

4.100/25 GUBERT

Al capoverso c), nel quarto periodo, dopo le parole: "Presidente della Provincia", sostituire la congiunzione: "e", con le congiunzioni: "e/o".

4.100/5 BESOSTRI

Al capoverso c), sopprimere il quinto periodo.

4.100/26 GUBERT

Al capoverso c), sopprimere il sesto periodo.

4.100/27 GUBERT

Al capoverso c), sopprimere il settimo periodo.

4.100/28 GUBERT

Al capoverso c), nell'ottavo periodo, sostituire la parola: "due", con l'altra: "quattro".

4.100/29 GUBERT

Al capoverso c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nel caso di espressione di voto per il solo candidato alla carica di Presidente l'elettore può comunque esprimere due preferenze per candidati di liste collegate anche se non appartenenti alla stessa lista. L'espressione di voto di preferenza per candidati della stessa lista equivale ad espressione di voto per la lista di appartenenza."

4.100/6 BESOSTRI

Sopprimere il capoverso d).

4.100/30 GUBERT

Al capoverso d), sostituire il numero 5) con il seguente:

"5) Proclama eletto Presidente della Provincia il candidato della lista o del gruppo di liste collegate che abbiano ottenuto la più alta percentuale di voti validi".
Di conseguenza sopprimere il numero 8).

4.100/55 GUBERT

Al capoverso d), sostituire il numero 5) con il seguente:

"5) Proclama eletto Presidente della Provincia il candidato collegate con una lista o gruppo di liste che abbiano ottenuto almeno il cinquanta per cento più uno dei voti validi."
Di conseguenza sopprimere il numero 8).

4.100/56 GUBERT

Al capoverso d), numero 5), sostituire le parole: "almeno il cinquanta per cento più uno", con le seguenti: "la maggiore cifra individuale".

4.100/31 GUBERT

Al capoverso d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "purché abbiano partecipato alla consultazione elettorale almeno il 75 per cento degli aventi diritto al voto ed i voti conseguiti dal candidato alla carica di Presidente della Provincia siano almeno pari al 33 per cento degli aventi diritto al voto."

4.100/7 BESOSTRI

Al capoverso d), numero 6), sostituire la parola: "anziano", con l'altra: "giovane", e sostituire le parole: "precede nell'ordine di lista", con le seguenti: "appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati nella lista."

4.100/8 BESOSTRI

Al capoverso d), numero 6), dopo le parole: "preferenze complessive", inserire le seguenti: "e che abbia all'atto della presentazione della lista reso dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico ladino."

4.100/33 GUBERT

Al capoverso d), dopo il numero 6), inserire il seguente:

"6-bis) Attribuisce uno dei seggi con la medesima procedura di cui al punto precedente, per ciascuno dei seguenti ambiti: Comuni del Comprensorio di Primiero, Comuni del Comprensorio della Val di Fiemme, Comuni del Comprensorio della Valle di Sole, Comuni della zona della Valle di Cembra del Comprensorio della Valle dell'Adige."

4.100/32 GUBERT

Al capoverso d), sopprimere il numero 7).

4.100/34 GUBERT

Al capoverso d), numero 7) aggiungere, ovunque ricorrano le parole: "numero 6)", le parole: "6-bis)".

4.100/35 GUBERT

Al capoverso d), numero 7), nel primo periodo, sopprimere le parole: "o a ciascun gruppo delle liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia", e aggiungere le seguenti: "che abbia ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validi."

4.100/37 GUBERT

Al capoverso d), numero 7), nel primo periodo, sopprimere le parole: "o a ciascun gruppo delle liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia".

4.100/52 GUBERT

Al capoverso d), numero 7), dopo le parole: "sono distribuiti fra le altre liste", inserire le seguenti: "collegate e in subordine a altre liste o".

4.100/36 GUBERT

Al capoverso d), sopprimere il numero 8).

4.100/38 GUBERT

Al capoverso d), numero 8), sostituire la parola: "ventuno", con l'altra: "venti".

4.100/53 GUBERT

Al capoverso d), numero 8), nel secondo periodo, sopprimere le parole: "o ai gruppi di liste collegate".

4.100/54 GUBERT

Al capoverso d), sopprimere il numero 9).

4.100/39 GUBERT

Al capoverso d), numero 10), sopprimere il primo e secondo periodo.

4.100/40 GUBERT

Al capoverso d), numero 10), sostituire la parola: "anziano", con l'altra: "giovane", e le parole: "precede nell'ordine di lista", con le seguenti: "appartiene al genere di minor numero di proclamabili eletti."

4.100/9 BESOSTRI

Sopprimere il capoverso e).

4.100/41 GUBERT

Al capoverso d), sopprimere il secondo periodo.

4.100/57 GUBERT

Al capoverso e), nel secondo periodo, sostituire la parola: "due", con l'altra: "tre".

4.100/42 GUBERT

Al capoverso e), nel terzo periodo, sostituire la parola: "anziano", con l'altra: "giovane", e aggiungere dopo la parola: "età", le parole: "e a parità di età, considerato il solo anno di nascita, al candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati alla carica di Presidente della Provincia."

4.100/10 BESOSTRI

Al capoverso e), nel terzo periodo, dopo le parole: "partecipa al ballottaggio", inserire le seguenti: "il capolista della lista o di una delle liste collegate al candidato alla Presidenza della Provincia permanentemente impedito, deceduto o rinunciatario, che ha riportato la più alta cifra elettorale ai sensi della precedente lettera d) numero 3) nel caso che vi sia convergente dichiarazione di tutti i delegati alla presentazione della lista o delle liste collegate da rendere entro 24 ore dal verificarsi dell'evento impeditivo alla presentazione dell'originario candidato alla carica di Presidente della Provincia. In difetto di accordo partecipa al ballottaggio".

4.100/11 BESOSTRI

Al capoverso e), nel settimo periodo, dopo le parole: "con ulteriori liste", inserire le seguenti: "o gruppi di liste". Dopo lo stesso periodo, inserire il seguente: "Qualora per il primo turno di votazione sia stato effettuato il collegamento con un gruppo di liste, gli eventuali collegamenti ulteriori a tali liste si intendono riferiti al gruppo di liste."

4.100/1 TAROLLI

Al capoverso e), nel decimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché del candidato o dei candidati alla carica di Presidente, cui la lista o le liste erano collegate".

4.100/12 BESOSTRI

Al capoverso e), numero 1), nel secondo periodo, sostituire la parola: "anziano", con l'altra: "giovane", e aggiungere, in fine, le seguenti: "e a parità di età, considerato il solo anno di nascita, il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati al primo turno alla carica di Presidente della Provincia."

4.100/13 BESOSTRI

Al capoverso e), sopprimere il numero 2).

4.100/43 GUBERT


Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia entrata in vigore la legge provinciale prevista dall’articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera v), del presente articolo, per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni:

a) le elezioni contestuali del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera z), del presente articolo. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di Presidente della Provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di Vicepresidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale;

b) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera h), del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale e ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di Presidente della Provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;

c) il territorio della provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro né inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta;

d) per l’attribuzione della carica di Presidente della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:
1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della provincia per il candidato alla carica di Presidente della Provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale;
2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della provincia, dal rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia;
3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;
4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
5) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;
6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, all’interno della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell’ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;
7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata al numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti;
8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);
9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata al numero 3), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;
10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 3) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell’ordine di lista;

e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera d), numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'Ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il Presidente:
1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Presidente il candidato più anziano di età;
2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera d), numero 2) e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinate alla lettera d), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera d), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera d), numero 10) è escluso il candidato alla carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno;

f) si applicano, in quanto compatibili e non in contrasto con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni nonché le disposizioni dell’articolo 5 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l’elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l’elezione del Presidente della Provincia di Trento e per l’elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili e non in contrasto con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della Regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all’elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.”.

4.100 IL RELATORE