AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI’ 18 GIUGNO 1998

272ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono il Ministro delle comunicazioni Maccanico e i sottosegretari agli esteri Fassino e all'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0103°)

Il PRESIDENTE avverte, che se non vi sono osservazioni, è inserito nel calendario della successiva settimana, l'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 1110 e 3000, concernenti i vigili del fuoco, in attesa dell'assegnazione di una iniziativa del Governo (n. 3312).
Ricorda, inoltre, che secondo quanto già convenuto, la discussione generale sui disegni di legge relativi alla XIII disposizione transitoria della Costituzione, si svolgerà nella seduta pomeridiana di martedì 23 giugno.
Comunica, infine, che per martedì 23 giugno saranno convocate due sedute, alle ore 11 e alle ore 14,15.

Prende atto la Commissione.


IN SEDE REFERENTE

(3335) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame)

Riferisce il presidente VILLONE, ricordando che la Commissione si è espressa favorevolmente circa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità. Al provvedimento non sono stati presentati emendamenti, mentre la 4ª e la 5ª Commissione hanno pronunciato un parere favorevole.

La Commissione, quindi, dà mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea.


(3234) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998

(Esame e rinvio)

Il relatore BESOSTRI ricorda che il disegno di legge è stato presentato dal Governo mentre veniva promulgata la precedente legge comunitaria, la quale ha avuto un iter piuttosto prolungato. Il testo in esame è più succinto e corredato da una relazione forse insufficiente, in quanto essa dovrebbe contenere precisi riferimenti alla giurisprudenza comunitaria nonché l'elenco delle direttive che non seguono l'iter previsto dalla legge La Pergola. E' opportuno poi che il Governo fornisca un elenco delle direttive non ancora attuate ed indichi i termini di scadenza delle direttive ancora da attuare. Occorre definire altresì termini uniformi per la presentazione della relazione annuale e del disegno di legge comunitaria; tali termini dovrebbero essere unificati al 31 gennaio di ciascun anno, prevedendo, in caso di mancata osservanza, che il Governo riferisca alle Camere sulle ragioni dell'eventuale ritardo. A proposito del contenuto del disegno di legge comunitaria una possibile innovazione dovrebbe consistere nella eliminazione dell'allegato D), recante l'elenco delle direttive attuate o da attuare con atto amministrativo. L'elenco stesso ha meri fini conoscitivi e pertanto esso potrebbe essere inserito nella relazione che accompagna il disegno di legge ovvero formare oggetto di un distinto documento. Il Governo potrebbe inoltre essere vincolato a inserire nel disegno di legge comunitaria tutte le direttive in scadenza nel periodo di riferimento, tenendo conto dei tempi necessari per l'esercizio della delega legislativa o per provvedere in via regolamentare, fatta esclusione delle direttive per le quali si ravvisi l'opportunità di provvedere con separato atto legislativo. E' altresì opportuno tipizzare il contenuto della relazione di accompagnamento al disegno di legge comunitaria che, in aggiunta a quanto già previsto da norme vigenti, dovrebbe dare conto delle direttive attuate o da attuare con distinte iniziative. Dovrebbero altresì essere recate informazioni sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sulle procedure di infrazione in corso. La relazione stessa dovrebbe inoltre riferire sulle direttive che incidono in materia di competenza regionale. Altre innovazioni dovrebbero essere adottate nell'ambito del funzionamento del Senato, modificando la competenza della Giunta degli affari per le comunità europee. Segnala altresì l'urgenza di recepire la direttiva concernente i ricorsi, rilevante nella disciplina interna sia sotto il profilo delle misure cautelari che delle modalità di risarcimento del danno. Illustra infine brevemente il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge.

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta di mercoledì 1° luglio avrà luogo il dibattito di carattere generale ed entro la giornata di martedì 7 luglio dovranno essere presentati gli eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3090) Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati.

(134) MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali.

(576) UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali.

(866) DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 14 maggio 1998, con la trattazione degli emendamenti riferiti al testo già approvato dalla Camera dei deputati (n. 3090).

Il PRESIDENTE ritiene opportuno concentrare l'esame del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, al fine di formulare una proposta per l' Assemblea possibilmente nella seduta odierna.

Concorda il relatore BESOSTRI, che ritiene opportuno, se la Commissione non dovesse pervenire a conclusioni condivise sulle questioni più controverse, rimettere all'Assemblea le valutazioni conseguenti. Egli considera preferibile, come convenuto nella seduta precedente, proporre lo stralcio del comma 4, riguardante il rapporto tra procedimenti penali e misure disciplinari a carico dei dipendenti pubblici, mentre sul comma 2 conferma il suo orientamento, rivolto ad escludere una equiparazione piena, in tema di ineleggibilità, tra sentenze di condanna e applicazione della pena su richiesta. In tal modo, infatti, sarebbe disincentivato il ricorso al patteggiamento, anche se occorre tener conto che per alcuni reati contro la pubblica amministrazione i casi di applicazione della pena su richiesta potrebbero essere considerati rilevanti ai fini della normativa in esame. Egli si risolve quindi a proporre un nuovo emendamento (1.200), che circoscrive gli effetti della equiparazione tra patteggiamento e condanna. In ogni caso, trattandosi della questione più controversa, prospetta l'ipotesi di proporre all'Assemblea la soppressione del comma 2 ove non si concordi sull'emendamento appena formulato.

Il PRESIDENTE invita a considerare con prudenza la possibilità di una proposta soppressiva.

Il senatore MAGNALBO' conferma a nome del Gruppo di Alleanza nazionale una netta opposizione alla equiparazione tra condanna e applicazione della pena su richiesta: quest'ultimo istituto, infatti, può essere considerato esclusivamente come un mezzo tecnico per risolvere il processo, senza che esso comporti alcuna forma di attribuzione della responsabilità penale. Egli richiama l'attenzione, inoltre, sulla successione delle norme nel tempo e sugli effetti per i giudizi in corso.

Il senatore MISSERVILLE auspica una riflessione ulteriore sul tema in esame, poiché si incide sull'ordinamento penale, senza certezze adeguate quanto al trattamento dei responsabili: a suo avviso, peraltro, l'istituto di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale attiene esclusivamente all'entità della pena, che viene concordata tra le parti processuali a prescindere dalla sussistenza o meno della responsabilità. L'emendamento appena presentato dal relatore a suo avviso migliora il testo del comma 2 perché costituisce comunque un tentativo di circoscrivere gli effetti dell'equiparazione alla sentenza di condanna: nondimeno, le conseguenze ulteriori del patteggiamento non sono previste dall'ordinamento in via generale e ciò impone di considerare con particolare cautela la disposizione in esame. Sarebbe preferibile, pertanto, rimettere la valutazione all'Assemblea del Senato motivando i dubbi esposti nel corso dell'esame, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Secondo il senatore PASTORE occorre individuare una soluzione di equilibrio che tenga conto della natura ibrida dell'istituto previsto dall'articolo 444, la cui capacità di estensione oltre il processo è assai problematica. Vi sono infatti questioni di principio e anche di carattere pratico che non consentono valutazioni superficiali, anche perché il ricorso al patteggiamento da parte di amministratori locali potrebbe frustrare lo scopo delle norme sulla ineleggibilità.

Il senatore LUBRANO DI RICCO non condivide le riserve esposte in tema di equiparazione tra sentenza di condanna e applicazione della pena su richiesta: egli ricorda che l'articolo 445 del codice di procedura penale prevede in via generale l'equiparazione, salvo diverse disposizioni di legge. A suo avviso, pertanto, la previsione espressa dell'equiparazione, voluta dalla Camera dei deputati, si giustifica per l'affermata rilevanza, ai fini dell'ineleggibilità, delle sole sentenze definitive di condanna: trattandosi di reati molto gravi, è evidentemente rilevante anche la pena applicata su richiesta.

Il senatore GASPERINI osserva che nell'esperienza pratica il ricorso al patteggiamento nei casi di reati contro la pubblica amministrazione potrebbe risolversi in una elusione della normativa di principio, che ha anche un valore etico, concernente i casi di ineleggibilità e di decadenza. Tuttavia l'articolo 445 del codice di procedura penale esclude espressamente l'applicazione di pene accessorie insieme al patteggiamento, cosicché l'affermazione contraria in tema di ineleggibilità dovrebbe comportare, a suo avviso, una modifica dello stesso articolo del codice di rito.

Il senatore ANDREOLLI ritiene opportuno, in mancanza di un orientamento condiviso circa una possibile modifica, mantenere il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il relatore BESOSTRI ricorda che in molti casi i coimputati di quanti hanno patteggiato la pena vengono successivamente assolti e non trova persuasivi gli argomenti del senatore Gasperini e del senatore Lubrano di Ricco.

Il sottosegretario VIGNERI ricorda che molti amministratori locali sono dichiarati decaduti avendo patteggiato la pena, il più delle volte inconsapevoli dell'ulteriore effetto del patteggiamento. Con una apposita disposizione legislativa rivolta a chiarire che la sentenza di patteggiamento è rilevante riguardo all'elettorato passivo, la consapevolezza di ciò potrebbe determinare un diverso comportamento degli imputati. D'altra parte, non è persuasiva l'obiezione secondo la quale in tal modo sarebbe disincentivato il ricorso al patteggiamento, poiché nei casi in questione è senz'altro preferibile una sentenza di merito, che pronunci sui fatti e sulla responsabilità.

Il senatore MISSERVILLE osserva incidentalmente che una simile impostazione non appare conforme al principio di uguaglianza.

Il sottosegretario VIGNERI replica all'obiezione ritenendo non rilevante, nel contesto normativo in esame, il riferimento al principio di uguaglianza. Prosegue confermando la valutazione del Governo sulla validità del testo trasmesso dalla Camera dei deputati in mancanza di proposte condivise che ne migliorino la formulazione. Non considera risolutiva, d'altra parte, la proposta emendativa avanzata da ultimo da parte del relatore e osserva, infine, che la prescrizione di ineleggibilità non può essere considerata propriamente come una pena accessoria, poiché quest'ultima è irrogata dal giudice e deve essere inclusa nel novero di quelle stabilite e qualificate dalla legge come tali.

Il senatore GASPERINI riconosce come corretta la precisazione della rappresentante del Governo, riguardo alla qualificazione delle pene accessorie.

Il presidente VILLONE non considera matura una definizione della questione da parte della Commissione e propone di accantonare ulteriormente le votazioni sulle proposte di modifica concernenti i commi 2 e 3.

Quanto alle proposte di articoli aggiuntivi, il relatore BESOSTRI si esprime positivamente sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Il sottosegretario VIGNERI ricorda la discussione già svolta in proposito nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1388-bis, concernente l'elezione negli enti locali. Si riserva di svolgere una verifica sull'applicazione della legislazione vigente, che a suo avviso già ammette la possibilità prevista espressamente dagli emendamenti in esame.

Il senatore GUERZONI conferma invece le sue riserve su tali proposte, per il possibile conflitto di interessi che potrebbe insorgere nella titolarità contestuale di incarichi di responsabilità in più enti locali.

Concordano il senatore ANDREOLLI e la senatrice BUCCIARELLI.

Il relatore BESOSTRI, quindi, si pronuncia favorevolmente anche sugli emendamenti 1.0.4 e 1.0.5, che considera opportuni.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3090


Al comma 1, lettera c), capoverso c), sostituire le parole: “a sei mesi”, con le seguenti: “a un anno”.

1.8 PASQUALI, LISI


Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"g) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646”."

1.20 IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

1.1 IL RELATORE

1.13 (identico all’em. 1.1) LISI, VALENTINO, BEVILACQUA


Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Sono sospesi di diritto dai pubblici uffici i soggetti condannati per reati contro la pubblica amministrazione per un periodo pari alla pena irrogata, ancorchè ne sia stata disposta la sospensione condizionale. Unicamente ai fini di cui al precedente periodo le sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna”.

1.200 IL RELATORE


Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: “Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo,” con le seguenti: “Per gli effetti della presente legge”.

1.14 IL GOVERNO

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: “articoli”, inserire la seguente cifra: “314”.

1.16 IL GOVERNO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: “, dopo l’elezione o la nomina;”.

1.15 IL GOVERNO

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) coloro che sono stati condannati con sentenza di primo grado, confermata in appello, alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti indicati al comma 1, lettera c);”.

1.18 IL GOVERNO


Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.7 PASTORE, SCHIFANI


Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646”.

1.10 LUBRANO DI RICCO


All’emendamento 1.2, in fine, aggiungere il seguente periodo:

“Nel periodo di sospensione non sono computati i soggetti sospesi né al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata”.

1.2/1 IL RELATORE


Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “La sospensione opera di diritto per un periodo di sei mesi; decorso detto termine senza che sia intervenuta condanna definitiva la sospensione può essere disposta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sei mesi, sentito l’interessato ed acquisito il parere dell’organo cui l’interessato appartiene, dal Prefetto o dal Commissario di Governo, ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

1.2 IL RELATORE


Stralciare il comma 4.

1.100 IL RELATORE


Sopprimere il comma 4.

1.5 IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole da: “Si fa luogo”, fino a: “personale”, con il seguente periodo: “Il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti indicati al comma 1, è sospeso di diritto, qualora nei confronti di tale personale:”.

1.11 LUBRANO DI RICCO


Al comma 4, lettera a), dopo la parola: “articoli”, inserire la seguente cifra: “314”.

1.17 IL GOVERNO


Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado, confermata in appello, alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti indicati al comma 1, lettera c);”.

1.19 IL GOVERNO


Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1.6 PASTORE, SCHIFANI


Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La sospensione di diritto ha effetto per dodici mesi; entro tale termine deve essere iniziato il procedimento disciplinare all'esito del quale viene determinato il periodo di sospensione e, nei casi più gravi, la decadenza dall'impiego."

1.3 IL RELATORE


Al comma 4, aggiungere la seguente lettera: “c-bis) il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.”

1.12 LUBRANO DI RICCO


Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“4-bis. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; essa si applica anche ai giudizi in corso a tale data”.

1.9 MAGNALBO’, PASQUALI, DENTAMARO


Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 1-...

“1. All’articolo 25, comma 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: «comunale e provinciale» sono inserite le seguenti: «salvo che tale ultima carica non sia ricoperta in comune o provincia differente».

1.0.1 SPERONI


Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 1-...

“1. All'articolo 33, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: «in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere», è aggiunto il seguente periodo: «Possono comunque essere nominati assessori di una Giunta comunale o provinciale i cittadini eletti alla carica di consigliere che non siano componenti, rispettivamente, del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia».
2. All'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. La carica di assessore in una Giunta comunale o provinciale è incompatibile con la carica, rispettivamente, di componente del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia»."

1.0.2 SPERONI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 1-...

1. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: «in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere», sono aggiunte le seguenti: «Possono comunque essere nominati assessori di una Giunta comunale o provinciale i cittadini eletti alla carica di consigliere che non siano componenti, rispettivamente, del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia»;
b) al comma 4, le parole: «non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere» sono sostituite con le seguenti: «in possesso dei requisiti di cui al comma precedente».

2. All'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. La carica di assessore in una Giunta comunale o provinciale è incompatibile con la carica, rispettivamente, di componente del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia»."

1.0.3 SPERONI


Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 1-...

“1. All’articolo 33, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. Un consigliere comunale dimesso dalla carica non può essere nominato assessore per la durata del mandato per cui era stato eletto.
4-ter. Non è ammessa attribuzione di deleghe a consiglieri comunali o provinciali non facenti parte della Giunta.
4-quater. Incarichi di studio o di coordinamento o consulenza a consiglieri su materie di competenza dell’Amministrazione, possono essere conferiti solamente del Consiglio Comunale o Provinciale».”

1.0.4 FAUSTI, BOSI, NAPOLI


Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 1-...

"1. L'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«2. Non può essere nominato assessore chi nell'ultima elezione è stato candidato nelle liste per il consiglio del comune o della provincia in cui è stato eletto il sindaco o il presidente che procede alla nomina. Non può, altresì, essere nominato assessore chi ha già ricoperto tale carica nei due precedenti mandati nello stesso comune o provincia»."

1.0.5 VILLONE