IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE 1998
195ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.
La seduta inizia alle ore 15,50..

IN SEDE REFERENTE
(1637) CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive.
(1660) LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.
(1714) SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping).
(1945) DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre scorso.

Il presidente CARELLA avverte che, essendo state svolte le repliche alla discussione generale sul testo unificato dei disegni di legge in titolo e in attesa che la 5a Commissione esprima i pareri di sua competenza, nella seduta odierna inizierà l’illustrazione degli emendamenti.

In via preliminare il senatore CAMPUS chiede che venga acquisita una risposta ufficiale del Ministro delle attività e dei beni culturali - al quale il decreto legislativo n. 368 del 1998 ha trasferito la competenza in materia di sport - in ordine alla sua partecipazione all’esame del provvedimento, che riveste grande importanza per il mondo dello sport. Appare infatti una decisione politica non irrilevante l’eventuale scelta del ministro Melandri di non rispondere positivamente all’invito della Commissione.

Il presidente CARELLA comunica che il ministro Melandri è stata informata della richiesta avanzata dal senatore Campus; in attesa di una sua risposta, peraltro, la Commissione non può che procedere nei propri lavori.

Il senatore DI ORIO giudica speciose le considerazioni espresse dal senatore Campus, giacché l’iter dei disegni di legge in titolo, non a caso assegnati alla Commissione igiene e sanità, sta a dimostrare che la materia da essi affrontata ha carattere eminentemente sanitario ed è di competenza del relativo Ministero. L’eventuale intervento del ministro Melandri in Commissione non costituisce pertanto un’iniziativa doverosa o comunque necessaria ai fini dell’esame della normativa sul doping.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’esame degli emendamenti presentati all’articolo 1 del testo unificato.

Il senatore GRECO - illustrando gli emendamenti a sua firma, con particolare riferimento all’emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell’articolo - osserva in primo luogo che, contrariamente a quanto affermato dal senatore Di Orio, le considerazioni svolte dal senatore Campus non appaiono affatto capziose. Secondo un’impostazione che non contraddice ma integra le argomentazioni svolte da molti senatori intervenuti in discussione generale, infatti, il doping non può essere considerato come un fenomeno di carattere esclusivamente sanitario, implicando - come del resto la problematica attinente alla tossicodipendenza, per taluni versi prossima - anche rilevanti aspetti etici e sociali. In questa prospettiva è legittimo ritenere che il ministro Melandri debba sentire il dovere di partecipare ai lavori della Commissione, proprio perchè l’attività sportiva non è diretta soltanto alla promozione della salute e dell’integrità biologica, ma anche all’affermazione di valori etici e di principi educativi, così come peraltro affermato a livello internazionale e nei codici di giustizia sportiva. Inoltre, se si adotta una impostazione esclusivamente sanitaria, resterebbero fuori dalla normativa in esame fenomeni che meritano di essere sanzionati, quale ad esempio l’uso di metodologie o sostanze in grado di alterare le capacità di prestazione degli animali adibiti a competizioni sportive.

Il senatore GRECO, nel ricordare l’esigenza che vengano tra loro raccordati il testo in esame e il disegno di legge n. 3412, sul quale egli è il relatore presso la Commissione giustizia, sottolinea altresì l’importanza di definire il termine “atleta”, allo scopo di limitare opportunamente il campo d’intervento normativo, soprattutto in relazione alla fattibilità e al costo dei controlli obbligatori nonchè per ciò che riguarda l’ambito di punibilità, da circoscrivere ai soli atleti professionisti. L’emendamento 1.1 - sul quale il senatore GRECO preannuncia la richiesta di votazione per parti separate - raccoglie tutti gli elementi testè illustrati, mentre le altre proposte emendative da lui presentante all’articolo 1 devono intendersi come ad esso subordinate.

Il senatore MONTELEONE illustra l’emendamento 1.3.

Il senatore CAMPUS, dopo aver illustrato l’emendamento 1.14, precisa, in riferimento alla precedente osservazione del senatore Di Orio, che egli non ha inteso sollevare un conflitto di competenza sui disegni di legge in titolo, ma porre un serio problema politico circa l’esigenza che, nel loro esame, il mondo dello sport sia adeguatamente rappresentato a livello governativo.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 1.5, 1.7 e 1.16, e si dichiara in linea generale d’accordo con il senatore Greco circa l’opportunità di non ridurre il doping ad una questione meramente sanitaria, trascurando gli aspetti educativi che rivestono invece un indubbio rilievo.

Nell’illustrare l’emendamento 1.9, il senatore DI ORIO ribadisce che l’intervento del ministro Melandri in Commissione non rappresenta un dovere, giacchè l’oggetto del testo in esame ha carattere eminentemente sanitario e non è sotto tale profilo che il Ministro mostrerà minore o maggiore sensibilità per i problemi dello sport. Pur apprezzando la competenza del senatore Greco, inoltre, sottolinea che il testo unificato ha adottato un’impostazione che inquadra il problema del doping soprattutto sotto il profilo della tutela sanitaria. Condividendo tale approccio, il Gruppo Democratici di Sinistra - L’Ulivo ha presentato solo emendamenti di carattere definitorio, tendenti a rendere più chiare talune formulazioni.

La senatrice BERNASCONI illustra gli emendamenti 1.17 e 1.18, il primo dei quali, in particolare, è volto a trasferire nell’articolo 1 le norme - che il testo unificato reca all’articolo 9 - concernenti i trattamenti terapeutici a cui sono eventualmente sottoposti gli atleti: come principale modifica si propone di non prevedere, nei casi in questione, l’esclusione dell’atleta dalla partecipazione a competizioni agonistiche.

Il senatore BRUNI illustra l’emendamento 1.13, volto ad introdurre una formulazione più semplice e chiara relativamente alle sostanze e ai farmaci vietati.

Il presidente CARELLA dichiara che si intendono illustrati i restanti emendamenti presentati all’articolo 1 del testo unificato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI
al testo proposto dal relatore
per i disegni di legge nn. 1637, 1660, 1714 e 1945

Titolo

Nel titolo sopprimere la parola: «sanitaria».
Tit. 1
Greco, Tomassini, De Anna

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Tutela delle attività sportive, definizione e divieto di doping). - 1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva, nonché dei principi etici e dei valori educativi delle competizioni. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e di correttezza delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possono mettere in pericolo l'integrità psicofisica o biologica degli atleti ovvero alterare le capacità di prestazione degli animali usati nelle competizioni sportive. Per atleta si intende la persona che partecipa abitualmente ad attività sportive organizzate.
2. Per doping nello sport, perseguito secondo quanto previsto nella presente legge, si intende la somministrazione agli atleti o ad animali adibiti abitualmente alle gare sportive di qualunque farmaco e di qualunque sostanza farmacologicamente attiva, comprese quelle di natura endocrinologica ed ematologica, nonché qualsiasi metodo inerente alle predette sostanze, non giustificato da patologie documentate, ed effettuato con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche o di modificare le condizioni biologiche dell'organismo, ovvero di modificare i risultati di controllo dell'uso delle suddette sostanze.
3. L'elenco delle sostanze e dei metodi di cui alla legge 29 novembre 1995, n. 522, viene aggiornato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2, in conformità alle revisioni proposte dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO),
4. I farmaci dell'elenco di cui al comma 3 devono essere marcati con un tracciante innocuo e riconoscibile, incluso nell'eccipiente del farmaco».
1.1
Greco, Tomassini, De Anna

Sopprimere nel titolo la parola: «sanitaria».
1.2
Greco, Tomassini, De Anna

Sostituire nel titolo la parola: «sportive» con le altre: «fisico-sportive».
1.3
Servello, Monteleone, Campus, Castellani C., Bonatesta

Al comma 1, dopo le parole: «L'attività sportiva» inserire le seguenti: «nelle sue diverse forme deve essere diretta alla salvaguardia della».

Conseguentemente sopprimere le parole : «e diretta alla promozione».
1.4
Cortiana, Boco, Bortolotto, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Al comma 1, dopo la parola: «salute», inserire le altre: «e della educazione».
1.5
Tirelli, Manara

Al comma 1, dopo le parole: «individuale e collettiva», inserire le seguenti: «e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522».
1.6
Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 1, sostituire le parole da «con l'ausilio» a «sostanze» con le altre: «con l'ausilio di sostanze o metodologie ad esse collegate o di tecniche invasive indirizzate a modificare i parametri bioumorali o l'assetto psico-fisico dell'atleta, quando non collegate alla cura di patologie documentate,».
1.7
Tirelli, Manara

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alterare le capacità degli animali adibiti a gare sportive».
1.8
Greco, Tomassini, De Anna

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce doping la somministrazione di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO), ovvero l'uso di metodi vietati dal medesimo CIO, quali la somministrazione di medicinali o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificate da documentate condizioni patologiche ed effettuate con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche. Non costituisce reato assumere i predetti medicinali o sottoporsi ai predetti metodi».
1.9
Di Orio, Bernasconi, Camerini, Daniele Galdi, Mignone, Valletta

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Costituisce doping qualunque atto, non giustificato da accertate condizioni patologiche, diretto a potenziare le prestazioni agonistiche dell'atleta professionista, dilettante o amatoriale, alterandone le normali condizioni biologiche, attraverso l'uso di sostanze chimiche o farmacologiche di qualunque tipo. È altresì considerato doping qualunque atto diretto ad eludere i controlli predisposti per individuare l'uso delle predette sostanze, ovvero ad alterarne i risultati.
1.10
Lavagnini

Al comma 2, sostituire le parole da «all'atleta professionista, dilettante o amatoriale» fino a «di questi» con le seguenti: «a persone che partecipano abitualmente ad attività sportive da chiunque organizzate o ad animali abitualmente adibiti a gare sportive e l'uso da parte di queste persone».
1.11
Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 2 sostituire le parole «di qualunque farmaco e di qualunque sostanza farmacologicamente attiva, comprese quelle di natura endocrinologica ed ematologica» con le altre: «di qualunque farmaco o sostanza farmacologicamente attiva compresi nell'elenco di cui al comma 3».
1.13
Bruni

Al comma 2 sostituire le parole: «pratica inerente alle predette sostanze non giustificata» con le seguenti: «trattamento medico non giustificato».
1.12
Cortiana, Boco, Bortolotto, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Al comma 2 sostituire le parole da «non giustificata» fino alla fine del comma con le seguenti: «o qualsiasi tipo di intervento esogeno al di fuori dell'adattamento fisiologico indotto con l'allenamento, non giustificati da documentazioni certificanti patologie e diretti a migliorarne le prestazioni agonistiche o a modificarne le condizioni biologiche dell'organismo, ovvero a modificare i risultati di controlli sull'uso delle dette sostanze. Per interventi esogeni si intendono anche le sollecitazioni psicologiche o l'induzione all'osservanza per i professionisti di obblighi contrattuali riconducibili all'accettazione passiva di trattamenti non controllabili».
1.14
Servello, Monteleone, Campus, Castellani C., Bonatesta

Al comma 2 sostituire le parole : «documentazioni patologiche» con le altre: «documentate condizioni patologiche».
1.15
Cortiana, Boco, Bortolotto, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Al comma 2, dopo le parole «dell'organismo» inserire le altre: «anche con tecniche invasive non collegate all'uso di sostanze predette, quando non vi siano esigenze terapeutiche legate alla cura di patologie documentate».
1.16
Tirelli, Manara

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. In presenza di condizioni patologiche, accertate e certificate dal medico, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento purché sia attuato secondo le modalità ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale.
2-ter. Nel caso di cui al comma 2-bis, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione ed il medico curante ha l'obbligo di annotare ogni elemento atto a giustificare la diagnosi e la terapia su un apposito registro che deve custodire ed esibire alle autorità competenti, fatto salvo il rispetto delle norme di deontologia professionale.
2-quater. Il medico curante che viola le disposizioni di cui al comma 2-ter è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni».
1.17
Di Orio, Bernasconi, Camerini, Daniele Galdi, Mignone, Valletta

Sopprimere il comma 3.
1.18
Di Orio, Bernasconi, Camerini, Daniele Galdi, Mignone, Valletta

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'elenco delle sostanze di cui alla legge 29 novembre 1995, n. 522, viene aggiornato dal comitato di cui all'articolo 2, in conformità alle revisioni annuali proposte dal Comitato internazionale olimpico (CIO).
1.19
Cortiana, Boco, Bortolotto, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Al comma 3 sopprimere la parola: «annuali».
1.20
Greco, Tomassini, De Anna

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I farmaci inclusi nell'elenco di cui al comma 3 devono essere marcati con un tracciante innocuo e riconoscibile incluso nell'eccipiente del farmaco».
1.21
De Anna, Tomassini, Greco

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali, istituisce una Commissione di esperti per la vigilanza ed il controllo sull'uso di medicinali o di metodi a scopo di doping nelle attività sportive esercitate anche in forma dilettantistica. La Commissione svolge altresì funzioni consultive per la definizione delle norme concernenti il controllo sanitario della pratica sportiva dilettantistica o professionale».
2.1
Di Orio, Bernasconi, Camerini, Daniele Galdi, Mignone, Valletta

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Comitato nazionale di tutela delle attività sportive e della lotta la doping). - 1. Per gli scopi e per gli adempimenti previsti nella presente legge è istituito il comitato nazionale per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta al doping, di seguito denominato comitato, con sede presso la Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Sono membri di diritto del comitato il Ministro dei beni e delle attività culturali, che lo presiede, il Ministro della sanità, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o loro delegati, il presidente del CONI, il presidente degli Ordini dei medici, dei biologi, dei farmacisti. Fanno altresì parte del comitato un clinico medico sportivo, un farmacologo, un patologo clinico, uno specialistico in analisi biologiche, un nutrizionista, un farmacista, uno psicologo, e un esperto in materie giuridiche designabili dal Presidente del Consiglio, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individuati sulla base della loro esperienza scientifica nei settori della lotta al doping e nella tutela della salute».
2.2
Cortiana, Boco, Bortolotto, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Sostituire nel titolo le parole «tutela sanitaria» con l'altra «vigilanza».
2.3
Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 1 sostituire le parole «per la tutela sanitaria» con le seguenti» di vigilanza».
2.4
Greco, Tomassini, De Anna

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato è composto dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, che lo presiede, dal Presidente della Commissione scientifica antidoping e dal Presidente della Federazione medica sportiva italiana. Fanno altresì parte del Comitato un farmacologo, un tossicologo, un clinico medico, un pediatra e due medici specialisti dello sport, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individuati sulla base della loro competenza scientifica nei settori della lotta al doping e delle politiche sanitarie».
2.5
Tomassini, De Anna

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono membri di diritto del Comitato il Ministro dei beni e delle attività culturali, che lo presiede, il Ministro della sanità, il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Presidente del CONI, o loro delegati. Fanno altresì parte del Comitato un farmacologo, un tossicologo, un clinico medico, tre medici specialisti in medicina dello sport scelti tra persone particolarmente esperte nella materia del doping, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali d'intesa con il Ministro della sanità.
2.6
Lavagnini

Al comma 2, sostituire le parole: «il clinico medico» con le altre: «un medico internista».
2.7
Campus, Castellani C., Monteleone, Bonatesta

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I membri del Comitato di cui al comma 2 durano in carica tre anni e non possono essere rinominati».
2.8
Tomassini, De Anna, Greco

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le regioni sono tenute a istituire il Comitato regionale di tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta al doping, con sede presso l'Assessorato alla sanità, di seguito denominato Comitato regionale.
2-ter. Sono membri del Comitato regionale, l'assessore regionale della sanità, l'assessore regionale allo sport, il responsabile regionale della Federazione medico-sportiva, un medico specialista dello sport, il Presidente regionale del CONI, un delegato degli enti di promozione sportiva.
2-quater. Il Comitato regionale, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Comitato nazionale, organizza e coordina gli interventi di prevenzione e controllo di cui alla presente legge, anche attraverso l'utilizzo di proprie dotazioni di bilancio, e valuta, riferendone al Comitato nazionale, l'impatto sociale delle iniziative per la lotta al doping e la loro adeguatezza alle esigenze di prevenzione e tutela della salute di chi pratica attività sportive».
2.9
Tirelli, Manara

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente.

«Art. 3. - (Comitato interministeriale di tutela sanitaria delle attività fisico-sportive e per la lotta al doping). - 1. Per gli scopi e gli adempimenti della presente legge è incaricato il Comitato interministeriale di cui all'articolo 19, comma 17, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
2. In applicazione dell'articolo 19, comma 17, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro della sanità, si avvale di una Commissione tecnico-scientifica composta da due farmacologici, un biochimico, un tossicologo, uno psicologo, due clinici medici o pediatri, due medici specialisti dello sport, designati dalle associazioni di categoria, e da un rappresentante, rispettivamente, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Ordine dei medici, dell'Ordine dei farmacisti e della Federazione medico-sportiva italiana (FMSI)».
3.1
Servello, Monteleone, Campus, Castellani C., Bonatesta

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Funzioni del Comitato). - 1. Il Comitato di cui all'articolo 2:

a) aggiorna l'elenco delle sostanze e dei metodi dopanti vietati di cui al comma 3 dell'articolo 1;
b) stabilisce l'elenco degli esami e delle visite da effettuare per il controllo dell'assunzione dei farmaci e per i controlli clinici atti a tutelare la salute degli atleti, compresi quelli validi per il rilascio dei certificati di abilitazione sportiva;
c) stabilisce l'elenco dei farmaci permessi per interventi di natura transitoria e con carattere d'urgenza;
d) individua ogni tre anni laboratori autorizzati ad effettuare controlli antidoping in conformità ai requisiti ratificati a livello internazionale in materia di standard tecnologici e di personale, di procedure analitiche e di verifiche di qualità;
e) propone, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, programmi educativi, preventivi e riabilitativi nei settori di sua competenza;
f) mantiene rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping, in attuazione in particolare della Convenzione contro il doping fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ed alle attività dell'osservatorio europeo sulle droghe.

2. Per i compiti di cui alla lettera c) del presente articolo, il Comitato potrà avvalersi di professionisti operanti presso le strutture pubbliche o di consulenti esterni, oltre che di presidi sanitari pubblici o accreditati in accordo con le regioni e in collaborazione con le autorità locali».
3.2
Cortiana, Boco, Bortolotto, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

All'articolo 3, sostituire le parole «il Comitato di cui all'articolo 2, « con le altre «il Ministro della sanità».
3.3
Di Orio, Bernasconi, Camerini, Daniele Galdi, Mignone, Valletta

Al comma 1, alla lettera a), prima della parola «ratifica» inserire le seguenti «aggiorna e».
3.4
Servello, Monteleone, Campus, Castellani C., Bonatesta

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole «dopanti vietati» sopprimere le parole «di cui al comma 3 dell'articolo 1».
3.5
Di Orio, Bernasconi, Camerini, Daniele Galdi, Mignone, Valletta

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole «per l'effettuazione» con le altre «e le caratteristiche operative».
3.6
Servello, Monteleone, Campus, Castellani C., Bonatesta

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola «periodicamente» con l'altra «annualmente».
3.7
Servello, Monteleone, Campus, Castellani C., Bonatesta

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. Definisce il fabbisogno di componenti biologici effettivamente persi dall'atleta nell'esercizio delle singole discipline sportive che può essere legittimamente reintegrato».
3.8
Monteleone, Servello, Campus, Castellani C., Bonatesta

Al comma 1, lettera c), dopo le parole «Conferenza Stato-Regioni» inserire le seguenti «e con il Ministro della pubblica istruzione, «. Dopo le parole «nei settori di», sopprimere inoltre la seguente: «sua».
3.9
Servello, Monteleone, Campus, Castellani C., Bonatesta

Al comma 1, alla lettera c), dopo la parola «programmi» inserire la seguente «informativi».
3.10
Tomassini, De Anna

Al comma 1, lettera d), dopo le parole «rapporti operativi» inserire le seguenti «e di scambio».
3.11
Servello, Monteleone, Campus, Castellani C., Bonatesta

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.
4.1
Di Orio, Bernasconi, Camerini, Daniele Galdi, Mignone, Valletta

Sopprimere l'articolo.
4.2
Servello, Monteleone, Campus, Castellani C., Bonatesta

Sopprimere l'articolo
4.3
Campus, Castellani C., Monteleone, Bonatesta

Sopprimere l'articolo.
4.4
Lavagnini

Sopprimere l'articolo.
4.5
Tirelli, Manara

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Nucleo di valutazione). - 1. È istituito presso il comitato di cui all'articolo 2 il nucleo di valutazione dell'impatto sociale delle iniziative per la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta al doping di seguito denominato nucleo.
2. Il nucleo è composto da quindici membri, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e rappresentativi di organizzazioni che operano nell'ambito sportivo, anche se non aderenti al CONI, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei farmacisti, delle organizzazioni dei cittadini e dei consumatori e di esperti in materie giuridiche.
3. Il nucleo svolge funzioni di consulenza del comitato di cui all'articolo 2, in particolare con riferimento alla valutazione dell'impatto sociale delle decisioni assunte in materia di doping e della loro adeguatezza alle esigenze di prevenzione e tutela della salute dei giovani che esercitano attività sportiva».
4.6
Cortiana, Boco, Bortolotto, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed i membri non possono essere rinominati».
4.7
Greco, Tomassini, De Anna

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. ... - (Centri regionali e servizi territoriali). - 1. Le regioni, singole o associate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano il Centro medico-scientifico avente sede nel loro territorio cui attribuire i seguenti compiti:

a) interventi di educazione sanitaria ad ampia diffusione, nel settore della biologia, medicina e farmacologia dello sport;
b) corsi di lezioni e seminari da integrare con programmai scolastici e universitari;
c) organizzazione di un centro di documentazione scientifica;
d) avvio di studi epidemiologici, con particolare riferimento alla prevenzione e alla riabilitazione, sulla popolazione sportiva del territorio;
e) esecuzione di controlli clinici e laboratoristici e specificamente ricerca delle sostanze comprese nella lista di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Il funzionamento del Centro è finanziato dalla regione anche mediante l'utilizzazione di quote del fondo sanitario nazionale con vincolo di destinazione, a norma dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Per i primi anni di applicazione della presente legge tale legge non può essere inferiore al 5 per cento del Fondo globale.
3. In applicazione della legge 28 dicembre 1978, n. 833, e della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le regioni, nell'ambito dei propri piani sanitari regionali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano i servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive assicurando:

a) servizi di primo livello con accesso gratuito a tutti i cittadini che intendano svolgere attività sportiva. Tale servizio, espletato dai medici di base, generici, pediatri, medici scolastici, effettua la valutazione dello stato biologico e sanitario e documenta l'assenza di condizioni che controindichino in tutto o in parte l'attività motoria;
b) servizi di secondo livello svolti da medici specialisti dello sport che hanno il compito di definire il rischio personale nei confronti di una o più attività motorie provvedendo al rilascio dei certificati di idoneità specifica per singole discipline e ai prescritti aggiornamenti periodici degli stessi. A tali servizi compete inoltre l'assistenza sanitaria durante le manifestazioni sportive che si svolgono nell'ambito territoriale di competenza, comprese le prestazioni di urgenza, i trattamenti clinici preventivi e riabilitativi e le attività di informazione ed educazione sanitaria espletate secondo le direttive emanate dal Centro regionali di riferimento di cui al presente articolo».
5.1
Monteleone, Campus, Castellani C., Servello, Bonatesta

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Compiti delle regioni). - 1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia sanitaria, organizzano i servizi per la tutela sanitaria delle attività motorie assicurando:

a) la valutazione dello stato biologico e sanitario degli sportivi e la documentazione dell'assenza di controindicazioni all'attività sportiva o motoria organizzata;
b) la definizione del rischio personale delle singole attività motorie, provvedendo anche al rilascio dei certificati di idoneità specifica per le singole discipline;
c) l'assistenza sanitaria d'urgenza durante le manifestazioni sportive che si svolgono nell'ambito territoriale di competenza;
d) i trattamenti clinici preventivi e riabilitativi e le attività di informazione e di educazione sanitaria.

2. Le regioni provvedono altresì:

a) all'individuazione delle strutture rispondenti alle norme fissate dal comitato di cui all'articolo 2 per l'effettuazione dei controlli clinici e di laboratorio per le diagnosi di doping;
b) alla formazione e alla tenuta delle liste dei medici che possono essere designati per le attività previste dalla presente legge;
c) al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo in favore di atleti appartenenti a società sportive dilettantistiche nei modi ritenuti più opportuni a garantire un'efficace politica di prevenzione della salute del praticante le attività sportive.

3. Le regioni inoltre provvedono a realizzare interventi di educazione sanitaria nel settore della biologia, della medicina e della farmacologia dello sport nonché l'avvio di studi epidemiologici, con particolare riferimento alla prevenzione e alla riabilitazione, sulla popolazione sportiva del territorio.
4. Le regioni, tramite le aziende sanitarie locali, debbono vigilare sulla procedura di cui all'articolo 9, comma 2».
5.2
Lavagnini

Al comma 1, dopo la parola programmi, inserire la seguente: «informativi».
5.3
Tomassini, De Anna

Al comma 2, sostituire le parole: «impegni agonistici di carattere dilettantistico» con le seguenti: «manifestazioni sportive» e le parole: «possono disporre» con le seguenti: «dispongono».
5.4
Cortiana, Boco, Bortolotto, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Al comma 2, sostituire le parole: «di carattere dilettantistico» con l'altra: «organizzati».
5.5
Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 2 sopprimere le parole: «in corso di allenamento».
5.6
Campus, Castellani C,. Monteleone, Bonatesta

Al comma 2 dopo le parole: «individuati dalla regione» inserire le seguenti: «sulla base di standard qualitativi e quantitativi su professionalità e attrezzature definiti con decreto del Ministro della sanità su indicazioni del comitato di cui all'articolo 2».
5.7
Campus, Castellani C,. Monteleone, Bonatesta

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Inoltre le regioni possono disporre controlli antidoping sugli animali abitualmente adibiti a gare sportive».
5.8
Greco, Tomassini, De Anna

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni provvedono altresì ad effettuare adeguati controlli antidoping periodici e straordinari, ispettivi e preventivi, nelle palestre e nei luoghi dove si esercita attività sportiva a livello dilettantistico e amatoriale».
5.9
Tomassini, De Anna, Greco

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.
6.1
Monteleone, Campus, Castellani C., Servello, Bonatesta

Al comma 1, dopo le parole: «enti pubblici e privati» inserire le altre: «gli enti di promozione sportiva affiliati al CONI».
6.2
Bruni

Al comma 1 sostituire le parole: «sono tenuti ad inserire nei loro regolamenti» con le seguenti: «provvedono ad adeguare alla presente legge i loro regolamenti con».

Sopprimere inoltre i commi 2 e 3.
6.3
Monteleone, Campus, Castellani C., Servello, Bonatesta

Sopprimere i commi 2 e 3.
6.4
Monteleone, Campus, Castellani C., Sservello, Bonatesta

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3- bis. Il CONI cura altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping».
6.5
Lavagnini

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.
7.1
Lavagnini

Al comma 1, sostituire le parole: «degli operatori sanitari» con le seguenti: «dei propri iscritti».
7.2
Monteleone, Campus, Castellani C., Servello, Bonatesta

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Medicinali contenenti sostanze dopanti). - 1. Le confezioni di medicinali contenenti uno o più principi attivi o loro analoghi che risultano inclusi nelle liste dei farmaci vietati dal CIO debbono essere contrassegnate sull'involucro da un esplicito logo.
2. Nel caso di cui al comma 1, il foglio illustrativo interno deve presentare il logo di cui al medesimo comma, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo “indicazioni per coloro che praticano attività agonistica”.
3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nelle confezioni dei medicinali all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale».
8.1
Di Orio, Bernasconi, Daniele Galdi, Mignone, Valletta

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comitato di cui all'articolo 2 è tenuto a sottoporre a periodiche verifiche le attività dei produttori, degli importatori e dei distributori di prodotti medicinali che contengono anabolizzanti, ormoni peptidici e glicoproteici, fattori di crescita o altre sostanze incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 1, tramite il libero accesso ai dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute al pubblico di ogni singola specialità farmaceutica, qualora lo ritenga opportuno».
8.2
Monteleone, Campus, Castellani C., Servello, Bonatesta

Al comma 1, sostituire le parole: «prodotti medicinali che contengono anabolizzanti, ormoni peptidici e glicoproteici, fattori di crescita o altre sostanze incluse» con le seguenti: «qualunque sostanza inclusa».
8.3
Lavagnini

Al comma 1 sostituire le parole: «anabolizzanti, ormoni peptidici e glicoproteici, fattori di crescita o altre sostanze incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 1» con le seguenti: «sostanze dopanti».
8.4
Cortiana, Boco, Bortolotto, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È, altresì, obbligatoria la disposizione di accertamenti delle patologie per cui sono previste prescrizioni mediche finalizzate a specifici interventi terapeutici, contenenti sostanze farmacologiche con i principi attivi contenute nell'elenco delle sostante di cui al comma 3 dell'articolo 1, per ogni caso singolo segnalato al Centro regionale di riferimento, da parte della struttura sanitaria di base o del medico curante».
8.5
Monteleone, Campus, Castellani C., Servello, Bonatesta

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le specialità medicinali, le preparazioni galeniche o magistrali e preparati di erboristeria che contengono principi attivi o eccipienti contenuti nell'elenco delle sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica. È vietata la vendita o la fornitura a qualsiasi titolo di preparati contenenti le sostanze predette nelle erboristerie, nelle palestre, nei circoli sportivi e società sportive e in ogni altro esercizio pubblico o privato al di fuori delle farmacie».
8.6
Lavagnini

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.
8.7
Campus, Castellani C., Monteleone, Bonatesta

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.
9.1
Di Orio, Bernasconi, Camerini, Daniele Galdi, Mignone, Valletta

Sopprimere l'articolo.
9.2
Bruni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Divieto di partecipazione a competizioni sportive). - 1. In presenza di condizioni patologiche accertate e certificate dal medico, sulla base di protocolli terapeutici che rispettino le condizioni e la volontà del paziente nonché la natura della patologia, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento attuato con le modalità ed i dosaggi indicati dalla farmacopea ufficiale.
2. L'atleta, finché dura l'effetto della malattia, del relativo farmaco o dell'eventuale trattamento medico non può partecipare a competizioni sportive ed ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti, per tre anni, la relativa documentazione».
9.3
Cortiana, Boco, Bortolotto, De Luca Athos, lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Nel titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sanzioni per l'inosservanza».
9.4
Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 1, dopo la parola: «patologiche», inserire le seguenti: «e fisiopatologiche».
9.5
Monteleone, Campus, Castellani C., Servello, Bonatesta

Al comma 1, sostituire le parole da: «venga prescritto» fino alla fine del comma, con le seguenti: «l'atleta venga sottoposto a qualsiasi trattamento chimico, fisico o farmacologico regolarmente prescritto dal medico stesso, egli ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e, nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, non può partecipare a competizioni sportive fino a quando non verrà di nuovo certificata la sua idoneità da parte di un medico abilitato».
9.6
Lavagnini

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «quando tale partecipazione comporterebbe, a causa della natura della patologia o degli effetti della terapia, un rischio concreto per la vita o un peggioramento delle condizioni di salute dell'atleta».
9.7
Bruni

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il medico curante ha l'obbligo di annotare ogni elemento atto a giustificare la diagnosi e la terapia su un apposito registro che deve custodire ed esibire alle autorità competenti, fatto salvo il rispetto delle norme di deontologia professionale.
1-ter. L'atleta che viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.
1-quater. Il medico curante che viola disposizione di cui al comma 1 bis è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 e lire 5.000.0000.

Conseguentemente nel titolo aggiungere le parole: «e sanzioni per l'inosservanza».
9.8
Greco, Tomassini, De Anna

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fatti salvi i regolamenti sportivi vigenti, i praticanti attività sportive che in seguito all'uso di sostanze stupefacenti seguono protocolli di reinserimento sociale e di disintossicazione presso enti pubblici o privati riconosciuti, e trovano nell'attività sportiva organizzata un valido e documentato supporto a tali protocolli, soggiacciono agli obblighi previsti nella presente legge. Per l'abuso di quelle sostanze che sono oggetto dei programmi di disintossicazione e reinserimento sociale viene temporaneamente esclusa l'efficacia del controllo antidoping. Esclusivamente nel caso sia inequivocabilmente dimostrata, attraverso la certificazione preventiva delle strutture sanitarie competenti e di un medico specialista in medicina dello sport, la necessità terapeutica di tali sostanze, il soggetto, al quale dovrà essere garantita la necessaria riservatezza, potrà partecipare ad attività sportive organizzate».
9.9
Lavagnini

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Illecita fornitura di sostanze vietate). - 1. Chiunque illegittimamente fornisce agli atleti, anche a titolo gratuito, i medicinali vietati ovvero adotta i metodi di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il medicinale vietato è acquistato all'estero o proviene da strutture ospedaliere la pena è aumentata.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un dirigente di società o di associazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un dirigente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive nazionale o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
3. Le pene previste dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli articoli 11 e 12, sono aumentate fino al doppio se il fatto è avvenuto nei confronti di un minore di anni diciotto.
4. Chiunque produce, introdurre nel territorio dello Stato, manipola, detiene o trasporta ai fini di distribuzione, ovvero distribuisce medicinali di cui al comma 2 dell'articolo 1, non essendo in possesso di una specifica autorizzazione prescritta, ai sensi del diritto nazionale e comunitario, è punito con la reclusione da un o a tre anni.
5. La condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporta l'interdizione dagli uffici direttivi delle società o associazioni sportive, del CONI, delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportive riconosciute dal CONI».
10.1
Di Orio, Bernasconi, Camerini, Daniele Galdi, Mignone, Valletta

Al comma 1 sostituire le parole: «con la reclusione da uno a cinque anni» con le altre: con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.
10.2
Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 1 sostituire la parola: «cinque»con l'altra: «tre».
10.3
Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 2, dopo le parole: «acquistata all'estero» sostituire la parola: «e con l'altra o».
10.4
Monteleone, Campus, Castellani C., Servello, Bonatesta

Al comma 4 sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le altre: «con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire trenta milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.
10.5
Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 4 sostituire la parola: «uno» con le altre: «sei mesi» e la parola: «tre» con l'altra: » due».
10.6
Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 5, dopo le parole: «la condanna» inserire le seguenti: «passata in giudicato». Aggiungere, inoltre in fine, le seguenti parole: «, previa sospensione cautelare dell'attività a seguito di ipotesi di reato emerse dalle indagini preliminare».
10.7
Monteleone, Campus, Castellani C., Servello, Bonatesta

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10. - (Disposizioni relative all'esito dei controlli). - 1. Il responsabile dell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 5 comunica, entro ventiquattro ore, i risultati delle indagini risultate positive prima alle autorità giudiziarie e successivamente alle autorità sportive.
2. Il giudice accerta le responsabilità del caso di doping segnalato ai sensi del comma 1 ed applica le sanzioni previste dalla presente legge.
3. Le autorità sportive rendono pubblico l'esito dei controlli antidoping ed applicano le sanzioni di propria competenza».
10.0.1
Cortiana, Boco, Bortolotto, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Sanzioni per gli esercenti professioni sanitarie). - 1. Chiunque nell'esercizio della professione medica o di quella veterinaria prestando la propria assistenza od opera agisca in difformità al dettato dell'articolo della presente legge, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Il farmacista che, in assenza di specifica prescrizione medica, fornisca al praticante attività sportive organizzate farmaci di cui all'articolo 1 o che comunque richiedano ricetta medica, come prescritto nell'articolo 8, comma 2, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
3. La condanna per i delitti di cui all'articolo 1 della presente legge comporta l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione sanitaria».
11.1
Lavagnini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il medico o l'esercente ad altro titolo una professione sanitaria che, al di fuori di una provata esigenza terapeutica e allo scopo di migliorare le prestazioni sportive, prescrive o fornisce all'atleta farmaci contenenti talune delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 3, o esegue altri interventi esogeni è punito con la reclusione da due a cinque anni».
11.2
Monteleone, Campus, Castellani C., Servello, Bonatesta

Al comma 1 sostituire le parole «allo scopo», con le altre «ed al solo scopo».
11.3
Tirelli, Manara

Al comma 1, dopo le parole «provvedimenti terapeutici», inserire le seguenti «o metodi».
11.4
Monteleone, Campus, Castellani C., Servello, Bonatesta

Al comma 1, sostituire le parole «con la reclusione da due a cinque anni» con le altre «con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.
11.5
Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 1 sostituire la parole «due» con la parola «uno» e la parola «cinque» con la parola «tre».
11.6
Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 1 sostituire le parole «da due a cinque anni», con le altre «da uno a tre anni».
11.7
Bruni

Al comma 2, dopo le parole «la condanna» inserire le seguenti «passata in giudicato». Aggiungere inoltre in fine le seguenti parole «, previa sospensione cautelare dell'attività a seguito di ipotesi di reato emerse dalle indagini preliminari».
11.8
Monteleone, Campus, Castellani C., Servello, Bonatesta

Al comma 2 sostituire la parola : «cinque» con la parola «uno» e la parola: «dieci» con la parola: «cinque».
11.9
Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 2 sostituire le parole «da cinque a dieci» con le altre «da due a cinque anni».
11.10
Bruni

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Sanzioni per l'atleta). - 1. L'atleta che volontariamente si sottopone all'uso delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 3 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. I genitori esercenti la potestà sui minori praticanti attività sportive, i quali consentono che sugli stessi vengano usate le sostanze di cui all'articolo 1, comma 3, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni».
12.1
Lavagnini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il farmacista che, in assenza di specifica ricetta medica, fornisce all'atleta farmaci di cui all'articolo 1 comma 3, ad eccezione di prodotti che non richiedono ricetta medica, è punito con la reclusione da due a cinque anni».
12.2
Campus, Castellani C., Monteleone, Bonatesta

Al comma 1, dopo le parole: «l'articolo 1» sostituire la parola: «o» con la parola: «e».
12.3
Tirelli, Manara

Al comma 1 sostituire le parole: «da due a cinque anni» con le altre: «con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.
12.4
Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 1 sostituire la parola: «due» con la parola «uno» e la parola: «cinque» con la parola: «tre».
12.5
Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 1 sostituire le parole: »da due a cinque anni» con le altre: «da uno a tre anni».
12.6
Bruni

Al comma 2 sostituire la parola «cinque» con la parola »uno» e la parola «dieci» con la parola «cinque».
12.7
Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 2 sostituire le parole «da cinque a dieci anni» con le altre: «da due a cinque anni».
12.8
Bruni

Dopo l'articolo 12 aggiungere i seguenti:

«Art. 12-bis. - (Assunzione di sostanze o sottoposizione a metodi vietati). - 1. L'atleta che, al fine di modificare artificialmente le proprie energie o le prestazioni dell'animale da lui usato per la competizione sportiva, fa ricorso all'assunzione delle sostanze o alla sottoposizione ai metodi di cui al comma 3 dell'articolo 1, è punito, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

Art. 12-ter. - (Possesso di sostanze vietate in occasione di competizioni sportive). - 1. Chiunque in occasione di competizioni sportive, si è trovato, negli spazi destinati agli atleti, nelle corse, alle gare e al personale addetto, in possesso delle sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire trenta milioni.

Art. 12-quater. - (Applicabilità delle disposizioni della legge 13 dicembre 1989, n. 401). - 1. Si applicano se ed in quanto compatibili per i procedimenti relativi ai fatti di cui alla presente legge, le disposizioni previste nell'articolo 2 e nell'articolo 3 della legge 13 dicembre 1989, n. 401».
12.0.1
Greco, Tomassini, De Anna

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12. - (Sanzioni per l'atleta). 1. L'atleta che risulti nelle condizioni di cui all'articolo 1 o che rifiuti di sottoporsi ai controlli di cui all'articolo 5 è punito con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
2. All'atleta si applicano, altresì, le sanzioni previste dal CIO, per quanto di competenza dell'autorità sportiva».
12.0.2
Cortiana, Boco, Bortolotto, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Art. 13.

Al comma 1 dopo la parola: «comitato» inserire le altre: «nazionale e dei comitati regionali».
13.1
Tirelli, Manara

Al comma 1, dopo le parole: «del comitato» inserire le parole: «e del nucleo di cui all'articolo 4».
13.2
Cortiana, Boco, Bortolotto, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Al comma 1, sostituire le parole: «un miliardo» e «due miliardi» rispettivamente con le parole: «tre miliardi» e «cinque miliardi».
13.3
Cortiana, Boco, Bortolotto, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato